Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41694 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2025 del Tribunale del Riesame di Catania
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
È presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del Foro di Catania, anche in sostituzione del codifensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del Tribunale di Catania sez. Riesame emessa in data 26.07.2025, veniva confermata, nei confronti del ricorrente NOMECOGNOME, l’ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 18.06.2025 per il reato di cui all’articolo 416 bis cod. pen. (capo 1) per aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE” dal giugno 2021 al novembre 2022.
Il Tribunale del Riesame ha ricostruito la vicenda di cui all’ordinanza cautelare del GIP, relativa all’evoluzione della faida interna ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, culminata in conflitto armato nell’aprile 2022, poi ricomposta per salvaguardare il narcotraffico, i relativi introiti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, primo tra tutti NOME COGNOME, NOME del defunto NOME detto ‘COGNOME‘, e padre di uno degli indagati, NOME COGNOME, e ha inoltre
ricostruito le dinamiche associative del RAGIONE_SOCIALE del traffico di droga sulla piazza di San Berillo e la vicenda estorsiva ai danni del locale `La Vecchia Dogana’ di Catania, protrattasi con metodi mafiosi, dal novembre 21 al maggio 2022; il quadro indiziario risulta fondato, oltre che su precedenti procedimenti, sulle attività tecniche di intercettazione, comprese quelle del capo detenuto COGNOME COGNOME NOME, che comunicava per telefono dal carcere con i figli e gli altri sodali; su videoriprese; su arresti, perquisizioni e sequestri di armi e stupefacenti, nonché sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, ex appartenente alla famiglia RAGIONE_SOCIALE.
Vengono esposte circostanze precedenti, ed in particolare l’esistenza e l’operatività del RAGIONE_SOCIALE mafioso facente capo al leader storico NOME COGNOMECOGNOME e nel tempo a NOME COGNOME inteso NOME COGNOME, a NOME COGNOME inteso NOME e a NOME COGNOME inteso COGNOME, definitivamente accertata dagli anni 80 e fino alla seconda metà degli anni 2000; nonché la sentenza resa in ordine all’omicidio dell’8.08.2020 di alcuni esponenti dei COGNOME da parte dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed ancora l’ordinanza cautelare del 18/11/2022 (operazione RAGIONE_SOCIALE) dalla quale risulta ricostruito il tentativo del detenuto COGNOME NOME COGNOME di riprendere la guida del gruppo e ricomporre le ostilità con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME; nonché, nel procedimento in oggetto, la frattura intercorsa tra i COGNOME e i COGNOME, in quanto questi ultimi, a dispetto del vincolo di sangue, avevano deciso di lasciare l’associazione mafiosa e tentato di transitare in altri gruppi, in quanto ritenevano di aver subito torti da parte dei cugini COGNOME e dell’COGNOME NOME, che era stato indicato quale responsabile dell’organizzazione, in quanto il COGNOME si trovava agli arresti domiciliari; nel giugno 2022 i COGNOME e i COGNOME si riavvicinavano, come anche ricostruito sulle dichiarazioni di COGNOME NOME Sam; Il tribunale tiene pertanto “pienamente provata, con il grado probabilistico proprio del giudizio cautelare, la perdurante esistenza dell’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE come contestata nell’imputazione provvisoria”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Per quanto riguarda la posizione del ricorrente, il Tribunale fa propria la ricostruzione dell’ordinanza cautelare ed in particolare la motivazione del GIP, nella quale si afferma che per COGNOME NOME, cl. DATA_NASCITA, fratello di COGNOME NOME, nipote del defunto NOME COGNOME, plurime risultanze captative confermano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AVV_NOTAIO COGNOME in ordine alla appartenenza di COGNOME NOME al RAGIONE_SOCIALE, che veniva indicato come un soggetto “ruolo apicale”, per quanto riferitogli.
Le intercettazioni citate (ad esempio NOME che commentava con il NOME, NOME detto NOME, il tradimento dei fratelli COGNOME, che si erano schierati con altre famiglie mafiose, tradendo il vincolo di sangue coincidente
con il vincolo criminale diversamente dagli altri componenti della famiglia –COGNOME NOME e COGNOME NOME, indicati come i “picciriddi”-, così come NOME COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA, inteso “NOME u COGNOME“) che erano rimasti tutti fedeli alla famiglia di origine); la rilevanza, in termini di equilibri mafiosi, de spaccatura determinata dai,COGNOME, di importanza tale da richiedere, a dire di COGNOME NOME, l’intervento di COGNOME NOME e del “grande”, ovvero COGNOME NOME, riconosciuto anche da COGNOME NOME quale “capo” dell’associazione mafiosa; l’intervento di COGNOME NOME per stabilire una tregua per una migliore gestione del traffico di stupefacenti; sono elementi che concorrono a fondare il convincimento della appartenenza di COGNOME NOME all’associazione mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE così come la circostanza che, prima di “rompere” definitivamente con COGNOME NOME, COGNOME NOME, come più volte ribadito nel corso delle conversazioni intercettate, “dovesse” parlare con suo fratello NOME; la scarcerazione di NOME era evento atteso dal fratello NOME con grande entusiasmo perché NOME era “una macchina da soldi” e, una volta scarcerato, avrebbe fatto crescere i guadagni; COGNOME NOME non tardava ad assumere un ruolo attivo nel traffico di stupefacenti, come dimostrato dal fatto che a lui si rivolgeva COGNOME NOME per esternare le lamentele in ordine alla gestione della piazza di spaccio; COGNOME NOME si impegnava a risolvere la questione dopo avere parlato con il NOME NOME.
4. COGNOME Il Riesame ha condiviso la motivazione del GIP, sostenendo che le emergenze investigative trovano unica spiegazione logica nell’attribuzione a NOME del ruolo di intraneo all’associazione mafiosa; ad attestare che il sodalizio si occupava del mantenimento, tra gli altri, di NOME COGNOME, il progr. 5813 del 18.2.2022, in cui NOME COGNOME incaricava il NOME NOME di far comprendere a COGNOME NOME che anche lui doveva occuparsi del mantenimento dei detenuti, destinando loro una quota dei guadagni (“cinquecento euro a settimana! Abbiamo fatto i conti, così non si lamenta nessuno”) derivanti dalle “macchine” (ovvero piazze di spaccio), e, contestualmente, gli chiedeva chi si occupasse di suo fratello NOME (Poi il mio gemello chi se l’è accollato?).
In seguito al contrasto tra i COGNOME e la fazione capeggiata da COGNOME NOME, COGNOME NOME veniva edotto del coinvolgimento del NOME NOME nell’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’appartamento di COGNOME NOME, raccomandando ai familiari la massima prudenza, compresa l’eliminazione del telefono cellulare (progr. 82, con la moglie, COGNOME NOME, 11:59 NOME parla con NOME, e le dice di sbrigarsi con queste cose e di stare attento, di chiamare al NOME (NOME NOME, ndr) e di buttare il telefono).
Espliciti, ancora, i riferimenti alla figura dell’odierno ricorrente nella lunghissima conversazione progr. 1819 registrata tra COGNOME NOME e COGNOME
NOME, laddove il primo affermava di aver acconsentito alla richiesta dello zio NOME di “sedersi” e provare a comporre il conflitto con i cugini, ma che, ciò nonostante, costoro avevano proseguito nella falda. Ancora, nel medesimo contesto, COGNOME replicava al COGNOME che la scelta di COGNOME quale responsabile era stata obbligata, conseguendo allo stato detentivo di esso COGNOME, del di lui fratello NOME e dello stesso COGNOME, allora sottoposto agli arresti domiciliari; interveniva sul NOME NOME in favore del proprio cugino NOME COGNOME, che si era lamentato dell’organizzazione dei turni della piazza di spaccio.
Il tribunale del Riesame afferma che, a fronte dei convergenti elementi indiziari, risultano dunque superabili le obiezioni difensive, reiterate in questa sede: con riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, contrariamente a quanto asserito nella memoria e ribadito nel corso della discussione orale, il narrato del collaborante non appare affatto frutto di confusione; lo stesso è stato infatti chiaro nell’affermare di averlo visto in foto perché da molto tempo detenuto e che nel RAGIONE_SOCIALE aveva un ruolo apicale, che manteneva tramite un telefono con il quale comunicava con l’esterno; si tratta di notizie de relato, cui non può che essere attribuita limitata valenza probatoria, ma che riscontrano (e sono da essi riscontrate) gli esiti delle intercettazioni.
Con riferimento alla posizione del ricorrente, il quadro indiziario è principalmente composto dalle intercettazioni, che ne descrivono la posizione in termini conformi all’imputazione provvisoria.
COGNOME Non è inoltre sostenibile , secondo il tribunale, che le accuse mosse al COGNOME costituiscano espressione di una mera “eredità mafiosa”, posto che, dalla viva voce degli indagati, ne è stata monitorata l’intraneità al RAGIONE_SOCIALE facente riferimento allo zio, e non una mera responsabilità di posizione, e deve essere rigettata la suggestione difensiva sostanziata nell’essere state, le affermazioni del germano NOME COGNOME, frutto di vaneggiamenti o al massimo di mere speranze; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i riferimenti effettuati dal COGNOME al gemello NOME sono tutt’altro che il frutto di illusioni, attesa la precisione degli stessi e, soprattutto, gli omologhi riferimenti effettuati dal ricorrente nelle conversazioni di cui era interlocutore diretto.
Infine, con riguardo alle osservazioni difensive relative all’estraneità di COGNOME rispetto all’ordinanza RAGIONE_SOCIALE, tale circostanza è agevolmente spiegabile, in linea con quanto eccepito dal p.m. in udienza, con il fatto che nel corso di quell’indagine non era stato individuato il telefono cellulare adoperato dal detenuto per comunicare con l’esterno. Non risponde al vero, restando sul tema, che il ricorrente non avesse alcun telefono in carcere (si fa riferimento a quanto dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni in udienza camerale).
6. COGNOME Il ricorrente, assistito dall’AVV_NOTAIO, ricorre avverso tale ordinanza con un unico, articolato motivo, con il quale censura la violazione di legge e di motivazione ex articolo 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 416 bis cod. pen. per erronea qualificazione giuridica della condotta: sostiene la difesa che la motivazione del provvedimento sia gravemente viziata sotto il profilo della carenza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di appartenenza al sodalizio di stampo mafioso e si fondi su elementi che al più possono essere sintomatici di una condotta rientrante nell’alveo dei delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti eventualmente anche nella forma della partecipazione organizzata; il tribunale del Riesame riporta una serie di intercettazioni dalle quali non emerge in modo evidente il coinvolgimento del prevenuto nelle attività associative e si tratta di intercettazione riferibili a conversazioni tra soggetti e terzi tra cui il fratello NOME NOME, nelle quali l’odierno ricorrente, in quel momento detenuto, viene menzionato quale persona in grado di ‘sistemare’ una situazione relativa alla piazza di spaccio; le lamentele manifestate al ricorrente dall’omonimo NOME COGNOME in merito ai turni della piazza di spaccio non costituiscono un elemento sintomatico di appartenenza al sodalizio ma sono coerenti solamente con la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ove la ripartizione degli spazi e dei turni è usuale; in sostanza al NOME non è possibile attribuire la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto sia pur minimo ma in ogni caso riconoscibile alla vita dell’associazione tale da far ritenere il suo inserimento attivo con caratteri di stabilità e consapevolezza oggettiva (Sez.Un sent. 27 maggio 2021 n. 36958).
