Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45702 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
avverso l’ordinanza 21/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Rizziconi riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria – sezione per il riesame – previa riqualificazione del reato di cui al capo 32) nella fattispecie tentata di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. ed esclusa, limitatamente alla stessa, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416-bis (capo 1) e 629, 416-bis.1 cod. pen. di cui ai capi 4), 17), 19), 22), e 33), per avere preso parte all’articolazione della ‘RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Gioia Tauro – RAGIONE_SOCIALE COGNOME – con lo specifico compito di controllare il territorio, a fianco del sodal COGNOME, con metodi e finalità mafiose e con compiti operativi nel settore estorsivo, nonché per avere concorso nella realizzazione dei vari episodi estorsivi, consumati e tentati.
1.1. Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l’esistenza e l’operatività della RAGIONE_SOCIALE – operante nel territorio di Gioia Tauro (capo 1), costituita al fine di preservare il dominio sul territorio e dedita a commettere diversi delitti fra i quali le estorsioni nel settore delle attivi agricole.
Gli esiti investigativi risultanti dall’esame delle conversazioni intercettate e delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il quadro relativo ai vari episodi estorsivi descritti nei capi di imputazione sopra indicati.
1.2. Con riguardo al capo 4),ove si contesta a COGNOME di avere concorso con il sodale COGNOME nella condotta estorsiva perpetrata tramite minacce indirette ai danni di un non identificato soggetto di COGNOME, costretto a versare una somma di denaro a titolo di tangente a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il compendio indiziario si fonda sugli esiti dell’attività di captazione delle comunicazioni. Si f riferimento al tenore univoco della conversazione del 4 marzo 2021 fra COGNOME e COGNOME, da cui emergeva che, nel territorio di Gioia Tauro, COGNOME e COGNOME erano riconosciuti dai proprietari terrieri e dagli imprenditori locali come collettori delle estorsioni per conto della RAGIONE_SOCIALE. Lo stesso COGNOME ammetteva di avere riscosso l’importo in un momento successivo all’incontro con la vittima avvenuto alla presenza di COGNOME. La conversazione era peraltro incentrata sulle attività del gruppo criminale e sulle capacità dello stesso COGNOME, non vi era alcuna lecita giustificazione a sostegno della richiesta e la stessa
indeterminatezza della somma dovuta era altro indice sintomatico dell’illiceità della pretesa.
Il reato era altresì connotato dal metodo e dall’agevolazione mafiosi, siccome realizzati da soggetti appartenenti o vicini alla RAGIONE_SOCIALE per segnarne l’egemonia e l’illecito controllo delle attività economiche nel territorio, avvalendosi della forza intimidatrice della stessa.
1.3. Quanto al capo 17), la principale fonte di gravità indiziaria del progetto criminoso diretto a impedire a COGNOME di raccogliere e acquistare la partita di olive di COGNOME, in asserita violazione delle regole del sistema ‘ndranghetista, era costituita dall’inequivoco tenore delle conversazioni captate il 12 ottobre 2020 fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il 22 ottobre fra gli stessi e NOME COGNOME (in cui i dialoganti decidono di coinvolgere tale COGNOME nell’operazione intimidatoria, perché questi aveva in passato già provveduto con COGNOME in senso analogo), il 25 ottobre fra COGNOME, COGNOME e COGNOME (in cui COGNOME ammette di avere proceduto in tal senso con COGNOME e si pianificano le modalità di esecuzione della nuova attività estorsiva), nonché dal riscontro che l’imposizione eseguita materialmente da COGNOME secondo le indicazioni concordate aveva sortito l’effetto voluto, cioè l’allontanamento di COGNOME dai terreni di COGNOME (conversazioni del 7 e 9 novembre 2020).
L’episodio estorsivo era pur esso connotato dal metodo e dall’agevolazione mafiosi, siccome realizzati da soggetti appartenenti o vicini alla RAGIONE_SOCIALE per segnarne l’egemonia e l’illecito controllo delle attività economiche nel territorio, avvalendosi della forza intimidatrice della stessa.
