Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FIUMEFREDDO DI SICILIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 COGNOME CORTE di APPELLO di CATANIA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME in difesa di COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO in difeso di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME insistevano per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania confermava la condanna dei ricorrenti per i r promozione (contestata a NOME COGNOME) e partecipazione alla associ mafiosa storica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, e, segnatamente, al “RAGIONE_SOCIALE“, fa capo alla famiglia mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“.
Veniva confermata anche la condanna di COGNOME per due condotte di detenzione ill di marijuana.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, che deduce
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: di appello non avrebbe tenuto in considerazione le note depositate il 24 aprile 20 non contenevano doglianze “nuove”, ma un approfondimento COGNOMEe contestazioni s riconoscimento COGNOME recidiva;
2.2. violazione di legge (art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017) e vizio di motivaz riferimento alla capacità del giudice di primo grado: il collegio del dibattimento stato composto con un giudice onorario, in violazione di quanto stabilito dal d.lg del 2017; secondo il ricorrente l’atto di “esercizio COGNOME‘azione penale” – de l’identificazione COGNOME normativa applicabile – non si esaurirebbe con la “richiesta a giudizio”, come ritenuto dalla Corte di appello, ma si estenderebbe alla propo COGNOMEe conclusioni del pubblico ministero in udienza preliminare;
2.3. con il terzo ed il quarto motivo si deduceva violazione di legge (art. 34, 2-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità del giudice COGNOME‘ preliminare: si deduceva che i giudici COGNOME e COGNOME, che COGNOMEno svolto le fun di “giudice per le indagini preliminari”, non avrebbero potuto svolgere la funz “giudice per l’udienza preliminare”, in quanto incompatibili; al fine di l’incompatibilità non sarebbe stato necessario individuare la concreta lesione p al diritto all’imparzialità del giudice riconducibile alle decisioni assunte nel indagini; si allegava, comunque, che, la richiesta di rinvio a giudizio era stata dagli stessi giudici che COGNOMEno autorizzato, o prorogato, intercettazioni decisiv
2.4. con il quinto motivo deduceva violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.) di motivazione: la richiesta di perizia per trascrivere le conversazioni intercettat dalla difesa in seguito alla notifica COGNOME‘avviso 415-bis cod. proc. pen., era sta sulla base di “ragioni economiche”; tale provvedimento sarebbe illegittimo ed av generato un ritardo nella trascrizione (disposta solo nel corso COGNOME‘udienza prel
che avrebbe leso il diritto di difesa; a causa del ritardo, infatti, il ricorrent avuto a disposizione gli elementi utili per valutare l’accesso al rito abbr questione assumerebbe maggiore rilievo in seguito all’introduzione COGNOME‘art. 438 6-bis, che prevede che all’accesso al rito abbreviato segua la sanatoria ex lege di tutte le nullità; sebben che nel febbraio 2017, quando veniva richiesta la trascrizione, l comma 6-bis, cod. proc. pen. non era stato introdotto, tuttavia l’udienza prelimi era protratta oltre l’agosto 2017, quando la riforma era entrata in vigore;
2.5. con il sesto motivo deduceva violazione di legge (art. 178 e ss. cod. pro e vizio di motivazione in ordine alla specificità e determinatezza dei capi I) contestavano la condotta di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente
2.6. con il settimo motivo deduceva violazione di legge (art. 268 cod. proc. vizio di motivazione in ordine alla mancata produzione di “verbali di inizio e fin operazioni captative;
2.7. con l’ottavo motivo deduceva violazione di legge (art. 266 e ss. cod. pro e vizio di motivazione sia in ordine al difetto di prova che í luoghi in cui e collocati i dispositivi di intercettazione ambientale erano nella disponibilità degl sia in ordine alla illegittimità COGNOME collocazione non autorizzata di telecamere di privata dimora;
2.8. con il nono motivo deduceva violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc e vizio di motivazione in ordine alla “inviolabilità COGNOME catena di conservazione” file audio: l’attività di trasposizione dei file dai server COGNOME Procura ai supporti ottici utilizzati dal perito non sarebbe stata documentata con atti “firmati” dagli operanti. Si de inoltre, che non sarebbe stata verificata l’autenticità dei singoli file-audio attraverso l’individuazione del codice ash; la omessa valutazione COGNOMEe questioni relative alla caten di conservazione dei file-audio utilizzati per le trascrizioni renderebbe inutilizzabi intercettazioni;
2.9. con il decimo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in o alla capacità dimostrativa COGNOMEe dichiarazioni dei collaboratori di giustizi riferimento al collaboratore COGNOME, si deduceva che nel 2013 e 2014 COGNOME era e, ciononostante, la Corte di appello avrebbe valorizzato quanto da lui dichiara il fatto che egli – pur detenuto – nel periodo 2013-2014 avrebbe continuato a ge RAGIONE_SOCIALE; (b) con riferimento al collaboratore COGNOME, si deduceva che lo stesso, sc nel 2014, COGNOME riferito di avere appreso da COGNOME quale COGNOME il ruolo di COGNOME senza che questi riferisse nulla in proposito (peraltro le dichiarazioni di COGNOME non solo non riscontrerebbero quelle di COGNOME, ma risulterebbero sconfessate riprese video e dalle registrazioni ambientali); le dichiarazioni di COGNOME non s confortate da riscontri neanche con riguardo alle informazioni che avrebbe ricev COGNOME COGNOME carcere di Livorno, in quanto COGNOME non sarebbe mai stato detenuto i
carcere; (c) le dichiarazioni di COGNOME sarebbero contraddittorie dato che questi, COGNOME pur affermando di rapportarsi con NOME, COGNOME dichiarato che COGNOME COGNOME rivendicato la sua posizione di capo intimandogli di rapportarsi con lui e non con NOME;
2.10. con l’undicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al ruolo di capo che avrebbe assunto NOME all’intern del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stato dimostrato con motivazione carente e contraddittoria sia in ordine all’attività COGNOME‘associazione in genere, che al ruolo di COGNOME in specie;
2.11. con il dodicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 99 cod. pen il riconoscimento COGNOME recidiva dipenderebbe dalla scelta COGNOME‘autorità giudiziaria segmentare la condotta di partecipazione procedendo a due giudizi separati, in assenza di una reale cesura “storico temporale” tra le attività criminose; sia nel processo c. “Santa Barbara”, che in quello c.d. “RAGIONE_SOCIALE” NOME è stato accusato di essere il ca COGNOME medesima consorteria, ma in due periodi immediatamente consecutivi; dunque non vi sarebbe la prova di un’accresciuta pericolosità del reo. La duplicazione COGNOMEe contestazioni integrerebbe, inoltre, una violazione del divieto del ne bis idem;
2.12. con il tredicesimo motivo si deduceva violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 3091990) e vizio di motivazione in relazione al capo I) COGNOME rubrica: la dimostrazione COGNOME responsabilità sarebbe carente, dato che non vi sarebbero prove né che la sostanza stupefacente COGNOME stata custodita in INDIRIZZO, né che COGNOME stata consegnata o spostata;
2.13. con il quattordicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 3091990) e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la condotta descritta a capo 3): non sarebbe stato dimostrato quanto contestato, ovvero che la “cessione” di sostanza era avvenuta il 28/12/2013, dato che le intercettazioni darebbero conto solo di un “accordo” per la cessione.
