Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12133 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 31/10/2023;
udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che concluso chiedendo i rigetto del ricorso;
udita l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo i rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEe parti civili “RAGIONE_SOCIALE– onlu RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e quale sostituto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civil RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE) nonchè sostituto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore del parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod. pen., ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui COGNOME NOME è stato condannato per il delitto di associRAGIONE_SOCIALE mafiosa e di quello di cui agli artt. 73 – 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere acquistato, trasporta detenuto a fini di spaccio, offerto e/o ceduto a più persone sostanza stupefacente (In RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2013- 2014) (capo 10).
All’imputato, quanto al reato associativo, si contesta di essere stato responsabile dalla fine del 2013 e fino al suo arresto, avvenuto il 30.3.2015, RAGIONE_SOCIALEa famiglia mafio RAGIONE_SOCIALE‘associRAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE” operante nel quartiere Zen di RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violRAGIONE_SOCIALE di legge e vizio di motivRAGIONE_SOCIALE quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo, fatto derivare dalla ritenuta prova di un acco sinallagmatico che avrebbe previsto per il ricorrente il pagamento di 3000 euro al mese in favore del RAGIONE_SOCIALE, operante in quel determinato territorio RAGIONE_SOCIALEa città cambio RAGIONE_SOCIALEa possibilità di trattare in esclusiva il commercio di stupefacenti nella zo d’interesse.
Si tratta, secondo l’imputato, di una inferenza probatoria in contrasto con quanto riferito dal collaboratore COGNOME, il “maggiormente addentrato e personalmente coinvolto nella situRAGIONE_SOCIALE” che di detto patto non avrebbe riferito.
NOME, si aggiunge, non avrebbe riferito che COGNOME fosse il responsabile del quartiere Zen: il termine “responsabile” sarebbe stata una suggestione introdotta dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE (si riporta un brevissimo passo RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio), che avrebbe di fatto suggerito la risposta.
NOME si sarebbe limitato a riferire che ci si rivolgeva a “NOMENOME solo perch originario RAGIONE_SOCIALEo Zen e non perché responsabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso meccanismo induttivo RAGIONE_SOCIALEa risposta sarebbe avvenuto anche quanto all’assunto accusatorio secondo cui a COGNOME sarebbe stato mandato per la commissione RAGIONE_SOCIALEe estorsioni allo RAGIONE_SOCIALE (anche in tal caso si riporta un breve stralcio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME)
2.2. Con il secondo motivo si deduce violRAGIONE_SOCIALE di legge e vizio di motivRAGIONE_SOCIALE quanto al capo 10).
Il tema attiene innanzitutto al rigetto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello del motivo relativo nullità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa imputRAGIONE_SOCIALE
forma chiara e precisa, non essendo stato nella specie contestato nessun concreto e specifico episodio attribuibile all’imputato.
Una nullità assoluta che, secondo l’imputato, attiene alla iniziativa del RAGIONE_SOCIALE.
Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata quanto al giudizio di responsabilità p il capo in esame, fondato su due dichiarazioni di collaboratori estremamente generiche, e quindi non riscontrabili, nonché su alcune conversazioni intercettate e intercorse tr terzi.
Quanto al primo profilo il dichiarante COGNOME NOME avrebbe reso solo una chiamata in reità generica, avendo ammesso di non avere avuto contatto con la sostanza stupefacente asseritamente trafficata da COGNOME e di non avere nemmeno certezza sul tipo di sostanza ceduta dal ricorrente.
Non diversamente, sarebbero generiche le dichiarazioni rese sul punto da COGNOME, avendo questi riferito solo de relato “per quello che ho saputo” che l’imputato avesse corrisposto tremila euro al mese a tale NOME COGNOME per la vendita RAGIONE_SOCIALEa droga, senza, tuttavia, indicare nessun episodio specifico.
Né a risRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni avrebbero potuto essere utilizzate le conversazioni intercettate tra terzi.
Sotto ulteriore profilo la sentenza sarebbe viziata quanto alla ritenuta sussistenz RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen. – sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa agevolaz in relRAGIONE_SOCIALE alla imposizione del versamento mensile di cui si è detto.
Il pizzo sarebbe stato imposto dall’associRAGIONE_SOCIALE mafiosa e ciò non consentirebbe di configurare l’aggravante nei riguardi di chi deve sottostare.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violRAGIONE_SOCIALE di legge e vizio di motivRAGIONE_SOCIALE quanto alla ritemuta aggravante del carattere armato RAGIONE_SOCIALE‘associRAGIONE_SOCIALE mafiosa, ritenuta sussistente “per inerzia”, “come se ogni affiliato potesse avere libero accesso gl arsenali RAGIONE_SOCIALE‘intero universo RAGIONE_SOCIALE“, avendo invece l’esperienza dimostrato come la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe armi costituisca per ogni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “il segreto impenetrabile e meglio custodito”.
Una motivRAGIONE_SOCIALE “di posizione” tenuto peraltro conto che la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa armi deve essere funzionale al conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALE‘associRAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, non sarebbero state trovate armi e i reati fine sarebbero stat realizzati con minaccia implicita “derivante dall’appartenenza alla associRAGIONE_SOCIALE” e dunque, la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe armi non sarebbe stata funzionale al conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALE‘associRAGIONE_SOCIALE; nè sarebbe rilevante la circostanza che il ricorrente in pas abbia riportato condanna per omicidio commesso con armi essendosi trattato di una vicenda personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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ricorso è infondato, ai limiti RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità.
1.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassRAGIONE_SOCIALE la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, ovve nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutRAGIONE_SOCIALE dei fatti, preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché conside maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE la versione dei fat dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi RAGIONE_SOCIALEa motivRAGIONE_SOCIALE non è tuttavia quello di sovrappo la propria valutRAGIONE_SOCIALE a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano forni una corretta interpretRAGIONE_SOCIALE di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti, e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica nell sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E' possibile che nella valutRAGIONE_SOCIALE sulla &RAGIONE_SOCIALE;tenuta&RAGIONE_SOCIALE; del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutRAGIONE_SOCIALE degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07 COGNOME, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 RAGIONE_SOCIALE'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 RAGIONE_SOCIALE'8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrRAGIONE_SOCIALE tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grad come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed a passaggi logico-giuridici RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
1.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento a argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutRAGIONE_SOCIALE estremamente analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnRAGIONE_SOCIALE
di appello, di talché la motivRAGIONE_SOCIALE risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte (cfr., in particolare, pagg. 90 e ss. sentenza impugnata e 58 e ss. sentenza di primo grado).
In particolare, si tratta di motivazioni che spiegano ampiamente le ragioni per cui l'imputato deve considerarsi partecipe del RAGIONE_SOCIALE attraverso riferimenti specifici non solo alle dichiarazioni puntuali dei collaboratori di giustizia, ma anche ad alt emergenze istruttorie, quali il servizio di osservazioni RAGIONE_SOCIALE'inRAGIONE_SOCIALE avvenuto 13.3.2014, e, soprattutto, a numerose conversazioni intercettate, obiettivamente di significato chiaro.
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente, da una parte, non confrontato con la motivRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e, dall'altra, limitato a reiterare le considerazioni già espresse e adeguatamente valutate, a sollecitare un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie e, sostanzialmente, a sollecitare una nuova ricostruzione de fatti.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al capo 10) RAGIONE_SOCIALEa imputRAGIONE_SOCIALE, è infondato.
La Corte ha spiegato correttamente, con ampi riferimenti giurisprudenziali, perché non sussiste la ventilata nullità.
La Corte di cassRAGIONE_SOCIALE ha in più occasioni chiarito che il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritt in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto d difesa da parte RAGIONE_SOCIALE'imputato, che viene a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa contestRAGIONE_SOCIALE non solo per il tramite del capo d'imputRAGIONE_SOCIALE, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale, consentendo in tal modo all'imputato di difendersi (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, P., Rv. 286023, ma anche, tra le altre, Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Rv 258498).
Anche la parte del motivo relativa al giudizio di responsabilità e alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1. cod. pen. è infondata: a fronte di una motivRAGIONE_SOCIALE puntuale in cui si rivisitano le molteplici fonti probatorie e si descrivo con rigore gli specifici elementi di prova – obiettivamente anche in questo caso evidenti – nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'imputato ad affermazion generiche senza spiegare in nessun modo alcunchè (cfr. pagg. 70 e ss. sentenza impugnata in cui si si spiega come i profitti derivanti dal traffico di sostanze stupefacen fossero, almeno in parte, destinati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel cui interesse l'imputat operava.
È infondato anche il terzo motivo di ricorso relativo al ritenuto carattere armato dall'associRAGIONE_SOCIALE mafiosa.
Sul tema è consolidato il principio secondo cui, in tema di associRAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento RAGIONE_SOCIALEa quale assume rilievo anche il fatto notorio RAGIONE_SOCIALEa stabile detenzione di tali strument di offesa da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. (tra le altre, Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019 Capito, Rv. 278010; Sez. 1, n. 44704 del 5.5.2015, Lana, Rv. 265254, in cui si è ritenuto che, quantomeno il profilo di ignoranza colposa, sia da ritenersi dimostrato in relRAGIONE_SOCIALE alla notoria disponibilità di strumenti del genere per la realizzRAGIONE_SOCIALE degli scop associativi).
Nulla di specifico è stato dedotto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
L'imputato deve altresì essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa costituite parti civili, indicate nel dispositivo, che si liquidano per cias di esse in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE &RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME&RAGIONE_SOCIALE;, &RAGIONE_SOCIALE;RAGIONE_SOCIALE&RAGIONE_SOCIALE;, RAGIONE_SOCIALE, che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 6 novembre 2024.