Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 155 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 155 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
Sul ricorsi proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nata a Martina Franca il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 02/03/2022 dal Tribunale del riesame di Lecce;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
U:tte le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorsi;
Sentite, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 2 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Lecce, pronunciandosi sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti degli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME il 3 gennaio 2022, per quanto di interesse ai presenti fini, emetteva le seguenti statuizioni processuali.
Occorre premettere che nei confronti di NOME COGNOME il Tribunale del riesame di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 1 e 26; mentre, respingeva l’impugnazione proposta per il reato di cui al capo 27.
Nei confronti di NOME COGNOME, invece, il Tribunale del riesame di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 26 e 32; mentre, respingeva l’impugnazione proposta per il reato di cui al capo 29.
Occorre premettere ulteriormente che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nel contesto di una più ampia attività d’indagine, collegata allo svolgimento di un’operazione di polizia che riguardava la sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, storicamente presente nel rione INDIRIZZO VI, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE, nella quale i ricorrenti gravitavano.
Si accertava, in tale ambito, che la RAGIONE_SOCIALE, storicamente presente nell’area urbana tarantina, operava secondo il modello tipizzato dall’art. 416-bis cod. pen. – risultando dimostrati il metodo RAGIONE_SOCIALE, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio di riferimento – e risultava collegata alla criminalità organizzata pugliese. Sulla sfera di operatività di questo RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento cautelare genetico si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l’ipotesi accusatoria relativa all’immutata presenza criminale nell’area tarantina della RAGIONE_SOCIALE, chiarendo, tra l’altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel territorio pugliese, che costituisce l’oggetto del presente procedimento cautelare.
In questa cornice, al capo 1, del quale non si controverte in questa sede, si contestava al solo NOME COGNOME la partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, – che, come detto, risulta storicamente operante nell’area urbana tarantina -, all’interno della quale si occupava della gestione dei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni, in relazioni ai quali venivano
impartite agli affiliati le direttive funzionali allo svolgimento delle attivit delittuose del RAGIONE_SOCIALE.
Si contestavano, inoltre, ad NOME COGNOME – al capo 26 – e a NOME COGNOME – ai capi 26 e 32 – i reati fine commessi nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione delle direttive impartite dai vertici del RAGIONE_SOCIALE, finalizzati a gestire i settori illeciti controllati nell’area delyPa6lo VI, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE.
Come si è detto, sulle ipotesi delittuose di cui ai capi 1, 26 e 32 il giudizio di gravità indiziaria veniva modificato in senso sfavorevole a COGNOME e a COGNOME, a seguito dell’accoglimento dell’appello del pubblico ministero presentato ex art. 310 cod. proc. pen.
Il coinvolgimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella realizzazione delle attività illecite contestategli ai capi 1, 26 e 32 si riteneva corroborato dalle attività di captazione eseguite nel corso delle indagini con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che venivano passate in rassegna, nelle pagine 8-30 dell’ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali. Tali intercettazioni, in particolare, consentivano di ricostruire le modalità con cui la NOME COGNOME si era strutturata nel corso degli anni, mantenendo, nell’area del INDIRIZZO, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE, una posizione egemonica nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni in danno di commercianti locali.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in conseguenza dell’elevato disvalore dei delitti contestati ai ricorrenti ai capi ai capi 1, 26 e 32 della rubrica e della loro riconducibilità a un vasto contesto criminale, ramificato nell’area urbana tarantina, collegato alla sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, nel cui conteste ambito le attività illecite, nelle quali risultava coinvolto l’indagato, erano state commesse.
Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Lecce emetteva nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME il provvedimento cautelare di cui in premessa.
Avverso questa ordinanza cautelare gli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati di cui occorre dare partitamente conto.
3.1. L’indagato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in
esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto ad NOME COGNOME al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale – analizzata alla luce delle captazioni richiamate nel provvedimento censurato – tra il ruolo attribuito al ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del , 4 GLYPH contributo causale fornito alla RAGIONE_SOCIALE sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi delittuosa contestata ad NOME COGNOME al capo 26, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui non si evinceva il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortili oggetto di vaglio.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le due precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, fortemente attenuata dal decorso di oltre due anni dagli accadimenti criminosi, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.2. L’indagato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi delittuosa contestata ats! NOME COGNOME ai capi 26 e 32, che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle
intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui non si evinceva il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortiliggetto.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, relativamente ai reati di cui ai capi 26 e 32, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, fortemente attenuata dal decorso di oltre due anni dagli accadimenti criminosi, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono infondati.
