Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4295 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4295 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/09/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 1 settembre 2025, che ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo, del 23 maggio 2025, che aveva respinto la richiesta di misura cautelare a carico di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, oggetto di contestazione provvisoria, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, accogliendo la richiesta soltanto in relazione al delitto di associazione mafiosa ( con ruolo di reggente) e di estorsione aggravata.
Il Tribunale ha respinto l’appello proposto dal Pubblico Ministero ritenendo che gli elementi acquisiti non denotino, con la necessaria gravità richiesta
dall’art. 273 cod. proc. pen., una stabile adesione dell’indagato al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti pur dando atto dell’esercizio di un’attività di controllo , da parte del medesimo, del settore del narcotraffico, come di qualsiasi altra attività illecita svolta all’interno del RAGIONE_SOCIALE Nuova, in virtù del suo ruolo di reggente.
Ha ritenuto che le conversazioni valorizzate dal Pubblico Ministero debbano essere ricondotte al ruolo apicale rivestito dall’indagato, in quanto tale messo al corrente delle azioni violente e delle decisioni adottate nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE.
2.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso.
2.1. Con unico motivo si duole della carenza di motivazione e della mancata valutazione di circostanze ritenute decisive, in particolare della erronea interpretazione degli elementi acquisiti che dimostrerebbero come, prima e dopo la reggenza COGNOME, l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e l’associazione mafiosa abbiano operato con una medesima ‘ regia di vertice ‘, come dimostrato dal fatto che l ‘indagato ha avuto il diritto a conoscere ogni questione rilevante nel settore del narcotraffico oltre ad assumere decisioni in merito. Deduce, in particolare:
– che il Tribunale del riesame aveva erroneamente attribuito un ruolo marginale all’indagato con riferimento all’episodio che aveva visto di NOME NOME ed il NOME NOME, vittime di un pestaggio organizzato dagli esponenti mafiosi del RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuti responsabili di avere acquisito una fornitura di sostanze stupefacenti nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Nuova, senza la previa autorizzazione dei vertici mafiosi, così da determinare il successivo intervento di COGNOME NOME presso altri esponenti del sodalizio RAGIONE_SOCIALE che aveva consentito di pervenire ad un accordo pacificatore con i suddetti COGNOME verso pagamento di una somma di denaro ‘ a titolo riparatorio’ da parte degli stessi. Non era stato considerato che l’indagato era stato portato a conoscenza della problematica, sin dal primo appuntamento, ed era soggetto deputato ad impartire precise direttive con cui comunicava la propria volontà. L’importanza del ruolo dell’indagato sarebbe desumibile dal contenuto della conversazione del 28 settembre 2023, nel corso della quale COGNOME riferiva alla COGNOME che avrebbe dovuto parlare della questione con COGNOME e COGNOME i quali erano ‘ nessuno ‘ ed avrebbero dovuto, a loro volta, riportare il volere di COGNOME. Il mancato coinvolgimento dell’indagato in tutte le fasi della negoziazione poteva derivare dal fatto che egli avesse delegato ai suoi collaboratori un onere operativo, in particolare a COGNOME NOME, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90.
L’ COGNOME, inoltre, nel periodo in cui si svolgeva la mediazione del COGNOME in favore dei COGNOME, era latitante e si avvaleva di cellulari criptati.
-con riferimento alla vicenda COGNOME NOME-al quale il RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di revocare l’autorizzazione mafiosa a spacciare nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Nuova per punirlo a seguito della sottrazione di denaro destinato alla cassa del RAGIONE_SOCIALE – deduce che, a seguito dell’intervento di COGNOME NOME il quale si era a posto a difesa dal giovane chiedendone il graduale reinserimento nell ‘attività di spaccio, COGNOME NOME aveva impartito la necessaria direttiva ai sodali, a lui subordinati, decidendo le sorti di uno spacciatore che aveva violato le regole imposte dal RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale avrebbe anche erroneamente valutato le dichiarazioni rese da COGNOME (pur non collaboratore di giustizia) il quale, a seguito del rimprovero mosso da COGNOME NOME e COGNOME NOME di avere spacciato nel territorio di RAGIONE_SOCIALE Nuova senza la debita autorizzazione e senza avere acquistato lo stupefacente dai referenti del RAGIONE_SOCIALE, si era rivolto ad COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali si trovavano ‘ al di sopra di tut ti’ , in tal modo confermando la competenza dell’indagato a risolvere ogni questione inerente al narcotraffico e al rispetto delle regole imposte dai referenti del RAGIONE_SOCIALE.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’indagato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.In sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Secondo quanto hanno affermato le Sezioni unite, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
contro
llando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582 -01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012).
2.Le censure con cui il ricorrente si duole della mancata considerazione del ruolo direttivo assunto dall’indagato, anche nell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operativa nel territorio parallelamente all’associazione mafiosa, sono infondate. Questa Corte, attraverso il suo più prestigioso consesso, ha ormai da tempo affermato che gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. non coincidono con quelli del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto accanto ad un nucleo comune (accordo per la commissione di un numero indeterminato di reati, struttura necessaria alla sua realizzazione) ciascuna fattispecie ha elementi specializzanti: l’associazione di cui all’art. 416 -bis cod. pen., costituita per commettere una serie non tipizzata di delitti, richiede il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e, come effetto di esso, la condizione di assoggettamento e di omertà nel contesto in cui il sodalizio opera, mentre l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è costituita per la sola commissione di delitti in materia di stupefacenti. Pertanto, non essendovi coincidenza né di condotta, né
di evento, è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio RAGIONE_SOCIALE strutturi al proprio interno, come spesso accade, un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. nel 2016, Viscido, Rv. 265762) o anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 6, n. 17002 del 20/03/2025, Rv. 288048 -01; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rv. 278583-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258163-01; Sez. 2, n. 36692 22/05/2012, Rv. 253892-01), essendo diversi i beni giuridici tutelati dai due reati, rispettivamente, l’ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà per quello previsto dall’art. 416bis cod. pen. e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, per quello previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 247059-01; Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata, Rv. 231972-01).
Può rispondersi del reato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE e di quello di associazione dedita al narcotraffico qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività dell’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, gestito attraverso un apparato organizzativo finalizzato e appositamente costituito e diretto dai componenti di quella mafiosa, a condizione che coloro che abbiano operato esclusivamente nell’ambito del traffico di stupefacenti lo facciano nella consapevolezza che lo stesso è gestito dal sodalizio RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, dep. 2010, Bassano, Rv. 245875 – 01).
2.1. Nella fattispecie in esame non può ritenersi raggiunto un grave quadro indiziario sulla sussistenza di un ‘associazione finalizzata al narcotraffico priva di una sua autonomia organizzativa e operativa rispetto a quella di tipo RAGIONE_SOCIALE, non potendo le, pur suggestive, deduzioni svolte in ricorso, sulla sussistenza di un’unica regia riconducibile ai vertici dell’associazione mafiosa , essere ritenute sorrette da elementi sufficienti ad integrare un grave quadro indiziario. Le conversazioni indicate dall’accusa rivelano, invero, la necessità che, all’interno del RAGIONE_SOCIALE, tutti i soggetti che intendano dedicarsi al traffico di stupefacenti si muniscano dell’autorizzazione allo spaccio da parte dei ref erenti del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, al cui apice si colloca, per quel che rileva, l’odierno ricorrente quale reggente ; emerge, inoltre, anche l’ulteriore dato, invero genericamente prospettato, che le suddette sostanze debbano essere acquistate dai medesimi referenti dell’associazione mafiosa, pur difettando ulteriori approfondimenti in ordine a tale circostanza.
Tuttavia, le censure complessivamente poste attraverso il ricorso poggiano su una lettura parziale degli elementi acquisiti in merito alla condotta
dell’indagato, oltre che orientata in fatto e volta essenzialmente ad una rivisitazione, non consentita, degli esiti valutativi cui sono pervenuti i giudici di merito.
Rispetto al protagonismo dell’indagato, interpellato in occasione dell’intervento effettuato da COGNOME NOME , in favore dei COGNOME, e chiamato ad esprimere in definitiva il consenso del sodalizio RAGIONE_SOCIALE ad una ripresa dell’attività di spaccio dei suddetti nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Nuova, il Tribunale ha prospettato una chiave di lettura diversa da quella suggerita dall’accusa ricorrente, ritenendo tale intervento riconducibile al potere di veto derivante dal ruolo criminale apicale ricoperto all’interno della consorteria mafiosa. L’informazione resa all’indagato, portato a conoscenza della questione insorta con i COGNOME, e chiamato a rendere il suo consenso sulla chiusura della diatriba, è stato ricollegato, con logica motivazione, all’esigenza di rispetto delle regole del sodalizio RAGIONE_SOCIALE cui è riconosciuto un potere di controllo concreto delle attività illecite nel territorio che delimita la sfera di influenza del sodalizio. È stato evidenziato, con motivazione immune da illogicità che gli elementi acquisiti in merito alla vicenda COGNOME non sono sufficienti a fornire prova dell’esistenza di un’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti di cui l’indagato abbia fatto parte , in mancanza di altri elementi specifici da cui desumere « un suo coinvolgimento specifico nella gestione dei pusher, dei fornitori, nella decisione dei prezzi della sostanza o in altre questioni simili» ( pag. 10). Nella medesima prospettiva, sono state ritenute inidonee a configurare un grave quadro indiziario le dichiarazioni di COGNOME, il quale ha riferito di essere stato costretto da esponenti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Nuova ad acquistare una partita di cocaina ad un prezzo di acquisto maggiore di quello concordato, avendo il Tribunale evidenziato che tali dichiarazioni sono riferite ad un periodo diverso da quello in esame oltre che generiche ( in quanto riferite ad ‘un possibile NOME COGNOME‘) ; anche la richiesta di COGNOME ad COGNOME, di interporsi per riscuotere un credito è stata ritenuta con motivazione logica ininfluente ai fini della rivelazione di un inserimento stabile dell’indagato nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, essendosi sottolineata la mancanza di certezza che lo stesso credito possa essere riferito all’attività di spaccio di stupefacenti.
Le doglianze del ricorso, innervate su una diversa chiave di lettura in fatto delle risultanze acquisite, non disvelano alcun elemento di criticità della motivazione dell’ordinanza impugnata.
3.In conclusione il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 12/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME