Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5388 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5388 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 agosto 2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio il 2 luglio 2025 con la quale Ł stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa dal febbraio al dicembre 2021 (capo 1), ad associazione dedita al narcotraffico (capo 22) dal 2020 al maggio 2021 e la commissione di plurimi delitti di commercializzazione di sostanze stupefacenti (capo 23).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha eccepito, in termini promiscui, i vizi di violazione di legge e motivazione apparente e contraddittoria.
Con memoria depositata al Tribunale del riesame erano state sollevate eccezioni riferite alle contestazioni elevate al ricorrente rispetto alle quali non Ł stata fornita alcuna risposta.
In particolare, non Ł stata resa una specifica motivazione sulla contraddittorietà della contestazione rispetto alla condizione di detenzione dell’indagato del quale gli altri associati mai avevano fatto menzione nelle conversazioni intercettate.
D’altra parte, la percezione dello stipendio (non accompagnata dalla indicazione di alcun ruolo preciso ricoperto dall’indagato nel sodalizio) doveva ritenersi compatibile con la pregressa condanna per il reato associativo.
L’appunto contenente il nome di COGNOME era del 2019 (epoca fuori dalla contestazione di rilievo nel procedimento) ed i collaboratori non avevano descritto la permanenza del ricorrente nel clan COGNOME.
Tutti gli elementi descritti erano stati inutilmente illustrati nella memoria.
I contatti telefonici erano avvenuti successivamente al febbraio 2021 e si giustificavano con una sparatoria nella quale era rimasto coinvolto il figlio del ricorrente il quale era preoccupato per l’incolumità dello stesso.
Anche sul contenuto delle intercettazioni si era soffermata la memoria difensiva.
Analoghe le contestazioni in relazione ai delitti in materia di stupefacenti rispetto ai quali i collaboratori nulla hanno ascritto a COGNOME il cui ruolo di promotore Ł stato ricostruito in termini assertivi e omissivi delle dichiarazioni di alcuni collaboratori (i fratelli COGNOME, su tutti) che non hanno menzionato il ricorrente.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME dimostravano l’estraneità del padre all’associazione, mentre le conversazioni intercettate sono state oggetto di travisamento ed erano, anch’esse, riconducibili alla preoccupazione del padre per le sorti del figlio dopo la sparatoria del febbraio 2021.
In subordine, ha allegato la mancanza di esigenze cautelari essendosi protratti i fatti fino al maggio 2021.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il motivo di ricorso contiene censure riferite a tutte le contestazioni elevate al ricorrente.
E’ del tutto generica la critica che pretende di individuare un profilo di contraddittorietà nella contestazione della partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico in periodo precedente rispetto a quello in cui avrebbe avuto inizio la partecipazione a quella mafiosa.
Ne consegue che non assume rilievo decisivo la censura di mancata motivazione sul punto in risposta al rilievo contenuto nella memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame di Catania.
2.1. Per il primo dei due reati associativi, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno richiamato gli esiti di altre precedenti indagini di polizia giudiziaria che hanno trovato conferma in quella posta a fondamento del presente procedimento che ha consentito di accertare la permanente operatività, quanto meno, fino al settembre 2022 del sodalizio mafioso riconducibile alla famiglia COGNOME.
La struttura dell’associazione, le dinamiche interne, la suddivisione dei ruoli e i settori di interesse del gruppo sono stati ricostruiti, in primo luogo, ricorrendo a dichiarazioni di collaboratori di giustizia fra i quali, a seguito di decisione assunta in tempi recenti, anche il figlio dell’indagato, NOME COGNOME.
Il vertice del sodalizio Ł stato indicato in NOME COGNOME coadiuvato da altri soggetti, alcuni dei quali, intrapreso il percorso di collaborazione, hanno disvelato le dinamiche interne illustrando quelle essenziali alla vita dell’associazione, quali i pagamenti degli stipendi agli associati, la disponibilità di armi e la stessa organizzazione verticistica del gruppo che era dotato di una cassa comune e che operava con un penetrante controllo del territorio dedicandosi, in particolare, ai settori delle estorsioni e del narcotraffico.
In tale contesto, in relazione alla posizione dell’indagato, detenuto ininterrottamente dal 2015, Ł stata valorizzata la percezione dello stipendio e la circostanza che egli impartiva le proprie direttive tramite il figlio (il citato NOME COGNOME) in funzione degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente da Napoli, oltre ad intrattenere rapporti con gli altri sodali per questioni di rilievo per l’associazione.
A tale proposito, sono state richiamate le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME (il quale si occupava personalmente del pagamento degli stipendi) e segnalato il
rinvenimento del nominativo dell’indagato in un elenco di associati che percepivano lo stipendio.
Il citato collaboratore ha riferito della disponibilità di un telefono cellulare da parte dell’indagato, benchØ egli fosse detenuto; circostanza che non gli ha precluso di interessarsi di vicende associative, dando anche precise disposizioni.
Si tratta di circostanze confermate dal figlio dell’indagato che ha riferito anche degli specifici interessi del genitore nel settore del narcotraffico.
Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute riscontrate dagli esiti delle intercettazioni operate sul telefono in uso al ricorrente; si tratta, in particolare di captazioni del maggio 2021 giudicate di natura altamente indiziante essendo emerso che, nonostante fosse detenuto, COGNOME si interessava di vicende associative nelle quali si ingeriva dando indicazioni operative, mantenendo i contatti non solo con il figlio, ma con altri associati.
2.2. In tale percorso motivazionale non Ł dato ravvisare alcuna delle criticità evidenziate, peraltro in termini piuttosto generici e, a tratti, rivalutativi, dal ricorrente.
