Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10474 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10474 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Rizziconi il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria depositata; che ha insistito per l’accoglimento del sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l ‘1 settembre 2025, con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME nella veste di indiziato per partecipazione alla associazione mafiosa ‘ ndranghetista denominata RAGIONE_SOCIALE e per un episodio di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato tramite atto redatto dall’AVV_NOTAIO, con il quale deduce tre motivi di ricorso.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria poiché il Tribunale richiamando le pagg. da 1379 a 1433 dell’ordinanza cautelare ha valorizzato la condanna definitiva già riportata dal ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nel 1985 e in forza di questa precedente condanna ha affermato la persistente intraneità di NOME alla RAGIONE_SOCIALE per un periodo di oltre quarant’anni, che va dal 1983 al 25 agosto 2025, in un arco di tempo molto ampio nel corso del quale non sono state riportate condanne dal ricorrente e non sono emersi altri elementi sintomatici della sua adesione a detto RAGIONE_SOCIALE.
Osserva il ricorrente:
che gli elementi indiziari tratti da intercettazioni rispetto all’ipotizzato coinvolgimento dell ‘ COGNOME iniziano da giugno 2021 e vi è quindi un lungo lasso di tempo che intercorre tra gli elementi richiamati a sostegno della nuova prospettazione accusatoria e la precedente condanna;
che la prospettazione accusatoria trova inoltre smentita nel tenore di alcune intercettazioni da cui emerge che COGNOME non sapesse neanche chi fosse NOME COGNOME e altri soggetti intranei lo consideravano una persona poco intelligente, come emerge dalla conversazione intercettata il 22 agosto 2022;
che l’oggetto di questa conversazione non ha trovato alcun riscontro esterno sicché una conversazione tra terzi non può essere ritenuta idonea ad integrare il requisito della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all’associazione;
che i comportamenti richiamati dal Tribunale alle pagine 16 e seguenti dell’ordinanza impugnata palesano l’estraneità di NOME alla compagine associativa ed evidenziano la manifesta illogicità del ragionamento svolto dal Tribunale.
In conclusione le argomentazioni del Tribunale si risolvono in una parziale riproposizione di quelle sviluppate dal GIP, senza alcuna valutazione critica delle argomentazioni difensive.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 51 della rubrica, poiché viene contestato ad NOME di avere favorito la sottrazione all’autorità giudiziaria di NOME COGNOME e in particolare di avere fornito indicazioni a NOME e COGNOME su come raggiungere la sua proprietà, in cui il predetto avrebbe trovato rifugio; COGNOME NOME in tutto il tempo in cui COGNOME rimase nella proprietà dei fratelli non lo vede e non lo incontra; non vi è alcun indizio che provi che NOME abbia effettivamente incontrato COGNOME e che abbia saputo della fuga volontaria di quest’ultimo per aver commesso un crimine, né tale condotta può integrare un elemento da cui desumere la partecipazione di NOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ricorda che delitto di partecipazione si distingue dal favoreggiamento perché in quest’ultimo caso l ‘ agente aiuta in maniera episodica un associato ad eludere
le investigazioni della Polizia e ribadisce che la condotta descritta nel capo di imputazione non integra la partecipazione al reato associativo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari poiché nel caso di specie il pericolo di recidiva non sussiste sia perché tutti i soggetti appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono stati tratti in arresto e sottoposti alla custodia cautelare e nessuno di loro è allo stato latitante; sia perché nessun tipo di reato può essere commesso da COGNOME poiché l’unico reato contestatogli è quello di aver agevolato COGNOME a sottrarsi alla cattura. Inoltre le condotte contestate si arrestano al 2023 e quindi il pericolo non sarebbe comunque attuale e concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché deduce genericamente violazioni di legge e vizi della motivazione ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione del materiale indiziario di cui il Tribunale ha offerto una lettura motivata priva di manifeste illogicità e di travisamenti.
Sembra opportuno ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 -01).
Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi delittuose attribuite all’indagato e post e a sostegno della misura cautelare.
1.1. Il primo motivo di ricorso è generico, poiché si confronta soltanto con una parte dell’articolata motivazione resa dal Tribunale in ordine alla gravità indiziaria circa la partecipazione dell’odierno ricorrente al RAGIONE_SOCIALE criminoso ‘ndranghetista, noto come RAGIONE_SOCIALE, e trascura del tutto di confrontarsi con quelle condotte specifiche che l’ordinanza ha evidenziato nel periodo di tempo in cui si è sviluppata l’indagine, ritenendole sintomo della persistente adesione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE mafioso,
rivestendo una posizione di significativa autorevolezza, che gli consentiva di essere delegato dai fratelli di NOME COGNOME a partecipare nell’agosto 2022 ad una riunione tra le diverse locali di ‘RAGIONE_SOCIALE in rappresentanza della famiglia COGNOME, nel periodo in cui il capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME era detenuto.
Anche le dichiarazioni registrate il 5 agosto 2021, in occasione dell’incontro tra COGNOME e COGNOME confermano che il predetto, già condannato nel 1985 per avere partecipato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha continuato ad aderire al RAGIONE_SOCIALE durante la carcerazione del capo mafia COGNOME.
Inoltre il Tribunale valorizza correttamente come comportamento sintomatico della persistente adesione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE mafioso, la visita realizzata dall ‘ COGNOME che si recava immediatamente ad ossequiare il capoclan uscito dal carcere e l’episodio di favoreggiamento aggravato contestato al capo 51 della incolpazione provvisoria e commesso nel gennaio 2023 da cui emergono anche gli stretti rapporti con gli altri sodali che subito dopo un omicidio si rivolgono a lui per nascondere l’autore de l delitto.
Da altri elementi puntigliosamente riportati nel provvedimento del tribunale emerge che l’indagato in altre occasioni si attivava per perseguire interessi della RAGIONE_SOCIALE o di suoi esponenti nel periodo in cui erano attivate le intercettazioni
A fronte di una articolata esposizione dei diversi elementi sintomatici della affiliazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, la difesa si limita a formulare censure che non si confrontano con fatti specifici e a denunziare la inidoneità AVV_NOTAIO e generica dei fatti contestati a raggiungere la soglia di gravità indiziaria sufficiente per applicare la misura cautelare , così destinando la censura all’inammissibilità.
Deve, di contro, ritenersi che il Tribunale abbia applicato i princìpi espressi costantemente da questa Corte in tema di associazione di tipo mafioso, secondo cui la mera “contiguità compiacente”, anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria ( Sez. 5 , n. 12753 del 17/01/2024 Rv. 286120 -01).
In conclusione, alla luce di questi elementi, la motivazione del collegio del riesame ha dimostrato, con argomenti immuni da manifesti vizi logici, che la vicinanza del ricorrente al boss COGNOME NOME, non si è limitata a dichiarazioni verbali ma si è concretizzata, nei fatti, in un contributo efficace al rafforzamento del potere mafioso della RAGIONE_SOCIALE sul territorio di influenza.
1.2. Le critiche formulate in merito al coinvolgimento dell’indagato nel favoreggiamento del sodale COGNOME NOME, rinvenuto e arrestato mentre si trovava in una casa di campagna dei fratelli NOME, appaiono manifestamente infondate e
non consentite, poiché non si confrontano con il ricco compendio indiziario assunto, costituito anche dalle videoriprese che dimostrano in maniera inequivoca il contributo offerto dal predetto NOME nella sistemazione del COGNOME, resosi responsabile di un omicidio.
Anche in questo caso le censure si appuntano su alcuni elementi della ordinanza e non si confrontano con la complessiva esposizione dei gravi indizi posti a sostegno del coinvolgimento consapevole dell’ NOME, così incorrendo nel vizio di genericità.
1.9 Il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari è manifestamente infondato poiché il tribunale fornisce adeguata e congrua motivazione al riguardo valorizzando anche la presunzione di pericolosità e adeguatezza della misura carceraria prevista dall’art. 275 cod. proc. pen. che è st ata superata solo in ragione dell’età del ricorrente, che è stato infatti collocato agli arresti domiciliari, nonostante la sua spiccata pericolosità.
In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 4 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME