Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32612 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Guardavalle il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 25/02/2025 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, annullato il titolo cautelare per il capo 2), ha confermat l’ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOMENOME NOME indiziato per il delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen., pe avere fatto parte della associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, unitamente ad altri e, in particolare, a COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME
COGNOME sarebbe partecipe per avere eseguito le disposizioni di NOME NOME, distribuito le somme per il sostegno alle famiglie dei detenuti e pe concorso nella procurata inosservanza della pena nei riguardi di NOME e d stesso COGNOME NOME (così l’imputazione).
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gra indiziaria.
Il tema attiene innanzitutto alla ritenuta esistenza dell’associazione mafio particolare della “RAGIONE_SOCIALE“; le uniche due sentenze rilevanti sarebbero emesse nei procedimenti c.d. Appia e Itaca Free Boa, ma dette sentenzeavrebber accertato l’esistenza di detta RAGIONE_SOCIALE all’anno 2013 (procedimento Appia) e al 20 dunque, riguarderebbero fatti temporalmente molto distanti rispetto a quelli per procede (2020).
In tale contesto l’ordinanza sarebbe viziata per non avere spiegato il Tribun ragioni per cui, a cosi rilevante distanza di tempo, i consociati avrebbero riconoscere la forza di intimidazione proveniente dal precedente vincolo associativ
L’ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui il Tribunale, per fornire l dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE e della esteriorizzazione della forza di intimidazione, valorizzato le conAVV_NOTAIOe volte a favorire COGNOME NOME, soggetto con ru rilevante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME sottrarsi alle ricerche esecuzione della pena inflitta con la sentenza divenuta irrevocabile ed emess procedimento c.d. Appia.
In particolare, secondo il Tribunale, assumerebbero rilievo, da una parte, il v solidaristico manifestato dall’invio di somme di denaro da parte dello stesso NOME COGNOME in favore dei familiari degli associati detenuti e, dall’altra, il c del territorio che alcuni indagati eseguivano monitorando vetture sconosciute transitavano nel paese di Guardavalle.
Sostiene invece il ricorrente che gli elementi utilizzati dal Tribunale avrebbero v meramente interna, ascrivibili a singoli soggetti, non sarebbero rivelatori all della capacità di intimidazione del gruppo e, comunque, non sarebbero accompagna da “reati predatori” (in tal senso si richiamano alcune sentenze di legittimità).
Sotto altro profilo, il giudizio di gravità indiziaria sarebbe viziato anche qu prova della partecipazione.
COGNOME, diversamente da come ritenuto dal Tribunale, non sarebbe mai sta condannato per associazione RAGIONE_SOCIALE e detto errore avrebbe inficiato il ragionam probatorio, avendo il Tribunale valorizzato proprio la condanna pregressa nel proc. Appia – nell’ambito del quale è stata accertata l’esistenza della locale di Gua anche in territorio laziale – per avvalorare la tesi della “prosecuzione silen
conAVV_NOTAIOa associativa e della consapevolezza di apportare un contributo in favore non del solo COGNOME ma anche del RAGIONE_SOCIALE.
A COGNOME si contestano conAVV_NOTAIOe riconducibili solo alla procurata inosservanza della pena e anche il ritenuto coinvolgimento nella distribuzione delle somma in favore delle famiglie dei detenuti sarebbe viziato.
Dalla richiesta cautelare si evincerebbe che COGNOME aveva informato NOME che una terza persona gli aveva consegnato la somma di mille euro da destinare, in occasione del Natale, a NOME e che questi aveva manifestato l’intenzione di far recapitare il denaro ai carcerati; successivamente, tuttavia, sarebbe emerso che COGNOME non avrebbe consegnato il denaro ai parenti dei detenuti perché NOME vi aveva provveduto in altro modo.
Il Tribunale, ignorando la memoria difensiva, sarebbe sul punto silente ed avrebbe ignorato il contenuto dei messaggi da cui emergeva solo un rapporto occasionale.
Non diversamente, quanto alle conAVV_NOTAIOe di agevolazione in favore di COGNOME, il Tribunale non avrebbe considerato che i comportamenti contestati a COGNOME sarebbero circoscritti al periodo dicembre 2020 – gennaio 2021 e, ancora, che delle conAVV_NOTAIOe in concreto attribuite – avrebbe accompagnato la moglie del latitante e ricevuto documenti che avrebbe dovuto consegnare a Roma ai falsificatori – la prima non sarebbe idonea a configurare la fattispecie contestata, perché non rivelatrice di attività di copertura e appoggio in favore del latitante, mentre la seconda non avrebbe trovato riscontro perché non sarebbero stati trovati documenti contraffatti.
