Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. LIBERTA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 gennaio 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, in accoglimento dell’appello avanzato dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelar confronti di COGNOME NOME, disponeva la custodia cautelare in carcere nei riguardi del predetto quanto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della natura mafiosa dell’associazione diretta da COGNOME, mancando tutti gli elementi caratteristici dei gruppi associativi mafiosi, dal momento che, così come già ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, i fatti ricostruiti dove ricondursi unicamente a fatti di narcotraffico, non rilevando in misura decisiva ai fini de contestazione dell’art. 416-bis cod. pen. né il coinvolgimento del COGNOME, già condannato per tale delitto, né la consumazione dei fatti in territorio pugliese e non potendo ogni atti
criminale compiuta in detta regione ricondursi automaticamente alle ipotesi della RAGIONE_SOCIALE Unita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammiss
Va ricordato come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciat ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del r in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte sup-ema spetta il verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limit ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’irdagato, contr congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti ris canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle r probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01).
Orbene, nel caso in esame, il tribunale dell’appello cautelare 1i Lecce, ha ris suddetti canoni, individuando, dapprima le attività ed il ruolo del COGNOME nel te competenza e sottolineando come lo stesso a seguito della scarcerazione per il delitt all’art. 416-bis cod.pen. avesse ripreso le attività delittuose e, poi, individuato un di collaborazione con detto soggetto proprio del TARGA_VEICOLO.
Quanto alla natura mafiosa delle attività che venivano compiute e che il ricorso c sotto diversi profili, va ricordato come per orientamento di questa Corte di cassazione mafiosa del gruppo va affermata anche nei casi in cui i componenti dello stesso attuino f controllo di attività economiche di tipo illecito che vengono a subire la pressione inti nei cui confronti quindi siano richieste forme di pagamento di percentuali dei profitti i permetterne la prosecuzione; al proposito si è già affermato come l’associazione di tipo si connota per l’utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente associativo che si manifesta internamente attraverso l’adozione di uno stretto regime di degli associati, ma che si proietta anche all’esterno attraverso un’opera di controllo d e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di sogg omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si diri delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli al sodalizio criminale (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747 – 01).
In adesione a tale indirizzo, va ribadito che il potere intimidatorio esercitato da nei confronti dei soggetti esplicanti attività illecite in una determinata area territor esempio gli spacciatori al minuto di sostanza stupefacente, in quanto mirante ad assic controllo di attività economiche pur illecite, ed a imporre percentuali ci pagamento in del controllo di quel territorio da organismi sovraordinati, costituisce esplicazione d mafiosa del gruppo.
Alla luce delle predette ‘considerazioni, corrette appaiono le conclusioni cui per tribunale di Lecce, sottolineando la natura della condotta aggressiva posta in essere da COGNOME nei confronti del COGNOME COGNOME COGNOME danno i due attuano l’azione violen manifestare il pieno controllo nel territorio delle attività illecite. Ne deriva pertan che il coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite dell’associato mafioso controllo del territorio veniva correttamente valutato quale condotta signifi partecipazione punibile ex art. 416-bis cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pr la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emerge ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.
Roma, 19 luglio 2024
IL PRESIDEnTE