Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7704 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7704 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SRAGIONE_SOCIALENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito, l ‘ AVV_NOTAIO, che, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e depositate anche in udienza unitamente alla nota spese e alla procura speciale e che, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, si è riportato alle conclusioni a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che ha depositato in udienza unitamente alla nota spese;
udito, l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME che, per le parti civili RAGIONE_SOCIALE, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 e ha depositato nota spese; e che, per le parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, si è riportato alle conclusioni depositate a mezzo PEC in data 01/12/2025 dagli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME E COGNOME e ha depositato, altresì, le relative note spese;
udito l ‘ AVV_NOTAIO, che ha insistito per l ‘ accoglimento del ricorso presentato dall ‘ imputato NOME COGNOME;
udito l ‘ AVV_NOTAIO, che ha insistito per l ‘ accoglimento dei ricorsi presentati dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 10 febbraio 2024 con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati: il primo, alla pena di 20 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di partecipazione, con ruolo direttivo/organizzativo, all’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE , commesso in RAGIONE_SOCIALE dal 21 gennaio 2016 sino all ‘ attualità (capo 1), nonché degli ulteriori delitti di tentata estorsione pluriaggravata in danno di NOME COGNOME, commesso in RAGIONE_SOCIALE nei mesi di settembre e ottobre 2016 (capo 3) e di estorsione pluriaggravata, commessa in concorso con NOME COGNOME, in danno di NOME COGNOME, commesso in RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2018 (capo 4); il secondo e il terzo alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli di partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE contestata al capo 2) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, con condanna di tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite.
L’affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata su un’articolata attività di indagine avviata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal gennaio 2016 in seguito alla scarcerazione, dopo una lunga detenzione, di NOME COGNOME, già condannato per associazi one RAGIONE_SOCIALE quale capo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ricompresa nel mandamento palermitano di Resuttana di RAGIONE_SOCIALE . COGNOME, dopo essere stato attinto, il 15 luglio 1993, da un’ordinanza cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si era reso latitante fino al 7 agosto 2001, quando era stato arrestato in Liguria. Durante la sua latitanza, NOME COGNOME, reggente pro tempore del mandamento di Resuttana, aveva affidato la gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, fino alla scarcerazione, nel gennaio 2007, del fratello di NOME COGNOME, NOME, che aveva affiancato COGNOME nella reggenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alternandosi ai cugini NOME e NOME COGNOME. Costoro erano stati arrestati nel 2014 nell’ambito del procedimento penale cd. ‘Apocalisse’ e, indi, condannati con sentenza definitiva. NOME COGNOME era rimasto in detenzione sino al 21 gennaio 2016, ma all’indomani RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione aveva riassunto il comando RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mantenendo rapporti con esponenti di altre famiglie mafiose, dirimendo RAGIONE_SOCIALEversie anche tra estranei al RAGIONE_SOCIALE, che a lui si rivolgevano per problematiche RAGIONE_SOCIALEa più varia natura, e riacquistando il RAGIONE_SOCIALEllo RAGIONE_SOCIALEe attività estorsive nei confronti di imprenditori e commercianti RAGIONE_SOCIALEa zona, in precedenza gestite grazie al fratello, NOME COGNOME, a NOME COGNOME e al ‘luogotenente’ NOME COGNOME, e, quindi, direttamente coordinate dallo stesso COGNOME tramite l’altro fratello, NOME, e tramite NOME COGNOME, grazie ai quali egli si era dedicato anche al RAGIONE_SOCIALEllo mafioso del
mercato illegale del tonno e del pesce spada e all’autorizzazione all’apertura di attività economiche nel territorio di competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, da numerose intercettazioni, svolte insieme a mirati servizi di osservazione e RAGIONE_SOCIALEllo supportati da videoriprese, è stata tratta la prova dei delitti-fine contestati ai capi 3) e 4) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, costituiti, rispettivamente, dalla tentata estorsione aggravata ai danni del titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , e dall’estorsione aggravata in danno di NOME COGNOME, venditore ambulante di frattaglie, che operava, con la propria bancarella, in INDIRIZZO, INDIRIZZO.
E’ stata, infine, ritenuta provata la partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e di NOME COGNOME: il primo per avere, dal marzo 2013, collaborato con NOME COGNOME nella reggenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE durante l’assenza del fra tello, organizzando e mettendo in atto estorsioni ai danni di operatori economici del quartiere e provvedendo, sebbene in modo discontinuo, al mantenimento del fratello detenuto; il secondo per avere fatto parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, occ upandosi materialmente RAGIONE_SOCIALEa riscossione del ‘pizzo’, compito che aveva assolto pure all’RAGIONE_SOCIALE agli ordini di COGNOME COGNOME dei fratelli NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME.
In tale prospettiva è stata valorizzata la conversazione ambientale del 7 agosto 2016, dimostrativa del fatto che COGNOME, ‘esattore’ di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , aveva consegnato, per molti anni, ingenti somme di denaro ai fratelli NOME COGNOME e NOME, i quali, anziché destinarle alla RAGIONE_SOCIALE e al mantenimento del fratello detenuto, le avevano distratte, in gran parte, per esigenze personali, suscitando forti fibrillazioni con il congiunto.
Inoltre, sono stati valorizzati gli esiti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni eseguite sia tramite captatore informatico attivato nello smartphone in uso a NOME COGNOME, sia attraverso captatori installati sulle vetture in uso a NOME COGNOME e a NOME COGNOME. In tali frangenti NOME COGNOME, con i suoi interlocutori (individuati attraverso un’attività di osservazione e RAGIONE_SOCIALEllo e di materiale risRAGIONE_SOCIALE dei dati acquisiti), discuteva apertamente, in vari punti del quartiere RAGIONE_SOCIALE tra cui il bar Bruno , di argomenti di interesse mafioso, nel contesto di conversazioni connotate da chiarezza, genuinità e assenza di ambiguità. La piattaforma probatoria è stata ulteriormente integrata da numerose sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui NOME COGNOME che ha reso dichiarazioni accusatorie – reputate intrinsecamente credibili – nei confronti di NOME COGNOME, descrivendone il ruolo di esattore a servizio del mandamento di Resuttana sin dal 1995. Viceversa, sono stati ritenuti irrilevanti i testi a discolpa RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, che hanno riferito genericamente sull’attività lavorativa dal medesimo prestata alle dipendenze di un’impresa RAGIONE_SOCIALE.
Le sentenze di merito hanno anche ritenuto sussistente l’aggravante di cui al quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 -bis cod. pen., richiamando, accanto al cd. notorio
giudiziale relativo alla disponibilità di armi in capo a RAGIONE_SOCIALE , quale «elemento coessenziale alla loro esistenza», gli accertamenti di fatto sulla disponibilità di armi contenuti nelle sentenze passate in giudicato acquisite al fascicolo per il dibattimento (tra tutte, la condanna di NOME COGNOME, n. 426/2021 r.g. sent., 8481/20 R.G. Gip, emessa dal G iudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 19 marzo 2021, per l’omicidio del poliziotto NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa moglie NOME NOME COGNOME).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis , commi secondo e terzo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui ha ritenuto che COGNOME si sia avvalso RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione del RAGIONE_SOCIALE e che fosse a capo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto che la presenza RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato a bordo RAGIONE_SOCIALE ‘ imbarcazione che accompagnava la ‘ vara ‘ di Sant ‘ Antonio Abate sarebbe stata indicativa del suo ruolo «di indiscusso capo» del RAGIONE_SOCIALE, senza spiegare in che modo si sia estrinsecata la forza di intimidazione del vincolo associativo e RAGIONE_SOCIALEa condizione di assoggettamento e di omertà propri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Del pari, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato, in modo illogico, la conversazione ambientale del 7 agosto 2016 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenendo che essa costituisse «indirettamente» un «importantissimo elemento di prova» anche nei confronti di NOME COGNOME, senza però spiegare in che termini la prova lo coinvolgerebbe «indirettamente».
La Corte territoriale riterrebbe dimostrato che l ‘ imputato abbia «riattivato» il mai abiurato vincolo associativo e la sua concreta «messa a disposizione» per gli scopi e le attività criminose RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza indicare gli elementi concreti da cui è stato tratto tale convincimento, non essendo sufficiente che egli abbia progressivamente riallacciato le relazioni con esponenti mafiosi in assenza di conAVV_NOTAIOe partecipative. Essa, inoltre, rimprovererebbe all ‘ imputato di non avere fornito un ‘ alternativa chiave di lettura agli elementi istruttori raccolti, con una inversione RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova, senza spiegare perché le conAVV_NOTAIOe ascrittegli debbano ritenersi di carattere mafioso.
Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardive le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all ‘ udienza del 16 dicembre 2024, con le quali si eccepiva l ‘ insussistenza del ruolo di «capo»
RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato, ricavata, in modo illogico, dai due reati-fine, ascrittigli a partire da circostanze, mai contestate, occorse durante la sua carcerazione e durante il periodo di permanenza in libertà, comunque non corrispondenti alle condizioni indicate dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis cod. pen. In particolare, non sarebbe dato comprendere da dove sia stato ricavato che NOME COGNOME sia stato «costretto» a mandargli «giacche, cose» e a consegnargli «una busta», rifiutata dal ricorrente, come evidenziato nella memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO. Né la sentenza impugnata avrebbe risposto al motivo di appello con cui era stata deAVV_NOTAIOa l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni, oggettive e soggettive, per la configurabilità del delitto associativo, limitandosi a richiamare le fonti accusatorie e omettendo di indicare le circostanze comprovanti l ‘ intenzionalità e l ‘ adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa conAVV_NOTAIOa.
Ancora, la difesa deduce la manifesta illogicità e irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione con cui le intercettazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità nonostante le deduzioni difensive secondo cui da esse non potesse trarsi una conAVV_NOTAIOa di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la conversazione n. 18170 RAGIONE_SOCIALE ‘ 8 maggio 2017 sarebbe stata interpretata in maniera illogica, posto che l ‘ imputato si sarebbe limitato a consigliare di non far frequentare il locale a soggetti che delinquono; conAVV_NOTAIOa in contrasto con i programmi di un ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE. Né le ulteriori argomentazioni aggiungerebbero alcunché in termini di ruoli e di gestione degli affari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, atteso che, tra l ‘ altro, esse non avrebbero formato oggetto di puntuale contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ accusa.
In ogni caso le conAVV_NOTAIOe indicate non sarebbero offensive, non essendo funzionali al RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, egli non sarebbe mai stato intercettato in conversazioni illecite e nei due reati-fine contestatigli la conAVV_NOTAIOa non sarebbe stata funzionale alla causa RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione criminale. La sentenza, omettendo di motivare circa il contributo offerto ovvero l ‘ apporto obiettivamente idoneo alla conservazione o al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe adeguatamente spiegato come l ‘ appartenenza ad essa costituisca conAVV_NOTAIOa di partecipazione in rapporto alla forza di intimidazione del vincolo associativo e alla condizione di assoggettamento e di omertà.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art. 56, 110, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in relazione alla tentata estorsione ai danni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Con l ‘ atto di appello era stata evidenziata la mancata integrazione del tentativo essendo emerso dalle intercettazioni che la vittima designata non era stata «acchiappata», sicché non sarebbe stato provato che essa avesse ricevuto la richiesta estorsiva, tenuto conto che la frase «no, quello si è spaventato» non poteva riferirsi a COGNOME in quanto costui non era stato ancora «acchiappato». Tali obiezioni sarebbero confermate,
in tesi, dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, secondo cui era stato lui a sottoporre a estorsione i COGNOME su autorizzazione di NOME COGNOME; dichiarazioni la cui omissione configurerebbe un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e il cui contenuto contraddirebbe il materiale intercettativo, sottoposto a una lettura, da parte RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito, contrastante con i canoni RAGIONE_SOCIALEa logica.
Sotto altro profilo, la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla idoneità e non equivocità degli atti compiuti rispetto alla commissione del delitto estorsivo, che i Giudici di merito avrebbero dovuto sottoporre ad attenta verifica a partire dall ‘ intenzione manifestata dall ‘ agente.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di NOME COGNOME, contestato al capo 4). La motivazione non si sarebbe confrontata con l ‘ articolato motivo di appello e con la memoria ivi richiamata, ribadendo apoditticamente il coinvolgimento di COGNOME nell ‘ estorsione ai danni del venditore ambulante quale mandante e finanche quale concorrente materiale RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione. In realtà, nella conversazione del 10 maggio 2018 (riportata alle pagg. 163 e 164 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado) l ‘ imputato avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che COGNOME se la doveva sbrigare con «COGNOME», con ciò dimostrando di avere desistito e di non avere portato a termine il proposito criminoso «perché non voleva discussioni».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis , comma quarto, cod. pen. La circostanza RAGIONE_SOCIALE ‘ essere l ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE non avrebbe trovato oggettivo risRAGIONE_SOCIALE, né sarebbe stato congruamente motivato il fatto che gli odierni imputati disponessero di un armamento per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione. Il richiamo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata a quanto riportato nella sentenza che relativa a giudizio abbreviato a carico di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sarebbe illegittimo. Inoltre, la condanna di COGNOME per l ‘ omicidio RAGIONE_SOCIALE ‘ agente NOME non sarebbe ancora definitiva mentre la sentenza di condanna del coimputato per tale fatto, NOME COGNOME, sarebbe stata annullata dalla Corte di legittimità.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 62bis e 133 cod. pen., nonché l ‘ omessa motivazione in relazione al contenimento RAGIONE_SOCIALE ‘ aumento per la continuazione e al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche. La sentenza, su tale ultimo punto, si sarebbe limitata al riferimento alla gravità RAGIONE_SOCIALEa conAVV_NOTAIOa e ai diversi precedenti penali di COGNOME, sfuggendo al confronto con le censure difensive e omettendo, nella sostanza, di indicare le
ragioni a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALEa relativa richiesta. Analogamente, mancherebbe una motivazione sull ‘ aumento, asseritamente sproporzionato, disposto, a titolo di continuazione, con riferimento ai delitti di tentata estorsione e di estorsione consumata.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. d ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 220 e 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di disporre una perizia, formulata con i motivi d ‘ appello e finalizzata ad accertare il primo luogo RAGIONE_SOCIALEa registrazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni captate, avendo la difesa deAVV_NOTAIOo che il segnale del captatore avesse ‘ rimbalzato ‘ presso altro server , non presente nei locali RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il rigetto RAGIONE_SOCIALEa Corte sarebbe stato disposto sul presupposto che alle intercettazioni si sia proceduto esclusivamente attraverso impianti RAGIONE_SOCIALEa locale Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica ai quali venivano trasmessi i dati captati dalla centrale RAGIONE_SOCIALE ‘ operatore telefonico memorizzati nel server RAGIONE_SOCIALEo stesso ufficio requirente, secondo quanto confermato, in primo grado, dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, vice questore in servizio presso la D.I.A., e dall ‘ ingegnere NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva noleggiato le apparecchiature utilizzate per le intercettazioni. Tuttavia, la Corte non avrebbe motivato sulle specifiche competenze tecniche dei due testimoni, né avrebbe considerato che essi ben avrebbero potuto essere mossi, nelle loro valutazioni, da interessi personali.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen.
Quanto alla correttezza giuridica dei decreti di autorizzazione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni rese in altro procedimento (7671/07 n.r.g. relativo all ‘ omicidio RAGIONE_SOCIALE ‘ agente NOME e RAGIONE_SOCIALEa moglie NOME), la Corte di merito avrebbe motivato solo parzialmente in ordine ad alcune doglianze difensive sulla durata RAGIONE_SOCIALEe operazioni, la quale, in tesi difensiva, non poteva superare i limiti di cui all ‘ art. 268 cod. proc. pen., dato che il duplice omicidio si era verificato il 5 agosto 1989 quando non esisteva l ‘ art. 7, d.lgs. n. 152 del 1991. Al contrario, secondo l ‘ impugnata sentenza, i risultati di quelle captazioni riguardavano fatti di criminalità RAGIONE_SOCIALE, come l ‘ omicidio RAGIONE_SOCIALE ‘ agente NOME COGNOME, secondo quanto confermato da plurime evidenze investigative e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, sicché ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, d.l. n. 152 del 1991, e in
deroga all ‘ art. 267 cod. proc. pen., il termine di durata era pari a 40 giorni, di talché nessuna RAGIONE_SOCIALEe captazioni sarebbe fuori termine. A parere RAGIONE_SOCIALEa difesa, invece, la riconducibilità del duplice omicidio all ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE sarebbe priva di risRAGIONE_SOCIALE, dovendo ancora essere depositata la sentenza nei confronti di NOME COGNOME e avendo la Prima Sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza n. 12217 in data 30 gennaio 2025, annullato la condanna del coimputato, NOME COGNOME, evidenziando fondati dubbi sul contesto in cui maturò la decisione RAGIONE_SOCIALE ‘ omicidio e sul ruolo RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, tenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del collaboratore COGNOME, secondo cui, poiché all ‘ interno di RAGIONE_SOCIALE vi erano dubbi sul coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione nel delitto, egli aveva chiesto informazioni a NOME COGNOME, il quale gli aveva detto che di quel fatto si erano occupati NOME e NOME COGNOME.
Dunque, il compendio RAGIONE_SOCIALEe captazioni da cui trae origine l ‘ odierno procedimento non soggiacerebbe all ‘ art. 13, d.l. n. 152 del 1991, dovendo conseguentemente ridursi i termini di durata RAGIONE_SOCIALEe captazioni a quelli ordinari.
Con i motivi aggiunti all ‘ appello si era evidenziato come i decreti di intercettazione del precedente procedimento avessero una motivazione apparente, riportando tutti, pedissequamente, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa prima nota di polizia giudiziaria (del 26 ottobre 2015) non riportante indizi gravi e/o sufficienti, avendo sul punto la Corte del merito rilevato che tutti i decreti emessi dal Giudice per le indagini preliminari nel procedimento n. 7671/07 RGNR richiamavano per relationem e con argomentazioni tutt ‘ altro che stereotipate o apparenti le richieste del Pubblico ministero e le corpose note informative RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dando contezza RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di entrambi i presupposti previsti per legge (elementi sufficienti e necessità di avvalersi RAGIONE_SOCIALEo strumento di captazione).
Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essi sarebbero esclusi dal lungo e ininterrotto periodo di detenzione, dal 2001 al 2016, di NOME COGNOME, nei cui confronti erano stati attivati i servizi di ascolto il giorno RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione in logica assenza di alcuna iniziativa in attività criminali, sicché non ricorrerebbero i requisiti di «sufficienza» indiziaria. Tanto più che COGNOME era sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 41bis Ord. pen., che certamente gli impediva qualunque collegamento con la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, l ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni poteva solo riguardare la circostanza nuova costituita dall ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ incidente probatorio dei due collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a COGNOME e COGNOME, non potendo l ‘ intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo pertanto non assolutamente indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova.
Solo formale sarebbe la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ritiene che i decreti di intercettazione ambientale telefonica e telematica disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione
RAGIONE_SOCIALEe note informative RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, richiamate per relationem , dalle quali si trarrebbero plurimi e gravi elementi indiziari per ritenere che NOME COGNOME, all ‘ indomani RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione, avesse ripreso le leve di comando RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare, la sentenza non motiverebbe sulle ragioni RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze che giustificavano l ‘ intercettazione.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416 bis , primo e terzo comma, cod. pen.
La partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME verrebbe fondata sulla conversazione del 7 agosto 2016 con NOME COGNOME, che si risolverebbe «in una vera e propria confessione del loro stabile, dinamico e funzionale inserimento nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da diverso tempo» e che disvelerebbe «le fibrillazioni relative all ‘ indebita appropriazione di somme spettanti al capoRAGIONE_SOCIALE». Tale conclusione sarebbe in contrasto con le conversazioni riportate nei motivi di appello e di cui il Giudice non avrebbe tenuto conto. Dunque, le intercettazioni non offrirebbero concreti elementi per ritenere sussistenti gli scopi descritti dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis cod. pen., non risultando da esse alcuna iniziativa diretta all ‘ acquisizione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per impedire il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri voti nelle competizioni elettorali.
Pertanto, sarebbe carente la motivazione con riferimento alla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe conAVV_NOTAIOe alla compagine di RAGIONE_SOCIALE , tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ‘ assenza di contatti con altri esponenti di famiglie mafiose e che NOME COGNOME, una volta scarcerato, aveva rifiutato la carica di capomandamento ritenendosi fortunato per avere riacquistato la libertà da innocente (v. la conversazione del 14 luglio 2017 -progr. 30407), ciò che non avrebbe potuto fare se fosse stato un affiliato, posto che le regole di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non consentono a nessuno di uscire dal RAGIONE_SOCIALE. La stessa conversazione del 7 agosto 2016, da cui emergerebbe che NOME COGNOME accusava il fratello di essersi appropriato di somme a lui spettanti, logicamente escluderebbe qualunque intervento diretto a garantire le finalità RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione. Peraltro, in tale conversazione COGNOME negherebbe di avere parlato con NOME COGNOME, con ciò contraddicendo la motivazione ove essa evidenzia che costui sarebbe stato informato da COGNOME RAGIONE_SOCIALEa conAVV_NOTAIOa tenuta dal fratello NOME, a riprova di una valutazione parcellizzata RAGIONE_SOCIALEe conversazioni presenti in atti. Ciò inoltre dimostrerebbe come la presunta appropriazione di somme da parte di NOME COGNOME si fondi solo sulle dichiarazioni del fratello NOME, che anche con il nipote, NOME COGNOME, si lamenterebbe RAGIONE_SOCIALE ‘ appropriazione di sue somme da parte dei fratelli (v. conversazione del 1 settembre 2016 riportata a pag. 79 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Erronea sarebbe, inoltre, la ricerca di un risRAGIONE_SOCIALE esterno
alla parte RAGIONE_SOCIALEa conversazione in cui COGNOME negherebbe di aver parlato con NOME COGNOME, ammetterebbe di non avere dato somme a NOME COGNOME, ma al fratello ‘ NOME ‘ e ribadirebbe (v. progr. 2244) che il suo interlocutore non aveva preso soldi, e in cui NOME COGNOME negherebbe la ricezione di danaro, non applicandosi alle conversazioni intercettate le regole processuali di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova. Peraltro, la sentenza non considererebbe che essendo costui l ‘ alter ego del fratello, ben avrebbe potuto ricevere tali somme senza dovere dare conto ad alcuno sulla loro destinazione anche per scopi personali.
Ancora, con riferimento alla ricezione di 700 euro da parte di COGNOME, pur avendo questi ammesso di aver raccolto danaro fino al 2006, periodo non ricompreso nel capo di imputazione, la Corte, senza tener conto di tale collocazione temporale, riterrebbe che egli «si era adoperato nella riscossione dei proventi estorsivi durante lo stato di detenzione di NOME COGNOME, che si è protratto dal 2001 al 2016; che per molti anni aveva raccolto e consegnato mensilmente ai fratelli COGNOME e a NOME COGNOME ingenti somme di denaro; che disattendendo la raccomandazione prudenziale rivoltagli da COGNOME nel 2006 di non fare più estorsioni a NOME perché in caso di arresto non vi erano soldi sufficienti per mantenerlo in carcere, aveva prestato la sua disponibilità a servizio del RAGIONE_SOCIALE» (v. pag. 78 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). In ogni caso, la consegna di danaro da parte di diversi soggetti durante la detenzione di NOME COGNOME, ricavabile da altre conversazioni, sarebbe avvenuta ai fratelli di NOME COGNOME, senza che sia possibile ritenerla indicativa di una partecipazione RAGIONE_SOCIALE, posto che ciò avrebbe richiesto che il denaro fosse destinato ad un fondo di solidarietà, la cd. colletta, a favore dei detenuti inseriti nell ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE, mentre dalle conversazioni riportate in sentenza sarebbe emerso che gli COGNOME avrebbero trattenuto le somme a fini personali, ‘ truffando ‘ il fratello detenuto. Una ricostruzione in contrasto con le logiche associative e con le conversazioni indicate nei motivi di appello (conversazioni del 26 luglio 2016, progr. 1929 decr. 510/16 ore 13.03 e del 30 luglio 2016, progr. 2030 decr. 510/16) e non riportate in sentenza, nelle quali NOME COGNOME ribadirebbe di essere stato costretto a chiedere un prestito bancario per mantenere il fratello, al quale non sarebbe ricorso, se avesse ricevuto somme illecite. E illogica sarebbe la sentenza nella parte in cui indicherebbe (pag. 74) che nella conversazione in esame COGNOME ammetta «di essere responsabile soltanto di un ammanco» in relazione a un ‘ estorsione alla Mercedes , smentita dal passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui si riferiva che NOME COGNOME, da latitante, aveva dato disposizioni affinché NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa Mercedes , fosse lasciato fuori dal pagamento.
Altra conversazione valorizzata in sentenza a carico di COGNOME sarebbe quella del 14 luglio 2017, che sarebbe stata però sottoposta a un ‘ analisi parcellizzata, riportando pochi passaggi e svilendone la portata, in realtà favorevole al
ricorrente, secondo quanto emergerebbe dall ‘ allegata trascrizione compiuta a seguito di perizia (all. 1, progr. 30447 e 30448 decreti nn. 216/217 perizia COGNOME). Da essa emergerebbe che gli interlocutori parlavano di somme da riscuotere, riferendosi però a circostanze non databili, finanche antecedenti all ‘ adozione RAGIONE_SOCIALE ‘ euro, facendosi riferimento a un «milione e mezzo», oltre che a soggetti o RAGIONE_SOCIALE non individuate. Inoltre, nella prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa conversazione, omessa in sentenza, sarebbe riportata l ‘ affermazione che la consegna da parte di un soggetto non identificato era stata fatta a ‘ NOME ‘ e avendo NOME COGNOME concluso che a lui nulla era stato dato, con conseguente venir meno del risRAGIONE_SOCIALE circa l ‘ attiva partecipazione di costui in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE. Nel proseguo RAGIONE_SOCIALEa conversazione, inoltre, NOME COGNOME direbbe che «quello RAGIONE_SOCIALEa Mercedes » aveva dato i soldi non per NOME ma per lui, sicché le somme che questi gli doveva erano personali; e, ancora, che il colpo grosso era stato solo alla Mercedes , che i soldi se li erano «divisi tutti»; che NOME gli dava il 3%, pari a 1.500 euro al mese, ma che lui non li voleva. Quanto alla vicenda RAGIONE_SOCIALEa Mercedes si ribadisce che NOME COGNOME aveva da sempre escluso che si procedesse ad una qualunque richiesta estorsiva, sicché l ‘ eventuale dazione di danaro da parte di COGNOME in favore degli COGNOME sarebbe stata di natura lecita, tenuto conto dei rapporti tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa Mercedes e NOME COGNOME, tali da far sì che il primo si recasse spontaneamente a prenderlo all ‘ uscita dal carcere all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione: conAVV_NOTAIOa che mal si concilierebbe con il pagamento del ‘ pizzo ‘ .
Altra conversazione che secondo la sentenza sosterrebbe la conAVV_NOTAIOa illecita di NOME COGNOME è quella del 24 luglio 2017 RAGIONE_SOCIALEe ore 21.09 (v. pag. 81 sentenza), di cui la Corte territoriale forzerebbe il contenuto riportando solo alcune affermazioni che gli interlocutori non avrebbero mai riferito. In particolare, sarebbe assente l ‘ affermazione riportata in sentenza a pag. 82 «tutti e due i fratelli ci sono andati picciuli assai … (inteso soldi tanti) ci sono andati», rinvenendosi, invece, solo l ‘ affermazione «C ‘ è andato NOME» (soggetto diverso da NOME) «tutti e due fratelli ci sono andati». E dal momento che i fratelli erano 4 (NOME, NOME, NOME e NOME), non vi sarebbe certezza sui soggetti che avrebbero posto in essere quella conAVV_NOTAIOa. Del pari non vi sarebbe alcun passaggio nella trascrizione RAGIONE_SOCIALEa conversazione in cui «COGNOME» abbia riferito che «aveva saputo da NOME COGNOME che questi fin dal 1997 era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire al fratello NOME COGNOME il quale si recava a ritirarli presso i locali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ove COGNOME svolgeva mansioni di custode, facendosi accompagnare -per non destare sospetti – dalla propria moglie»; affermazioni non riferite all ‘ imputato.
Benché tutti gli interlocutori convengano sul fatto che le somme erano state date a «NOME», la Corte di merito ricondurrebbe, immotivatamente, le dazioni a NOME COGNOME.
Inoltre, nella conversazione richiamata fra NOME COGNOME e NOME COGNOME questi si difenderebbe dalle accuse di appropriazioni di danaro, senza che la Corte ne tenga conto, essendo inverosimile che egli potesse dire il falso parlando con colui che gli avrebbe dato il denaro. Sarebbe pertanto forzata la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ estorsione ai danni di NOME COGNOME da parte di NOME COGNOME, che secondo la sentenza impugnata si ricaverebbe solo dalla circostanza che egli «fosse solito farsi accompagnare dalla moglie» e che la Corte ricondurrebbe a tale imputato per il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione del 25 marzo 2017 fra NOME e NOME COGNOME. Anche in questo caso la conversazione verrebbe riportata nella sentenza impugnata, ma inopinatamente la Corte concluderebbe che NOME «mensilmente sin dal 1996 consegnava a NOME un milione e mezzo di lire» non essendo riportato il nome del ricorrente, essendo pertanto la conclusione illogica e non motivata.