Comunque, ove pure si volesse ritenere dette conAVV_NOTAIOe significative per il reato di procurata inosservanza della pena, nondimeno non potrebbero assumere rilievo ai fini della gravità indiziaria per il 416 bis cod. pen. (si richiamano i principi affermati da Sezioni unite “Modaffari”).
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari.
Sarebbe stato valorizzato il coinvolgimento di COGNOME in un procedimento in cui gli è contestato il reato di cui all’art. 74 d.P.R n. 309 del 1990, aggravato dalla “agevolazione RAGIONE_SOCIALE” senza, tuttavia, considerare che il contenuto dei provvedimenti cautelari da cui era emerso l’estraneità del ricorrente, poi assolto definitivamente.
Quanto alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., il Tribunale non avrebbe considerato che i fatti risalirebbero al dicembre 2020 – gennaio 2021 e che successivamente l’indagato ha svolto sempre regolare attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
È infondato, ai limiti della inammissibilità il primo motivo di ricorso.
Quanto alla prova della esistenza dell’associazione, la Corte di cassazione h spiegato come con l’art. 238 bis cod. proc. pen. il legislatore abbia voluto rendere possibile l’apprezzamento di «fatti storici» già accertati in tutti i casi in cui del principio di pertinenza (art. 187 cod. proc. pen.), ciò si riveli utile a provar in diversi procedimenti.
Se è vero cioè che il precedente fatto accertato non ha autosufficienza e necess una “nuova” valutazione, è altrettanto vero che l’accertamento contenuto in precedente sentenza, divenuta irrevocabile, è utilizzabile nella sua portata og anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato alla formazione del titolo (cfr., Sez.5, n. 7993 del 13.11.2012, Rv. 255058, o precisato che l’utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall’art. 19 pen., comma 3, cui l’art. 238-bis cod. proc. pen. fa espresso richiamo e che ass l’efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento); si evidenziato che l’effetto si produce non soltanto in rapporto alla singola stat fissata nel dispositivo ma anche con riguardo alle acquisizioni fattuali evidenzi corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez 5618 del 14.4.2000, Rv. 216306).
Dunque, se in precedenti giudizi % risulti accertata – con decisione irrevocabile l’esistenza di una data associazione criminosa avente i caratteri tipici di cui al bis cod. pen., tale dato, valutato secondo i criteri fissati dall’art. 238 bi consente di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo cri con i sottostanti caratteri specializzanti (l’esercizio concreto del potere di intim e il tema di prova diventa – pertanto – quello della continuità dell’agire del gruppo gruppo (complessivamente inteso).
In questi casi, è stato spiegato condivisibilmente, ciò che deve essere accer innanzitutto se si tratti di una nuova associazione RAGIONE_SOCIALE ovvero sia la associazione che, in una sorta di sfruttamento di rendita del precedente ca intimidatorio, recuperi e utilizzi nuovamente, in un lasso di tempo ragionevole, la p fama criminale RAGIONE_SOCIALE e il proprio pregresso prestigio, già oggetto di un prece accertamento.
Una associazione RAGIONE_SOCIALE che continua e che utilizza nuovamente la mafiosità g oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente, intesa come caratteristic gruppo, già manifestata quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contes territoriale di riferimento (Sez. 5, n.4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Fra 215965 ove la si identifica nel prestigio criminale della associazione).
Inoltre, quanto più il RAGIONE_SOCIALE sarà in rapporto di continuità con una RAGIONE_SOCIALE oggetto di passati accertamenti irrevocabili, quanto più, cioè, si sarà in pre
elementi dimostrativi del fatto che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all’alveo del terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., tanto più si potrà prescindere da specifici accertamenti in ordine alla nuova esteriorizzazione del metodo RAGIONE_SOCIALE (Sul tema, cfr. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Sono state richiamate:
la sentenza emessa nel c.d. procedimento “Appia” (sentenza di primo grado emessa nel 2013) con cui si è accertata la esistenza della associazione ndranghetsita RAGIONE_SOCIALE in relazione alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” della quale sarebbero stati esponenti apicali e partecipi alcuni dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e, soprattutto COGNOME NOME;
la sentenza emessa nel procedimento c.d. Itaca che “ha permesso di attualizzare l’operatività della RAGIONE_SOCIALE per fatti successivi al 2007″;
le risultanze e gli esiti di ulteriori procedimenti che hanno evidenziato la continuit criminale della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e il ruolo apicale di COGNOME NOME ( cfr., pagg. 5 e ss. ordinanza impugnata).
