Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25039 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA NOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16 maggio 2023 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; uditi gli avvocati:
NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che si si associa alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale; chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la conferma della sentenza
NOME.
impugnata; deposita conclusioni e nota spese; quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME – difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE -, dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE – e dell’avvocato NOME COGNOME – difensore di fiducia delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – che chiede il rigetto dei ricorsi e si riporta conclusioni che deposita unitamente alle note spese;
NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che chiede la conferma della sentenza impugnata; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE e dell’avvocato NOME COGNOME, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso; qual sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, i quali si riportano ai motivi di ricorso e insistono per l’accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento penale trae origine da un’articolata attività investigativa svolta dal RAGIONE_SOCIALE, diretta ad accertare le dinamiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San Lorenzo (comprendente, tra le altre, anche la famiglia di NOME COGNOME), all’esito della quale, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio per rispondere di tredici capi d’imputazione nei quali sono stati contestati i reati di associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE (capi A e B), una pluralità di estorsioni (tentate e consumate: capi da C a L), un furto aggravato (capo K) e plurime violazioni degli obblighi connessi alla misura di sorveglianza in precedenza applicata (capi M, N e O).
L’imponente compendio probatorio è costituito, in massima parte, dagli esiti delle operazioni di intercettazione (di conversazioni telefoniche e tra presenti), intercorse prevalentemente tra i coimputati, i cui contenuti, poi, sono stat riscontrati attraverso servizi di osservazione (statica e dinamica) della polizi giudiziaria e ulteriori approfondimenti investigativi, a supporto e risRAGIONE_SOCIALE deg originari elementi di captazione vocale.
u GLYPH
Il quadro accusatorio è stato, poi, integrato, con particolare riferimento all posizioni di COGNOME e COGNOME, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustiz – GLYPH NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché, con riferimento alla posizione di COGNOME, da quelle rese dal collaboratore NOME COGNOME.
Celebrato il giudizio di primo grado, per quel che rileva in questa sede:
NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE (capo B);
NOME COGNOME, delle due estorsioni contestate ai capi F) e G), nonché del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011 (capo O);
NOME COGNOME del reato di associazione per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE (capo A) e del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011 (capo N);
NOME COGNOME del reato associativo, delle estorsioni contestate ai capi C), F), G) ed L), nonché del furto contestato al capo K) (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1).
Investita delle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero (quanto all’assoluzione del COGNOME per il capo E) e dagli stessi imputati, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado (confermata nel resto):
ha escluso, per tutti, l’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen.;
ha assolto NOME dal reato di cui al capo N) (art. 75, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011);
ha assolto NOME COGNOME dall’estorsione contestata al capo L), dichiarando non doversi procedere (per difetto di querela) in relazione al furto contestato al capo K), condannandolo, tuttavia, in relazione all’estorsione di cui al capo E) (esclusa l’aggravante delle più persone riunite).
Propongono ricorso per cassazione i quattro imputati in precedenza indicati: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta:
la genericità delle prove raccolte dagli organi inquirenti (costituit sostanzialmente, dal contenuto di alcune conversazioni intercorse tra lo stesso COGNOME ed altri soggetti) e la radicale assenza di riscontri;
..
la mancanza ogni riferimento al momento temporale e al contesto ambientale in cui sarebbe avvenuto, in ipotesi, l’asserito ingresso del ricorrente all’interno del sodalizio; tanto più che gli unici elementi emersi sarebbero riferib al febbraio 2017, a fronte di una condotta risalente, secondo la formulazione del capo d’imputazione, al gennaio 2015;
l’irrilevanza del dato fattuale, pur valorizzato dai giudici di merit rappresentato dall’aver assistito ad uno scambio di saluti (tipico del ritual RAGIONE_SOCIALE) tra due soggetti presenti all’inRAGIONE_SOCIALE del febbraio 2017;
l’assenza di rapporti illeciti o frequentazioni intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE e gl sodali nel periodo antecedente al febbraio 2017 (data dell’inRAGIONE_SOCIALE documentato in sede di indagini);
l’erronea attribuzione del ruolo di autista (dei coimputati COGNOME e COGNOME), smentito da un’intercettazione ambientale del 20 febbraio 2017, dalla quale emergerebbe, invece, che: a) l’autovettura non era di proprietà del COGNOME, b) egli non era alla guida del veicolo, c) gli argomenti trattati durante il percorso non avevano per oggetto la consorteria criminosa.