Come nelle precedenti conversazioni solo NOME affermerebbe che NOME gli avrebbe detto «un milione e mezzo al mese»; inoltre la vittima RAGIONE_SOCIALE ‘ estorsione avrebbe indicato il percettore RAGIONE_SOCIALEa somma con il generico riferimento a un «lui» e non a NOME COGNOME.
Anzi proprio l ‘ affermazione del fratello più grande, NOME, indicativa RAGIONE_SOCIALE ‘ intento di far pervenire carcere in alcune informazioni, considerato che NOME COGNOME non è mai stato attinto da misure cautelari, consentirebbe di escludere che il riferimento fosse a tale imputato, tanto più che la sentenza impugnata nulla direbbe sulla riconducibilità a NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe estorsioni ai danni di NOME.
Quanto, poi, all ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo «il mantenimento dei detenuti è notoriamente una RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche più salienti RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione RAGIONE_SOCIALE», sicché NOME COGNOME sarebbe affiliato avendo ricevuto, per moltissimi anni, da NOME COGNOME notevoli somme da destinare alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essa sarebbe in evidente contrasto logico con il prestito ribadito anche da NOME COGNOME nella conversazione del 24 luglio 2017. Né la Corte avrebbe considerato il vincolo familiare e morale che legava i due fratelli, prescindente da qualunque pactum sceleris .
Infine, la sentenza non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NOME COGNOME e NOME COGNOME), ritenuti credibili, avendo il primo affermato di conoscerlo, di sapere che esercitava l ‘ attività di muratore, ma di non sapere di delitti dallo stesso commessi e di non averlo mai visto negli incontri con altri esponenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; mentre il secondo avrebbe confermato di conoscerlo, ma non come uomo d ‘ onore.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), c) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416bis cod. pen., 125, 191, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., con riferimento al delitto associativo contestato al capo 2) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
La Corte di appello motiverebbe l ‘ affermazione di responsabilità di COGNOME per il reato associativo a partire da talune sentenze irrevocabili e dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui NOME COGNOME, il quale avrebbe riferito che COGNOME era un «esattore» al servizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Resuttana sin dal 1995, precisamente nelle due borgate limitrofe di COGNOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, dapprima agli ordini di COGNOME e, indi, di NOME COGNOME e dei fratelli COGNOME, NOME e NOME; e che, in tale veste, egli avrebbe costantemente foraggiato, con ingenti somme, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poi venire marginalizzato con il subentro di NOME COGNOME al vertice del RAGIONE_SOCIALE a causa RAGIONE_SOCIALEa sua parentela con un poliziotto e per la scarsa considerazione in cui lo teneva il capo-RAGIONE_SOCIALE. E accanto alle dichiarazioni di COGNOME sarebbe stata valorizzata soltanto la conversazione con NOME COGNOME, intercettata il 7 agosto 2016, su cui avrebbe riferito il teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME.
Secondo la difesa, tuttavia, lo stesso teste avrebbe riferito che prima di quella conversazione COGNOME non sarebbe mai stato ‘ attenzionato ‘ dagli inquirenti e che, dopo di essa, non sarebbero stati individuati ulteriori elementi di prova a suo carico. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME, si osserva che all ‘ udienza del 16 marzo 2023 costui avrebbe dapprima riferito di conAVV_NOTAIOe tenute da COGNOME nel 1995 e nel periodo 2007 -2008; e, tuttavia, in sede di RAGIONE_SOCIALEesame, sarebbe, invece, emerso che il 16 dicembre 2008 egli aveva escluso che COGNOME facesse parte di RAGIONE_SOCIALE in quanto era il cognato del poliziotto COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa scorta del magistrato NOME COGNOME. Dunque, tali dichiarazioni sarebbero caratterizzate da una allarmante «progressione accusatoria» e sarebbero, inoltre, prive dei necessari «riscontri esterni individualizzanti», non potendo ritenersi riscontrate dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa citata conversazione del 2016, avvenuta tantissimi anni dopo i fatti narrati dal collaboratore. In ogni caso, le dichiarazioni del collaboratore delineerebbero «un fatto nuovo» rispetto all ‘ odierna contestazione e sarebbero, quindi, inutilizzabili ai sensi degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen., avendo COGNOME fatto riferimento a episodi estorsivi non meglio precisati e mai contestati nel presente procedimento. Quest ‘ ultimo aspetto delineerebbe un ulteriore profilo di illogicità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione, posto che a COGNOME sarebbe stato contestato, da un lato, di avere mantenuto, tra l ‘ agosto 2016 e il 4
dicembre 2020, rapporti con esponenti mafiosi di altre famiglie, di avere «organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi nei confronti di imprenditori/commercianti RAGIONE_SOCIALEa zona» e di avere «provveduto al mantenimento degli affiliati detenuti e alla corresponsione pro quota dei proventi RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE»; e, tuttavia, dall ‘ altro lato, non gli sarebbe stato contestato alcun episodio di estorsione o di danneggiamento o di minaccia o altro «delitto-fine» RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione.
In definitiva, la sentenza impugnata fonderebbe la colpevolezza di COGNOME in ordine al reato associativo sulle frequentazioni con il solo NOME COGNOME, in realtà dovute a una causale lecita; sicché sarebbe rimasto sostanzialmente indimostrato che egli abbia concretamente assunto un «ruolo» all ‘ interno del RAGIONE_SOCIALE, alla cui vita egli abbia dato un effettivo apporto causale «prendendovi parte», non potendo ritenersi sufficiente un ‘ astratta «messa a disposizione», non seguita da comportamenti visibili significativi RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di quel «ruolo», come chiarito dalle sentenze ‘ Mannino ‘ e ‘ Modaffari ‘ , secondo cui il soggetto deve avere fornito un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo, alla vita RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione, tale da fare ritenere avvenuto l ‘ inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata opererebbe una inammissibile doppia presunzione, posto che al fine di dimostrare la «partecipazione» di COGNOME al reato associativo presumerebbe la commissione di conAVV_NOTAIOe estorsive da cui presumerebbe, ulteriormente, la sua «intraneità» al RAGIONE_SOCIALE mafioso. Infatti, a nulla varrebbe la «scorciatoia» probatoria utilizzata in sentenza ovvero che la partecipazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE venga ritenuta provata ad agosto 2016 e che, al contempo, essa sia ritenuta risalente nel tempo, come dichiarato da COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ), c) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416bis , quarto comma, cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., con riferimento al capo 2) RAGIONE_SOCIALE ‘ imputazione, per avere la sentenza ritenuto sussistente, nei confronti di COGNOME, l ‘ aggravante del carattere armato RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE, senza che, nell ‘ ambito del presente processo, sia stato provato il possesso di armi da parte di COGNOME né da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione criminale nel suo complesso. Infatti, l ‘ aggravante sarebbe stata motivata con il fatto che RAGIONE_SOCIALE è notoriamente un RAGIONE_SOCIALE armato, con ciò confondendosi la realtà sociologico-criminale caratterizzante tale associazione con quella riferibile alla specifica struttura criminale in cui si sarebbe realizzata, nella specie, la conAVV_NOTAIOa partecipativa. Infatti, il possesso di un ‘ arma da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato sarebbe stato accertato, ma senza uno specifico collegamento con la realtà associativa.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62bis , 132 e 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen.
La sentenza impugnata avrebbe motivato il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche con la rilevante gravità dei reati, l ‘ intensità e riprovevolezza del dolo, l ‘ assenza di qualsiasi elemento suscettibile di favorevole valutazione, non avendo gli imputati manifestato alcun tangibile segno di resipiscenza. Essa avrebbe, dunque, fornito una motivazione «apparente» siccome comprensiva RAGIONE_SOCIALEe posizioni di tutti gli imputati, senza distinguere per ciascuno di essi.
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe censurabile in quanto mancante di adeguata motivazione in ordine alla commisurazione RAGIONE_SOCIALEa pena, determinata in misura non prossima ai minimi edittali.
In 28 novembre 2025 il Procuratore generale ha depositato in Cancelleria una sua memoria contenente Conclusioni Scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati.
In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente pro tempore , ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione degli onorari e RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio, come da nota spese allegata.
In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente pro tempore , ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto.
In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE , ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto.
In data 1° dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
In data 2 dicembre 2025 è pervenuta una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che in rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell ‘ interesse degli imputati sono, nel complesso, infondati e, pertanto, devono essere integralmente rigettati.
Il ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME è articolato in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui, con riferimento al delitto previsto dall ‘ art. 416bis , secondo e terzo comma, cod. pen., ha ritenuto che NOME COGNOME si fosse avvalso RAGIONE_SOCIALEa forza d ‘ intimidazione propria del RAGIONE_SOCIALE e avesse rivestito il ruolo di capo RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
Va preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conAVV_NOTAIOa di partecipazione ad un ‘ associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento RAGIONE_SOCIALE ‘ agente nella struttura organizzativa del RAGIONE_SOCIALE, che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla «messa a disposizione» RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 -01). In altri termini, va considerato partecipe RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione criminale l ‘ affiliato che «prende parte» attiva al fenomeno associativo, attraverso una conAVV_NOTAIOa fattiva a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, estrinsecantesi in un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile alla vita RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione criminale, tale da presentare un carattere di stabilità, che in genere è dimostrato dalla fidelizzazione dei comportamenti, dal rispetto RAGIONE_SOCIALEe gerarchie e RAGIONE_SOCIALEe regole e dal puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza.