In tale quadro di riferimento il Tribunale ha cucito gli esiti dei procedimenti indicat il quadro generale di riferimento con i fatti specifici per cui si procede e che riempiono attualizzano, riscontrano nuovamente le evidenze di mafiosità già oggetto dei precedenti accertamenti
Ha spiegato il Tribunale:
il senso e la portata della rete di protezione e di supporto – garantita da soggetti già intranei alla RAGIONE_SOCIALE, ma anche da nuovi soggetti – volta a consentire e COGNOME NOME, ma anche a COGNOME NOME, di sottrarsi alla esecuzione della pena e di scongiurare la privazione della libertà personale;
come detta attività di supporto per il latitante non fosse finalizzata a garantire sol un sostegno illecito alla persona, scisso dall’agire RAGIONE_SOCIALE, quanto, piuttosto, ad assicurare l’efficacia, il ripristino, la continuità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di fatto da interrotta;
come in tal senso si spieghi l’interesse di COGNOME ad assicurare un sostentamento alle famiglie dei detenuti, cioè di soggetti direttamente o indirettamente legati al RAGIONE_SOCIALE;
come in tal senso si spieghino le conAVV_NOTAIOe prevaricatrici e di controllo e monitoraggio del territorio (cfr. pagg. 7- 8 ordinanza impugnata).
Si tratta di attività rivelatrici della persistente operatività RAGIONE_SOCIALE da p RAGIONE_SOCIALE e del suo vertice.
Sui temi in questione, obiettivamente decisivi, il ricorso è obiettivamente gen Non è obiettivamente chiaro perché: a) COGNOME avrebbe dovuto assicura sostentamento ai detenuti, se la RAGIONE_SOCIALE avesse cessato di operare; b) perché av dovuto essere garantito il controllo e il monitoraggio del territorio se la la COGNOME non avesse avuto un risvolto diretto e immediato con la persistente operat del RAGIONE_SOCIALE, lo stesso che su quel territorio aveva operato da anni e contin operare con gli stessi soggetti apicali e con gli stessi riferimenti soggettivi.
Inammissibile è il motivo di ricorso in relazione al giudizio di gravità indi ordine alla partecipazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto, a fronte di una puntuale e rigorosa motivazione con cui il Tribuna spiegato il profondo coinvolgimento del ricorrente non solo nell’assicurare la latit COGNOME e quindi ad assicurare che questi continuasse a dirigere il RAGIONE_SOCIALE, ma nel dare attuazione alle direttive di questi che riguardavano il sostentamento ai detenuti (cfr. pag. 9 e ss. ordinanza), nulla di specifico è stato deAVV_NOTAIOo, es ricorrente a sollecitare in chiave a sé favorevole il contenuto di alcune convers dal tenore, obiettivamente chiaro, NOME indiziante.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindac dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione no alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indag compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni sogg dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impug verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dal l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispett giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contar Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; Sez. 6 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840).
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. pen e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rile Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal tes provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibi fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissi censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano ne
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, NOME, Rv. 201177).
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al pericolo di recidiva.
Il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti, la rete criminale di cui NOME avrebbe fatto parte, la personalità dell’indagato, soggetto con numerosi e gravi precedenti penali, il rapporto personale strettissimo, fiduciario, con i vertici del sodaliz RAGIONE_SOCIALE; nulla di specifico è stato deAVV_NOTAIOo, essendosi limitato il ricorrente a valorizzar il tempo trascorso dalla commissione dei fatti che, tuttavia, nel caso di specie non assume rilevante valenza in ragione della carriera criminale dell’indagato che lascia obiettivamente trasparire il pericolo concreto ed attuale di recidiva e l’obietti adeguatezza della misura custodiale in carcere.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.
Codeciso in Roma, il 3 luglio 2025.