Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7947  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita dei ricorsi.
uditi i difensori:
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, anche quale sostituto per delega dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI NORD si è riportato ai motivi dei ricorsi.
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di AVELLINO in difesa di NOME COGNOME si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME NOME è
riportato ai motivi chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 31/10/2022 ha solo parzialmente riformato nei confronti dei primi due, in ordine al trattamento sanzionatorio sentenza del Tribunale cittadino che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciu COGNOME ed il COGNOME colpevoli della partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE camorrist RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (capo 1), di una pluralità di reati di usura aggravata (capi 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 36, 37 e 38) e di due reati di estorsione (capi 39), ed il COGNOME dell’estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416 bis1 cod. pen., danni di COGNOME NOME, di cui al capo n.23) dell’imputazione.
All’udienza del 17/10/2022, peraltro, il COGNOME ed il COGNOME avevano dichiarato rinunciare a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli afferenti la dosimetria della afferenti il capo 1) ed il COGNOME altresì quelli afferenti i capi 34) e 39), sui quali insist
Il COGNOME ha fondato il ricorso su due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la carenza, l’illogicità e la contradditt della motivazione in ordine all’estorsione aggravata addebitatagli: ad avviso del ricorrente sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta alle censure rivolte con l’atto di appello alla ricostruzione della vicenda, laddove si era evidenziato che le dichiarazioni d persona offesa – che pur si riconosceva poco affidabile – erano incompatibili con le risultan delle intercettazioni. In particolare, nel ricorso del COGNOME si citano alcune conversazioni quali emergerebbe il rifiuto del ricorrente di prelevare lo COGNOME, l’invito rivolto da COGNOME direttamente alla persona offesa e la successiva interlocuzione del capo RAGIONE_SOCIALE con il cognato NOME COGNOME, al quale veniva detto che poteva riferire al creditore che entr giorno 12 lo COGNOME gli avrebbe portato il dovuto, prospettando invece due soluzioni alternative per l’estinzione del debito nei confronti del COGNOME.
La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non avrebbe considerato che con pec del 14/6/2022 era stata depositata copia del verbale stenotipico dell’udienza tenutasi dinanzi Tribunale di Avellino nel processo nei confronti dei concorrenti nel reato svoltosi con il ordinario, né si era dato conto della richiesta di integrazione probatoria con esame testimonia dello COGNOME avanzata dalla difesa sia in primo grado che nel giudizio di appello.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione relazione alla richiesta subordinata di ritenere l’ipotesi del tentativo, in difetto dell’avvenuto pagamento di 200 euro mensili, che si contesta essere stato riferito in termini certezza da COGNOME NOME nell’interrogatorio di garanzia.
COGNOME NOME ha articolato cinque motivi di impugnazione:
3.1. Vizio di motivazione – ritenuta manifestamente illogica e contraddittoria – in relaz
al delitto associativo contestato al capo 1), emergendo invece dalle conversazioni intercettat la prova delle condotte usurarie ma anche la non condivisione di diversi ed ulteriori scopi.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed in particolare:
 all’individuazione della pena base per il reato più grave, riferita al capo 34), contestato al ricorrente;
ai criteri per la determinazione della pena base, non avendo spiegato se questa (otto anni e tre mesi) sia riferita all’art.629 c.p., discostandosi notevolmente dal minimo edittale, poi applicare gli aumenti ex art. 63 comma 1 cod. pen., oppure se – in violazione dell’art. co. 4 c.p. – sia riferita all’art.629 co. 2 cod. pen.;
3.3. Violazione di legge ed omessa motivazione in riferimento all’art. 63 co. 4 cod. pen. con riferimento all’aumento di pena determinato per tutte le circostanze aggravanti ad effett speciale applicate, aumenti anche superiori al terzo, con aumento facoltativo ex art. 63 n. cod. pen in assenza fisica di motivazione;
3.4. Violazione di legge, con riferimento all’art. 597 comma 3 cod. proc. pen., per av disposto la Corte di appello un aumento per l’aggravante ad effetto speciale di cui all’a 416bis.1 cod. pen. di due anni e nove mesi di reclusione, a fronte di un aumento di due anni determinato dalla sentenza di primo grado, impugnata dal solo imputato e non dal pubblico ministero.