3.Ricorreva per Cassazione il difensore di NOME COGNOME, condannato ad anni dodici e mesi sei di reclusione, che proponeva otto motivi di ricorso coincidenti con quell avanzati nell’interesse di COGNOME. Segnatamente:
con il primo ed il secondo motivo si deduceva la nullità COGNOME‘udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per difetto di capacità del giudice “per l’udienza preliminare poiché lo stesso COGNOME svolto anche la funzione di giudice “per le indagini preliminari”;
con il terzo motivo si deduceva la violazione del diritto di difesa derivante dall’omess tempestiva instaurazione del procedimento incidentale di trascrizione COGNOMEe intercettazioni, nonostante la richiesta COGNOME difesa;
con il quarto motivo si contestava la genericità ed indeterminatezza del capo 3) di imputazione
con il quinto motivo si deduceva l’inutilizzabilità COGNOMEe intercettazioni per produzione dei verbali di inizio e di fine COGNOMEe operazioni;
con il sesto motivo si deduceva l’inutilizzabilità COGNOMEe intercettazioni perché disposte in luoghi non di pertinenza COGNOME‘COGNOME;
con il settimo motivo si deduceva il difetto di conservazione COGNOME prova d relativa ai supporti audio COGNOMEe intercettazioni ambientali e telefoniche;
con il decimo motivo si deduceva l’illogicità COGNOME motivazione con riferimen responsabilità relativa al capo 3) COGNOME rubrica, in quanto non sarebbe stata p cessione di sostanza, dato che era emerso solo un accordo.
3.2. Sono, invece, specificamente ed esclusivamente riferiti alla posizione di Z le doglianze proposte con l’ottavo ed il nono motivo;
3.2.1. con l’ottavo motivo si contestava la conferma COGNOME responsabilità partecipazione al reato associativo nella parte in cui la Corte di appello COGNOME val il compendio dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, COGNOME, Prezza COGNOME; si deduceva che COGNOME avrebbe incontrato per la prima volta COGNOME COGNOME mentre COGNOME lo avrebbe conosciuto solo nel 2017. Emergerebbe, pertanto, ch dichiarazioni riversate nel processo non si riferirebbero all’arco temporale contest va dall’agosto 2013 al giugno 2014);
3.2.2.con il nono motivo si contestava la capacità di dimostrativa COGNOMEe captaz 2073 del 3 febbraio 2014 e n. 20393 del 1 maggio 2015, che sarebbero state po conforto COGNOME conferma di responsabilità nonostante (a) le tracce audio non consent di ricostruire in modo compiuto i dialoghi, (b) le stesse, captate nel 2014, non t conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che COGNOMEno avuto cont il ricorrente solo in un periodo successivo ai fatti in contestazione.
3.2.3. con l’undicesimo motivo si contestava la legittimità del riconosciment recidiva: la risalenza dei fatti contestati non consentiva di ritenere attuale la la motivazione sul NOME sarebbe apodittica in quanto affidata a formule di stile
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME, condannato ad anni s reclusione, che deduceva:
4.1. violazione di legge (art.268 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione alla utilizzabilità COGNOMEe intercettazioni: non sarebbero ripercorribili le trasposizione COGNOMEe conversazioni sui Dvd e non sarebbero stati effettuati i con codici hash, sicché mancherebbe la prova COGNOME derivazione, e COGNOME coincidenza de conversazioni trasposte sui supporti analizzati dal perito con quelle registrate;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazion dichiarazioni del collaboratore COGNOMECOGNOME le stesse si riferirebbero ad un periodo escl contestazione (ovvero al 2007-2008), pertanto non sarebbero idonee a dimostrar
partecipazione di NOME al sodalizio nel periodo contestato (che va dall’ottob all’aprile 2014);
4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alta interpretazio conversazione registrata al progressivo n. 4115: non sarebbe stata chiarita la rag la quale NOME avrebbe ricevuto la somma di centotrenta euro, tenuto conto che l’appello, si era allegato che la somma non sarebbe uno stipendio ricevuto dal sod ma il corrispettivo di una vincita al gioco dei cavalli;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’interpretaz contenuto COGNOME conversazione registrata al progressivo n. 5187: la stessa indic l’interesse di NOME per un detenuto non intraneo, che non sarebbe indicativo de “messa a disposizione” nei confronti del sodalizio. Si censurava, inoltre, l’inter dei contenuti COGNOMEe conversazioni registrate ai progressivi nn. 5187 e 18771;
4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’interpretazi conversazione registrata al progressivo n. 4560: si ribadiva che la mediazione sarebbe tradotta in un effettivo contributo all’associazione, anche tenuto conto che la stessa sarebbe stata effettuata nei confronti di una persona non all’organizzazione;
4.6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’interpretazi conversazioni registrate ai progressivi nn. 18771, 2885 e 4115: mancherebbe il conf con i motivi di appello dato che, contrariamente a quanto ritenuto, non sarebbero elementi univocamente indicativi del fatto che NOME COGNOME ricevuto uno stipendio da COGNOME‘organizzazione;
4.7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’interpretaz contenuto COGNOMEe conversazioni registrate ai progressivi nn. 4219, 4220, 4222 contestava il difetto di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l’appell quali si era stata allegata una valutazione alternativa dei contenuti COGNOMEe interce
4.8. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’interpretaz contenuto COGNOME conversazione registrata al progressivo n. 2092: sarebbe stata att NOME NOME voce assegnata al conversante indicato come “uomo tre”, senza tene considerazione le doglianze difensive;
4.9. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in or valutazione COGNOMEe prove: non sarebbe stato considerato che (a) cinque collab avrebbero ignorato l’intraneità di NOME, (b) che lo stesso non avrebbe mai par alle riunioni operative COGNOME‘associazione, (c) che lo stesso, sebbene monitor avrebbe posto in essere nessuna condotta indicativa COGNOME partecipazione, (d) che l non sarebbe stato consapevole COGNOME perpetrazione dei reati fine;
4.10. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in or conferma COGNOME condanna per il reato associativo: le attività ascritte al ricorren
l’essersi interessato del mantenimento di un detenuto non facente parte COGNOME‘assoc l’avere chiesto per sé COGNOMEe somme che non gli sarebbero state corrisposte, l’avere centotrenta euro nell’ambito di un incontro in cui si parlava di scommesse nel gi cavalli, l’avere preso le difese di un compaesano vittima di aggressione, che non parte COGNOME‘associazione) non sarebbero elementi idonei a consentire di ritenere c COGNOME un partecipe COGNOME‘associazione contestata;
4.11. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivaz ordine alla conferma COGNOME sussistenza COGNOME circostanza aggravante COGNOME disponibil armi: la motivazione in ordine al coefficiente soggettivo necessario per r l’aggravante sarebbe carente.
