Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24402 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 3/10/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 3 ottobre 2023 ha confermato il provvedimento con cui il 9 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a NOME COGNOME la
misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), e 1, 2, 3 L. 895/1967 (capi 66 e 67).
NOME COGNOME è sottoposto a indagini per i reati sopra indicati e, nello specifico, sia per la partecipazione, quale soggetto apicale, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inserito nella “Società maggiore”, con il ruolo di referente della ‘ndrina di “San Giovanni di Mileto”, sia per l’introduzione nello Stato nonché la detenzione e il porto di armi da guerra (21 fucili Kalashnikov).
Il ricorrente, come si legge nella sentenza impugnata, risulta già condannato in via definitiva con sentenza n. 29615 del 2004 di questa Corte nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R 41/93 (c.d. “Tirreno”) per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. quale partecipe di un’organizzazione mafiosa di stampo ndranghetistico alle dirette dipendenze di NOME COGNOME classe ’49, per il quale aveva commesso una serie di delitti contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la pubblica amministrazione e la normativa in materia elettorale, avvalendosi della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà, che ne derivavano.
La contestazione, formulata nel presente procedimento, parte dal 26 novembre 1997 e concerne i fatti successivi a quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Palmi n. 41/1993.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Motivazione apparente per avere il Tribunale formulato affermazioni vuote, indicando una serie di elementi indiziari senza alcuna specificazione di essi e senza dati concreti, men che meno riferiti alla posizione del ricorrente. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche censure sollevate dalla difesa e, in particolare, con quella relativa al «recupero logico del materiale indiziario in allora non valso a statuire colpevolezza verso il ricorrente, assolto dal 2002 a oggi ogni volta che sia stato processato». Il Tribunale non avrebbe cioè esaminato il vero e dirimente tema, ossia quello delle intervenute assoluzioni, la più recente tra esse nel processo COGNOME del 2021.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen. e 273 cod. proc. pen. La motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria sarebbe carente con riferimento sia alla partecipazione del ricorrente all’associazione sia al ruolo apicale attribuitogli. Gli elementi indicati nella motivazione, infatti, non sarebbero idonei a dimostrare la sussistenza del
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delitto associativo. Le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME «sarebbero precedenti ad accertamenti trascorsi in cosa giudicata liberatori».
3.3. Violazione di legge con riguardo agli artt. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen. e 273 cod. proc. pen. La difesa, facendo riferimento alla “cortesia” chiesta a nome del ricorrente e disattesa, ha evidenziato che la conclusione del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo non sarebbe coerente con i principi enucleati nella sentenza Modaffari delle Sezioni unite di questa Corte.
3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 3 L. 895/1967, 273 cod. proc. pen. e 84 cod. pen. Secondo il ricorrente, la contestazione di importazione, detenzione e porto delle medesime armi sarebbe errata in quanto le condotte meno gravi, la detenzione e il porto, sarebbero assorbite nell’importazione, in quanto non sarebbe possibile importare un’arma senza detenerla e portarla. La sussistenza del bis in idem sostanziale imporrebbe l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata quanto meno con riferimento al reato di cui al capo 67).
3.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 2 e 3 L. 895/1967 nonché all’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la conclusione del Tribunale si fonderebbe su elementi del tutto inconsistenti, quale un commento espresso da NOME COGNOME in merito alle dichiarazioni rese tre anni prima da NOME COGNOME.
Il 10 marzo 2024 sono pervenuti motivi nuovi, con cui sono state sostanzialmente reiterate le deduzioni formulate nel ricorso, ribadendosi, in particolare, sia che il Tribunale avrebbe acriticamente recepito gli elementi valorizzati dalla Pubblica accusa sia che gli elementi indiziari, posti a base del provvedimento impugnato, erano già stati considerati in altri procedimenti conclusisi con esito favorevole per il ricorrente e non sarebbero idonei a configurare quel contributo ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza Modaffari) al fine della partecipazione ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per di più con il ruolo di organizzatore.
Il 12 marzo 2024 è pervenuta una nota del difensore del ricorrente con cui si è segnalato che le pronunce definitive, richiamate nel ricorso e nei motivi nuovi, sono contenute in un supporto “pen drive”, depositato dinanzi al Tribunale del RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è nel complesso infondato.
2.1. Deve premettersi che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento, espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata, sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Si è precisato che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che tale tecnica di redazione manifesti un’autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze difensive (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/201 3, Conti, Rv. 254937 – 01).
Nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE della cautela, oltre a fare rinvio alla motivazione dell’ordinanza genetica, ha fornito un proprio percorso argomentativo, che, quand’anche sostanzialmente adesivo a quello del primo giudice, non può dirsi privo di autonomo vaglio critico, avendo sia illustrato adeguatamente, con un proprio apporto logico, le ragioni in base alle quali ha disatteso le censure difensive meritevoli di replica sia motivato convenientemente e autonomamente il proprio convincimento sull’adesione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, indicandone debitamente il ruolo di spicco e ancorandolo a specifici elementi probatori, anche riportando stralci di alcune illuminanti conversazioni deponenti per il suo ruolo di capo e organizzatore.
Può affermarsi, quindi, che la pronunzia impugnata resiste alle doglianze difensive riguardanti la pretesa apparenza della motivazione e le anzidette doglianze devono considerarsi infondate.
2.2. Giova precisare che il requisito dell’autonoma valutazione, previsto a pena di nullità per le ordinanze cautelari dall’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., ha la sua ragione strutturalmente legata alla natura di provvedimento inaudita altera parte dell’ordinanza cautelare e con esso si è voluto rimarcare il dovere del giudice, che la emette, di compiere un’effettiva valutazione degli elementi addotti dalla Parte pubblica.
Nel caso in esame, quindi, è inconferente il richiamo alla «autonomia» della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE ha il compito di giustificare le proprie ragioni e l’adesione acritica agli at investigativi sarà censurabile non già per la mancanza di autonomia della motivazione, ma per la mancata giustificazione delle ragioni accolte, anche sotto l’aspetto dell’omessa considerazione delle eventuali opposte ragioni in violazione
del contraddittorio. Aspetti, questi, che non si ravvisano nell’ordinanza impugnata, per le ragioni innanzi dette.
2.3. Priva di specificità è, invece, la deduzione relativa al “recupero”, da parte del Giudice della cautela, di elementi valorizzati in altri processi.
Il ricorrente, infatti, nel primo motivo non ha indicato quali sono tali elementi; né ha specificato l’oggetto degli altri procedimenti già definiti nei confronti del ricorrente, essendosi limitato ad evocarli del tutto genericamente con i termini COGNOME e Tirreno. Peraltro, al fine di superare il difetto di indicazioni su tali procedimenti, non può soccorrere il rinvio al supporto “pen drive”, che, come è noto, non spetta a questa Corte visionare per trarre elementi nemmeno indicati dal ricorrente.
Deve poi ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 – 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell’organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all’art. 461-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione a un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha nemmeno indicato il contenuto degli elementi che sarebbero stati recuperati, così che non può vagliarsi se essi si riferissero o meno al periodo coperto da precedenti giudicati.
Quanto poi alle dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, menzionate nel secondo motivo, il ricorrente non solo non ha ricordato il contenuto di tali dichiarazioni ma non ha neanche illustrato la decisività delle stesse sul compendio probatorio valorizzato dai Giudici della cautela e connotato da plurimi elementi indiziari. In altri termini, il ricorrente non ha indicato ragioni per cui, in assenza delle dichiarazioni dei menzionati collaboratori, risulterebbe inficiata e compromessa in modo decisivo la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, posta a base della gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Ciò pur a a fronte del suo onere, come delineato da questa Corte (Sez. 5, n. 8096 del 11/01/2007, COGNOME e altri, Rv. 235734 01), secondo cui, anche alla stregua del novellato art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumono trascurati o mal interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l’esigenza
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di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo a una diversa pronuncia decisoria.
Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo, non sono fondati.
3.1. Deve premettersi che, come affermato dalla sentenza n. 36958/2021 delle Sezioni unite di questa Corte (Modaffari, Rv. 281889) sulla scia della precedente sentenza sempre del Massimo Consesso n. 33748/2005 (COGNOME, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE si caratterizza non per l’assunzione di uno “status” ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del RAGIONE_SOCIALE, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Al fine della valutazione dell’appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva.
3.2. Tali principi sono stati osservati dal RAGIONE_SOCIALE che si è diffuso nel riportare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e il contenuto di alcune captazioni, da cui emerge che l’indagato, pur essendo dapprima detenuto in regime di arresti domiciliari e successivamente cautelato per l’indagine COGNOME, ha continuato unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ad essere vertice apicale del RAGIONE_SOCIALE di ‘ndrangheta, chiamato locale di Mileto, in particolare della sua articolazione denominata ‘ndrina di San Giovanni di Mileto. L’indagato, infatti, ha continuato a pianificare le strategie criminali sul territorio a impartire ordini e disposizioni agli associati, a comminare sanzioni agli altri associati in posizione subordinata, a dirimere contrasti interni ed esterni al RAGIONE_SOCIALE, a garantire il controllo del territorio e il sostentamento economico ai sodali detenuti attraverso le attività estorsive. Egli, inoltre, si occupa dell’affiliazione e della concessione di doti ai sodali e si interfaccia con esponenti di altre consorterie per la promozione di imprenditori a lui graditi.
Il Tribunale ha rimarcato che, proprio dalle intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori, emerge che l’indagato è considerato il promotore della locale di
San Giovanni di Mileto non solo dai sodali ma anche dai membri delle altre consorterie, che lo hanno riconosciuto come esponente apicale al quale riferirsi per la risoluzione di eventuali problematiche trasversali alle cosche coinvolte.
Alla luce di quanto precede è di tutta evidenza che il Tribunale, conformemente al Giudice per le indagini preliminari, ha correttamente individuato i contributi forniti dal ricorrente all’associazione mafiosa, secondo i criteri ermeneutici formulati dalla giurisprudenza di legittimità.
È altresì di tutta evidenza che nell’ambito dell’associazione il ricorrente riveste un ruolo apicale, avendo, tra gli altri, incarichi direttivi e risolutivi ne vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr. sulla nozione di capo di un’associazione mafiosa per delinquere: Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280890 – 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, COGNOME e altri, Rv. 267464 – 01).
Siffatta conclusione non è inficiata dal rilievo del ricorrente, reiterato in questa sede e a cui il Tribunale ha già dato adeguata risposta, secondo cui, come riferito da NOME COGNOME, lemma non era stato favorito per alcune forniture di frutta, pur essendo sponsorizzato da NOME COGNOME. Il Tribunale, dopo avere ricordato che COGNOME non aveva accordato il favore perché già concesso a un loro amico, ha rimarcato che da tale captazione si evinceva che NOME COGNOME rappresentava il punto di riferimento della ‘ndrina di San Giovanni di Mileto, tant’è vero che a lui si rivolgevano gli imprenditori per essere favoriti nel settore commerciale.
3.3. Deve aggiungersi che quanto ai rilievi relativi alle dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, menzionate nel secondo motivo, si rinvia alle argomentazioni del § 2.3.
Il quarto motivo è, per un verso, generico e, per altro verso, manifestamente infondato.
4.1. Il ricorrente ha dedotto che le condotte meno gravi, ossia la detenzione e il porto di armi, sarebbero assorbite in quella di introduzione delle stesse armi nel territorio dello Stato, in quanto non sarebbe possibile importare un’arma senza detenerla e portarla.
Così formulata, la censura si appalesa generica.
Costituisce costante e condiviso principio di diritto quello secondo cui «la detenzione e il porto illegali di armi rimangono assorbiti nell’introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione delle disposizioni sul reato complesso anziché di quelle sul concorso di reati, allorquando il fatto dell’introduzione clandestina, costituente per se stesso reato, coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del
porto, tanto da esaurirsi in queste azioni» (Sez. 1, n. 5450 del 21/03/1992, COGNOME, Rv. 190323 – 01; Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, COGNOME, Rv. 198872 – 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 264494 – 01; Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282501 – 01).
La qual cosa si verifica soltanto nel caso in cui la condotta di porto di armi si sostanzi e si esaurisca nell’indebita importazione del materiale, ovvero all’atto del superamento della linea di confine (Sez. 1, n. 3807/2021 cit.).
A fronte di tali coordinate ermeneutiche e, dunque, del principio per cui, in tema di armi, le disposizioni sul reato complesso non si applicano in via generalizzata, occorrendo, invece, considerare le concrete modalità dei fatti, il ricorrente si è limitato a prospettare l’assorbimento delle condotte meno gravi di detenzione e porto in quella di importazione di armi, senza operare alcun riferimento ai fatti accertati in concreto, utile a individuare la sussistenza o meno dell’evocato assorbimento.
Già sul piano delle deduzioni, quindi, la doglianza, che nulla dice sul se l’introduzione delle armi nel territorio dello Stato coincidesse o meno con la detenzione e il porto delle medesime armi, non è idonea ad inficiare la conclusione adottata nel provvedimento impugnato.
4.2. Ad ogni modo, pur a volere trascurare il superiore rilievo, preliminare e dirimente, giova aggiungere che dall’ordinanza impugnata emerge che la condotta del ricorrente non si è esaurita all’atto dell’ingresso delle armi dall’estero.
Secondo l’accertamento compiuto dai giudici del merito, è risultato che un carico di armi, provenienti dall’estero, era stato portato in Calabria per essere diviso tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il trasporto delle armi dall’estero era stato di fatto curato dalla famiglia COGNOME, emigrata nella provincia di Pordenone, e quelle «armi in precedenza erano state contrattate dai vertici della locale di Mileto ovvero da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME».
Sulla base della descritta dinamica dei fatti deve, quindi, escludersi l’assorbimento della condotta di detenzione e porto abusivo in quella di introduzione clandestina di armi nello Stato.
Il quinto motivo è teso ad ottenere una diversa valutazione degli elementi acquisiti, non consentita in questa sede.
Il Tribunale, al riguardo, ha valorizzato le dichiarazioni di NOME COGNOME, riscontrate, in particolare, dal contenuto delle intercettazioni, effettuate tramite l’utilizzo del captatore informatico sul dispositivo telefonico in uso a NOME COGNOME, che avevano fornito un riscontro puntuale e approfondito a quanto
affermato da NOME COGNOME, così che dovevano valutarsi allo stato idonee a fondare la gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 66) e 67) contestati.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/3/2024