4.2. Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si lamenta l’errata valutazione della prova in ordine alla materialità della condotta estorsiva attribuitagli in relazione ai capi F) e G), desunta, sostiene la difesa, solo d contenuto di alcune conversazioni intercettate; conversazioni che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, da un canto, non darebbero conto di alcuna condotta estorsiva, dall’altro, sarebbero prive di effettivi riscontri smentite dalle dichiarazioni rese dalle stesse persone offese.
4.3. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi d’impugnazione, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione.
4.3.1. Il primo censura l’attribuzione al ricorrente delle funzioni verticistiche all’interno del RAGIONE_SOCIALE Lorenzo, ritenuto, sostiene la difesa, in termini di persistenza (di tale suo ruolo di vertice), per il peri successivo alla sua detenzione, nonostante che, nelle precedenti sue condanne, egli sarebbe stato ritenuto semplice partecipe del sodalizio, senza alcun ruolo di direzione o guida.
Un ruolo attribuito al NOME alla luce di alcune conversazioni intercorse inter alios, significative, invece, solo di un generico interessamento a vicende dall’indefinito contorno illecito (quali la ripartizione di lavori nel se dell’edilizia), in relazione alle quali, peraltro, non sarebbe dato sapere né l’effetti
intervento del NOME (ai fini della concreta realizzazione di quanto richiesto dagl interlocutori), né, tanto meno, la sua capacità di imporre o determinare personalmente alcuna decisione.
Del pari irrilevanti sarebbero gli incontri organizzati e tenuti con gli a associati, in quanto ignoti sarebbero rimasti i temi trattati e le eventuali decisio assunte.
4.3.2. Il secondo motivo censura, invece, la concreta applicazione della recidiva nella parte in cui vi sarebbe, in ipotesi difensiva, un’ineludib incompatibilità tra la necessaria autonomia dei singoli reati, propria della recidiva, e l’originario (medesimo) disegno criminoso che caratterizza, invece, la continuazione. Dal che l’impossibilità di ritenere la recidiva per gli episod successivi al primo, non potendo, la commissione del precedente delitto, denotare una maggiore capacità a delinquere se lo stesso è espressione di una determinazione volitiva che, seppur generica, rimane comunque ideologicamente e temporalmente coeva rispetto a quella che ha caratterizzato i reati precedentemente giudicati.
4.4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di cinque motivi d’impugnazione.
4.4.1. Il primo attiene al capo C), la tentata estorsione aggravata commessa ai danni di NOME, e deduce violazione di legge (in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.), inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione (in relazione alla valutazione delle conversazioni intercettate). Sostiene la difesa che la ricostruzione prospettata dai giudici di merito (che la persona offesa aveva concluso un accordo con tale NOME COGNOME per la fornitura di materiali e scarrabili e che il COGNOME era intervenuto, cercando, con metodi estorsivi, di acquisire la commessa ed estromettere il COGNOME) sarebbe frutto di un evidente travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali, invece, emergerebbe il contrario, ossia che la commessa era stata affidata inizialmente proprio al COGNOME e solo in un secondo momento era intervenuto il COGNOME, convincendo (o costringendo) COGNOME ad affidargli la fornitura. Né, d’altronde, l’atteggiamento intimidatorio assunto dal COGNOME nei confronti del COGNOME (pur emerso in altra conversazione) potrebbe essere esportato (come invece pretende di fare la Corte), in assenza di conversazioni intercorse tra il COGNOME e il COGNOME, anche nei rapporti con quest’ultimo. Per cui, quand’anche si volesse ammettere una condotta estorsiva, questa non potrebbe che ipotizzarsi nei confronti del COGNOME e non già nei confronti del COGNOME. E in ciò la violazione degli artt. 521 e 522 del codice di procedura penale.
4.4.2. Il secondo motivo attiene al capo E), l’estorsione aggravata commessa ai danni di NOME COGNOME, e deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione (in relazione agli oneri motivazionali connessi alla riforma dell’originari assoluzione), nella parte in cui la Corte d’appello, nel riconoscere la penale responsabilità del COGNOME in ordine al capo E) (per il quale era stato assolto in primo grado), non avrebbe integrato l’istruttoria con l’esame della persona offesa e si sarebbe limitata a “un dissenso probatorio” rispetto alla decisione di primo grado.
4.4.3. Il terzo motivo attiene al capo F), la tentata estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, e deduce violazione di legge (in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.) quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione pur in assenza di qualsiasi condizione di paura timore o assoggettamento della persona offesa.
4.4.4. Il quarto attiene al capo G), l’estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, e deduce violazione di legge (in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione. La Corte di appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe travisato il contenuto di alcune conversazioni intercettate, non avvedendosi che la vittima della richiesta estorsiva non solo non aveva pagato alcuna somma, ma non era neanche stata rintracciata fino a quel momento. Cosicché, da un canto, proprio da tale intercettazione emergerebbe l’estraneità del COGNOME alle attività estorsive (egli sarebbe stato all’oscuro dell pregressa condotta del NOME e ne avrebbe avuto contezza solo con la telefonata del 9 febbraio 2017, tanto più che il COGNOME avrebbe sempre negato di essere vittima di richieste estorsive).dall’altro la condotta posta in essere, a tu concedere, rappresenterebbe un mero atto preparatorio, penalmente irrilevante.
4.4.5. Il quinto attiene alla contestazione associativa (capo B) e deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione. La Corte d’appello avrebbe fondato la ritenuta responsabilità del ricorrente alla luce di una pluralità di conversazioni intercettate dalle quali, tuttavia, non solo non emergerebbe alcuna condotta associativa (peraltro contestata in termini eccessivamente generici ed indefiniti), ma, alla luce dei toni utilizzati dal COGNOME nella conversazione con il risulterebbe il contrario; parallelamente, avrebbe ritenuto sussistente l’aggr di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., pur non essendovi mai a cenno, nelle conversazioni intercettate, alla disponibilità o all’uso di armi degli interlocutori.
L’8 aprile 2024, l’AVV_NOTAIO ha depositato, nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, una memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, rigettarsi i ricorsi.
Il 6 aprile 2024, gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, hanno depositato una memoria, in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, con la quale hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente argomentando, con altra memoria dell’8 aprile successivo, in ordine alla ritenuta incompatibilità tra l recidiva e la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La valutazione delle censure attraverso le quali si articolano i ricorsi impone di delineare alcune coordinate ermeneutiche alla luce delle quali poi valutare i singoli motivi.
1.1. In primo luogo, il perimetro del sindacato riservato a questa Corte.
Com’è noto, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo de provvedimento impugNOME, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, ha una conformazione radicalmente diversa rispetto a quella propria del giudizio di merito, in quanto deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) internamente non “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) logicamente non “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o inficiare sotto il profilo logico la motivazione (Sez. 6, n. 10951 d 15/03/2006, Casula, Rv. 233708).
Il RAGIONE_SOCIALEllo riservato a questa Corte, infatti, concerne il rapporto t motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, ma nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione (Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, COGNOME).
Sotto altro parallelo profilo, poi, il sindacato di legittimità, in quanto ave per oggetto il complesso argonnentativo offerto nel provvedimento impugNOME, per sua natura, è destiNOME a tradursi in una valutazione di carattere necessariamente unitario e globale sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Sicché, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante, perché ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione all’interno del AVV_NOTAIO contesto probatorio (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). È, quindi, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’inter ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270465).
Da ultimo, per quel che rileva in questa sede, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni dei suo convincimento, anche attraverso una loro valutazione globale, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in ciò rimanendo implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME ed altri, Rv. 254107).
1.2. Il secondo attiene alla lettura, all’interpretazione e alla valutazione del conversazioni intercettate, profilo in relazione al quale va ribadito il principio p cui il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 257832). Valutazione che, anche quando il linguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logi
GLYPH
e coerente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Cosicché, dinanzi a questa Corte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione).
Ciò posto, è possibile analizzare le censure individualmente proposte dai singoli ricorrenti.
2.1. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Si è detto che il ricorrente articola due profili di censura: il primo riferito funzioni verticistiche attribuite all’interno del RAGIONE_SOCIALE Lorenzo, il secondo alla ritenuta incompatibilità tra l’istituto della continuazione quello della recidiva.
Entrambe le censure sono indeducibili.
Con riferimento alla prima, va premesso che, nel reato di associazione per delinquere, “capo” è non solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del grup criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016′ Pugliese, Rv. 267464).
Ebbene, nel ricostruire la posizione del ricorrente, la Corte d’appello ha dato atto, analiticamente: a) dell’esistenza dell’associazione per delinquere di tipo RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, anche nel territorio palermitano di San Lorenzo/NOME COGNOME; dato storico accertato da numerose sentenze passate in giudicato; b) degli stretti legami, dello stesso ricorrente e dei suoi fratelli, COGNOME (NOME e NOME, per anni al vertice della RAGIONE_SOCIALE), con i quali cooperavano nell’ambito del contesto territoriale e del relativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sopra indicato; c) delle due precedenti condanne, passate in giudicato, che hanno ritenuto NOME COGNOME partecipe del sodalizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; d) dei plurimi elementi alla luce dei quali è stato accertato che lo stesso COGNOME, a seguito della sua scarcerazione (avvenuta nel novembre 2016), ha ripreso un ruolo attivo nell’ambito del citato sodalizio e, fra questi, in particolare plurime conversazioni intercettate (analiticamente indicate e valutate), particolarmente rilevanti per lo spessore e la natura degli interlocutori, i numerosi incontri (in violazione della misura di prevenzione allora applicatagli) e contatt (verosimilmente telefonici o telematici o tramite terze persone) che il COGNOME ha avuto con soggetti di assoluto rilievo nella storia recente e nell’organigramma del RAGIONE_SOCIALE in questione.
Elementi dai quali la Corte territoriale ha desunto non solo la chiara intraneità del ricorrente rispetto alle dinamiche del sodalizio, ma anche il ruolo assunto dal COGNOME, quale risolutore di RAGIONE_SOCIALEversie di natura mafiosa all’interno del sodalizio e come alter ego del COGNOME (che già in passato aveva svolto un ruolo direttivo ed apicale in RAGIONE_SOCIALE) e diretto interlocutore del COGNOME (al vertice, in que periodo storico, del RAGIONE_SOCIALE) nella definizione delle dinamiche associative, in una situazione sostanzialmente paritetica con quest’ultimo. Tant’è che lo stesso COGNOME, insieme al COGNOME, si faceva anche portatore di critiche, di indicazioni e di posizioni autonome, infondendo in diversi sodali la speranza che, a breve, costoro avrebbero avuto una forza tale da realizzare un avvicendamento rispetto al COGNOME, spesso accusato di lassismo e di scarsa incisività.
Una ricostruzione che, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, ha avuto una sostanziale conferma anche nella decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, assunta in relazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa proprio nell’ambito del presente procedimento), nella quale si è dato atto sia del ruolo assunto dal ricorrente nella risoluzione di una serie di questioni relative alla gestione, realizzazione ed attribuzione di lavori ed e trasporto terra (i soggetti interessati alla realizzazione di lavori edili, nel tent di comprendere quale potesse essere il modo per raggiungere l’assegnazione della attività lavorativa in quel determiNOME territorio, facevano ripetutamente riferimento proprio al COGNOME); sia del costante, esplicito ed implicito, riferiment quest’ultimo sia come responsabile della zona, che quale persona mafiosa di calibro per il RAGIONE_SOCIALE S. Lorenzo.
A fronte di ciò e sul presupposto per cui “capo” è, per come si è detto, non solo il vertice dell’organizzazione, ma anche colui che abbia incarichi direttivi risolutivi nella vita del gruppo criminale, gli elementi probatori valutati dalla Co territoriale appaiono tutti ampiamente sufficienti per dedurre il ruolo verticisti assunto dal COGNOME all’interno del sodalizio, in quanto, attività tipiche di un sogget posto al vertice della struttura di stampo criminale, risolutore di RAGIONE_SOCIALEversie d natura mafiosa all’interno del sodalizio, in posizione sostanzialmente paritetica rispetto a quella propria del “capo” e, con questo, in funzione di potenziale avvicendamento.
Le censure sollevate dal ricorrente non solo non si confrontano con le analitiche argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma si limi prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel dell’istruttoria dibattimentale ed utilizzati dalla Corte territoriale a fondam giudizio di responsabilità, dimenticando i limiti connessi al sindacato di legi riservato a questa Corte e il carattere necessariamente unitario e globale
valutazione sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato.
