Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48474 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48474 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da INDIRIZZO, nato a Mileto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 1 giugno 2023 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con il quale era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 121) (art. 416-bis cod. pen., relativo alla
partecipazione alla associazione a delinquere di stampo ndranghetista facente capo alla “locale” di Mileto), 28) e 29) (artt. 629 e 610 cod. pen. in relazione all’assunzione dell’indagato presso la ditta “RAGIONE_SOCIALE1).
2.Con i motivi di ricorso NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e, in ciascuno dei motivi sub 2) e ss., denuncia l’erronea applicazione della legge processuale, in relazione agli artt. 273, 192, 292, comma 2, 125, comma 3 cod. proc. pen. e della legge penale, in relazione agli artt. 629, 610, 416-bis e 416-bis.1, cod. pen. per la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati.
In particolare denuncia:
2.1. violazione di legge, in relazione agli articoli 294, 391, 180 e 185 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per nullità dell’interrogatorio di garanzia espletato il 12 maggio 2023 alle 08:00 a fronte di avviso ricevuto l’uno giorno precedente alle 20:45, con conseguente impossibilità di prendere visione degli atti;
2.2. erronea applicazione della legge processuale e penale, articolata come da premessa, con riferimento al reato di estorsione di cui al capo 29) per la ritenuta non necessità della consapevolezza del ricorrente in ordine alle modalità della sua assunzione presso la società RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto delle deduzioni difensive svolte con i motivi di ricorso con i quali si allegava che l’indagato confidava nei rapporti leciti intrattenuti da COGNOME con COGNOME per perorare la sua assunzione. L’ordinanza impugnata non motiva sulla consapevolezza del ricorrente, sulla sussistenza della condotta illecita e del contributo partecipativo poiché ha ritenuto “eloquenti”, su tali aspetti, gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate ma trascurando che il contenuto delle conversazioni non è allineato alla ricostruzione delle modalità di assunzione quali si evincono del dato documentale e dalle dichiarazioni rese dal COGNOME;
2.3. violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato di estorsione, con riferimento alla sussistenza della minaccia e al contributo consapevole del ricorrente;
2.4. violazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di reato in relazione al reato di violenza privata, sub capo 28, sostanziatosi nell’avvicinamento di NOME COGNOME, responsabile del centro per l’impiego, intimandogli di provvedere alla pubblicazione del bando per il reclutamento presso la società “RAGIONE_SOCIALE di un dipendente con determinate caratteristiche che erano poi quelle sovrapponibili al ricorrente. Sostiene che la motivazione dell’ordinanza, che fa riferimento alla pressione di carattere ambientale per costringere il COGNOME e alla intimidazione che in capo a questi ne sarebbe derivata, è risultato di una operazione di generalizzazione illogica perché non è provato che COGNOME fosse a conoscenza della mafiosità della
persona che lo aveva minacciato e incompleta, con riferimento allo stato di intimidazione, frutto di un vero e proprio sillogismo che si fonda su un inesistente sostrato probatorio:
2.5. violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della componente della minaccia ed alla sua modalità, del tutto implicita, e pertanto inidonea a delineare la condotta e il contributo concorsuale dell’indagato;
2.6. violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante del metodo mafioso articolo 416-bis.1 cod. pen., in mancanza di prova dell’effettivo utilizzo del metodo mafioso e dell’impiego della forza intinnidatrice derivante dal vincolo associativo indispensabili ai fini della configurabilità dell’aggravante;
2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’articolo 416-bis cod. pen.: l’ordinanza impugnata è gravemente deficitaria poiché omette il confronto con gli elementi dedotti nella memoria difensiva sia con riguardo alla individuazione, quale partecipe del sodalizio, del ricorrente che alla ricostruzione dello specifico contributo associativo che questi avrebbe offerto anche tenuto conto delle modalità irridenti con le quale i loquenti si riferiscono all’indagato;
2.8. violazione di legge e vizio di motivazione connotano anche la ritenuta sussistenza del contributo partecipativo dell’indagato;
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 274, 275,292 cod. proc. pen. in punto di pericolosità e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere atteso il tempo trascorso dai fatti contestati. Il tempo silente costituisce un fattore che esclude la rilevanza delle esigenze cautelari, aspetto che non è stato esaminato ai fini della misura applicata.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l’art. 94 del lgs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall’art. 5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato perché deduce un vizio non riconducibile al provvedimento genetico oggetto di riesame ma relativo alla fase di convalida del fermo, eseguito da altra autorità giudiziaria, poi dichiaratasi
incompetente, con trasmissione degli atti e rinnovazione della misura ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.. Le questioni, relative alla legittimità del fermo e della relativa convalida devono costituire oggetto di ricorso per cassazione e sono precluse per acquiescenza se l’indagato non abbia impugnato l’ordinanza di convalida del fermo e non abbia chiesto alla Corte di cassazione l’annullamento anche dell’originario titolo di custodia oggetto di riesame (Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262938).
3.11 ricorrente articola la denuncia del vizio di violazione di legge e dei cumulativi vizi di motivazione sotto molteplici profili che attengono alla valutazione delle conversazioni intercettate, inidonee per la frammentarietà del contenuto, ad integrare un risultato di prova indiziaria sufficiente ai fini della ricostruzione del contributo concorsuale e, comunque, partecipativo del ricorrente ai reati che gli vengono contestati, vizi rilevanti anche quale travisamento della prova, per le erronee inferenze che il Tribunale ne ha tratto, omettendo di confrontarsi con i motivi proposti in sede di riesame.
Premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), ritiene il Collegio che le deduzioni difensive, in particolare quelle svolte con i motivi sub 2, 3, 4 e 5, risultano versate in fatto e volte, al di là della formale enunciazione dei vizi, alla ricostruzione alternativa dei fatti omettendo il confronto con le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica che, secondo i giudici del riesame, restituiscono un quadro di assoluta chiarezza circa l’oggetto effettivo dei dialoghi intrattenuti da NOME COGNOME e che consentono di inquadrare la RAGIONE_SOCIALE come un’ azienda sotto il pieno controllo della criminalità organizzata alla quale, con modalità estorsive, era stata imposta l’assunzione del COGNOME, previo confezionamento della procedura di avvio al lavoro presso il Centro impiego imposta, con modalità minatorie, al direttore del centro stesso.
Si tratta di una ricostruzione – pretermessa dai motivi di impugnazione – che vedono interessato ai colloqui intercettati NOME COGNOME che, parlando con NOME COGNOME, gli spiegava con quali metodi la ditta “RAGIONE_SOCIALE“, incaricata
della raccolta e gestione di rifiuti comunali, riuscisse a procurarsi la provvista per il pagamento delle tangenti alle ndrine locali addebitandone i costi alla collettività (praticamente inserendo nelle domande proposte per la partecipazione alle gare di appalto la voce “spese varie”), nonché “i metodi” utilizzati per l’assunzione degli operai.
È in tale contesto che NOME COGNOME “rivendicava” con il suo interlocutore le modalità seguite per l’assunzione di NOME COGNOME e quelle utilizzate con il dirigente dell’ufficio per l’impiego.
Il Tribunale ha valorizzato l’attendibilità della ricostruzione del COGNOME (ricondotto alla particolare caratteristica del mezzo di prova) ed ha spiegato perché, rispetto alla sottoposizione al pagamento delle tangenti del COGNOME, non fossero, invece, attendibili né le dichiarazione del COGNOME né il contenuto della documentazione prodotta e, quindi, l’apparente regolarità della procedura di assunzione del COGNOME, rimasto l’RAGIONE_SOCIALE concorrente dopo il ritiro degli altri aspiranti, ai quali era stato chiesto, dallo stesso COGNOME, di ritirare la richiesta di assunzione.
L’ordinanza (pag. 13), ha riportato il tenore delle minacce – implicite ma non per questo meno efficaci – espresse nei confronti del dirigente del centro RAGIONE_SOCIALE‘impiego (“vedi che questo qua deve venire a lavorare”); l’attivismo del direttore per disincentivare altri interessati alla presentazione della domanda; la sottoposizione del COGNOME alle estorsioni del clan, attraverso il pagamento del pizzo ed ha ritenuto, pertanto, irrilevante – esaminando così la tesi difensiva- sia l’apparente “regolarità” della documentazione lavorativa che le dichiarazioni del COGNOME che aveva sostenuto che NOME COGNOME gli era stato indicato dell’Ufficio del lavoro, evidenziando che COGNOME aveva, invece, “promosso” il ritiro delle richieste di assunzione da parte degli altri candidati presentatisi al colloquio.
Comportamenti – del COGNOME e del COGNOME– che, secondo l’ordinanza impugnata, si spiegano solo alla luce dell’inserimento nel clan di NOME COGNOME, beneficiario dell’assunzione, che si era avvalso delle attività promozionali del COGNOME che, al momento dei fatti, non rivestiva alcuna carica politica.
Importanza fondamentale, dunque, ha rivestito, ai fini delle valutazioni del Tribunale, la circostanza che il ricorrente sia partecipe del clan che ne aveva gestito la collocazione lavorativa presso un’RAGIONE_SOCIALE “vicina”: un sillogismo che non denota cadute logiche, men che mai evidenti, nella ricostruzione delle condotte di minaccia, in termini di estorsione e violenza privata, e nella connotazione, anche psicologica, del contributo dell’indagato, beneficiario dell’assunzione oltre che ai fini del configurabilità del metodo mafioso per il quale è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività, essendo tali toni
ben conosciuti dall’imprenditoria del luogo, ove la ‘ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità “tipiche” immediatamente distinguibili dalle vittime e che certamente praticava anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
3.Anche ai fini della ricostruzione del consapevole contributo partecipativo del ricorrente al gruppo operante in Mileto, il Tribunale ha valorizzato i rapporti diretti del ricorrente con il capocosca, NOME COGNOME; la rivendicazione, durante i colloqui intrattenuti con questi, di iniziative che lo avevano visto coinvolto nella veicolazione di notizie di interesse del clan; l’ingerenza dell’indagato nelle operazioni finalizzate al rintraccio della refurtiva e individuazione del responsabile di un furto di materiale agricolo ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE.
Sono la rivendicazione dell’indagato, che fa riferimento a pregresse vicende che lo hanno visto “a disposizione” e, quindi, il diretto coinvolgimento (attestato dalle conversazioni intercettate) nella individuazione dell’autore del furto in danno dello COGNOME, le circostanze che il Tribunale ha valorizzato per inferirne la prova della condotta partecipativa evidenziando che il coinvolgimento dell’indagato nella individuazione dell’autore del furto si spiega con l’interesse della cosca ad avere il controllo di qualunque attività anche illecita sul territorio, legittimandone l’operato ovvero proteggendo gli equilibri interni di luoghi di riferimento.
Il Tribunale, ai fini della sussistenza della condotta partecipativa, ha fatto coerente applicazione – rispetto alle evidenze emerse dalle conversazioni intercettate e riconducibili alla viva voce dell’indagato – dei principi della giurisprudenza di legittimità che ravvisano la condotta di partecipazione in qualsiasi contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione e quindi alla realizzazione dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.
La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza precisano le Sezioni Unite- per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021. Modaffari, Rv. 281889), qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell’ambito dell’associazione.
4.Inammissibili sono anche i rilievi versati nell’ultimo motivo sul punto delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha infatti escluso la sussistenza di elementi idonei a far superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Le critiche relative all’attualità del pericolo di recidiva sono del tutto astratte, posto che la partecipazione all’associazione è dimostrata dal Tribunale sino ad epoca prossima rispetto all’emissione della ordinanza genetica, come emerge dalla data delle captazioni registrate almeno fino all’anno 2017.
Anche la giurisprudenza che dà rilievo al cd. “tempo silente” (ossia al decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) ai fini della valutazione della attualità delle esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa, afferma che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131), elementi che, nel caso in esame, neppure sono stati allegati.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere rela