3.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, invocate entrambi i difensori con i loro motivi di appello.
COGNOME NOME NOME affidato il suo ricorso a quattro motivi di impugnazione:
4.1. Vizio di motivazione in ordine all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ed alla partecipazione del ricorrente alla stessa: si assume che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, avrebbe riportato in motivazione le intercettazio dichiarazioni delle persone offese senza sottoporle ad alcun vaglio critico, non avrebbe valutat i rilievi della difesa in ordine alla documentazione rinvenuta presso il garage Security Pa significativa di attività di usura – ammessa in appello del ricorrente – ma non dell’eserciz questa in favore del sodalizio di cui si tratta: erroneamente i giudici di merito avreb attribuito alle dichiarazioni della AVV_NOTAIO -secondo cui nel gennaio 2018 il Chia aveva delegato ad altri la riscossione del credito usurario- un valore sintomatico dell’intrane del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi solo di una cessione del credito effettuata ricorrente, deciso a cambiare vita, avendo prima esercitato l’attività solo con le proprie fo Si assume che il COGNOME avrebbe ingannato il Genito riferendogli di avere un debito di 800 eur anziché di 2.800 euro, evidentemente perché non era affatto terrorizzato dal proprio usurario come, invece, sarebbe stato se questo fosse stato riconosciuto come mafioso. Si contestano anche le interpretazioni date in sentenza ai contenuti di alcune intercettazioni, quali qu secondo cui i conti del COGNOME dovevano essere controllati, così come, pur riconoscendosi la responsabilità per il tentato sequestro del COGNOMElo, finalizzato al recupero di denaro, si assu
difettare la prova che si trattasse del denaro dell’RAGIONE_SOCIALE. In definitiva, difette quell’attività duratura in favore del RAGIONE_SOCIALE necessaria per la configurazione di responsabilit art. 416 bis cod. pen.
4.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del COGNOME per i rea estorsione aggravata ai sensi dell’art.629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all’art. comma 3 n. 3), 416 bis 1 cod. pen., così come contestati ai capi 34 e 39 dell’imputazione. S contesta che sia stato considerato ai danni del COGNOME il ritardo con cui la persona offesa riferito il nome del ricorrente (attribuendo tale ritardo a timori nei confronti dello stes assume che difetterebbe la prova di minacce ai danni della persona offesa del reato di cui a capo 34, mentre in relazione al reato di cui al capo 39 si contesta il contenuto minatorio de conversazione del 6/4/2017 citata in sentenza.
4.3. Violazione di legge con riferimento all’art. 416 bis 1 cod. pen. e vizio di motivazion ordine alla mancata esclusione della relativa aggravante per tutti i reati contestati al ricorr
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena al diniego delle attenuanti generiche, attribuendo anche al ricorrente “rilevanti e reit precedenti penali” a fronte di un certificato del casellario giudiziale dal quale ed emergeva due banali precedenti, peraltro aspecifici, sanzionati uno con la multa e l’altro con due mesi arresto.
CONSIDERATO IL DIRITTO
Il ricorso del COGNOME è inammissibile, in quanto i motivi proposti si risolvono in censure di merito volte a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a que riconosciuta in sentenza, peraltro riproponendo le medesime argomentazioni già disattese dalla Corte con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta adeguatamente.
Nella ricostruzione delle sentenze di merito, infatti, la vicenda oggetto del processo e stata originata da un debito di COGNOME NOME verso NOME che, insieme a NOME COGNOME, si sarebbe rivolto per la riscossione a COGNOME NOME, reggente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso il carattere difficile del debitore, anche per i suoi precedenti penali. I COGNOME avrebbe, pertanto, estromesso gli originari creditori, cogliendo l’occasione per avanzare una pretesa di natura estorsiva ben superiore al dovuto nei confronti del debitore, che dal intercettazioni in atti risulta essere stato fatto convocare al suo cospetto dai fratelli COGNOME NOME, odierno ricorrente, e COGNOME NOME. Alla presenza di quest’ultimo, mentre il ricorrente attendeva fuori, in data 8/11/2017 con minacce (“ti taglio la testa e ci dentro, qui comandiamo noi”) e percosse il COGNOME aveva intimato alla persona offesa il pagamento di una somma di euro quattromila, ben superiore al dovuto, da consegnarsi direttamente al RAGIONE_SOCIALE, nella mani dello stesso COGNOME.
Poco rileva pertanto se, convocato a mezzo dei fratelli COGNOME, lo Scognamoglio si sia presentato insieme a questi dal COGNOME, oppure lo abbia raggiunto con mezzi propri, come prospettato nel ricorso, atteso che senza incorrere in illogicità alcuna la Corte territoria invece, valorizzato la circostanza emersa dalla successiva conversazione captata tra il COGNOME
NOME ed il cognato NOME COGNOME, con la quale questo veniva informato dal primo che era stata ormai risolta la questione per la quale l’COGNOME si era rivolto a lui.
I giudici di merito hanno, così, reso adeguatamente conto della modesta rilevanza di possibili discrasie nel racconto della persona offesa, soprattutto alla luce dei riscontri questa hanno ricevuto dalle conversazioni intercettate e dalla stessa chiamata in correità effettuata da COGNOME NOME in sede di interrogatorio di garanzia nei confronti del frate COGNOME NOME. Le espressioni prudenziali “se non sbaglio” e “se bene ricordo”, che il ricorso attribuisce al ricorrente richiamando captazioni con riferimento alle somme di “o 100 200 euro” consegnate dalla persona offesa allo stesso COGNOME NOME, non sono idonee a rendere illogica la ricostruzione della Corte territoriale, che ha riconosciuto la consumazione d reato – a fronte della prospettazione difensiva di un’azione fermatasi sulla soglia del tenta – alla luce della considerazione secondo cui il ricorrente non avrebbe coinvolto il fratello non avesse avuto certezza”, ben potendo peraltro le formule dubitative non riferirsi all’an d pagamenti ma solo all’ammontare dei singoli versamenti. Ad ulteriore riscontro di tale ricostruzione, peraltro, la sentenza impugnata ha valorizzato, da ultimo, anche l’ammontare del risarcimento effettuato dagli imputati alla persona offesa, evidentemente comprensivo delle tre quote estorsive ricevute, nonché successive conversazioni con le quali ci si lamentava solo del ritardo nei versamenti concordati peri mesi di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2018, così non escludendosi il tempestivo versamento della quota di novembre.
Del tutto immune da vizi logici, pertanto, deve ritenersi la ricostruzione dei fatti ope dalla Corte territoriale soprattutto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, alla dei riscontri così rilevati, né il ricorrente può dolersi dell’omesso esplicito esame della ric di riapertura dell’istruttoria dibattimentale con l’acquisizione del verbale dell’e testimoniale dello stesso COGNOME COGNOME procedimento con il rito ordinario nei confronti de coimputati, o con un nuovo esame testimoniale del predetto, risultando evidente dal percorso argomentativo della sentenza impugnata la ritenuta completezza del materiale probatorio acquisito, di per sé sufficiente a disattendere la richiesta, che peraltro si riferisce tardiva formulata nel corso del giudizio di appello ed in sede di conclusioni.
La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, del resto, attesa la presunzion completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezional quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016 Ricci, Rv. 26682001) ed a maggior ragione anche nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, eserc dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, proc. pen. – analogamente all’analoga facoltà, nell’abbreviato di primo grado, di sollecita l’esercizio dei poteri di ufficio di cui all’art. 441 comma 5 cod. proc. pen. – atteso che in s appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di p
grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5629 del 30/11/2021 Rv. 282585 – 01).
I ricorsi del COGNOME e del COGNOME, invece, sono parzialmente fondati e vanno accol per quanto di ragione.
2.1. Sono inammissibili, infatti, i motivi di tali ricorsi volti a censurare la ricostruzi sentenze di merito in ordine all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ed al ruolo svolto dai ricorrenti in tale sodalizio, in quanto si tratta di mo attaccano esclusivamente il merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo delle decisioni dei giudici di merito, che per loro natura si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).
