Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 354 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha-canztirgb – Efilédend o
Il PG conclude per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alle ore 13.15 l’udienza viene temporaneamente sospesa.
Alle ore 13.30 l’udienza è riaperta.
udito E difensori
AVV_NOTAIO deposita conclusioni e nota spese;
AVV_NOTAIO si riporta alle conclusioni depositate;
AVV_NOTAIO COGNOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE Calabria del 16 febbraio 2021, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 26 marzo 2019, è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione, in ordine al reato aggravato di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen., perché aveva fatto parte, all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso riferibile alla c.d. “RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, della `ndrina di INDIRIZZO Dionisi di RAGIONE_SOCIALE, ponendo in essere condotte attive di direzione della vita del sodalizio, anche attraverso stretti contatti con altri esponenti di vertice della realtà associativa nonché con esponenti apicali della ‘ndrangheta di RAGIONE_SOCIALE di Gioiosa Ionica; aveva diretto e coordinato il sodalizio, prendendo le decisioni rilevanti, impartendo disposizioni ad altri associati ad essi sottoposti; aveva contribuito a risolvere contrasti all’interno del sodalizio, anche col compito di raccogliere e trasmettere informazioni su questioni vitali (tra le quali, le vicende inerenti un omicidio commesso all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE, le vicende relative a depositi di armi e denaro nella disponibilità del gruppo criminale) e si era occupato dell’andamento delle attività dell’organizzazione in Canada, in Olanda e in altre parti del mondo, sviluppando le cointeressenze in affari leciti e illeciti riconducibili al gruppo d appartenenza.
2. Il ricorrente articola tredici motivi di ricorso coql’atto del 18.6.2021.
2.1.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 721 cod. proc. pen. e 7 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile (ratificato con legge 23 aprile 1991, n. 144), e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, in violazione del principio di specialità e delle garanzie previste dall’art. 96 del trattato bilaterale d estradizione col Brasile, avrebbe omesso di considerare che COGNOME veniva processato a Locri per reati diversi da quelli in ordine ai quali era stata concessa l’estradizione.
Come si evincerebbe anche dalla relativa pronuncia dell’Autorità brasiliana, l’imputato era stato estradato solo in ordine al reato di cui all’art. 74 T.U. stup. e non anche in ordine al reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso.
L’ordinamento brasiliano, infatti, non prevede un concetto tecnico di criminalità organizzata come quello presente in Italia, per cui il reato associativo
di tipo mafioso non è previsto da un’autonoma fattispecie penale, anche considerando che l’art. 288 del codice penale brasiliano è dedicato al diverso reato di RAGIONE_SOCIALE per delinquere. Il ricorrente, infine, evidenzia di aver potuto sollevare tale eccezione sul difetto di procedibilità solo all’udienza del 5 febbraio 2019 per cause a lui non imputabili.
La Corte non avrebbe palesato una pronuncia esplicita c:on riferimento al difetto di procedibilità, di cui al capo 30 di imputazione, per fatti associativi d stampo mafioso commessi in RAGIONE_SOCIALE e in zona limitrofe nonché all’estero, in Canada ed in Olanda, dal gennaio 2005 fino al settembre 2015.
Diversamente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era stata contestata al ricorrente come perdurante dal gennaio 2004 al settembre 2015.
La Corte non avrebbe fornito alcuna spiegazione sui rilievi della difesa, limitandosi a sterili formule di stile e a svolgere, con un giudizio alquanto approssimativo, affermazioni disconosciute dalla sentenza emessa con separato giudizio abbreviato.
Da tale sentenza era emersa la prova, invece, della sussistenza e dell’operatività di due associazioni distinte: un sodalizio criminoso mafioso e un gruppo operativo che si occupava specificatamente del narcotraffico e di altri reati in materia di armi.
Simile rilievo concorreva a dimostrare il difetto di procedibilità relativo al reato di cui al capo 30, mentre la sentenza impugnata è rimasta silente sul punto.
2.1.2. Il primo motivo è infondato.
La Corte di appello ha evidenziato che l’estradizione riguardava anche il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; infatti,dalla sentenza della Corte Federale del Brasile del 27.2.2018 risulta che la richiesta di estradizione riguardava anche il delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso armata di cui all’art. 416-bis cod. pen., come risulta anche da nota del Ministro della Giustizia del 28.6.2016 inviata nello Stato del Brasile, dove si specifica che il Mandato di arresto europeo (MAE) emesso dal G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria riguardava anche il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Per di più, sulla doppia tipicità, la Corte brasiliana aveva evidenziato la corrispondenza del reato per il quale era stata presentata la richiesta con quello di cui all’art. 288 del codice brasiliano sull’RAGIONE_SOCIALE criminosa.
Con tali specifici aspetti, risultanti dal provvedimento impugnato, il ricorrente non si confronta adeguatamente, siccheoltre che infondato in punto di diritto, il motivo di ricorso risulta generico.
2.2.1. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 191, 696, comma 1, 727 e 729 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all’estero all’interno dell’ufficio della RAGIONE_SOCIALE.
L’Olanda (paese concedente), infatti, aveva evidenziato la mancanza di espressa autorizzazione rilasciata dal giudice competente e non vi era agli atti alcuna rogatoria relativa all’utilizzo di tali specifici atti (considerando che rogatorie n. 11/15 del 4.04.15 e n. 17/15 del 17.06.2015 non prevedevano l’utilizzo di dette intercettazioni).
Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito non avrebbe potuto utilizzare tale elemento istruttorio.
2.2.2. Il motivo è infondato.
A pag. 30 della sentenza impugnata, i giudici hanno spiegato che vi era stata trasmissione spontanea di atti da parte dell’autorità olandese, fatto che comporta l’inapplicabilità dell’art. 729, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11116 del 20/02/2009, Gallitelli, Rv. 243429).
Infatti, l’inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi prev dall’art. 729 cod. proc. pen. non si applica all’acquisizione di informazioni emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, con atti che spontaneamente ed autonomamente l’autorità giudiziaria estera ha offerto all’autorità giudiziaria italiana.
In questo senso è costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 9960 del 27/01/2005, Biondo, Rv. 231048), per la quale la sanzione dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie “all’estero”.
Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile al caso in esame.
2.3.1. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 268, 270, 271 cod. proc. pen. e 15, secondo comma, Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di dichiarare l’inutilizzabilità delle conversazioni captate e acquisite per rogatoria dall’Olanda, in quanto acquisite mediante un sistema autorizzativo attribuito a un organo del potere esecutivo, in
violazione a quanto stabilito dall’art. 15, secondo comma, Cost., che prevede che l’inviolabilità delle comunicazioni sia limitabile solo mediante atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, prevedendo, quindi, la doppia riserva di legge e di giurisdizione.
Il ricorrente, sul punto, evidenzia che in Olanda il pubblico ministero – che non è “autorità giudiziaria” nel senso che la Costituzione italiana attribuisce al termine ed è sottoposto alle direttive del potere esecutivo olandese – ha il compito di dover motivare la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni.
Nel caso di specie, pertanto, non essendovi agli atti i decreti di autorizzazione emessi dal giudice olandese, il giudice di merito italiano non avrebbe potuto utilizzare le relative captazioni, poiché poste in violazione del principio di riserva di giurisdizione.
2.3.2. Anche tale motivo è infondato. Il pubblico mini.stero in Italia ed all’estero è da considerarsi a tutti gli effetti Autorità giudiziaria, trovan applicazione nel caso di specie, ai sensi dell’art. 696 comma 1 cod. proc. pen., le convenzioni internazionali firmate dallo Stato Italiano (a partire dalla Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20/4/1959), che costituiscono fonte primaria di regolamentazione in tema di assistenza giudiziaria e che prevalgono, per esplicita previsione dell’art. 696 comma 2 cod. proc. pen., sulla normativa prevista dagli artt. 697 e segg. cod. proc. pen.
In ogni caso, va confermato l’indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n.19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone Rv. 279246) per la quale, in tema di intercettazioni telefoniche e ambientali, l’utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione alle richieste di rogatoria non è condizionata all’accertamento, da parte del giuclice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall’autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell’attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica dell correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate.
Quanto alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l’atto sia compiuto, con i principi inderogabili dell’ordinamento interno spetta comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell’Unione Europea.
Il ricorrente in definitiva non si confronta, a questo proposito, con la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale è evidenziato che le intercettazioni sono state eseguite sotto il controllo ed in forza di decreto di autorizzazione dell’autorità olandese, nel rispetto dei relativi termini di durata stabiliti dalla normativa di tale Stato.
2.4.1. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 268, 270, 271 cod. proc. pen. e 15, secondo comma, Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare c:he i verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite per rogatoria dall’Olanda non erano stati depositati presso l’autorità procedente, circostanza stabilita a pena di inutilizzabilità dall’art. 270 cod. proc. pen.
Nel ricorso, poi, si evidenzia che la giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato – secondo la quale, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l’atto viene compiuto, con l’unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa – non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché tali captazioni erano divenute il presupposto per nuove e autonome operazioni di intercettazione. In ogni caso, l’impossibilità per l’imputato di visionare i verbali e le registrazioni delle intercettazioni avrebbe costituito una violazione del diritto di difesa, come chiarito dalla giurisprudenza europea.
2.4.2. Anche tale motivo del ricorso è infondato, per gli stessi argomenti appena illustrati per il precedente motivo. Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229244) hanno affermato che, ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse sono state disposte, non occorre la produzione del decreto relativo all’autorizzazione, ne’ il giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate è tenuto a rilevare rinutilizzabilità dei risultati intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per violazione dell’art. 267 e art. 268 commi 1 e 3, commi 1 e 3 cod. proc. pen., gravando sulla parte interessata a farla valere, l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME e altri, Rv. 254109), sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario, che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30815 del 26/04/2012, P.M. in proc. Parise, Rv. 253415)
2.5.1. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado non avrebbe indicato i dati precisi di tipo probatorio in forza dei quali ha
ritenuto il ruolo apicale dell’imputato nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso.
Il giudice di merito, infatti, non solo non avrebbe indicato le specifiche attività in concreto svolte dall’imputato nell’ambito della sua presunta partecipazione a riunioni operative del sodalizio, ma avrebbe omesso di considerare che non vi era prova certa del fatto che lo stesso, in data 28 gennaio 2014, si trovasse alla riunione svolta presso l’abitazione di COGNOME.
Inoltre, la Corte di appello, ai fini del decidere, avrebbe utilizzato le conversazioni trascritte dalla polizia giudiziaria e non quelle della perizia ritualmente depositata, come era avvenuto in ordine alle captazioni del dialogo intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, dalle quali si evinceva che non era possibile individuare con certezza il nome dell’imputato.
2.5.2. Tale motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia perché consiste in una rivalutazione di merito delle prove, inammissibile nel giudizio di legittimità, sia perché la motivazione esposta in sentenza è coerente con le risultanze delle intercettazioni indicate (in particolare pagg. 35 – 38 della sentenza) e le dichiarazioni del teste COGNOME sulla partecipazione al summit in casa di COGNOME NOME, zio di COGNOME NOME, al fine di appianare le divergenze insorte tra i due gruppi mafiosi operanti in Canada collegate con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed evitare così che l’omicidio di NOME COGNOME, referente dell’articolazione RAGIONE_SOCIALE delle famiglie COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, per la sottrazione delle armi dell’articolazione parallela facente capo alle famiglie COGNOME potesse degenerare in una faida.
A questo proposito, il ricorrente non si confronta cori la parte della motivazione in cui si valorizza l’invito rivolto al COGNOME dal cognato COGNOME NOME che già si era recato in Canada, in ragione del particolare ruolo da lui rivestito nella RAGIONE_SOCIALE, ad intervenire per tentare di ristabilire un equilibrio tra i gruppi; tale sollecitazione il COGNOME avrebbe risposto prendendo tempo prima di assumere posizione, dovendo comprendere tutti i profili della vicenda, atteso che l’atteggiamento da assumere da parte della RAGIONE_SOCIALE madre a RAGIONE_SOCIALE avrebbe necessariamente comportato la presa di posizione in favore dell’una o dell’altra articolazione.
Lo stesso COGNOME era stato intercettato il 24 febbraio 2015, mentre riferiva che gli era stata rivolta detta richiesta (pag. 48 della sentenza impugnata), sicché l’assenza di alcun confronto effettivo del ricorso con il significato attribuito dai giudici al suo ruolo apicale nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come esposto, rende generico e manifestamente infondato il ricorso.
