Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 11/02/1978
avverso la ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 22 ottobre 2024 nei confronti di NOME COGNOMEcon la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen.) e 6 (artt. 110, 416-bis.1 e 513-bis cod. pen.).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con atto di ricorso i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui al capo 1 e mancata valutazione degli elementi prospettati dalla difesa.
Il Tribunale ha omesso di considerare le denunce sporte dal ricorrente alle autorità preposte nonché la posteriorità, rispetto ad esse, del colloquio in carcere tra NOME COGNOME e il figlio NOME che – secondo l’ordinanza – esprimerebbe le direttive del primo – nell’ambito delle quali il ricorrente non appare – in ordine alle iniziative da intraprendere per giustificare le attività poste in essere nei confronti del paranzieri sorpresi in attività di pesca non autorizzata. Cosicché illogica e ingiustificata è l’attribuzione alle predette denunce della loro natura pretestuosa e strumentale.
Anche la vicenda relativa a NOME COGNOME dimostra la totale estraneità del ricorrente a qualsiasi iniziativa criminosa, in quanto il ricorrente risulta essersi opposto al progetto del COGNOME di far operare la sua società specializzata in acquacoltura nelle acque di Pisticci.
Quanto alla vicenda relativa al danneggiamento delle reti del COGNOME, la successiva riunione si era resa necessaria per porre argine alle continue violazioni di legge dei paranzieri tarantini che non rispettavano le distanze stabilite dal ministero e alla riunione il ricorrente vi aveva partecipato a seguito della iniziativa del COGNOME e non dello COGNOME. E la vicenda è in tal senso documentata anche dalle dichiarazioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Né vi sono elementi per escludere la effettiva ragione lecita della costituzione e operatività della cooperativa RAGIONE_SOCIALE e la effettiva titolarità di essa in capo al ricorrente, senza che si sia mai fatto ricorso a iniziative illegali.
2.2. Con il secondo motivo, illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 61, essendo il ricorrente escluso da qualsiasi condotta violenta o minacciosa.
2.3. Con il terzo motivo, illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ,che non ha tento conto della distanza temporale delle condotte e della incensuratezza del ricorrente, la cui posizione marginale è stata anche riconosciuta.
Il P.G. ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
Il primo motivo è generico e volto a una diversa interpretazione in fatto rispetto alla accertata intraneità del ricorrente al sistema impositivo facente capo a NOME COGNOME sul controllo delle zone di pesca e di rivendita del pescato.
Il ricorrente non si confronta con l’articolata disamina svolta a riguardo dalla ordinanza in ordine alla confederazione mafiosa delle famiglie COGNOME e COGNOME (v. pg. 13 e ss.), attraverso l’esame delle condotte connotanti l’imposizione mafiosa nell’ambito del settore della pesca e la vicenda del ritrovamento di tredici chilogrammi di esplosivo presso lo stabilimento riconducibile alla famiglia COGNOME, oltre che del comportamento omertoso tenuto dalle vittime delle condotte delittuose. Ancora, generica è la censura alla individuata confluenza aggregativa nella cooperativa RAGIONE_SOCIALE – della quale il ricorrente ha assunto la qualità di Presidente e svolto un ruolo pienamente attivo in rapporto con l’esponente apicale NOME COGNOME dichiarato “dominus” dell’imposizione monopolistica (v. pg. 225 della ordinanza) – che, al di là della sua spendita “pubblicitaria”, risulta veste formale dell’illecito programma perseguito dal gruppo mafioso sulla pesca e sulla rivendita del pescato, che mai ha raggiunto apprezzabili obiettivi economici e risulta oggetto delle direttive date da NOME COGNOME dal carcere in ordine alla sua gestione e alla preventiva ideazione di una linea difensivqda seguire in caso di avvio di procedimenti penali (v. pg. 188 e ss., ibidem). Nessuna considerazione, poi, attacca la valorizzazione del dato indiziario a carico del ricorrente fornito dalla ipotesi di cui al capo 27, riguardante lo svolgimento dell’incontro del 2 settembre 2023 presso il molo di Taranto con i paranzini, alla quale avevano partecipato entrambi i gruppi COGNOME e COGNOME, tra il quali il ricorrente, in qualità di Presidente della cooperativa RAGIONE_SOCIALE, per mero errore non inclusa nelle conclusioni della ordinanza genetica, sebbene fosse stata ritenuta la gravità indiziaria anche a carico del ricorrente (v. pg. 226 dell’ordinanza impugnata).
Il secondo motivo è infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alle ragioni già sopra esposte iche vedono la compartecipazione del ricorrente alla
convocazione del 2.9.2023 sul molo di Taranto dei paranzini, non illogicamente considerata sintomatica della sua partecipazione associativa in ragione della
finalità di detta convocazione volta a ribadire le regole imposte dalla consorteria per l’accesso alla pesca nella zona di mare jonico controllata.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla duplice insuperata presunzione cautelare, a maggior ragione con riferimento ad un sodalizio operante
all’attualità, alla posizione di vertice della cooperativa del ricorrente e all recentissime condotte oggetto di contestazione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 07/05/2025.