La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto degli elementi, acquisiti anche attraverso indagini svolte nell’ambito di diversi procedimenti, in particolare quelli recant NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO rgnr, dai quali è emersa la nascita del sodalizio di cui si tratta occasione della detenzione dei capi storici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la cui esistenza è stata accertat in giudizio già del 2003), condannati all’ergastolo, allorché il pregiudicato COGNOME aveva creato un nuovo gruppo criminale, reclutando vecchi esponenti dal predetto RAGIONE_SOCIALE ed altri personaggi della malavita avellinese. In particolare le risultanze del proc. 21885/17 rgn interessanti più direttamente la posizione dei ricorrenti, hanno consentito di rilevare com “RAGIONE_SOCIALE” abbia reinvestito nell’usura i proventi delle attività illecite.
I ricorsi, pertanto, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove alle pagg. 17 e ss. questa ha dato conto di una molteplicità di elementi dai quali son emersi le prove dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE: a mero titolo di esempio, giova qui ricordare dichiarazioni acquisite in ordine all’omicidio di COGNOME NOME, risultato avere un rile debito, frutto di usura, nei confronti degli “amici di Avellino”; le videoriprese effettuate l’autolavaggio di COGNOME NOME, riconosciuto come uno dei capi del sodalizio, dalle quali emerso anche il saluto tra questo ed altro sodale dandosi un bacio sulle labbra, secondo antico e tipico rituale degli affiliati ad associazioni di stampo mafioso; la ricostruzione della ger del sodalizio capeggiato dal predetto COGNOME NOME, con la collaborazione in ruolo apical del fratello NOME e del predetto COGNOME, mentre COGNOME COGNOME viene indicato come factotum di COGNOME, il COGNOME autista del COGNOME, oltre che dedito alle estor insieme al COGNOME ed altri.
Premesso che entrambi i ricorrenti hanno ammesso la loro attività usuraria ed i reati connessi (con eccezione di due delle imputazioni contestate al COGNOME), quanto alla stabil partecipazione del COGNOME al sodalizio, le sentenze di merito hanno adeguatamente evidenziato come dalle intercettazioni e dalle videoriprese acquisite questo sia risultato uom di assoluta fiducia sia del COGNOME che, soprattutto, di COGNOME NOME, per il quale ha s anche per un periodo mansioni di autista, ruolo tipicamente fiduciario e rivelatosi strumenta anche ad una funzione di intermediario tra i predetti COGNOME e COGNOME e tra questi ed al associati, così da ridurne i contatti in modo da evitare l’attenzione delle forze dell’ordine.
Senza incorrere in vizi logici, inoltre, le sentenze di merito hanno valorizza partecipazione del COGNOME alle riunioni indette da COGNOME NOME e COGNOME NOME al evidente di programmare le azioni del sodalizio, la gestione diretta di attività di usura, i a COGNOME NOME, anche ricorrendo ad azioni di forza al fine di indurre le persone offese onorare i debiti, nonché la condanna per tentativo di sequestro di persona subita conseguenza del suo attivarsi per recuperare la cassa del RAGIONE_SOCIALE sottratta dal dipendente COGNOME NOME mediante un’azione di forza, ed anche le manifestazioni di gioia in relazione al possibile scarcerazione di altro appartenente al RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME rivelate da conversazioni captate.
Quanto alla stabile partecipazione del COGNOME, questa è stata riconosciuta sulla base una valutazione congiunta e coordinata di una pluralità di elementi concreti, tra i quali è innanzitutto evidenziata la pluralità di reati di usura ed estorsione commessi i considerevole arco temporale – dato di per sé particolarmente significativo perché si tratta settore di elezione del RAGIONE_SOCIALE – per di più commessi con la partecipazione, di volta in volta, compartecipi del sodalizio. Inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato la p documentale costituita dall’indicazione del nome del COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME“), a fianco delle di q delle vittime dei reati di usura annotate nella contabilità relativa a tale attività seq presso il garage gestito dal COGNOME e dal COGNOME, ulteriore riscontro anche degli strett rapporti con questi, emersi dalle conversazioni captate.
Si tratta di elementi valorizzati dalla sentenza impugnata con un percorso argomentativ congruo ed immune da vizi logici, oggetto di contestazioni che non si confrontano con ta elementi se non in modo assolutamente generico: la censura del ricorso del COGNOME secondo cui la sentenza avrebbe valorizzato la documentazione rinvenuta presso il garage Security Park senza valutare i rilievi della difesa, in alcun modo specificati nel ricorso, deve ritenersi inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) co pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentend al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
2.2. Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure con quali i ricorsi del COGNOME e del COGNOME intendono attribu alle conversazioni intercettate un tono (asseritamente colloquiale e non minatorio) ed significato diversi da quelli loro attribuiti dalla sentenza impugnata, per il COGNOME rivelerebbero attività di usura che si assume svolta in proprio e non per conto del RAGIONE_SOCIALE (per in contrasto con gli elementi dinanzi ricordati), e per il COGNOME al fine di evidenziare illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di es aggravata ai sensi dell’art. 629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 416 bis 1 cod. pen., così come contestati ai capi 34 e 39 dell’imputazione.
Giova, infatti, ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazio in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del ling
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce question fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazio massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).
2.3. Immune da vizi logici e giuridici è anche il riconoscimento dell’aggravante di c all’art. 416 bis 1 cod. pen. con riferimento ad entrambi i reati di estorsione contesta COGNOME.
Sotto il profilo del metodo mafioso, infatti, la sentenza impugnata ha valorizzato presenza di più persone ed il riferimento a ruoli gerarchici, con l’allusione a più ampi cont criminali in grado di intervenire per portare a compimento eventuali ritorsioni. Quanto, invec alla finalità agevolatrice dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, la sentenza ha ben evidenziato, anche con riferimento a casi specifici, che i profitti dell’usura e delle estorsioni finivano nelle ca sodalizio consentendo l’acquisizione di ingenti disponibilità economiche che contribuivano, insieme alle modalità delle azioni criminose, a rafforzarne l’egemonia criminale sul territorio.
 Vanno accolte, invece, alcune delle censure – peraltro di carattere assorbente avanzate dai ricorrenti COGNOME e COGNOME in ordine al trattamento sanzionatorio loro riserva in sentenza.
Nella determinazione delle pene, infatti, questa ha indicato per entrambi i predett ricorrenti la pena base in anni otto, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, c esplicito riferimento, però, all’estorsione aggravata di cui al capo 9) quanto al COGNOME quale tale reato non è stato contestato, ed all’estorsione aggravata di cui al capo n.34) quant al COGNOME, anch’egli non interessato da tale contestazione.
L’inversione dei due reati base – atteso che al COGNOME è contestato il reato di cui al c 34), ed al COGNOME l’estorsione di cui al capo 9) – non può essere ritenuta un mero refuso, quanto potenzialmente determinante al fine della parificazione della pena base indicata per entrambi, atteso che, poco prima, sempre ai fini del trattamento sanzionatorio, la sentenza ha ben esaminato la posizione di entrambi, differenziandole notevolmente con riferimento al numero dei reati commessi ed alla gravità dei precedenti penali, ritenuti meno gravi per i COGNOME, sotto il profilo del carattere non reiterato della recidiva.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti dei predetti ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sez della Corte territoriale, che valuterà anche la richiesta di concessione delle attenua generiche, avanzata da entrambi i difensori con i ricorsi in appello, ed in ordine alla quale si rinviene alcuna esplicita motivazione nella sentenza impugnata né con riferimento al COGNOME, né con riferimento al COGNOME, le cui posizioni sono state valutate unicamente con riferimento alla dosimetria della pena.
Gli altri motivi inerenti il trattamento sanzionatorio debbono ritenersi, invece, assor dall’accoglimento del ricorso sul punto.
 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del COGNOME consegue, per il dispost
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello Napoli per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023
Il Consigliere estensore r i