Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24349 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mazara del Vallo il 24/04/1959
avverso l’ordinanza dello 03/01/2025 del Tribunale di Palermo
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha conclu l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo – adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. – confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagin preliminari presso il medesimo Tribunale il 5 dicembre 2024, con cui veniva applicata la misu
della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME ritenuto partec mandamento mafioso di Mazara del Vallo sub 1) dell’incolpazione provvisoria.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiduci proposto ricorso, deducendo:
vizio di motivazione per omissione, in relazione agli artt. 309 e 292 cod. proc. pen., avere il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, respinto la preliminare questione nullità dell’ordinanza genetica perché priva di autonoma valutazione critica della domand cautelare del Pubblico ministero e redatta con la tecnica del copia- incolla;
vizio di motivazione, in relazione alla gravità indiziaria ex art. 273 cod, proc. pen., per avere i Giudici della cautela ritenuto NOME COGNOME intraneo al contestato sodalizio crimi senza tuttavia considerare che il predetto aveva continuato – dopo la morte del suocero Vi COGNOME – a gestire l’attività di famiglia consistente nell’allevamento di ovini.
I Giudici non avrebbero considerato che l’assegnazione delle terre per la destinazione a attività di pascolo derivava da risalenti accordi verbali conclusi con gli originari pr terrieri, fonte di obblighi e vincoli anche in capo successori e futuri acquirenti.
COGNOME NOME aveva agito in questo contesto e legittimamente esercitato il dirit pascolo che la moglie NOME COGNOME titolare di un’azienda agricola, aveva ereditato dal pad NOME COGNOME.
Secondo la prospettazione difensiva i colloqui telefonici – riportati nel provvedim impugnato e ritenuti dai Giudici di merito indiziari della partecipazione di COGNOME al so criminale- erano invero elementi “neutri”, privi dunque di significanza probatoria, dovendo e esseri letti ed interpretati alla stregua del descritto contesto fattuale;
-vizio di motivazione sotto il profilo delle esigenze cautelari, per la omessa valutazion tempo silente, in ragione dell’apprezzabile iato temporale che si registrava tra i f contestazione, risalenti agli anni 2020/2021, e la data di emissione della ordinanza custodia
Alla odierna udienza – svoltasi in presenza delle parti – il Pg e il difensore hanno co come in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E’ inammissibile il motivo con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine al eccezione di nullità del provvedimento genetico, perché manifestamente infondato e comunque generico.
2.1. La consultazione del carteggio processuale – permessa in sede di legittimità nei casi cui occorre esaminare questioni preliminari di rito – non consente di apprezzare la dedo
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omissione e/o apparenza motivazionale, dal momento che dal verbale di udienza del 2 gennaio 2025 risulta che il difensore di NOME COGNOME presente innanzi al Tribunale del riesame, a contestare solo la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
Né l’eccezione di nullità del provvedimento genetico venne sollevata con l’atto propositi del riesame datato 23 dicembre 2024 e versato in atti, dalla cui lettura risulta che l’Avv. COGNOME si riservò di esplicitare i motivi nel corso della udienza di trattazione innanzi ai del riesame.
2.2. Ad ogni buon conto, la genericità della doglianza va affermata anche alla stregua d consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorrente cassazione , là dove eccepisca la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione critica dei gravi indizi di colpevolezza e/o delle esigenze cautelarl i « ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impe apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quell adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 de 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274760 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica si è, altresì, ritenuta la necessità di fornire indi relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare (Sez. 42333 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 78001 – 01) / nonché l’allegazione al ricorso non solo e tig provvedimento genetico, ma anche ata richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274704 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente, per un verso, non ha allegato tutti i provvedimenti ri e, per altro verso, ha genericamente sostenuto la natura “tautologica” delle valutazioni
Giudice per le indagini preliminari, senza adeguatamente assolvere all’onere su di incombente.
Inammissibile perché generico e declinato in fatto il motivo relativo alla gr indiziaria.
I Giudici della cautela – sulla scorta di provvedimenti giurisdizionali, tra cui s passate in giudicato, servizi captativi in ambientale e telefonici, sevizi di videori osservazione – hanno ricostruito la genesi della consorteria di stampo mafioso, riconducibile suocero (attualmente deceduto) del ricorrente, NOME COGNOME, fedelissimo di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed operativa sul territorio di Mazara del Vallo.
Si è dato atto nel provvedimento che, essendo il Comune di Mazara del Vallo un un’area geografica a prevalente vocazione agraria e rurale, il sodalizio criminoso fosse so manifestare la propria egemonia sul territorio attraverso la gestione degli affari relat spartizione tra le famiglie mazaresi delle aree di pascolo. Erano state così individuat grosse aree, ricomprese nelle contrade COGNOME, COGNOME e Aquila, che il sodalizio contro e che decideva di assegnare, anche previa risoluzione di contrasti interni, a persone di fidu
segnalate dai sodali e/o dalla stessa compagine associativa, e ciò a prescindere dalla effett volontà dei proprietari terrieri.
3.1. Il Tribunale ha fatto poi seguire una compiuta disamina degli elementi “investigat dai quali ha desunto – nella prospettiva dei gravi indizi di colpevolezza che qui rile partecipazione dinamica del ricorrente al sodalizio, segnatamente valorizzando il ruolo “successore” di NOME COGNOME allo stesso assegnato e i compiti allo stesso affidati, consis nell’attività di individuazione, ripartizione ed assegnazione delle aree di pascolo, risoluzione delle questioni e delle controversie tra gli assegnatari, e negli interventi puni confronti di chi avesse disatteso le regole del sodalizio e/o si fosse reso autore di a illecite sulle aree di pascolo che ricadevano sotto il controllo del gruppo.
Il Giudice della cautela ha, dunque, riconosciuto -nell’ottica gravemente indiziaria «stabile inserimento» di COGNOME nella struttura organizzativa dell’associazione « …idoneo le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi con il compimen azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli sco associativi» (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME; Sez. U, n. 33748 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, COGNOME, Rv. 271698; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267418).
Ha, inoltre, osservato come la estraneità di NOME COGNOME all’episodio di turbativa d’a cui al capo 3) della imputazione provvisoria non fosse un elemento distonico, essendo comunque emersa dalla vicenda in questione la conoscenza in capo al predetto delle dinamiche interne al gruppo, patrimonio cognitivo di esclusiva pertinenza dei sodali (cfr pag. provvedimento impugnato).
La valutazione della gravità indiziaria quanto alla intraneità di COGNOME al sodalizio ma poggia, dunque, su un percorso argomentativo aderente alle “informazioni” acquisite, congruo ed esaustivo, scevro da vizi di illogicità manifesta e che soprattutto si colloca nel solc esegesi della richiamata giurisprudenza di legittimità.
3.2. La censura in cui si sostanzia il ricorso possiede un’impronta di segno marcatament rivalutativo.
Il ricorrente, invero, sollecita una (ri)lettura del compendio indiziario, non conse sede di legittimità, per un verso focalizzando l’attenzione sul dato – meramente asserti della esistenza di accordi verbali con gli originari proprietari dei fondi, risalenti nel costituivi di servitù di pascolo e, per altro verso, pretendendo, sulla base di una v atomistica del dato captativo, di destrutturare l’impianto motivazionale.
Ineccepibile e non censurabile è, dunque, la valutazione in ordine alla gravità indiziari ex art. 273 cod. proc. pen.
Il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari è infondato e va rigettato.
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Il Tribunale del riesame ha richiamato la doppia presunzione (relativa) di sussistenza de esigenze cautelari e rilevato come il c.d. tempo silente – in assenza di segnali di rescission contesto criminale e di effettiva resipiscenza – fosse ex se un fattore neutro, tanto più nel caso di mafie storiche.
Ha, dunque, fatto applicazione di un orientamento di legittimità (cfr Sez. 5, n. 36389 15/07/2019, Rv. 276905), secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa d sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riferimento alle associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particola stabilità, ritiene necessaria la dimostrazione del recesso dell’indagato dalla consorteria rilevando, ai fini dell’attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l’appl della misura ed i fatti contestati, la cui possibile rilevanza è, invece, ammessa in relazion associazioni mafiose non riconducibili alla categoria delle mafie “storiche”.
4.1. Ebbene, come questa Corte ha avuto modo di osservare (così Sez. 6, n. 11146 del 24/01/2023), questo indirizzo non può essere applicato in termini rigidi e assoluti, così anche il fattore tempo – quando è rilevante l’arco temporale- può diventare un element distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità dell’indagato e può ess potenzialmente idoneo a vincere la suddetta presunzione (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272).
4.2. Anche ponendosi in tale prospettiva ermeneutica e, quindi, accedendo ad una esegesi meno rigida, la concretezza e l’attualità del pericolo di recidivanza non vengono “travolti “fattore tempo”.
Nel caso in esame, infatti, il tempo – peraltro nemmeno oggettivamente apprezzabile, essendo la contestazione riferita a fatti risalenti agli anni 2020/2021 – è recessivo alla s degli elementi puntualmente evidenziati nel provvedimento impugnato quali: a) la radicat presenza ed operatività sul territorio mazarese del sodalizio criminoso in oggetto; b gestione di un “settore di affari” redditizio anche perché compatibile con la vocaz economica dell’area geografica di riferimento; c) il ruolo di non poco momento svolto d ricorrente, che aveva raccolto l’eredità del capo mandamento NOME COGNOME e che, quindi, s occupava in prima persona e con l’aiuto degli stretti familiari della gestione delle a principali del sodalizio.
Peraltro, il difensore non ha allegato ulteriori elementi di segno contrario che pos consentire una diversa lettura del fattore tempo, si da renderlo idoneo a vincere la presunzio di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la cond pagamento del ricorrente delle spese del procedimento.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,
disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso il 14/05/2025.