Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, comparso in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2019, NOME COGNOME fu condannato alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aggravata dall’uso delle armi per avere fatto parte dell’organizzazione denominata RAGIONE_SOCIALE suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania, tra le quali quella denominata dei c.d. COGNOME, in epoca antecedente e sino al marzo 2013 (capo A).
Con sentenza in data 4 aprile 2023, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della recidiva infraquinquennale, per l’effetto rideterminando la pena finale in 7 anni di reclusione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione COGNOME l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Sotto un primo profilo, il ricorso denuncia che, diversamente da quanto riferito dal collaboratore COGNOME, nel 2009 vi sarebbe stata una semplice alleanza, nell’ambito del commercio di stupefacenti, tra gli COGNOME – appartenenti alla famiglia “COGNOME“, diramazione dei “COGNOME” – e i COGNOME, facenti parte del RAGIONE_SOCIALE avversario dei COGNOME. Un’alleanza realizzata, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, tra uno dei fratelli fratello, NOME COGNOME, e il RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME, alla quale egli non avrebbe, peraltro, partecipato, rimanendo legato al RAGIONE_SOCIALE di origine insieme al padre e al fratello maggiore. Quanto, poi, all’episodio della partecipazione di COGNOME al summit di mafia dei COGNOME, avvenuto nel 2011 in presenza di COGNOME, una settimana dopo la sua scarcerazione episodio ritenuto idoneo a riscontrare il racconto di COGNOME – il collaboratore in realtà riferirebbe di un unico incontro con COGNOME, omettendo qualsiasi dettaglio su di esso o sul ruolo che, nel frangente, avrebbe assunto l’imputato. Ciò impedirebbe di dimostrare la partecipazione di COGNOME alla nuova organizzazione in termini di stabilità del vincolo e di fattiva collaborazione con il nuovo sodaliz attraverso un concreto contributo alla vita o alla realizzazione dei reati-fine dell stesso. Non significativo sarebbe l’episodio, ritenuto dalla Corte territorial sintomatico del passaggio dal RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME a quello dei COGNOME, relativo all’uccisione, da parte del fratello NOME, nel luglio 2009, del responsabil santapaoliano del villaggio Sant’Agata, NOME COGNOME, posto che la partecipazione del germano al fatto di sangue emergerebbe solo dalla partecipazione a una riunione.
In ogni caso, da numerosi processi per fatti di criminalità organizzata (come, ad esempio, il processo cd. Orione) sarebbe emerso come, anche all’interno di un’unica compagine associativa, si siano spesso verificate profonde spaccature e alleanze determinate da interessi contingenti, senza che ciò abbia determinato il transito di un RAGIONE_SOCIALE in altre organizzazioni criminali. Sempre sul piano logico, il
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ricorso evidenzia l’inverosimiglianza della ricostruzione accolta, atteso che un soggetto di rango apicale come COGNOME avrebbe deciso di passare a un altro RAGIONE_SOCIALE in cui non poteva mantenere la stessa posizione di vertice, diventando un semplice affiliato che sottostava agli ordini impartitigli.
Quanto all’intercettazioni di conversazioni ambientali tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (progr. n. 6559, 6815 e 6817, rispettivamente la prima del 6 giugno 2009 e le altre del 25 giugno 2009) che confermerebbero il suo passaggio al RAGIONE_SOCIALE, dai dialoghi non si evincerebbe alcuna concreta condotta di partecipazione dei fratelli COGNOME a un’altra realtà associativa. Dalla lettu coordinata delle tre conversazioni, captate nell’arco di 19 giorni, emergerebbe una serie di lamentele e di propositi generici, che non consentirebbero di individuare né specifiche vicende, né i potenziali destinatari delle lagnanze; e, anzi, sarebbero compatibili con le spiegazioni fornite da COGNOME COGNOME gli interrogativi sul da fa a seguito delle pressioni subae dal fratello NOME, che avrebbe voluto l’avvicinamento ai COGNOME e, di contro, sulle sue perplessità, che lo avrebbero portato a non assecondare il fratello. Dunque, le intercettazioni in parola non costituirebbero validi riscontri, attesa la loro genericità e indeterminatezza, con l possibilità di diverse interpretazioni, tutte altrettanto plausibili.
In ogni caso, le vicende giudiziarie di COGNOME lo collocherebbero, nel medesimo arco temporale, in un contesto associativo opposto. Infatti, al ricorrente, sino al giugno 2009, sarebbe stata contestata la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, nonché il delitto di tentata estorsione aggravato dall’art.
7 «per la vicinanza e/o appartenenza al RAGIONE_SOCIALE» di Piano Tavola (procedimento cd. money lender); il che dimostrerebbe la difficoltà di delineare un contributo associativo stabile al RAGIONE_SOCIALE. Sarebbe, dunque, inverosimile che, nel medesimo contesto temporale, l’imputato possa essere transitato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facente capo al RAGIONE_SOCIALE, per rimanervi, fra l’altro, per un tempo assai ristretto, sicché, al più, vi sarebb stata una semplice alleanza tra i COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad apodittiche affermazioni sulla condotta di partecipazione, integrando così il vizio di manifesta illogicità della motivazione, che s affiancherebbe al vizio di erronea interpretazione dell’art. 416-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso inammissibile.
Va premesso che l’odierna impugnazione ricorso non contesta l’esistenza e l’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE“, ma soltanto la partecipazione ad essa dell’imputato, che il ricorso fonda, in primo
luogo, sul presupposto che sarebbe irragionevole, per un affiliato, transitare da un sodalizio a un altro, oltre che sulla asserita mancanza di riscontri alle dichiarazion accusatorie rese dal collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME
2.1. Giova a questo punto evidenziare gli elementi di prova su cui le due sentenze di merito hanno, invece, ritenuto accertato che NOME COGNOME, soggetto apicale del RAGIONE_SOCIALE mafioso della famiglia RAGIONE_SOCIALE, storicamente affiliata al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di Catania, in un certo periodo era passato, insieme al sodalizio di cui faceva parte, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riferibile al raggruppamento rivale dei RAGIONE_SOCIALE. Essi sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, il quale ha riferito che tale passaggio si era verificato nel 2009 e che, successivamente a esso, COGNOME aveva partecipato a un summit di mafia del RAGIONE_SOCIALE, avvenuto alla presenza dello stesso COGNOME, nel 2011, una settimana dopo la sua scarcerazione. Dette dichiarazioni sono state ritenute confermate dagli accertamenti compiuti dalle sentenze, ormai definitive, pronunciate nell’ambito dei procedimenti cosiddetti Revenge 1, Revenge 2 e Revenge 3, acquisite al fascicolo del giudizio di primo grado. Sul piano logico, inoltre, è stata valorizzata la circostanza che NOME COGNOME, fratello dell’odierno imputato, nel luglio del 2009 aveva ucciso NOME COGNOME, indicato come il responsabile del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE presente nel villaggio Sant’Agata; e che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito una sempre maggiore importanza in ambito mafioso rispetto allo storico RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con già fornendosi una significativa giustificazione, sul piano logico, della decisione di passare nelle fila di un sodalizio che stava emergendo come particolarmente potente. Ulteriore conferma dell’ipotesi accusatoria è stata tratta, inoltre, dall conversazioni ambientali riportate alle pagine da 83 a 90 della sentenza di primo grado, in occasione delle quali l’imputato parlava con il sodale NOME COGNOME COGNOME la bontà o meno della scelta di passare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in cui i due discutevano apertamente del fatto se l’ormai avvenuto transito alla famiglia dei COGNOME fosse stato conveniente, offrendo una risposta negativa ai loro interrogativi. Un ulteriore riscontro è stato, poi, rinvenuto nelle dichiarazioni re nel giudizio di appello da NOME COGNOME, collaboratore di giustizia dal 2012, il quale ha confermato di avere parlato direttamente con NOME COGNOME nel carcere di INDIRIZZO Lanza, apprendendo da costui dell’avvenuto passaggio della famiglia COGNOME, unitamente agli COGNOME, dal RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME a quello dei COGNOME. Il collaboratore ha anche riferito che il fratello NOME gli aveva detto di essere stat contattato a sua volta da NOME COGNOME, con cui COGNOME COGNOME stato intercettato (v. supra), il quale gli aveva proposto di passare, con tutta la famiglia COGNOME, nelle fila dei COGNOME; e che, successivamente, NOME COGNOME aveva parlato con NOME COGNOME COGNOME cercare di ritornare nell’orbita del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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mentre NOME COGNOME, odierno imputato, e NOME COGNOME avevano preferito rimanere all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Infine, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese nel giudizio d appello da NOME COGNOME, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, il quale, con una deposizione ritenuta lineare e precisa, dovuta alla diretta cognizione dei fatti, essendo stato protagonista del passaggio degli COGNOME ai COGNOME in un periodo coevo al passaggio degli COGNOME, ha confermato che tale trasmigrazione era avvenuta verso la fine di maggio del 2009, quando gli ex santapaoliani si erano messi al servizio dei COGNOME e, in particolare, di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il collaboratore ha aggiunto, poi, che nel giugno di quell’anno si era svolta una riunione alla presenza del rappresentante provinciale di RAGIONE_SOCIALE catanese, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, e che, in tale sede, gli COGNOME erano stati rappresentati da NOME COGNOME e gli COGNOME da NOME COGNOME, essendo questi ultimi due gruppi ormai inseriti nel RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. Il collaboratore ha, poi, confermato di conoscere da sempre l’odierno imputato, di essere certo del suo transito nel RAGIONE_SOCIALE e di averlo incontrato spesso insieme ad NOME COGNOME per comprare stupefacente nel quartiere di Monte Po’. In un’occasione si era recato insieme a lui a casa di NOME COGNOME per questioni relative alla fornitura di stupefacenti e in quel frangente NOME COGNOME aveva chiesto a COGNOME i soldi necessari per i processi in corso dei familiari detenuti, ricevendo rassicurazioni in tal senso. Secondo il collaboratore, ancora, in tale periodo COGNOME, a causa della detenzione dei familiari, era i responsabile del RAGIONE_SOCIALE di Piano Tavola, si occupava principalmente degli affari di droga e delle estorsioni, transitate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME a seguito del passaggio degli COGNOME dai santapaoliani ai COGNOME; e in un’altra occasione, NOME COGNOME gli aveva consegnato un kalashnikov, poi riconsegnato al RAGIONE_SOCIALE COGNOME a seguito del ritorno degli COGNOME in tale organizzazione RAGIONE_SOCIALE. COGNOME ha anche chiarito che gli COGNOME e gli COGNOME avevano deciso di transitare nel 2009 nel RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME per incrementare i guadagni con il commercio degli stupefacenti, dal quale i COGNOME, all’epoca, ricavano grandissimi guadagni; mentre il rientro nella famiglia dei “COGNOME” era avvenuto a seguito dell’arresto di COGNOME. Infine, è stato esaminato in appello NOME COGNOME, fratello del ricorrente, collaboratore di giustizia, detenuto dal 1999, il quale ha riferito di colloquio avuto con NOME COGNOME, il quale gli aveva chiesto conto del passaggio degli COGNOME ai COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla circostanza che l’imputato fosse stato condannato in altro procedimento, per estorsioni commesse negli stessi anni del passaggio ai COGNOME, come appartenente ai COGNOME, la Corte territoriale ha osservato che tale è sempre stata la collocazione degli COGNOME, in tal senso conosciuti dalle
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vittime delle estorsioni, a prescindere dal loro inquadramento nei santapaoliani o nei RAGIONE_SOCIALE–COGNOME.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati ritenuti dimostrati non solo l’adesione formale di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche il ruolo dallo stesso rivestito, essendosi egli messo a disposizione del RAGIONE_SOCIALE mafioso un tempo rivale, avendo continuato l’attività estorsiva già in essere per conto della propria famiglia criminale, inserendosi nell’attività di spaccio d stupefacenti gestita nelle piazze catanesi; e occupandosi della detenzione delle armi del RAGIONE_SOCIALE, come dimostra la circostanza che, al momento del suo arresto, il 6 settembre 2011, insieme a NOME COGNOME e NOME COGNOME, organici del RAGIONE_SOCIALE, erano state sequestrate due pistole e che, nel periodo in contestazione, egli ricevette da NOME COGNOME un kalashnikov, armi nella diretta disponibilità dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, da un lato, le sentenze di merito hanno richiamato il contenuto di sentenze definitive e di conversazioni captate, nonché le risultanze dell’attività di polizia giudiziaria svolta, costituenti indizi che, conformemente al tenore dell’art 192, comma 2, cod. proc. pen., possiedono le connotazioni della gravità (ossia della persuasività), della precisione (cioè della idoneità ad escludere altre alternative ragionevoli, nemmeno offerte dal ricorrente) nonché della concordanza (ovvero il loro essere collimanti, non escludendosi a vicenda).
Dall’altro lato, le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia son risultate dotate di riscontri esterni, consistenti nei menzionati esiti de conversazioni captate e nell’attività di indagine della polizia giudiziaria, per c deve ritenersi che siano stati rispettati i requisiti dell’art. 192 cod. proc. Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, su cui si appuntano talune censure difensive, deve ribadirsi, secondo un indirizzo giurisprudenziale che costituisce ormai ius receptum, che costituisca questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto di esse, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza del motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01), ragion per cui sono irricevibili le doglianze miranti a offrire letture alternative delle conversazioni acquisite in atti.
Infine, va del pari ribadito, sotto un primo profilo, l’inammissibilità doglianze che, come nel caso qui in rilievo sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 01). Va, infatti, ancora una volta evidenziato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Inoltre, sotto altro aspetto, essendosi, nella specie, al cospetto di una “doppia conforme” di condanna, va ulteriormente considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione asseritamente inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/01/2018, L., Rv. 272018 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
Nella vicenda in esame, tuttavia, non è certamente dato riscontrare che i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, in una forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
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PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 marzo 2024
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