Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51200 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51200 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per il ricorrente NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 maggio 2022, la Corte di appello di Bari, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento parziale di questa Corte del 23 aprile 2021, rideterminava le pene inflitte a (per quanto qui di interesse) NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i delitti loro rispettivamente ascritti, il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. avere costituito e partecipato al RAGIONE_SOCIALE mafioso COGNOME, operante in Bari e dintorni) e di una serie di reati fine, in particolare estorsioni.
Questa Corte di cassazione aveva annullato la prima sentenza della Corte territoriale sui seguenti punti:
nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, “limitatamente all’applicazione della disciplina della continuazione”;
nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME “relativamente alla data di cessazione della condotta di partecipazione per il reato al capo A) (il delitto associativo) e al conseguente trattamento sanzionatorio (in considerazione delle modifiche delle pene edittali ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69);
nei confronti di NOME COGNOME “limitatamente alla pena inflitta peri! reato al capo A) all’esito della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 416 (bis), primo comma, c.p.”.
1.1. Sempre per quanto qui di interesse, la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, aveva così deciso:
a NOME COGNOME, partecipe del sodalizio solo in data anteriore alla modifica delle pene comminate dall’art. 416 bis cod. pen., la pena base era fissata in anni 7 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche giudicate prevalenti ad anni 5 di reclusione, aumentata, per la continuazione in riferimento al capo B2, ad anni 5 e mesi 6 e diminuita per il rito ad 3 e mesi 8 di reclusione;
a NOME COGNOME, partecipe all’associazione in data antecedente alla legge n. 69 del 2015, si fissava la pena base in anni 7 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ad anni 5 e per il rito ad anni 3 e mesi 4 di reclusione (dai precedenti anni 4 e mesi 8);
a NOME COGNOME, anch’egli partecipe al RAGIONE_SOCIALE in data anteriore alla modifica dell’art. 416 bis, fissata la pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione, aumentata ad anni 8 e mesi 6 per il capo Cl, veniva irrogata la pena finale di anni 5 mesi 8 di reclusione;
a NOME COGNOME, partecipe alla consorteria in data anteriore alla modifica normativa, fissata la pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione, la stessa era diminuita per il rito ad anni 5;
a NOME COGNOME, anch’egli partecipe al RAGIONE_SOCIALE in data anteriore alla modifica normativa, fissata la pena base (con le generiche equivalenti) in anni 7 di reclusione, diminuita per il rito, veniva irrogata la pena finale di anni 4 e mesi 8 di reclusione;
a NOME COGNOME, si riteneva equo applicare un aumento per la continuazione, sulla pena di una precedente condanna, pari ad anni 3 e mesi 9 di reclusione, diminuito per il rito ad anni 2 e mesi 6 di reclusione;
a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, riconosciuto il vincolo della continuazione con la precedente condanna per analogo delitto associativo, già divenuta definitiva, per NOME si stimava equo un aumento, per il delitto associativo pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione e per NOME un aumento di anni 6 di reclusione.
Propongono ricorso tutti gli indicati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per NOME COGNOME, deducono, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla pena fissata, in aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., per il delitto associativo, contestato al prevenuto al capo A della rubrica (come commesso dal 2010 al 2018).
L’aumento era stato fissato in anni 6 e mesi 6 di reclusione in aggiunta alla pena fissata in altro processo e divenuta definitiva il 23 settembre 2008. In quella sede, però, per analogo delitto associativo (consumato in un periodo di 10 anni, dal 1994 al 2004), ancora posto in continuazione con altro delitto, si era fissata una pena di soli mesi 6 di reclusione.
Sul punto – sulla discrasia nel calcolo della pena per la continuazione per fatti analoghi – già questa Corte aveva pronunciato un significativo precedente, la sentenza n. 44356 del 13/07/2015, COGNOME.
2.2. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla legge applicata nel fissare la pena irrogata al prevenuto per il delitto associativo.
Nei confronti di altri coimputati, la sentenza di annullamento aveva imposto la rideterminazione della pena non essendo provato che gli stessi avessero
partecipato all’associazione anche dopo l’entrata in vigore delle pene introdotte con la legge n. 69 del 2015.
Una decisione che doveva estendersi anche all’odierno ricorrente, trattandosi di motivo non esclusivamente personale.
2.3. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e per NOME COGNOME, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione:
in riferimento a NOME COGNOME, in relazione all’avvenuto riconoscimento della recidiva, menzionata nella sentenza di annullamento ma per errore (derivante dalla confusione con la posizione di altro coimputato, NOME COGNOME) non essendo mai stata neppure contestata al prevenuto; ne deriva il vizio dell giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee che di tale recidiva aveva tenuto conto;
in relazione alla posizione di NOME COGNOME, era mancata l’indicazione della pena base e la quantificazione dei singoli aumenti; meramente assertivo era il richiamo dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
2.4. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e per NOME COGNOME, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione:
per NOME COGNOME, in ordine alla misura della pena posto che si era annullata la precedente sentenza in ordine alla applicabilità delle pene dettate dalla legge n. 69 del 2015, dichiarando assorbito il motivo inerente alla fissazione della pena in misura discosta dal minimo edittale, misura su cui il giudice del rinvio non aveva però motivato;
per NOME COGNOME, applicate le pene precedenti alla modifica della legge n. 69 del 2015, non se ne era motivata la misura non coincidente con il minimo edittale.
2.5. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, pur fissata nei limiti edittali precedenti alla legge n. 69 del 2015.
La diminuzione per le attenuanti generiche prevalenti non era stata poi adottata nella misura massima pur avendo il prevenuto ammesso l’addebito.
2.6. L’AVV_NOTAIO, per NOME, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla non avvenuta diminuzione massima per le attenuanti generiche ed al mantenimento dello stesso aumento per la continuazione nonostante l’avvenuta riduzione della pena base (Cass. n. 28723/2013).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse dei prevenuti sono tutti inammissibili.
Il ricorso di NOME COGNOME, relativo alla misura dell’aumento fissata per la continuazione, non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre, posto che la Corte territoriale aveva fissato l’aumento di pena per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. dopo avere osservato come l’imputato avesse già patito condanne per il medesimo reato nel precedente processo denominato Blue Moon (che, a sua volta, costituiva la prosecuzione dei precedenti processi Gran Bazar e Domino) e che, pertanto, come si afferma anche nel ricorso, il prevenuto era stato riconosciuto come uno dei vertici del RAGIONE_SOCIALE per quasi un ventennio.
Era allora priva di manifesti vizi logici una commisuraz , one della pena che tenesse conto della totale assenza di resipiscenza, per un verso, e della prosecuzione dell’attività criminale di vertice, per l’altro.
Il ricorso di NOME COGNOME assume ricorrere l’effetto estensivo (pur non dichiarato da questa Corte nella sentenza di annullamento) in ordine alla datazione della partecipazione del medesimo alla compagine associativa mafiosa.
Si ricorda, invece, che l’effetto previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. riguarda l’estensione, all’imputato non impugnante sul punto, delle statuizioni favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione (da ultimo Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727).
Se ne deduce che l’annullamento di questa Corte in ordine ad alcuni dei coimputati in riferimento al mancato accertamento dei limiti temporali della loro partecipazione al sodalizio mafioso (in rapporto all’innalzamento delle pene
dell’art. 416 bis cod. pen. determinate dalla legge n. 69 del 2015) non poteva essere dotato di alcun effetto estensivo, riguardando le singole posizioni e non l’operatività dell’intera associazione, in ordine alla quale non si era né affermato né discusso che si fosse protratta fino ad epoca successiva al citato mutamento sanzionatorio.
Peraltro, deve aggiungersi che, in assenza di annullamento sul punto, ad opera della sentenza rescindente, in capo al COGNOME, il giudice del rinvio certo non avrebbe potuto rivedere, nel rispetto dei limiti sanciti dall’art. 627 cod. proc. pen., anche nei suoi confronti, il ricordato dato temporale.
In altri termini, costituiva giudicato interno che a NOME COGNOME dovessero essere irrogate le pene dell’art. 416 bis cod. pen., come innalzate dalla legge n. 69 del 2015.
Il ricorso di NOME COGNOME, volto a contestare la misura della pena e quella degli aumenti per la continuazione, non tiene anch’esso conte di quanto ricordato trattando delle censure di NOME COGNOME.
Anche per tale posizione, infatti, la Corte di rinvio aveva, prima, illustrato il particolare spessore criminale del medesimo e le sue precedenti condanne, per poi, distintamente per la pena base e per i singoli aumenti, fissare nel dettaglio tutti i segmenti dello stabilito trattamento sanzionatorio, così sottraendosi alle censure di genericità mosse nel ricorso.
Il ricorso di NOME COGNOME omette di considerare che – in ordine al presunto riconoscimento di una recidiva in realtà non ritenuta e neppure contestata – che l’invocato errore materiale commesso nella sentenza rescindente (e relativo appunto alla menzione della recidiva) avrebbe dovuto essere sollevato con l’apposito rimedio, l’art. 625 bis cod. proc. pen..
Il giudizio di rinvio, infatti, non costituisce quella fase di impugnazione (della sentenza della Cassazione) che rende, ai sensi dell’art. 130, comma 1 secondo periodo, cod. proc. pen., tale giudice competente per la correzione dell’errore materiale.
Se ne trae conferma da quanto questa Corte ha avuto modo di affermare in riferimento ad un altro, possibile, errore materiale contenuto nella sentenza di annullamento (che, come tale, nel grado di legittimità rientra nelle ipotesi di cui all’art. 625 bis codice di rito), l’indicazione del giudice del rinvio.
Si è detto infatti:
nell’ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l’eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del
rinvio non può essere emendato dal giudice del rinvio che non può declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento (Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 25/02/2015, F., Rv. 262551);
l’errore nell’individuazione del giudice di rinvio a seguito di annullamento è emendabile dallo stesso giudice di legittimità per mezzo della procedura della correzione degli errori materiali (Sez. 1, Sentenza n. 26490 del 09/06/2009, Aiello, Rv. 244038).
Quanto alla pronuncia del giudice del rinvio, oggi impugnata, nulla emerge, dalla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio del COGNOME, che si sia tenuto conto della recidiva non contestata, non facendone la Corte accenno alcuno (e riconnettendosi la Corte, con la sua decisione, alle procedenti pronunce di merito che non l’avevano, parimenti, considerata).
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, sulla misura della pena ed in particolare sullo scostannento della stessa dal minimo edittale, non considerano quanto osservato dalla Corte territoriale che, per entrambi gli imputati, aveva osservato come ai medesimi già nella prima pronuncia, la pena non era stata irrogata in tale misura.
Si era così voluto mantenere una proporzione punitiva che non appariva, comunque (anche se non oggetto del diretto scrutinio del giudice di legittimità, trattandosi di motivo assorbito), manifestamente illogica e che, peraltro, vedeva irrogate pene di poco superiori al minimo eclittale.
Il ricorso di NOME COGNOME, sulla misura della diminuzione per le circostanze attenuante generiche, noci considera come, sul complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale abbia espresso un giudizio, non manifestamente illogico, di adeguatezza, in esso compreso così il punto oggetto della ricordata doglianza.
Il ricorso di NOME, sulla misura della pena base e degli aumenti per la continuazione, omette, anch’esso, di considerare la congrua motivazione della Corte territoriale che aveva dato conto delle ragioni del complessivo trattamento sanzionatorio, peraltro prossimo ai minimi edittali, che comprendeva anche la conferma dell’aumento per la continuazione, ritenuto giustificato nonostante la riduzione della pena base, non certo così disattendendo le disposizioni dell’art. 597 cod. proc. pen. relative al divieto di reformatio in peius, divieto che non era stato disatteso.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquida nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE” che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma il 14 novembre 2023.