Ricorreva il difensore di NOME COGNOME, condannato ad anni sette di reclusion deduceva:
5.1. con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge e v motivazione: contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello il difensore prodotto il certificato D.a.p. del ricorrente, che, tuttavia, non sarebbe stato per valutare la contestualità dei suoi periodi di detenzione con quelli del coll COGNOME (le cui dichiarazioni, unitamente agli esiti COGNOMEe intercettazioni, fo conferma COGNOME condanna); si deduceva, inoltre, che, escluse le dichiaraz COGNOME, inattendibili perché non riscontrate, la condotta avrebbe dovuto qualificata come favoreggiamento;
5.2. con il terzo motivo si deduceva violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e motivazione: non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l’appello in ord riconoscimento COGNOME recidiva.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME COGNOMEcondannato ad an dodici e mesi quattro di reclusione), che deduceva:
6.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza di primo grado s nulla per violazione COGNOME‘ad 12 d. Igs n. 116 del 2027; la rilevanza COGNOME‘incompati giudice onorario renderebbe dubbia la legittimità costituzionale COGNOME disciplina tr
6.2. violazione di legge (art.34-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l preliminare sarebbe nulla in quanto celebrata da giudici incompatibili;
6.3. violazione di legge (art. 268 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva, alt ritardo nella trascrizione COGNOMEe intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa, sarebbe stata limitata la base cognitiva disponibile per valutare l’opportunità di al rito abbreviato;
6.4. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in or conferma COGNOME responsabilità per la partecipazione all’associazione mafiosa: i co
COGNOME conversazioni captate sarebbero insufficienti e non univoci; i contenu conversazioni registrate il 19 novembre 2014, il 9 gennaio 2014 ed il 23 aprile 20 dimostrerebbero che il ricorrente COGNOME ricevuto denaro per il mantenimento del c in seguito all’arresto del 12 novembre 2014, né che detenesse armi per COGNOME‘organizzazione; si contestava anche la capacità dimostrativa COGNOMEe dichiaraz collaboratori, che non consentirebbero di identificare il ruolo del ricorrente; si al riguardo, che COGNOME non COGNOME riconosciuto COGNOME nel corso COGNOME ricogni fotografica;
6.5. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivaz ordine al riconoscimento COGNOME‘aggravante COGNOME‘associazione armata, che sarebbe riconosciuta senza un’adeguata motivazione circa la sussistenza del coeffi soggettivo;
6.6. violazione di legge (artt. 62-bis, 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine sia alla mancata concessione COGNOMEe attenuanti generiche, giustificata con motivazione ca che al riconoscimento COGNOME recidiva reiterata, che sarebbe stata riconosciut dimostrare l’accrescimento COGNOME pericolosità.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME (condannato ad anni di reclusione), che deduceva:
7.1.violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza di primo grado sarebbe per violazione COGNOME‘art. 12 d.lgs. n. 116 del 2027;
7.2. violazione di legge (art.34-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: nulla l’udienza preliminare in quanto la stessa era stata celebrata da giudici inco si deduceva, inoltre, che il ritardo nella disposizione COGNOMEe trascrizioni COGNOMEe int avrebbe leso i diritti di difesa;
7.3. violazione di legge (art. 268 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva, altr ritardo nella trascrizione COGNOMEe intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa, sarebbe stata limitata la base cognitiva disponibile per valutare l’opportunità di al rito abbreviato;
7.4. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in or responsabilità per la partecipazione al reato associativo: sia le intercettazioni che le dichiarazioni dei collaboratori – ed in particolare quelle di COGNOME NOME insufficienti per dimostrare la responsabilità del ricorrente; inoltre, sarebbe st ogni richiamo alla decisiva intercettazione n. 20393 del 1 maggio 2014, indicata decisiva nell’atto d’appello;
7.5. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivaz ordine il riconoscimento COGNOME‘aggravante COGNOME‘associazione armata, che sarebb riconosciuta senza un’adeguata motivazione circa la sussistenza del coefficiente sog
7.6. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche che sarebbe stata giust con motivazione carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Sono inammissibili i motivi proposti nell’interesse di COGNOME (secondo moti COGNOME (primo motivo) e di COGNOME (primo motivo) con i quali si contesta la viol COGNOME‘articolo 12 del d.lgs n. 116 del 2017, nella parte in cui prevede che i giudi non possono comporre i collegi dibattimentali nei processi per i reati indicati dall comma 2, lettera a) cod. proc. pen..
1.1.11 collegio riafferma, in via preliminare, che il divieto, non deroga destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. luglio 2017, determina una limitazione alla “capacità” del giudice ex art. 33 od. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi COGNOME‘art. 179 cod. proc. pen., all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; si tratta di una nullità insanabil d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, 285112 – 01).
1.2.Tanto premesso, nel caso in esame la nullità non sussiste poiché la disc transitoria (art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017), prevede che per i procedimenti relat indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (tra in esame), i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace non si applicano se di entrata in vigore del decreto, dunque a luglio del 2017, sia “già” stata esercita penale.
Nel nostro caso l’esercizio COGNOME‘azione penale risale all’aprile 2017, dunq periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs n. 116 del 13 luglio 2017.
1.3. Sul NOME il collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto, l esercizio COGNOME‘azione penale è identificabile . esclusivamente nella “richiesta di rinvio a giudizio” o, per i reati meno gravi, nel decreto di citazione a giudizio. Atti co pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontà di perseguire la p iscritta nel registro COGNOMEe notizie di reato. I successivi atti, con i quali la manifesta la persistenza COGNOME sua volontà punitiva sono espressione COGNOMEe sue processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio COGNOME‘azione penale.
1.4. Si ritiene, infine, che sia manifestamente infondata l’eccezione di le costituzionale COGNOME‘art. 30 d.lgs n. 116 del 2017 proposta dalla difesa di Calan tratta di una eccezione rappresentata in modo generico, che non induce a dubitare legittimità costituzionale COGNOME disciplina transitoria censurata, la quale,
rilevanza decisiva all’atto di esercizio COGNOME‘azione penale, esprime le ragionevoli legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale.
Sono infondate le doglianze proposte nell’interesse di COGNOME (terzo e motivo), COGNOME (primo e secondo motivo), COGNOME (secondo motivo) e COGNOME (secondo motivo), con il quale è stata eccepita la nullità assoluta COGNOME‘udienza pre e degli atti conseguenti.
Si eccepiva che i magistrati che hanno svolto la funzione di giudice per l’u preliminare, avendo autorizzato e prorogato diverse intercettazioni nel corso indagini, sarebbero non solo “incompatibili”, ma anche “incapaci”, il che generere nullità COGNOME‘udienza preliminari e degli atti conseguenti.
2.1.Sul NOME il collegio riafferma che l’art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari non possa in alcun caso partecipare al diba neppure qualora, nella fase COGNOMEe indagini, si sia limitato al compimento di implicano la valutazione nel merito COGNOME fondatezza COGNOME‘accusa nei confronti COGNOME‘im successivamente chiamato a giudicare in sede di merito come nel caso in cui autori proroghi le intercettazioni, anche quando non viene specificamente in rilievo la pos COGNOME‘imputato (Sez. 6, n. 18120 del 23/03/2021, NOME, Rv. 281094 – 01; Sez. 2, n. del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300).
Deve essere tuttavia chiarito che l'”unico” strumento che ha a disposizione l’imp per far valere l’incompatibilità è la ricusazione, che, nel caso in esame, no proposta.
Sul NOME si riafferma che l’inosservanza COGNOMEe disposizioni di cui all’art. 34 c pen. non è deducibile come motivo di nullità COGNOME decisione in sede di gravame, ma costituire solo motivo di ricusazione del giudice, ai sensi COGNOME‘art. 37, comma 1 cod. proc. pen..
L’incompatibilità ex articolo 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. non attiene, infatti, alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, COGNOME, quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui lett. a) cod. proc. pen.. Il difetto di capacità va, invece, inteso come mancanza dei occorrenti per l’esercizio COGNOMEe funzioni giurisdizionali e non anche come difet condizioni per l’esercizio COGNOME specifica funzione svolta in un determinato procedi Ne consegue che, non incidendo sui requisiti COGNOME capacità, la incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazion tempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 e ss. cod. proc. pen. n. 35216 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273852 – 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/201 Rv. 267419; Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, NOME, Rv. 257033; Sez. 2, n. 30
del 26/06/2003, Bova Rv. 226572 – 01; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, COGNOME, 215097 – 01).
Si ribadisce cioè che «la causa d’incompatibilità (o l’addebito di pregiudiz costituisce mai, nel sistema del codice, di per sé causa di nullità, non co condizione di capacità del giudice a mente COGNOME‘art. 33 c.p.p., ed essendo per ess i diversi rimedi COGNOME astensione e COGNOME ricusazione, da far tempestivamente valer procedura degli artt. 37 e ss cod. proc. pen. […}»; siffatta disciplina «è st ritenuta indenne da vizi di legittimità costituzionale (v. C. cost. sentenza 1993;ordinanze n. 36 del 1999, n. 346 del 2000). Sicché nell’ipotesi in cui l’intere abbia fatto valere nella sede di merito l’incompatibilità o la situazione preg asserita mediante lo strumento a lui riconosciuto COGNOME ricusazione, non può dolerse gli ordinari mezzi d’impugnazione» (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, COGNOME, 262302).
In conclusione, si ritiene che il difetto di “capacità” del giudice, che genera u assoluta, si rinviene solo nei casi in cui manca, radicalmente, la legittimazione a (come nel caso, già trattato, del difetto di legittimazione del giudice onorario comporre i collegi di Tribunale ai quali sono assegnati i processi relativi alle indicate nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.).
Di contro le cause di “incompatibilità”, che sono dirette a tutelare il diritto del all’imparzialità del giudice, presuppongono la sua “capacità” e, ove sussiste generano nessuna nullità, ma inverano una causa di astensione o ricusazione che essere fatta valere dall’imputato unicamente attraverso la proposizione COGNOME‘istanz ex art. 37 e ss. cod. proc. pen..
2.2. Nel caso in esame la Corte di appello respingeva l’eccezione proces riproposta in Cassazione, rilevando che l’attività di autorizzazione e proro intercettazioni, svolta nel corso COGNOMEe indagini non COGNOME implicato nessuna d valutazione giurisdizionale incidente, in concreto, sulla imparzialità del giudice di valutazione illegittima, non coerente con i principi di diritto sopra richiamat
Tale errore di diritto, tuttavia, non comporta annullamento e, secondo quanto pr l’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., può essere rettificato in questa sede nei term esposti affermando, cioè, che l’infondatezza COGNOME‘eccezione dipende dalla ma proposizione COGNOME‘istanza di ricusazione.
Sono infondati anche i motivi proposti nell’interesse di COGNOME (quinto), (terzo), COGNOME (terzo) e COGNOME (terzo), con i quali si lamenta la lesione de difesa correlato alla tardiva disposizione COGNOME perizia trascrittiva.
Deve essere chiarito, in via preliminare, che la “prova” generata dalla att di intercettazione è costituita dalla “registrazione” (custodita nell’archivio previs
269 cod. proc. pen.) e che la mancata trascrizione COGNOMEe registrazioni non è espres prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordi tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep.2022, Rv. 282696;Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, COGNOME, Rv. 277139 – 01; Sez. 2, 13463 del 26/02/2013, Lagano, Rv. 254910). La “trascrizione” è, cioè una att funzionale a rendere fruibile il contenuto fonico, che non costituisce la “prova”, solo la proiezione grafica COGNOME registrazione.
Le registrazioni, nel caso in esame sono state messe tempestivamente a disposiz dei difensori, come previsto dall’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., anche al consentire l’indicazione di quelle da acquisire. Tali registrazioni restano peraltro c durante tutto il corso del procedimento ai sensi COGNOME‘art. 269 cod. proc. pen..
Pertanto il ritardo nella disposizione COGNOME perizia per trascrivere le registraz conversazioni intercettate, contrariamente a quanto dedotto, non lede nes prerogativa difensiva, dato che nel periodo intercorrente tra l’avviso COGNOME con COGNOMEe indagini preliminari ed il provvedimento che dispone la perizia (nel corso COGNOME‘ preliminare, come nel caso in esame), i file audio sono a disposizione COGNOME difesa, come anche le trascrizioni “provvisorie”, effettuate dalla polizia giudiziaria; il che compiutamente le prerogative difensive, ovvero la possibilità di criticare la dimostrativa dei contenuti COGNOMEe registrazioni e di selezionare quelli rilevanti d intende chiedere l’acquisizione.
Tale impostazione ermeneutica trova conferma sia nel fatto che non sono previ termini decadenziali per disporre la trascrizione, sia nel fatto che è incontest perizia disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen., espletata successivament all’udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento, pu legittimamente depositata nel corso COGNOMEo svolgimento del giudizio di primo g mediante inserimento nel relativo fascicolo, senza violazione del contradditorio (Se 14948 del 11/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272644 – 01; Sez. 6, n. 55748 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271742).
Da ultimo, e contrariamente a quanto dedotto, il collegio ritiene che il ritar disposizione COGNOME perizia non impedisca l’accesso al rito abbreviato (come legittim affermato anche dalla Corte di appello alle pagg. 29-31 COGNOME sentenza impugnata). I poiché per disporre la perizia non sono stabiliti termini perentori associati a processuali, il fatto che, nel corso COGNOME‘udienza preliminare sia entrato in vigore comma 6-bis, cod. proc. pen. – che dispone la sanatoria ex lege sia COGNOMEe nullità, che COGNOMEe inutilizzabilità non collegate ad un divieto probatorio – non assume rilevanza, non e prospettabili “nullità” da sanare.
Non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo del ricorso pro nell’interesse di COGNOME ed il quinto del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME quali si contesta la mancata produzione dei verbali di inizio e fine COGNOMEe oper intercettazione.
I ricorrenti si sono limitati a contestare quanto affermato dalla Corte di appe la effettiva esistenza dei verbali – conservati in una “carpetta blu” – propon assertiva contro-affermazione, non supportata da evidenze probatorie, né da allega che consentano di riconoscere la sussistenza di un travisamento COGNOME prova.
La doglianza si configura, pertanto, generica in quanto non autosufficiente.
Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze proposte da COGNOME (o motivo) e COGNOME (sesto motivo) circa il fatto che le intercettazioni non sarebbe disposte in luoghi dì pertinenza di COGNOME e, pertanto, sarebbero inutilizzabili.
5.1. La censura riguarda, in primo luogo, la fase di esecuzione COGNOMEe intercet ambientali disposte nei pressi COGNOME stalla di COGNOME.
Il ricorrente sostiene le persone intercettate sostavano su un terre appartenente ad NOME, ma a terze persone e che, pertanto, i dispositivi er installate illegittimamente “fuori” dalla stalla, luogo dove era stato auto posizionamento COGNOMEe microspie. La Corte, valutando analoga eccezione proposta c l’appello, ha ritenuto, contrariamente a quanto dedotto, che i dispositivi per le c erano stati installati nei locali nella disponibilità di NOME, come si evinceva da del segnale e, soprattutto, dalle videoriprese, che davano conto COGNOME presenz persone intercettate nei pressi COGNOME stalla (pagg. 38 e 39 COGNOME sentenza impugna
La Corte di merito osservava, condivisibilmente, che la collocazione dei dispositi le intercettazioni non è sottoposta a controllo del giudice e non è assistita da processuali; pertanto, a fronte COGNOMEe evidenze emergenti dalle videoriprese, non rilevanti le incertezze manifestate dal teste di polizia giudiziaria nel corso del dibattimentale circa l’esatto luogo in cui erano state collocate le microspie.
In conclusione, il collegio ritiene che le eccezioni in esame ripropongono quel dedotte con la prima impugnazione, esaurendosi in una “contro-affermazione” quan attestato dalla sentenza impugnata; ma soprattutto lamentando un travisamento d prove – e segnatamente di una perizia che indicherebbe il luogo di posizionament dispositivi – senza il supporto di allegazioni, in violazione COGNOME‘onere di autosuff
5.2. Si deduce, altresì, che le telecamere sarebbero state posizionate su un privato, senza autorizzazione giudiziale.
Anche questa doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifi ricorrente non si confronta, infatti, con la articolata motivazione COGNOME sentenza im
che ha chiarito che i dispositivi in questione non sono stati installati in un luogo dimora, ma in un luogo esposto al pubblico (pag. 40 COGNOME sentenza impugnata).
COGNOME Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze proposte nell’interes COGNOME (nono motivo) e COGNOME (settimo motivo) e i COGNOME (primo motivo) nei conf COGNOME legittimità COGNOMEe operazioni di “trasposizione” dei file dai server COGNOME‘archivio COGNOME procura ai supporti utilizzati per le trascrizioni.
