Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49750 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Torino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 30 Marzo 2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Sentito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del 23 Febbraio 2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame’ ha applicato a NOME COGNOME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di concorso in estorsione aggravata in danno dell’imprenditore NOME COGNOME, conteslati ai capi 2 e 5 della incolpazione provvisoria,
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME deducendo:
2.1 violazione dell’art. 416 bis cod.pen. e vizio di motivazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto il tribunale ha affermato che NOME COGNOME non si sarebbe limitata a tutelare la sicurezza del compagno NOME COGNOME, ma avrebbe ricevuto informazioni riservate circa gli assetti organizzativi dell’associazione mafiosa e avrebbe offerto un proprio contributo per agevolare la comunicazione tra COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e gli altri sodali.
In particolare si addebita all’indagata di avere veicolato messaggi all’interno della associazione mafiosa, ricevendo informazioni riservate e organizzando incontri o comunque agevolando le comunicazioni del suo convivente, entrando a tal fine in contatto con altri sodali e interloquendo con terzi.
La ricorrente richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio e per la concreta messa a disposizione in favore dell’organizzazione, in visla del perseguimento dei comuni fini criminosi, con i caratteri della serietà e della continuità capaci d dimostrare l’adesione libera e volontaria al programma associativo. La messa a disposizione non può pertanto risolversi nella mera disponibilità manifestata nei confronti di singoli associati a servizio di loro interessi particolari, neppure con prestazione di contributi a specifiche attività che, pur se indirettamente funzionali alla vita dell’associazione, si risolvano in apporti delimitati nel tempo e in favore dei soggett a cui sono rivolti.
Nel caso in esame le condotte ritenute gravemente indiziarie attribuite all’indagata non costituiscono un effettivo contributo all’associazione e difettano del carattere della continuità e della rilevanza, palesando piuttosto la volontà della ricorrente di mettersi a disposizione del suo compagno e non del sodalizio.
Nè a giudizio della ricorrente ricorrono nel caso in esame i presupposti del concorso esterno nella partecipazione al delitto di associazione mafiosa, poiché anche in quel caso è necessario che l’agente fornisca un contributo consapevole e volontario che, valutato ex post, riveli un’effettiva incidenza causale sulla agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative della associazione, mentre rimangono escluse le manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza.
Il ricorso richiama una recente pronunzia di legittimità in cui si è affermato che il dol del concorrente esterno necessariamente deve presentarsi nella forma diretta e non come meramente eventuale, nel senso che l’evento del contributo causale del concorrente deve essere previsto dall’autore, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, ma certo.
Va escluso anche che la condotta possa essere qualificata come favoreggiamento personale mentre deve convenirsi con il GIP che la COGNOME più che aderire alla associazione mafiosa, rispetto alla quale risulta non avere alcun tipo di cointeressenza,
aveva in realtà beneficiato di una rendita di posizione derivante dall’essere la compagna NOME COGNOME senza tuttavia instaurare la necessaria affectio societatis.
2.2 Violazione dell’art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di estorsione di cui al capo 18 dell’incolpazione provvisoria, in quanto la COGNOME è rimasta del tutto estranea all’interlocuzione tra la persona offesa, COGNOME NOME, e NOME COGNOME, che in ragione del suo ruolo riusciva ad ottenere una riduzione del corrispettivo per le prestazioni ricevute dall’imprenditore e da eseguire.
Il Tribunale ha ritenuto che NOME COGNOME abbia partecipato al delitto perché, essendo ben consapevole della caratura criminale del compagno e della conseguente pressione che il suo intervento avrebbe esercitato sull’imp’enditore, lo aveva espressamente sollecitato a mettersi in contatto con NOME per discutere del corrispettivo dovuto per il servizio funerario svolto nei confronti del padre. Lamenta la ricorrente che la motivazione resa sarebbe contraddittoria e illogica poiché nella espressione utilizzata dalla donna non può ravvisarsi alcuna sollecitazione, ne’ la stessa ha mai chiesto al compagno di intervenire su COGNOME mentre le frasi proferite sono tutte successive alla condotta del COGNOME, che ha agito in assenza della donna e senza che quest’ultima lo abbia in qualche modo rinforzato nella sua determinazione criminosa.
E’ evidente pertanto che la COGNOME non ha fornito alcun contributo causale alla condotta attribuita al COGNOME, in quanto non ha partecipato all’incontro con COGNOME, nè ha presenziato alla telefonata del 9 giugno 2022, nel corso della quale si sarebbe configurata la minaccia.
3.Con memoria la difesa ha contestato le conclusioni scritte formulate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena de reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo l sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigl gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizi merito dall’articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell’articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se
denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanz esaminate dal giudice di merito.
obf i co rr e n t e appunta le sue censure esclusivamente sul giudizio di gravità indiziaria e formula motivi generici e non consentiti, invocando una diversa valutazione del compendio indiziario e confrontandosi direttamente con il portato delle emergenze processuali valorizzate dal Tribunale nel rispetto dei criteri di legge e di logica.
Nel caso in esame nessuno dei vizi prospettati con l’impugnazione – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1 lett. E cod.proc.pen. – risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla condotta contestata all’indagata.
Il ricorso si limita a reiterare le censure di merito proposte in sede di riesame, invocando una valutazione alternativa e più favorevole all’indagata degli elementi probatori offerti dalla accusa, che il tribunale nell’ordinanza impugnata ha esposto nel dettaglio e valutato senza incorrere in travisamenti.
Il tribunale nella sua articolata motivazione ha evidenziato che dalle emergenze processuali si desume che l’indagata non soltanto si mostrava a perfetta conoscenza delle dinamiche e dei ruoli interni all’associazione ed impegnata a tutelare la sicurezza del suo compagno, ma si era fatta parte attiva e tramite di informazioni riservate e confidenziali e aveva offerto un proprio contributo al sodalizio, consistito ne la agevolazione delle comunicazioni tra COGNOME e gli altri diversi associati tra cui NOME Esposto COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, mostrando un atteggiamento di piena adesione ai valori e alle regole del sodalizio criminale, espressione dell’affectio societatis, come emerge anche dal suo coinvolgimento nell’episodio estorsivo contestato al capo 5.
2.Anche il secondo motivo di ricorso che si appunta sul giudizio di gravità indiziaria in ordine all’episodio estorsivo in danno dell’imprenditore COGNOME non è consentito poiché invoca una diversa ricostruzione delle emergenze indiziarie che sono state esposte ed interpretate in modo logicamente coerente e congruo dal tribuna e. Nel caso in esame girrre=shl tribunale ha fornito una corretta ricostruzione del comportamento chiaramente intimidatorio posto in essere dal COGNOME, al fine di costringerlo ad apporre in tempi rapid la lapide sulla tomba del padre della COGNOMECOGNOME senza pretendere nulla in cambio. Il provvedimento espone gli elementi a sostegno del concorso morale dell’indagata che, ben consapevole della caratura criminale del compagno, non ha esitato a sollecitare il suo intervento per ottenere dalla controparte più di quanto fosse lecito aspettarsi.
* ricorrente anche in questo caso propone una diversa lettura delle emergenze processuali, formulando motivi di merito che estAano dalla competenza di questa Corte .
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma’ che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg.esec. cod. proc.pen..
Roma 11 ottobre 2023
COGNOME
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME rsellino
Il Presidente