Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Crotone il 03/07/1992
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 03/04/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell’indagato, Avvocato NOME COGNOME che ha insistit per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo a seguito di rinvio disposto da Sez. 2 n. 12239 del 23/02/2024, ha con ordinanza del 3 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 26 aprile) confermato l’ordinanza genetica con la quale il G.i.p. ha applicato a COGNOME la misura della custodia in carcere in relazione agli addebiti provvisori di partecipazio
ad associazione mafiosa (capo 1), rapina pluriaggravata (capo 4), detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 517, 518 e 519) e tentativo di rapina aggravata (capo 521).
1.1. In particolare, per quel che rileva in questa sede, al COGNOME viene contestatok partecipazione a una cosca di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia COGNOME e operante nel territorio di Petronà e diramata anche nel territorio di Cerva, che trova la propria matric dipendenza nelle famiglie COGNOME di Isola Capo Rizzuto e Ferrazzo di Mesoraca, con ulteriori ramificazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria, oltre che in Francia.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce violazione di legge – anche in relazione al mancato rispetto del principio fissato nella pronuncia rescindente della Cassazione – e vizio di motivazione in ordine alla ritenut sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito all’addebito di partecipazione associazione di tipo mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che l’annullamento disposto dalla Sez. 2 di questa Corte ha avuto a oggetto esclusivamente il profilo relativo ai gravi indizi di colpevolezza riferiti alla fattispecie ass mentre in relazione alle altre contestazioni (rapina aggravata, rapina tentata e fattispecie ex a 73 T.U. Stup.) / tutte aggravate dalla circostanza della “mafiosità”, si è formato il “giudica cautelare” atteso che l’indagato aveva impugnato l’ordinanza del riesame solo in riferimento all’addebito sub capo 1.
La sentenza di annullamento con rinvio dell’originaria ordinanza del Tribunale del riesame pronunciata da questa Corte, dopo avere ritenuto inammissibile perché manifestamente infondata la denuncia del ricorrente di omessa motivazione quanto alla sussistenza del sodalizio criminoso, ha giudicato invece fondata la censura attinente alla partecipazione del Bianco alla cosca ‘ndranghetista.
3.1. Sul punto, si è infatti rilevato che «Il ricorso risulta fondato quando denunci contraddittorietà della motivazione con riguardo alla partecipazione di Bianco alla consorteria. tribunale ha giustificato la partecipazione del ricorrente alla consorteria muovendo dal dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME che, nell’interrogatorio 30/10/2018, additava NOME NOME quale “affiliato” e “facente parte” della famiglia COGNOME. Quanto alla portata indiziaria delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, va ricorda via di principio, che «nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza ri per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede, possono fond
sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore d giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto», (Sez. 2, Sentenza n. 16183 de 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987 – 01). Proprio in relazione ai riscontri alle dichiarazioni di M si registra quella contraddittorietà denunciata dalla difesa. Il tribunale, invero, spende gran p della propria motivazione per rimarcare come le dichiarazioni di NOME trovassero riscontro in quella che viene definita la “contiguità” di NOME NOME a Carpino NOME, il quale ulti viene qualificato dal tribunale come “elemento di vertice dell’omonima consorteria”. In ta direzione, i giudici del riesame valorizzano i contenuti delle conversazioni intercettate videoriprese versate in atti, attestanti gli stretti rapporti intercorrenti tra NOME e NOME. Tale vicinanza – peraltro – viene evidenziata dal tribunale in coerenza con l’accus mossa a COGNOME nel capo 1) dell’imputazione, dove gli si attribuisce la partecipazione al 416-bi cod. pen. perché «agevola attivamente il programma criminale del gruppo, svolgendo materialmente la funzione di autista in favore di NOME Francesco». La validità indiziaria di t elemento e la sua capacità a fungere da riscontro alle dichiarazioni di COGNOME – però – vengon recisamente contrastate dal fatto che NOME Francesco non risulta attinto dai gravi indizi colpevolezza quanto alla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 1). Tale evenienza fa emergere la patente contraddittorietà della motivazione, che pone a supporto della decisione un elemento in realtà attualmente non dimostrato al livello di gravità indiziaria, ossia che NOME NOME sia un esponente di vertice della cosca COGNOME. A ciò si aggiunga che il decadimento di tale elemento di riscontro, priva l’argomentazione del tribunale della necessaria coerenz logica, non potendosi ricavare l’appartenenza di Bianco al sodalizio di cui al capo 1) dal frequentazione con un soggetto che di quel sodalizio non viene attualmente ritenuto partecipe. Tale ultima considerazione, peraltro, è valida anche per l’ulteriore elemento di riscontro indic dal tribunale, ossia la frequentazione (oltre che con COGNOME NOME), anche con COGNOME Santo e con COGNOME NOME. Anche in questo caso, invero, i menzionati COGNOME e NOME vengono indicati quali appartenenti alla consorteria, mentre in realtà non risultano attinti da un gi di gravità indiziaria quanto alla loro appartenenza all’associazione di cui al capo 1)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata ha colmato i deficit motivazionali sopra evidenziati.
4.1. In particolare, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME viene evidenziato che il predetto, oltre ad aver indicato l’indagato come soggetto affiliato “famiglia COGNOME” (precisando che COGNOME era stato coinvolto insieme a lui in una rapina ai dann dell’Ufficio Postale di Cerva, i cui proventi erano stati in parte destinati alla cosca: vic oggetto del capo 4 – riscontrata dalle intercettazioni telefoniche e cristallizzata nel “giu cautelare”, non essendo stato contestato il relativo addebito), ha, nel corso di un succ:essi interrogatorio reso il 10 marzo 2024 (dunque dopo la pronuncia della sentenza rescindente della Sez. 2), aggiunto che COGNOME era soggetto attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti (cocai e marijuana) nonché che il predetto ha partecipato a una riunione di vertice della cosca tenutasi
in Andali negli anni 2012/2013. Il collaboratore ha anche precisato che a detta riunione – ne corso della quale si era provveduto a distribuire gli incarichi operativi ai referenti delle montane” – avevano preso parte esponenti apicali della cosca (COGNOME NOME, NOME COGNOME e altri, ivi compreso il collaboratore stesso) ; elencati nello stralcio del verbale allegato al ricorso difensivo. COGNOME riferiva che all’epoca dell’incontro ad Andali “il COGNOME era già affiliato al Carpino, in virtù dello stretto rapporto che lo legava ai vertici per aver frequentato sin da pic NOME COGNOME; circostanza che il COGNOME aveva appreso direttamente per averne parlato tanto con il ricorrente che con gli altri accoscati”.
4.2. Il Tribunale del riesame ha inoltre richiamato il contributo dichiarativo di RAGIONE_SOCIALE NOME che ha anch’egli indicato COGNOME NOME, detto “u pilosu”, come una delle “nuove leve” della consorteria e quale partecipante alle riunioni riservate della cosca di COGNOME, disposizione del gruppo per qualunque evenienza, coinvolto in traffici di droga e in una tentata rapina in banca (contestata nel capo 521 e sulla quale si sofferma il Tribunale del riesame a pag. 4), portatore di informazioni recenti relative alla distribuzione dei proventi estorsivi tra i confinanti dei Caprino e dei Bubbo. Inoltre, come rilevato dal PG nella sua requisitoria scrit «Dai verbali dei due collaboratori allegati al ricorso si desumono anche informazioni aggiuntive sui profili di COGNOME NOME, la cui frequentazione da parte del COGNOME era stata ritenuta dal Corte inidonea a suffragare la chiamata in correità del COGNOME (all’epoca isolata) per non essere COGNOME stesso raggiunto da gravi indizi di intraneità associativa».
4.3. A detti elementi dichiarativi – di per sé connotati da significativo spessore indizia l’ordinanza impugnata aggiunge il riferimento al giudicato cautelare formatosi sui reati fine: ol alle rapine, tentata e consumata, già indicate e aggravate dalla “mafiosità”, anche le cessioni d marijuana e la detenzione illecita di cocaina, ascritttal Bianco ai capi 517, 518 e 519 “per com pacificamente accertati e pure con l’espunzione dell’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen., riscontrano la riferita operatività del ricorrente nel settore dello spaccio di droga”.
11 GLYPH 11 4.4. Il ricorso, peraltro, censura il fatto che il nuovo provvedimento abbia bypassato l questione dei rapporti del Bianco con COGNOME Francesco. Sul punto, vanno condivise le considerazioni del PG che ha rilevato come «l’integrazione appare coerente con la contestazione che, pur addebitando al ricorrente il ruolo di “autista del COGNOME NOME“, lo indica anc come autore di rapine nell’interesse della cosca e veicolo di informazioni tra gli associati. Es inoltre è avvenuta sulla base di materiali non sottratti al contraddittorio».
In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta aver colmato le lacune evidenziate nella pronuncia rescindente di questa Corte di legittimità e, dunque, il ricorso avvers la stessa proposto dall’indagato deve essere rigettato. A ciò segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempirnenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Ilonsigliere es ens
Il Presidente