Si è dedotto (a) che i “verbali informatici” che attestavano la trasposizi sarebbero stati firmati digitalmente e, dunque, sarebbero inutilizzabili, (b) che non stata effettuata la verifica COGNOME corrispondenza dei file trascritti agli originali, attraverso la acquisizione dei codici hash.
6.1. Con riferimento alla legittimità dei verbali contenuti in file word privi di firma digitale: il collegio rileva che il combinato disposto degli artt. 268 e 271 cod. indica che la sanzione COGNOME‘inutilizzabilità è correlata esclusivamente alla as verbale che attesta il compimento COGNOMEe “operazioni di intercettazione”; la sanzion estende, invece, ai verbali riferiti ad operazioni “successive” all’esecuzione COGNOMEe c e segnatamente, a quelli che attestano la trasposizione COGNOMEe registrazioni dal server COGNOME Procura ai supporti utilizzati per effettuare le trascrizioni.
Nel caso in esame non è in dubbio la esistenza e regolarità dei verbali rela operazioni di intercettazione, ma solo quella quella dei verbali relativi all repertazione, consistente nella trasposizione COGNOMEe registrazioni dal server COGNOME Procura ai supporti utilizzati dai trascrittori. Tale attività è “successiva” alla esec intercettazioni ed è esclusa dall’area di operatività COGNOME sanzione prevista da comma 1, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità COGNOMEe “operazioni” di interc non verbalizzate.
Escluso che alla mancanza di firma dei verbali che attestano la trasposi consegua l’inutilizzabilità COGNOME prova intercettiva, deve essere valutato se l’i eccepita generi una lesione del diritto di difesa.
Il collegio ritiene che la ipotetica verbalizzazione irregolare COGNOME a trasposizione COGNOMEe intercettazioni dal server COGNOME Procura ai Dvd – inquadrabi nullità generale a regime intermedio – sia ipotizzabile in astratto, ma possa esser in concreto solo se sia identificato l’effetto negativo generato sulle prerogative
Nel caso di specie il ricorrente ha supposto, ma non allegato, la difformità tra trasposto nei Dvd utilizzati per la perizia e quanto contenuto nel server COGNOME Procura. Ammesso che COGNOME esistita, ogni eventuale difformità era rilevabile, e specific contestabile, dato che tutte le registrazioni sono state messe a disposizione del che ha avuto accesso all’archivio previsto dall’art. 269 cod. proc. pen. (come previs
arti. 268, comma 6 e 269, comma 1, cod. proc. pen.). La doglianza non risulta, dun assistita da specificità e, per tale ragione, non supera la soglia di ammissibilità.
La Corte di appello, giungendo alla medesima conclusione, pur evidenziando genericità del motivo, in coerenza con i principi di diritto sopra esposti, ha ritenu che la mancanza di firma digitale COGNOME irrilevante dato che i documenti infor consentono comunque di risalire alla loro provenienza (pag. 46 COGNOME sent impugnata). Si tratta di una conclusione non condivisibile, ma non influente sul disp che si intende rettificata ai sensi COGNOME‘art. 619 cod. proc. pen. attraverso la rile genericità COGNOME‘eccezione, dovuta alla mancata identificazione COGNOME concreta lesi diritto di difesa.
6.2. Con riferimento, invece, alla mancata acquisizione dei codici hash il collegio riafferma che l’omissione non rileva ai fini COGNOME prova COGNOME loro corrispondenza registrazione originale (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603 –
Si condivide, sul NOME, quanto già affermato, ovvero che «il codice di rito non d che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici sia necessario indicare il c ash, il legislatore non ha tipizzato le misure tecniche e le procedure dirette a v corrispondenza dei file audio estratti all’originale conservato nel server (cfr. Sez. 37644 del 28/05/2015 R., Rv. 265180 sul diverso tema COGNOME perquisizione di sist informatico o telematico), tuttavia ha apprestato una serie di garanzie per scongi rischio di alterazioni (ponendo gli originali sotto il controllo e la custodia del giudiziaria) e ha riconosciuto alla difesa tutte le facoltà necessarie per veri eventuali abusi non siano stati compiuti. Ergo l’assenza dei codici hash è irrilevante. Le difese non possono limitarsi a introdurre, in astratto, un generico sos manomissione, ma devono (e possono) dimostrarla nel concreto» (Sez. 5, n. 27918 d 25/05/2021, § 4.1.2.).
In conclusione, il collegio ritiene che con il deposito degli atti relativi alle int nell’archivio previsto dall’art. 269 cod. proc. pen. – cui hanno accesso le parti ed (nonché il giudice) – è garantita la possibilità di verificare la corrispond conversazioni trasposte nei Dvd con quelle conservate nel server COGNOME Procura.
Tale garanzia è sufficiente a tutelare il diritto COGNOME difesa al controllo degl attività di repertazione COGNOMEe registrazioni utilizzate per le trascrizioni. Queste ribadisce – non costituiscono la “prova” COGNOMEe intercettazioni, ma solo la proiezion COGNOME stessa, che si identifica, invece, nelle registrazioni foniche.
In conclusione, si ritiene che, tenuto conto COGNOME assenza di obblighi normativi alla acquisizione dei codici ash, la corrispondenza tra le tracce audio “repertate” e quell “conservate” nell’archivio, può essere verificata attraverso l’acquisizione di tali in presenza COGNOME allegazione di un concreto difetto di corrispondenza. Difetto, che, di esame, non è stato allegato, ma solo supposto.
Le doglianze proposte nei confronti COGNOME genericità del capo di imputazion proposto nell’interesse di COGNOME (quarto motivo) ed COGNOME (sesto motivo infondate.
Come rilevato dalla Corte di appello (pag. 35), quello che determina la gener COGNOME‘imputazione è la mancata identificazione COGNOME “condotta” e la sua mancata colloc nel tempo e nello spazio, circostanze tutte chiaramente evincibili dalla struttura di imputazione contestato, sicché non si rileva nessuna nullità per indeterminatezza. che la condotta descritta al capo 3) viene “riqualificata”, in quanto l’azione ill riferita alla “marijuana”, e non alla “cocaina”, come descritto nel capo di imput Tuttavia, non si tratta di una operazione contra legem, in quanto, ferma la identificazione COGNOMEe circostanze di tempo e di luogo relative alla condotta contestata ab origine, la Corte di merito ha utilizzato il suo potere di assegnare al fatto la corretta qualifica, l’azione nella più lieve fattispecie prevista dall’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 30990
Sono manifestamente infondate anche le doglianze COGNOME proposte da COGNOME (quattordicesimo motivo) e COGNOME (decimo motivo) nei confronti COGNOME condanna per reato descritto al capo 3) in quanto, sebbene dalla ricostruzione effettuata da d’appello si evinca solo che COGNOME si era allontanato – ragionevolmente per an prendere la sostanza stupefacente (ritenuta marijuana) -, senza che vi COGNOME prov effettiva consegna (pagg. 66 e 67 COGNOMEe sentenza impugnata), tuttavia, nel imputazione risulta contestata non solo la “cessione”, ma anche la “detenzio concorso da parte di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sostanza illecitamente compraven Condotta questa che risulta pacificamente provata, per come emerge dal solido or motivazionale tessuto dalle due sentenze conformi di merito.
La motivazione contestata non si presta, pertanto, a nessuna censura in questa
Sono manifestamente infondate le doglianze proposte nei confronti COGNOME nat armata COGNOME‘associazione da COGNOME (undicesimo motivo), COGNOME (quinto motivo) e COGNOME (quinto motivo).
Il collegio riafferma che quando si procede per associazione per delinquere d mafioso, l’aggravante COGNOME disponibilità di armi è configurabile a carico dei part siano consapevoli del possesso COGNOMEe stesse da parte COGNOME consorteria criminale o colpa lo ignorino (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, COGNOME Majo, Rv. 272403; 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 – 01).
Secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello la disponibilità COGNOMEe armi da pa RAGIONE_SOCIALE derivava da quanto emerso dalle intercettazioni dei dialoghi avvenuti in carc COGNOME COGNOME i suoi familiari, nel corso dei quali si tentava di organizzare una ver
COGNOME
?
fornire agli inquirenti per giustificare il rinvenimento COGNOMEe armi trovate in suo Peraltro, nel corso di tale conversazione, emergeva che COGNOME, durante la deten sarebbe stato aiutato economicamente dalla associazione, nel rispetto COGNOMEe tipiche che governano i consorzi mafiosi. Inoltre, da altro dialogo (intercettato il 9 ge 2014) emergeva che COGNOME COGNOME accesso alle armi detenute da COGNOME.
Tali prove consentivano di ritenere che l’associazione capeggiata da COGNOME av disponibilità di armi, alcune COGNOMEe quali con matricola abrasa.
Il fatto che tutti i partecipi – tra cui anche NOME e COGNOME – COGNOMEro a conosc dinamiche associative e, quindi, COGNOMEo stretto legame tra COGNOME ed COGNOME, c di escludere che in capo ai ricorrenti non ci COGNOME il coefficiente soggettivo richies 59 cod. pen. per imputare loro l’aggravante oggettiva (pagg. 91 e 92 COGNOME se impugnata).
In conclusione, si ritiene, per quanto riguarda COGNOME e COGNOME, la consapevolezz natura armata COGNOME‘associazione derivi dal fatto che gli stessi frequentassero Cal depositario COGNOMEe armi, oltre che COGNOME, COGNOME e COGNOME, partecipando agli presso la stalla, circostanze ritenute logicamente incompatibili con la inconsape COGNOME natura armata COGNOME associazione (pagg. 108 -114 COGNOME sentenza impugnata).
Per quanto riguarda invece COGNOME, la chiara emersione del suo ruolo di cu COGNOMEe armi del consorzio, implica la sussistenza COGNOME sua piena consapevolezza natura armata COGNOME‘associazione.
10.1 residui motivi proposti nell’interesse di COGNOME non sono ammissibili.
10.1. Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo che contesta, i genericamente, la mancata considerazione COGNOMEe note depositate il 24 aprile 2023.
Il collegio rileva, da un lato, che la doglianza è generica in quanto non indi sia l’omissione valutativa decisiva. E, dall’altro, che si tratta di note che r doglianze avanzate con l’appello nei confronti del riconoscimento COGNOME recidiv risultano esaustivamente trattate dalla Corte territoriale (pag.71 COGNOME impugnata).
10.2. Sono manifestamente infondati anche i motivi che contestano la genericità capo di imputazione I), nonché la motivazione posta a conferma COGNOME responsabilit lo stesso.
10.2.1. Con riferimento alla genericità del capo di imputazione si richiama quan ritenuto nel precedente § 8, circa la manifesta infondatezza del motivo, tenuto cont compiuta descrizione spazio-temporale COGNOME‘illecito contestato.
10.2.2. Le doglianze proposte non superano la soglia di ammissibilità neanche n parte in cui contestano la logicità COGNOME motivazione che conferma la responsabi
stesse si risolvono, infatti, nella non consentita richiesta di rivalutare le prov apprezzamento conforme da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito.
Segnatamente: la Corte d’appello riteneva che la responsabilità per la con contestata si ricavasse dal contenuto COGNOME conversazione registrata al n. 171 gennaio 2014, confermata dalle dichiarazioni di COGNOME, che, in dibattimento, COGNOME r che tra i delitti-fine commessi dall’COGNOME vi COGNOMEro anche quelli previsti dall DPR 30990 (pagg. 64 e 65 COGNOME sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non si presta a nessuna censura, in quanto è co con le emergenze processuali e non presenta illogicità, né discrasie decisive, tra raccolte e quelle valutate.
10.3. Le doglianze proposte – con il decimo motivo – nei confronti COGNOME cap dimostrativa COGNOMEe dichiarazioni dei collaboratori non superano la soglia di ammissib quanto si risolvono – anch’esse – nella richiesta di rivalutare le prove, attività perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri COGNOME Cassazione in ordine alla valutazion legittimità COGNOME motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può ef valutazioni di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa COGNOMEe prove, o degli indizi dato che il suo compito è limitato alla valutazione COGNOME tenuta logica del argomentativo e COGNOME sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero t devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficien altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto:
la narrazione del COGNOME, come riportata dalla sentenza impugnata, non pre anomalie logiche, e risulta confermata dal compendio probatorio raccolto. Lo stesso a riferito di avere avuto un incontro con COGNOME negli anni 9899 ed in seguito al su nell’ambito COGNOME‘operazione “RAGIONE_SOCIALE bianchi”, di averlo incontrato nella sala colloqui osservato che dirigeva la cosca, anche durante la detenzione; nella sentenza impu non risulta indicato lo specifico periodo di co-detenzione (pag. 51 COGNOME s impugnata), sicché le deduzioni difensive sul NOME non appaiono pertinenti e, comun non risultano decisive, tenuto conto COGNOME struttura del compendio probatorio ra univocamente indicativo COGNOME responsabilità di COGNOME, che risulta “confermata dichiarazioni di COGNOME, ma non “fondata”, in modo esclusivo e determinante contenuti COGNOMEe stesse;
con riferimento alle dichiarazioni di COGNOMECOGNOME la Corte d’appello ha rileva stesso COGNOME partecipato ad un summit dove era presente NOME COGNOME, nel corso del quale erano stati riscritti gli organigrammi COGNOME cosca con l’indicazione il come reggente nei territori di Giarre e Fiumefreddo (pag. 52 COGNOME sentenza impugn questa accusa, coerente con le dichiarazioni degli altri collaboratori e con le e
probatorie derivanti dalle captazioni, non risulta affidata alle dichiarazioni de relato di COGNOME (la cui assenza è stata specificamente eccepita), dato che la parteci al summit di COGNOME COGNOME una circostanza appresa direttamente da COGNOMECOGNOME
il narrato di COGNOME, contrariamente a quanto dedotto, e come rilevato dalla s impugnata, risulta ampiamente confermato sia dalle dichiarazioni riversate nel pro dagli altri collaboratori, che dai contenuti COGNOMEe intercettazioni. La Corte di offerto un’ampia rassegna COGNOMEe sue dichiarazioni accusatorie, nell’ambito COGNOMEe indicato in COGNOME COGNOME reggente del RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME COGNOME ha ritenuto che la circos NOME COGNOME COGNOME chiesto a COGNOME COGNOME rivolgersi a lui personalmente, e COGNOMECOGNOME COGNOME contraddicesse il ruolo apicale del ricorrente, dato che, secondo con massime di esperienza, nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso è possib compresenza di più persone aventi funzioni apicali (pag. 56 COGNOME sentenza impugna
10.4. L’undicesimo motivo, che contesta la conferma COGNOME responsabilità COGNOME‘Ol come capo COGNOME cosca RAGIONE_SOCIALE, non supera la soglia di ammissibilità.
La doglianza si risolve nella integrale contestazione del compendio motivazio integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, senza l’allegazione di ill manifeste del percorso motivazionale tracciato.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello, confermando quanto già valut dal tribunale, riteneva che il compendio probatorio raccolto e, segnatamen dichiarazioni dei collaboratori e le conversazioni intercettate, dessero univocament del ruolo di COGNOME nell’ambito del consorzio.
Si rilevava come tutte le conversazioni intercettate nella stalla di Vico C dimostravano l’apicalità del ricorrente, stante l’emersione COGNOME‘evidente posi supremazia nel corso COGNOMEe conversazione captate; il ruolo di capo COGNOME cosca “Bru veniva confermato anche dall’emersione COGNOME‘impegno di COGNOME nella esecuzione di fine (si richiamavano le condotte relative al traffico di stupefacente e la sua partecipazione ad incontri con i sodali: pagg. 56 e 57 COGNOME sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, che non ri scalfita dalle – invero generiche – doglianze proposte, che si sottrae ad ogni c questa sede.
10.5.Non supera la soglia di ammissibilità il motivo (dodicesimo) che contes riconoscimento COGNOME recidiva.
Il ricorrente contesta che la contestazione a carico di COGNOME COGNOMECOGNOMEattività d COGNOME cosca RAGIONE_SOCIALE sia nel processo “RAGIONE_SOCIALE“, che in quello “Santa Barbara” confortare il riconoscimento COGNOME recidiva, dato che l’attività di direzione era s continuativamente, sicché “duplicarla” per riconoscere la recidiva costituireb violazione del divieto di ne bis in idem.
Si ribadisce che perché vi siano le condizioni per ritenere operativa la prec prevista dall’art. 649 cod. proc. pen., occorre verificare se si è proceduto per il fatto”, la cui sussistenza deve essere accertata alla luce dei principi espressi costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, che richiede che il confronto si e «sulla base COGNOME triade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coin di questi elementi consente, infatti, di affermare che si procede per fatti identici ( n. 200 del 2016).
Nel caso in esame deve essere escluso che si verta in un caso di duplicazione di g in ordine alla stessa condotta, in quanto le condanne per associazione mafiosa si rif a periodi temporali distinti, per quanto successivi. L’intervento di una pronuncia gi segna infatti la cesura temporale tra le condotte, anche ove consumate, come nel c esame, senza soluzione di continuità (Sez. 5, n. 4380 del 10/10/1997, COGNOME, Rv. 2
A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha offerto una motivazione accu dettagliata circa l’aggravamento COGNOME pericolosità, analizzando tutti gli ele caratterizzano la biografia criminale del ricorrente (pag. 71 COGNOME sentenza impu Rispetto a tale impianto motivazionale il ricorso si profila aspecifico, in quan confronta con tutti gli elementi posti a fondamento del riconoscimento COGNOME aggra contestata.
11.1 restanti motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME superano la soglia di ammissibilità.
11.1. Richiamata la giurisprudenza citata al § 10.3. in ordine ai limi COGNOME che caratterizzano la giurisdizione di legittimità, il collegio riafferma che le intercet possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in Cassazione è po prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione “diversa” proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento COGNOME prova, ossia n in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 – d COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, COGNOME e al Rv. 259516). La valutazione COGNOME credibilità dei contenuti COGNOMEe conversazioni cap infatti . un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la cap dimostrativa COGNOME prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità so rileva una illogicità manifesta e decisiva COGNOME motivazione o una decisiva discorda la prova raccolta e quella valutata.
Si ribadisce, inoltre, che la regola ricavabile dal combinato disposto degli a comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono esse dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che s
di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione COGNOME sentenza di secondo con riguardo ad un NOME del ricorso, non investito dal controllo COGNOME Corte di perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducib per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridi presuppongono un’indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; COGNOME, 263271)
11.2. Applicando tali principi al caso di specie, il collegio ritiene che consentiti i motivi (ottavo e nono) con i quali il ricorrente contesta la capacità di del compendio probatorio di matrice dichiarativa e dei contenuti COGNOMEe intercet allegando in Cassazione censure, funzionali alla rivalutazione COGNOME capacità dimos COGNOMEe prove, che non erano state proposte con l’appello, con il quale era stato c genericamente l’accertamento di responsabilità per il reato associativo, rilev carenza di prova in ordine ai reati fine.
Invero, contrariamente a quanto dedotto, la conferma COGNOME responsabilit ricorrente per la partecipazione alla associazione mafiosa è stata giustificata da di merito con una motivazione aderente alle emergenze processuali, fondata s valorizzazione congiunta degli esiti dei servizi di osservazione effettuati dal giudiziaria, COGNOMEe intercettazioni e COGNOMEe dichiarazioni dei collaboratori (pagg. 8 sentenza impugnata). Tale articolato ordito motivazionale, confermativo di quello sentenza del Tribunale, si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede.
11.3. Le doglianze proposte con l’undecimo motivo nei confronti del riconoscime COGNOME recidiva non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella di rivalutare gli elementi posti a fondamento COGNOME‘aggravante, oggetto di anal esaustiva valutazione da parte COGNOME Corte di merito.
La Corte di appello, nel riconoscere la recidiva rilevava che COGNOME era il collab più fidato di COGNOME e che la progressione criminosa emergente dai precedenti van dalle condotte in giudizio, evidenziava una pericolosità crescente ed attuale (pag. sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
I residui motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME sono infondati.
12.1. Richiamate le linee ermeneutiche esposte ai §§ 10.3 e 11.1. circa i lim caratterizzano la giurisdizione di legittimità in ordine alla valutazione COGNOMEe p contenuto COGNOMEe intercettazioni, il collegio rileva che i motivi – dal secondo a proposti non sono consentiti.
La Corte d’appello, con motivazione che non si presta a nessuna censura, effett una valutazione complessiva ed integrata di tutto il compendio probatorio a cari ricorrente, ritenuto indicativo COGNOME partecipazione COGNOMEo stesso al “RAGIONE_SOCIALE“.
Le conversazioni intercettate – secondo la logica, e non reinterpretabile, valu dei giudici dì merito – indicavano che NOME COGNOME un NOME di riferimento COGNOMEe perso rivestivano ruoli apicali nel RAGIONE_SOCIALE e che frequentasse costantemente la stalla di NOME
Nel dettaglio la Corte rilevava, con motivazione logica ed esente da censure: ( le dichiarazioni di COGNOME dovevano essere considerate unitamente al materiale presen atti, sicché quando il collaboratore riferiva di aver appreso COGNOME, intraneo NOME“, che NOME era affiliato, tale elemento unitamente al corposo compe intercettivo, concorreva ad indicare la partecipazione; (b) che NOME provved sostentamento dei correi detenuti e COGNOMEe famiglie – come si ricavava dalla convers n. 5187 del 31 marzo 2014, (c) che lo stesso – come emergeva dalla conversazione 14560 del 12 febbraio 2013 – era stato incaricato di fare da “paciere” per risolv controversia affidata alle “cure” del RAGIONE_SOCIALE, (d) che egli era stipendiato dal c emergeva dalla conversazione n. 18771 del 24 aprile 2014, nel corso COGNOME quale NOME e COGNOME facevano i conti, discutendo di quanti soldi avrebbero dovuto dare al rico (significative anche le n. 2885 COGNOME‘8 febbraio 2014 nel corso COGNOME quale NOME c a COGNOME COGNOME denaro per acquisto di beni personali e in quella n. 4115 del 22 marzo (e) che era coinvolto nelle dinamiche associative ed era a conoscenza COGNOMEe a quotidiane COGNOME‘associazione; significativa, al riguardo era la conversazione n. 10 febbraio 2014, nel corso COGNOME quale emergeva che NOME COGNOME solo era a conosce COGNOME‘organigramma COGNOME‘associazione, ma si spendeva attivamente per ribadire che l’ capo era NOME COGNOME COGNOME mettendo a tacere le voci correnti secondo i qu leadership era stata assunta da NOME COGNOME, (f) che era impegnato nella gestione corse RAGIONE_SOCIALEdestine dei cavalli, attività tipicamente gestita dalle organizzazioni (pagg. 102- 108 COGNOME sentenza impugnata), Corte di Cassazione – copia non ufficiale
12.2. Sono, invece, infondati il nono ed il decimo motivo con i quali si ded carenza di elementi per confermare la responsabilità per la partecipazione alla associ mafiosa.
Il collegio riafferma che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo m si caratterizza per lo stabile inserimento COGNOME‘agente nella struttura orga COGNOME‘associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comu criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01; Sez. U, n. 33 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01)
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che q emerso dalle conversazioni intercettate, e confermato dalle dichiarazioni di COGNOME
pienamente indicativo COGNOME intraneità di NOME COGNOME, dato che lo stesso era sic “a disposizione” del sodalizio, tenuto conto che si occupava di attività ordinarie sostentamento dei detenuti e l’appianamento COGNOMEe controversie, ed era consider NOME di riferimento per la raccolta COGNOMEe informazioni. La reiterata presenza del r nei luoghi abitualmente frequentati dai capi del gruppo criminale, confermavano c stesso era un membro attivo e disponibile, seppure con un ruolo marginale.
La marginalità del contributo, tuttavia, non esclude la partecipazione, che si anche nel caso in cui l’adesione al sodalizio non si risolva in attività organizzat consumazione di reati-fine, ma si esprima in attività esecutive, che offrono, com un valido contributo alla vita del sodalizio.
13. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
13.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente produceva infatti un certificato del D.a.p., che tuttavia non dava periodi di codetenzione, che avrebbero potuto essere attestati dall’ufficio ma dunque non risulta smentita, né la codetenzione del ricorrente con COGNOME, questa non COGNOME riferibile alla associazione in esame (pag. 96 COGNOME sentenza impu
La Corte d’appello confermava la condanna di COGNOME ritenendo che lo stesso, con lo pseudonimo di “pisciacannuta”, COGNOME un partecipe, di basso livello, ma sicura integrato, dato che era emerso che lo stesso interagiva sistematicamente con gli as anche al fine di depistare le indagini di polizia (pag. 98 COGNOME sentenza impugnata)
13.2. La contestazione in ordine alla mancata valutazione del motivo di app diretto ad ottenere l’esclusione COGNOME recidiva, non supera la soglia di ammiss quanto non è sorretta da alcun interesse, dato che nel calcolo COGNOME pena effettu Corte di appello, tale aggravante non è stata considerata. Le attenuanti generiche ve infatti concesse, e ritenute equivalenti alla aggravante COGNOME associazione armata. cenno viene effettuato invece alla recidiva, esclusa di fatto.
I residui motivi proposti nell’interesse di COGNOME (quarto e sesto inammissibili
14.1. Richiamate sia le linee ermeneutiche esposte ai §§ 10.3 e 11.1. circa i lim giurisdizione di legittimità in ordine alla valutazione COGNOMEe prove e COGNOMEe intercett quelle indicate al § 12.2. in ordine alle caratteristiche COGNOME condotta di partecip associazione mafiosa, il collegio rileva che il quarto motivo non supera la s ammissibilità.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con valutazione persuas rilevava come le doglianze difensive – reiterate in questa sede – non effettuav
valutazione complessiva del compendio probatorio che, se letto unitariamente, indica modo univoco la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati.
La Corte ribadiva, confermando le valutazioni del tribunale, che le dichiarazion collaboratori, unitamente alle intercettazioni ed all’esito COGNOMEe perquisizioni, s ruolo di sodale di COGNOMECOGNOME
In particolare, veniva valorizzato (a) che COGNOME COGNOME affermato che il rico COGNOME partecipato ad un importante riunione del gruppo mafioso; (b) che era part patrimonio di conoscenza degli associati che COGNOME COGNOME uomo fidato di NOME NOME grado di fornire armi, (c) che la perquisizione domiciliare presso una COGNOMEe abitaz ricorrente COGNOME consentito di rinvenire armi con matricola abrasa e munizion circostanza era stata anche oggetto di un tentativo di elaborare una ve giustificativa agli inquirenti emergente da un colloquio captato in carcere tra il r ed i familiari); (d) che l’associazione si era attivata per garantire il manten familiari, come accadeva di regola in caso di detenzione di partecipi ad associ mafiose. La Corte riteneva, infine, con motivazione persuasiva e non illogica, che il m riconoscimento di COGNOME in fotografia da parte di COGNOME potesse essere giustific fatto che erano state somministrate immagini di repertorio (pagg. 89-92 COGNOME sen impugnata).
Si tratta di una motivazione, priva di fratture logiche e coerente con le eme processuali, che non si presta a censure, né a rivalutazioni in questa sede.
14.2. Le contestazioni in ordine alla mancata concessione COGNOMEe attenuanti gene ed al riconoscimento COGNOME recidiva non superano la soglia di ammissibilità.
14.2.1. Con riferimento alle attenuanti generiche il collegio riaffer l’applicazione COGNOMEe circostanze atipiche non costituisce un diritto conseguente all di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione COGNOMEe st le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/ Starace, Rv. 270986).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello escludeva circostanze emerse nel corso del processo consentissero un trattamento sanzionator maggior favore e che vi COGNOMEro elementi valorizzabili e fini del riconoscimento invocate attenuanti (pag. 93 COGNOME sentenza impugnata).
14.2.2. Con riferimento alle contestazioni in ordine alla recidiva, il collegio r manca il relativo motivo di appello; si registra pertanto una insanabile frattura del devolutiva e la violazione COGNOME‘art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
I residui motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME (quarto e sesto sono inammissibili.
15.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla conferma COGNOME responsabilità, pr con il quarto motivo, le stesse non superano la soglia di ammissibilità in quanto si r nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa COGNOMEe prove (si richiam affermato ai §§ 10.3 e 11.1)
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una persuasiv esaustiva motivazione in ordine alla conferma COGNOME responsabilità, che non pre fratture logiche e non si presta, pertanto, a nessuna rivalutazione in questa sede.
La Corte rilevava che a carico del ricorrente vi erano sia le dichiarazioni di Por le evidenze tratte dalle intercettazioni e dalle riprese COGNOMEe telecamere, che dav COGNOME frequente presenza di COGNOME unitamente agli altri associati, nei luoghi di riu sodali (pagg.111, 112 COGNOME sentenza impugnata).
A fronte COGNOME solidità COGNOMEe prove indicate a sostegno COGNOME conferma di responsa quadro probatorio, non assume rilevanza il mancato riferimento alla ipotetica eff scriminante COGNOME conversazione n. 20393 del 1 maggio 2014, nel corso COGNOME quale NOME si sarebbe preoccupato COGNOMEe reazioni di una persona alla quale era stato incar chiedere denaro: si tratta di circostanza che si presta a letture alternative, la c considerazione non assume alcun rilievo, tenuto conto COGNOME molteplicità e converg COGNOMEe prove a carico del ricorrente.
15.2. Le contestazioni in ordine alla definizione del trattamento sanzionatori specifico riferimento al mancato riconoscimento COGNOMEe attenuanti generiche, manifestamente infondate.
Richiamato quanto indicato al § 14.2, si rileva che la motivazione offerta dalla di appello non si presta a censure in quanto, in coerenza con tali indicazioni ermene rilevava che non si esistevano elementi idonei a sostenere il riconoscimento COGNOME‘in beneficio sanzionatorio (pag. 114 COGNOME sentenza impugnata).
16. Alla inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME consegue la condanna COGNOMEo s al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOME somma di euro tremila alla cassa ammende. Al rigetto degli altri ricorsi consegue, invece, solo la condanna dei ricor pagamento COGNOMEe spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento de spese processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME cassa COGNOMEe amme Rigetta gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese proces Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.