Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 641 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
SCOGNAMIGLIO NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE
PARTI CIVILI: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi, trattati con contraddit orale;
udita la relazione svolta dal relatore AVV_NOTAIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria notificata, concludendo per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
sentiti i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO del foro di Roma pe l’COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di Avellino per i tre ricorrenti, i hanno concluso insistendo nell’accoglimento dei ricorsi e chiedendo l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/02/2020 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa il 20/06/2012, confermava la condanna di COGNOME NOME per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, con il ruolo di partecipe del RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo A
con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE imputate COGNOME NOME e COGNOME NOME – nei cui confronti era stata pronunciata sentenza di proscioglimento in ordine al reato ex art.12 quinquies I. 203/91 di cui al capo s) perché estinto per prescrizione – era disposta la restituzione dei beni in sequestro.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1 Nell’interesse di NOME NOME sono stati proposti due ricorsi, uno a firm dell’AVV_NOTAIO e l’altro dell’AVV_NOTAIO.
2.1.1 Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono stati articolati quattro moti di ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, in punto di sussistenza della condotta di partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso nonché il vizio di motivazione, nella forma della carenza ed illogicità.
Ad avviso della difesa, la corte territoriale non aveva indicato fatti storici da desumere l’efficienza del ruolo all’interno del gruppo e la consapevole adesione al pactum sceleris, tali non potendosi ritenere i rapporti di frequentazioni con alcuni sodali, fra cui il fratello NOME, e la cessione dell’attività commerciale gestita d moglie alla figlia di COGNOME NOME, trattandosi peraltro di persone estranee al indagini.
Ugualmente neutra doveva ritenersi la circostanza che il ricorrente, unitamente a NOME COGNOME, fosse stato incaricato di seguire i lavori edili in un appartamento da adibire a covo durante la latitanza del COGNOME; non provate – perché basata sulle dichiarazioni di COGNOME NOME, ritenuto inattendibile – anche i coinvolgimento in un’operazione di cambio assegni, comunque insufficiente, anche in questo caso, a sostenere la condotta partecipativa.
Quanto al sostegno da parte del RAGIONE_SOCIALE in occasione di alcune competizioni amministrative, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME si erano rivelate generiche, prive di rilevanza in ordine alla messa a disposizione del sodalizio o alla affiliazione al RAGIONE_SOCIALE.
2.1.2 Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 416 bis cod. pen., dovendo il fatto al più inquadrarsi nel rea di cui all’art. 378 cod. pen. e carenza di motivazione sul punto, posto che “l’unica porzione di condotta che assume un peso anti-giuridico poteva al più individuarsi in quella relativa ai lavori edili che l’imputato avrebbe dovuto effettuare in immobile da adibire a rifugio del capo RAGIONE_SOCIALE“.
2.1.3 Con il terzo motivo ha eccepito la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 416 bis cod. pen., dovendo la condotta ricondursi semmai al concorso esterno in associazione mafiosa, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. in ragione del carattere episodico degli episodi contestati.
2.1.4 Con il quarto motivo, infine, ha eccepito il vizio di motivazione in ordine diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ed all’entità della sanzione.
2.1.5 Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si è ugualmente eccepita l’inadeguatezza della motivazione rispetto all’affermazione di responsabilità, basata su indizi privi di gravità, non supportati da vaglio critico; anche trattamento sanzioNOMErio è stato censurato per ragioni analoghe.
2.1.6 Con motivi aggiunti l’AVV_NOTAIO ha ulteriormente eccepito:
l’inidoneità della sentenza impugNOME nel verificare la sussistenza di una condotta sintomatica di partecipazione all’associazione di stampo mafioso, sulla base dei canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anticipandosi in t modo la soglia di punibilità in presenza di condotte materiali che non risultavano sintomatiche di intraneità, con violazione dei principi di materialità ed offensivit – l’errore di diritto per non avere la corte territoriale considerato la distinzione delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e quello di favoreggiamento, riscontrabile nel caso di specie, atteso che la condotta ascrivibile all’imputato soprattutto, il contributo offerto nell’episodio relativo ai lavori ed caratterizzava per episodicità, senza prova della messa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto gli elementi probator valorizzati dalla Corte di merito non risultavano idonei a dimostrare la sussistenza di un ruolo stabile, concreto ed effettivo, funzionale alla vita del gruppo mafioso con conseguente erronea applicazione dell’art. 416 bis cod. pen.
Si ribadiva inoltre, precisandola, la censura sulla mancata sussunzione del fatto nel paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa.
2.2 Nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME il comune difensore di fiducia con un unico atto ha lamentato il vizio di motivazione in ordine al collegamento del fabbricato di cui al capo S) con COGNOME NOME.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto riguarda la posizione di COGNOME, i due ricorsi tendono ad una riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni di merito, in una lettura frammentaria RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie a base dell’affermazione di responsabilità per il reato partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso (RAGIONE_SOCIALE).