1.4. Con riguardo al capo 19), si contesta a COGNOME (unitamente ai coindagati COGNOME e COGNOME) di avere costretto tale COGNOME a cedere, a condizioni nettamente svantaggiose, un immobile dallo stesso poco prima acquistato per adibirlo a studio professionale, al figlio di NOME COGNOME, NOME. Le fonti di prova sono costituite dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza nonché dal significato univoco di plurime conversazioni telefoniche registrate in data 21 e 22 febbraio 2021, analiticamente riportate nell’ordinanza impugnata. NOME COGNOME aveva considerato un affronto l’operazione negoziale eseguita in Gioia Tauro senza prima chiedergli il consenso. Quanto a COGNOME, immediatamente messo al corrente della situazione, aveva giocato un ruolo fondamentale offrendo il suo contributo per veicolare la richiesta estorsiva a NOME tramite tale COGNOME, che, una volta formulata la pretesa, provvedeva a informare COGNOME circa la disponibilità di NOME a cedere l’immobile accollandosi il prezzo e le spese antecedentemente sostenute. Anche tale episodio era ritenuto aggravato dal metodo e dall’agevolazione mafiosi, siccome realizzato da soggetti appartenenti o vicini alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per rimarcarne l’egemonia e il controllo
delle attività economiche nella zona, avvalendosi della forza intimidatrice della stessa.
1.5. Il capo 22) riguarda il tentativo di estorsione elaborato da COGNOME (unitamente a COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME e COGNOME) con riguardo all’ex frantoio di NOME COGNOME affidato al Comune di Gioia Tauro dall’RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE aveva avviato i lavori di riqualificazione del sito che prevedevano lo smaltimento dei macchinari in disuso ma ancora presenti. Detta iniziativa induceva gli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE ad avvicinare le ditte designate per chiedere la corresponsione di una tangente. Dalle conversazioni intercettate (i cui brani salienti sono riportati nel provvedimento citato) emergeva che COGNOME si era adoperato per individuare un soggetto, poi riconosciuto in NOME COGNOME, che facesse pervenire a nome dei sodali la richiesta estorsiva senza doversi esporre in prima persona. Il reato è stato ritenuto nella forma tentata, non essendo emersi elementi ulteriori per comprendere se l’azione fosse o meno giunta a compimento: COGNOME si era comunque impegnato a comunicare al titolare dell’impresa l’interessamento degli esponenti del sodalizio ai lavori e aveva anticipato la disponibilità di costui a sottostare alla richiesta implicitamente formulata. Analogamente veniva contattata anche altra azienda di Crotone, per tramite di COGNOME.
Pure detto episodio era ritenuto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; non solo le modalità di comunicazione della pretesa erano tipicamente mafiose (basti pensare ai riferimenti alle regole e al potere di controllo sul territorio da veicolare al titolare dell’impresa) ma era altresì evidente la finalit agevolativa di mantenimento del prestigio del sodalizio, non essendo accettabile che soggetti terzi potessero acquisire utilità economiche dallo smaltimento di scarti e materiali presenti all’interno di un bene storicamente appartenuto alla RAGIONE_SOCIALE, dimostrando peraltro che il mantenimento del controllo superava i poteri ablatori dello Stato.
1.6. Quanto al capo 32) veniva ritenuta la tentata estorsione per avere posto in essere condotte intimidatorie ai danni di NOME e NOME COGNOME (il secondo, autore materiale del furto di un escavatore) dai quali NOME (insieme a COGNOME nonché NOME e NOME COGNOME) pretendeva la restituzione o il controvalore in danaro. Anche in questo caso la principale fonte di prova risiede nelle numerose conversazioni captate da cui è dato evincere che l’atto estorsivo era stato preceduto da una lunga fase di indagine condotta dai sodalyinalizzata ad individuare l’autore del furto. NOME sin da subito si era rivolto allo zio NOME, che si adoperava efficacemente per giungere alla scoperta degli autori del furto. Dai dialoghi intercettati emergeva che il punto nodale non era solo il valore commerciale del mezzo, quanto il prestigio e l’autorevolezza degli
appartenenti alle ‘ndrine che si stavano interessando della vicenda. Il Tribunale riteneva di riqualificare la vicenda come tentativo, essendo stata dimostrata l’aspettativa dei soggetti coinvolti, ma non anche la effettiva restituzione dell’escavatore o la corresponsione dell’equivalente in denaro. Il contributo apportato da COGNOME è stato quello di rafforzare il proposito di NOME, tanto che questi ha proceduto con l’esecuzione del proposito a seguito dei plurimi scambi di vedute con lo zio. Tuttavia, il Tribunale non riteneva integrata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. – originariamente contestata sotto il profilo del metodo – non essendovi prova della consapevolezza delle vittime che NOME e il sodalizio si fossero mobilitati per la ricerca dell’escavatore.
1.7. Veniva altresì ritenuto il pieno coinvolgimento dell’imputato (oltre che dei correi COGNOME, COGNOME e COGNOME) nell’episodio estorsivo di cui al capo 33) ai danni di NOME e NOME, attinente a un credito di circa 31.000,00 euro relativo al mancato pagamento di una partita di frutta da parte di NOME verso COGNOME e COGNOME. Anche in questo caso dalle conversazioni intercettate e puntualmente trascritte nei punti salienti, nonché dalle geolocalizzazioni, si evince che il debitore era stato minacciato di morte e poi selvaggiamente picchiato. Successivamente l’adempimento era stato richiesto a una terza persona estranea al rapporto contrattuale, COGNOME, per espressa imposizione di COGNOME in ragione del fatto che egli aveva presentato COGNOME a COGNOME e COGNOME. Alla luce di dette modalità la vicenda non poteva essere ricondotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni come invocato dalla Difesa. Era ritenuta l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per il profilo del metodo.
1.8. Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria della specifica accusa di partecipazione all’associazione ‘ndranghetista RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -, con un ruolo operativo nel settore delle estorsioni (fra i più remunerativi), ritenendo che il rapporto di vicinanza a componenti della RAGIONE_SOCIALE e il contributo offerto all’esecuzione dei vari reati fine commessi in un ristretto arco temporale dimostrasse l’effettivo inserimento del ricorrente nella RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce delle modalità di consumazione delle estorsioni contestate, tanto da intervenire in vicende che non erano di sua pertinenza o interesse personale, bensì di rilevanza diretta per altri sodali o per l’intero consorzio criminale. A ciò si aggiunge il contenuto esplicitamente confessorio delle dichiarazioni autoaccusatorie circa l’adesione al programma criminoso della RAGIONE_SOCIALE mafiosa definita da COGNOME come una parte “della mia vita”. Così come nel corso della conversazione del 16 gennaio 2021 COGNOME, dialogando con tale NOME, riferiva che avrebbe accettato tranquillamente un’incriminazione per reati associativi perché rientravano nel suo stile di vita, cosa che non poteva dirsi per delitti in materia di stupefacenti; concetti questi che erano ribaditi in altre conversazioni
(18 novembre 2020, 12 febbraio, 4 marzo, 22 aprile, 2 maggio, 14 maggio, 23 maggio 2021). ove si evidenziava inoltre una profonda conoscenza degli assetti della RAGIONE_SOCIALE.
1.9. Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non risultava in alcun modo superata, stante l’attualità dell’inserimento dell’indagato nella RAGIONE_SOCIALE mafiosa e la mancanza di ogni segnale di rescissione del vincolo.
Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell’indagato denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento degli elementi acquisiti:
2.1. con riguardo ai sei episodi estorsivi, in particolare:
2.1.1. all’estorsione di cui al capo 4) in ordine alla quale il Tribunale del riesame si è limitato a una interpretazione letterale delle conversazioni, senza prendere in considerazione la chiave di lettura fornita dalla difesa, cioè che il ricorrente fosse assolutamente estraneo all’eventuale condotta posta in essere nei confronti di un imprenditore non identificato per un importo mai riscosso;
2.1.2. all’estorsione di cui al capo 17) dal momento che la prova è stata desunta da alcune conversazioni intercettate e da alcune riprese audiovisive, senza considerare che COGNOME non ha ottenuto alcuna utilità dalla vicenda non essendo stato destinatario di alcuna richiesta da parte di COGNOME né di COGNOME, mancando altresì una autonoma valutazione del quadro indiziario che ha giustificato l’imposizione della misura. Anche con riguardo alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. riconosciuta nella duplice forma del metodo mafioso e dell’agevolazione, essa non è adeguatamente descritta, non potendosene far derivare la configurabilità dal mero contesto mafioso di riferimento;
2.1.3. alla tentata estorsione di cui al capo 19), dal momento che il Tribunale non ha spiegato in che modo COGNOME abbia svolto un ruolo effettivo nella vicenda, cui è viceversa rimasto estraneo, non potendosi attribuire allo stesso neppure il ruolo di intermediario, essendo state le trattative condotte da altri, né avendo lo stesso alcun interesse diretto o mediato in relazione all’immobile. Analoghe considerazioni valgono per la contestata aggravante, non essendo indicate le ragioni per le quali le modalità delle condotte presentassero i connotati dimostrativi della mafiosità;
2.1.4. al capo 22), poiché difettano i requisiti per giungere alla soglia del tentativo punibile, non essendo individuata con certezza la persona offesa oggetto della richiesta estorsiva né accertata la pretesa medesima;
2.1.5. al capo 32), il Tribunale, pur avendo riqualificato il fatto nella fattispecie tentata e avendo escluso la contestata aggravante, non ha adeguatamente valutato la posizione di COGNOME, che si era interessato alla vicenda dell’escavatore solo per motivi affettivi e parentali (in quanto zio di NOME NOME);
2.1.6. al capo 33) iove andava tenuto in conto che la vicenda ha origine da un credito legittimamente vantato dal ricorrente in ordine a una fornitura di arance per il valore di 31.000,00. I terzi coimputati si sono limitati a coadiuvare il creditore affinché avvenisse il pagamento dei crediti vantati legittimamente. Peraltro, l’accordo transattivo è stato raggiunto grazie alla perseveranza del ricorrente che aveva raggiunto un accordo con NOME, il quale a suo tempo aveva messo in contatto i due contraenti;
2.2. con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto d partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1). Difetterebbe il presupposto della intraneità dell’indagato alla RAGIONE_SOCIALE, ritenuta provata dalla commissione dei reati-fine contestati, sulla congettura, apoditticamente enunciata, che tali condotte fossero state poste in essere in attuazione del programma criminoso della RAGIONE_SOCIALE. Nell’ordinanza impugnata non si rinvengono elementi circa l’effettivo avvalinnento della forza intimidatrice, né del conseguente assoggettamento nello specifico contesto. Non deve neppure essere trascurato che alcun collaboratore di giustizia ha menzionato COGNOME nel novero degli associati;
2.3. con riguardo alle esigenze cautelari, giustificate dal Tribunale unicamente in ragione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi tenere conto della concretezza e attualità delle esigenze stesse anche con riferimento al dato temporale, oltre alla marginalità del ruolo e alla occasionalità della condotta, dati questi 4,4’quali non è stata fornita alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. Invero, il percorso argonnentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame risulta immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con tutte le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argonnentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame sia immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame ed emergendo la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame giacché la valutazione autonoma non necessariamente GLYPH comporta GLYPH la GLYPH valutazione GLYPH difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658).
Il motivo peraltro è generico, poiché il ricorrente affida la dedotta nullità all’enunciazione di principi generali, mancando, però, di indicare quali contenuti dell’ordinanza registrino il denunciato acritico recepinnento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione che dell’attività di giudizio costituisce il proprium.
3. Il primo (articolato nelle censure relative ai singoli episodi come sopra indicato) e il secondo motivo di ricorso investono, per il profilo dell violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine sia al delitto associativo che ai vari reati fine di estorsio consumata e tentata: difetterebbe il riscontro probatorio di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all’operatività del sodalizio criminoso, come pure dell’effettiva partecipazione concorsuale agli episodi estorsivi da parte dell’indagato nell’interesse e per conto del medesimo sodalizio.
Deve essere richiamato il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Sicché va qualificato inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituendo una censura del merito della decisione tesa a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez.
5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Contrariamente a quanto sostenuto genericamente, che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame i rilievi difensivi posti in quella sede cautelare, si rileva che il Tribunale ha delineato il quadro associativo procedendo innanzitutto a una narrazione delle vicende criminose e della struttura della RAGIONE_SOCIALE mafiosa operante nel territorio di Gioia Tauro e del ruolo dell’indagato, deducendo i gravi indizi di colpevolezza soprattutto dalle operazioni di captazione telefonica e ambientale che ne hanno delineato il ruolo peculiare nell’ambito del settore estorsivo, considerato particolarmente remunerativo per il supporto finanziario del gruppo: indicatore univoco, questo, di un obiettivo ed efficace contributo e di una perdurante e consolidata intraneità alla RAGIONE_SOCIALE.
In tale ottica, sono state valutate le concludenti dichiarazioni rese nel corso di conversazioni oggetto di intercettazione, sia per il profilo della partecipazione associativa che per i delitti fine. Ha innanzitutto costituito oggetto di attenta analisi il dialogo intercorso il 16 gennaio 2021 tra COGNOME e tale COGNOME circa la sostanziale ammissione di far parte di una associazione di stampo mafioso, allorché l’indagato riferiva al suo interlocutore che avrebbe accettato un’incriminazione per reati di tipo associativo, perché rientravano nel suo stile di vita, cosa che non poteva dirsi per i reati attinenti le sostanze stupefacenti (“…quando a me vengono ad arrestarmi per associazione … non mi interessa…perché quella fa parte della vita mia, de/lavoro mio…”). Si aggiungono le conversazioni del 22 aprile (tra COGNOME e COGNOME) e del 2 maggio 2021 (tra COGNOME e COGNOME) ove gli interlocutori discutono degli assetti e dei contrasti interni alla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha parimenti valorizzato l’esplicito tenore di una conversazione intercettata fra COGNOME e COGNOME il 14 maggio 2021 nella quale il primo, all’indomani della scarcerazione di COGNOME, esprimeva la necessità, per cautela, di non avere incontri con il boss, affermando che chi si sarebbe recato presso di lui lo avrebbe fatto solo mosso dall’intento di farsi perdonare comportamenti scorretti adottati in sua assenza. Ancora, la conversazione del 23 maggio 2021 ove COGNOME, rivolgendosi a COGNOME, ricostruiva gli assetti del controllo criminale sul territorio, dichiarando esplicitamente di avere svolto nel tempo, unitamente a COGNOME, il ruolo di referente.
Oltre al contenuto esplicitamente confessorio delle dichiarazioni autoaccusatorie di COGNOME circa l’adesione a una RAGIONE_SOCIALE “unitaria”, il Tribunale ha infine richiamato il contributo offerto all’esecuzione dei vari reati fine
commessi in un ristretto arco temporale, dimostrativo dell’effettivo inserimento del ricorrente nella RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce delle modalità di consumazione delle estorsioni contestate, tanto da intervenire in vicende che non erano di sua pertinenza o interesse personale, bensì di interesse diretto di altri sodali o dell’intero consorzio criminale.
Di analoga decisività risultano le emergenze processuali valorizzate in ordine ai capi 4), 17), 19), 22), 32) e 33) – analiticamente riportate al par. 1 del “Ritenuto in fatto” al quale si rinvia – rilevandosi come le censure risultano apodittiche e prive di effettiva consistenza e, quindi, inidonee a confutare il chiaro tenore delle intercettazioni in ordine alla partecipazione dell’indagato quale concorrente delle estorsioni, sia consumate che tentate.
Con riguardo al delitto di cui al capo 33), il Tribunale ha altresì correttamente escluso la possibilità di diversamente qualificarlo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La pretesa azionata anche nei confronti di NOME era diretta a procurare un profitto ingiusto consistente nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267123; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264967) e il reato di estorsione, diversamente da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può configurarsi anche se la condotta tipica è attuata da persona diversa dal titolare del preteso diritto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360).
Ciò posto, circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario l’infondatezza degli assunti difensivi del ricorrente che ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte sia di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa che di partecipazione concorsuale agli episodi estorsivi. Preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici del merito cautelare circa la specifica posizione dell’indagato, il quale si limita a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione fattuale da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dialog captati e l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Anche con riguardo al motivo di ricorso concernente la contestazione dell’aggravante mafiosa dei delitti fine, GLYPH l’apparato argonnentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione ripetutamente offerta dalla Corte di legittimità circa la consistenza dell’aggravante nella specifica forma della consapevole finalità agevolativa (da ultimo, Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734), nonché del metodo. Il Tribunale ha infatti congruamente evidenziato, anche alla stregua del già descritto quadro indiziario, come la condotta criminosa relativa agli episodi estorsivi non potesse essere logicamente destinata al conseguimento di un mero interesse personale di COGNOME, bensì fosse prioritariamente finalizzata al soddisfacimento degli interessi della RAGIONE_SOCIALE mafiosa di appartenenza, così delineandosi con chiarezza i caratteri del contributo agevolatore. Parimenti il metodo mafioso è stato ritenuto evincibile dalle modalità intimidatorie della condotta tenuta da figure di elevato e notorio spessore criminale nel territorio di riferimento.
Generico risulta infine il motivo in ordine alla censurata sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della dedotta datazione dei fatti, peraltro risalenti ad epoca relativamente recente (2020-21).
Si ribadisce il principio di diritto espresso da questa Suprema Corte secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. configura una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2015, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, esclusivamente nella parte in cui prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità del ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserit nell’associazione (Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, COGNOME, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268726).
Ciò premesso, il Tribunale della cautela, attenendosi al dato normativo, ha rilevato l’assenza di elementi da cui desumere la recisione dei rapporti con il sodalizio mafioso di riferimento, osservando come le condotte contestate ed accertate in termini di gravità indiziaria erano significative del pericolo di
reiterazione: giudizio fattuale e di merito, questo, congruamente motivato e perciò insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/10/2023