La sentenza impugnata si è ben allineata all ‘ anzidetta cornice di principio, dando atto, in primo luogo, di una fitta e articolata trama relazionale intessuta dall ‘ imputato con esponenti mafiosi appartenenti anche ad altre famiglie e ad altri mandamenti (tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), che è stata riattivata subito dopo la sua scarcerazione per
avvenuta in data 21 gennaio 2016 a seguito RAGIONE_SOCIALE ‘ espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena inflittagli con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 18 marzo 2002, irrevocabile il 3 luglio 2003, per il delitto di partecipazione all ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , commesso dagli anni ‘ 90 sino all ‘ arresto in data 9 agosto 2001. Indi, la Corte territoriale ha sottolineato una serie di specifici elementi di fatto indicativi del ruolo rivestito da NOME COGNOME non già come mero partecipe, quanto come soggetto investito di un ruolo apicale del RAGIONE_SOCIALE, ovvero: le conAVV_NOTAIOe con cui egli aveva autorizzato o, all ‘ opposto, vietato le attività economiche, talora financo illecite, nel territorio RAGIONE_SOCIALEa borgata di competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e nel contiguo territorio di COGNOME COGNOME (si vedano, in proposito, la conversazione del 4 febbraio 2016, citata a pag. 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; quella del 8 maggio 2017, n. 18170, tra lo stesso COGNOME e NOME COGNOME, riportata a pag. 49 di essa; quelle del 2 giugno 2017 e del 25 luglio 2017, indicate a pag. 50; quella del 2 maggio 2017, riportata a pag. 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); la fruizione, durante la detenzione, di «cose, giacche, tante cose» fornitegli da NOME COGNOME, titolare del ‘ Trizzano ‘ , noto ristorante RAGIONE_SOCIALEa zona, il quale aveva anche tentato, incautamente, di consegnargli, dopo la scarcerazione, una busta con il denaro oggetto del consueto ‘pizzo’ (v. conversazione del 15 aprile 2017, a pag. 52 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); le richieste di intercessione da parte di imprenditori locali, come quella per la fornitura di calcestruzzo a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , confiscata nel 2011 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE (v. la conversazione intercettata il 30 settembre 2016, a pag. 53); le richieste di intervento rivoltegli per la risoluzione di RAGIONE_SOCIALEversie, in particolare per il recupero di crediti (v. le conversazioni del 12, 19 e 24 febbraio 2017, indicate alle pagg. 53 – 54); il sostegno elettorale richiestogli in occasione RAGIONE_SOCIALEe elezioni comunali palermitane del 2017 (v. l ‘ intercettazione del 16 febbraio 2017 di cui alla pag. 54 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); il RAGIONE_SOCIALEllo del mercato del pescespada e del tonno nella borgata, realizzato imponendo, ai commercianti di zona, il prezzo per l ‘ acquisto all ‘ ingrosso RAGIONE_SOCIALEa merce (v. quanto riportato alle pagg. 55 e 56 in particolare con riferimento alla telefonata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME); il RAGIONE_SOCIALEllo RAGIONE_SOCIALEe attività estorsive realizzato per conto e nell ‘ interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (v. le conversazioni in data 1 settembre 2016 tra NOME COGNOME e il nipote NOME COGNOME e in data 19 marzo 2018 tra lo stesso COGNOME e NOME COGNOME, riportate alle pagg. 56 -60 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Accanto a tali specifiche circostanze, la sentenza impugnata ha anche valorizzato la presenza RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato, il 13 giugno 2016, a bordo del peschereccio che accompagnava in mare la ‘INDIRIZZO ara ‘ di INDIRIZZO ‘ Antonio Abate, patrono RAGIONE_SOCIALE ‘ NOME. Tale presenza, considerato che a bordo del natante erano stati ammessi soltanto il conducente, la banda musicale e alcuni religiosi, è stata sottolineata, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, quale circostanza
evocativa, sul piano simbolico, del ruolo riconosciuto a NOME COGNOME nel contesto di riferimento, trattandosi di una cerimonia cui partecipava l ‘ intero quartiere, rientrante nella «competenza territoriale» RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A fronte RAGIONE_SOCIALE ‘ ampia e articolata motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha individuato una serie di specifici indicatori fattuali del ruolo attivo rivestito da NOME COGNOME, finalisticamente orientato alla preservazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, il ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con tale quadro complessivo, attraverso il quale la sentenza impugnata ha dato congrua risposta ai motivi di appello, si è invece soffermato, in maniera rapsodica e frammentaria, soltanto su alcuni passaggi motivazionali, strumentalmente richiamati per sollecitare una rilettura alternativa degli elementi fattuali RAGIONE_SOCIALEa decisione, pacificamente inammissibile in sede di legittimità. Così come inammissibile si rivela il tentativo RAGIONE_SOCIALEa difesa di suggerire una differente interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, peraltro selezionate in maniera ancora una volta frammentata, atteso che l ‘ attribuzione di significato al dato intercettativo costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, ove risulti rispettosa, come nella specie, dei criteri di congruità e razionalità, si sottrae alla possibilità del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Pertanto, il primo motivo di doglianza si configura, in conclusione, come complessivamente aspecifico e, in ogni caso, come manifestamente infondato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta la violazione degli artt. 56, 110, 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché l ‘ assenza e l ‘ illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in relazione all ‘ intercettazione del 4 ottobre 2016, riportata a pag. 62 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, dalla quale, secondo la difesa, si ricaverebbe che la vittima, NOME COGNOME, doveva ancora essere avvicinata, di tal che la persona che i loquenti indicavano come «spaventata» potrebbe non essere costui. Una conclusione, questa, che secondo il ricorrente sarebbe stata confermata dal racconto del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, secondo cui i COGNOME erano stati sottoposti ad estorsione dallo stesso collaboratore su autorizzazione di NOME COGNOME. Tali circostanze, secondo la tesi difensiva, escluderebbero, sul piano logico, l ‘ avvenuta integrazione del tentativo di estorsione contestato.
Osserva, sul punto, il Collegio che la lettura del dato probatorio offerta dalla difesa non consente, anche nel confronto con le dichiarazioni di COGNOME, di configurare alcun travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, che la giurisprudenza di legittima rinviene in presenza di una motivazione che abbia rappresentato il dato probatorio in maniera difforme da quello realmente acquisito, quando ciò sia avvenuto in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il risRAGIONE_SOCIALE di una siffatta non corrispondenza. Al contrario, quella
accreditata dal ricorso è soltanto una RAGIONE_SOCIALEe possibili interpretazioni del contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘ intercettazione acquisita, per il tramite di un captatore informatico, il 4 ottobre 2016, sicché deve ritenersi preclusa, in questa sede, ogni operazione rivalutativa intesa a delineare scenari alternativi di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa concreta vicenda fattuale.
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato, in particolare alla pag. 61, che l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE era stata, per anni, sottoposta a estorsione da parte del mandamento mafioso di Resuttana, fin dal periodo in cui esso era diretto da NOME COGNOME, anche attraverso l ‘ imposizione di un servizio di vigilanza privata; e, all ‘ uopo, ha ricostruito la successione nella titolarità del diritto alla riscossione, secondo una scansione del tutto armonica, sul piano logico, rispetto alle dichiarazioni di COGNOME. Costui, infatti, ha riferito di essere stato autorizzato all ‘ estorsione da NOME COGNOME, capo mandamento di Resuttana, descrivendo una modalità operativa mantenuta sino al momento del suo arresto nel 2017; laddove la nuova imposizione era stata, invece, realizzata, dopo il subentro di COGNOME, a un livello organizzativo ‘ inferiore ‘ rispetto a quello del mandamento, cioè al livello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, il racconto del collaboratore non contraddice affatto, sul piano logico, la lettura RAGIONE_SOCIALE ‘ intercettazione del 4 ottobre 2016 offerta dalle due sentenze di merito.
Inoltre, la sentenza impugnata ha interpretato la frase «lo stanno andando ad acchiappare» come riferita a un precedente avvicinamento di COGNOME per costringerlo a pagare (attestato dalla conversazione di cui al progressivo n. 5236 tra lo stesso COGNOME e il nipote, NOME COGNOME, avvenuta la notte RAGIONE_SOCIALE ‘ 1 settembre 2016, nella quale il primo diceva «ora lo acchiappo. Ai COGNOME, questi di qua … perché non ha pagato») e agli effetti che questo pregresso episodio aveva proAVV_NOTAIOo («quello si è spaventato»: v. la conversazione del 4 ottobre 2016 con il fratello NOME COGNOME), per arrivare a concludere che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la pretesa estorsiva era già stata avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa vittima che, seppur spaventata, non aveva ancora pagato, sicché dovevano ritenersi integrati gli estremi del tentativo punibile. E quanto alla chiara identificazione del proposito criminoso, che il ricorso ha genericamente posto in dubbio, essa è stata puntualmente posta in luce attraverso il riferimento alle chiare espressioni utilizzate nelle conversazioni intercettate (v. pag. 62 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, «questi devono pagare»). Una valutazione, quella compiuta dai Giudici di merito, che è stata resa con motivazione che, collocandosi nell ‘ alveo di una fisiologica opinabilità di apprezzamento del dato probatorio, si rivela immune dai profili di illogicità deAVV_NOTAIOi dalla difesa RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione ai danni di NOME COGNOME, contestato al capo 4).
Osserva il Collegio che la motivazione resa, sul punto, dalle due sentenze di merito ha puntualmente ripercorso la genesi RAGIONE_SOCIALE ‘ episodio estorsivo ascritto, quale mandante, a NOME COGNOME e, quale esecutore materiale, a NOME COGNOME, il quale è stato condannato, in via definitiva, in altro procedimento penale.
In particolare, dalla conversazione intercettata il 10 maggio 2018 tra COGNOME e COGNOME, riportata alle pagine 67 e 68 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, è emerso che il primo aveva dato ordine ai suoi subordinati, dapprima COGNOME e, poi, a fronte del rifiuto opposto da costui, lo stesso COGNOME, di costringere COGNOME ad allontanarsi dal luogo in cui vendeva anche la birra in assenza RAGIONE_SOCIALE ‘ autorizzazione del clan (COGNOME: «c ‘ è uno che è cornutello, rompigli le corna… »); e che COGNOME, condividendo gli ordini ricevuti, aveva riconosciuto che l ‘ ambulante aveva sbagliato verso il capo del RAGIONE_SOCIALE (« …ha sbagliato nei suoi confronti , zio… »).
Tale ricostruzione, operata con motivazione congrua e logica, è stata avversata a partire da una sorta di travisamento per omissione in cui sarebbe incorsa la sentenza, costituito dalla mancata considerazione di un passaggio RAGIONE_SOCIALEa conversazione del 10 maggio 2018 nel quale COGNOME avrebbe affermato chiaramente che la questione non gli interessava e che COGNOME se la doveva sbrigare con «COGNOME ‘ », dal momento che egli «non voleva discussioni». In realtà, tale passaggio non si presta affatto, come invece vorrebbe la difesa, a un ‘ unica interpretazione, suscettibile di attribuire ictu oculi un opposto significato alla conversazione in parola, quanto a una RAGIONE_SOCIALEe possibili opzioni di senso attribuibili alla conversazione, sicché la censura mossa dalla difesa si configura, in definitiva, come un sindacato RAGIONE_SOCIALEa valutazione del dato probatorio da parte del Giudice di merito, pacificamente non consentita in sede di legittimità.
2.4. Con il quarto motivo il ricorso censura la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis , quarto comma, cod. pen. e degli artt. 125, 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., nonché il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ aggravante concernente il carattere armato RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE.
Osserva, in proposito, il Collegio che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis , quarto comma, cod. pen. l ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE si considera RAGIONE_SOCIALE quando i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione stessa, di armi o di esplosivi, anche se occultati o tenuti in luogo di deposito e anche se concretamente e fisicamente non siano stati individuati (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271743 – 01; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269839 – 01). La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica l ‘ aggravante in parola come oggettiva, per la cui applicazione a carico del singolo partecipe è, dunque, richiesto che costui sia consapevole del possesso, da parte di altri associati, di armi strumentali agli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; o che, comunque, egli lo ignori per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 – 01).
Tale disponibilità è stata accertata, nel presente processo, a partire da una serie di elementi di prova, costituiti dai contenuti di alcune sentenze irrevocabili, acquisite nel giudizio di appello e legittimamente utilizzabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 238bis cod. proc. pen. In questa prospettiva, è stato evidenziato che NOME COGNOME ha fatto parte di RAGIONE_SOCIALE fin dai primi anni ‘ 90, come accertato con la sentenza di condanna in data 18 marzo 2002 riportata al n. 5 del casellario; e che, in passato, è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per reati di violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe armi. Inoltre, è stato sottolineato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fa parte del mandamento di Resuttana, i cui esponenti sono stati condannati, con plurime sentenze irrevocabili acquisite in giudizio, per reati di sangue. E soprattutto dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE emessa, in data 30 giugno 2022, nel parallelo procedimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME (irrevocabile il 7 giugno 2023), è emerso, in più occasioni, che gli associati avevano la disponibilità di armi (si citano le conversazioni intercettate il 15 giugno 2017 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e il 10 gennaio 2018 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME). Inoltre, NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile, unico tra gli odierni imputati, dei delitti di estorsione consumata e tentata, ovvero di reati che, in quanto commessi con minaccia o violenza alla persona, postulavano, inevitabilmente, la possibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ uso di armi, la cui disponibilità in capo al RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere, incolpevolmente, ignorata dall’imputato . Il motivo è, dunque, complessivamente infondato.
2.5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 62bis , 133 cod. pen. nonché l ‘ omessa motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
2.5.1. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l ‘ aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottolineato che gli aumenti disposti a titolo di continuazione, determinati dal primo Giudice in 2 anni di reclusione per l ‘ estorsione consumata e in 1 anno di reclusione per quella tentata, dovevano ritenersi congrui, trattandosi di reati pluriaggravati e di elevato allarme sociale, commessi da un soggetto pluripregiudicato e socialmente pericoloso. Ne consegue che la deduzione difensiva relativa a un ‘ omessa motivazione sul punto deve ritenersi manifestamente infondata.
2.5.2. Quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche va ricordato che secondo l ‘ ormai consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, esso può essere legittimamente motivato dal giudice
con l ‘ assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 62bis , disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa riduzione di pena, non è più sufficiente la sola condizione di incensuratezza RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato (cfr., ex multis , Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01).
Nel caso esaminato la Corte territoriale si è uniformata alla anzidetta cornice di principio, rilevando l ‘ assenza di specifici elementi di fatto in grado di giustificare la riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena e ha, al contrario, sottolineato la gravità dei reati e l ‘ intensità del dolo, nonché l ‘ allarmante biografia criminale RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato, indicativa di una spiccatissima pericolosità sociale.
Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura.
Il ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione degli art. 220 e 603 cod. proc. pen. in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE ‘ istruzione dibattimentale formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 603 cod. proc. pen. al fine di disporre una perizia diretta ad accertare «se il primo luogo RAGIONE_SOCIALEa registrazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni captate sia avvenuto unicamente presso il server RAGIONE_SOCIALEa Procura», tenuto conto di un asserito anomalo disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci.
3.1.1. Va premesso che a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 268, comma 3, cod. proc. pen., le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione non si riferisce all ‘ ascolto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni captate, il quale, al pari RAGIONE_SOCIALEe attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati, può avvenire ‘ in remoto ‘ presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, ma si riferisce, invece, all ‘ attività di registrazione, la quale, dunque, deve essere avvenuta nei locali RAGIONE_SOCIALEa procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica mediante l ‘ utilizzo degli impianti ivi esistenti (così Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 240395 – 01; nella giurisprudenza più recente v., in termini, Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 -01). Ne consegue, altresì, che la registrazione non può essere effettuata nemmeno presso l ‘ operatore telefonico, il quale deve limitarsi a trasferire il flusso comunicativo, deviandolo presso gli impianti installati presso gli uffici requirenti procedenti, presso i quali, come detto,
le intercettazioni devono essere memorizzate.
3.1.2. Nel caso di specie, come già osservato, la difesa aveva adombrato, a partire da un asserito disallineamento temporale di alcune intercettazioni trascritte nei brogliacci, che il segnale del captatore fosse rimbalzato presso altro server ,
non presente presso la Procura di RAGIONE_SOCIALE, per poi giungere presso i banchi di ascolto di riferimento, sicché la registrazione del segnale sarebbe avvenuta solo successivamente presso la locale Procura.
Ora, già così formulata, la richiesta avrebbe reso superfluo l ‘ approfondimento invocato, peraltro richiesto, a pag. 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di appello, in maniera del tutto generica, ovvero sul presupposto che le questioni difensive avessero trovato una replica, da parte del Tribunale, attraverso obiezioni «non provate», articolate attraverso «mere valutazioni prive di rilievi tecnici». Infatti, come detto, ciò che rileva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è che la registrazione sia avvenuta attraverso gli impianti presenti negli uffici RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica e non già che il segnale possa essere transitato il server RAGIONE_SOCIALE ‘ operatore telefonico. E che, del resto, i dati catturati da captatore informativo, oggetto di registrazione attraverso gli impianti RAGIONE_SOCIALEa locale Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica e di successiva memorizzazione nel server RAGIONE_SOCIALEo stesso ufficio, fossero trasmessi dalla centrale RAGIONE_SOCIALE ‘ operatore telefonico, è circostanza che la stessa sentenza ha dato per acquisito. Tuttavia, come ben spiegato dai Giudici di merito, ciò non aveva comportato affatto il transito dei dati nel server RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE noleggiatrice RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature, dovendo il ricordato disallineamento temporale imputarsi, nei casi di scarsa copertura, a una procedura di sicurezza che viene attivata in caso di assenza del segnale e in attesa del suo ripristino, allorché la prima registrazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione viene memorizzata momentaneamente sul dispositivo, venendo dapprima messa in coda, per poi riprendere la trasmissione ove il device, dopo il ritorno del segnale, dovesse ritentare un nuovo inoltro. Per questa ragione, dunque, ad alcune captazioni era stato attribuito un numero progressivo successivo a quello attribuito a captazioni precedenti, posto che le prime erano state momentaneamente messe in coda in attesa del ripristino del segnale.
La ricostruzione ora sintetizzata è stata compiuta dai Giudici di merito a partire dai puntuali chiarimenti forniti, in sede di esame testimoniale, dal vicequestore NOME COGNOME, in servizio presso la D.I.A di RAGIONE_SOCIALE, e dall ‘ ingegner NOME COGNOME, amministratore delegato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva dato a noleggio alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE le apparecchiature tecniche utilizzate per le intercettazioni (si vedano le pagg. da 27 a 30 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
A partire da tali informazioni la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto non necessario procedere al richiesto approfondimento peritale. Tale valutazione è stata adeguatamente motivata, tenuto conto del carattere meramente esplorativo e finanche congetturale RAGIONE_SOCIALEa richiesta difensiva, che non è stata formulata, da quanto si ricava dalla sentenza e dal ricorso, a partire da un alternativo scenario ricostruttivo di natura tecnica, mai compiutamente illustrato in sede di appello e di motivi aggiunti. In altri termini, in assenza di valide obiezioni di natura tecnica
rispetto alle informazioni acquisite in sede di esame testimoniale, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto di non dover procedere ad ulteriori approfondimenti attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALEa perizia.