Rispetto alla eccezione di mancanza e manifesta infondatezza della motivazione ovvero della sua contraddittorietà, sono infatti inammissibili le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punt dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria singolo elemento (in termini, Cass. sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 05/03/2021 – Rv. 280747).
Anche le denunciate violazioni di legge, riferite all’applicazione dell’art. 416 cod. pen., si traducono in una censura alla tenuta della motivazione per negare in una valutazione fattuale – l’appartenenza di COGNOME NOME al sodalizio mafioso, in quanto non sorretta da un valido quadro probatorio di riferimento.
In un giudizio complessivo della cd. doppia conforme pronuncia di condanna può ritenersi che i giudici di merito abbiano esamiNOME tutti gli elementi a lor disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni.
Nello specifico, si è dato particolare significato al fatto che il ricorrente fac parte di un gruppo familiare strettamente collegato al COGNOME che si era occupato per lungo tempo della latitanza del capo RAGIONE_SOCIALE; l’imputato stesso era stato incaricato di effettuare lavori nell’appartamento da utilizzare come covo per il latitante, conferma di un diretto coinvolgimento nella vicenda, non riconducibile ad un mero rapporto di vicinanza al fratello NOME.
La sentenza impugNOME ha indicato una serie di circostanze – emerse dalle attività captative e di osservazione nonché dalle fonti dichiarative – che riguardano specificamente la persona dell’imputato e che, in una lettura unitaria, attestano plausibilmente la consapevole partecipazione al sodalizio (la frequentazione con gli esponenti di maggiore spicco del RAGIONE_SOCIALE, i rapporti diretti con la famiglia COGNOME il ruolo di raccordo nel riciclaggio dei proventi RAGIONE_SOCIALE attività illecite, il sost occasione dell’elezione come consigliere nelle consultazioni amministrative in una municipalità della citta di RAGIONE_SOCIALE che comprendeva proprio i quartieri di ingerenza del RAGIONE_SOCIALE COGNOME – pagine 7 e 8).
Sono state valorizzate, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore di giusti COGNOME NOME, affiliato con il ruolo di killer dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, in rapporti di str
alleanza con i COGNOME, la cui attendibilità è stata contestata in termini del generici.
5. In una valutazione di sintesi, pertanto, si è ritenuto che il complesso degl elementi acquisiti denotassero l’affectio societatis, per i perduranti e stab rapporti con il capo RAGIONE_SOCIALE e con gli affiliati, nonché il contributo continuativo e sta al sodalizio in un apprezzabile lasso di tempo, per la gestione della latitanza del COGNOME e per la realizzazione degli interessi del gruppo mafioso, nel settor economico e politico, confermando in tal modo la puntuale lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie di cui alle pagine da 208 a 216 della pronuncia di primo grado.
È stato altresì a ragione escluso che le condotte potessero inquadrarsi nel mero favoreggiamento posto che il ricorrente non ha supportato uno dei partecipi ad assicurare il prodotto o il profitto di un reato ma ha partecipato all’associazione.
Di conseguenza, anche il tentativo di ricondurre la fattispecie al concorso esterno si rivela manifestamente infondato oltre che eccentrico rispetto ai motivi di appello, trattandosi di questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
Le eccezioni attinenti al trattamento sanzioNOMErio devono ritenersi del pari inammissibili per genericità, avendo i giudici di merito giustificato il diniego d attenuanti (la personalità negativa dell’imputato, desumibile dal ruolo nel marginale nella compagine mafiosa; la mancanza di elementi positivi di valutazione) e l’entità della pena, prossima al minimo edittale.
Non vanno altresì esaminati i motivi nuovi, in quanto in tema di impugnazioni il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a quelli nuov l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Cass. sez. 6, sent n. 9837 del 21/11/2018 – dep. 06/03/2019 – Rv. 275158).
I ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME presentano un comune profilo di evidente inammissibilità.
A fronte della dichiarazione di prescrizione dell’unico reato ascritto (sub s) e del restituzione di quanto in sequestro, il denunciato vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed alla mancanza di collegamento “del fabbricato con COGNOME NOME” risulta privo di collegamenti con la realtà processuale, con conseguente carenza di interesse ad impugnare.
In ogni caso, qualora le ricorrenti intendessero dolersi della dichiarazione d prescrizione, è appena il caso di rilevare che l’assoluzione con formula piena postula una evidenza della prova liberatoria che nel caso di specie la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, non ha ragionevolmente ravvisato.
La sentenza impugNOME fornisce sul punto una motivazione del tutto adeguata, a fronte della quale le apodittiche e assertive argomentazioni difensive, del tutto prive di agganci alle concrete emergenze processuali, non consentono di apprezzare i vizi solo genericamente denunciati.
9. L’inammissibilità dei ricorsi determina, infine, a norma dell’articolo 616 co proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente