Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Lecce del 03/07/2025
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Lecce, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 8 novembre 2024, ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere anche con riferimento ai reati di cui all’art. 416 -bis cod. pen. per la partecipazione alla Sacra Corona Unita, frangia facente capo a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (capo 1), e agli artt. 110, 648ter .1, 416bis .1 cod. pen. (capi 119, 134 e 136).
1.1. La sentenza rescindente, accogliendo il primo motivo di ricorso relativo ai gravi indizi di colpevolezza, aveva rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale nell’ordinanza impositiva della misura, in conformità con la richiesta del Pubblico Ministero appellante, documentavano attività realizzate in data antecedente alla sentenza di condanna di NOME COGNOME per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1); sentenza, emessa in data 11 giugno 2021 (cd. indagine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), che aveva determinato la cessazione della permanenza del reato associativo. Riguardo a tali attività, il Tribunale non si era posto il problema della loro collocazione temporale, non avendo spiegato perché esse potessero integrare gli estremi della gravità indiziaria circa l’intraneità del COGNOME allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva alla sua condanna, con conseguente incertezza sulla violazione del ne bis in idem .
Inoltre, nessuna risposta era stata data al rilievo, sollevata dalla difesa, sulla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., contestata con riguardo ai reati di cui ai capi 119), 134), e 136).
1.2. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE condotte di matrice mafiosa oltre il mese di giugno 2021, evidenziando che la precedente ordinanza aveva indicato gli episodi a tal fine rilevanti, omettendo tuttavia di indicare i riferimenti temporali, per cui era necessaria una rivalutazione più accurata in ordine alla datazione e alla rilevanza degli episodi stessi (pagine da 60 a 96 del provvedimento impugnato).
Avverso l ‘ordinanza di rinvio propone nuovamente ricorso per cassazione l’i ndagato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, con i quali si eccepisce:
-la mancanza di motivazione con riferimento al contenuto di una memoria difensiva tesa a contestare l’estraneità al perimetro del giudizio di rinvio degli elementi di novità introdotti dal Pubblico Ministero e valutati dal Tribunale (atti di indagini espletate in altro procedimento penale, cd. RAGIONE_SOCIALE; dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME);
-la violazione di legge (artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, riproponendo gli argomenti dell’ordinanza annullata circa la sussistenza del sodalizio, non risultando dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME alcun elemento idoneo a dimostrare una riorganizzazione mafiosa; anche le vicende relative all ‘autovettura BMW (pag.60), alle dichiarazioni di NOME COGNOME (pag. 78), alle condotte di NOME COGNOME (pag. 80) e agli interessi nel settore degli olii esausti (pag.88) erano già stati analiticamente affrontati nel provvedimento in precedenza impugnato;
-l’erronea applicazione dell’art. 416 -bis cod. pen. per la carenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per la tipizzazione della fattispecie associativa, in quanto, non solo non erano stati contestati reati-fine commessi dopo il 2021, ma non era stato neanche individuato lo scopo concretamente perseguito dal sodalizio, posto che la tesi secondo cui il RAGIONE_SOCIALE e i sodali ponevano in essere condotte intimidatorie nei confronti di commercianti ed imprenditori non era stata corroborata da alcun dato investigativo; anche l’affermato coinvolgimento del ricorrente nei contrasti fra i clan cittadini, basato su un dato dichiarativo captato, male interpretato, era rimasto privo di riscontri e attestavano, al contrario, che le diatribe riguardavano il traffico di stupefacenti e non la prosecuzione di attività mafiose. Infine, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME dovevano ritenersi per varie ragioni inattendibili (il rapporto con il COGNOME si era interrotto nel 2021, allorché lo COGNOME aveva deciso di intrattenere relazioni con il gruppo rivale, mentre gli episodi indicati si riferivano ad un periodo prece dente, nell’ambito del controllo del mercato del narcotraffico);
-l’erronea applicazione dell’art. 416 -bis .1 cod. pen. in quanto non vi era alcun elemento investigativo che consentisse di affermare che i capitali reimpiegati nella società RAGIONE_SOCIALE e nell’attività di COGNOME costituissero il profitto di illeciti commessi dal COGNOME e di ritenere che gli utili avrebbero agevolato l’organizzazione mafiosa, confluendo nelle casse del sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
La sentenza di annullamento ha dato atto dell’esistenza di un clan mafioso COGNOME –COGNOME fino alla data dell’11 giugno 2021, data della sentenza di condanna di primo grado che aveva determinato la cessazione della permanenza rispetto al giudizio penale a carico del COGNOME, iniziato nel 2017; ha tuttavia rilevato che il Tribunale, affermando l’intraneità del ricorrente allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva, non aveva collocato temporalmente le attività integranti i gravi indizi di colpevolezza, omettendo altresì di illustrare adeguatamente le ragioni in base alle quali il controllo del territorio non fosse limitato al traffico di sostanze stupefacenti ma esteso a svariati settori.
L’ordinanza di rinvio ha colmato la lacuna motivazionale con argomentazioni che il ricorrente ritiene insufficienti, alla stregua dei criteri indicati nella pronuncia
rescindente e dei principi di diritto relativi all’applicazione dell’art. 416 -bis cod. pen. (primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente).
Le censure, tuttavia, non superano la soglia di ammissibilità, in quanto non si confrontano in termini critici con la struttura della motivazione e con la valutazione complessiva degli indizi di colpevolezza.
È opportuno richiamare alcuni principi di diritto, nell’ambito dei quali valutare la rilevanza degli elementi investigativi che supportano la affermata prosecuzione della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso; intraneità per la quale ha riportato condanna con riferimento al periodo 2017/giugno 2021.
Innanzitutto, va riaffermato che in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221-01).
In particolare, si è ritenuto che la valutazione della prova della continuità dell’adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato possa essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, P.C., Rv. 257427-01, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l’altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali e dei contatti epistolari dell’imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell’ambito del gruppo).
Inoltre, in tema di impugnazioni cautelari, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, può legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la propria decisione (Sez. 6, 29689 del 29/09/2020 , COGNOME, Rv. 279695-01); nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente valutato le ulteriori acquisizioni, prodotte dal Pubblico Ministero in udienza e sottoposte al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti ( l’informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce relativa alle indagini nell’inchiesta denominata ‘RAGIONE_SOCIALE Est’ ; le dichiarazioni rese da NOME COGNOME in vari interrogatori in veste di collaboratore di giustizia pagine 77 e seguenti dell’ordinanza impugnata ).
Inoltre, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).
Corollario di tale principio è l ‘ affermazione giurisprudenziale secondo cui debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01), con la conseguenza che la censura sul mancato esame di una memoria difensive tesa a confutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (primo motivo di ricorso) è generica, perché, da un lato, si basa su brevi stralci di un interrogatorio e, dall’altro, non esamina il più ampio complesso indiziario oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il giudice del rinvio abbia adeguatamente colmato la lacuna motivazionale che aveva condotto all’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico dell’indagat o.
Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata, ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare, nella collocazione temporale degli episodi, già oggetto di esame nell’ordinanza annullata, ad epoca successiva al giugno 2021:
-la pretesa del ricorrente, in occasione del sequestro dell’autovettura d ella moglie NOME COGNOME, nel settembre 2021, di ritirare da un autosalone, gestito da NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, un veicolo di valore, con condotta prevaricatrice, ritenuta sintomatica del perdurante controllo esercitato sulle attività economiche del territorio, in qualità di vertice dell’associazione mafiosa (in tale occasione il COGNOME aveva anche esternato il proprio disappunto per la scarsa assistenza fornita alla moglie dai sodali e lasciava intendere di avere un potere
impositivo sull’attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE, come emerso anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indagini della inchiesta cd. Bar COGNOME COGNOME);
-la condotta serbata in occasione del tentato furto della vettura della figlia NOME, risalente a luglio 2021 ( ‘tu devi mettere il documento mio nella macchina tua, così chi la vede, chi la prende sa che è nostra, che sei figlia mia e te la riporta a casa ‘ ), con disinvolta impartizione di ordini a persone in posizione subordinata;
-gli esiti dell’indagine nell’inchiesta denominata ‘RAGIONE_SOCIALE Est’, in cui NOME COGNOME risulta promotore di un’associazione di stampo mafioso dal maggio 2020 con permanenza, unitamente a NOME COGNOME, coadiuvato da soggetti già coinvolti nella consorteria mafiosa (NOME COGNOME e NOME COGNOME), evidenziandosi come il COGNOME, già condannato nell’indagine RAGIONE_SOCIALE per fatti commessi sino al giugno del 2021, avrebbe dato continuità al gruppo, incrementando il volume dei traffici illeciti sia nel settore del traffico di stupefacenti sia in ordine al controllo di attività economiche, avvalendosi soprattutto della collaborazione di NOME COGNOME (per l’analisi più dettagliata dell’informativa del 30 novembre 202 3 redatta nell’indagine ‘Sud Est’, si rinvia alle pagine da 78 a 83 dell’ordinanza impugnata);
-le dichiarazioni di NOME COGNOME, appartenente al clan di NOME COGNOME, il quale ha narrato non solo il rito di affiliazione ma vicende successive al giugno del 2021, di cui egli era a conoscenza in veste di associato, in stretto legame con NOME COGNOME, referente sul territorio per conto del COGNOME, sottolineando altresì, in termini ritenuti attendibili, che per operare nel settore degli stupefacenti, era necessaria l’affiliazione al sovraordinato clan mafioso, anche al fine di evitare contrasti con un sodalizio rivale, attivo in altra zona della città di Lecce (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le dichiarazioni del collaboratore, auto ed etero -accusatorie, sono state sottoposte a vaglio di credibilità intrinseca e riscontrate da obiettivi elementi di valutazione – pagine da 86 a 90);
-il contenuto della lettera inviata il 7 luglio 2021 al sodale COGNOME, con un destinatario fittizio, dalla quale emergono riferimenti ad un patto di non belligeranza tra cosche mafiose contrapposte (pagine da 92 a 96).
In definitiva, risulta immune da censure sul piano logico e coerente con i dati investigativi analizzati la conclusione secondo cui le vicende esaminate in sede di rinvio si saldano senza soluzione di continuità con l’attivit à delittuosa del ricorrente oggetto della precedente condanna, consentendo di rilevare il quadro di gravità indiziaria anche a partire dal giugno 2021 con permanenza.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648ter .1 cod. pen.), la motivazione dell’ordinanza di riesame appare ugualmente immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevato come, mediante il reimpiego dei
proventi illeciti in plurime attività commerciali, l’indagato abbia direttamente contribuito al rafforzamento della compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese: è richiamata a tal fine l’attività di mediazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’acquisizione di realtà produttive nelle quali investire i proventi illeciti non solo nell’interesse del COGNOME ma anche di altri sodali (NOME COGNOME e lo stesso collaboratore NOME COGNOME), con la finali tà anche di agevolare l’associazione mafiosa nel suo complesso.
Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità de l ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME