Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16481 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 14/08/1961
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto e del sesto comma dello stesso articolo, rilevando la carenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale, ritenuta invece la sussistenza di tale presupposto, in riforma del provvedimento di rigetto, applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME ravvisando altresì le richieste esigenze cautelari.
I Giudici del riesame, attraverso un articolato percorso confutativo delle argomentazioni in senso contrario svolte dal Giudice per le indagini preliminari, rilevavano che le risultanze – costituite prevalentemente da conversazioni intercettate e da attività di polizia giudiziaria volta ad interpretarne il contenuto riscontrarne gli aspetti più significativi – consentivano di individuar un’associazione mafiosa, definita con espressione sintetica “sistema mafioso lombardo”, di cui facevano parte numerosi soggetti aventi collegamenti con clan mafiosi siciliani, della ndrangheta e della camorra. Tale associazione, da tempo operante nel territorio lombardo, presentava una struttura confederativa orizzontale, posto che i vertici di ciascuna delle sue componenti, di diversa provenienza, si trovavano sullo stesso livello. Si aveva così un consorzio fra diversi apparati che dava vita ad un’unica e autonoma associazione, avente gli scopi e i metodi tipizzati dall’art. 416 -bis, cod. pen. Le manifestazioni e le dinamiche di tale sodalizio mafioso si coglievano, oltre che nelle relazioni trasversali fra numerosi associati e nei loro frequenti summit per l’adozione delle principali decisioni, nel concreto utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, per commettere, nelle città di Milano, Varese e nelle zone limitrofe, svariate attività delittuose (delitti contro il patrimonio, violazioni della disciplina sugli stupeface e di quelle sulle armi) di comune interesse. Tali tratti operativi comparivano, altresì, in diverse iniziative volte a risolvere controversie scaturenti da affari lec e illeciti, a mantenere contatti con esponenti del mondo politico ed economico, a condizionare il libero esercizio del voto, a infiltrare il tessuto sociale ed economico per alterare e condizionare il libero mercato, anche attraverso il controllo di attività economiche in svariati settori (ciascuno dei quali ampiamente ricostruito). L’unicità e l’autonomia organizzativa ed operativa del sodalizio risultavano, ancora,
confermate dall’esistenza di una cassa comune, nella quale confluivano somme di denaro ricavate dalle attività associative e destinate, fra l’altro, al sostentamento dei sodali detenuti. Venivano, inoltre, alla luce modelli operativi volti massimizzare i proventi illeciti avvalendosi di manovre finanziarie e di un complesso sistema di società intestate a prestanomi e destinate al reinvestimento dei profitti illeciti. Pertanto, i legami ed i rapporti vantati dai singoli associati gruppi criminali di originario riferimento non rappresentavano un ostacolo alla configurabilità del nuovo e diverso consesso mafioso: gli associati si muovevano all’interno di più articolazioni in ragione non dell’originaria appartenenza o vicinanza ad una delle “mafie storiche”, ma delle loro specializzazioni operative mantenendo sempre un elevato grado di indipendenza e libertà decisionale ed esecutiva, anche quando si rapportavano alle “case madri”. Il “capitale sociale” rappresentato dalle ascendenze criminali di alcuni partecipi era così messo a disposizione del nuovo sodalizio che lo spendeva per realizzare i propri scopi di tipo associativo mafioso. Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operante in senso non verticistico ma orizzontale, gli appartenenti ai diversi gruppi, pur conservando un certo spazio di indipendenza operativa, si impegnavano di volta in volta al fine di trovare la migliore sintesi tra gli interessi, anche contrapposti, modo da assicurare la continuità delle relazioni associative ed il massimo profitto, proprio in ragione della condivisione della ragione fondante dell’intero gruppo. Da ciò si aveva la conferma dei tratti dell’a ffectio societatis richiesta dal reato associativo. Significativa, a tal proposito, risultava la vicenda relativa al controversa “RAGIONE_SOCIALE“, laddove, a prescindere dall’origine dei rapporti di debito-credito in discussione, i soggetti coinvolti mostravano la consapevolezza di dovere accettare una composizione unitaria anche a discapito delle rispettive pretese, pur di “trovare la quadra” e continuare a “guadagnare tutti”. Il “sistema mafioso lombardo”, dunque, pur mutuando la natura mafiosa dell’organizzazione e dell’operatività dalla forza di intimidazione manifestata di volta in volta dai singol componenti, le cui prerogative mafiose erano già conosciute nei vari territori di operatività e di riferimento, veniva a costituire un consesso associativo a sé stante avente i requisiti tipicamente richiesti dall’art. 416-bis, cod. pen. E di c risultavano ben consapevoli i suoi componenti, i quali, pur essendo di estrazione criminale diversa, come emblematicamente confermato da alcune espressioni intercettate, non mancavano di riconoscere di fare parte di “una famiglia unica”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla posizione associativa di Galioto, il Tribunale, sulla base di considerazioni altrettanto articolate, rilevava che tale indagato risultava attivamente inserito nel “gruppo palermitano”, unitamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME che lo guidavano. Tale gruppo costituiva una delle strutture operative facenti parte del più ampio sodalizio. In ragione di questo i r erimento,
COGNOME partecipava stabilmente e attivamente alla gestione di talune società facenti capo a NOME COGNOME. Esse erano finalizzate anzitutto ad infiltrazioni e illeciti reimpieghi nel settore dell’edilizia, fra cui quello del bonus fiscale pe ristrutturazione ed efficienza energetica. Nell’occuparsi di ciò, COGNOME mostrava di riferirsi a prelievi dalla cassa comune del sodalizio, allorquando interloquiva con l’architetto COGNOME circa un incarico conferitogli. Inoltre, il ricorrente partecipav alla mediazione della controversia tra NOME COGNOME e NOME COGNOME avente specifica rilevanza per gli equilibri associativi. Quale uomo di fiducia di NOME COGNOME, esponente di spicco del sodalizio in collegamento con Cosa nostra, COGNOME lo accompagnava a incontri in diversi luoghi, con diversi soggetti e per diverse iniziative associative. Inoltre, il ricorrente mostrava di interessarsi anche al traffi di stupefacenti, sempre in collegamento con l’area associativa di cui sopra.
Quanto al riconoscimento delle esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia cautelare in carcere, i Giudici del riesame svolgevano considerazioni che richiamavano il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, nonché il regime delle presunzioni per il reato contestato (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei difensori, deducendo doglianze affidate a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 416-bis, cod. pen.
Deduce che è stata ritenuta l’esistenza di un “aggregato associativo” riconducibile alla descrizione tipizzata dall’anzidetto articolo, sulla bas dell’individuazione di indici di collegamento con le “case madri”, in modo da escludere il carattere di novità in senso stretto dell’associazione mafiosa. Ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa, è però necessario, anche in presenza di detti indici, individuare la concreta manifestazione del metodo mafioso che sia idoneo a sprigionare l’intimidazione nel nuovo contesto territoriale. Ciò deve tanto più valere quando, come nel caso di specie, l’associazione mafiosa risulti rappresentata come “un centro di imputazione di scelte criminali”.
A fronte della “delocalizzazione” del gruppo, non si rappresentano effettivi collegamenti funzionali necessariamente riferibili ai vertici delle “case madri”.
Le caratteristiche del modulo organizzativo come descritte lo rendono ontologicamente diverso da quello delle “case madri” avente struttura piramida così da non potersi individuare i necessari ruoli dei singoli in ambito gerarch
La dimostrazione dell’impiego sistematico dell’intimidazione non avrebb potuto desumersi semplicemente nell’ambito delle relazioni interne di volta in v
evocate, dovendo il metodo mafioso esplicarsi all’esterno in funzione dei fini tipizzati, con diffusi effetti implicanti le condizioni di assoggettamento e di omertà
Quanto agli altri reati configurati che dovrebbero costituire quelli “spia” dell’esistenza del sodalizio, i fatti attinenti alla detenzione di armi non rivelavan alcuna connessione con i fini associativi, mentre quelli di natura estorsiva rimanevano estranei alle articolazioni (palermitana e catanese) riferite a Cosa nostra, privi della necessaria diffusività e sistematicità, nonché di indici d collegamento fra loro, stante la diversità dei soggetti di volta in volta coinvolti.
3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell’assoluta mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, con particolare riferimento al tipo di collegamento richiesto dal contenuto dell’incolpazione fra il coindagato NOME COGNOME e l’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE, cogliendosi a tal riguardo solo generiche asserzioni.
Si ignora invero che NOME COGNOME oltre a non risultare coinvolto nei reati che manifesterebbero la capacità mafiosa del gruppo lombardo, non è stato mai condannato per la partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra.
Né rilevano i riferimenti alla “famiglia COGNOME“, non risultando compatibile l’esistenza della stessa con la struttura piramidale e verticistica di Cosa Nostra.
3.3. Con il terzo motivo denunzia erronea applicazione dell’art. 416-bis, cod. pen., con riguardo alla ricostruzione della condotta associativa del ricorrente.
Espone che il rapporto di COGNOME con “la famiglia COGNOME” viene descritto in termini di sola “vicinanza” e, però, allo stesso tempo, lo stesso viene indicato “come uomo di fiducia di COGNOME NOME“, sulla base di mere frequentazioni riferibili alla comune provenienza dal quartiere Arenella di Palermo.
COGNOME sarebbe stato un dipendente di NOME COGNOME che avrebbe collaborato con NOME COGNOME in attività edilizie. Tali attività, però rimanevano estranee all’uso del metodo mafioso e ai reati fine del sodalizio citati nell’ordinanza. Inoltre, come rappresentato nell’ordinanza, era fallito ogni obiettivo delle iniziative di cui trattasi a causa della negligenza dell’architet COGNOME dal quale pertanto COGNOME aveva voluto separarsi, mentre, come dedotto dalla difesa nel corso del giudizio di appello, ciò non sarebbe potuto avvenire se quel professionista fosse stato imposto dall’associazione mafiosa, a mezzo di una indicazione proveniente da COGNOME e da NOME COGNOME.
Tutte le iniziative economiche, come elencate nell’ordinanza, oltre a essere estranee alle attività mafiosa, erano riferibili ad ipotetici progetti mai realizzati
Quanto all’asserita mediazione del ricorrente per risolvere la controversia fra NOME COGNOME e i COGNOME, le richiamate conversazioni intercettate clvano conto
che tale controversia, comunque estranea all’esteriorizzazione del metodo mafioso, era risultata irrisolvibile, sicché alcun contributo associativo sarebbe potuto derivare dagli interventi che COGNOME avrebbe posto in essere nella vicenda.
La presunta “cassa comune” non costituiva un elemento in sé caratterizzante un’associazione di natura illecita e tanto meno di tipo mafioso; né la mera conoscenza di tale “cassa comune” rivelava un effettivo contributo associativo.
3.4. Con il quarto motivo lamenta vizi della motivazione, sempre con riferimento al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Deduce che al riguardo si è fatto riferimento al concreto ed effettivo interesse dello stesso al traffico di sostanze stupefacenti, pur in assenza di qualsiasi contestazione che potesse riguardarlo. Sono stati richiamati incontri con soggetti indicati come di estrazione mafiosa di cui è rimasto del tutto ignoto l’oggetto. E’ stato menzionato un progetto di cui si sarebbe dovuto occupare NOME COGNOME nel palermitano insieme al ricorrente e altri coindagati, senza considerare la totale assenza di specificità e di concretezza delle interlocuzioni a tal riguardo addotte dall’accusa. A proposito della controversia fra Amico e i COGNOME, sono stati chiamati in causa passaggi di conversazioni intercettate (nelle date 23 e 24 febbraio 2021) travisandosene il contenuto informativo, posto che esso non si riferiva ai Pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Le doglianze mosse con il primo motivo sviluppano considerazioni critiche che mostrato di non confrontarsi appropriatamente con l’intera ricostruzione nell’ordinanza impugnata dei tratti del sodalizio di tipo mafioso di cui il ricorrent è stato ritenuto facente parte, secondo i parametri della verifica dei gravi indizi.
Ciò, anzitutto, con riguardo ai rapporti fra i diversi “gruppi” individuati e rispettive “case madri”, che, come descritto nella motivazione e non considerato dalla difesa, nonostante le condizioni di collegamento funzionale, non facevano venire meno l’autonomia strutturale e della manifestazione del metodo mafioso.
Le ampie e ragionate considerazioni di merito sul tema, invero, pur dando conto di detti collegamenti e della loro significatività, giungono a rappresentare che il sodalizio di cui trattasi, oltre a manifestare una peculiare e diversa organizzazione orizzontale secondo la concreta operatività riferibile alle relazioni esistenti fra i diversi gruppi, ha perseguito propriamente gli scopi di tipo mafioso, sprigionando esso stesso una capacità intinnidatrice non solo nelle re azioni fra gli
associati, ma effettivamente all’esterno e in termini oggettivamente riscontrabili (in tal senso ci si esprime conclusivamente nelle pagg. 20 e 21 dell’ordinanza).
Da ciò deriva l’infondatezza dei rilievi che evocano il modello piramidale e i rapporti interni dell’organizzazione siciliana di Cosa nostra, senza considerare la ragionata descrizione del nuovo e diverso sistema operativo del sodalizio lombardo, comportante le relazioni orizzontali fra i gruppi di diversa estrazione.
Nel motivo, inoltre, si espongono critiche che, richiamando altri addebiti delle imputazioni provvisorie dei reati ritenuti spia, oltre a risultare prive del confront con l’intero contesto motivazionale che via via illustra la significatività dei singo fatti rispetto all’agire e ai fini dell’intero sodalizio, continuano non rapportarsi c l’unicità dello stesso e, dunque, dell’esternazione tipica del suo metodo mafioso.
Da ciò l’infondatezza di tutte le doglianze mosse con il primo motivo.
Il secondo motivo ribadisce alcuni dei rilievi già dedotti con il precedente, focalizzando la figura di NOME COGNOME e i richiami alla “famiglia COGNOME“.
Seguendo tale percorso, la difesa non considera che i ragionamenti di merito, quando configurano collegamenti con Cosa nostra e li riferiscono a relazioni con suoi esponenti (come rappresentate dalle risultanze di volta in volta richiamate ed apprezzate), mostrano di non attribuire alcun peso effettivo ad attuali collocazioni dei menzionati COGNOME nell’organigramma delle famiglie mafiose palermitane, in quanto ciò che rileva è sempre l’operatività mafiosa del consesso lombardo.
Dunque, anche questo genere di doglianze non può valere a porre in crisi l’inquadramento giuridico dei fatti, secondo la motivazione che lo rappresenta.
Il terzo motivo, quando fa riferimento all’inquadramento dei rapporti fra COGNOME e COGNOME NOME, non si misura con le valutazioni di merito che ricostruiscono puntualmente il complesso di tali rapporti, ove si evidenzia che il primo accompagnava il secondo proprio in occasione di incontri riferibili ai fini del sodalizio, secondo quanto desumibile dalla personalità degli interlocutori, da certe modalità (come quelle dello spegnimento e dell’allontanamento dei telefonini per impedire operazioni di intercettazioni) e da precedenti e successive conversazioni.
Il motivo introduce, inoltre, considerazioni solo rivalutative in ordine ai temi della cassa comune e dell’incarico conferito all’architetto COGNOME, che intendono semplicemente fornire una diversa interpretazione del significato di certe conversazioni intercettate, pur ragionevolmente rappresentato in sede di merito.
La difesa, riferendosi al contempo alla natura e agli esiti delle iniziative imprenditoriali in cui rimaneva coinvolto il ricorrente, come quelle in materia di superbonus edilizio, ne nega la significatività ai fini associativi mafiosi, sulla bas della constatazione della natura in sé pacificamente lecita delle attiviSà trattate.
In tal modo le doglianze sfuggono al confronto con le valutazioni di merito circa la funzionalità delle iniziative all’uso del metodo o ai fini mafiosi (proprio c
riguardo all’iniziativa relativa al super bonus risulta emblematico quanto rilevato a pag. 166 in ordine al proposito di imporre ai subappaltatori false fatturazioni).
Analogamente con riguardo alla controversia fra Pace e Amico, non si tiene conto di come l’attivo interessamento alla vicenda del ricorrente sia stato posto in
relazione non già con l’esito raggiunto, ma con le dinamiche rivolte a superare una situazione di conflittualità idonea a incidere sugli assetti operativi del sodalizio.
Si tratta di critiche che, come le altre che affermano la mancata contestazione a COGNOME di altre specifiche condotte di esternazione del metodo e dei fini mafiosi,
non inquadrano la rilevanza causale in sé di quelle accertate sotto il profilo dell’attuazione del programma associativo, a prescindere dagli esiti contingenti.
Sicché anche le censure in questione risultano prive di fondamento.
5. Il quarto motivo, a proposito del tema dell’interessamento del ricorrente a traffici di stupefacenti riconducibili ai suoi rapporti associativi, svolge rilievi
riferendosi genericamente solamente a quanto riportato alle pagg. 156 e 167 dell’ordinanza impugnata, omettono di considerare le altre appropriate spiegazioni contenute nelle precedenti pagg. 61, 62, 63, 95 e 96 della stessa ordinanza.
La difesa, nel prosieguo, focalizzando l’attenzione sugli incontri riferibili a lavoro di rifacimento del porto di Terrasini e su alcune interlocuzioni relative ai contrasto fra RAGIONE_SOCIALE, lamenta omissioni e travisamenti motivazionali, di cui però non dà conto in termini di autosufficienza, specificità e decisività, in rapporto all’intera rappresentazione in cui risultano inseriti e letti i singoli fatti, second coordinata lettura delle altre risultanze indicate e apprezzate in sede di merito.
Per il resto si ribadiscono alcun degli infondati rilievi di cui ai precedenti motiv Anche le censure di cui al quarto motivo, quindi, non meritano accoglimento.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/01/2025.