Di tali atti di impugnazione proposti separatamente occorre occuparsi partitamente.
Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che veniva articolato in tre censure difensive.
2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a NOME COGNOME al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale – analizzata alla luce delle captazioni richiamate nel provvedimento censurato – tra il ruolo attribuito al ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall’indagato alla RAGIONE_SOCIALE sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Lecce l’ fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso
nei confronti di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi delittuosa associativa di cui al capo 1, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari.
Da queste captazioni, infatti, si evinceva il pieno coinvolgimento di NOME COGNOME nelle dinamiche consortili della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, forte del rapporto privilegiato esistente tra l’indagato e NOME COGNOME, che venivano espressamente menzionati nel corso delle intercettazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Lecce. Ci si riferisce, in particolare, alle captazioni che coinvolgevano NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, passate in rassegna nelle pagine 2-4 dell’ordinanza impugnata.
Gli esiti indiziari di queste attività di captazione facevano emergere il ruolo svolto da NOME COGNOME nella gestione delle attività consortili riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro attestate dalla sua partecipazione ai reati di cui ai capi 26 e 32, nelle quali era coinvolto per effetto dei suoi rapporti personali con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici della RAGIONE_SOCIALE, da cu si evinceva la consapevolezza del ricorrente di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del RAGIONE_SOCIALE pugliese, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di Lecce nel pieno rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 271169-01; Sez 5, n. 49793 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257826-01; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, COGNOME, Rv. 253222-01).
Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di NOME COGNOME – forte dei suoi rapporti con NOME COGNOME e NOME COGNOME – nelle attività di controllo illecito dell’area del INDIRIZZO, ubicato nella periferia di RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente era uno degli esponenti di spicco. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 del provvedimento impugnato, nel quale si evidenziava che dalle «conversazioni intercettate emerge che l’odierno indagato era a completa disposizione del RAGIONE_SOCIALE ed era uomo di fiducia, insieme ad NOME, di NOME COGNOME per il traffico di stupefacenti».
Le conclusioni del Tribunale del riesame di Lecce appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di NOME COGNOME e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un’organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della
stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01).
Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
2.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi delittuosa contestata ad NOME COGNOME al capo 26, ex art. 74 T.U. stup., che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui non si evinceva il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortili oggetto di vaglio.
Osserva il Collegio che, anche in questo caso, il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME nel provvedimento cautelare genetico, così come confermato dal Tribunale del riesame di Lecce, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo 26, è costituito dagli esiti delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 8-26 del provvedimento impugnato.
Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione corretta, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di NOME COGNOME nelle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel cui contesto prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le censure difensive finalizzate ad affermare l’ambiguità dell’interpretazione fornita delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Ci si riferisce, in particolare, alle captazioni che coinvolgevano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che venivano passate analiticamente in rassegna nelle pagine 19-26 dell’ordinanza impugnata.
Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere l’esistenza di rapporti consolidati tra NOME COGNOME e i vertici del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 26, NOME COGNOME e NOME COGNOME, finalizzati alla gestione di consistenti quantitativi di stupefacente, che venivano immessi nel mercato
RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle indicazioni fornite ai vari sodali dagli stessi COGNOME e NOME.
Queste conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup., la prova del vincolo consortile può desumersi dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli tra i var soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti. Infatti, per distinguere la condotta partecipativa, integrante la fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup., dal mero concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti è necessario dimostrare il carattere stabile dell’accordo criminoso e la presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273319-01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 26915001; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270564-01).
Non è, infine, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di COGNOME, relativamente all’ipotesi delittuose,di cui al capo 26, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
2.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le due precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, fortemente attenuata dal decorso di oltre due anni dagli accadimenti criminosi, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.
Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare per un indagato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, contestata ad NOME COGNOME al capo 1, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l’effettivo allontanamento dal RAGIONE_SOCIALE dell’affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, COGNOME, Rv. 27006201; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265419-01).
Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell’ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen., atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l’associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell’agente al RAGIONE_SOCIALE criminale può essere connotato da occasionalità o da sporadicità (Sez. 2, n. 2242 dell’11/12/2013, COGNOME, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257774-01; Sez. 6, n. 27685 dell’08/07/2011, COGNOME, Rv. 250360-01).
In questo, omogeneo, contesto, deve essere esaminato anche il vaglio di pericolosità sociale formulato nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi 1 e 26 della rubrica, che costituisce la concretizzazione di un giudizio necessariamente unitario del ricorrente, collegato alla sfera di operatività della RAGIONE_SOCIALE, nella quale gravitava, forte dei suoi rapporti consolidati con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei quali si è riferito nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare.
Questi collegamenti funzionali, dunque, risultano pienamente dimostrati, per effetto del ruolo attivo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite della RAGIONE_SOCIALE– con particolare riferimento al settore degli stupefacenti, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.2, cui si rinvia -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Lecce confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario e rispettoso delle emergenze processuali (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273-01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270738-01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
2.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, articolato in due censure difensive.
3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell’ipotesi delittuosa contestata ad NOME COGNOME ai capi 26 e 32 della rubrica, che doveva ritenersi il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all’assunto accusatorio, da cui non si evinceva il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortiliggetto.
Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME, relativamente alle ipotesi di reato di cui ai capi 26 e 32, è costituito dagli esiti delle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari.
Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di Lecce forniva un’interpretazione corretta, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di NOME COGNOME nella gestione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel cui contesto prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le censure difensive finalizzate ad affermare l’ambiguità dell’interpretazione fornita delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Ci si riferisce, in particolare, alle captazioni che coinvolgevano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che venivano passate analiticamente in rassegna nelle pagine 19-26 dell’ordinanza impugnata.
In questa cornice, la partecipazione di NOME COGNOME nell’attività funzionali al sostegno del RAGIONE_SOCIALE criminale di cui al capo 26 – di cui il reato di cui al capo 32 costituisce un comportamento criminoso collegato – risulta dimostrata da una pluralità di elementi indiziari, rappresentati dal fatto che il ricorrente si occupava della gestione della contabilità relativa alle operazioni di cessione dello stupefacente e del recupero dei crediti relativi alle attività di spaccio poste in essere dai vari soggetti collegati al RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto delle indicazioni ricevute da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il coinvolgimento di COGNOME nella rete consortile in esame, inoltre, è dimostrato dal fatto che, dopo il suo arresto, NOME, che ricopriva nel RAGIONE_SOCIALE di
cui al capo 26 un ruolo apicale, si preoccupava di sostenere economicamente sia l’indagato sia i suoi familiari.
Non è, infine, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di NOME COGNOME, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 26 e 32, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME, a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, relativamente ai reati di cui ai capi 26 e 32, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, fortemente attenuata dal decorso di oltre due anni dagli accadimenti criminosi, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.
Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen., deve essere valutata in concreto, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l’associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell’agente al RAGIONE_SOCIALE criminale può essere connotato da occasionalità o da sporadicità (Sez. 2, n. 2242 dell’11/12/2013, COGNOME, cit.; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 27685 dell’08/07/2011, COGNOME, cit.).
In questo, omogeneo, contesto, deve essere esaminato anche il vaglio di pericolosità sociale formulato nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui
ai capi 26 e 32, che costituisce la concretizzazione di un giudizio necessariamente unitario del ricorrente, collegato alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti del quale si è riferito nel paragrafo 3.2, cui si deve rinviare.
Il Tribunale del riesame di Lecce, pertanto, eseguiva una verifica concreta e attuale sulla capacità di NOME COGNOME di reiterare le condotte illecite che gli venivano contestate ai capi 26 e 32, sulla base di un giudizio prognostico espresso in termini conformi alla sua posizione cautelare e pienamente rispettosi delle emergenze indiziarie, rispetto alle quali le censure relative all’arco temporale nel quale si concretizzavano le condotte consortili appaiono eccentriche rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento censurato.
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
3.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Per queste ragioni, i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale del riesame di Lecce, affinché provveda in conformità di quanto stabilito dall’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 ottobre 2022.