La ricostruzione delle ipotesi investigative convalidate dai giudici di merito Ł, infatti, completa e logica.
Attraverso il percorso motivazionale sintetizzato, Ł stato spiegato non solo che COGNOME si informava dell’andamento degli affari della cosca, ma si ingeriva negli stessi interessandosi in prima persona (come, ad esempio, nella vicenda delle armi successiva all’arresto del figlio per l’omicidio COGNOME) di vicende di interesse collettivo.
La piattaforma indiziaria Ł stata correttamente valutata anche alla luce della circostanza che si verte in tema di soggetto che risulta essere stato già condannato per il delitto i cui all’art. 416 bis cod. pen. per la partecipazione al medesimo sodalizio (gruppo RAGIONE_SOCIALE) relativamente al periodo 2010 – 2015.
Correttamente Ł stato dato rilievo alla percezione dello stipendio, come da annotazione presente in un documento sequestrato rispetto al quale la censura basata sul fatto che l’appunto con il nome del ricorrente fosse del 2019 Ł priva di autosufficienza in quanto meramente affermata in ricorso.
Di assoluto rilievo la circostanza che NOME, benchØ detenuto, potesse utilizzare un telefono cellulare con il quale si informava costantemente delle vicende associative e, come esposto, impartiva anche specifiche indicazioni operative.
L’affermazione difensiva secondo cui l’indagato era solo preoccupato per il figlio Ł frutto di una lettura parziale dei dati intercettativi puntualmente riportati, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nell’ordinanza impugnata (in particolare, pagg. 12 e 13).
Peraltro, l’eventualità che NOME telefonasse dal carcere perchØ era preoccupato per il figlio, non costituisce, da sola, giustificazione del mantenimento dei contatti con l’esterno mediante tale modalità illecita che relega la condizione di detenzione del ricorrente a condizione del tutto irrilevante ai fini della esclusione della gravità indiziaria.
Risulta pienamente osservato, pertanto, il principio di diritto secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi»» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01).
NØ Ł dato ravvisare quelle carenze motivazionali rispetto alle allegazioni contenute nella memoria difensiva che risulta essere stata sostanzialmente presa in considerazione all’esito di una valutazione complessiva che si pone in termini di totale incompatibilità con le
allegazioni difensive.
Giova ribadire, anche in questa sede, che «in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un’omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagala’, Rv. 280670 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 – 01).
2.3. La gravità indiziaria ha fatto emergere, altresì, l’esistenza di una organizzazione stabile avente ad oggetto la commercializzazione di sostanze stupefacenti in notevoli quantità contestata con capo di imputazione separato.
Anche su tale delitto sono state richiamate le dichiarazioni di diversi collaboratori, fra i quali il citato NOME COGNOME che, nell’ambito del sodalizio, ricopriva un ruolo di primaria rilevanza.
Parimenti, i collaboratori COGNOME e COGNOME hanno descritto i rapporti che COGNOME intratteneva con i fornitori napoletani.
Nello stesso senso le dichiarazioni dei fratelli COGNOME, anch’essi collaboratori di giustizia.
Il figlio dell’indagato ha descritto il coinvolgimento del padre e conferme sono venute, ancora una volta, dalle captazioni dalle quali Ł emerso il preciso interessamento dell’indagato nel traffico degli stupefacenti e la partecipazione allo stesso tramite puntuali direttive sul rispetto delle quali il figlio dava puntuale riscontro.
Numerose conversazioni sono state poste a base della ricostruzione della intraneità del ricorrente al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e del suo ruolo primario nell’impartire le direttive su aspetti di particolare rilievo quali le fonti di approvvigionamento, i prezzi da praticare, i componenti dell’associazione sui quali fare affidamento.
Come per la piattaforma gravemente indiziaria riferita al delitto associativo mafioso, non Ł dato ravvisare lacune significative nella ricostruzione operata dai giudici di merito.
Gli indizi della partecipazione di COGNOME sono stati ampiamente illustrati: rilevano, in particolare, le dichiarazioni di COGNOME NOME che ha esplicitamente descritto il coinvolgimento del padre nel sodalizio e le intercettazioni dalle quali risulta confermato che il primo non solo informava costantemente il genitore delle operazioni di acquisto effettuate, ma si avvaleva di conoscenze e canali di approvvigionamento procurati proprio dal ricorrente (pagg. 20 e seguenti).
Sul compendio captativo, peraltro, il vizio di travisamento risulta solo genericamente dedotto e comunque non riferito ad elementi decisivi e parziali inidonei a smentire la ricostruzione del ruolo attivo del ricorrente nell’associazione, derivante, fra l’altro, dall’interessamento attivo per il reperimento di canali di approvvigionamento e dalla puntuale indicazione di suggerimenti e indicazioni specifiche per garantire al gruppo, tramite il figlio, il conseguimento del massimo profitto
Le considerazioni sin qui esposte possono estendersi anche alle contestazioni riferite alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui al capo 23), al netto dell’assenza di specificità del ricorso sul punto.
2.4. Per completezza, si segnala che, in punto di esigenze cautelari, reputato irrilevante il ‘tempo silente’ dal dicembre 2021, i giudici di merito hanno, comunque, richiamato la personalità allarmante del ricorrente già condannato, in passato, per reati estremamente
gravi, fra i quali quelli oggetto del presente procedimento.
Il pericolo di reiterazione Ł stato giudicato configurabile anche in ragione della sostanziale ininfluenza della detenzione in carcere dal 2015 al fine di evitare la ricaduta negli episodi devianti.
Su tale aspetto la censura Ł assente, essendo menzionate le esigenze cautelari solo nelle conclusioni.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME