Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME
il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e per il rigetto nel resto.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila del 04/05/2023, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod pen.
Articolando quattrodici motivi deduce:
Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Inosservanza e/o erronea applicazione legge penale con riferimento all’art. 416-bis cod. pen. in difetto degli elementi essenziali previsti dalla norma incriminatrice in relazione all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen.,
Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., per non avere il tribun motivato l’ordinanza impugnata;
Inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per aver omesso ogni autonoma valutazione in relazione all’ordinanza impugnata già carente dei requisiti di cui all’articolo 292 cod. proc. pen.
Inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 292, comma 2 lett. c) bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. peri., per aver omess ogni valutazione riguarda gli elementi e alle deduzioni fornite dalla difesa.
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi associativa di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a ricorrente in relazione all’art. 606 lett, b) cod. proc. pen., con riferiment alla sua affiliazione ed alla compartecipazione cosciente al sodalizio criminoso.
Inosservanza di norme processuali stabilite appena nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 125, c:omma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per non avere il tribuna motivato l’ordinanza impugnata sotto il profilo della sua intraneità all’associazione;
Inosservanza di norme processuali stabilita a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc, pen., per aver omesso ogni autonoma valutazione in relazione all’ordinanza impugnata, già carente dei requisiti di cui all’art. 292 cod. proc. pen.;
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all’intraneità del ricorren all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per assenza della condizione di attualità del pericolo concreto di commissione di delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza, ovvero delitti di criminalità organizzata in relazione all’articolo 606 le b) cod. proc. pen.
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per non avere il tribun motivato l’ordinanza impugnata sotto il profilo dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte criminose;
Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per aver omesso ogni autonoma valutazione in relazione all’ordinanza impugnata già carente dei requisiti di cui art. 292 cod. proc. pen.;
Mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provento impugnato però da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all’assenza di ogni qualsivoglia valutazione in ordine all’attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 2/10/2023, ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari (sub 11-14). Ha concluso per il rigetto nel resto.
I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari. È inammissibile nel
resto.
1. I primi sei motivi di ricorso, benché diversamente titolati con riferimento a varie categorie di vizi di legittimità che sarebbero ravvisabili nell’ordinanz impugnata, attengono alla sussistenza del delitto associativo, contestando il ricorrente la validità degli elementi addotti dal Tribunale a sostegno dell’ipotesi accusatoria.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che l’ordinanza impugnata ha puntualmente descritto ed argomentato, mediante un esame globale ed unitario degli elementi di prova, l’esistenza negli anni 2019-2020 in quel di Pescara e, in particolare, presso il quartiere Rancitelli, di un gruppo criminale organizzato, facente capo a NOME e NOME COGNOME, nonché alla compagna del primo, NOME COGNOME, dedito principalmente alla gestione degli affari illeciti legati al traffic stupefacenti, avente la disponibilità di armi, avente sede nel cd. Ferro di Cavallo, complesso di insediamento popolare indicato quale vero e proprio fortino della droga (vedi pagine da 3 a 6).
Si è, altresì, precisato che il consesso criminale in esame si discosta dagli ordinari modelli dell’associazione per delinquere, richiamandosi al riguardo pertinenti indici fattuali propri delle organizzazioni di stampo mafioso.
In particolare, oltre agli elementi comuni con l’associazione RAGIONE_SOCIALE, costituiti dall’esistenza di un collaudato substrato organizzativo con una ferra ripartizione dei compiti tra i numerosi correi, finalizzata alla commissione di più delitti, si sottolineato come l’insistenza del sodalizio sul territorio non si limiti a realizzazione del traffico di droga, ma ne trascenda i relativi esiti, essendosi tradotta in un capillare controllo del territorio volto non solo ad esautorare chi s opponga alla gestione monopolistica dell’attività criminale conseguita in virtù di specifici accordi, ma anche e soprattutto a neutralizzare, mediante sistematiche intimidazioni, danneggiamenti e con l’uso della violenza, qualsiasi iniziativa volta a riaffermare l’autorità dello Stato sia che provenga da privati che da pubblici ufficiali.
Si è, infine, sottolineato come le iniziative criminali del gruppo, anche laddove ascrivibili materialmente al singolo, abbiano carattere diffuso, siano percepite come provenienti dal sodalizio che costituisce anche un punto di riferimento, in vece dello Stato, per risolvere controversie o soddisfare pretesi diritti L’esternazione della forza del gruppo, poi, non solo è manifestata dagli atti di violenza ed intimidazione pure passati in rassegna dall’ordinanza impugnata ai quali sono conseguite obiettive situazioni di omertà, ma anche esternata coram populo con metodiche volte ad affermare la propria predominanza sul territorio (emblematico è il riferimento ad aggressioni perpetrate alla presenza di terzi e all’uso di fuochi d’artificio per conclamare la scarcerazione di sodali).
Sulla scorta dei plurimi elementi evidenziati dal giudice del merito non si è, dunque, al cospetto di un mero fenomeno di diffusività criminale ovvero di un’associazione per delinquere che opera in un ampio contesto di illegalità, bensì di un sodalizio insistentemente radicato su una parte del territorio cittadino dotato di una propria forza di intimidazione che, in virtù della temporale insistenza sui luoghi, ha acquisito quei connotati di immanenza e di inquinamento del tessuto economico-sociale tipici dei consessi di stampo mafioso. E tanto a prescindere dall’esistenza di uno specifico nomen quale condizione di riconoscibilità, essendo il sodalizio ben individuato anche sotto tale profilo col chiaro riferimento al luogo ove lo stesso ha la propria roccaforte.
La circostanza che la riserva di violenza sia esercitata su una determinata zona del territorio comunale non priva della necessaria offensività il delitto in esame, tenuto conto che gli indici fattuali declinati dal giudice del merito danno contezza del concreto pericolo per l’ordine pubblico generatosi in conseguenza della presenza di tale sodalizio.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure del ricorrente, seppur ricondotte nella denunzia al vizio di motivazione, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Va ribadito, infatti, che in tema di misure cautelari personal allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, s il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis vedi Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460).
Del tutto generiche, infine, sono le censure di violazione di legge vuoi sotto il profilo dell’omessa autonoma valutazione dell’ordinanza cautelare che di quella impugnata, vuoi sotto il profilo dell’omesso apprezzamento delle doglianze difensive, avendo il Tribunale spiegato, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In conclusione, nessun vizio di legittimità è dato scorgere nell’ordinanza
impugnata per avere, sotto il profilo della gravità indiziaria, ritenuto esistenti ind tipici del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Anche gli altri motivi (rubricati dal numero 7 al numero 10 e che si riferiscono alla condotta di partecipazione) sono manifestamente infondati.
In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio il Tribunale, mediante una lettura complessiva delle emergenze processuali, ne ha ricavato l’intraneità sulla scorta di un complesso di convergenti elementi rappresentati non solo dalla commissione di delitti fine rientranti nel programma dell’associazione, ma anche dall’aver fornito un personale apporto in due momenti di particolare rilievo per la vita associativa, costituiti dalla risoluzione di un conflitto con un’altra famig coinvolta nel sodalizio e l’esternazione della carica intimidatoria nei confronti del legale di alcuni sodali.
La circostanza che i delitti fine ritenuti dal giudice del merito espressiv dell’affectio societatis siano riconducibili ad ipotesi di cessioni di droga di lieve entità non stride, sul piano della verifica di legittimità, rispetto alla valenza di de elemento ai fini dell’integrazione del delitto associativo in esame, sia perché il requisito di tipicità di fattispecie fa riferimento alla categoria generale del delit prescindendo dalla sua carica di offensività, sia perché tali reati risultano continenti con l’attività di spaccio al dettaglio che contraddistingue l’associazione.
Inoltre, si sono anche valorizzati contributi, idonei sul piano causale, ad asseverare una fattiva messa a disposizione nei termini sanciti dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni unite Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01).
L’assenza poi di rituali di affiliazione non costituisce requisito essenziale per l’esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, in quanto ciò che rileva è l’esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all’esistenza ed al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l’assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza. Del resto, la particolare tipologia della struttura in esame, contraddistinta dall’unione di nuclei familiari, non si presta all’osservanza di quelle forme di affiliazione che, invece, sono tipiche delle associazioni di stampo mafioso dotate di un proprio nomen.
Fondati, invece, sono gli ultimi motivi (rubricati da n. 11 a n. 14) dedotti in punto di esigenze cautelari con particolare riguardo al vizio di motivazione in ordine alla tenuta dei pericula specificamente evocati per la posizione del ricorrente.
Ferma restando, infatti, la congruità della motivazione con riferimento all’attualità del pericolo conseguente alla persistenza del sodalizio, non di per sé venuta meno in ragione della imminente demolizione della roccaforte logistica alla luce degli elementi di “persistenza” indicati nell’ordinanza impugnata (vedi pagg. 12 e 13), la disamina delle esigenze cautelari, invece, pare riferirsi ad altro coindagato, nominativamente indicato in COGNOME NOME, considerato che si richiamano episodi di disvalore ai quali il ricorrente risulta estraneo, nonché pregiudizi penali dallo stesso non annoverati.
In conclusione, va annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di L’Aquila per nuovo esame, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 20/10/2023