In questa sede, tuttavia, il ricorso pare soffermarsi non soltanto sull ‘ ingiustificato rigetto di disporre una perizia sulle modalità RAGIONE_SOCIALEa captazione e RAGIONE_SOCIALEa relativa registrazione dei dati acquisiti per tale via, ma anche sull ‘ assenza di competenze tecniche in capo ai due testimoni; profilo evidentemente correlato al precedente ma non legato ad esso da un rapporto di implicazione necessaria.
In proposito, anche a prescindere dal connotato di novità RAGIONE_SOCIALEa censura deAVV_NOTAIOa, deve osservarsi che il motivo è, comunque, generico e apoditticamente articolato, muovendo esso da un presupposto indimostrato, ovvero che le informazioni riferite dai due testi richiedessero competenze tecniche che essi non possedevano, non rientrando esse nel bagaglio professionale da loro acquisito nel tempo. E tutto ciò, si ribadisce, senza nemmeno ipotizzare spiegazioni alternative a quelle da costoro offerte e senza censurare eventuali imprecisioni espositive o la commissione di veri e propri errori tecnici nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe modalità di trasmissione dei dati intercettati dal captatore informatico. Donde la complessiva inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe relative censure, siccome generiche, aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate.
3.2. Con il secondo motivo il ricorso prospetta, invece, la violazione degli artt. 271, 267 e 268 cod. proc. pen. e ciò sotto due distinti profili.
3.2.1. Sotto un primo aspetto la difesa deduce che le intercettazioni disposte in altro procedimento, e precisamente in quello contrassegnato con il nNUMERO_DOCUMENTO e relativo all ‘ omicidio RAGIONE_SOCIALE ‘ agente NOME e RAGIONE_SOCIALEa moglie, sarebbero affette, nel presente processo, da inutilizzabilità patologica. Ciò in quanto all ‘ epoca in cui fu commesso il delitto, il 5 agosto 1989, non era in vigore l ‘ art. 13, legge n. 203 del 1991, sicché non sarebbe stato possibile applicare la disciplina dettata, in materia di intercettazioni, per i delitti di criminalità organizzata, in relazione ai quali è richiesta la mera esistenza di sufficienti indizi di reità ed è previsto un termine più lungo di durata RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni rispetto a quello ordinario contemplato dall ‘ art. 268 cod. proc. pen. In ogni caso, si opina che i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEe captazioni in parola non avrebbero riguardato fatti di criminalità RAGIONE_SOCIALE, posto che la riconducibilità a tale ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ anzidetto duplice omicidio non sarebbe stata dimostrata, non essendo la condanna di NOME COGNOME divenuta definitiva ed essendo stata la condanna del coimputato, NOME COGNOME, annullata con rinvio dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Osserva, in proposito, il Collegio che la prima deduzione è manifestamente infondata. È, infatti, evidente, stante la natura processuale RAGIONE_SOCIALEa disciplina in parola, che per stabilire il regime applicabile non deve farsi riferimento a quello vigente nel momento di commissione del reato, quanto a quello in vigore nel
momento in cui erano state autorizzate le intercettazioni, sicché non ha alcun rilievo il fatto che, nel 1989, la disciplina dettata dall ‘ art. 13, legge n. 203 del 1991 non fosse già stata introAVV_NOTAIOa.
Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni difensive, la circostanza che non sia stata ancora dimostrata, con sentenza definitiva, la matrice RAGIONE_SOCIALE del duplice omicidio non ne impedisce affatto l ‘ acquisizione nel presente procedimento, essendo necessario, ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittima applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale dettata dall ‘ art. 13, legge n. 203 del 1991, che la motivazione del decreto autorizzativo abbia fatto riferimento alla esistenza di sufficienti indizi in ordine alla commissione di un delitto di criminalità organizzata e non certo che vi sia stata una sentenza di condanna definitiva che abbia confermato l ‘ ipotesi accusatoria. Fermo restando che proprio la condanna, sia pure non ancora definitiva, di NOME COGNOME per tale duplice omicidio costituisce il più significativo risRAGIONE_SOCIALE alla correttezza RAGIONE_SOCIALE ‘ originaria qualificazione da parte dei relativi decreti autorizzativi. In ogni caso, questi ultimi sono stati ritenuti motivati in maniera del tutto adeguata attraverso il rinvio alle informative RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sia con riguardo alla sussistenza di sufficienti indizi di reità, sia in relazione alla necessità di avvalersi di tali mezzi investigativi (sul punto si vedano, in particolare, le pagg. 33 e 34 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.2.2. Sotto un secondo profilo, la difesa deduce il carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa con riferimento ai decreti di autorizzazione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni emessi nel presente procedimento; e ciò in quanto essi riporterebbero, pedissequamente, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa prima nota di polizia giudiziaria del 26 ottobre 2015, la quale non riporterebbe l ‘ esistenza di indizi gravi e/o sufficienti, atteso che nel lungo e ininterrotto periodo di detenzione di NOME COGNOME, dal 2001 al 2016, non sarebbero emersi a suo carico indizi di coinvolgimento in attività criminali, anche perché egli era sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 41bis Ord. pen., che gli impediva qualunque collegamento con la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, l ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni avrebbe potuto riguardare soltanto la circostanza nuova costituita dall ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ incidente probatorio dei due collaboratori, il cui contenuto era noto e favorevole a COGNOME e COGNOME, non potendo l ‘ intercettazione supportare alcuna responsabilità del detenuto e apparendo, pertanto, non assolutamente indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova. Solo formale sarebbe, dunque, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui riterrebbe che i decreti disposti nel presente procedimento abbiano motivato congruamente le ragioni di condivisione RAGIONE_SOCIALEe note RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, dalle quali si trarrebbero elementi per ritenere che lo stesso COGNOME, all ‘ indomani RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione, avesse ripreso il comando RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche avvalendosi del contributo dei familiari. In particolare, la sentenza non motiverebbe sulle ragioni RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze che giustificavano l ‘ intercettazione.
In proposito deve, nondimeno, rilevarsi che i decreti di autorizzazione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte nel presente procedimento, come pure i decreti di proroga, risultano congruamente motivati, innanzitutto sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa configurabilità dei sufficienti indizi. I provvedimenti in questione, infatti, hanno fatto puntuale richiamo alle informative di reato nelle quali sono stati indicati plurimi elementi di fatto in ordine al contributo reso da NOME COGNOME alla riorganizzazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE da parte del fratello NOME, subito dopo la sua scarcerazione. Del pari, essi hanno indicato, secondo quanto stabilito dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., le ragioni RAGIONE_SOCIALEa assoluta necessità RAGIONE_SOCIALEe proroghe (si veda quanto esattamente riportato alle pagg. da 34 a 36 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Ne consegue, dunque, la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure svolte con il secondo motivo.
3.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis , primo e terzo comma, cod. pen., in relazione all ‘ erronea configurabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie associativa a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Richiamate le considerazioni già svolte nell ‘ analisi del ricorso di NOME COGNOME per quanto concerne i principi giurisprudenziali in materia di conAVV_NOTAIOa partecipativa a un ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE, deve osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘ affermazione di responsabilità di NOME COGNOME innanzitutto il dialogo del 7 agosto 2016 con il coimputato NOME COGNOME, valorizzando, altresì, talune conversazioni ritenute utili al fine di stabilire quale fosse la finalità RAGIONE_SOCIALE ‘ inRAGIONE_SOCIALE tra i due. In particolare, secondo la ricostruzione accolta dalle sentenze di merito, l ‘ abboccamento era stato concordato al fine di accertare chi avesse portato a conoscenza di NOME COGNOME il fatto che i fratelli di quest ‘ ultimo, NOME COGNOME e NOME, durante la sua detenzione si erano appropriati di gran parte del denaro provento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività estorsiva che era stato ad essi consegnato proprio da COGNOME e, dunque, senza destinarlo, se non in minima parte, al mantenimento in carcere del congiunto. Dall ‘ intercettazione in parola era, in particolare, emerso che NOME COGNOME aveva interpellato le vittime RAGIONE_SOCIALEe estorsioni compiute dallo stesso COGNOME, individuate in NOME COGNOME e in NOME COGNOME; e che quest ‘ ultimo aveva indicato nei fratelli RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME COGNOME i destinatari finali RAGIONE_SOCIALEe somme estorte. Coerentemente con tale premessa le sentenze di merito hanno evidenziato come, in occasione del dialogo del 7 agosto 2016, NOME COGNOME avesse ammesso di avere ritirato da COGNOME, insieme al fratello, denaro derivante dalle estorsioni, negando di averlo ricevuto in altre occasioni ma venendo smentito dallo stesso COGNOME, che gli ricordava di avere effettuato RAGIONE_SOCIALEe ulteriori dazioni di denaro destinate alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al fratello detenuto, soggiungendo però di non sapere quale fosse stato il loro successivo utilizzo (si vedano, sul punto, le pagine da 73 a 76 RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata). Inoltre, le sentenze hanno richiamato i dialoghi tra NOME COGNOME e il nipote, NOME COGNOME, in data 1 settembre 2016, in cui il primo si lamentava RAGIONE_SOCIALE ‘ ingente quantità di denaro RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione che era stato «mangiato» dai fratelli (v. pag. 79 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); nonché la conversazione del 14 luglio 2017, nella quale NOME COGNOME rimproverava il fratello NOME di avere estorto, insieme all ‘ altro fratello NOME, del denaro nel quartiere («prendevano soldi da chiunque», riportata alle pag. 337 e 338 RAGIONE_SOCIALEa perizia, secondo quanto indicato a pag. 80 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), ma di non averlo utilizzato per le esigenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per il suo mantenimento («se ne sono mangiati assai… », v. pag. 80 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), ricevendo l ‘ ammissione del fratello di avere ricevuto dei soldi dall ‘ imprenditore NOME COGNOME, seppure in misura inferiore a quanto indicato dal fratello («NOME mi diceva a me, mi diceva due milioni al mese vi davo… », v. pag. 81 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Infine, le sentenze hanno riportato la conversazione del 24 luglio 2017 tra NOME COGNOME, la sorella NOME, la madre NOME COGNOME e la nipote, NOME COGNOME, nella quale il primo raccontava ai familiari di avere scoperto che, per moltissimi anni, i fratelli, NOME e NOME, si erano appropriati dei proventi RAGIONE_SOCIALEe estorsioni raccolte, per loro conto, da NOME COGNOME, facendo riferimento ai soldi corrisposti da un gioielliere, rimasto ignoto, e dall ‘ imprenditore COGNOME; e, in particolare, di avere saputo dallo stesso COGNOME che costui, fin dal 1997, era solito consegnare mensilmente due milioni e mezzo di lire a NOME COGNOME (si vedano le pag. 82 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Ancora, nella conversazione del 25 marzo 2017, NOME COGNOME, parlando col fratello NOME, gli raccontava di avere appreso da NOME COGNOME, vittima di estorsione, che costui, dal 1996, aveva consegnato ogni mese a NOME COGNOME un milione e mezzo di lire (v. pag. 84-85 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Infine, la Corte ha riportato la conversazione del 10 aprile 2017, relativa alla partecipazione di NOME COGNOME alla programmazione di un danneggiamento – a fini estorsivi – verso l ‘ imprenditore NOME COGNOME.
Dal complesso di tali acquisizioni istruttorie, la Corte di appello ha tratto concreti elementi per pervenire, alla stregua di un corretto procedimento di inferenza logico-giuridica, alla conclusione che l ‘ imputato si fosse reso responsabile RAGIONE_SOCIALEa contestata partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo al suo stabile impegno nel settore RAGIONE_SOCIALEe estorsioni e nella gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE durante la detenzione del fratello, nonché all ‘ esercizio in prima persona RAGIONE_SOCIALE ‘ attività estorsiva nell ‘ interesse del RAGIONE_SOCIALE, essendo stato in ciò coinvolto dal fratello NOME successivamente alla sua scarcerazione.
A fronte di un ‘ interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni caratterizzate da un linguaggio tutt ‘ altro che criptico, il ricorso, per converso, ha finito per
proporre una lettura alternativa di esse, senza sostanzialmente confrontarsi con le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che aveva già correttamente valutato tali argomenti, oggetto dei motivi di appello. Un ‘ operazione, questa, non consentita nel giudizio di legittimità, ove può essere deAVV_NOTAIOo unicamente un travisamento del contenuto di un ‘ intercettazione (o di un qualunque dato probatorio), che deve accompagnarsi all ‘ indicazione di un contenuto difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile. Ciò che, come condivisibilmente evidenziato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore generale, deve essere escluso nel caso di specie.
Il ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME si articola in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione degli artt. 416bis cod. pen., 125, 191, 192, 530, 533, 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. e la incompletezza, contradditorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione al capo 2) RAGIONE_SOCIALE ‘ imputazione. Nel dettaglio la difesa lamenta che le sentenze di merito avrebbero desunto l ‘ affiliazione al RAGIONE_SOCIALE mafioso di NOME COGNOME dalla conversazione del 7 agosto 2016 con NOME COGNOME, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, in realtà riferibili a vicende antecedenti ai fatti in contestazione e, dunque, in violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza; dichiarazioni, quelle di COGNOME, che sarebbero, comunque, inattendibili, poiché affette da progressione accusatoria, intrinsecamente contraddittorie e prive di riscontri estrinseci individualizzanti.
Osserva il Collegio che le due sentenze di merito hanno valorizzato una pluralità di conversazioni (come quelle del 7 agosto 2016, del 24 luglio 2017, del 19 marzo 2018), nelle quali COGNOME era uno dei diretti interlocutori o nelle quali altri sodali facevano specifici riferimenti alla sua persona, a partire dalle quali è stato delineato, in maniera tutt ‘ altro che illogica, il ruolo dal medesimo ricoperto quale addetto alla riscossione del ‘ pizzo ‘ imposto ad alcuni imprenditori (tra cui COGNOME, COGNOME e un gioielliere non meglio individuato), i cui proventi venivano poi versati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Secondo quanto emerso dal complesso RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, tale attività di riscossione è stata svolta, nel tempo, dapprima su disposizione di NOME COGNOME, indi di NOME COGNOME e, ancora, durante la detenzione di NOME COGNOME, dei fratelli di costui, NOME COGNOME e NOME; e all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa scarcerazione di NOME COGNOME la manifestazione di disponibilità associativa è stata da COGNOME mantenuta anche verso quest ‘ ultimo (v. quanto riportato alle pagg. da 71 a 89 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), tanto da indurlo ad avanzare la richiesta, presentata a NOME COGNOME, di una formale affiliazione alla RAGIONE_SOCIALE, come attestato dalla conversazione del 19 marzo 2018 (progr. n. 168) riportata alle pagg. 85 e 86 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Su tali basi, la Corte territoriale ha correttamente respinto il rilievo difensivo, avanzato con il primo motivo di appello, circa un eventuale difetto di correlazione tra l ‘ imputazione e la statuizione di condanna, atteso che le conAVV_NOTAIOe ascritte a NOME COGNOME sono state ritenute indicative, in maniera tutt ‘ altro che illogica, RAGIONE_SOCIALEa sua stabile messa a disposizione a servizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa piena consapevolezza e volontà di contribuire al perseguimento degli scopi e del programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE. E ciò conformemente al consolidato indirizzo secondo cui, trattandosi di delitto «a forma libera», la conAVV_NOTAIOa di partecipazione all ‘ associazione può assumere forme e contenuti differenti, indipendentemente da un atto formale di affiliazione, nella specie, come detto, mancante (cfr., ex plurimis , Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di NOME, Rv. 269207 – 01).
Del pari la Corte di appello ha condivisibilmente rigettato la censura difensiva, riproposta con l ‘ odierno ricorso, circa la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione di reati-scopo ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità di una sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE mafioso, richiamando il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la commissione di reati-fine non è necessaria né in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione, né con riferimento alla prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa conAVV_NOTAIOa di partecipazione (v. per i reati associativi in genere, ex multis Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 -02; e, per il delitto di associazione RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273571 – 01).
Quanto, poi, alle dichiarazioni di NOME COGNOME, oggetto dei rilievi difensivi sia nell ‘ atto di appello, sia nell ‘ odierno ricorso, la sentenza impugnata ha sottolineato che esse non sono state utilizzate per l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale di COGNOME, che è stata fondata su un ampio compendio intercettativo e sulle risultanze dei servizi mirati di osservazione, RAGIONE_SOCIALEllo e pedinamento (v. quanto riportato, al riguardo, a pag. 29 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
4.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 416bis , quarto comma, cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., nonché il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ aggravante prevista dal quarto comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 416bis cod. pen., concernente il carattere armato RAGIONE_SOCIALE ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il ricorso deduce la mancata dimostrazione, nell ‘ ambito del presente processo, del possesso di armi da parte di COGNOME, sicché la configurabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ aggravante sarebbe stata motivata sulla base di un mero dato sociologico-criminale.
Richiamate le considerazioni già svolte, in termini generali, con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME, osserva il Collegio che anche nei confronti di NOME COGNOME, come degli altri due imputati, ne è stata evidenziata la risalente appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tale da consentirgli di essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa presenza di armi nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, incardinato in un mandamento, quello di Resuttana, i cui appartenenti
si sono resi responsabili, negli anni, di episodi assai sanguinosi, ovviamente commessi con l ‘ uso di armi. Nel caso specifico di COGNOME, inoltre, il suo stabile ruolo di esattore del ‘ pizzo ‘ alle dirette dipendenze, da ultimo, proprio di NOME COGNOME non gli consentiva, in ogni caso, di ignorare incolpevolmente la disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE mafioso, tenuto conto che il settore criminale cui era preposto, quello dei reati estorsivi, rendeva inevitabile che alle armi dovesse farsi ricorso, stante la commissione degli stessi con minaccia o violenza alla persona.
4.3. Con l ‘ ultimo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 62bis , 132, 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza o apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e in relazione alla concreta commisurazione RAGIONE_SOCIALEa pena.
4.3.1. Con riferimento al primo profilo, la Corte territoriale ha evidenziato la mancata acquisizione di concreti elementi di fatto in grado di giustificarne l ‘ applicazione e ha, per converso, sottolineato, al fine di motivare la conclusione sfavorevole all ‘ imputato, la gravità dei reati commessi nonché la significativa intensità del dolo. Ora, a prescindere dal fatto che dall ‘ incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non erano stati allegati specifici elementi valutabili favorevolmente per la riduzione di pena, va osservato che nemmeno l ‘ odierno ricorso indica le ragioni per cui le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere riconosciute, le quali rendano, dunque, viziata la motivazione con cui i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto in tale ambito. E ciò tanto più ove si consideri l ‘ ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l ‘ assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa riduzione di pena, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato (così Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01). Ne consegue che, pertanto, non può in alcun modo condividersi la prospettazione difensiva secondo cui, nella specie, si sarebbe al cospetto di una motivazione «apparente».
4.3.2. Quanto, poi, alle censure in punto di motivazione sulla commisurazione RAGIONE_SOCIALEa pena, va osservato che già la sentenza di primo grado aveva precisato che la pena inflitta a COGNOME era stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale (v. pag. 170 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado), sicché non è dato comprendere il senso RAGIONE_SOCIALEa censura, se non rispetto alla riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione, testé ritenuta infondata, relativa al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenuti esistenti.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che devono essere liquidate in complessivi 4.500 euro in favore ciascuna di esse, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto – in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata RAGIONE_SOCIALE ‘ attività svolta e RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all ‘ IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull ‘ imponibile. NOME COGNOME deve essere, altresì, condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile NOME COGNOME che, tenuto conto degli anzidetti parametri, devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Condanna tutti gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4.500 in favore ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Condanna inoltre NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
Così deciso il 17/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME