Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; NOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza emessa in data 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha annullato la ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi 3 e 34 – relativi estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen. – confermandola in relazione al reato di cui al capo 1 in ordine alla partecipazione del predetto alla ‘ndrangheta del vibonese e alla misura carceraria adottata (successivamente sostituita dagli arresti domiciliari).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente considerando – al di là RAGIONE_SOCIALE insufficienti indici della esclusa partecipazione de ricorrente alle due estorsioni sub 3 e 34 – la intervenuta condanna di questi per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., tentata estorsione aggravata e violazioni i materia di armi (c.d. indagine RAGIONE_SOCIALE), essendo accertata la affiliazione mafiosa dello stesso (e di suo fratello NOME), terminando di espiare la pena inflittagli nel luglio 2018. A questa emergenza fa seguito la ordinanza custodiale nel 2023 in relazione ad una tentata estorsione in concorso pluriaggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. secondo la duplice ipotesi, commessa in data antecedente e prossima al 12.9.2019 ed al 31.5.2019 ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME, dalla quale ha desunto la prosecuzione da parte del ricorrente della sua affiliazione mafiosa. Ha valorizzato, infine, il dato proveniente dall assenza di posizione contributiva del ricorrente, pur titolare di impresa operante nel settore della pesca in acque marine, inattiva, considerandolo indice del fatto che il ricorrente «tragga il proprio sostentamento dal compimento delle rappresentate attività estorsive» (v. pg. 13 della ordinanza). Il provvedimento ha poi non illogicamente neutralizzato la prospettazione difensiva-che opponeva una diversa valutazione dell’incendio della motonave nel 2020 opponendo una diversa ipotesi – considerandolo un “avvertimento” al COGNOME rientrato in campo e ha ritenuto del pari incensurabilnnente – attraverso le propalazioni del Comito e del Moscato – individuabile il collegamento dei fratelli COGNOME con il clan RAGIONE_SOCIALE anche attraverso la figura del padre NOME, non essendosi palesato alcun allontanamento del ricorrente dalla RAGIONE_SOCIALE che indizi le condotte estorsive accertate nel processo Olimpo, come compiute uti singulis e non come membro della ‘ndrina (v. pg. 14, ibidem). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla censura riguardante la valorizzazione ai fini indiziari della sentenza non definitiva di condanna, essa è manifestamente infondata secondo il costante orientamento secondo il quale in ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica de condizioni di applicabilità delle misure; quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso RAGIONE_SOCIALE altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2,
n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259159); ancora, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell’art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l’acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch’esso al solo giudizio sulla responsabilità(Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404).
Cosicché incensurabile è la ritenuta valenza della intervenuta suindicata condanna del ricorrente che, insieme al fratello NOME, risulta essere stato “battezzato” e particolarmente attivo nel compimento di reati contro il patrimonio e nell’approvvigionamento e custodia di armi del sodalizio ed operativo con il padre NOME COGNOME nell’attività di bonifica di luoghi chiusi e autovetture in uso agl affiliati attraverso l’utilizzo di apposite apparecchiature elettroniche per rinvenimento di microspie installate dalle forze dell’ordine (v. pg. 12 dell ordinanza). In tal senso, la ordinanza correttamente considera l’emergenza nell’ambito della verifica indiziaria della prosecuzione della partecipazione associativa desunta da fatti successivi alla sentenza di condanna.
A tal riguardo, incensurabile è la valorizzazione della vicenda estorsiva del 2019 – emersa nell’ambito della operazione “Olimpo” – risultando la pertinente censura manifestamente infondata sia sotto il profilo della assegnata valenza indiziante che della risposta data alle prospettazioni difensive. Invero, dalle connotazioni proprie della condotta estorsiva – commessa da appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE e avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per agevolare la RAGIONE_SOCIALE, la ordinanza desume ineccepibilmente la prosecuzione da parte del ricorrente del ruolo di affiliato di rilievo all’interno della struttura di ‘ndra vibonese anche negli anni a seguire e almeno fino al 2019, comprovandosi la sua costante, piena e attuale appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE inserita nella ‘ndrina di RAGIONE_SOCIALE a sua volta intranea alla Locale di Zungri (v. pg. 12, ibidem).
Il giudizio così espresso dalla ordinanza si conforma al principio secondo il quale, in tema di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione
dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670), essendosi spiegato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali la commissione di delitti-scopo, i senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione.
Quanto alla censurata considerazione della assenza di posizione contributiva, la deduzione è generica in rapporto al più ampio contesto indiziante in cui è posta; del pari generica è la censura in ordine al collegamento del ricorrente tramite la figura paterna, non mostrandosi la decisività della opposta prospettazione difensiva rispetto alle ragioni a sostegno della gravità indiziaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024.