Il giudice di merito ha dato conto in maniera adeguata delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità
di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
In particolare, viene evidenziato a pagg. 50-52 della sentenza impugnata l’elevato livello ricoperto dal COGNOME già per il tipo di atteggiamento prudente concordato con COGNOME da assumere nella vicenda dell’omicidio di “NOME” (COGNOME) per il furto delle armi, tenute in deposito dell’altra articolazione ; e sulla necessità di comandare il sodalizio il più possibile con il consenso dei sodali, senza volontà di sopraffare gli altri. Infine, in modo plausibile i giudici hanno attribuito importanza alle frasi di COGNOME NOME con le quali lo stesso non si è dissociato dal modo con il quale il padre trentanni prima dirigeva il medesimo sodalizio mafioso: «trentanni fa non era lo stesso? c’era NOME padre», e ciò a dimostrazione della piena consapevolezza delle attività criminali della RAGIONE_SOCIALE ) svolta anche con armi di cui ha sempre avuto la disponibilità.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché ricondotti sotto la prospettazione della contraddittorietà della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito.
Pertanto, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Infine, la lamentata utilizzazione di trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria e non quelle svolte dalla perizia è fatto che non determina alcuna nullità della sentenza impugnata, essendo stata avanzata in modo inammissibilè per la prima volta in Cassazione, con una denuncia generica che non evidenza ‘ la differenza specifica di contenuti tra la trascrizione della polizia giudiziaria e quella fatta dal perito e, di conseguenza, non specifica nemmeno la relativa rilevanza agli effetti della sentenza impugnata.
2.6.1. Con il sesto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto delle captazioni relative alle conversazioni del 22 gennaio 2013, dalle qual ii si evinceva che l’imputato era lontano dal territorio di RAGIONE_SOCIALE, territorio che non era solito frequentare stabilmente.
Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dal fatto che lo stesso imputato non era stato interessato dai procedimenti penali che avevano interessato il territorio negli ultimi decenni e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME, il quale aveva escluso di conoscere l’imputato, ritenendo che non fosse persona collegata con la ‘ndrangheta.
2.6.2. Le situazioni spiegate al punto precedente permettono di ritenere manifestamente infondata anche la presente doglianza, sia per il contenuto di merito della denuncia sia perché la lontananza dal territorio RAGIONE_SOCIALE non è disconosciuta in sentenza, che ha evidenziato, invece, che, proprio per il ruolo di vertice del sodalizio assunto da COGNOME, egli era stato investito della delicata decisione da prendere nell’interesse del sodalizio e per il mantenimento degli equilibri al suo interno.
2.7.1. Con il settimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 526, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe affermato a pag. 39 che la vicenda relativa all’apertura della RAGIONE_SOCIALE fosse sintomatica dell’autorevolezza di COGNOME e del suo ruolo apicale nel sodalizio.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la disputa era sorta per mol:ivi strettamente commerciali (e non sarebbe stata risolta con l’intervento di COGNOME), che vi era stato il rifiuto di entrare in RAGIONE_SOCIALEà con RAGIONE_SOCIALE e che quest’ultimo, insieme al fratello; era rt2 stati assolti nell’ambito di un separato giudizio avente ad oggetto il medesimo reato associativo (nel quale si era accertato che non vi era stato uno volontario stabile inserimento degli stessi nella realtà ‘nranghetista di RAGIONE_SOCIALE).
La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata nella parte in cui il giudice di merito afferma che l’imputato e i fratelli COGNOME avrebbero fatto parte di un gruppo operante nella zona RAGIONE_SOCIALE e non tirrenica, come invece si evidenzia nel capo d’imputazione.
2.7.2. Il motivo è infondato. Nelle pag. 41-46 e in particolare alla pagina 44 la Corte spiega minuziosamente il contenuto delle intercettazioni dell’imputato mentre rivela i retroscena dell’omicidio e della pressione del gruppo COGNOME dovuta, secondo COGNOME, anche al pregiudizio agli interessi della RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, esponenti di rilievo nelle attività delittuose del narcotraffico del gruppo mafioso, che gli avevano proposto di aprire una RAGIONE_SOCIALE insieme a loro, vicino a quella della famiglia COGNOME, così creando le prime frizioni con NOME NOME, in violazione alle regole del dovuto rispetto verso di questi.
Le argomentazioni esposte in sentenza sono chiare e coerenti con la descrizione fatta dai giudici della figura apicale del COGNOME, per come emerge dalle citate intercettazioni della conversazione di COGNOME NOME con il NOME.
In ogni caso, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935).
2.8.1. Con l’ottavo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe affermato in maniera apodittica che COGNOME aveva svolto un ruolo di collegamento tra la realtà associativa RAGIONE_SOCIALE e quella RAGIONE_SOCIALE, senza offrire sul punto alcuna specifica motivazione e senza individuare concretamente quali fossero le condotte in tal senso poste in essere dall’imputato (non bastando, a tal fine, il contenuto del dialogo intercorso il 9 marzo 2015 tra NOME e COGNOME).
2.8.2. Anche tale motivo è infondato trattandosi di una censura volta a confutare la valutazione di merito operata dalla Corte territoriale sulla base del contenuto di inequivoche conversazioni intercettate a COGNOME NOME ed all’imputato, per come sopra esposte. Il ruolo apicale di COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infatti, viene spiegato proprio dalle riflessioni svolte da COGNOME con l’imputato, che era stato invitato a intervenire direttamente con la sua autorevolezza all’interno del sodalizio, tanto da fare esclamare a COGNOME che se egli fosse intervenuto già in precedenza nelle dinamiche canadesi del gruppo, non sarebbe cresciuta la tensione tra le due articolazioni, poi sfociata nell’omicidio di COGNOME NOME.
2.9.1. Con il nono motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi che avrebbero provato il ruolo dell’imputato quale promotore dell’RAGIONE_SOCIALE, non bastando a tal fine l’aver evidenziato che lo stesso aveva espresso un giudizio in merito al modo inappropriato di gestire il potere da parte di NOME COGNOME, prima della vicenda COGNOME (anche perché riferibile a un momento temporale precedente); pertanto, vi era insufficienza dimostrativa dell’assunto.
2.9.2 Anche il nono motivo di ricorso è infondato, atteso che il COGNOME non si era limitato ad esprimere un’opinione, per come denunciato dalla difesa, ma era stato invitato a recarsi immediatamente in Canada per intervenire sulle due articolazioni della RAGIONE_SOCIALE, facendo così avvertire ai componenti
dei gruppi canadesi tutto il peso del proprio ruolo apicale della RAGIONE_SOCIALE madre RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta quindi di una censura di merito alquanto generica, perché non si confronta con il senso complessivo della motivazione espressa dai giudici di merito.
2.10.1. Con il decimo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe accertato che COGNOME aveva svolto un ruolo di garante, voluto dai vertici delle associazioni di tipo mafioso di riferimento durante il contrasto sorto in Canada, mentre, dalla lettura del capo di imputazione, risulta che le attività dell’imputato erano riferibili a un sodalizio operante nella zona jonica e non tirrenica.
2.10.2. Anche tale motivo è infondato, perché la sentenza impugnata ha spiegato – per come sopra già esposto – sia il tipo di intervento che NOME era stato invitato a fare in Canada sia l’analisi che lo stesso aveva fatto sulle cause delle possibili frizioni con la famiglia di COGNOME NOME a RAGIONE_SOCIALE, sicché la Corte di merito – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – non aveva limitato il proprio raggio di azione alle attività calabresi.
Inoltre, aveva un rilievo trascurabile il riferimento impreciso dei giudici alla zona jonica o tirrenica di operatività degli altri componenti del gruppo diretto dal COGNOME, non facendo venire meno la precisione e la rilevanza criminale delle circostanze nelle dinamiche sopra esposte, descritte dallo stesso imputato nelle conversazioni intercettate.
2.11.1. Con l’undicesimo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, 192, comma 2, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 111, sesto comma, Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in ordine al ritenuto perfezionamento del reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, non essendovi agli atti elementi probatori in forza dei quali poter affermare che COGNOME avesse fatto ingresso nel sodalizio e, nell’interesse di questo, avesse svolto un ruolo dinamico e funzionale (non potendo considerarsi tale il contenuto delle captazioni ambientali del 22 gennaio 2013 e del 24 febbraio e 9 marzo 2015).
1.11.2. Pure tale motivo è infondato ; perché in modo ineccepibile la Corte di merito ha conferito assorbente rilievo probatorio alle intercettazioni che rivelavano l’esistenza di una gerarchia all’interno del sodalizio, sicché l’aver ricoperto un ruolo apicale nello stesso costituisce una deduzione che è stata fatta dai giudici di merito non con una apodittica affermazione non contestualizzata,
ma sulla base di plurime emergenze processuali, che si inseriscono in modo coerente in una serie di vicende, delle quali il ricorrente non fornisce nemmeno una ricostruzione alternativa.
2.12.1. Con il dodicesimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe ritenuto l’imputato responsabile del reato a lui ascritto, nonostante non vi fosse prova del fatto che lo stesso aveva posto in essere condotte qualificabili come mafiose e del fatto che aveva coltivato rapporti con la realtà associativa RAGIONE_SOCIALE e sidernese, ad eccezione del rapporto con il cognato, NOME COGNOME.
L’imputato, inoltre, non avrebbe potuto essere considerato soggetto autorevole, in assenza di una sua fama criminale pregressa e di precedenti penali.
Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che non vi era prova del fatto che l’imputato avesse effettivamente svolto un ruolo dirimente nell’ambito dell’incontro con i membri della RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME, considerando che non vi era prova neanche del fatto che egli avesse realmente partecipato a tale incontro (non bastando, a tal fine, l’invito a partecipare all’incontro formulato da COGNOME e l’analisi delle celle alle quale si era agganciato il suo cellulare).
2.12.2. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che, per quanto si è detto sopra, la partecipazione dell’imputato al summit a casa di COGNOME è certa; inoltre, il contenuto delle conversazioni intercorse e in particolare la richiesta di intervento dei COGNOME per tentare di prevenire una più grave degenerazione delle frizioni tra le due articolazioni canadesi, che erano sfociate nell’omicidio COGNOME, denotano in modo inequivoco il ruolo di vertice del sodalizio ricoperto dal COGNOME.
2.13.1. Con il tredicesimo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che l’imputato fosse consapevole della presunta disponibilità di armi in capo al sodalizio.
2.13.2. Il motivo è palesemente infondato, atteso che la consapevolezza della detenzione delle armi da parte di NOME si ricava già da quanto lì;i – à evidenziato nella sentenza impugnata a pag. 50-52 per il ruolo direttivo della RAGIONE_SOCIALE nella quale era intervenuto il furto di parte del e armi custodite in uno dei depositi.
Con atto del 16 maggio 2022, il ricorrente articola altri due motivi nuovi.
3.1.1. Con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con
riferimento agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni, non era possibile accertare la partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso, anche considerando che lo stesso in più occasioni aveva dichiarato di non voler essere coinvolto in affari illeciti e che il collaboratore d giustizia COGNOME – come già evidenziato – aveva affermato l’estraneità dell’imputato alla realtà ‘RAGIONE_SOCIALE.
3.1.2. Il motivo è infondato, perché attiene a profili che non intaccano la pregnanza dimostrativa del chiaro contenuto delle intercettazioni sul quale la Corte ha costruito in modo coerente il proprio convincimento sul ruolo apicale del COGNOME nel sodalizio mafioso.
In ogni caso, il giudice di appello – come si è detto sopra – non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935).
Nel caso di specie le dichiarazioni di NOME erano state smentite proprio dal chiaro senso delle conversazioni intercettate sopra indicate, sicché non erano idonee a sminuire la rilevanza dimostrativa di queste.
3.2.1. Con il secondo motivo aggiunto, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., in forza della medesima intercettazione del 22 gennaio 2013, avrebbe in maniera illogica affermato la partecipazione dell’imputato alla realtà associativa con ruolo apicale, nonostante agli atti non vi fosse alcuna prova a supporto.
3.2.2. Anche tale motivo è infondato, perché l’esclusione dell’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416-bis cod, pen. circa l’operatività della RAGIONE_SOCIALE nella gestione delle attività economiche era dovuta alla mancanza di prova di tale specifica attività del sodalizio, mentre lo, consideraziont svolto’ nella sentenza impugnata sulla conversazione del 22 gennaio 2013 attiene – contrariamente a quanto affermato in ricorso – al ruolo di vertice di COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
dichiarato esplicitamente da NOME NOME e NOME in detta conversazione intercettata: «mancando io e NOME il punto di riferimento sei tu o NOME», riferendosi chiaramente a COGNOME NOME, per come nel resto della sentenza viene spiegato sull’identità del soggetto chiamato col soprannome di “NOME“.
L’infondatezza complessiva del ricorso comporta la necessità di dichiararne il rigetto, con la conseguente condanna dell’imputato alla rifusione delle spese delle costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE Calabria e RAGIONE_SOCIALE Gioiosa RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo, in ragione del contributo fornito, e condanna dello stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Calabria e RAGIONE_SOCIALE Gioiosa RAGIONE_SOCIALE, che liquida in favore di ciascuna in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 16/06/2022