Il nome del ricorrente non viene mai menzionato tra i soggetti intercettati e non risulta aver partecipato ad attività intimidatorie né a riunioni né operazioni tipiche dell’associazione mafiosa; le dichiarazioni del fratello NOME NOME sono generiche e provengono da un soggetto con evidenti interessi personali e l’attribuzione di valenza probatoria tale dichiarazione in assenza di verifica critica si pone in contrasto con i criteri fissati dall’articolo 192 cod proc pen; si tratta di un caso di motivazione circolare: le dichiarazioni sono ritenute attendibili perché confermate dalle intercettazioni che a loro volta sono considerati rilevanti solo perché coerenti con quanto detto da NOME COGNOME.
Il ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni dinanzi al gip ha riconosciuto il suo coinvolgimento (invitare il NOME a porre fine alle dispute che si erano create tra COGNOME NOME e i cugini per eventi del tutto estranei al gruppo mafioso) ma ha affermato “Sono intervenuto perché quelli sono sempre i miei nipoti e non volevo che tra di loro ci fossero dei litigi”; rispetto al ricorrente anche il contributo dichiarativo del collaboratore COGNOME NOME COGNOME si rileva inconsistente avendo appreso da terzi la presunta appartenenza del ricorrente al sodalizio ma
non avendolo mai conosciuto di persona; inoltre il ricorrente è stato detenuto per lunghi periodi dal 2017, circostanza che esclude la sua stabile partecipazione ad un contesto associativo nel territorio e costantemente attivo; in nessuno dei procedimenti penali pregressi a carico di appartenenti ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE compare il nome di COGNOME; infine la tesi, sostenuta dalla procura e condivisa dal tribunale del riesame, del mancato rinvenimento del telefono quale causa della sua assenza nei tracciati investigativi, si rivela implausibile poiché la partecipazione a un’associazione mafiosa si manifesta anche attraverso contatti frequentazioni e comunicazioni indirette o per interposta persona elementi tutti assenti nel caso di specie; se COGNOME avesse avuto un ruolo all’interno del sodalizio sarebbe verosimilmente emerso da intercettazioni o da rapporti investigativi come è avvenuto per altri soggetti.
L’ordinanza valorizza una serie di elementi di natura congetturale, privi di univocità, e comunque inidonei a superare la soglia della gravità richiesta dall’art. 273 c.p.p.
COGNOME La difesa chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. Rv. 276976 – 01).
Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. Rv. 215828 – 01 ha stabilito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie; in motivazione, la S.RAGIONE_SOCIALE., premesso che la richiesta di riesame ha la
specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Ed ancora, va considerato che, in sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Cc. Rv. 265244 – 01).
In materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. III, n. 44938 del 05/10/2021, rv. 282337-01).
Il tribunale ha ritenuto, come visto in punto di ricostruzione del fatto, sussistenti i gravi indizi per il reato contestato al capo 1, di partecipazione aa associazione mafiosa nonché delle aggravanti dell’essere l’associazione armata, con esponenti in numero superiore a 10.
L’ordinanza impugnata ha evidenziato le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell’associazione di stampo mafioso.
Le censure difensive di fatto deducono l’illogicità dell’esame del compendio indiziario, sollecitandone una diversa interpretazione e contestano la decisione dei giudici della cautela di disattenderne una possibile lettura alternativa; l’ampia e articolata motivazione del provvedimento impugnato si sottrae, quanto alla ricostruzione dei fatti, alle censure difensive.
Ed infatti, oltre a quanto premesso, va ricordato che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio
di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la precisione e la concordanza. In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2. (Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 10/11/2022 Cc. Rv. 284262 – 01).
Non si possono ravvisare nel provvedimento né assenza di motivazione; né motivazione apparente, che è quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» COGNOME e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME,Rv. 239692 – 01).
Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto, quanto alla sussistenza indiziaria del reato, anche delle produzioni e deduzioni difensive e delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che non può essere definita apparente o mancante nei termini sopra indicati.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 11/11/2025