Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1853 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 01/08/1982
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M. NOME COGNOME la quale ha, chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
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Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 5 luglio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il ricorso proposto, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di NOME COGNOME confermando quindi il provvedimento con cui era stata applicata, in data 10 maggio 2024, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. Secondo la provvisoria imputazione, l’COGNOME, in qualità di partecipe del sodalizio di sndrangh . eta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria (e, segnatamente, della cosca COGNOME), collaborava sinergicamente col capocosca NOME COGNOME oltre che con il padre, NOME COGNOME, eseguendo direttive provenienti da questi ultimi, consigliando loro strategie da adottare in questioni di ‘ndrangheta, veicolando richieste estorsive ai danni di imprenditori e commercianti nonché messaggi tra i consodati e suggerendo ai sodali strumenti di comunicazione sicuri al fine di eludere le attività di indagine.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME affidando le proprie censure ai dnque motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e ‘vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 416 bis e 416 bis.1 cod. pen., 273 e 292 cod. proc. pen. La valutazione del Tribunale del riesame in tema di- gravità indiziaria per l partecipazione al sodalizio è basata su argomenti inficiati da illogicità e care motivazionali, atteso che le condotte ascritte all’Autolitano non denotano alcun apporto o contributo stabile alle dinamiche associative. In tal senso, la motivazion dell’impugnato provvedimento ha’disatteso i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, con Sez. U Modaffari del 2021, Mannino 2005), anche laddove ha ravvisato elementi di pericolosità sociale -non meglio definita- del ricorrente in vista delle sue relazioni con altri soggetti indagati.
Con palese travisamento degli elementi di prova, il Collegio del riesame ha infatti, per un verso, valorizzato condotte -peraltro descritte in maniera generi – non indicative né del ruolo di partecipe del ricorrente alla cosca investigata n della finalità agevolatrice e di adesione all’associazione malavitosa, per tace della mancata specificazione dell’elemento soggettivo del reato associativo ascritto. Per altro verso, alcuna attenzione è stata rivolta agli elementi valoriz dalla difesa quali, in particolare 1) l’incensuratezza dell’indagato, 2) l’assenz suoi coinvolgimenti in pregresse vicende associative (a tal proposito, la difes
ricorda che, a dispetto di due imputazioni per il delitto di associazione mafiosa in altri processi, l’Autolitano è stato assolto dalle accuse e risarcito per ingiusta detenzione), 3) l’assenza di controprestazioni ricevute dal ricorrente per effetto dell’asserito ruolo dello stesso all’interno dell’associazione, 4) il dato fattuale del mero aiuto economico, peraltro modesto, offertogli dal padre NOME per far fronte a esigenze essenziali di vita, 5) l’assenza di contestazione di reati-fine.
Il dedotto travisamento e la violazione di legge sono riferiti sia alla lettura, operata dal Collegio del riesame, di conversazioni intercettate e di captazioni ambientali sia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In particolare, quanto alle conversazioni oggetto di captazione si deduce che: 1) la conversazione in cui l’indagato, raccontava al padre, NOME COGNOME, del confronto avuto con NOME COGNOME esprime chiaramente il disinteresse, da parte del ricorrente, per le vicende associative; anche la natura puramente commerciale dei rapporti col COGNOME è stata immotivatamente trascurata dal Tribunale; 2) medesimo distacco dalle vicende associative è rivelato dal colloquio -oggetto di intercettazione ambientale- tra il COGNOME e il ricorrente.
Sarebbero stati travisati i passaggi relativi alle preoccupazioni del padre NOME COGNOME che rivendicava non già un ruolo all’interno dell’associazione, ma soltanto il proprio ruolo di padre di famiglia nel contesto di contrasti familiari legati alla separazione del figlio maggiore. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si contesta la lettura offerta dal Tribunale al narrato di NOME COGNOME, del tutto inidonee a corroborare l’assenta gravità indiziaria a carico del ricorrente.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 274 del codice di rito, per avere il Tribunale reputato sussistenti le esigenze cautelari sulla scorta di elementi indiziari -tratti da intercettazioni ambientali- del delitto di partecipazione mafiosa, non adeguatamente sottoposti a riscontro oggettivo.
2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 274 del codice di rito, per avere il Tribunale reputato sussistenti le esigenze cautelari sulla mera base della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza alcun riguardo per 1) il tempo trascorso dalle condotte provvisoriamente ascritte 2) l’assenza di precedenti condanne a carico del ricorrente 3) l’assenza di contestazioni di reatifine 3) l’assenza di indicazioni, da parte di collaboratori di giustizia, del nome del ricorrente 4) la documentata attività di attività lavorativa lecita.
2.4 Col quarto motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato associativo in quello di cui all’art. 378 cod. pen., attesa 1) la mancata partecipazione del ricorrente alle attività delittuose della cosca investigata 2) il mancato interesse dell’Autolitano a perseguire un interesse
criminale 3) la sporadicità e occasionale in cui l’indagato ha aiutato i consociati a eludere le operazioni investigative.
2.5 Col quinto motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riconduzione della condotta oggetto di contestazione alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso..
Considerato in diritto
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto rigettato.
1.1 I motivi primo, quarto e quinto, esaminabili congiuntamente per la loro connessione logica, sono manifestamente infondati, in quanto generici e privi di specificità, come si procede a illustrare.
In via preliminare, deve ricordarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, owero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997). Al giudice di legittimità spetta, al più, la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
In altre parole, il controllo di legittimità non deve concernere né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice della cautela circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di drcostanze già esaminate dal giudice (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 01).
Così delimitato l’ambito di valutazione di questa Corte, si osserva che la difesa si è limitata, con logica argomentativa puramente oppositiva, a fornire una diversa lettura delle risultanze probatorie, con particolare riguardo alle conversazioni intercettate, dalle quali il Tribunale ha tuttavia desunto un’eloquente serie di elementi indizianti – posti in ordinata successione con una motivazione affatto scevra dai dedotti vizi – che corroborano adeguatamente la valutazione di , gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa.
A questo riguardo, va ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Inoltre, anticipando sin da ora la replica ad un cenno contenuto nella epigrafe del secondo motivo – peraltro riferito al tema delle esigenze cautelari -, si osserva (v., in motivazione anche Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314 – 0) che le Sezioni di questa Corte hanno segnalato più volte il valore di prova diretta degli elementi raccolti nel ‘corso delle intercettazioni, prova soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza necessità di riscontri; ovviamente, se tali elementi si rivelano indiziari, essi dovranno essere dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 42981 del 28/6/2016, Modica, Rv. 268042 e prima Sez. 5, n. 4572 del 17/7/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, COGNOME, Rv. 260842).
In particolare, le tesi difensive (già sintetizzate nel “ritenuto in fatto”, retro, sub 2.1) mirate a suggerire un diverso significato ai colloqui intercettati, sono state contrastate e adeguatamente disattese dalla motivazione dell’impugnata ordinanza, dove si si è evidenziata: 1) la convinta adesione del ricorrente espressa nelle conversazioni con il padre e con il COGNOME
tanto ai precetti e al sistema di valori della `ndrangheta quanto ai suggerimenti (del COGNOME) mirati a non esporsi e a evitare l’arresto (pp. 14-15 dell’impugnato provvedimento); 2) la compiuta conoscenza delle dinamiche che regolavano il territorio di “competenza” delle varie articolazioni locali di ‘ndrangheta e la consapevole e netta rivendicazione, espressa dall’Autolitano, della propria appartenenza alla cosca COGNOME
COGNOME. A tal proposito, si è rimarcato come tale approfondita conoscenza del governo del territorio e delle logiche spartitorie tra cosche locali non fosse limitata a una cognizione astratta della geografia criminale delle zone prese di mira, estendendosi bensì alla conoscenza degli accordi -all’epoca in corso- di rimodulazione dei proventi delle estorsioni (si vedano le pagine 17 e ss.
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dell’impugnato provvedimento, dedicate alla lettura delle conversazioni del 15 marzo e del 10 aprile 2021). A corredo di tale bagaglio conoscitivo e operativo ha chiarito il Tribunale- sono state altresì evidenziate le preoccupazioni, emerse alcune conversazioni intercettate, legate alle dichiarazioni di collaboratori giustizia (p. 17). Decisivi, ai fini della dimostrazione dell’intraneità dell’Autoli sono stati ritenuti anche i contatti tra il ricorrente e il capo locale della NOME COGNOME, a proposito delle mire espansionistiche di NOME COGNOME nel settore delle estorsioni (p. 17-22), nonché i contatti col padre e con membri d altri gruppi criminali e ‘ndrine (in particolare, con NOME COGNOME e i cd. COGNOME che condividevano con la cosca investigata il controllo del territorio di Arangea (v p. 22 ss., p. 39 ss.); 3) il diretto e pieno coinvolgimento del ricorrente nella gestione delle estorsioni ai danni degli imprenditori operanti nel settore edi come dimostrato, in particolare, dalle conversazioni con NOME COGNOME (v. p. 23 ss.), nel contesto delle quali il Tribunale ha messo in risalto plur dichiarazioni autoaccusatorie del prevenuto; 4) l’interlocuzione con altri sodali (significativamente, col capocosca COGNOME) su temi quali, ad esempio, la custodia dei proventi delle attività illecite del gruppo; profilo, quest’ultimo, che è razionalmente valutato dal Tribunale quale chiara espressione di un potere che soltanto solo un soggetto intraneo all’articolazione criminale poteva vantare (v. 33 ss).
Orbene, tali risultanze -qui rievocate in estrema sintesi, posto che l’ordinanz impugnata vanta un corredo indiziario nutritissimo- convergono, nell’analitica e razionale ricostruzione offerta dal Tribunale del riesame, a dimostrare l’intranei del ricorrente rispetto alla cosca di appartenenza. A fronte della solida valutazio in tema di gravità indiziaria proposta dal collegio del riesame, le eccezioni difensi disvelano una totale inidoneità a contrastare l’assunto accusatorio: innanzitutt deve disattendersi la censura relativa all’illogicità della motivazione nel punto cui si sarebbero valorizzati “elementi asseritamente sintomatici di una non meglio definita pericolosità delle relazioni di Autolitano con altri soggetti di inter processuale”. Secondo la difesa, “la pregnanza della condotta di partecipazione e, più in generale, l’elevato standard probatorio del processo penale impediscono di basare l’affermazione di responsabilità su elementi ambigui e di mero sospetto” (p. 17 ricorso). A tal proposito, è appena il caso di ricordare che l’ordina impugnata ha a oggetto non già il giudizio in tema di responsabilità penale dell’Autolitano per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., bensì il riesame del giudizio in tema di gravità indiziaria (non già di prove) e di esigenze cautelari, su cui base il giudice per le indagini preliminari ha applicato al ricorrente la mis della custodia cautelare in carcere. Ora, come chiarito dalle Sezioni unite di quest Corte (Sez. U Audino, cit., in motivazione), la motivazione della decisione del
tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modell delineato dall’art. 292 cod. proc. pen., ispirato, sì, al modulo di cui all’art. 54 proc. pen., ma con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto dell pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, e tendente all’accertamento non già della responsabilità penale, bensì di una qualificat probabilità di colpevolezza della persona indagata.
A contrastare il fondato giudizio in tema di gravità indiziaria non sono infatt determinanti né le eccezioni sullo status di persona incensurata dell’Autolitano, né il dato della pregressa assoluzione, in altri processi, dalla contestazione pe delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. Tali dati sono inutilmente valorizzati perché insufficienti a dimostrare l’estraneità del ricorrente, o un’effettiva interru della sua partecipazione al sodalizio, a fronte delle risultanze istruttorie c ricostruite dal Tribunale (oltre a quanto sopra diffusamente indicato, vanno ricordati i passaggi motivazionali dedicati alla cautela del ricorrente e dei s interlocutori nel non esporsi più del dovuto e a evitare l’arresto). Va aggiunto c «i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelar personale, e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pe operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di u qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previ dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02).
1.2. Da quanto appena ritenuto, con riguardo all’esistenza di gravi indizi della condotta partecipativa del ricorrente, discende la manifesta infondatezza dell censure (quarto e quinto motivo) con le quali si critica la mancata riqualificazion della condotta nei termini del favoreggiamento personale o del concorso esterno.
Sotto il primo profilo, si osserva che il delitto di partecipazione ad associazio mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre nel secondo egli aiut in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o men nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni d polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/20 Russo, Rv. 274374 – 01).
Il ricostruito dinamismo operativo del ricorrente esclude che le condotte emerse, pur nella presente fase cautelare, si possano risolvere nell’episodic agevolazione di un sodale.
Sotto il secondo profilo, si ribadisce, alla stregua della ferma giurisprudenz di legittimità, che la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazio
mafiosa e il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell’ “extraneus”, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 – 02).
Alla stregua di siffatte coordinate interpretative, nonché della ricostruzione fattuale di cui al punto 1.1, emerge l’inconferenza dei rilievi svolti in ricorso.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché aspecifico e per mancato confronto con l’impugnato provvedimento. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di spedficità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, COGNOME, n.m.).
Come si è già antidpato al punto 1.1, il motivo in esame, pur in parte riferito, secondo quanto emerge dall’epigrafe, al tema delle esigenze cautelari (delle quali si dirà infra, sub 3), opera un cenno (e soltanto un cenno), all’assenza di riscontri alle intercettazioni, con riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio.
3. Infondato è il terzo motivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che «in sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l’obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell’indagato, essendo sufficiente – in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. – che egli dia atto dei gravi indizi in merito all’ipotesi di reato sopra menzionata e dell’inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall’indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268197 – 01).
Ora, anche di recente è stato sottolineato che, in tema di custodia cautelar in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” come nella specie, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cu all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recess dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, ment il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo t l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire pr dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esser valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoria volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024 Tavella, Rv. 286267 – 01).
In tale cornice, razionalmente i giudici di merito hanno ponderato la consistenza degli indizi dei quali si è detto e la qualità dell’apporto partecipa che ne è scaturito con il tempo di circa tre anni decorso tra i fatti contesta l’emissione della misura.
Il ricorso valorizza alcuni profili (l’assenza di precedenti condanne a carico de ricorrente, l’assenza di contestazioni di reati-fine, l’assenza di indicazioni, da di collaboratori di giustizia, del nome del ricorrente, la documentata attività attività lavorativa lecita) logicamente ritenuti recessivi rispetto alla tipolog apporto partecipativo emerso.
Per le ragioni fin qui illustrate, ritiene il Collegio che il ricorso vada riget Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
esidente
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il consigliere estensore