Questo Collegio non ignora che un’isolata decisione di questa Corte ha ritenuto che non vi sia compatibilità tra recidiva e continuazione (valorizzando la prima la speciale proclività a delinquere espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi: Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255); ritiene, tuttavia, di aderire alla simmetrica opzione ermeneutica, largamente maggioritaria (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 205543 e, fra le altre, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271624), per le ragioni di seguito indicate.
Il contrario assunto, invero, si fonda sull’argomento, non condivisibile, per cui il vincolo della continuazione, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi, inciderebbe, elidendola, sulla loro individuale autonomia (presupposto ineludibile per l’accertamento della recidiva). Ma la disciplina della continuazione è fondata su una mera fictio iuris, giustificata dall’esigenza di temperamento del trattamento penale; non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati: “recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient’affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punire in maniera più incisi chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. Il secondo, invece, attiene al trattamento sanzioNOMErio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illec compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell’originario disegno criminoso, in ossequio al principio del “favor rei” che deroga a quello del cumulo materiale delle penei”(Sez. U. n. 9148, cit.).
Se, pertanto, fra le deliberazioni delle diverse condotte criminose che hanno portato alla realizzazione, in tutto od in parte, del complessivo disegno criminoso, è riscontrabile piena autonomia, anche volitiva, “è legittimo ritenere che esse, nella loro pluralità, siano indice della radicata e persistente insofferenza de soggetto al rispetto della legge penale, e che, pertanto, esse costituiscano un valido sintomo della sua maggiore pericolosità penale” (Sez. 3, n. 54182, cit.).
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Si compone, per come si è detto, di cinque motivi d’impugnazione, riferiti, i primi quattro, ai singoli reati fine per i quali è intervenuta condanna e il quinto delitto associativo.
2.2.1. Valutando partitamente le singole censure, appare opportuno analizzare, in primo luogo, quelle afferenti alla ritenuta intraneità del ricorre rispetto al sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
Va premesso, sotto tale profilo, che la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), nella piena consapevole volontà di partecipare a detta associazione rendendosi disponibile a porre in essere quanto necessario per l’attuazione del comune programma delinquenziale, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198328).
Non è, quindi, necessario che il singolo membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).
Sotto il profilo probatorio, poi, pur dovendosi escludere che le “frequentazioni” possano essere poste autonomamente a fondamento di un’affermazione di responsabilità, a fronte di una chiamata di correità intrinsecamente valida, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, possono valere da risRAGIONE_SOCIALE esterno ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e, in questi limiti, sono idonee ad essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270468; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269659).
Ciò considerato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha ricostruito tutti i passaggi del comportamento “esecutivo” all’intern dell’associazione da parte del COGNOME, richiamando le costanti frequentazioni con alcuni degli odierni coimputati con i quali lo stesso era solito accompagnarsi e la pluralità di conversazioni intercettate (analiticamente indicate e valutate), dalle quali emerge la continua e persistente disponibilità del COGNOME a compiere attività in favore dello stesso, relazionandosi con i diversi esponenti di vertic dell’associazione, anche per garantirsi l’aggiudicazione dei lavori edili (viene
incaricato di regolare una “messa a posto” di un imprenditore; accompagna il NOME per effettuare una richiesta estorsiva o per redarguire un imprenditore; utilizza i “noi” parlando di vicende relative al RAGIONE_SOCIALEllo del territorio e alla necessità c determinate opere dovessero essere “autorizzate”; discute della necessità di sollecitare altro imprenditore a versare qualcosa immediatamente a titolo di “pizzo”; interloquisce sulle modalità da utilizzare per imporsi sul committente di turno; viene redarguito in ragione delle iniziative assunte nella gestione delle estorsioni).
Ebbene, sul presupposto per cui la condotta di partecipazione si concretizza nella “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi e l’esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell’associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un’attiva e stabile partecipazione (Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013 Rv. 255776), gli elementi probatori valutati dalla Corte territoriale (in quant attività tipiche di un soggetto intraneo ad una struttura di stampo criminale, che partecipa a momenti fondamentali della vita associativa ed economica del clan) appaiono tutti logici e coerenti e dotati di autonoma forza inferenziale rispetto all prova della partecipazione del COGNOME al sodalizio.
Viceversa, le censure sollevate dal ricorrente, anche in questo caso, non solo non si confrontano con le tali analitiche argomentazioni, ma si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed utilizzati dalla Corte territoriale a fondame della ritenuta partecipazione, dimenticando i limiti connessi al sindacato di legittimità riservato a questa Corte e il carattere necessariamente unitario e globale della valutazione sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416bis cod. pen., è sufficiente rilevare come, per giurisprudenza largamente prevalente, l’aggravante c.d. “armata” è un’aggravante oggettiva (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956), configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa; disponibilità desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza RAGIONE_SOCIALE e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, Sentenza n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284761; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272403; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270467).
In questi termini, quindi, la sussistenza di tale aggravante (e, quindi, la stabil dotazione di armi da parte dell’associazione) è chiaramente desumibile dalla diretta derivazione del sodalizio dall’associazione “RAGIONE_SOCIALE“, che, in quanto “RAGIONE_SOCIALE“, ha notoriamente disponibilità di armi.
2.2.2. Venendo alle censure mosse con riferimento ai singoli reati fine, per come si è detto, il COGNOME risponde delle estorsioni contestate ai capi C), F) e G).
La prima delle tre imputazioni attiene alla tentata estorsione commessa ai danni di NOME e si riferisce alla fornitura di materiali per un lavoro da svolgere in Sferracavallo (borgata marinara di RAGIONE_SOCIALE, ricadente sempre nel RAGIONE_SOCIALE di San Lorenzo/NOME COGNOME).
Secondo la prospettazione accusatoria, il COGNOME, dopo aver cercato di convincere il NOME a rivolgersi a lui per la fornitura di scarrabili, il 25 ottob 2017, si reca ad incontrare il COGNOME (che aveva interesse all’aggiudicazione della commessa) e, con atteggiamento fortemente ed esplicitamente intimidatorio, rimarca, cosi come aveva fatto in precedenza con il NOME, la propria valenza mafiosa, sottolineando in particolare che a Sferracavallo lui aveva “l’esclusiva” per la fornitura dei “cassoni”.
Ebbene, evidenzia la Corte, l’aver “speso” e sottolineato la propria valenza mafiosa ed il supporto che in suo favore era disposto a dare il sodalizio RAGIONE_SOCIALE per estromettere dall’affare il COGNOME e indurre il NOME ad affidare a lui stesso la fornitura configura una tentata estorsione aggravata (dal “metodo RAGIONE_SOCIALE“), non giunta a consumazione per le resistenze opposte tanto dal COGNOME, quanto dal COGNOME. E a nulla rileva che il NOME (ascoltato dalla polizia giudiziaria) abbia escluso di aver subito atti intimidatori, essendo le relativ dichiarazioni dettate dal comprensibile timore di ritorsioni (connesso alla valenza mafiosa dello stesso, per come, peraltro, evidenziatagli proprio da quest’ultimo) e, quindi, radicalmente inattendibili.
A fronte di ciò, il ricorrente lamenta un asserito travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali, invece, secondo quanto prospettato, emergerebbe il contrario, ossia che la commessa era stata affidata inizialmente proprio al COGNOME e solo in un secondo momento era intervenuto il COGNOME, convincendo (o costringendo) NOME ad affidargli la fornitura.
In questi termini, la censura sembra sottoporre a questa Corte di legittimità una diversa interpretazione delle parole dei colloquianti, quasi che questo Collegio dovesse “scegliere” tra le due versioni prospettate. Ed è sufficiente ribadire quanto in precedenza osservato, ossia che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio non può essere sindacato in
sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) o nell’eventuale alterazione del relativo contenuto, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 de 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione). Circostanze neanche allegate e, comunque, non provate.
2.2.3. Analoghe considerazioni anche con riferimento al capo F).
La contestazione si riferisce al tentativo di imporre a tale NOME COGNOME e al nipote di quest’ultimo la scelta di un tecnico (individuato in NOME COGNOME, cugino di NOME COGNOME) al quale demandare l’installazione di un impianto di condizionamento nell’immobile che il nipote del predetto NOME stava ristrutturando.
Anche in questo caso, la Corte d’appello dà atto che dalle conversazioni intercettate (analiticamente indicate e valutate) emerge come il COGNOME abbia cercato di indurre il nipote del COGNOME (che intendeva realizzare da solo l’impianto in questione, avendone anche le capacità ed i titoli) ad affidare ad un terzo il montaggio di alcuni climatizzatori, specificando che la richiesta proveniva da RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, da un esponente di vertice del sodalizio, il COGNOME, col quale lo stesso COGNOME era giunto al cantiere. In questi termini, quindi, la tentata estorsione, non giunta a consumazione esclusivamente in ragione della resistenza opposta dal COGNOME.
A fronte di ciò, il ricorrente si limita a dedurre l’insussistenza degli elemen costitutivi del delitto di estorsione in quanto mancherebbe qualsiasi condizione di paura, timore o assoggettamento della persona offesa.
La censura è manifestamente infondata, in quanto, se è pur vero che è sempre necessario che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, tale valutazione va operata in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera; cosicché, dovendosi l’idoneità degli atti essere valutata ex ante, perde di rilevanza la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276537).
2.2.4. Negli stessi termini le censure prospettate in relazione al capo G). L’imputazione riguarda l’estorsione commessa ai danni di tale NOME COGNOME, contestata al COGNOME, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte ricostruisce nel dettaglio la dinamica dei fatti, indicando le relative fonti di prova (sostanzialmente riconducibili alle conversazioni intercettate) e
15 GLYPH
Lt
l’apporto offerto da ciascuno, dando atto: che il COGNOME e il NOME si sono coordinati tra loro per ricercare il COGNOME, al fine di assoggettarlo al “pizzo”; c COGNOME è stato contattato (proprio grazie al contributo del COGNOME) ed ha anche pagato, quantomeno in parte, quanto richiesto (sotto la minaccia di essere costretto dal sodalizio RAGIONE_SOCIALE a lasciare il lavoro che gli era stato affidato d terzi); che le somme estorte erano funzionali a beneficiare più sodali e quindi l’intero sodalizio RAGIONE_SOCIALE; che, infine, le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME n corso delle indagini preliminari (con le quali ha escluso di essere mai stato contattato da alcuno per scopi estorsivi e, quindi, di aver versato somme indebite a terzi) sono il frutto dell’intimidazione promanante dal sodalizio RAGIONE_SOCIALE essendo, all’evidenza, in contrasto con quanto desumibile dalle conversazioni intercettate, pacificamente genuine.
A fronte di ciò, il ricorrente deduce che sarebbe stato travisato il contenuto di alcune conversazioni intercettate: non solo la vittima della richiesta estorsiva non avrebbe pagato alcuna somma (per cui la condotta posta in essere, a tutto voler concedere, rappresenterebbe un mero atto preparatorio, penalmente irrilevante), ma il COGNOME sarebbe stato all’oscuro della pregressa condotta del NOME e ne avrebbe avuto contezza solo con la telefonata del 9 febbraio 2017.
Le censure sono tutte indeducibili. Il ricorrente non solo non si confronta con le analitiche argomentazioni in precedenza evidenziate, ma si limita a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed utilizzati dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta partecipazione e dello stesso contenuto delle conversazioni intercettate, dimenticando i limiti connessi al sindacato di legittimità riservato a questa Corte e il carattere necessariamente unitario e globale della valutazione sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
2.2.5. Discorso a parte va fatto in relazione al capo E).
La difesa del COGNOME ha dedotto anche il vizio nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel riformare, in peius, la pronuncia di primo grado. Non solo non avrebbe provveduto a rinnovare le prove orali fondanti la decisione, ma avrebbe anche del tutto omesso un confronto dialettico e critico con le fonti di prova utilizzate dal giudice di prime cure per ritenere insussistente il reato associativo.
Entrambi i profili di censura sono manifestamente infondati.
La prospettata necessità di una rinnovazione cozza con il rito scelto (giudizio abbreviato) e conseguente la nuova formulazione dell’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. (in esito alle modifiche introdotte dal d. Igs. N. 150 del 2022), che limit esplicitamente l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai soli casi d prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale o
all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato. Norma che, rappresentando una regola procedimentale che si inserisce all’interno di un giudizio d’impugnazione, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089; Sez. 5, n. 32011 del 11/06/2019, Romano, Rv. 277250)
Quanto al profilo motivazionale, l’assunto dal quale muove il ricorrente è corretto. Effettivamente, si è di fronte ad una sentenza di appello che – sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero – ha riformato l’originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. E in questi casi, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo di rinnovazione istruttoria, comunque persiste l’esigenza di superare quella presunzione di innocenza e quel “ragionevole dubbio” nascente proprio dall’originaria assoluzione, che si è inteso ribaltare. Esigenza che deve essere soddisfatta attraverso l’enucleazione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività, che indichi gli specifici passaggi logici necessari per confutare analiticamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti de sentenza di primo grado.
Tale onere, tuttavia, è stato evidentemente assolto. E in ciò la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo. La Corte territoriale, infatti, ha da chiaramente atto delle ragioni della pregressa assoluzione (la mancanza di prova della natura illecita della pur certa dazione) e, parallelamente, delle ragioni dell sua insostenibilità, evidenziando come la conclusione alla quale era giunto il Tribunale fosse contraddetta dalle esplicite dichiarazioni rese dalla persona offesa (acquisite agli atti del processo solo dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, ma radicalmente pretermesse in primo grado), prive di intenti calunniatori e precisamente riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate.
2.3. Ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
NOME COGNOME, per come si è detto, lamenta l’errata valutazione della prova in ordine alla materialità della condotta estorsiva attribuitagli in relazione capi F) e G), sostiene la difesa, solo dal contenuto di alcune conversazioni intercettate; conversazioni che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, da un canto, non darebbero conto di alcuna condotta estorsiva, dall’altro, sarebbero prive di effettivi riscontri e smentite dalle dichiarazioni r dalle stesse persone offese.
Le censure sono, sostanzialmente, comuni a quelle formulate con i paralleli motivi del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, concorrente in entrambe le estorsioni contestate al NOME; sono tutte indeducibili e valgono le medesime osservazioni offerte con riferimento alla posizione del coimputato concorrente.
2.4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Il ricorrente, per come si è detto, lamenta: la genericità delle prove raccolte; la radicale assenza di riscontri; la mancanza ogni riferimento al momento temporale e al contesto ambientale in cui sarebbe avvenuto, in ipotesi, l’asserito ingresso del ricorrente all’interno del sodalizio; l’irrilevanza del dato fattu rappresentato dall’aver assistito ad uno scambio di saluti tipico del rituale RAGIONE_SOCIALE; l’assenza di rapporti illeciti o frequentazioni; l’erronea attribuzione del ruolo autista.
Le censure sono in parte indeducibili e in parte manifestamente infondate.
La Corte territoriale ha dato atto, effettivamente, che il primo momento in cui il COGNOME giunge all’attenzione degli inquirenti è all’inizio del mese di febbraio 2017, quando ha partecipato ad un inRAGIONE_SOCIALE tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, assistendo ad un bacio tra questi ultimi due.
La stessa Corte rileva come, in sé, il gesto non assume valenza determinante (né potrebbe farlo). Ma la comune appartenenza al sodalizio RAGIONE_SOCIALE è fondata su altri e ben più pregnanti elementi: le plurime interlocuzioni (intercettate) con gl altri sodali sulle dinamiche del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o sugli avvicendamenti al potere di esponenti di vertice o sull’operato di altri sodali; gli incontri regis dalla polizia giudiziaria nel corso dei quali dovevano essere trattati temi di interesse comune; il coinvolgimento nella vicenda della contrapposizione tra il COGNOME e i COGNOME, relativa all’accaparramento di determinati lavori edili. Plurimi elementi dai quali è logicamente desumibile l’intraneità del COGNOME rispetto al sodalizio, veicolando messaggi tra i vari sodali e agevolando gli spostamenti del NOME.
Ebbene, anche in questo caso, sul presupposto per cui la condotta di partecipazione si concretizza nella “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi, va ribadito che l’esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell’associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un’attiva e stabile partecipazione (Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013 Rv. 255776). E gli elementi probatori valutati dalla Corte territoriale appaiono tutti ampiamente sufficienti per dedurre la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE al sodalizio, in quanto, attività tipiche di un soggett intraneo ad una struttura di stampo criminale, che partecipa a momenti fondamentali della vita associativa ed economica del clan.
D’altronde, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono elementi logici essenziali per dedurre la partecipazione ad un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, in quanto ciò che rileva è la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (Sez. 5 n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269207).
In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida, per ciascuna d esse, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente