Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46735 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI H DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che concludeva per l’inammissibilità del ricorso
L’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO insistono per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per le misure cautelari personali di Reggio Calabria, decidendo in seguito all’annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione, riteneva sussistente la gravità indiziaria in capo a NOME COGNOME in ordine al reato di cessione di sostanza stupefacente, di estorsione aggravata, nonché di promozione di una associazione funzionale alla gestione del traffico di stupefacenti ed, infine di partecipazione al “c COGNOME” facente capo alla mafia storica denominata RAGIONE_SOCIALE. Applicava allo stesso la massima misura cautelare.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 73 d.p.r. 309 1990, art. 273 cod. proc. pen.) e vizio motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato per la condotta descritta capo 11) della rubrica (cessione di sostanza stupefacente): la Corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza degli indizi sulla base degli stessi elementi a d isposizione dei giudici che avevano redatto l’ordinanza annullata; si deduceva che il contenuto delle intercettazioni si presterebbe ad una interpretazione alternativa; e segnatamente (a) che COGNOME non avrebbe conosciuto il prezzo della sostanza; (b) che la appropriazione della bici elettrica del debitore sarebbe stata effettuata dal solo COGNOME; (c) che COGNOME, inizialmente, non avrebbe avuto alcuna intenzione di accompagnare i presunti sodali dal debitore COGNOME;
2.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di estorsione: la condo contestata, ovvero la partecipazione alla spedizione punitiva ai danni di COGNOME per ottenere la somma di cinquecento euro avrebbe potuto essere qualificata come estorsione solo se fosse stata dimostrata la gravità indiziaria in ordine al consapevolezza dei COGNOME della precedente cessione di droga e, dunque, della necessità di recuperare tale somma, circostanze che invece non sarebbero state dimostrate per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso;
2.3. Entrambi i motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti fondamento del rigetto della richiesta di riesame.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiz raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percors argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra l altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospetta un’interpretazione del significato di un’intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 – dep. 12/02/2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è
infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.
2.4. Nel caso in esame il coinvolgimento di COGNOME nella cessione degli stupefacenti ed il conseguente impegno nel recupero delle somme dovute attraverso un’attività prevaricatrice e violenta emerge con chiarezza dalla motivazione del provvedimento impugnato, che si configura come maggiormente analitica e persuasiva rispetto a quella a quella del provvedimento oggetto di annullamento.
Il Tribunale rilevava che dal contenuto delle intercettazioni era emerso che NOME COGNOME era coinvolto nelle cessioni a COGNOME, come risultava pacificamente dimostrato dal fatto che partecipava alla spartizione del provento dello smercio, rammaricandosi dello sconto praticato.
Il Tribunale prendeva in considerazione anche la tesi alternativa proposta dalla difesa ovvero che la dazione della quota fosse da collegare a precedenti debiti dello COGNOME, ritenendola non coerente con gli elementi raccolti; IL Tribunale rilevava infine che gl elementi raccolti indicassero che NOME COGNOME non subiva passivamente l’asportazione della bicicletta e che, pertanto, COGNOME organizzava una feroce rappresaglia cui seguiva l’estinzione del debito (pag. 14 dell’ordinanza impugnata).
In sintesi: il collegio ritiene che il compendio indiziario sia stato accuratament valutato e che ì gravi indizi di colpevolezza siano stati ritenuti con motivazione che non presenta alcuna frattura logica ma, anzi, si configura perfettamente coerente con le emergenze procedimentali fino ad oggi raccolte e che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Violazione di legge (art. 74 d.p.r. 30990, art. 273 cod. pen.) e vizio motivazione: l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell’associazione funzionale al narcotraffico sulla base degli “stessi elementi” posti a fondamento dell’ordinanza annullata dalla Cassazione; in particolare, non sarebbe stato chiarito come potesse essere compatibile con la direzione dell’associazione il trasferimento del ricorrente in Germania nel 2017; si rilevava infine che non sarebbero emersi episodi di spaccio riferibili a COGNOME e che, nel ristretto arco temporale di operativ dell’associazione, non sarebbero stati rinvenuti elementi dimostrativi della sua attività
In sintesi: si deduceva che non sarebbero stati indicati gli elementi per ritenere sussistente la gravità indiziaria in ordine alla condotta di promozione di un’associazione funzionale al narcotraffico, piuttosto che il semplice concorso in attività di spaccio;
3.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale prendeva accuratamente in esame le emergenze procedimentali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento, e rilevava come il trasferimento in Germania di COGNOME esulasse dall’ambito temporale della contestazione associativa e fosse compatibile con la pregressa attività criminale, anche in considerazione del fatto che gli arresti degli associati ed i contro sulle persone coinvolte nel narcotraffico inducevano i sodali ad osservare maggiori cautele per contrastare le investigazioni.
Il Tribunale rilevava che la piena operatività di COGNOME all’interno dell’aggregat criminale emergeva da innumerevoli conversazioni, talune delle quali poste a fondamento anche dei reati fine; si ribadiva, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la consumazione di numerosi reati di spaccio è un indice sintomatico dell’operatività del sodalizio). Dopo ampia ed analitica esposizione del compendio intercettivo, il Tribunale rilevava come i contenuti registrati documentassero “plasticamente” il ruolo apicale del ricorrente (pagg. 21- 35 dell’ordinanza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. pen.): non sarebbe stato considerato che il gruppo mafioso in questione sarebbe di nuova costituzione, sicché avrebbe dovuto essere dimostrato lo specifico ricorso dello stesso alla forza di intimidazione tipica dell’associazione mafiosa.
Invero, nel caso in esame, tale potere sarebbe stato ricavato dalle condotte descritte nei capi 14) e 19), che sarebbero insufficienti a dimostrare la mafiosità del sodalizio: anche il rapporto di COGNOME con COGNOME non sarebbe idoneo a dimostrare l’appartenenza dello stesso all’associazione.
2.4.1. Si tratta di doglianza meramente reiterativa di quella proposta con la richiesta di riesame, che non si confronta con la puntuale motivazione offerta dal provvedimento impugnato e che, pertanto, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Come rilevato, con estrema chiarezza, dall’ordinanza oggetto di censura, la contestazione investe la RAGIONE_SOCIALE, appartenenti alla mafia storica nota come RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza ed operatività sul territorio di Locri rappresenta un dat acquisito nella storia giudiziaria del distretto, in quanto acclarato da diverse senten definitive, alcune delle quali particolarmente recenti. Non si tratta, dunque, di un nuovo sodalizio, dato che il ricorrente non esauriva la propria opera nel fare da collegamento tra la congrega mafiosa ed il consorzio dedito al commercio di stupefacenti ma, piuttosto di una consapevole e partecipazione allo storico RAGIONE_SOCIALE mafioso.
Il Tribunale ha rilevato come fosse emerso con chiarezza che NOME COGNOME fosse un referente per dirimere contrasti sul territorio (come emergeva dalla vicenda relativa al pestaggio di NOME) e che il suo concreto contributo alla RAGIONE_SOCIALE
emergeva da una molteplice e polivante serie di elementi probatori (il Tribunale portava ad esempio la spedizione punitiva nei confronti di NOME COGNOME).
Dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato emerge che NOME COGNOME fungesse da punto di riferimento per i giovani che si avvicinavano alla RAGIONE_SOCIALE, il che tuttavia non implicava la costituzione di un nuovo gruppo, dato che la congrega di riferimento, ovvero il RAGIONE_SOCIALE, era sempre la stessa la cui storica sussistenza emergeva da plurime sentenze passate in giudicato (pagg 35 e ss. dell’ordinanza impugnata).
5. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all esistenza delle esigenze cautelari: la valutazione circa la sussistenza ed attualità de pericolo cautelare sarebbe contraddetta sia dal fatto che il ricorrente si era trasferito Germania nel 2017, che dal fatto che egli che aveva intrapreso una regolare attività lavorativa. A ciò si aggiungeva anche la distanza temporale tra il tempo in cui sarebbero stati consumati i reati e quello di applicazione della misura non consentirebbe di ritenere l’attualità delle esigenze cautelari.
5.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata.
Il collegio riafferma che in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile partecipazione ad una associazione mafiosa “storica”, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e la richiesta sostituzione della stessa, posto che l’attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004).
Nel caso in esame il Tribunale ha preso in considerazione sia la sussistenza del pericolo cautelare, che la sua attualità, oltre che l’adeguatezza della misura.
Veniva posto in luce come il profilo indiziario del ricorrente fosse idoneo a rendere operativa la doppia presunzione relativa alla sussistenza delle esigenze ed all’adeguatezza della misura e che tale meccanismo presuntivo operasse anche per effetto della concorrente contestazione di partecipazione all’associazione dedita a narcotraffico.
Veniva rilevato, inoltre, come il fatto che COGNOME avesse soggiornato in Germania ed ivi avesse impiantato un’attività economica non avesse eliso la gravità del pericolo emerso. Veniva ritenuto altresì che la misura carceraria, data la tipologia delle contestazioni ovvero lo stabile inserimento di COGNOME in una mafia storica e sua attività di direzione dell
cellula organizzativa funzionale alla gestione del narcotraffico – fosse l’unica misur idonea a contenere tale pericolo.
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto si configura come aderente alle emergenze processuali e coerente con le direttrici ermeneutiche tracciate dalla Cassazione.
6.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, p provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. ad . Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 202:3
L’estensore GLYPH