Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Gennaro Vesuviano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/07/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che insistito per l’accogliment ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 19 luglio 2023 (motivazion depositata il successivo 26 luglio), ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza gene applicativa della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOMENOME emessa dal Giudice de indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2023 in relazione alla contestaz provvisoria di cui all’art. 416 bis cod. pen. (quale figura di vertice).
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce sei motivi.
2.1. Con i primi due motivi – tra loro correlati – si eccepisce violazione dell’art. 606, 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., come modificato dall del 2015, in merito al rigetto da parte del Tribunale del riesame dell’eccezione di n dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare per carenza di autonoma valutazione rispett alla richiesta del Pubblico ministero, evidenziandosi altresì (secondo motivo) il deficit motivazionale di cui è comunque affetta l’ordinanza impugnata che non ha dato alcuna risposta su tale profilo, specificamente eccepito in sede di richiesta di riesame.
2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo – tra loro connessi – si deduce mancanza manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi i colpevolezza a carico del COGNOME per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. . Al riguardo si evidenzia che in modo contraddittorio l’ordinanza ritenuto configurabile un’associazione di stampo mafioso, con al vertice il RAGIONE_SOCIALE, mun della disponibilità di armi e “dedita al controllo delle attività economiche, con particolare r al mercato dei sub-appalti strumentali all’esecuzione di opere pubbliche, all’esercizio sistema di attività si estorsione in danno di imprese affidatarie di pubblici appalti, al t stupefacenti …” senza che però a carico dell’indagato sia stato mosso alcun addebito in relazi a tali reati fine, financo a titolo di concorso morale.
Si contesta altresì che dalle intercettazioni di conversazioni e dagli altri atti di indagi a base della piattaforma indiziaria emerga la posizione del COGNOME nell’ambito del presun sodalizio criminoso rilevandosi che alle conversazioni – indicative esclusivamente della volo del predetto di risolvere contrasti tra altri soggetti a lui legati da rapporti di frequentazione (“ruolo di paciere”) – è stata erroneamente attribuita valenza indiziaria in all’addebito associativo.
Si evidenzia, poi, che è frutto di vero e proprio travisamento l’individuazione nell’ind – che dagli atti risulta essere stato sempre soprannominato “COGNOME” – del soggetto denominato “COGNOME” indicato da alcuni associati come munito di “capacità di dominio incontrastato territorio”. Infine, si eccepisce l’assenza di qualsivoglia concreto elemento dal quale de l’esistenza di uno stabile contributo, causale e volontario, alla realizzazione degli scopi asso ispensabile presupposto per la configurabilità di una condotta partecipativa), ribadend
l’inidoneità a tal fine del “ruolo di paciere” ed indicandosi i dati temporali relativi all’i scarcerazione dell’indagato, agli atti di indagine valorizzati dal Tribunale del riesame e ai di operatività della presunta associazione; dati che escludono la configurabilità di un ruo carico del COGNOME. In definitiva difettano gravi indizi di colpevolezza per potere ri l’intraneità – con un ruolo attivo e di vertice – dell’indagato alla associazione criminosa.
2.3. Il sesto motivo è relativo al profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza scelta della misura carceraria. Al riguardo si evidenzia che la condotta partecipati quand’anche esistente – si può collocare in periodo compreso tra l’agosto del 2019 e il maggi del 2020 e tale circostanza oggettiva è stata dal Tribunale del riesame superata – in mod contraddittorio e irrazionale – sulla base di una serie di presunzioni prive di riscontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Inammissibili risultano i primi due motivi. Invero, sul punto è decisiva la considerazi che il ricorrente ha dedotto in modo assolutamente generico la tecnica del “copia e incolla” e n ha quindi rispettato il principio secondo cui «In tema di impugnazioni avverso i provvedimen “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare p omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impe apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quell adottate» (da ultimo, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv 277496; Sez. 2 n. 42333 del 12/09/2019, COGNOME, Rv 278001).
Anche i motivi relativi alla gravità indiziaria (terzo, quarto e quinto) sono inf Invero, vengono dedotti profili, non ammissibili in sede di legittimità, con i quali si ch sostanza a questa Corte di procedere a una complessiva rivalutazione del materiale indiziario.
3.1. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione del COGNOME al reato associazione mafiosa, viene prospettata una diversa interpretazione delle conversazioni intrattenute dal ricorrente con altri affiliati, tra cui NOME COGNOME.
Sul punto, va rilevato che, come indicato dal Procuratore generale nella sua requisitor scritta, «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, r all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conten delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se no nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse s recepite» (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01); manifest illogicità o irragionevolezza non rinvenibile nel caso di specie.
Anche la censura relativa all’indicazione del ricorrente con il nomignolo di “NOME“, anziché “COGNOME belli”, soggetto al quale si sarebbero riferiti gli affiliati, non coglie nel segno, attes Tribunale del riesame, con motivazione non illogica e richiamando il contenuto di un intercettazione, chiarisce come i sodali “utilizzassero le due dizioni come sinonimi” (pag. 2
3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente opina l’irrilevanza della posizione di “paciere” a occasione di contrasti famigliari, senza tenere conto della natura degli interventi, funzio superare contrasti tra gli affiliati, per come emergenti dalle intercettazioni ric dall’ordinanza impugnata (nelle quali si fa riferimento al conteggio di denaro, alla destinaz di parte dello stesso a detenuti e alla necessità di spostare il luogo di ritrovo del clan in altri locali).
Inoltre, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo il qua «configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l’attività di “paci svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contra interni per fatti attinenti all’attività ed al funzionamento dell’organizzazione, avendo funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest’ultima» (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/ Gullo, Rv. 279825 – 01).
3.3. Infine, non risulta illogica la motivazione del Tribunale che, sulla base del mate raccolto e in particolare dei dialoghi intercettati, ha dedotto la perdurante ed inin appartenenza del ricorrente all’associazione, peraltro come capo reggente, anche in epoca successiva alla scarcerazione di agosto 2019 (peraltro avvenuta in relazione ad una condanna sempre per associazione ex 416 bis c.p. e nell’ambito del medesimo clan “RAGIONE_SOCIALE” – in riferimento al periodo 2004/2014).
4. Infondato è, infine, il sesto motivo.
Premesso che l’addebito cautelare è relativo a fattispecie assistita dalla doppia presunzion ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rileva il Collegio che l’ordinanza a pag. 7 ha dato atto “Nella informativa della Squadra Mobile di Napoli del 30 maggio 2023, in atti, sono riport elementi di attualizzazione della pericolosità del ricorrente: si fa riferimento … alla v delle prescrizioni della libertà vigilata imposta a NOME COGNOME, accertata in data 20 ma 2022. Il giudizio di perdurante pericolosità sociale espresso dal Magistrato di Sorveglianza Napoli nel provvedimento del 21 settembre 2022 ha portato alla proroga della misura di sicurezza con riesame della pericolosità sociale fissato al 22 febbraio 2024″.
4.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, detto profilo ha un suo indubbio rilie al fine di “attualizzare e concretizzare” la perdurante sussistenza di esigenze caute considerato che si tratta di informativa di appena un mese precedente all’applicazione del misura e che il giudizio di pericolosità sociale, funzionale all’applicazione delle mis sicurezza personali, consiste nella accertata predisposizione al delitto e nell’elevato peric reiterazione di reati e deve essere ricostruito tenendo conto della capacità crimin dell’imputato e di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen.; sottende, d
parametri, che, quantomeno in parte, sono congruenti rispetto a quelli rilevanti ai f dell’applicazione della misura cautelare funzionale a evitare il pericolo di reiterazione di r dello stesso genere (così Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Rv. 282883 – 01).
Per le su riportare considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna dell’indagato pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui ali’ art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consi liere e tensore COGNOME Il Presidente