Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
· PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il NOME ha concluso chiedendo che: a) in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio nei confronti
di COGNOME NOME; b) la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confr di COGNOME NOME NOME alle statuizioni civili in favore RAGIONE_SOCIALE associaz che non si erano costituite e che il ricorso RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME sia dichi inammissibile nel resto; c) la sentenza impugnata sia annullata con rinvio confronti di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME NOME al trattamen sanzionatorio e che i ricorsi degli stessi COGNOME e COGNOME siano dichi inammissibili nel resto; d) i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME si COGNOMEti inammissibili;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa RAGIONE_SOCIALE parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, la NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso d Procuratore generale presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, il rigetto declaratoria di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi e la conferma RAGIONE_SOCIALE st civili e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, il NOME si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero e ha depositato conclusioni scritte e nota spese per tut parti civili che rappresenta, in proprio o in sostituzione;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il NOME, NOME la discussione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, sempre in difesa di COGNOME NOME, il NOME si è riportato integralmente ai motivi di ricorso e si è associato alle conc del codifensore;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, il NOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il NOME ha insistito nei motivi dei ricorsi, dei quali ha l’accogli mento;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME NOME, la NOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME NOME, la NOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, la NOME, NOME la discussione, si è riportata ai motivi di ricorso, del NOME ha chiesto l’accogl
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME NOMENOME NOME la discussione, si è riportata ai motivi dei ricorsi chied l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/04/2022, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parzi riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del 28/09/2020 del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emes in esito a giudizio abbreviato:
confermava la NOME di NOME COGNOME COGNOME pena di 16 anni e 8 mes di reclusione per i reati di: a) promozione, direzione e organizzazio un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo (aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE arma dall’essere le attività economiche di cui gli associati intendevano assum mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di d cui al capo 1) dell’imputazione; b) autoriciclaggio (aggravato ex art. 416-bis. pen.) in concorso di cui al capo 13) dell’imputazione; c) trasferimento fraudo di valori (aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al ca dell’imputazione; d) trasferimento fraudolento di valori (aggravato ex art. bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al capo 15) dell’imputazione;
confermava la NOME di NOME COGNOME per i reati di: a) partecipazione un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo (aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE arma dall’essere le attività economiche di cui gli associati intendevano assum mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di d cui al capo 1) dell’imputazione; b) autoriciclaggio (aggravato ex art. 416-bis. pen.) in concorso di cui al capo 13) dell’imputazione; c) trasferimento fraudo di valori (aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al ca dell’imputazione; d) trasferimento fraudolento di valori (aggravato ex art. bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al capo 15) dell’imputazione; e) violazione obblighi inerenti COGNOME sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno di cui 27 dell’imputazione (aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.). La Corte d’appel RAGIONE_SOCIALE, inoltre, unificati dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione i reati sub iudice con quelli già giudicati con la sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Pal di parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del 05/04/2004 del G.u.p. del Tribunal RAGIONE_SOCIALE, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, e ritenuto più grave quello di capo 1) dell’imputazione, aumentava la pena inflitta COGNOME COGNOME per i fat giudicati di 8 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e, per l’effetto, dichia la pena complessiva diveniva pari a 22 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione
3) confermava la NOME di NOME COGNOME per il reato di danneggiamento COGNOME da incendio (art. 424, secondo comma, cod. pen.) in concorso di cu capo 21) dell’imputazione, riducendo a 2 anni di reclusione la pena inf
all’imputato per tale reato, «tenendo conto RAGIONE_SOCIALE riqualificazione RAGIONE_SOCIALE recidi stesso contestata in reiterata»;
4) confermava la NOME di NOME COGNOME COGNOME pena di 12 anni di reclusion per i reati, unificati dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, di: a) partecip un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo (aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE arma dall’essere le attività economiche di cui gli associati intendevano assum mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di d cui al capo 2) dell’imputazione; b) estorsione (pluriaggravata dall’essere s minaccia posta in essere da persona che fa parte dell’RAGIONE_SOCIALE di cui a 416-bis cod. pen. nonché ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al 11) dell’imputazione; c) traffico illecito di sostanze stupefacenti (aggravato 416-bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al capo 12) dell’imputazione;
assolveva NOME COGNOME dal reato di usura continuata in concorso di cui capo 19) dell’imputazione e confermava la NOME RAGIONE_SOCIALE stesso imputato per reato di assistenza continuativa agli associati di cui al capo 4) dell’impu (art. 418, secondo comma, cod. pen.), riducendo a 2 anni di reclusione la p inflitta all’COGNOME (pena sospesa), tenuto conto RAGIONE_SOCIALE predetta assoluzione considerazione COGNOME non contestata, con riferimento al reato di assistenza associati, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-13/5.1 cod. pen.;
confermava la NOME di NOME COGNOME COGNOME pena di 4 anni e 4 mesi reclusione per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti in c aggravato ex art. 416-bís.1 cod. pen., di cui al capo 12) dell’imputazione;
assolveva NOME COGNOME dal reato di trasferimento fraudolento di valor cui al capo 14) dell’imputazione per non avere commesso il fatto e confermava NOME RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME per i reati di: a) partecipazione a un’associ di tipo RAGIONE_SOCIALEo (aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’essere le economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALE finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti) di cui dell’imputazione; b) trasferimento fraudolento di valori (aggravato ex art. bis.1 cod. pen.) di cui al capo 15) dell’imputazione. Riduceva a 11 anni e 8 m di reclusione la pena irrogata all’imputato;
8) confermava la NOME di NOME COGNOME COGNOME pena di 11 anni e 4 me di reclusione per i reati di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo m (aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’essere le attività economi cui gli associati intendevano assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate c prezzo, il prodotto e il profitto di delitti) di cui al capo 2) dell’imputa estorsione (pluriaggravata dall’essere stata la minaccia posta in essere da p che fa parte dell’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis cod. pen. nonché ex a bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al capo 11) dell’imputazione;
‘..
riqualificata la condotta di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafi contestata a NOME COGNOME al capo 2) dell’imputazione in concorso esterno in t RAGIONE_SOCIALE, ed escluse, nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME, le circos aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell’art. 416-bis cod. rideterminava in 8 anni di reclusione la pena inflitta all’imputato per il reato di concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al cap dell’imputazione;
10) confermava la NOME di NOME COGNOME COGNOME pena di 4 anni e 6 mesi d reclusione per il reato di estorsione (pluriaggravata dall’essere stata la m posta in essere da persona che fa parte dell’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416pen. nonché ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso di cui al capo dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, hann proNOME ricorso per cassazione il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica press Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE e, per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso del Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che è relativo COGNOME posizione del solo NOME COGNOME, è affid a un unico motivo con il NOME il ricorrente deduce la contraddittorietà manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione COGNOME parte in cui la Corte d’appello di P ha COGNOMEto, nel dispositivo, di assolvere il COGNOME dal reato di tras fraudolento di valori di cui al capo 14) dell’imputazione (art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dCOGNOME legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 512-bis cod. pen.) e COGNOME parte in cui ha rideterminato la pena applica stesso COGNOME in 11 anni e 8 mesi di reclusione.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe: a) in pr luogo, da un lato, nel dispositivo, COGNOMEto di assolvere il COGNOME dal trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 14) dell’imputazione e non d applicare alcun aumento di pena per tale reato e, dall’altro lato, COGNOME motiv motivato in realtà nel senso che l’appello del COGNOME era fondat «NOME COGNOME dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena» (pag. 165 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnat e RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME anche per il p reato di cui al capo 14) dell’imputazione (pagg. 170 e 171 RAGIONE_SOCIALE sent impugnata); b) in secondo luogo, da un lato, affermato, COGNOME si è detto, l’appello del COGNOME era fondato in ordine COGNOME «dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena» e, da lato, in realtà confermato la pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione che er irrogata dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui ai capi
dell’imputazione, al RAGIONE_SOCIALE dell’aumento di pena per il reato di cui al cap dell’imputazione (pag. 476 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
4. I ricorsi di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proNOME due ricorsi, uno a firma dell’AVV_NOTAIO e uno a firma dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato a undici motivi.
4.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con rigua all’affermazione di responsabilità per il reato di promozione, organizzazio direzione di un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 1) dell’imputazione.
4.1.1.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta la motivazione sentenza impugnata con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo.
Il ricorrente deduce che, dalle risultanze processuali, non sarebbero eme fatti concreti e specifici dimostrativi né dell’esteriorizzazione, da parte de RAGIONE_SOCIALE forza di intimidazione del vincolo associativo, né RAGIONE_SOCIALE condizion assoggettamento e di omertà in capo ai terzi, né di una ripartizione di ruol rispettati vincoli gerarchici tra gli associati.
Il COGNOME rappresenta che tali elementi dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo potrebbero essere logicamente ritenuti esistenti, contrariamente a qua mostrerebbe di ritenere la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, sulla base né dei preced penali propri e di alcuni dei coimputati per il reato di cui all’art. 416-bis c né RAGIONE_SOCIALE asseritannente «datate» «indeterminate» e «generiche» propalazioni de AVV_NOTAIOratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME – atteso anche esse «nulla aggiungono su fatti concreti ed attuali» -, né di «alcuni in effettuati tra i vari coimputati e dai loro reciproci contatti», né dei tre contestati episodi estorsivi di cui ai capi 5), 9) e 11) dell’imputazione, con r a due dei quali era peraltro intervenuta l’assoluzione dell’unico imputato, m del terzo non era il COGNOME a risponderne. ,
4.1.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente contesta la motivazione d sentenza impugnata con riguardo COGNOME ritenuta sua partecipazione, con ruo apicale, all’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo.
Nel citare diverse pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema, il ricorr lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe illegittimamen ritenuto che, poiché era stata accertata, con sentenza passata in giudicato, appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, non sarebbe stato necessario «provare ex novo il fatto RAGIONE_SOCIALE partecipazione», con la conseguenza che la stessa Co
d’appello avrebbe perciò omesso di accertare, COGNOME sarebbe stato invec necessario fare, se tale partecipazione si COGNOME effettivamente protratta NOME la scarcerazione del COGNOME – sulla base di elementi che dimostrassero nuova adesione, NOME la scarcerazione, e un apprezzabile e dinamico contribut causale teleologicamente orientato COGNOME realizzazione degli scopi associativi invece, la stessa partecipazione COGNOME venuta meno per una qualsiasi causa dive dCOGNOME AVV_NOTAIOrazione con la giustizia.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE C d’appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME e deduce in proposito che la stessa Corte d’appello avreb omesso di operare la necessaria rigorosa valutazione RAGIONE_SOCIALE credibilità dei pre AVV_NOTAIOratori e dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE loro COGNOMEzioni – connotazio comunque, difetterebbero COGNOME specie, stante anche l’asserita mancanza spontaneità e precisione RAGIONE_SOCIALE stesse COGNOMEzioni -, tenuto anche conto del che il COGNOME e il COGNOME NOME appreso quanto da loro riferito da terzi (da COGNOME COGNOME quanto riguarda il COGNOME e da NOME COGNOME e da NOME COGNOME p quanto riguarda il COGNOME), con la conseguenza che la valutazione de COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori avrebbe dovuto essere compiuta anche in relazio alle fonti originarie dell’accusa, le quali, invece, non erano mai state se ricorrente rappresenta poi specificamente: a) quanto alle COGNOMEzioni COGNOME, che esse non avrebbero «offerto alcuno spunto investigativo, né hann fatto riferimento a fatti specifici con riguardo al comportamento contestato al COGNOME nel capo di imputazione 1) e nell’arco temporale delineato da que contestazione», sicché esse costituirebbero «un mero dato neutro», «atteso c l’asserita vicinanza in passato del Sig. COGNOME ai Sig.ri COGNOME non è compro dell’attuale e concreta sua intraneità nel presunto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo nel temporale delineato nel capo di incolpazione 1)»; b) quanto alle COGNOMEzioni NOME, che COGNOME si sarebbe «limitato a riferire notizie risalenti nel temp coperti da giudicato – NOME al fatto che terze persone nominava qualche volta in maniera vaga e astratta il nome del Sig. COGNOME, senza pert descrivere fatti specifici» e che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe trascura considerare che il NOME NOME affermato di conoscere il COGNOME solo di nome, c NOME appreso dai RAGIONE_SOCIALEati COGNOME e COGNOME. La sentenza impugnata sarebbe poi affetta da contraddittorietà e da illogicità «COGNOME parte i propalante NOME. NOME collocava il Sig. COGNOME in una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa dive (RAGIONE_SOCIALE) da quella in cui si presume faccia parte (INDIRIZZO)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In terzo luogo, il ricorrente contesta la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE d’appello di RAGIONE_SOCIALE, quali riscontri alle COGNOMEzioni dei due menzio
AVV_NOTAIOratori di giustizia, sia degli incontri dell’imputato con altri sodal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate.
Sotto il primo aspetto, il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Pale avrebbe trascurato di considerare le doglianze, che erano state avanzate proprio atto di appello, circa il fatto che non vi era prova né che i menz incontri, in particolare quelli con NOME COGNOME, il COGNOME e NOME COGNOME, fos effettivamente avvenuti, né, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE motivazioni e dell’oggetto stessi.
Sotto il secondo aspetto del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettat ricorrente contesta l’idoneità di esso a costituire prova RAGIONE_SOCIALE p partecipazione, con ruolo apicale, all’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente dedu particolare che: a) il significato RAGIONE_SOCIALE conversazioni del 4/12/2015, del 11/12 e del 12/12/2015 presso INDIRIZZO – inteso dCOGNOME Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE nel senso che l’imputato NOME il «ruolo di coordinatore RAGIONE_SOCIALE atti estorsive ai danni dei commercianti RAGIONE_SOCIALE zona» (così il ricorso) – sarebbe frainteso, atteso, in particolare, che dalle stesse conversazioni non emerger la consegna di denaro provento dell’attività estorsiva da parte del Di COGNOME parte del COGNOME al COGNOME, che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avreb considerato la «massima di esperienza secondo cui è incompatibile co l’assunzione del ruolo di dirigente di una RAGIONE_SOCIALE criminosa che un sogg subordinato e dedito COGNOME riscossione del c.d. “pizzo” possa pRAGIONE_SOCIALEn autonomamente e contravvenendo alle direttive il raddoppio di una presunt pRAGIONE_SOCIALEsa estorsiva» e che il COGNOME «assiste ai racconti dei suoi interlocutori i passivo e inerme, tali da dimostrare che non dava direttive o ordini sul da fa propri sottoposti; così derivando un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova»; b) con rigua COGNOME conversazione dell’11/11/2017, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE «non riscontra la circostanza che la persona imputata si COGNOME limitato semplicemente a d senza particolare interesse, al Sig. COGNOME che i Sig.ri NOME NOME NOME avrebbero fatto meglio a curarsi ognuno il proprio odiceli° senza calpestarsi i piuttosto che usare il suo nome indebitamente senza escogitare, a differenz quanto prospettato dal Decidente, eventuali ritorsioni, ma soprattutto s impartire alcuna direttiva e senza esercitare alcun RAGIONE_SOCIALEllo del territorio» e che la stessa Corte d’appello non avrebbe considerato che al COGNOME non era st contestato il reato di cui all’art. 291 -quater del d.P.R. 23 gennaio 1972, n. 43, in ordine al NOME gli altri imputati erano stati assolti; c) con rigua conversazioni del 8/11/2017 e del 11/11/2017 con il coimputato NOME COGNOME, ch da esse non emergerebbero elementi confermativi dell’interessamento dell presunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nel settore dei giochi e RAGIONE_SOCIALE scommesse né d fatto che la stessa vi avesse investito i propri supposti proventi illeciti, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non si ‘ sarebbe confrontata con le deduzioni difensive dell’imputato, prospettate nel suo atto di appello, con le quali era stato evid COGNOME dCOGNOME RAGIONE_SOCIALEate conversazioni COGNOME emerso che il mercato dei giochi e dell scommesse era dominato da diverse imprese che operavano nel settore (in particolare, da “RAGIONE_SOCIALE“) e che l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” generava continue perdite economiche (circostanza, quest’ultima, ch sarebbe stata confermata anche dCOGNOME conversazione del 21/11/2017); d) co riguardo «all’asserito investimento dei proventi derivanti dai reati commess attuazione del programma delittuoso del presunto RAGIONE_SOCIALE criminoso», dal risultanze probatorie non emergerebbe che la presunta RAGIONE_SOCIALE criminos avesse tratto profitti dalle estorsioni, dal traffico illecito di sostanze stup dall’attività del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse («si è notato COGNOME la ditta “RAGIONE_SOCIALE” generasse continue perdite di esercizio»), dovendosi, altresì, conside che il COGNOME non era stato rinviato a giudizio per alcun reato di estorsione ai di commercianti, che lo COGNOME era stato assolto dal reato di cui all’art. 73 del 9 ottobre 1990, n. 309, e che, dall’intercettata conversazione del 01/07/2 ignorata dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, risultava che «il Sig. COGNOME richied Sig. COGNOME la restituzione dei propri soldi personali perché non era soddisf RAGIONE_SOCIALE COGNOME di quest’ultimo a causa RAGIONE_SOCIALE ingenti perdite e dei presunti amma di cassa»; e) quanto COGNOME «vicenda RAGIONE_SOCIALE rapina COGNOME sala bingo “Taj Maha COGNOME l’inRAGIONE_SOCIALE del 06/07/2016 con i rapinatori sarebbe emerso «soltant fatto che il Sig. COGNOME COGNOME spiegazioni ai rapinatori in ordine comportamento riprovevole in relazione al NOME uno di essi (NOMENOME NOME NOME in essere un comportamento aggressivo e violento nei confronti un’impiegata RAGIONE_SOCIALE sala bingo “RAGIONE_SOCIALE“, che peraltro era una persona ca all’odierno imputato», cioè «una situazione prettamente e squisitamen personale» del COGNOMECOGNOME «il NOME NOME l’esclusivo interesse a chiedere spiegaz sul motivo che ha portato i rapinatori a percuotere l’impiegata dell’eser commerciale in cui si è perpetrata al rapina». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sarebbe, per ta ragioni, anapodittica e manifestamente illogica e avrebbe NOME a fondament RAGIONE_SOCIALE contestata affermazione di responsabilità «mere congetture e sospetti».
4.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazio RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento all’art. 416-bis, primo e secondo comma, cod. pen., nonché ag artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., con riguardo COGNOME mancata riqualificazion reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 1) dell’imputazione c
partecipazione a tale RAGIONE_SOCIALE anziché COGNOME direzione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa.
Dopo avere citato diverse sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema, il COGNOME deduce che dalle prove che sono state valorizzate dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non emergerebbero elementi tali da fare ritenere che egli avesse assunto un ruolo apicale, «attivo e dinamico», all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO e lamenta il carattere anapodittico e manifestamente illogico RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata là dove essa argomenta in ordine all’assunzione di detto ruolo.
A proposito RAGIONE_SOCIALE singole prove valorizzate dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente rappresenta: a) la non decisività e la non persuasività RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori di giustizia NOME e NOME, atteso che essi «non hanno rivelato fatti specifici e concreti comprovanti la contestazione»; b) che l’attribuito ruolo apicale non potrebbe trovare fondamento logico neppure nel contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche e tra presenti «in ordine ai presunti incontri avvenuti tra il Sig. COGNOME e altri sospettati sodali», né nell’impiego di denaro in presunte attività nel settore del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse; c) che, in particolare, con riguardo COGNOME conversazione del 04/12/2015 (riportata alle pagg. 95-96 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), in essa il COGNOME e il COGNOME «riferivano all’odierno impugnante RAGIONE_SOCIALE pRAGIONE_SOCIALEse estorsive di soggetti non meglio identificati e di avere agli stessi consegnato RAGIONE_SOCIALE somme di denaro di presunta provenienza illecita, cosicché la dimostrazione dell’asserito ruolo apicale assunto dal Sig. COGNOME è smentita», atteso che «se il Sig. COGNOME avesse assunto una posizione apicale in seno COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, non avrebbe avuto senso che i Sig.ri COGNOME e COGNOME consegnassero il denaro proveniente da attività predatorie ad altri soggetti, né che COGNOME ultimi avessero avuto l’autorità di pRAGIONE_SOCIALEndere somme più ingenti»; d) che il ruolo apicale dell’imputato non potrebbe essere desunto neppure dall’inRAGIONE_SOCIALE con i rapinatori RAGIONE_SOCIALE sala bingo “Taj RAGIONE_SOCIALE“, atteso che «in quell’occasione il Sig. COGNOME NOME soltanto l’interesse a rimproverare i rapinatori per il loro comportamento aggressivo e violento NOME in essere nei confronti di una giovane impiegata di detta RAGIONE_SOCIALE, che era molto amica» sua e che dalle emergenze processuali non risulterebbe «dimostrato che altri soggetti presunti appartenenti COGNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME si siano recati dCOGNOME stesso al fine di chiedere spiegazioni in ordine all’esecuzione di detta rapina, atteso che, ammesso e non concesso, la stessa comunque non è stata commissionata dCOGNOME presunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO, né tanto meno può imputarsi COGNOME figura dell’odierno impugnante, il NOME è COGNOME scuro di tutto». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente lamenta ancora che: a) la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di considerare che la figura del COGNOME non era emersa nell’ambito del
procedimento penale cosiddetto “Cupola 2.0”, nel NOME risultavano diversi incon tra esponenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, tra i quali NOME COGNOME, indicato co nuovo capo RAGIONE_SOCIALE ricostituita commissione provinciale di “RAGIONE_SOCIALE“, il contrasterebbe che l’assunto secondo cui il COGNOME sarebbe stato «a capo d RAGIONE_SOCIALE de qua»; b) i AVV_NOTAIOratori di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME, c COGNOME «gli altri citati in sentenza», «nulla riferiscono di posizioni apicali i all’odierno appellante».
4.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’ar comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento agli artt. 110, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen., con rig all’affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio aggrav concorso di cui al capo 13) dell’imputazione.
Dopo avere citato alcune sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione su tale reato ricorrente lamenta il carattere astratto, generico, apparente, illo contraddittorio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la NOME si riveler inconsistente e carente COGNOME valutazione dei fatti processuali e avrebbe tra il significato RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate.
A proposito degli elementi di prova valorizzati dCOGNOME Corte d’appello di Paler il ricorrente rappresenta, con riguardo al delitto presupNOME e COGNOME proven dCOGNOME stesso del denaro trasferito e impiegato nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, che: a) la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe confrontata co deduzione difensiva secondo cui i reati di estorsione e di traffico illecito di s stupefacenti, indicati nel capo 13) d’imputazione, non NOMEno trovato riscont atteso che il G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME assolto NOME COGNOME COGNOME re di traffico illecito di sostanze stupefacenti e che tale reato, così COGNOME q estorsione, non era stato contestato al COGNOME (così COGNOME COGNOME COGNOME non era s addebitata alcuna condotta estorsiva); b) la stessa Corte d’appello non avr «considera il fattore temporale secondo cui tali fatti-reato siano olt successivi al tempus commissi delicti RAGIONE_SOCIALE presunta condotta di autoriciclaggio»; c) la sentenza impugnata non avrebbe neppure considerato «l’irrisorietà del val economico dei presunti profitti illeciti riconducibili ai reati presupposti conte capi 5), 9) e 11) (ad imputati diversi dal Sig. COGNOME e dal Sig. COGNOME)», conseguente irrisorietà dei profitti illeciti che la presunta RAGIONE_SOCIALE cr avrebbe potuto ricavare dCOGNOME commissione di tali reati; d) non potre «imputarsi COGNOME delitto presupNOME la fattispecie prevista dall’art. 416-bis c non si prova in concreto se effettivamente dCOGNOME perpetrazione del reato associa si siano ricavati profitti illeciti»; e) diversamente da quanto anapodittic ritenuto dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME sarebbe risultato dalle interce
conversazioni del 08/11/2017 e del 11/11/2017 tra il COGNOME e COGNOME, nonc dCOGNOME conversazione del 21/11/2017, «in realtà il mercato dei giochi e d scommesse nel territorio in cui presumibilmente operava il RAGIONE_SOCIALE criminoso e dominato da diverse imprese operanti nel settore RAGIONE_SOCIALE scommesse, su tutte ditta “RAGIONE_SOCIALE” e, viceversa, che la ditta “RAGIONE_SOCIALE” generasse continue perdite di esercizio»; f) non sarebbe «diriment neppure il fatto che l’imputato COGNOME disoccupato e privo di un patrimoni conseguenza dell’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, attes che le argomentazioni dei giudici di merito non NOMEno «dimostrato L.] che l presunta somma di denaro oggetto di contestazione COGNOME di sicura provenienza illecita e non invece, secondo una lettura alternativa, frutto di un prestit parente o amico dell’imputato, ovvero di una somma di denaro che non era stat precedentemente sequestrata nell’ambito del procedimento di prevenzione»; g) l Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con l’interpretare la frase intercettata «i piccio gente» nel senso che nell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” erano stati investiti i sol provenienza illecita prelevati dCOGNOME cassa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, avr travisato il significato di detta frase, la NOME andrebbe invece «intesa ne che gli interlocutori (Sig.ri COGNOME e COGNOME), non soddisfatti RAGIONE_SOCIALE COGNOME da del Sig. COGNOME, gli facevano presente che quest’ultimo si era preso i soldi gente, cioè i loro soldi personali e non quelli di una presunta conso delittuosa».
Con riguardo «all’aspetto soggettivo» del reato, il ricorrente deduce che sarebbe stato dimostrato che l’imputato «abbia presumibilmente trasferito u somma di denaro COGNOME ditta “RAGIONE_SOCIALE“, con consapevolezza e volontà, i modo da ostacolare concretamente l’identificazione RAGIONE_SOCIALE sua provenienza».
Il ricorrente conclude affermando l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE risultanze d effettuate intercettazioni a giustificare una sua NOME al di là d ragionevole dubbio.
4.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., con rig all’affermazione di responsabilità per i reati di trasferimento fraudolento di in concorso di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione.
Dopo avere citato alcune sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione su tale reato poi, anche sulla distinzione tra sospetti e indizi e sulla valutazione dell indiziaria – il ricorrente lamenta il carattere carente, anapodittico, il contraddittorio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Anzitutto, con riguardo all’elemento materiale dei reati, il ricorrente deduce: a) quanto a quello di cui al capo 14) dell’imputazione: a.1) il già evidenziato (nell’ambito dell’esposizione del terzo motivo) travisamento, per le ragioni che si sono pure dette, RAGIONE_SOCIALE frase «i piccioli RAGIONE_SOCIALE gente»; a.2) che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di confrontarsi con il dato dal NOME sarebbe risultato che l’imputato (COGNOME anche lo COGNOME) NOME prestato una somma di denaro a NOME COGNOME, il NOME gestiva l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” che operava nell’ambito del noleggio di slot machines e, quindi, del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse, così travisando i fatti e la prova COGNOMErquando imputava la riconducibilità di detta RAGIONE_SOCIALE COGNOME stesso imputato, il NOME, «COGNOMErquando si accorgeva RAGIONE_SOCIALE mala gestio del Sig. COGNOME gli riCOGNOME indietro il proprio denaro personale che gli NOME in precedenza dato a credito, stante lo stato di insolvenza che da lì a poco stava travolgendo il Sig. COGNOME», con la conseguenza che, date tali circostanze, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe «bypassato di accertare» se l’imputato COGNOME il gestore occulto dell’RAGIONE_SOCIALE de qua; b) quanto al reato di cui al capo 15) dell’imputazione, che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE «non delinea alcun contributo causale e/o morale» dell’imputato «COGNOME costituzione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE» – in particolare, non avrebbe «spiegato sulla base di quali elementi e circostanze desumeva che il contratto di locazione COGNOME stato stipulato nell’interesse e per conto dell’odierno ricorrente» – e non avrebbe considerato che RAGIONE_SOCIALE «non è stata mai avviata», in quanto «non ave mai ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di slot machines, né ave nel suo patrimonio aziendale dette macchinette e tutta l’attrezzatura necessaria per l’assistenza tecnica».
Il ricorrente deduce poi che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che il trasferimento fraudolento di valori è un reato a concorso necessario e a dolo specifico, con la conseguenza che, «non sussistendo la responsabilità penale nei confronti degli altri concorrenti necessari , ne deriva il venire meno RAGIONE_SOCIALE stessa anche nei confronti dell’odierno ricorrente dal momento che il delitto de quo non può ritenersi integrato con il venir meno del concorso necessario e del dolo specifico in capo agli altri concorrenti nel reato».
Secondo il ricorrente, sarebbe carente, anche in capo a sé, l’elemento psicologico dei reati, atteso che «dal compendio probatorio non è possibile desumere elementi idonei a fornire la prova logica di commettere il fraudolento trasferimento dei beni COGNOME scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione».
4.1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b), c), ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento agli artt. 15, 84, 512-bis, 648-ter.1 cod. pen., e agli ar 192, 521, 546 e 604, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo «COGNOME sussisten del concorso apparente di norme tra i reati di trasferimento di valori autoriciclaggio, in ordine alle condotte addebitate all’odierno ricorrente ed er applicazione relativamente ai capi di incolpazione 13) e 14)».
Il ricorrente contesta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenut concorso tra il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione e i di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 14) dell’imputazione.
Il ricorrente rappresenta in proposito che, COGNOME NOME dedotto nel no esaminato quinto motivo del proprio atto di appello, ai fatti contestati in det d’imputazione – dovendosi ritenere che, COGNOME era stato dedotto nel non esamina motivo del proprio atto di appello, la ridefinizione del fatto di cui al capo parte del giudice di primo grado violasse l’art. 521, comma 2, cod. proc. pe sarebbe applicabile la sola fattispecie di autoriciclaggio, di cui all’art. cod. pen., attesi, da un lato, la clausola di riserva «alvo che il fatto c più grave reato» contenuta nell’art. 512-bis cod. pen. e, dall’altro lato fittizia intestazione dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” NOME costituito «un segme RAGIONE_SOCIALE più articolata condotta di autoriciclaggio», che sarebbe COGNOME specie un a formazione progressiva, con la conseguenza che il più grave reato autoriciclaggio dovrebbe assorbire il reato di trasferimento fraudolento di valo
4.1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’ar comma 1, lett. b), c) , ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento agli artt. 15, 84, 416-bis e 648-ter.1 cod. pen., e agli ar 192 e 546 cod. proc. pen., con riguardo «COGNOME sussistenza del concorso appare di norme tra i reati di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo e di autoriciclaggio in alle condotte addebitate all’odierno ricorrente ed erronea applicaz relativamente ai capi di incolpazione 1) e 13)».
Il ricorrente contesta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto, con motivazione apparente, anapodittica, illogica e giuridicamente errata, il conc tra il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 1) dell’imputazio reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione.
Il COGNOME rappresenta in proposito che tra i due reati si configurerebbe in un concorso apparente di norme, in quanto quello di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE che costituirebbe, COGNOME specie, un’ipotesi di reato complesso, punirebbe g condotta di impiego, sostituzione e trasferimento in attività economic
finanziarie e imprenditoriali del denaro o RAGIONE_SOCIALE altre utilità provenienti dal reato, al fine di ostacolarne l’identificazione RAGIONE_SOCIALE loro provenienza deli COGNOME sarebbe confermato, oltre che dCOGNOME stessa definizione di RAGIONE_SOCIALE di t RAGIONE_SOCIALEo fornita dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen. e dCOGNOME comune ratio dei due reati, dalle previsioni di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. comma nel NOME «sono assenti forme di esclusione o limitazione dell responsabilità per tale ipotesi» e che integrerebbe «una sorta di “progres criminosa” rispetto al reato-base» – e al settimo comma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, la conseguenza che l’associato non potrebbe rispondere del reato di autoriciclag del denaro proveniente dCOGNOME commissione del delitto di RAGIONE_SOCIALE di t RAGIONE_SOCIALEo, pena la violazione dei principi del ne bis in idem sostanziale e del favor rei, oltre che dei principi di legalità costituzionale e convenzionale. Second ricorrente, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dCOGNOME Corte d’appel RAGIONE_SOCIALE, il concorso apparente di norme non potrebbe essere negato per il so fatto che, COGNOME specie, non è prevista una clausola di riserva. Il COGNOME rapp ancora che il concorso tra i due reati in considerazione sarebbe stato escluso a dCOGNOME sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione Iavarazzo (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587-01).
Il ricorrente chiede che, qualora l’adita Corte di cassazione dovesse ravvi un contrasto giurisprudenziale sul punto, la COGNOMEone venga rimessa alle Sezi unite.
4.1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento all’art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., con rigu COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere l’associ RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente lamenta che, a proposito RAGIONE_SOCIALE sussistenza di tale circos aggravante, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito una motivazion contraddittoria, generica e carente, oltre che viziata da un’erronea applica RAGIONE_SOCIALE legge penale, non avendo adeguatamente considerato che, dal compendio probatorio, non era risultato che egli avesse mai fatto uso di armi o che g COGNOMEro state sequestrate in occasione RAGIONE_SOCIALE perquisizioni personale e domici che erano state eseguite in occasione RAGIONE_SOCIALE sua sottoposizione COGNOME misura d custodia cautelare in carcere, né che altri coimputati o la RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO dei avessero fatto uso o disponessero di armi nel periodo di tempo di all’imputazione, ciò che non era emerso neppure dall’esito RAGIONE_SOCIALE attiv intercettazione.
Il COGNOME rappresenta che non potrebbero deporre in senso contrario né il riferimento, fatto dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, a «vicende passate, da collocare addirittura a molti anni prima e riguardanti anche le vicende di altre compagini associative» – in particolare, il rinvenimento, molti anni addietro, di munizioni all’interno di un autoarticolato di uno dei coimputati -, trattandosi di episodi che non lo riguardavano specificamente e ormai “coperti” da sentenza definitive, né la circostanza che il coimputato COGNOME avesse fatto riferimento, in una conversazione con il padre, ad alcune armi (peraltro mai ritrovate), atteso che la disponibilità RAGIONE_SOCIALE stesse non poteva essere attribuita COGNOME RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, dato che il COGNOME non ne era partecipe.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe spiegato neppure da quali elementi si potesse desumere che egli era a conoscenza dell’esistenza di armi a disposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o per quali ragioni tale esistenza si dovesse ritenere da lui ignorata per colpa.
4.1.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
Nel citare diverse pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema di tale circostanza aggravante, il ricorrente lamenta che, a proposito RAGIONE_SOCIALE sussistenza di essa, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito una motivazione carente, contraddittoria e illogica, oltre che viziata da un’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale.
Il ricorrente deduce che, dall’acquisito compendio probatorio, non sarebbero emersi – né la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dato adeguatamente conto di tale emersione – né l’investimento, da parte propria, nell’economia lecita, dei proventi dell’attività illecita del RAGIONE_SOCIALE criminoso, né che tale investiment «avesse assunto una misura e/o una quantità tale da RAGIONE_SOCIALEllare o tentare di RAGIONE_SOCIALEllare precisi settori merceologici nel territorio di riferimento», in modo da alterare le regole che governano l’economia, la concorrenza e la correttezza dei rapporti commerciali, dovendosi ritenere ricorrere, al più, una mera infiltrazione nel tessuto economico.
Il ricorrente deduce in particolare in proposito che: a) COGNOME risulterebbe dalle intercettate conversazioni del 08/11/2017 e del 11/11/2017 tra il COGNOME e lo COGNOME, nonché dall’intercettata conversazione del 21/11/2017, nel territorio di riferimento il mercato dei giochi e RAGIONE_SOCIALE scommesse era in realtà dominato da
diverse imprese, su tutte la “RAGIONE_SOCIALE“, mentre l’impres “RAGIONE_SOCIALE” generava continue perdite; b) dal quadro probatorio non sarebbe emerso che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa avesse tratto profitti dalle estorsioni, dal t illecito di sostanze stupefacenti e dal settore del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse, m la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe al riguardo omesso di considerare che COGNOME non era stato rinviato a giudizio per alcun reato di estorsione perpe dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ai danni di commercianti e che il coimputato COGNOME COGNOME stato assolto dal reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; c) d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine al ritenuto investimento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, di proventi il nelle imprese che operavano nel settore del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse, tenuto cont che dalle emergenze processuali non sarebbe emerso che le imprese “RAGIONE_SOCIALE” e RAGIONE_SOCIALE «siano finanziate dai proventi illeciti RAGIONE_SOCIALE pr compagine associativa e, conseguentemente, che abbiano assunto una posizione predominante – che COGNOME abbiamo visto è del tutto smentita avendo il Giudicant travisato la prova – nel mercato del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse nel territor pertinenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO»; d) la Corte d’appello di Pal avrebbe travisato il significato dell’intercettata conversazione del 01/07/ COGNOME NOME il COGNOME, COGNOME presenza RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME in realtà chiesto al COGNOME di restituirgli i propri soldi personali in quanto non era soddisfatto RAGIONE_SOCIALE g RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME a causa RAGIONE_SOCIALE ingenti perdite e degli ammanchi di cass COGNOME sarebbe confermato anche da un’ulteriore conversazione intercettata tra COGNOME e COGNOME, anch’essa travisata, «in cui il ricorrente voleva restituit denaro», nonché dCOGNOME frase «io ci ho messo un sacco di soldi», mentre la fras piccioli RAGIONE_SOCIALE gente» sarebbe stata male interpretata dCOGNOME Corte d’appel RAGIONE_SOCIALE, dovendosi essa intendere non nel senso che nell’RAGIONE_SOCIALE erano sta investiti i soldi di provenienza illecita tratti dalle casse dell’RAGIONE_SOCIALE c ma nel senso che gli interlocutori COGNOME e COGNOME, «non soddisfatti RAGIONE_SOCIALE gest del Sig. COGNOME, gli facevano presente che quest’ultimo si era preso i soldi gente, cioè i loro soldi personali e non quelli di una presunta consor delittuosa». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1.9. Con il nono motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento agli artt. 81, s comma, 99, 132 e 133 cod. pen., all’art. 27 Cost. e agli artt. 125 e 546 cod. pen., con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata specific
4.1.9.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente, NOME avere evidenziato che capo 1) dell’imputazione, il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo gli era contestato «fino al 2 luglio 2019 (precedente NOME di COGNOME NOME per 4
bis c.p. in data 18.05.2001 )», «ponendosi così in continuazione co precedente condotta associativa», anche sulla premessa che il predetto reato è reato permanente e, quindi, unico, costituendo «un segmento RAGIONE_SOCIALE condott associativa successiva ad un evento interruttivo – costituito da fasi di deten o da condanne -», deduce l’incompatibilità tra la «presenza di un unicum delittuoso» o, comunque, la continuazione, e la recidiva.
4.1.9.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce l’inadeguatezza d motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE s sarebbe basata genericamente sulla semplice circostanza che la condotta tenut dall’imputato sarebbe indicativa di una maggiore colpevolezza e propensione all’illecito, senza tenere conto del «comportamento» RAGIONE_SOCIALE stesso imputato e contesto RAGIONE_SOCIALE ed economico in cui i reati erano stati commessi. A tale propos il ricorrente deduce che il quartiere COGNOMEmitano di INDIRIZZO «versa i precario degrado economico e RAGIONE_SOCIALE, nel NOME mancano i servizi essenziali e cui vive un’ampia fascia di popolazione in stato di semi-povertà» e che la Co d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di motivare «in ordine COGNOME natura dei rea al tipo di devianza di cui essi sono il segno, COGNOME qualità e al grado di offens comportamenti, COGNOME distanza temporale tra i fatti e al livello di omoge esistente tra loro, oltre all’eventuale occasionalità RAGIONE_SOCIALE ricaduta, al fine di propensione a delinquere da parte dell’impugnante».
4.1.10. Con il decimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 41 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazione
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, senza motivare, ab implicitamente ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti dell’agevolazione mafi e del metodo RAGIONE_SOCIALEo, nonostante non COGNOME «dato rilevare alcun elemento tale dimostrare che abbia agito al fine di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, né che lo stesso abbia assunto un atteggiamento tale da incut timore e imporre la coartazione del COGNOME passivo tipico del c.d. met RAGIONE_SOCIALEo».
Il ricorrente rappresenta al riguardo che: a) nell’intercettata conversa del 01/07/2016, il COGNOME COGNOME al COGNOME la restituzione di propri s personali, COGNOME sarebbe risultato anche da un’altra conversazione tra lo st COGNOME e lo COGNOME; b) non sarebbe significativa, al fine di ritenere l’aggr dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa, la frase «tutti i soldi in comune sono», atteso che «può interpretarsi nel senso che i soldi che il Sig. COGNOME ed altri presun NOMEno conferito nell’RAGIONE_SOCIALE venivano gestiti in comune in quanto facenti par
del capitale RAGIONE_SOCIALE»; c) la frase «io ci ho messo un socco di soldi» significav il COGNOME NOME «consegnato una propria somma di denaro rilevante e non di una moltitudine di persone, né di una presunta RAGIONE_SOCIALE delittuosa»; d) la fra piccioli RAGIONE_SOCIALE gente» andava intesa nel senso che gli interlocutori COGNOME e COGNOME facevano presente al COGNOME che egli «si era preso i soldi RAGIONE_SOCIALE gente, ci loro soldi personali e non quelli di una presunta RAGIONE_SOCIALE delittuosa», conseguenza che «il presunto interesse per il settore RAGIONE_SOCIALE scommesse non e finalizzato ad agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, né imporlo con il c.d. met RAGIONE_SOCIALEo»; e) l’asserito rapporto di conoscenza tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, «p se negativamente qualificati, non può in alcun modo comportare la prova ch l’impugnante abbia NOME in essere la condotta incriminata di per sé per agevo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa».
4.1.11. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento artt. 81, secondo comma «e ss.», 132 e 133 cod. pen. e all’art. 27 Cost.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avreb adeguatamente motivato la determinazione RAGIONE_SOCIALE misura sia RAGIONE_SOCIALE pena base per più grave reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo sia degli aumenti pe continuazione con i reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazione, perven a irrogare, per tutti tali reati, RAGIONE_SOCIALE pene eccessive e inadeguate, in r all’effettiva gravità dei fatti e ala «scarsa pericolosità del COGNOME «tenuto conto RAGIONE_SOCIALE specifico modus operandi, del contesto familiare e RAGIONE_SOCIALE in cui viveva l’odierno imputato».
4.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato a cinque motivi.
4.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME mancata applicazion di quest’ultima disposizione in tema di concorso tra più circostanze aggravan effetto speciale.
Il ricorrente rappresenta che il proprio motivo di appello sul trattam sanzionatorio era stato «implementato e illustrato con motivi nuovi espressament incentrati sulla applicabilità al ricorrente dell’art. 63 comma 4 cp» e lament in ordine a tale aspetto, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso qualsi motivazione.
Il COGNOME deduce che per ciascuna RAGIONE_SOCIALE aggravanti a lui attribuite, cioè q di cui ai commi quarto e sesto dell’art. 416-bis cod. pen. e la recidiva re specifica, da ritenere tutte a effetto speciale, il giudice di primo grado
applicato il relativo aumento di pena, così non osservando il disNOME del qu comma dell’art. 63 cod. pen.
4.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 533 RAGIONE_SOCIALE stess codice e all’art. 416-bis, primo e sesto comma, cod. pen., violazione di leg vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circost aggravante, prevista dal sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., dell’esse attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALE finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti.
Il ricorrente rappresenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe preso posizione sul fatto che tale circostanza aggravante era stata esc dCOGNOME sentenza del 01/12/2020 del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sui partecipa COGNOME ricostituita “commissione”.
Ciò rappresentato, il ricorrente contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sente impugnata e, premessa l’inammissibilità del riferimento al fatto notorio sarebbe stato operato dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, deduce l’inadeguatez RAGIONE_SOCIALE predetta motivazione in ordine all’effettivo reimpiego di profitti il l’improprietà del richiamo «alle sale “Bingo” ed COGNOME raccolta di scommesse» (c il ricorso), in quanto esse costituirebbero «singole iniziative» rappresenterebbero «”strutture produttive” capaci di generare “beni o servizi” genere tutelato dall’aggravante» e sarebbero gestite in modo so apparentemente legale ma, in realtà, illecito.
Il ricorrente contesta altresì l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Pal secondo cui « con riferimento a “RAGIONE_SOCIALE“, e non alle singole uni operative, che deve essere valutata anche l’esistenza RAGIONE_SOCIALE cont circostanze aggravanti».
4.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’ar comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 533 RAGIONE_SOCIALE stess codice e all’art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen., violazione di leg vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circost aggravante, prevista dal quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., dell’es l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata al riguar lamentando che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe affermato la sussistenz RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata circostanza aggravante «su un piano meramente presuntivo anziché essere derivata da circostanze accertate in giudizio», face inammissibilmente leva sul fatto notorio e, comunque, argomentando in modo inadeguato in ordine sia COGNOME materiale disponibilità di armi da part partecipanti COGNOME specifica struttura associativa in cui si sarebbe concreta
realizzata la condotta partecipativa sia in ordine COGNOME consapevolezza di disponibilità, nonché trascurando il fatto che nessuno dei contestati reati-fi stato commesso con l’uso di armi.
4.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 648-ter.1 cod pen., violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME rite sussistenza del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione.
Il ricorrente contesta l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE secon cui la già ricordata sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione lavarazzo non avrebbe escluso il concorso tra il delitto di autoriciclaggio e que RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, quando la contestazione di autoriciclaggio abbia a ogget denaro beni o utilità provenienti proprio dal delitto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa.
Il COGNOME lamenta poi la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appell RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE provenienza del denaro trasferito e impie nell’RAGIONE_SOCIALE” da un delitto non colposo, del fatto l’imputato «non dispone di propri capitali» (così il ricorso), atteso ch argomentazione, «oltre a sottendere un inammissibile ribaltamento dell’oner probatorio», trascurerebbe il fatto che «la gran parte RAGIONE_SOCIALE disponibilità finan facenti capo alle organizzazioni RAGIONE_SOCIALEe proviene dall’esercizio di lecite at imprenditoriali e che nulla esclude l’eventualità – per i singoli affil conseguire proventi da attività sommerse o da illeciti di na contravvenzionale». Il ricorrente rappresenta in proposito COGNOME la Corte d’appe di RAGIONE_SOCIALE abbia trascurato il fatto che, COGNOME era stato riferito dal AVV_NOTAIO giustizia AVV_NOTAIO, egli era titolare di un’officina («lavorava, NOME tipo u di meccanico di macchine lattoniere, una RAGIONE_SOCIALE del genere»), ancorché tale attiv COGNOME esercitata in forma “sommersa”.
4.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 99 cod. pen. inosservanza RAGIONE_SOCIALE legge penale e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguar all’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata specifica «a due segmenti di un’ condotta anziché a due distinti reati».
Dopo avere rammentato che il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo gli er stato contestato «fino al 2 luglio 2019 (precedente NOME di COGNOME per 416 bis c.p. in data 18.05.2001 )», il ricorrente lamenta che la C d’appello di RAGIONE_SOCIALE non abbia motivato in ordine COGNOME doglianza, che era st sollevata con il proprio atto di appello, secondo cui lo stesso contestato rea costituiva un reato autonomo ma «il successivo segmento RAGIONE_SOCIALE condotta giudicata nel 2001» – con sentenza di NOME che NOME determinato lminterruzione” ma non la “cessazione” RAGIONE_SOCIALE permanenza – con la conseguenza che la commissione
del reato in contestazione non poteva costituire il presupNOME per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva.
5. I ricorsi di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proNOME due ricorsi, uno a firma dell’AVV_NOTAIO e uno a firma dell’AVV_NOTAIO.
5.1. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato a tredici motivi.
5.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen., e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 1) dell’imputazione.
5.1.1.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza di un RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo.
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte, in ordine a tale aspetto, da NOME COGNOME, nel ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.1.1.
5.1.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con riguardo COGNOME ritenuta sua partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo.
Nel citare diverse pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema, il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe illegittimamente ritenuto che, poiché era stata accertata, con sentenza passata in giudicato, la sua appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, non sarebbe stato necessario «provare ex novo il fatto RAGIONE_SOCIALE partecipazione», con la conseguenza che la stessa Corte d’appello avrebbe perciò omesso di accertare, COGNOME sarebbe invece stato necessario fare, se tale partecipazione si COGNOME effettivamente protratta anche NOME la scarcerazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME – sulla base di elementi che dimostrassero una nuova adesione, NOME la scarcerazione, e un apprezzabile e dinamico contributo causale teleologicamente orientato COGNOME realizzazione degli scopi associativi – o se, invece, la stessa partecipazione COGNOME venuta meno per una qualsiasi causa diversa dCOGNOME AVV_NOTAIOrazione con la giustizia.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni del AVV_NOTAIOratore di giustizia NOME COGNOME e deduce in proposito che la stessa Corte d’appello avrebbe omesso di operare la necessaria rigorosa valutazione RAGIONE_SOCIALE credibilità del predetto AVV_NOTAIOratore e dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE sue COGNOMEzioni – connotazioni che, comunque, difetterebbero COGNOME specie, stante anche l’asserita mancanza di
spontaneità e precisione RAGIONE_SOCIALE stesse -, tenuto anche conto del fatto che il So avrebbe appreso quanto da lui riferito da terzi, con la conseguenza che valutazione RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni del AVV_NOTAIOratore avrebbe dovuto essere compiut anche in relazione alle fonti originarie dell’accusa. Il ricorrente rappresen specificamente che: a) il COGNOME si sarebbe limitato a riferire che NOME de che lo COGNOME era intraneo COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa perché era «compare d COGNOME», che egli identificava COGNOME il capo mandamento di Villabate, sostenen che era stato lo COGNOME a fare incontrare il COGNOME COGNOME il COGNOME, senza, t specificare «il motivo, il giorno e il luogo», così rendendo una COGNOMEz astratta e generica; b) lo stesso COGNOME NOME altresì riferito di avere appre lo COGNOME NOME collocato RAGIONE_SOCIALE slot machines nel Comune di Villabate, coinvolgendolo anche in una presunta condotta estorsiva «mai accertata riscontrata processualmente». Poiché, con tali COGNOMEzioni, il COGNOME non avre in realtà fatto riferimento ad alcun fatto specifico in ordine alle condotte con all’imputato nel capo 1) dell’imputazione e nell’arco temporale in esso indica poiché le circostanze riferite dal AVV_NOTAIOratore di giustizia non NOMEno tr risRAGIONE_SOCIALE nel processo, né il COGNOME COGNOME il COGNOME erano stati sen discenderebbe che le stesse COGNOMEzioni si dovrebbero ritenere costituire mero dato neutro» e che anche la valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALE medesime dovrebbe ritenere «superficiale».
In terzo luogo, il ricorrente contesta la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE d’appello di RAGIONE_SOCIALE, quali riscontri alle COGNOMEzioni del RAGIONE_SOCIALEato AVV_NOTAIOra di giustizia, sia degli incontri dell’imputato con altri sodali sia del conten conversazioni intercettate.
Sotto il primo aspetto, lo COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Palerm avrebbe trascurato di considerare le doglianze, che erano state avanzate proprio atto di appello, circa il fatto che non vi era prova né che i menz incontri, in particolare quelli con il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, COGNOMEro effettivamente avvenuti, né, i caso, RAGIONE_SOCIALE motivazioni e dell’oggetto degli stessi.
Sotto il secondo aspetto del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate ricorrente contesta l’idoneità RAGIONE_SOCIALE stesso a costituire prova RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente deduce in particolare che: a riguardo alle conversazioni del 08/11/2017 e del 11/11/2017 con il coimputa COGNOME, che da esse non emergerebbero elementi confermativi dell’interessamento RAGIONE_SOCIALE presunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa nel settore dei giochi e RAGIONE_SOCIALE scommesse del fatto che la stessa vi avesse investito i propri supposti proventi illeci la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe confrontata con le deduzioni difens dell’imputato, prospettate nel suo atto di appello, con le quali era stato evide
COGNOME dCOGNOME RAGIONE_SOCIALEate conversazioni COGNOME emerso che il mercato dei giochi e dell scommesse era dominato da diverse imprese che operavano nel settore (in particolare, da “RAGIONE_SOCIALE“) e che l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” generava continue perdite economiche (circostanza, quest’ultima, che sarebbe stata confermata anche dCOGNOME conversazione del 21/11/2017); b) co riguardo «all’asserito investimento dei proventi derivanti dai reati commess attuazione del programma delittuoso del presunto RAGIONE_SOCIALE criminoso», dall risultanze probatorie non emergerebbe che la presunta RAGIONE_SOCIALE criminosa avesse tratto profitti dalle estorsioni, dal traffico illecito di sostanze stupe dall’attività del gioco e RAGIONE_SOCIALE scommesse («si è notato COGNOME la ditta “RAGIONE_SOCIALE” generasse continue perdite di esercizio»), dovendosi, altresì, consider che lo COGNOME non era stato ritenuto responsabile di alcun reato di estorsion danni di commercianti ed era stato assolto dal reato di cui all’art. 73 del d. 309 del 1990 e dai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 17) dell’imputazione, e che, dall’intercettata conversazione del 01/07/2 ignorata dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, risultava che «gli interloc riCOGNOMEno, ognuno per la propria parte, i propri soldi al Sig. COGNOME» l’affermazione di responsabilità per i reati di autoriciclaggio e di trasfer fraudolento di valori di cui ai capi, rispettivamente, 13), 14) e 15) dell’imput non poteva costituire una conferma RAGIONE_SOCIALE partecipazione COGNOME RAGIONE_SOCIALE «in quanto si trattava di condotte delittuose di matrice esclusivamente perso e singola e non relative a un programma associativo»; d) quanto COGNOME «vicen RAGIONE_SOCIALE rapina COGNOME sala bingo “Taj RAGIONE_SOCIALE“», COGNOME l’inRAGIONE_SOCIALE del 06/07/2016 co rapinatori sarebbe emerso «soltanto il fatto che il coimputato COGNOME spiegazi ai rapinatori in ordine al loro comportamento riprovevole in relazione al NOME di essi (NOMENOME NOME NOME in essere un comportamento aggressivo e violento nei confronti di un’impiegata RAGIONE_SOCIALE sala bingo “Taj RAGIONE_SOCIALE“, che peraltro era persona cara e amica del coimputato», e lo COGNOME NOME mantenuto una mera «presenza passiva», non intervenendo COGNOME conversazione intrattenuta d altri soggetti presenti; e) la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avr adeguatamente considerato «l’episodio dell’incendio RAGIONE_SOCIALE autovetture RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del ricorrente», il NOME episodio, COGNOME era stato evidenz nel proprio atto di appello, «deponeva in senso contrario ad una presun intraneità nel RAGIONE_SOCIALE criminoso», dovendosi ritenere del tutto singola un sodale ritenuto vicino al capo mandamento di RAGIONE_SOCIALE potesse subire un att incendiario di tal genere davanti COGNOME propria abitazione, in quello che era re essere il territorio di riferimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa cui sa appartenuto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sarebbe, per tal ragioni, anapodittica e manifestamente illogica e avrebbe NOME a fondament RAGIONE_SOCIALE contestata affermazione di responsabilità «mere congetture e sospetti».
5.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento agli artt. 110, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen., con rig all’affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio aggrava concorso di cui al capo 13) dell’imputazione.
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quell dedotte da NOME COGNOME nel terzo motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.3.
Con l’aggiunta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe trascurato il fa che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME era titolare di un’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME l’imputato era un impiegato e, quindi, che COGNOME disponeva di entrate le finendo così con l’attribuire COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE entrate di denaro di proveni illecita alle quali, in realtà, egli non NOME mai fatto riferimento nelle conver intercettate.
5.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., con rigu all’affermazione di responsabilità per i reati di trasferimento fraudolento di in concorso di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione.
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quell dedotte da NOME COGNOME nel quarto motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.4.
Con l’aggiunta che l’acquisito compendo probatorio deporrebbe «per un proscioglimento» RAGIONE_SOCIALE COGNOME dal reato di cui al capo 15) dell’imputazione quanto: a) egli non avrebbe intrattenuto alcun rapporto con NOME COGNOME NOME COGNOME, asseriti fittizi intestatari di RAGIONE_SOCIALE; b) non sareb stato contattato per problematiche attinenti all’attività imprenditoriale; avrebbe intrattenuto rapporti con gli esercenti presso i quali avrebbero do essere instCOGNOMEte le slot machines; d) non era RAGIONE_SOCIALEato nelle intercettate conversazioni riguardanti RAGIONE_SOCIALE
5.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivaz con riferimento agli artt. 15, 84, 512-bis, 648-ter.1 cod. pen., e agli ar
192, 521, 546 e 604, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo «COGNOME sussisten del concorso apparente di norme tra i reati di trasferimento di valori autoriciclaggio, in ordine alle condotte addebitate all’odierno ricorrente ed er applicazione relativamente ai capi di incolpazione 13) e 14)».
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quell dedotte da NOME COGNOME nel quinto motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE ste AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.5.
Con la precisazione che il ricorrente deduce che la Corte di cassazione, COGNOME RAGIONE_SOCIALE presentazione di un motivo nuovo non dedotto in appello, pu procedere COGNOME riqualificazione giuridica del fatto, ancorché soltanto nei limiti esso sia stato storicamente ricostruito dal giudice di merito.
5.1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) , c) , ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento agli artt. 15, 84, 416-bis e 648-ter.1 cod. pen., e agli ar 192 e 546 cod. proc. pen., con riguardo «COGNOME sussistenza del concorso apparen di norme tra i reati di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo e di autoriciclaggio in alle condotte addebitate all’odierno ricorrente ed erronea applicaz relativamente ai capi di incolpazione 1) e 13)».
Il ricorrente contesta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto, con motivazione apparente, anapodittica, illogica e giuridicamente errata, il conco tra il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 1) dell’imputazio reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione.
Il ricorrente deduce argomentazioni identiche a quelle dedotte da NOME COGNOME nel sesto motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO, de quali si è dato conto al punto 4.1.6.
5.1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento agli artt. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e artt. 43, 47 e 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo all’affermazione responsabilità per il reato di violazione degli obblighi inerenti COGNOME sorveg speciale con obbligo di soggiorno di cui al capo 27) dell’imputazione.
Nel citare diversa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema di detto reato, il rico rappresenta che: a) «in assenza del contenuto dei dialoghi intrattenuti coimputati nel corso di incontri conviviali», difetterebbe «la prova d “pericolosità” di tali episodici incontri», i quali, anche per il fatto «saltuari» e «caratterizzati dCOGNOME spontaneità, senza una pregr
programmazione», non sarebbero stati «finalizzati a violare alcuna prescrizio imposta dal Giudice RAGIONE_SOCIALE prevenzione»; b) dal compendio probatorio era emerso che egli si era recato più volte COGNOME propria casa di villeggiatura nel Comu Altavilla COGNOMEcia, unitamente al proprio nucleo familiare, «senza per tale mo mettere in concreto pericolo il bene giuridico tutelato dCOGNOME norma incriminat de qua».
Il ricorrente lamenta quindi che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non abb escluso la sussistenza del reato in applicazione del principio di neces offensività, cioè senza verificare se il proprio comportamento avesse messo pericolo o leso il bene giuridico tutelato «così da essere connotato da un’eloqu volontà di ribellione all’obbligo imNOME in modo da vanificare lo scopo de misura», in assenza di «indicazioni univoche e chiare in ordine COGNOME condotta po in essere da cui possa evincersi che la violazione sia avvenuta in concret l’intenzione di sottrarsi ai RAGIONE_SOCIALElli ed al fine di tenere condotte illecite».
5.1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento all’art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., con rigua COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere l’associa RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte da NOME COGNOME nel settimo motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE ste AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.7.
5.1.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., con riguardo COGNOME rit sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere le attività economiche di gli associati intendevano assumere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate in tutto o in parte prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte da NOME COGNOME nell’ottavo motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.8.
Il ricorrente evidenzia altresì: a) che egli non era stato riconos responsabile di alcun reato di estorsione perpetrato dCOGNOME presunta associazi RAGIONE_SOCIALEa ai danni di commercianti ed era stato assolto, oltre che dal reato di all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, anche dai reati di trasferimento fraud di valori di cui ai capi 16) e 17) dell’imputazione; b) la frase, da lui pron nel corso dell’intercettata conversazione del 01/07/2016, «io non ce ne metto pi
(di soldi), la NOME andrebbe anch’essa intesa nel senso che sia lo COGNOME sia il NOMEno consegnato una propria rilevante somma di denaro, «non facente capo ad una moltitudine di persone, né ad una presunta RAGIONE_SOCIALE delittuosa».
5.1.9. Con il nono motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento agli artt. 81, se comma, 99, 132 e 133 cod. pen., all’art. 27 Cost. e agli artt. 125 e 546 cod. pen., con riguardo COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata specifica
Il ricorrente – nell’evidenziare che, nel capo 1) dell’imputazione, il re RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo gli era stato contestato «fino al due luglio (precedente NOME di COGNOME NOME in data 24.05.2006)» e che la Cor d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto la continuazione tra i reati sub iudice quelli già giudicati con la sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del 05/04/2004 del G.u.p. del Tribunale di Palerm divenuta irrevocabile il 29/10/2007 – deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte da NOME COGNOME nel nono motivo del suo ricor a firma RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.9
5.1.10. Con il decimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazi con riferimento all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 416 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 13), 14), 15) e 27) dell’imputaz
Il ricorrente deduce argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte da NOME COGNOME nel decimo motivo del suo ricorso a firma RAGIONE_SOCIALE stes AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 4.1.10.
Con riguardo ai reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazione, il rico evidenzia anche la frase, da lui pronunciata nel corso dell’interce conversazione del 01/07/2016, «io non ce ne metto più» (di soldi), la qu confermerebbe anch’essa che sia lui sia il COGNOME NOMEno consegnato una propri rilevante somma di denaro «non facente capo ad una moltitudine di persone, né ad una presunta RAGIONE_SOCIALE delittuosa».
Con riguardo al reato di cui al capo 27) dell’imputazione, il ricorrente lam anche la contraddittorietà e l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appe RAGIONE_SOCIALE, la NOME avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con la doglian difensiva secondo cui le violazioni RAGIONE_SOCIALE prescrizioni inerenti COGNOME sorvegl speciale con obbligo di soggiorno sarebbero state poste in essere «nel prop esclusivo interesse e non con il proprio fine di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE crim “RAGIONE_SOCIALE” (paradigmatici, in tal senso, i riferimenti COGNOME frequentazione
propria abitazione di villeggiatura sita ad Altavilla o, ancora, di risto agriturismi, in alcun modo riconducibili COGNOME RAGIONE_SOCIALE)».
5.1.11. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’ 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento artt. 81, secondo comma «e SS.», 132 e 133 cod. pen. e all’art. 27 Cost. «in ord all’illegittima individuazione del reato più grave, COGNOME quantificazione RAGIONE_SOCIALE del calcolo stabilito per il reato continuato e le circostanze aggravanti».
Il ricorrente deduce anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avreb dovuto «scorporare» i reati posti in continuazione già giudicati con la sentenza 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, di parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza d 05/04/2004 del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, divenuta irrevocabile 29/10/2007, «e comparare COGNOME con quelli di cui COGNOME sentenza impugnata, al f di individuare la proporzionalità degli aumenti e anche il reato più grave e moti sulla consistenza di ciascun aumento per i reati-satellite», e lamenta che la s Corte d’appello «non ha specificamente motivato circa la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena, omettendo di indicare, nel dettaglio, non solo i singoli aumenti per cias dei reati posti in continuazione previo “scorporo”, COGNOME scopo di verifica proporzionalità dei singoli aumenti, di ciascuno di essi ma, altresì, le r giustificative degli aumenti operati», avendo «optato per un aumento no contenuto né proporzionato rispetto COGNOME pena base».
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Palerm avrebbe errato nell’individuare NOME reato più grave quello sub iudice di cui al capo 1) dell’imputazione «in ragione dell’inasprimento RAGIONE_SOCIALE pena edittale, nonc RAGIONE_SOCIALE contestata recidiva ex art. 99 comma IV c.p.», atteso che, al fine di individuazione, «avrebbe dovuto comparare la gravità in concreto RAGIONE_SOCIALE singol condotte e non limitarsi a fare una rilevazione relativa COGNOME pena vigente nel si momento in cui i reati posti in continuazione sono stati commessi»; comparazione sulla base RAGIONE_SOCIALE NOME il reato più grave avrebbe dovuto essere ritenuto qu associativo già giudicato, «perché la condotta posta in essere dall’odierno imput NOME un disvalore maggiore, per la caratura dei soggetti coinvolti, per i fat dinamiche emersi nell’ambito del pregresso processo, per l’intensità del dolo durata RAGIONE_SOCIALE condotta delittuosa, per la commissione del reato-fine di estorsi per il ruolo ricoperto in seno COGNOME RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO».
5.1.12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’ 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento artt. 62-bis, 63, quarto comma, 81, secondo comma, 132 e 133 cod. pen. e all’art. 27 Cost.
Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta la motivazione con la ‘ NOME la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’«assenza di elementi positivamen valutabili» e «RAGIONE_SOCIALE elevata offensività RAGIONE_SOCIALE condotta ascritta all’imputat confermato il diniego COGNOME stesso RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ricorrente rappresenta al riguardo COGNOME la gravità del reato non si possa rite di ostacolo COGNOME concessione del detto beneficio e COGNOME la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE, nel negarlo, avrebbe omesso di valutare gli elementi positivi, che era stati evidenziati dCOGNOME propria difesa, RAGIONE_SOCIALE sua età anziana, RAGIONE_SOCIALE sue condizioni di salute (che NOMEno portato COGNOME sostituzione RAGIONE_SOCIALE misura de custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e che ne comprovavano «scarsa pericolosità»), RAGIONE_SOCIALE sua «situazione familiare», del suo contesto so ambientale di vita e del «percorso rieducativo intrapreso nell’espiazione pena».
Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di motivare in ordine al percorso logico-giuridico che NOME COGNOME nel determinare la misura RAGIONE_SOCIALE pena irrogata, la NOME sareb «inadeguata e sproporzionata rispetto COGNOME gravità dei fatti non idonea rieducazione e al reinserimento RAGIONE_SOCIALE del reo».
Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Pale avrebbe erroneamente applicato il quarto comma dell’art. 63 cod. pen. COGNOME rammenta che la misura RAGIONE_SOCIALE pena è stata così determinata: a) pena base 12 ann di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. aggravato ai se quarto comma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo; b) aumento di un terzo (quindi, di 4 anni reclusione, arrivando così a 16 anni di reclusione) per la circostanza aggrav di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen.; c) ulteriore aumento di 2 an reclusione, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. per la recidiva rei specifica (arrivando così a 18 anni di reclusione). Ciò rammentato, il ricorr afferma l’erronea applicazione del quarto comma dell’art. 63 cod. pen. in quan la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, a norma di tale comma, «avrebbe potuto solo un aumento facoltativo di un terzo».
Sotto un quarto profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Paler a) avrebbe omesso di argomentare in ordine agli aumenti di pena, ai sensi de secondo comma dell’art. 81 cod. pen., «in modo distinto per i reati meno gravi b) nel riconoscere la continuazione con i reati già giudicati con la RAGIONE_SOCIALE sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe «opera una riduzione degli aumenti per i reati-satellite posti in continuazione, apparendo irragionevole e sproporzionato un simile trattamento sanzionatorio da momento che veniva, in sede di appello, ritenuto responsabile di una condott sanzionata in maniera più mite e, per l’effetto, dovevano essere rivisti gli au
per le altre condotte poste in continuazione»; c) ribadisce che, COGNOME già ded con l’undicesimo motivo, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto «scorporare» i reati posti in continuazione già giudicati «e comparare COGNOME quelli di cui COGNOME sentenza impugnata, al fine di individuare la proporzionalità aumenti e anche il reato più grave e motivare sulla consistenza di ciascun aumen per i reati-satellite».
5.1.13. Con il tredicesimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione al 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento artt. 132, 133, 202, 203, 228, 230 e 233 cod. pen. e all’art. 27 Cost., pe la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermato l’applicazione, nei propri confronti, d misure di sicurezza RAGIONE_SOCIALE libertà vigilata per 3 anni e del divieto di soggiorn Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con l’affermare riguardo che «trattasi di misura obbligatoria e determinata COGNOME sua du dall’art. 230 comma uno n. 1) c.p. in relazione COGNOME pena detentiva in all’imputato superiore a dieci anni di reclusione e quindi in misura non inferio anni tre», si sarebbe sottratta all’obbligo – che sarebbe previsto anc l’applicazione di misura di sicurezza nel caso di NOME per il delitto di cui 416-bis c.p., ai sensi dell’art. 417 RAGIONE_SOCIALE stesso codice – di motivare in o positivo accertamento RAGIONE_SOCIALE pericolosità RAGIONE_SOCIALE del NOMEto.
Inoltre, la citata motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non potreb valere per la misura di sicurezza del divieto di soggiorno COGNOME Provincia di Pal atteso che «l’applicazione di quest’ultima misura è discrezionale, cosicc Giudice di merito avrebbe dovuto motivare sul punto le ragioni di una siffa NOME»; motivazione che, invece, difetterebbe anche in ordine COGNOME pericolosi RAGIONE_SOCIALE del NOMEto COGNOMECOGNOME
5.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato a undici motivi.
5.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte del Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’affermazione di responsabilità per il reato d all’art. 416-bis cod. pen.
Il ricorrente sostiene anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avre illegittimamente ritenuto che, poiché era stata accertata, con sentenza passa giudicato, la sua appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, non sarebbe st necessario «provare ex novo la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa», atteso che tale partecipazione deve essere, invece, «dimostrata, senza avvalers
automatismi e presunzioni, COGNOME sua concRAGIONE_SOCIALEzza e con riferimento al periodo de imputazione».
A proposito di tale necessaria dimostrazione, il ricorrente asserisce ch Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe indicato, in concreto, in che modo g elementi da essa valorizzati potessero dimostrare la sua partecipazi all’RAGIONE_SOCIALE, nei necessari termini di un «”apporto quotidiano”» e d «inserimento stabile ed organico», e contesta, in particolare, che dimostrazione potesse risultare sulla scorta del contenuto RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni erano state rese dal AVV_NOTAIOratore di giustizia NOME COGNOME COGNOME i interrogatorio del 19/06/2016 e dei propri incontri con altri presunti sodali, anche che tali incontri, il più RAGIONE_SOCIALE volte, erano rimasti «”muti”», in quan accompagnati da intercettazioni.
Il ricorrente contesta poi la valorizzazione, in termini accusatori, del cont dell’intercettata conversazione del 30/01/2015 tra egli stesso e NOME COGNOME – nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME quest’ultimo diceva COGNOME COGNOME: «se tu hai bisogno di nel mio piccolo» – e deduce in proposito che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n avrebbe spiegato NOME valenza si potesse attribuire, al fine di provare la p reintroduzione nel RAGIONE_SOCIALE, al «mero riconoscimento di disponibilità da parte un conoscente RAGIONE_SOCIALE COGNOME, una volta che quest’ultimo NOME scontato il propr periodo di detenzione» (disponibilità che «peraltro avrebbe potuto essere legata a convinzioni dell’interlocutore RAGIONE_SOCIALE COGNOME ingenerate dCOGNOME sue cond pregresse, oggetto del precedente giudizio)».
COGNOME sostiene poi, con riguardo COGNOME valorizzazione dei propri incontri c altri soggetti che avrebbero asseritamente fatto parte del RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto ritenuto dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, la manca conoscenza RAGIONE_SOCIALE conversazioni che ebbero luogo COGNOME tali incontri, per n essere state le stesse intercettate, renderebbe «gli stessi logicamente inutili potendo COGNOME ultimi avere avuto – COGNOME è effettivamente accaduto – un teno di tutt’altro tipo, totalmente estraneo alle logiche ed alle dina dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa». Né, sempre contrariamente a quanto ritenuto dall Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, si comprenderebbe «COGNOME il distanziamento tra gl interlocutori o il fatto che alcuni incontri siano avvenuti in appartamenti o in privati possa essere sintomatico di una afferenza RAGIONE_SOCIALE conversazioni effett alle COGNOMEoni tipiche del RAGIONE_SOCIALE». Quindi, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avr «adottato un ragionamento prettamente presuntivo, conferendo valore probatorio a dati del tutto privi di tale significato».
Il ricorrente sostiene ancora che, COGNOME NOME rappresentato nel proprio at di appello, i cui rilievi sarebbero stati ignorati dCOGNOME Corte d’appello di P nelle rare occasioni in cui furono effettuate RAGIONE_SOCIALE intercettazioni RAGIONE_SOCIALE convers
che ebbero luogo nel corso dei RAGIONE_SOCIALEati incontri, «queste si rivelano in concr poco comprensibili o comunque neutre».
Dopo avere rammentato che, nel proprio atto di appello, NOME dedotto COGNOME egli COGNOME rimasto estraneo alle fattispecie estorsive che erano state contesta altri coimputati e COGNOME stato assolto dal reato di traffico illecito di stupefacenti, oltre che dai reati di trasferimento illecito di valori di cui ai e 17) dell’imputazione, lo COGNOME contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE secondo cui tale rilievo non coglierebbe nel segno «avendo l’imputato riportato NOME per i delitti di cui agli artt. 648 ter e 512 bis c.p. contestati ai capi 13), 14) e 15)», atteso che queste ultime fattispecie di reato si dove ritenere avere «matrice esclusivamente personale, in alcun modo elevabili elementi di conferma di una partecipazione dell’odierno ricorrente al sodali RAGIONE_SOCIALEo», e che la risposta RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE COGNOME stesso ri sarebbe comunque «approssimativa e dunque solo apparente».
Il ricorrente deduce infine che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebb riconosciuto adeguato rilievo all’episodio dell’incendio RAGIONE_SOCIALE autovetture inte all’RAGIONE_SOCIALE a lui riconducibile, episodio che si porrebbe palese contrasto con l’impostazione RAGIONE_SOCIALE Corte, secondo la NOME l’imputa sarebbe un COGNOME molto vicino al capo mandamento di RAGIONE_SOCIALE». COGNOME contesta la motivazione resa al riguardo dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE («poten invece l’episodio inserirsi agevolmente nel gioco dei rapporti di forza all’i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa»), in quanto fondata «sulla base di una ipotesi [… supportata – e non sorretta dal punto di vista motivazionale – da eleme alcuno».
5.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte dell Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante, di al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente lamenta anzitutto che sarebbero inconferenti, COGNOME luce RAGIONE_SOCIALE c giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, i riferimenti, operati dCOGNOME Corte d’ap di RAGIONE_SOCIALE, «COGNOME “notorietà” RAGIONE_SOCIALE stabile dotazione di armi da parte del soda “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” per giustificare, in ossequio ad inaccettabili automati l’applicazione dell’aggravante al singolo appartenente».
Il ricorrente deduce poi che gli elementi addotti dCOGNOME stessa Corte d’app di RAGIONE_SOCIALE al fine di «corroborare il c.d. fatto notorio RAGIONE_SOCIALE disponiblità di parte di “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“» sarebbero «incongrui», tanto da configurare u motivazione meramente apparente, in quanto basata su «di un ragionamento meramente presuntivo».
Il ricorrente rappresenta al riguardo, anzitutto, che sarebbero «pri concreto valore probatorio» gli elementi costituiti dalle COGNOMEzion AVV_NOTAIOratore di giustizia NOME COGNOME e dal contenuto di alcu intercettate conversazioni tra soggetti asseritamente facenti parte del soda (tra NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME; tra COGNOME COGNOME e la cognata NOME COGNOME; tra COGNOME COGNOME e il cognato NOME COGNOME), att che si trattava di «affermazioni rese da soggetti terzi, in alcun modo riconduc COGNOME COGNOME ed alle quali non ha fatto peraltro COGNOME alcun risRAGIONE_SOCIALE concreto avendo la stessa sentenza impugnata dato atto che la perquisizione che era st effettuata nell’abitazione dei COGNOME NOME avuto esito negativo – e, quindi, elementi inidonei a dimostrare che lo COGNOME avesse avuto contezza diretta del dotazione di armi o l’avesse colpevolmente ignorata.
Parimenti, sarebbero inidonei a giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circost aggravante de qua il contenuto dell’intercettata conversazione tra NOME COGNOME COGNOME suo padre NOME COGNOME COGNOME il fatto che, a COGNOME dell’arresto del COGNOMECOGNOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero sostituito lo stesso COGNOME COGNOME COGNOME degli a inerenti COGNOME RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO. Il ricorrente rappresenta in proposit a) la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sua assoluzione dal delitt direzione e promozione dell’RAGIONE_SOCIALE, ruolo che, comunque, non potrebbe, da sé solo, costituire prova RAGIONE_SOCIALE disponibilità di armi da par RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE consapevolezza di ciò da parte dell’imputato; b) quanto RAGIONE_SOCIALEata intercettata conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in c egli viene RAGIONE_SOCIALEato, si tratterebbe «di una intercettazione dal conten decisamente lacunoso e vago, in alcun modo idonea a provare l’asserit disponibilità di armi da parte dell’odierno ricorrente o comunque la m consapevolezza, da parte di quest’ultimo, in ordine al relativo possesso da p degli altri associati», e che sarebbe assolutamente illogico considerare q elemento a proprio carico una captazione nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME gli st interlocutori definiscono «minchiate» i racconti su armi COGNOME disponibilità d COGNOME o, comunque, del RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte dell Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante, di al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., dell’essere le attività economiche gli associati intendono assumere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prod il profitto di delitti.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, disattendo anche citata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa
circostanza aggravante: a) avrebbe omesso «di fornire l’indicazione di una pro puntuale e concreta dell’immissione, da parte dell’odierno ricorrente, di capita provenienza delittuosa nelle attività economiche» del settore RAGIONE_SOCIALE slot machines, ritenendo dimostrata tale immissione sulla base di captate affermazioni prop («I picciuli RAGIONE_SOCIALE gente… Giovà») e di NOME COGNOME («tutti i soldi in sono») «generiche e decontestualizzate»; b) avrebbe affermato in modo del tutt sommario e anapodittico, in assenza di richiami a prove concRAGIONE_SOCIALE, che l’attiv sé riconducibile avrebbe alterato la concorrenza e il mercato RAGIONE_SOCIALE cosidd “macchinette”, finendo per prevalere sulle altre presenti nello stesso territor
Posto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato anche quanto da ess considerato in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di autoricic di cui al capo 13) dell’imputazione e di trasferimento fraudolento di valori di capi 14) e 15) dell’imputazione, il ricorrente richiama anche le doglianze, intendersi qui riportate», svolte nei successivi motivi relativi a tali affermaz responsabilità.
5.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte dell Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’affermazione di responsabilità per il rea autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione.
Dopo avere argomentato che, con riguardo a tale affermazione di responsabilità, non ricorrerebbe una cosiddetta “doppia conforme” e avere i particolare precisato che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha individuato, NOME de presupNOME dell’autoriciclaggio, esclusivamente quello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, ricorrente contesta anzitutto l’errata applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. p riguardo all’affermazione RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’appello secondo cui «appa sufficiente che agli stessi sia stato contestato il delitto di 416 bis c.p.», atteso che, così ritenendo, si verrebbe a «creare una sort automatismo tra la contestazione del reato associativo e l’investimento in att economiche – con modalità tali da integrare il delitto di autoriciclaggio proventi del delitto associativo (che avrebbero dovuto essere, quantomeno previamente individuati)».
In secondo luogo, lo COGNOME lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe motivato in modo solo apparente in ordine all’elemento del reato di autoriciclag costituito, in particolare, dall’immissione di utili di provenienza illecita d dCOGNOME partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo nell’attività economica relativa COGNOME RAGIONE_SOCIALE slot machines.
In terzo luogo, il ricorrente deduce che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avreb del tutto omesso di tenere conto di due doglianze, che erano state prospettate
proprio atto di appello e che avrebbero dovuto indurre a escludere la prop responsabilità, costituite dCOGNOME rappresentazione dei fatti che: a) non imputato l’investimento di una somma di denaro determinata (COGNOME era per i coimputato NOME COGNOME) ma di «una somma non meglio specificata» (così il capo d’imputazione); b) la propria RAGIONE_SOCIALE era titolare di una nota agenzi RAGIONE_SOCIALE, presso la NOME egli era impiegato, fonte di redditi accla consistenti e, evidentemente, leciti.
5.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte dell Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’affermazione di responsabilità per i rea trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 14) e 15 dell’imputazione.
Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in contra con l’orientamento RAGIONE_SOCIALE citata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, avre ritenuto la propria responsabilità per i predetti due reati sulla base del solo esercizio, da parte propria, di un potere gestorio dei beni – il NOME sarebbe peraltro comunque affermato sulla base di una motivazione meramente apparente – in difetto, non solo di accertamenti di natura patrimoniale, ma anche di elem specifici, non indicati COGNOME motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, idone dimostrare la provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse asseritamente investite e la riconducib di esse all’imputato.
Con specifico riguardo al reato di cui al capo 14) dell’imputazione, il ricorr afferma l’inidoneità degli elementi valorizzati dCOGNOME Corte d’appello di Palerm fini RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE sua affermazione di responsabilità. In particolare, riguardo al contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, lo COGNOME deduce che ques sarebbero «poco chiare, inserendosi spesso in contesti connotati da tratti in ed espressioni incomprensibili, per tali ragioni, in alcun modo idonee a sorregg l’accusa» e, specificamente, che, COGNOME era stato osservato nel proprio att appello, restato, sul punto , senza risposta: a) la frase di NOME COGNOME soldi in comune sono», «si inserisce in tutta evidenza in un quadro poco chia tra espressioni prive di significato e riferimenti a un “ragazzo” che non c’è più altri terzi soggetti»; b) le frasi del COGNOME «Cioè COGNOME… ci ho messo un sa soldi» e RAGIONE_SOCIALE COGNOME «Io non ce ne metto più» costituirebbero «una evident riproposizione indiretta di quanto detto dal COGNOME, il NOME sosteneva l’appunto di avere immesso denaro COGNOME società e di non volerne mettere pi tant’è che COGNOME concludeva asserendo “Non ce ne mettono più? Ma stiamo impazzendo?”»; c) la frase «i picciuli RAGIONE_SOCIALE gente» sarebbe «poco chiara», sic da essa non sarebbe «possibile dedurre – se non con un inaccettabile salto log – la prova di una qualsivoglia immissione di capitale nell’RAGIONE_SOCIALE da parte
imputati». Il ricorrente contesta ancora la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE d’appello di RAGIONE_SOCIALE, del fatto che, NOME un inRAGIONE_SOCIALE nel magazzino dell’impre “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, egli e il COGNOME venivano trovati dCOGNOME Polizia in posse rispettivamente, di C 950,00 e di C 2.050,00, atteso che si tratterebbe «di so con tutta evidenza non particolarmente ingenti, RAGIONE_SOCIALE quali i due soggetti potev ovviamente disporre per altre ragioni certamente non collegate all’inc precedentemente intercorso».
Con riguardo al reato di cui al capo 15) dell’imputazione, il ricorrente lame anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe desunto la propr responsabilità dal fatto che egli «abbia messo in contatto COGNOME con COGNOME NOMENOME titolare del magazzino di INDIRIZZO, così agevolando ricerca di un locale ove esercitare l’attività di RAGIONE_SOCIALE e favorendo la stipul del contratto di locazione tra le parti» (così il ricorso), il che, evidenzierebbe un proprio ruolo «notevolmente limitato e marginale», del tutt inidoneo a dimostrare che egli avesse un interesse in RAGIONE_SOCIALE, che vi av investito risorse proprie e ne COGNOME l’effettivo titolare. Il ricorrente con l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE secondo cui dalle risulta istruttorie si desumerebbe che i capitali per la costituzione RAGIONE_SOCIALE menzio società furono forniti dCOGNOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME COGNOME evidenzia al rigua che: a) le risultanze istruttorie non lo riguardavano, salvo che per la già cont «COGNOMEone dell’affitto dei locali»; b) il valorizzato dialogo «in cui si parlava NOMENOME, avrebbe un «contenuto assai vago e poco comprensibile» e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non chiarirebbe «da dove dovrebbe risultare che gl interlocutori si riferiscano COGNOME RAGIONE_SOCIALE, all’epoca (1.7.2016) neppure costit La Corte d’appello avrebbe poi del tutto trascurato quanto era stato rilevat proprio atto di appello riguardo ai fatti che egli: a) «non intratteneva rapporto con COGNOME e COGNOME»; b) «non veniva mai contattato per problematiche riguardanti l’attività»; c) «non NOME mai avuto rapporti co titolari RAGIONE_SOCIALE attività commerciali presso le quali erano state collo macchinette»; d) «non veniva mai RAGIONE_SOCIALEato, neppure nei dialoghi concernenti la società valorizzati in chiave accusatoria». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte dell Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva, nonostant riconoscimento RAGIONE_SOCIALE continuazione con i reati per i quali era stata pronunc sentenza passata in giudicato (resa nell’ambito del procedimento cosiddet “Ghiaccio”).
Il ricorrente deduce – citando anche, in tale senso, Sez. 5, n. 5761 del 11/03/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255-01 – l’incompatibilità tra recidiva e continuazione, COGNOME risulterebbe dal fatto che la continuazione è istituto «volto a considerare, agli effetti penali ed in un’ottica di minor disvalore, NOME un unico reato plurime condotte poste in essere dall’agente, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso», e contesta l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE secondo cui la compatibilità tra i due istituti sarebbe confermata dal quarto comma dell’art. 81 cod. pen., atteso che tale disposizione «non riguarda in alcun modo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva per il secondo reato in continuazione e non attiene affatto, dunque, COGNOME COGNOMEone RAGIONE_SOCIALE compatibilità tra recidiva e continuazione».
COGNOME evidenza poi che, nel caso di specie, «si è in presenza – COGNOME riconosciuto COGNOME stessa statuizione impugnata – di un’unica condotta permanente di fatto protrattasi nel tempo, proseguendo “senza soluzione di continuità” (così a pag. 483 RAGIONE_SOCIALE sentenza) anche NOME la prima NOME, rispetto COGNOME NOME la contestazione di due diversi reati è legata esclusivamente ad una fictio iuris», sicché, «pecie in considerazione di ciò, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica motivazione, mentre la Corte vi dedica solo poche righe, con considerazioni di solo stile, che rendono la motivazione meramente apparente».
5.2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’applicazione di tutte le aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE recidiva, in violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE COGNOME parte in cui questo NOME applicato gli aumenti di pena prima per la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., poi per la circostanza aggravante di cui al sesto comma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo e, infine, per la recidiva, laddove, invece, ai sensi del quarto comma dell’art. 63 cod. pen., «solo uno dei tre aumenti sarebbe stato, in astratto, legittimo, mentre per l’ulteriore aumento, meramente facoltativo per espressa previsione di legge, la scelta di applicarlo avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata», «specie in considerazione del fatto che la difesa NOME lamentato l’immotivata valutazione compiuta sul punto dal primo giudice».
5.2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., anche con riferimento all’art. 125 RAGIONE_SOCIALE stesso codice, l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE
motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riguardo ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello (il quarto) con il NOME NOME dedotto l’insussistenza, con riferimento ai due RAGIONE_SOCIALEati reati di trasferimento fraudolento di valori, RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. (che, nel capo d’imputazione, gli era stata contestata sia COGNOME metodo RAGIONE_SOCIALEo sia COGNOME agevolazione RAGIONE_SOCIALEa).
5.2.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel confermare tale diniego, avrebbe motivato in modo solo apparente, non avendo considerato quanto la propria difesa «NOME NOME all’attenzione RAGIONE_SOCIALE Corte», cioè che «i precedenti penali non possono essere utilizzati NOME presupNOME sulla base del NOME negare la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti» e che la propria «posizione COGNOME già stata ampiamente ridimensionata».
COGNOME lamenta altresì la violazione del divieto di bis in idem sostanziale per avere la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE valutato due volte la propria ricaduta nel reato, sia per applicare «la relativa circostanza» (id est: la recidiva) sia per escludere le circostanze attenuanti generiche.
5.2.10. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo all’applicazione di una pena asseritamente eccessivamente elevata, in violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen.
Il ricorrente lamenta che la «conferma RAGIONE_SOCIALE pena inflitta» sarebbe «viziata» in quanto gli sarebbe stato «riconosciuto un ruolo non significativo all’interno del RAGIONE_SOCIALE» e che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe motivato in ordine COGNOME congruità RAGIONE_SOCIALE pena irrogata e sugli aumenti per la continuazione se non ricorrendo a mere clausole di stile, NOME si dovrebbe ritenere l’argomentazione «tenuto conto dei criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 c.p.» (pag. 484 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
5.2.11. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME conferma dell’applicazione
RAGIONE_SOCIALE misure di sicurezza RAGIONE_SOCIALE libertà vigilata per 3 anni e del divieto di sog COGNOME Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE secon cui «trattasi di misura obbligatoria e determinata COGNOME sua durata dall’ar comma 1 n. 1) c.p. in relazione COGNOME pena detentiva inflitta all’imputato supe ad anni dieci di reclusione e dunque non inferiore ad anni tre» e deduce proposito che tale motivazione sarebbe, anzitutto, incompleta, in quanto afferi COGNOME sola misura di sicurezza RAGIONE_SOCIALE libertà vigilata, e, in secondo luogo, err quanto non terrebbe conto dei principi, affermati dCOGNOME Corte di cassazio secondo cui, NOME la novella di cui all’art. 31 RAGIONE_SOCIALE legge 10 ottobre 1986, n. nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure di sicurezza, esclusi qualsiasi automatism presunzione, è sempre necessario accertare in concreto la pericolosità NOMEto.
Il denunciato vizio di motivazione sarebbe «ancor più grave» con riguardo all’applicazione del divieto di soggiorno di cui all’art. 233 cod. pen., atteso c misura di sicurezza è, per espressa previsione normativa, facoltativa.
5.2.12. In conclusione del proprio ricorso, lo COGNOME chiede che, nel caso annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata cui consegua una rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., venga annullata an statuizione RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza che ha individuato tale reato COGNOME il più g tra quelli posti in cntinuazione.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a un unico motivo, con il NOME il ricorrente deduce, in relazione a 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l’«insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebb «esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle consentono di pervenire alle conclusioni al quali è pervenuta», atteso che «COGNOME impugnata sentenza in poche righe si dà a RAGIONE_SOCIALE colpevolezza dell’odierno ricorrente senza che vi sia un per motivazionale a tal proposito» e senza considerare le specifiche doglianze c erano state avanzate dall’imputato.
Il ricorrente, «n via subordinata», «chiede la riforma dell’impugn sentenza escludendo l’aumento per la contestata recidiva».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a quattro motivi.
7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 RAGIONE_SOCIALE stess codice e agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. e all’art. 73 del d.P.R. n. 309 de che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia confermato l’affermazione RAGIONE_SOCIALE s
responsabilità per i reati di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui 2) dell’imputazione, estorsione di cui al capo 11) dell’imputazione e traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 12) dell’imputazione.
7.1.1. Quanto al primo reato di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a un’ di copia-incolla RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, senza motivare «sulle dogli difensive» e senza, comunque, riuscire a evidenziare elementi tali da giusti l’affermazione di responsabilità.
Il ricorrente contesta anzitutto la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’ di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni che erano state rese dai AVV_NOTAIOratori di gi NOME COGNOME e NOME COGNOME. Quanto, in particolare, a quel quest’ultimo, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, col ritenere che egli avrebbe in l’imputato COGNOME alter ego del suocero NOME COGNOME (pag. 155 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), non avrebbe considerato che le COGNOMEzioni del COGNOME «sono s di altro tenore». Ciò in quanto il COGNOME: «COGNOME di conoscerlo fotografica quando, in realtà, lo scambia per un altro»; solo «opo averne sentito il n afferma che il COGNOME «è contiguo al suocero» (così il ricorso), concetto, di contiguità, che «non equivale ad intraneità», la NOME richiede «il contributo per l’intera RAGIONE_SOCIALE»; afferma che «on gli risulta [che eg uomo d’onore» (così il ricorso); riferisce che il COGNOME, quando lo COGNOME «par con determinati soggetti o in di lui presenza», si COGNOMEntanava, senza che, pe dal contenuto RAGIONE_SOCIALE effettuate intercettazioni tra presenti, COGNOME emerso COGNOME a conoscenza del contenuto dei dialoghi, neanche per essergli stato ri dal suocero. Secondo il ricorrente, pertanto, le COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOra giustizia, che non lo avrebbero indicato COGNOME uomo d’onore, ma soltanto co vicino al suocero NOME COGNOME, sarebbero state «più che riscontrate interpretate». Il COGNOME sottolinea ancora COGNOME la Corte d’appello di Pal avrebbe trascurato di valorizzare il dato che il AVV_NOTAIOratore di giustizia NOME COGNOME NOME affermato di non conoscerlo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In secondo luogo, il COGNOME contesta la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE C d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’elemento che egli avrebbe accompagnato il suocero NOME COGNOME nei luoghi di presunti incontri con altri sodali. Il ricorrente ded contrariamente a quanto affermato dCOGNOME Corte d’appello, egli non si era trattenuto all’esterno dei predetti luoghi, garantendo la sicurezza degli i atteso che, COGNOME sarebbe emerso dai foto-filmati, egli lasciava il suocero nei degli incontri, andava via e tornava poi a riprenderlo, con la conseguenza c Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe «attibu un dato probatorio divers quello reale». Il ricorrente rappresenta che nessuna RAGIONE_SOCIALE conversazio presenti intercettate avrebbe «valenza investigativa» e, in particolare, ch
si ha una sola intercettazione in cui il di lui suocero si sfoghi o renda par COGNOME del contenuto di tali fantomatiche riunioni RAGIONE_SOCIALEe».
Nella parte finale dell’esposizione del motivo, il ricorrente, NOME avere es gli orientamenti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sugli elementi necessari per p ritenere la sussistenza del reato di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE maf deduce che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe motivato con riguardo agl stessi e, segnatamente, al suo inserimento organico nel RAGIONE_SOCIALE, suggellato volontà di inclusione da parte di esso, e al contributo causale da lui p all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentando, altresì, che l’attribuzione d fine «esula dCOGNOME di lui intraneità in RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorrente rappresenta ancora che, quando le intercettazioni risu parzialmente incomprensibili o, comunque, poco chiare, il giudice che le ponga fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione dovrebbe spiegare «le ragioni che lo induco a giungere a determinate conclusioni».
7.1.2. Quanto al reato di estorsione di cui al capo 11) dell’imputazio ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso considerare, COGNOME sarebbe stato necessario fare, le COGNOMEzioni che erano rese dCOGNOME persona offesa dal reato NOME COGNOME il DATA_NASCITA/11/, «il NOME in m cristallina ha COGNOMEto che è stata una sua iniziativa rintracciare il propri motore sottratto dal figlio».
Il ricorrente deduce altresì che, nel caso di specie, difetterebbero «i oggettivi del reato», atteso che, da quanto era emerso dal compendio probator egli «si è convinto di potere accettare l’offerta risarcitoria propostagli dCOGNOME offesa, ritenendo di avere subito un ingiusta per il furto subito».
7.1.3. Quanto al reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui 12) dell’imputazione, il ricorrente deduce la contraddittorietà e l’illogic motivazione là dove la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE afferma: «e che l’acqui effettuato dal COGNOME avvenisse nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO dimostrato da alcune conversazioni intercettate e segnatamente quella 15.11.2017 h. 11,18 progr. 96, tra COGNOME e COGNOME in cui i due fanno rifer a un debito di un COGNOME nei confronti di COGNOME per il rifornimento di un pan (pag. 159). I RAGIONE_SOCIALEati vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione discenderebbero, secondo ricorrente, dai fatti che: a) lo COGNOME era stato assolto dal reato di traffi di sostanze stupefacenti; b) «viene valorizzata l’ipotesi di un debito paRAGIONE_SOCIALE, quando al COGNOME viene contestato il primo comma dell’art. 73 DP 309/90, ovvero droga pesante».
7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza «o comunque genericità» RAGIONE_SOCIALE
motivazione relativamente COGNOME mancata RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostan attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe del t omesso di motivare in ordine COGNOME mancata concessione di dette circostan attenuanti, le quali, in ragione «RAGIONE_SOCIALE marginalità del ruolo contestato», personalità dell’imputato», RAGIONE_SOCIALE «condizioni di vita familiari e sociali «scarsa entità del dolo» e RAGIONE_SOCIALE «modalità dell’azione», «avrebbero dovuto es concesse».
7.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME rite sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui ai commi quarto (es l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e sesto (essere le attività economiche di cui gli as intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodo il profitto di delitti) dell’art. 416-bis cod. pen.
7.3.1. Quanto COGNOME prima di tali circostanze aggravanti, il ricorrente avere esNOME gli orientamenti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema – i quali, avviso, farebbero emergere l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’assunto che «non è possibile caratterizzare ipso iure un’RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE se ciò non sia provato da ingenti quantità di armi di disponibilità co Quindi dovrà essere provata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE conservazione RAGIONE_SOCIALE armi unitame all’esatta individuazione del luogo interessato e si aggiunge anche del reale u RAGIONE_SOCIALE armi da parte dell’imputato», lamenta la mancanza di motivazione in ord COGNOME sussistenza dell’aggravante relativamente COGNOME propria posizione, in qua Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe, «in maniera palesemente generica, [. enunciato RAGIONE_SOCIALE si intende e quando ricorre tale aggravante senza tutta soffermarsi e fornire, quindi una motivazione riguardo al ricorrente».
7.3.2. Quanto COGNOME seconda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEate circostanze aggravanti, ricorrente deduce che la sentenza del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento penale n. 12644/2016 N.R. cosiddetto “Mare Dolce 1″e la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE resa nell’ambito del procedim penale n. 2390/2020 cosiddetto “Mare Dolce 2” avrebbero escluso la sussistenz RAGIONE_SOCIALE predetta aggravante, sicché, poiché tali procedimenti sareb «strettamente connessi» a quello sub iudíce, non si comprenderebbe «la differenza di trattamento motivazionale tra le tre sentenze, pur facendo parte RAGIONE_SOCIALE troncone di indagine». Dopo avere argomentato che «non è possibile imputar oggettivamente il reinvestimento di somme di denaro ai singoli consociati mancanza di una verifica circa la disponibilità economica concreta», il ricor lamenta poi che «on si ha in atti alcuna motivazione riguardo le dogli difensive, riguardanti proprio la figura» RAGIONE_SOCIALE stesso ricorrente.
7.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’ar comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’«omessa motivazione in relazione all’art. 3 c.p.».
Il COGNOME deduce che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe «omesso di motivare l’ipotesi delittuosa alternativa prospettata dCOGNOME difesa, in punto di ovvero quella di favoreggiamento che rispecchiava pienamente, l’eventual condotta illecita posta in essere dal ricorrente in difformità dCOGNOME prospet accusatoria RAGIONE_SOCIALE di lui intraneità in RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorrente espone anzitutto i tratti differenziali tra i reati di part a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo e di favoreggiamento personale, anche c riferimento all’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 378 cod. pen., prec che quest’ultimo reato sarebbe caratterizzato dCOGNOME coscienza e volontà di ai taluno degli associati ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sott ricerche di questa, senza che l’agente, con il suo comportamento, contribu all’esistenza o al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa nel suo compless questa non facendo, perciò, parte.
Il ricorrente sostiene poi che, «anche a voler seguire l’impostaz accusatoria, COGNOME luce RAGIONE_SOCIALE risultanze d’indagine, non v’è chi non veda l’a insussistenza dell’aggravante a effetto speciale di cui all’art. 7 L. 203/91» (recte: del d.l. 13 maggio 1991, n. 152), atteso che «gli elementi a carico dell’o imputato non costituiscono espressione dell’aiuto arrecato all’organizzaz denominata “RAGIONE_SOCIALE“, bensì ad un singolo COGNOME anche se negativamente qualificato»; il che «non può di per sé solo comportare un vantaggio l’RAGIONE_SOCIALE e costituire prova RAGIONE_SOCIALE volontà di agire a tale fine». Il D sostiene quindi che sarebbe «di palmare evidenza che l’amicizia, i rapport frequentazioni tra COGNOME e l’odierno ricorrente sono maturati e si sono consol fuori da RAGIONE_SOCIALE, esclusivamente per ragioni di natura familiare» e che a n rileverebbero «le eventuali COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori di giustizia, consi che si tratta o di testimonianza indiretta o comunque, afferisce sempre a singoli non ricollegabili all’RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato motivi.
8.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, c 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 418, secondo comma, cod. pen e all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la ma comunque, la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione relativamente COGNOME confer dell’affermazione RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità per il reato di assistenza contin agli associati di cui al capo 4) dell’imputazione.
Dopo avere rammentato di essere stato assolto dall’imputazione di usur continuata in concorso di cui al capo 19) dell’imputazione e che, con riferim al RAGIONE_SOCIALEato reato di assistenza agli associati, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ritenuto non contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. rederebbe ancor più illogiche le conclusioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata di confer dell’affermazione di responsabilità per il reato (non aggravato) di assistenz associati – il ricorrente, a proposito di tale affermazione di responsabilità, che la Corte d’appello si sarebbe limitata «a dare per certo e per sconta assenza di riscontri probatori certi, che l’COGNOME COGNOME consapevole del fatto sua condotta potesse agevolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, non avendo mai p parte a nessuno di COGNOME incontri» (cioè quelli che si svolgevano presso abitazione di RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO).
Il ricorrente deduce altresì che COGNOME sentenza impugnata non sarebbe emer «la coincidenza temporale dell’attività di assistenza» da lui prestata l’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE», COGNOME richiesto da Sez. 6, n. 1770 03/03/2004, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 228501-01.
8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «iolazione dell’art. 606 b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 62-bis c.p.».
8.2.1. li ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di Pa avrebbe omesso di motivare con riguardo COGNOME mancata concessione RAGIONE_SOCIALE richiest circostanze attenuanti generiche e trascurato di operare «qualsivoglia riferi al tratteggiato positivo contegno assunto dal ricorrente, al certificato del ca giudiziale (che ne ha permesso la concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensi condizionale RAGIONE_SOCIALE pena), che certamente avrebbe meritato disamina critic adeguata valorizzazione».
8.2.2. L’COGNOME, inoltre, «lamenta l’eccessività RAGIONE_SOCIALE pena inflitta, l invero, avrebbe dovuto esser mantenuta entro i minimi edittali e, comunqu contenuta in limiti più ristretti», e rappresenta che «la necessaria circosc degli elementi caratterizzanti la condotta ascritta al ricorrente, il situazionale in cui va inserito l’occorso; i rilievi afferenti la personalità di lui il ruolo, e, in ultimo, la scelta di richiedere la definizione del pro ex artt. 438 e ss. c.p.p. inducono a ritenere relativamente contenuti i meritevolezza RAGIONE_SOCIALE pena».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a tre motivi.
9.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, c 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE leg penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, riferimento agli artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen., all’art. 73 del d.P.R. n.
1990 e agli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., con riguardo COGNOME con dell’affermazione RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità per il reato di traffico illecito di stupefacenti in concorso di cui al capo 12) dell’imputazione.
Dopo avere citato alcune pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione su tale reato ricorrente asserisce che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata riguardo COGNOME affermazione di responsabilità sarebbe carente, insufficiente, anapodit contraddittoria, astratta e generica e farebbe ricorso «a vere e p congetture».
Il COGNOME lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avre adeguatamente considerato il fatto, che era stato evidenziato nel proprio at appello, che egli, il 05/10/2017, era stato sottoNOME COGNOME misura cautelar arresti domiciliari, con la conseguenza che egli «non NOME per questo preso p né COGNOME compravendita di droga né COGNOME successiva e solo presunta vendit stupefacente “in data antecedente e prossima all’ottobre 2017″» (tale essend tempus commissi delicti indicato nel capo d’imputazione).
Ciò NOME, il ricorrente deduce che l’affermazione RAGIONE_SOCIALE propria responsabi al di là di ogni ragionevole dubbio, non potrebbe essere fondata sulla base «di sporadici viaggi in Calabria, peraltro in epoca lontana da quella indicata nel d’imputazione», e rappresenta specificamente al riguardo: a) quanto agli inco del 03/02/2017 e del 05/02/2017, il NOME ultimo «secondo la tesi accusatoria finalizzato per ritirare e trasportare la sostanza stupefacente acquistata», sarebbe smentito «dal quadro probatorio», segnatamente, dal fatto che perquisizione personale COGNOME NOME egli fu sottoNOME, insieme con la sua compa di viaggio, COGNOME il suo ritorno dCOGNOME Calabria, NOME dato esito negativo; non avrebbe valore dirimente il fatto che egli, il 08/02/2017, «si COGNOME inco con i COGNOME», «dal momento che dCOGNOME piattaforma probatoria non si è appur alcuno scambio di sostanze di stupefacenti, atteso che non è stato mai identif il COGNOME con cui si presume avesse un appuntamento l’impugnante, ma soprattutto sulla scorta del fatto che il servizio di pedinamento ad un certo veniva interrotto dagli agenti di P.G.».
La motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE sarebbe poi anapodittica illogica là dove valorizza il contenuto dell’intercettata conversazio 08/04/2017 tra il COGNOME e NOME COGNOME, la NOME sarebbe stata travisata, che «dal tenore RAGIONE_SOCIALE stessa non si evincono né l’oggetto RAGIONE_SOCIALE compravendita l’identità dei venditori e/o acquirenti, ma solo un proposito di carattere g di cui non si ha alcuna evidenza in ordine COGNOME sua concreta attuazione».
Il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palerm evincerebbe dCOGNOME successiva captata conversazione del 30/11/2017 tra il COGNOME e NOME COGNOME, «in cui quest’ultimo riferiva al suo interlocutore di non es
conoscenza di precedenti ‘accordi tra tali COGNOME e altri soggetti» (così il e dCOGNOME NOME sarebbe stato agevole ricavare che era proprio il coimputat COGNOME) ad affermare che sia lui sia il COGNOME non NOMEno partecipato ad alcun tra di sostanze stupefacenti e che il COGNOME «COGNOME estraneo atteso il su detentivo».
Dopo avere rammentato alcuni principi, affermati dCOGNOME Corte di cassazion in tema di cosiddetta “droga parlata” e di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova indizia ricorrente riassume le proprie doglianze lamentando che la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE avrebbe respinto le deduzioni difensive che evidenziavano la mancanza di ogni concreta possibilità di ritenere la conclusione di un accordo tra COGNOME e COGNOME sulla base di argomentazioni anapodittiche, senza attribuire val fatto che egli era stato sottoNOME COGNOME misura cautelare degli arresti domi fondando la propria decisione su «lacunose» intercettazioni, di un peri (febbraio e aprile del 2017) non prossimo all’ottobre 2017, e trascuran contenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata intercettata conversazione tra il COGNOME e il COGNOME COGNOME NOME il primo disconosceva la conclusione di precedenti accordi c COGNOME.
Il ricorrente contesta ancora che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avre correttamente valutato le emergenze processuali secondo i canoni previsti da artt. 192, 546, comma 1, lett. e) , e 533 cod. proc. pen., incorrendo, così, in un’erronea applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in qu nell’accertare i fatti, avrebbe operato una valutazione frammentaria e parcelli dei dati che erano emersi dalle indagini preliminari anziché compiere un esa unitario e globale degli stessi, i quali sarebbero stati insufficienti a con affermare la responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
9.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazio RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motiva con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo COGNOME conferma sussistenza, nel reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al dell’imputazione, RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui al suddetto art. 416 cod. pen.
Nel richiamare diverse pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sul tema del aggravanti del metodo RAGIONE_SOCIALEo e dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa, il ricorrente lame che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE – omettendo di confrontarsi con la doglian avanzata nel proprio atto di appello, secondo cui sarebbe emerso che egli e i complici NOMEno agito esclusivamente per il proprio interesse economico e ch loro interlocutori COGNOME, per riscuotere le somme a essi dovute, non si mai rivolti ad altri soggetti afferenti a “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” – avrebbe re
motivazione apparente e anapodittica, non avendo individuato un «quid pluris» che consentisse di ritenere che la propria condotta COGNOME diretta, oggettiva e soggettivamente, ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo e non a perseguire l’inte dei singoli coimputati.
Il COGNOME sostiene che non sarebbe «dirimente», in senso contrario, l’interce conversazione del 15/11/2017 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto contrariamente a quanto avrebbe ritenuto la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, da de conversazione «non si evince nessun tipo di connessione con il delitto imput all’impugnante e, conseguentemente, il presunto interesse per il traffi sostanze stupefacenti non era finalizzato ad agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa imporlo con il c.d. metodo RAGIONE_SOCIALEo».
Inoltre, l’asserito pregresso semplice rapporto di conoscenza tra il RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, «pur se negativamente qualificati, non può in alcun mod comportare la prova che l’impugnante abbia NOME in essere la condot incriminata di per sé per agevolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa e in alcun modo costituire prova RAGIONE_SOCIALE volontà di agire a tal scopo».
9.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE leg penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e all’art. 27 Cost., in ordine COGNOME conferma del diniego RAGIONE_SOCIALE concession circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALE pena che era stata irrogata dal G.u. Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
9.3.1. Quanto COGNOME conferma del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostan attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Pa avrebbe omesso di motivare su tale punto, che era stato oggetto di censura proprio atto di appello, trascurando così di valutare gli elementi – che emerge dal compendio probatorio e che avrebbero deNOME nel senso RAGIONE_SOCIALE concessione de beneficio – dell’«età», RAGIONE_SOCIALE «condizioni socio economiche», del «conte ambientale in cui viveva l’impugnante (il quartiere è uno dei più degradati i mancano i servizi essenziali)», RAGIONE_SOCIALE «situazione familiare», RAGIONE_SOCIALE «s pericolosità del COGNOME agente» e dei «percorso rieducativo intrapreso dal COGNOME nell’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena».
9.3.2. Quanto COGNOME conferma RAGIONE_SOCIALE pena irrogata dal G.u.p. del Tribunale RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente deduce che la determinazione RAGIONE_SOCIALE misura di essa sare «sfornita di qualsiasi motivazione che dia contezza del percorso logico-giuri COGNOME dal Giudice ex art. 133 c.p., con la conseguenza che lo stesso si è so del tutto all’obbligo di motivare», e che la stessa pena sarebbe «inadegu sproporzionata rispetto COGNOME gravita dei fatti» e inidonea ad assicu rieducazione e il reinserimento RAGIONE_SOCIALE del reo, «tenuto conto RAGIONE_SOCIALE specifico modus
operandi, del contesto familiare e RAGIONE_SOCIALE in cui viveva l’odierno imputato» e d «peculiarità dei fatti», elementi che avrebbero dovuto indurre a irrogare una «in misura notevolmente ridotta».
10. Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affi tre motivi.
10.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta, in relazione all’ar comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 RAGIONE_SOCIALE stes codice e agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen., l’affermazione del responsabilità per il reato di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo m (aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’essere le attività economi cui gli associati intendevano assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate c prezzo, il prodotto e il profitto di delitti) di cui al capo 2) dell’imputazio reato di trasferimento fraudolento di valori (aggravato ex art. 416-bis.1 cod. di cui al capo 15) dell’imputazione.
10.1.1. Quanto all’affermazione di responsabilità per il primo di tali r ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe adeguatament motivato in ordine al suo inserimento nel RAGIONE_SOCIALE e al contributo causale ch avrebbe dato COGNOME stesso. Il ricorrente contesta anzitutto la valorizzazione, d RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori di gi NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME e deduce che nessun di tali AVV_NOTAIOratori lo avrebbe «additato NOME uomo d’onore» e, in part a) quanto alle COGNOMEzioni rese da NOME COGNOME nell’interrogatori 21/04/2015, che COGNOME affermò soltanto che il COGNOME «si occupava di aggiu le macchinette» (cioè le slot machines) e che «non era a conoscenza che le stesse venissero imposte ai vari esercenti» (così il ricorso), sicché dalle COGNOMEzioni sarebbe risultata soltanto la «competenza tecnica abbia parlato redo sia la persona incaricata per conto di RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO nell’ambito del gioco»; c) quanto alle COGNOMEzioni rese da NOME COGNOME COGNOME, nell’interrogatorio del 29/03/2018, dichiarò di avere conosciuto l’im nel 2001-2002 «in una mangiata» e che, ai tempi, lo stesso era «vicino» particolare, a NOME COGNOME, senza tuttavia specificare che RAGIONE_SOCIALE intendess vicinanza, e che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che «
2001 sino COGNOME data dell’arresto vi sono state varie operazioni di P.G., a stesso COGNOME e COGNOME sono stati arrestati negli anni indicati per reati di cri organizzata, senza che la figura del COGNOME sia mai emersa». Il rico contesta poi la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, partecipazione ad alcuni incontri con sodali (in particolare, con NOME COGNOME con NOME COGNOME), e deduce che, in nessuna RAGIONE_SOCIALE intercettate conversazioni quali NOME partecipato, «si ha un abbassamento di voce, o mezze parole», e c dalle stesse conversazioni sarebbero emerse RAGIONE_SOCIALE «mere consulenze tecnich dettate dCOGNOME conoscenze nel settore» RAGIONE_SOCIALE slot machines. Il COGNOME lamenta poi che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che egli era dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e, prima, dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” di Verso COGNOME, COGNOME era stato documentato dCOGNOME propria difesa, anche mediante l produzione di buste paga. Il COGNOME contesta ancora che la Corte d’appel RAGIONE_SOCIALE abbia tratto conferma RAGIONE_SOCIALE sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminoso «dal contestazione dei reati fine che esula dCOGNOME di lui intraneità in RAGIONE_SOCIALE»
10.1.2. Quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di trasferi fraudolento di valori di cui al capo 15) dell’imputazione, il ricorrente lamen la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere che NOME COGNOME sarebbe stato prestanome per conto del ricorrente» (così il ricorso), di NOME COGNOME e di COGNOME, non avrebbe considerato che NOME COGNOME «non era mai stato sentito RAGIONE_SOCIALE, né alcun procedimento stato aperto nei confronti». Il rico deduce che NOME COGNOME «era il reale intestatario RAGIONE_SOCIALE ditta» e che, ancor COGNOME avesse «trattato la locazione di un immobile» destinato a sede società intestata al COGNOME, tuttavia lo stesso imputato NOME «sempre operat costui e mai in proprio», COGNOME si ricaverebbe dal contenuto RAGIONE_SOCIALE interce conversazioni del 06/06/2016 tra il COGNOME e il COGNOME, in cui il comunicava al secondo che doveva informare il proprio titolare o che il COGNOME sarebbe incontrato di persona con il COGNOME, e del 31/01/2017, in cui «sar di lui datore di lavoro che incaricherà direttamente il COGNOME capire RAGIONE_SOCIALE era successo e non diversamente». Il ricorrente contesta ancora la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, da un lato, lo ha NOMEto per il re trasferimento fraudolento di valori, dall’altro lato, avrebbe contraddittori assolto «coloro che NOME ritenuto essere intestatari fittizi per appellante».
10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 62-bis cod. pen. mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione «o comunque genericità RAGIONE_SOCIALE stessa» co riguardo COGNOME conferma del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenu generiche.
Il ricorrente lamenta che, a tale riguardo, la Corte d’appello di Paler sarebbe «limitata ad un implicito giudizio di gravità del fatto reato ascritto» fare comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria decisione, la NOME non avrebbe te adeguatamente conto dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. e, in conc del fatto che «le condizioni di vita familiari e sociali, la scarsa entità d modalità dell’azione», «la marginalità del ruolo contestato» e la «person dell’imputato» avrebbero dovuto indurre a concedere il beneficio richiesto.
10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine COGNOME rite sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti di cui ai commi quarto (essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sesto (essere le attività economiche di cui gli associati intendono assum mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto d dell’art. 416-bis cod. pen.
10.3.1. Quanto COGNOME prima di tali circostanze aggravanti, il ricorrente sv argomentazioni coincidenti con quelle sviluppate nel corrispondente motivo terzo) del ricorso di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 7.3
10.3.2. Quanto COGNOME seconda di tali circostanze aggravanti, il ricor sviluppa argomentazioni coincidenti con quelle sviluppate nel corrisponden motivo (il terzo) del ricorso di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto a 7.3.2.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è a a tre motivi.
11.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta, in relazione all’ar comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 RAGIONE_SOCIALE stes codice e agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., l’affermazione RAGIONE_SOCIALE sua respons per i reati di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al c dell’imputazione e di estorsione in concorso di cui al capo 11) dell’imputazion
11.1.1. Con riguardo all’affermazione di responsabilità per il rea partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2) dell’imputazion ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a un’ di copia-incolla RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, senza motivare «sulle doglia difensive» e senza, comunque, riuscire a evidenziare elementi tali da giustif l’affermazione di responsabilità.
Dopo avere rappresentato che nessuno dei AVV_NOTAIOratori di giustizia avreb COGNOMEto di conoscerlo, salvo il solo NOME COGNOME, il ricorrente anzitutto la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, COGNOMEzioni di tale AVV_NOTAIOratore di giustizia, atteso che COGNOME, in riconoscimento fotografico, lo avrebbe scambiato «per il genero di NOME» comunque, non avrebbe «parla di intraneità, ma di contiguità RAGIONE_SOCIALE stesso,
a RAGIONE_SOCIALE, ma a NOME, indicandolo COGNOME suo dipendente presso le RAGIONE_SOCIALE», e non avrebbe mai raccontato l’episodio del «bigliettino ch COGNOME avrebbe destinato proprio al AVV_NOTAIOratore di giustizia COGNOME ricorrente sostiene che, se COGNOME stato «analizzato dettagliatamente tale dat Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto avvalorare la tesi accusatoria ruolo di intermediario che egli avrebbe svolto, atteso che tale presunto sarebbe desumibile solo dai video-filmati, «senza che vi sia stato alcun risc effettivo». Il ricorrente rappresenta altresì che, dalle COGNOMEzioni del B sarebbe emerso che «COGNOME , quando lo COGNOME parlava con determinati soggetti o in di lui presenza, si COGNOMEntanava, né emerge dal contenuto intercettazioni ambientali, anche successivi agli accompagnamenti monitorati riscontrare l’ipotesi investigativa, ovvero che il di COGNOME era conoscitore del contenuto di tali dialoghi per racconto, anche de relato da parte dei di lui suocero o da chissà chi».
Quanto COGNOME valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, de «accompagnamenti del suocero nei luoghi di presunti incontri», il ricorrente deduce che «il Tribunale ha riprodotto tutti i fotofilmati in cui il Mi accompagnava, COGNOME NOME in diversi luoghi, senza, tuttavia, mai soffermarsi COGNOMEntanarsi di poco, per mantenersi nei paraggi», che, in quasi tre anni di a di indagine, «gli accompagnamenti monitorati sono pochissimi, senza che si rile un’attiva partecipazione in RAGIONE_SOCIALE» e che lo stesso impu «non era l’unico COGNOME ad accompagnare NOME in diversi luoghi, tut rnonitorabili». Secondo il ricorrente, quest’ultimo dato avrebbe dovuto ess valorizzato dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, al fine di stabilire «se il con apportato dal COGNOMECOGNOME con la sua condotta, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, era d indispensabilità tale per cui senza il di lui supporto non era possibile raggi gli scopi RAGIONE_SOCIALE stessa».
Il ricorrente afferma quindi che la sentenza impugnata sarebbe affetta da « enorme vuoto motivazionale» in ordine all’analisi del proprio ruolo e del pro contributo all’RAGIONE_SOCIALE criminosa tali da potere ritenere l’intraneità all RAGIONE_SOCIALE.
Nella parte finale dell’esposizione del motivo, il ricorrente, NOME avere esp gli orientamenti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sugli elementi necessari per po ritenere la sussistenza del reato di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE maf deduce che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe motivato con riguardo agl stessi e, segnatamente, al suo inserimento organico nel RAGIONE_SOCIALE, suggellato d volontà di inclusione da parte di esso, e al contributo causale da lui pr all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentando, altresì, che l’attribuzione de fine «esula dCOGNOME di lui intraneità in RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorrente rappresenta ancora che, quando le intercettazioni risul parzialmente incomprensibili o, comunque, poco chiare, il giudice che le ponga fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione dovrebbe spiegare «le ragioni che lo inducon a giungere a determinate conclusioni».
11.1.2. Con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reat estorsione in concorso di cui al capo 11) dell’imputazione, il ricorrente la anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di considerare, com sarebbe stato necessario fare, le COGNOMEzioni che erano state rese dCOGNOME pe offesa dal reato NOME, «il NOME in maniera cristallina ha COGNOMEt è stata una sua iniziativa rintracciare il proprietario del motore sottratto dal
Il ricorrente deduce altresì che, nel caso di specie, difetterebbero «i oggettivi del reato» e che sarebbe illogica la valorizzazione, che sarebbe operata dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE a pag. 181 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, d «coinvolgimento del ricorrente nell’acquisto di stupefacente presso una famigl RAGIONE_SOCIALE che non ha mai costituito oggetto di contestazione».
11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza «o comunque genericità» RAGIONE_SOCIALE motivazione relativamente COGNOME mancata RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanz attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe del tu omesso di motivare in ordine COGNOME mancata concessione di dette circostan attenuanti, le quali, in ragione «RAGIONE_SOCIALE marginalità del ruolo contestato», personalità dell’imputato», RAGIONE_SOCIALE «condizioni di vita familiari e sociali» «scarsa entità del dolo» e RAGIONE_SOCIALE «modalità dell’azione», «avrebbero dovuto ess concesse».
11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo all ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui ai commi quarto (es l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e sesto (essere le attività economiche di cui gli ass intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodot il profitto di delitti) dell’art. 416-bis cod. pen.
11.3.1. Quanto COGNOME prima di tali circostanze aggravanti, il ricorrente svi argomentazioni coincidenti con quelle sviluppate nel corrispondente motivo ( terzo) del ricorso di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato conto al punto 7.3
11.3.2. Quanto COGNOME seconda di tali circostanze aggravanti, il ricor sviluppa argomentazioni coincidenti con quelle sviluppate nel corrispondent motivo (sempre il terzo) del ricorso di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quali si è dato al punto 7.3.2.
12. Il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME firma dell’AVV_NOTAIO, è affida t o a cinque motivi.
12.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la manif contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità per il reato di concorso esterno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di c capo 2) dell’imputazione.
Il ricorrente asserisce che la motivazione di tale affermazione di responsabi sarebbe illogica, lacunosa, apparente e basata su mere supposizioni.
Il COGNOME lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che egli era il portiere RAGIONE_SOCIALE stabile di INDIRIZZO, in Pa sicché «la sua presenza non era dovuta ad organizzare incontri ma a svolgere lavoro di portiere» sicché il fatto che, dai filmati RAGIONE_SOCIALE teleca videosorveglianza, si vedesse che alcuni soggetti, entrando nel condominio, gl avvicinavano, «era assolutamente normale».
Il ricorrente contesta poi la valorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appel RAGIONE_SOCIALE, dell’elemento del «recapito del “pizzino” del COGNOME in data 17.2.20 (pag. 197 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata). Il COGNOME contesta in particolare argomentazioni RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE secondo cui l’affermazione de COGNOME di non conoscerlo si spiegherebbe con i fatti che tale AVV_NOTAIOrato giustizia «lo ha incontrato fugacemente solo una volta e non emerge che dovess essere a conoscenza del nome dell’imputato» (pag. 198 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e che «il COGNOME non è un partecipe al RAGIONE_SOCIALE» (pag. 199 RAGIONE_SOCIALE sente impugnata), atteso che tali argomentazioni costituirebbero RAGIONE_SOCIALE me supposizioni. Inoltre, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di consider che al COGNOMECOGNOME COGNOME corso del suo interrogatorio del 28/03/2019, non sol indicato il nome del COGNOMECOGNOME che il AVV_NOTAIOratore di giustizia affermò di non conosc («neanche il nome mi dice niente»), ma fu anche sottoposta la fotografia de stesso COGNOMECOGNOME che il COGNOME non riconobbe. Tali affermazioni del COGNOME «esclude con assoluta certezza la responsabilità del COGNOME». Sempre proposito del RAGIONE_SOCIALEato “pizzino”, il ricorrente chiede, retoricamente: «s COGNOME COGNOME stato consapevole di qualsiasi RAGIONE_SOCIALE perché il COGNOME avrebbe dovu consegnare un ipotetico biglietto al COGNOME e non riferirgli a voce qu ipoteticamente vi sarebbe stato scritto? Se COGNOME stato il COGNOME un sogg consapevole perché il COGNOME non gli comunicava oralmente ciò che voleva riferire?».
Sue «”frequentazioni” o “relazioni qualificate”» con esponenti dell’ipotizz RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sarebbero dovute escludere tenuto conto, oltre
RAGIONE_SOCIALE ricordate COGNOMEzioni del COGNOME, del fatto che dal compendio probato esse non erano in alcun modo emerse.
Secondo il ricorrente, l’esclusione dell’elemento soggettivo del reato a attribuito si ricaverebbe poi dal proprio interrogatorio, in cui egli NOME chia tipo e le ragioni dei rapporti di conoscenza con NOME COGNOME (perché era il tito dell’RAGIONE_SOCIALE che si trovava vicino al condominio dove il COGNOME lavorava), con NOME COGNOME (in quanto era il proprietario dell’appartament sesto piano RAGIONE_SOCIALE stesso condominio) e con NOME COGNOME («è venuto qualche volta fuori in portineria… sicCOGNOME io gli ho detto perché non mi dai il n cognome che io lo chiamo?»).
Ancora, non vi sarebbe «alcuna prova» «in ordine all’effettivo svolgimento d incontri connotati da tematiche inerenti ad interessi RAGIONE_SOCIALEi», COGNOME risultere anche dall’interrogatorio di NOME COGNOME del 10/07/2019, atteso che le riun che NOMEno luogo nell’appartamento del sesto piano di INDIRIZZO, nell disponibilità del COGNOME, «NOMEno ad oggetto la divisione RAGIONE_SOCIALE proprietà dei fra NOME» e il COGNOME e il COGNOME vi intervenivano «in qualità di tecnico». Ino in mancanza di intercettazioni RAGIONE_SOCIALE conversazioni, «non può non credersi a quant affermato dall’imputato».
Non sarebbe poi «basato su prove certe» quanto sarebbe stato affermato dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE – in contrasto con quanto ritenuto dal G.i.p. Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nell’ordinanza di applicazione, nei confronti del COGNOME, de misura degli arresti donniciliari – in ordine al fatto che l’imputato «av effettuato un inRAGIONE_SOCIALE anche in data 4/5/2018 nei pressi del Condominio», con poi, una conversazione telefonica, alle ore 17:18, tra il COGNOME e NOME COGNOME da NOME, secondo la Corte d’appello, si ricaverebbe che lo COGNOME sarebbe sta «consapevole del motivo RAGIONE_SOCIALE chiamata, senza nemmeno far parlare il suo interlocutore, riferisce di stare arrivando». Secondo il ricorrente, «tutto que basa su presunzioni ma non vi sono prove certe che poi lo stesso COGNOME arrivato quanto altro».
Pertanto, «nel COGNOME non risulta provata alcuna consapevolezza RAGIONE_SOCIALE previsione incriminatrice, né alcun contributo causale che la condotta pos portare COGNOME conservazione o al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALE».
12.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all’art. 418 cod. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la manife contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell sussistenza, COGNOME specie, non del reato di concorso esterno nell’associaz RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2) dell’imputazione, ma del reato di assistenza agli asso di cui al suddetto art. 418 cod. pen.
Il ricorrente asserisce che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe esclu sussistenza di quest’ultimo reato sulla base di «un ragionamento altame contraddittorio» e «basandosi solo su supposizioni non corroborate da pro certe» e rappresenta, in proposito, che «non solo non vi è prova che il M facesse parte di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, tanto che il AVV_NOTAIOratore di giustizia COGNOME COGNOME di non conoscerlo», ma che le «sporadiche conversazio intercettate al massino integrano aiuto episodico ad un associato da p un COGNOME esterno all’RAGIONE_SOCIALE».
12.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la «mani illegittimità RAGIONE_SOCIALE motivazione» con riguardo al mancato riconoscimento de circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe d risposta al relativo motivo del proprio atto di appello e avrebbe neg concessione del suddetto beneficio senza considerare gli elementi – che, inv avrebbero dovuto essere positivamente valutati – costituiti dal suo e incensurato e privo di carichi pendenti, dCOGNOME «dinamica dei fatti» e «concRAGIONE_SOCIALEzza RAGIONE_SOCIALE vicenda» e dal suo corretto comportamento processuale avendo egli «spiega, sin da subito, COGNOME interrogatorio di garanz propria condotta con COGNOMEzioni genuine e veritiere», e tenuto anche conto la mancanza di resipiscenza non potrebbe costituire motivo di diniego beneficio.
12.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’ar comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 132 e 133 cod pen. e agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., l’inosservanza «di norme giuridi la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE misura del pena.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, limitandos affermare che «[ha pena nei confronti del COGNOME va ridotta, tendo co dell’intervenuta riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta COGNOME stesso ascritta ai sen artt. 110 e 416 bis c.p., COGNOME misura finale di anni otto di reclusione, c determinata: pena base anni dodici di reclusone, ridotta per il rito»: a) da avrebbe del tutto omesso di motivare, con riferimento ai parametri di cui al 133 cod. pen., in ordine alle ragioni che l’hanno indotta COGNOME determina dell’indicata misura RAGIONE_SOCIALE pena; b) dall’altro lato, pur avendo riqualif condotta COGNOME concorso esterno e pur avendo escluso la sussistenza del circostanze aggravanti di cui al quarto comma e al sesto comma dell’art. 416 cod. pen., avrebbe illegittimamente irrogato una pena base di 12 ann
reclusione, cioè – appunto, illegittimamente – la stessa pena che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il reato aggravato dCOGNOME circostanza, ormai esclusa dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, di cui al quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen.
12.5. Con il quinto motivo, il ricorrente contesta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la statuizione di NOME, nei propri confronti, «al risarcimento del danno» (recte: RAGIONE_SOCIALE spese processuali; si veda la pag. 478 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) sostenute dalle parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, atteso che, COGNOME risulterebbe dai relativi atti di costituzione di parte civile, tali enti non si erano costituti parte civile nei suoi confronti.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a quattro motivi.
13.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento agli artt. 110, 629 e 416-bís.1 cod. pen. e agli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., con riguardo all’affermazione RAGIONE_SOCIALE propria responsabilità per il reato di estorsione in concorso di cui al capo 11) dell’imputazione.
Il ricorrente sostiene che tale affermazione di responsabilità sarebbe sorretta da una motivazione carente, contraddittoria, astratta, generica e anapodittica con riguardo sia all’elemento oggettivo sia all’elemento soggettivo del reato di estorsione.
Il COGNOME lamenta anzitutto che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, omettendo di confrontarsi con la relativa doglianza che era stata avanzata nel proprio atto di appello, non avrebbe considerato COGNOME, dall’intercettata conversazione del 26/05/2017 (alle ore 15:59) – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE NOME sarebbe particolarmente significativa la frase, pronunciata dall’imputato: «COGNOME fine chi minchia se l’è porta questo motore?”» – sarebbe risultato che «l’imputato non sapeva chi avesse rubato il ciclomotore del Sig. COGNOME, né inizialmente che COGNOME quest’ultimo la vittima del furto, con ciò emergendo dCOGNOME piattaforma probatoria che lo stesso pomeriggio del 26 maggio 2017 si trovava con il coimputato, Sig. COGNOME, suo datore di lavoro presso l’RAGIONE_SOCIALE, presso l’RAGIONE_SOCIALE disbrigo RAGIONE_SOCIALE per formalizzare il passaggio di proprietà del nuovo motoveicolo».
Secondo il ricorrente, dal quadro probatorio, e proprio dal percorso logicogiuridico COGNOME dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, emergerebbe che egli era stato soltanto presente, per avere accompagnato il suo datore di lavoro, nel momento in cui veniva formalizzato il passaggio di proprietà del ciclomotore presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE auto, con la conseguenza che egli non avrebbe NOME in essere alcun contributo concorsuale, giuridicamente rilevante ex art. 110 cod. pen., COGNOME presunta attività estorsiva. Il COGNOME rappresenta in proposito che detta sua presenza: a) da un lato, non NOME fornito all’autore del fatto né stimolo all’azione né un maggior senso di sicurezza; b) dall’altro lato, si era manifestata quando tutti gli attori RAGIONE_SOCIALE vicenda si trovavano all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE auto nell’a di formalizzare il passaggio di proprietà del ciclomotore, «sicché già in quel momento la presunta condotta estorsiva era stata probabilmente posta in essere nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona offesa, la cui volontà era già stata coartata».
Il ricorrente rappresenta che, dalle risultanze processuali, emergerebbe che egli, al di là RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata mera presenza nel momento del passaggio di proprietà del ciclomotore, era stato del tutto estraneo a quanto era accaduto nei giorni antecedenti a quello del suddetto passaggio di proprietà.
Neppure sarebbe «dirimente», sempre ad avviso del ricorrente, che egli abbia condotto il ciclomotore presso l’RAGIONE_SOCIALE, dal momento che egli «era impiegato in detta attività commerciale, atteso che in quel momento la presunta condotta criminosa si era già esaurita».
Il ricorrente evidenzia poi il rilievo del fatto che, sempre nell’intercett conversazione del 26/05/2017, egli NOME utilizzato il condizionale («E se mi intromettevo io per il motore»).
Il ricorrente contesta ancora che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe correttamente valutato le emergenze processuali secondo i canoni previsti dagli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), e 533 cod. proc. pen., incorrendo, così, in un’erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen., in quanto, nell’accertare i fatti, avrebbe operato una valutazione frammentaria e parcellizzata dei dati che erano emersi dalle indagini preliminari anziché compiere un esame unitario e globale degli stessi, i quali sarebbero stati insufficienti a consentire di affermare responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
13.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e agli artt. 110 e 393 cod. pen., con riguardo COGNOME mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 11) dell’imputazione COGNOME esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.).
Nell’esporre gli elementi differenziali tra il reato di estorsione e il reato esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni con violenza alle persone e le condizioni per la configurabilità del concorso del terzo in quest’ultimo reato, richiamando anche la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione al riguardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02 e Rv. 280023-03), il ricorrente deduce che, dall’acquisito materiale probatorio, sarebbe emerso che egli: a) si era limitato ad accompagnare, il 26/05/2017, il COGNOME, suo datore di lavoro, all’RAGIONE_SOCIALE auto, dove il COGNOME concludeva con la persona offesa il passaggio di proprietà del ciclomotore, «senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità indebita»; b) con riguardo all’elemento soggettivo, NOME «concorso tutt’al più con coscienza nell’arbitrario esercizio del diritto del Sig. COGNOME di recuperare, sebbene in forma per equivalente, il ciclomotore che gli era stato indebitamente sottratto, da cui non emergono ulteriori finalità».
Ad avviso del ricorrente, inoltre, non sarebbe condivisibile la tesi RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE secondo cui la presenza dell’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa comporterebbe sempre la sussumibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta COGNOME sfera di tipicità dell’art. 629 cod. pen., in quanto «il Giudice deve sempre accertare in concreto se la finalizzazione RAGIONE_SOCIALE condotta sia preordinata COGNOME soddisfazione di un interesse ulteriore rispetto a quello di mera soddisfazione del diritto arbitrariamente fatto valere».
Il ricorrente evidenzia poi che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni con violenza alle persone, l’azione penale non doveva essere iniziata o, quantomeno, non deve essere proseguita, difettando la condizione di procedibilità RAGIONE_SOCIALE querela.
13.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., in ordine COGNOME conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza, in relazione al reato di cui al capo 11) dell’imputazione, RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti previste dal suddetto art. 416-bis.1 cod. pen.
Nell’esporre gli elementi necessari per ritenere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti del metodo RAGIONE_SOCIALEo e dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa, il ricorrente afferma che: a) dal compendio probatorio non risulterebbero elementi idonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli avesse agito al fine di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE né che avesse assunto «un atteggiamento tale da incutere timore e imporre la coartazione del COGNOME passivo tipico del c.d. metodo RAGIONE_SOCIALEo»; b) «dal tenore RAGIONE_SOCIALE conversazione captata de qua non si evince nessun tipo di connessione con il delitto addebitato all’impugnante e, conseguentemente, il presunto interesse al recupero del ciclomotore rubato e, nello specifico, la
semplice presenza del Sig. COGNOME all’atto del passaggio di proprietà presso l’RAGIONE_SOCIALE di disbrigo RAGIONE_SOCIALE non erano finalizzati ad agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, né ad imporlo con il c.d. metodo RAGIONE_SOCIALEo»; c) il rapporto di lavoro con il COGNOME e lo COGNOME non potrebbero in alcun modo comprovare che egli avesse realizzato la condotta incriminata per agevolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa e con le modalità tipiche RAGIONE_SOCIALE sopraffazione RAGIONE_SOCIALEa; d) la propria mera isolata presenza presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE auto non potrebbe assumere i caratteri dell’intimidazione RAGIONE_SOCIALEa «in primo luogo per la ragione che lo stesso presunto minacciato non NOME avuto a sua volta alcun contatto prima di quel momento con il ricorrente, né in quell’occasione i due NOMEno avuto modo di interloquire o scambiarsi qualche semplice battuta sul punto, così da derivare la sudditanza RAGIONE_SOCIALE presunta vittima nei confronti dell’odierno impugnante».
13.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento agli artt. 62-bis, 123 e 133 cod. pen. e all’art. 27 Cost., in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e COGNOME conferma RAGIONE_SOCIALE pena irrogata dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
13.4.1. Quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di motivare su tale punto, che era stato oggetto di censura nel proprio atto di appello, trascurando così di valutare gli elementi – che emergevano dal compendio probatorio e che avrebbero deNOME nel senso RAGIONE_SOCIALE concessione del beneficio dell’«età», RAGIONE_SOCIALE «condizioni socio economiche», del «contesto ambientale in cui viveva l’impugnante (il quartiere è uno dei più degradati in cui mancano i servizi essenziali)», RAGIONE_SOCIALE «situazione familiare», RAGIONE_SOCIALE stato di incensuratezza, del «contegno processuale», RAGIONE_SOCIALE «scarsa pericolosità del COGNOME agente» e del «percorso rieducativo intrapreso dal Sig. COGNOME nell’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena».
13.4.2. Quanto COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non l’avrebbe adeguatamente motivata, tenendo conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., pervenendo a irrogare, per il reato a lui attribuito, una pena eccessiva e sproporzionata all’effettiva gravit dei fatti e, comunque, «tenuto conto RAGIONE_SOCIALE specifico modus operandi, del contesto familiare e RAGIONE_SOCIALE in cui viveva l’odierno imputato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di NOME COGNOME (a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO).
1.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO non sono consentiti.
1.1.1. Anzitutto, quanto COGNOME contestazione relativa all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo (punto 4.1.1.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), la risulta generica e aspecifica.
Il ricorrente, infatti, in primo luogo ha omesso di confrontarsi adeguatam con il contenuto del punto 1.4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (pagg. 38-39), nel qu la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha argomentato in ordine all’esistenza e alle a criminose RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO, facente parte del mandamen di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME il COGNOME era accusato di avere assunto la “regg NOME l’arresto, nel settembre del 2015 (il 29/09/2015), di NOME COGNOME capo del suddetto mandamento di RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, lo stesso ricorrente ha omesso di confronta adeguatamente anche con la motivazione che è stata resa dCOGNOME Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE nel replicare COGNOME corrispondente censura difensiva che era stata avan dal COGNOME in sede di appello, là dove, in particolare, la Corte d’app evidenziato COGNOME l’avvalimento RAGIONE_SOCIALE forza di intimidazione del vincolo associat connotazione dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo, COGNOME emblematicament comprovata dagli elementi, che erano emersi dalle risultanze investigat dell’attività di imposizione del “pizzo”, documentata dal contenuto d conversazioni intercettate; del RAGIONE_SOCIALEllo capillare RAGIONE_SOCIALE attività illecite che svolte nel territorio, COGNOME comprovato dal caso RAGIONE_SOCIALE rapina COGNOME sala bingo RAGIONE_SOCIALE“; RAGIONE_SOCIALE COGNOME di altre attività illecite, COGNOME l’acquisto di stupefacenti e il commercio di tabacchi lavorati esteri (pagg. 87-88 RAGIONE_SOCIALE sen impugnata).
Si tratta di indici che, sulla base RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di legi sono senz’altro sintomatici dell’operatività di una cosca di tipo RAGIONE_SOCIALEo, sen a fronte di essi, il ricorrente si possa ritenere avere spiegato per NOME r dovrebbe ritenere contraddittoria o illogica la conclusione, che dagli stessi i stata tratta dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, dell’esistenza di una siffatta
1.1.2. In secondo luogo, quanto alle contestazioni relative all’affermazio responsabilità per il reato di direzione e RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO dei Mille (punti 4.1.1.2 e 4.1.2 RAGIONE_SOCIALE parte in si deve osservare COGNOME la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia diffusamente motivat al riguardo, indicando puntualmente e dettagliatamente gli elementi probatori ha NOME a fondamento del ritenuto ruolo apicale del COGNOME, a partire dall dell’anno 2015, COGNOME suddetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO.
Dopo avere premesso che l’imputato era già stato NOMEto per l partecipazione al RAGIONE_SOCIALE criminoso, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rit
i
provata la continuità RAGIONE_SOCIALE stessa partecipazione e, di più, l’ascesa del COGNOME a rivestire un ruolo direttivo e organizzativo, sulla scorta, anzitutto, RAGIONE_SOCIALE d autonome COGNOMEzioni de relato dei AVV_NOTAIOratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali NOMEno affermato di avere saputo: il primo, da NOME COGNOME, COGNOME il COGNOME COGNOME un “uomo d’onore” e persona di fiducia di NOME COGNOME COGNOME«lui con NOME COGNOME erano fratelli»); il secondo, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, COGNOME il COGNOME COGNOME un influente “uomo d’onore” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (indicazione, quest’ultima, che non illogicamente veniva ritenuta dCOGNOME Corte d’appello non inficiare l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE chiamata per la ragione che la RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO faceva parte del mandamento di RAGIONE_SOCIALE).
Tali due autonome (e riscontrantesi) chiamate in correità NOMEno trovato risRAGIONE_SOCIALE anche nell’accertata (mediante servizi di osservazione a opera RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria) frequentazione – in incontri sempre caratterizzati da modalità di svolgimento riservate – con diversi altri sodali (pagine da 90 a 94 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha poi valorizzato il contenuto di numerose conversazioni intercettate, il NOME appare avere lo spessore non del mero risRAGIONE_SOCIALE alle ricordate chiamate in correità ma RAGIONE_SOCIALE prova “autosufficiente” del ruolo di effettiva direzione e RAGIONE_SOCIALE che era stato assunto dal COGNOME nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO e del riconoscimento di tale ruolo da parte degli altri sodali, oltre che di soggetti estranei all’organizzazio criminosa.
Da tali conversazioni era infatti emerso: a) il ruolo di direzione e RAGIONE_SOCIALE che veniva svolto dal COGNOME nell’attività di imposizione del “pizzo” (tra le altre: conversazione del 11/12/2015 tra il COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME il COGNOME consegnava al COGNOME il denaro provento dell’attività estorsiva, mentre il COGNOME COGNOME al COGNOME di contarlo rivolgendoglisi dandogli del “lei”; conversazione del 12/12/2015 tra il COGNOME e NOME COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME l’imputato COGNOME al COGNOME il rendiconto del denaro raccolto dai vari commercianti, facendo anche riferimento COGNOME “raccolta” di denaro per i detenuti; conversazione del 21/12/2015 tra il COGNOME e NOME COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME venivano elencate tutte le richieste estorsive ai danni dei commercianti RAGIONE_SOCIALE zona e in cui il COGNOME, tramite il COGNOME, ordinava a un altro sodale di recarsi presso un altro esercizio commerciale per richiedere del denaro); b) il ruolo di direzione che veniva svolto dal COGNOME rispetto all’attività di commercio dei tabacchi lavorati esteri, il NOME era attestato da risoluzione, da parte RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME, di un contrasto che era insorto in ordine a tale commercio tra un certo NOME e NOME e NOME COGNOME, bloccando anche NOME COGNOME che NOME proNOME una ritorsione nei confronti dei suddetti
COGNOME e stabilendo di riservare a ciascuno una fetta del relativo me (conversazione del 11/11/2017 tra il COGNOME, COGNOME COGNOME e NOME COGNOME); il ruolo di direzione che veniva svolto dal COGNOME con riguardo al noleggio d slot machines e agli esercizi commerciali ai quali imporre la collocazione RAGIONE_SOCIALE st “macchinette” (conversazioni del 08/11/2017 tra il COGNOME e lo COGNOME), comprova anche dalle contestazioni mosse al gestore di un’RAGIONE_SOCIALE del settore (NOME COGNOME), dall’esautoramento RAGIONE_SOCIALE stesso da tale COGNOME e dall’affidament essa a NOME COGNOMECOGNOME d) l’intervento del COGNOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE rapina stata commessa ai danni RAGIONE_SOCIALE sala bingo “Taj RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO, con convocazione del rapinatore – COGNOME presenza anche di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOMEche era stato incaricato di individuare gli autori suddetta rapina), ancorché l’unico a interloquire COGNOME il COGNOME – e il rim RAGIONE_SOCIALE stesso rapinatore per essersi impossessato del denaro del RAGIONE_SOCIALE, a ri anche del potere che veniva esercitato dall’imputato sul territorio RAGIONE_SOCIALE f RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO e dell’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE sua, del pot RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo di autorizzare o contrastare le attività illecite nell territorio.
A fronte di tale puntuale, dettagliata e ragionata esposizione degli ele probatori posti a fondamento del ritenuto ruolo apicale del COGNOME, a partire fine dell’anno 2015, COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO, le censur ricorrente appaiono inidonee a evidenziare effettive contraddizioni o manif illogicità, ma si traducono, COGNOME sostanza, COGNOME riproposizione, in quest RAGIONE_SOCIALE tesi che erano già state avanzate in sede di merito, e COGNOME sollecita una nuova e alternativa valutazione dei suddetti elementi probatori, il che consentito fare in sede di legittimità.
1.2. Il settimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (pun 4.1.7 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.2.3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contesta RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE ar sono manifestamente infondati.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è costante nel senso che t circostanza aggravante: a) ha natura oggettiva; b) va riferita all RAGIONE_SOCIALE di cui si fa parte (pertanto, COGNOME specie, a “RAGIONE_SOCIALE” e n RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO); c) è addebitabile al singolo associato c consapevole RAGIONE_SOCIALE disponibilità di armi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE o ignori per tale disponibilità.
Con specifico riguardo a RAGIONE_SOCIALE, è stato in particolare affermato che in tema di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo, l’aggravante previ dall’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di
partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ignori per colpa. Con riferimento COGNOME stabile dotazione di armi dell’organizzaz RAGIONE_SOCIALEa denominata “RAGIONE_SOCIALE” si può ritenere che la circostanza costituis fatto notorio non ignorabile (Sez. 1, n. 5466 del 18/04/1995, FariCOGNOME 201650-01); b) in senso analogo, in tema di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo, la circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis, qu comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapev del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 1, n. del 28/09/1998, NOME, Rv. 211901-01, relativa a una fattispecie concernen l’RAGIONE_SOCIALE per delinquere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo denominata “RAGIONE_SOCIALE“, i riferimento COGNOME NOME la Corte ha affermato che, data la sua stabile dotazio armi, questa costituisca fatto notorio non ignorabile); c) in tema di associa per delinquere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo, non si espone a censura la sentenza del giud di merito che ritiene sussistente l’aggravante RAGIONE_SOCIALE disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., quando il delitto associativo è cont agli appartenenti di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa aderente all’RAGIONE_SOCIALE denomina “RAGIONE_SOCIALE“, anche nel caso in cui la disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi è provata a c di un solo appartenente (Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, dep. 2014, Corso, R 260919-01); d) in tema di associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALEo storiche (COGNOME specie, ” RAGIONE_SOCIALE), per la configurabilità dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE disponibilità di armi, richiesta l’esatta individuazione RAGIONE_SOCIALE stesse, ma è sufficiente l’accertame fatto, RAGIONE_SOCIALE disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risult emerse COGNOME pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo COGNOME elem da considerare COGNOME utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Senninara, Rv. 284761-01).
Nel caso in esame, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha appurato che non sol “RAGIONE_SOCIALE“, di cui la RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO costituiva un’articolazion anche tale RAGIONE_SOCIALE, al cui vertice si trovava il COGNOMECOGNOME disponeva di armi – cos più in generale, il mandamento di RAGIONE_SOCIALE – COGNOME risultava: dall’intercet conversazione del 05/04/2017 tra NOME COGNOME COGNOME il padre di lui NOME COGNOME COGNOME NOME si faceva riferimento COGNOME disponibilità di armi in capo a NOME COGNOME dall’accertata disponibilità di una pistola da parte di NOME COGNOME dall’accertata disponibilità di una pistola, presso la propria abitazione, da NOME COGNOME COGNOME; dall’intercettata conversazione del 12/04/2014 tra stesso COGNOME e la cognata NOME COGNOME, in cui i discutevano RAGIONE_SOCIALE armi.
A fronte dei ricordati principi di diritto affermati dCOGNOME Corte di cassazio tali non censurabili accertamenti in fatto, si deve ritenere che de correttamente la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto sia la disponibili
armi in capo all’RAGIONE_SOCIALE sia la conoscenza o, comunque, l’ignoranza colpevole, da parte dei sodali, di tale disponibilità (e, in particolare, da parte del COGNOME, att anche il ruolo apicale che egli rivestiva), avendo, altresì, sempre correttamente escluso che potessero assumere alcun rilievo, in senso contrario, i fatti che non COGNOMEro state usate armi per la commissione di reati-fine o che, in esito alle eseguite perquisizioni, non COGNOMEro state sequestrate RAGIONE_SOCIALE armi.
1.3. L’ottavo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.1.8 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.2.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti – non sono fondati.
La più recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è orientata nel senso che tale circostanza aggravante: a) ha natura oggettiva e deve essere riferita all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE e non necessariamente COGNOME condotta del singolo partecipe; b) richiede un apporto di capitale nelle attività economiche che corrisponde al reinvestimento RAGIONE_SOCIALE utilità che sono state procurate dalle azioni criminose RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) richiede altresì che tale reinvestimento si concreti nell’intervento in strutture produttive destinate a prevalere, nel territorio insediamento, sulle altre che offrono beni o servizi analoghi.
La Corte di cassazione ha in particolare affermato che: a) ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. – che ricorre quando gli associati intendono assumere il RAGIONE_SOCIALEllo di attività economiche, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il prof delitti – occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell’attivit economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di COGNOME di singoli esercizi, ma nell’intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territori insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure necessario che l’apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento RAGIONE_SOCIALE utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo La suddetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE non COGNOME condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172-01, con la NOME la Corte, in applicazione di tale principio, ha censurato la decisione con cui il giudice di merito NOME ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ritenendo anapoditticamente certo che i proventi RAGIONE_SOCIALE estorsioni cui il RAGIONE_SOCIALE era dedito COGNOMEro reinvestiti nelle attività economiche gestite da due
degli interessati COGNOME vicenda, in assenza, tra l’altro, di verifiche in o titolarità, alle dimensioni e tipologia dell’attività nonché COGNOME data di cos dell’RAGIONE_SOCIALE e alle forme di finanziamento di essa; b) la circostanza aggravant cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ricorre quando l’attività econ finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del RAGIONE_SOCIALE no limitata a singole operazioni commerciali o COGNOME COGNOME di singoli esercizi, concreti nell’intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel terr insediamento, sulle altre che offrano beni o servizi analoghi (Sez. 5, n. 4933 05/11/2019, Corcione, Rv. 277653-01, con la NOME la Corte, in applicazione tale principio, ha annullato la sentenza di merito che NOME riconosc l’aggravante nei confronti di un COGNOME, depositario dei proventi del traff stupefacenti gestito dal RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia investirli in attività econo c) ai fini RAGIONE_SOCIALE configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sest cod. pen. – che ricorre quando gli associati intendano assumere il RAGIONE_SOCIALEl attività economiche, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il p prodotto o il profitto di delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere r all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE e non COGNOME condotta del singolo partecipe – occo un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel terri insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, l’apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento RAGIONE_SOCIALE utilità procurate azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e in antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, n. 91 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796-01, con la NOME la Corte, applicazione di tale principio, ha censurato la decisione del giudice di merit NOME configurato l’aggravante in presenza di investimenti in alcune atti commerciali, senza valutare le dimensioni RAGIONE_SOCIALE attività economiche acquisite e loro eventuale prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operan territorio di insediamento); d) la circostanza aggravante di cui al sesto c dell’art. 416-bis cod. pen. – che si configura ove le attività economiche di associati intendano assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo siano finanziate in tut in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti – ha natura ogge riferita all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE e non necessariamente COGNOME condotta del partecipe, il NOME, nel caso di associazioni cosiddette storiche COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEndrangheta, ne risponde per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE partecipazione, dat – appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazion operano nel campo economico utilizzando e investendo i profitti di delitti tipicamente pongono in essere in esecuzione del loro programma criminoso un’ignoranza al riguardo in capo a un COGNOME che sia ad alcuna di tali associa affiliato è inconcepibile (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È necessario segnalare anche quell’orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazion secondo cui, in tema di RAGIONE_SOCIALE a delinquere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo, aggravata sensi dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., si ha reinvestimento RAGIONE_SOCIALE procurate dalle azioni delittuose anche quando al COGNOME passivo viene impos con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto a imprese colluse cedere attività commerciali in favore di prestanome RAGIONE_SOCIALEi, atteso che, in ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dCOGNOME remuneraz lavori e dei servizi svolti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, che si giova dell’impos RAGIONE_SOCIALE, ovvero dai proventi derivanti dall’acquisizione dell’attività commer altrui, e il reimpiego si attua attraverso l’investimento di tale profitto nel RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, COGNOME, Rv 275586-02).
Nel caso in esame, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato le COGNOMEzi di NOME COGNOME e il contenuto di alcune intercettate conversazi segnatamente, la conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME (pagine 219 a 221 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e l’ulteriore conversazione tra gli stessi e COGNOME e NOME COGNOME (pagine da 221 a 225 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) – contenuto del NOME, contrariamente a quanto è sostenuto nel ricorso a f dell’AVV_NOTAIO, la stessa Corte d’appello ha dato un’interpretazione operato un apprezzamento non manifestamente illogici né irragionevoli e, perci non sindacabili in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gre Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01) – rilevando COGNOME da tal elementi di prova risultasse COGNOME il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse sia investit settore RAGIONE_SOCIALE slot machines del denaro non personale degli imputati ma proveniente dalle casse RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE (e, perciò, proveniente dalle criminose di esso), denaro che era stato impiegato per gestire, attravers prestanome, RAGIONE_SOCIALE attività nel settore suddetto, sia imNOME ad altri e commerciali di gestire le “macchinette” dell’RAGIONE_SOCIALE, così finendo per ope un’infiltrazione nel settore intesa al RAGIONE_SOCIALEllo del medesimo nel territ insediamento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale motivazione appare rispettosa dei principi di diritto affermati dall recente (e più rigorosa) giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, oltre che di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae alle avanzate dal ricorrente nei suoi due ricorsi.
Occorre in proposito precisare COGNOME sia irrilevante il fatto che l’imp intestata a NOME COGNOME (e utilizzata dal COGNOME) potesse essere in perdita, che il sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen. richiede soltanto che i proven delitti associativi vengano reinvestiti in attività economiche di cui gli a
«intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo», mentre l’eventuale perdita esercizio costituisce un elemento estraneo COGNOME norma e, perciò, irrilevante.
1.4. Il terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punt 4.1.3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.2.4 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestaz dell’affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio di cui al ca dell’imputazione – sono manifestamente infondati.
Anzitutto, è manifestamente infondata la tesi, sostenuta nel ricorso dell’ COGNOME, dell’esclusione del concorso tra il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE reato di autoriciclaggio.
La Corte di cassazione ha infatti ormai chiarito – affermando un principio c il Collegio, condividendolo, intende ribadire – che il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall’appartenente a un’RAGIONE_SOCIALE delinquere di tipo RAGIONE_SOCIALEo, concorre con quello di partecipazione a t RAGIONE_SOCIALE aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all’art. sesto comma, cod. pen., attesa l’obiettiva diversità dei rispettivi el costitutivi, in quanto solo l’art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l’aggrav cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., richiede che l’autore agisca in da ostacolare concretamente l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa dei b oggetto di reimpiego (Sez. 2, n. 5656 del 07/12/2021, dep. 2022, Fontana, Rv 282626-01; Sez. 1, n. 36283 del 22/10/2020, COGNOME, Rv. 280273-01).
Quanto all’attribuzione al COGNOME (in concorso con NOME COGNOME e con NOME COGNOME) del contestato reato di autoriciclaggio, la Corte d’appello di Pale ha motivato COGNOME dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate – tra le qual più rilevante si doveva ritenere quella del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME (pagine da 274 a 276 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) – COGNOME emerso COGNOME: a) il COGNOME avesse impiegato ingenti somme di denaro nell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, esercente l’attività di COGNOME di slot machines; b) tali somme provenissero dalle casse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, COGNOME risultava da un chiaro passaggio del conversazione intercettata nel NOME si faceva riferimento ai «piccioli RAGIONE_SOCIALE g (avendo, peraltro, il G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE evidenziato anche COGNOME COGNOME COGNOME disoccupato e privo di beni, per essergli stati gli stessi in prec confiscati).
Tale impiego di denaro proveniente dal commesso delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo in un’RAGIONE_SOCIALE intestata a un terzo configura la condotta dissimulazione che è prevista e punita dall’art. 648-ter.1 cod. pen., atteso modifica RAGIONE_SOCIALE formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare ricerca e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 1335
14/03/2023, COGNOME, Rv. 244477-01; Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02).
Né, a fronte di ciò, COGNOME è stato correttamente affermato dCOGNOME Corte d’appe di RAGIONE_SOCIALE, poteva assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che l’im “COGNOME NOME” potesse asseritannente versare in cattive condizioni economiche
A fronte di tale motivazione, la NOME appare priva sia di errori in diritto contraddizioni e di illogicità manifeste, le censure del ricorrente ris sostanzialmente dirette a prospettare una diversa interpretazione del conten RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata intercettata conversazione e, più in generale, un’alterna valutazione del significato probatorio degli elementi di prova, il che non è poss fare in sede di legittimità.
1.5. Il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punt 4.1.4 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione dell’afferma di responsabilità per i reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai c e 15) dell’imputazione – è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fondato tale affermazione di responsabilit del COGNOME sugli elementi di prova costituiti dal contenuto di alcune interc conversazioni.
In particolare, quanto al reato di cui al capo 14) dell’imputazione, tra gli dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME, da NOME risultava COGNOME i capitali per la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” COGNOMEro stati forniti dal COGNOME (oltre che dCOGNOME COGNOME), nonché contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/06/2016 tra il COGNOME e NOME COGNOME, da NOME risultava COGNOME il COGNOME COGNOME (insieme con lo COGNOME) il reale titolare suddetta RAGIONE_SOCIALE, la NOME veniva gestita, per conto del COGNOME (oltre che COGNOME), da NOME COGNOME.
Quanto al reato di cui al capo 15) dell’imputazione, tra gli altri, dal cont RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME, dCOGNOME NOME risul COGNOME i capitali per la costituzione di RAGIONE_SOCIALE COGNOMEro stati forniti d (oltre che dCOGNOME COGNOME), COGNOME lo stesso COGNOME COGNOME (insieme con lo COGNOME) il re titolare di RAGIONE_SOCIALE (di cui erano formali titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME), la NOME veniva gestita, sempre per conto del COGNOME (oltre che de COGNOME), da NOME COGNOME, che teneva tutti i contatti con i fornitori e i (conversazione del 06/10/2016 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME). COGNOME (e COGNOME) nell’interesse sostanziale dei quali risultava anche essere stato q stipulato il contratto di locazione dell’immobile sede RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALE
Da ciò la conclusione, del tutto logica, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ch COGNOME NOME fittiziamente attribuito a NOME COGNOME e a NOME COGNOME
NOME COGNOME, la titolarità, rispettivamente, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e di RAGIONE_SOCIALE
La stessa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE motivava altresì COGNOME il COGNOME avess fatto ricorso a tali fittizie intestazioni a persone insospettabili (rispetti NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME) in quanto, essendo un pregiudicato RAGIONE_SOCIALEo, NOME il «timore di poter subire le “attenzioni” de inquirenti», cioè il timore che potesse essere iniziato un procedimento l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, che NOME, quindi, per mez RAGIONE_SOCIALE suddette fittizie intestazioni, inteso eludere. Con la conseguente sussist oltre che dell’elemento materiale, anche, in capo al COGNOME, del dolo specific reato.
A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso, con riguardo a entramb reati di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione, si traduce COGNOME prospettazi un’interpretazione alternativa del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate e, in generale, di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire elementi di prova, senza realmente chiarire il perché la motivazione RAGIONE_SOCIALE sente impugnata si dovrebbe ritenere contraddittoria o manifestamente illogica tentando, in realtà, di introdurre una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, favorevole, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
Quanto alle censure in diritto, la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE stesse disce dal fatto che: a) il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. non è plurisoggettivo improprio e colui che si renda fittiziamente titolare dei beni attribuiti può rispondere a titolo di concorso eventuale, ex art. 110 cod. pen le tante: Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075-01; b) secondo la più recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione – COGNOME NOME il Colle condividendola, intende dare COGNOME -, in tema di trasferimento fraudolento valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal d specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevo la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che del medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-01).
1.6. Il quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.1.5 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione del ri concorso tra il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione e i di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 14) dell’imputazione, in l del concorso apparente di norme tra tali due fattispecie, con il consegue assorbimento del secondo reato nel più grave primo reato – non è fondato.
Il Collegio ritiene che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorren COGNOME è già stato affermato dCOGNOME Corte di cassazione, il delitto di trasfer fraudolento di valori concorra con il delitto di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 12/01/2017, Di Monaco, Rv. 269078-01).
Ciò in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica c l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio a un te cespiti provenienti dal reato presupNOME.
Questo costituisce un elemento ulteriore, che l’ordinamento ha inteso pun a norma dell’art. 512-bis cod. pen. Un elemento che, proprio in quanto coinv un terzo COGNOME “prestanome”, non si può neppure ricomprendere tra quel “operazioni”, idonee a ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuo beni, che sono indicate nell’art. 648.ter.1 cod. pen., le quali sono riferibil al COGNOME agente o a chi si muova per lui senza avere ricevuto un’auton investitura formale.
Inoltre, le due violazioni RAGIONE_SOCIALE legge penale si pongono anche in due mome cronologicamente distinti, a ulteriore dimostrazione RAGIONE_SOCIALE loro diversità, l non consente assorbimenti: l’autore del reato presupNOME prima comp l’operazione di interposizione fittizia che, poi, darà luogo a quella di autoric senza la NOME la condotta sarebbe punibile solo COGNOME reato di cui all’art. cod. pen.
1.7. Il sesto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (pu 4.1.6 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione del concorso tra il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al c dell’imputazione e il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imput non è fondato.
Il Collegio ritiene che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorren COGNOME è già stato ripetutamente affermato dCOGNOME Corte di cassazione, il deli autoriciclaggio, commesso dall’appartenente all’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafi concorra con il delitto di partecipazione a tale RAGIONE_SOCIALE, aggravato, a del sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., dal finanziamento RAGIONE_SOCIALE at economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (Sez. 2, n. 07/12/2021, dep. 2022, Fontana, Rv. 282626-01; Sez. 1, n. 36283 de 22/10/2020, COGNOME, Rv. 280273-01).
Tali due pronunce hanno anzitutto precisato che il principio che è s affermato dCOGNOME sentenza Iavarazzo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, cit.), secondo cui non è configur il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego confronti dell’associato abbia a oggetto denaro, beni o utilità provenienti
dal delitto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni (la Corte ha peraltro precisato che si può configurare il concorso tra i reati sopra RAGIONE_SOCIALEati nel caso dell’associato che ricicl o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo COGNOME cui realizzazione egli non abbi fornito alcun contributo causale), non è estensibile all’autoriciclaggio, atteso che in questo, non è contemplata la clausola di riserva che, invece, inerisce alle altre due fattispecie di reato.
Le stesse pronunce, COGNOME cui motivazione – che è idonea a superare tutte le obiezioni del ricorrente -, condividendola, si fa integralmente rinvio, hanno poi essenzialmente evidenziato l’obiettiva diversità degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE due fattispecie, atteso che solo l’art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l’art. 416-b cod. pen. aggravato ai sensi del sesto comma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, richiede che l’autore agisca in modo da ostacolare concretamente l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego. Il che esclude che venga in rilievo un concorso apparente di norme o un reato complesso, e, con ciò, che il ritenuto concorso tra i due reati – in assenza, in quello di cui all’art. 648-ter.1 c pen., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata clausola di riserva – integri una violazione del divieto di bis in idem sostanziale, NOME a fondamento degli artt. 15, 68 e 84 cod. pen.
1.8. Il decimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.1.10 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE ritenut sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazione – non è fondato.
È vero che, con riguardo a tali circostanze aggravanti, la sentenza impugnata non contiene una motivazione espressa.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa – tale dovendosi ritenere quella effettivamente riconosciuta dai giudici di merito (vedi la pag. 277 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) risulta tuttavia implicitamente, ma in modo assolutamente inequivoco, dal complesso RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, in particolare, dal fatto che: a) COGNOME si è visto al punto 1.4, il reato di autoriciclaggio di cui al capo 1 dell’imputazione è stato ritenuto dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, avere a oggetto denaro proveniente dalle casse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa; b) COGNOME si è visto al punto 1.3, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, ha ritenuto COGNOME dagli acquisiti elementi di prova COGNOME risultato COGNOME il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo avesse investito nel settore RAGIONE_SOCIALE slot machines del denaro non personale degli imputati ma proveniente dalle casse RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE, denaro che era stato impiegato per gestire, attraverso dei prestanome, RAGIONE_SOCIALE attività nel settore suddetto.
Tali argomentazioni, relative all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione e RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., valgono altresì, in tutta evidenza, a sostenere anche la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa relativamente al reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione e ai reati di trasferimento fraudolento di valori cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione, atteso che: a) il reato di autoriciclaggio avuto a oggetto del denaro appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo; b) i reati di trasferimento fraudolento di valori riguardavano l’intestazione fittizia di du imprese che operavano nel settore RAGIONE_SOCIALE slot machines, nel NOME, COGNOME si è detto, lo stesso RAGIONE_SOCIALE criminoso investiva il proprio denaro per gestire, attraverso dei prestanome, le attività nello stesso settore.
1.9. Il nono motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.1.9. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE ritenut sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata specifica – non sono fondati.
Occorre anzitutto rilevare COGNOME la più recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione affermi ormai costantemente che non sussiste incompatibilità tra l’istituto RAGIONE_SOCIALE recidiva e quello RAGIONE_SOCIALE continuazione, con la conseguente possibile applicazione, in presenza dei relativi presupposti normativi, di entrambi tali istitut in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296-01).
Quanto all’ulteriore censura, sollevata in entrambi i ricorsi, di insussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva, premesso che, perché sia configurabile la recidiva, è necessario che il nuovo reato sia commesso NOME che la precedente NOME sia divenuta irrevocabile, si deve ritenere che la stessa recidiva possa operare anche nel caso in cui l’agente, COGNOME a tale irrevocabilità, prosegua la stessa condotta o la riprenda in epoca successiva COGNOME può accadere, per quanto qui rileva, nei reati associativi – ponendo così in essere un ulteriore diverso fatto di reato, rispetto al NOME la precedente NOME può senz’altro operare COGNOME presupNOME per ritenere la recidiva.
Si deve infine rilevare che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva avendo ritenuto in fatto che la condotta dell’imputato, evidentemente posta in relazione con i suoi precedenti penali, COGNOME ulteriormente espressiva RAGIONE_SOCIALE sua capacità a delinquere e RAGIONE_SOCIALE sua inclinazione al delitto (pag. 488 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata); costituisse, cioè, insomma, una significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale.
Tale considerazione – che, essendo espressiva di un giudizio di fatto, non è censurabile in questa sede -, appare sufficiente, ponendosi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione secondo cui, ai fini dell’applicazione (o no) RAGIONE_SOCIALE recidiva, compito del giudice di merito è quello d verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito costituisca un effettivo sint di riprovevolezza RAGIONE_SOCIALE condotta e di maggiore pericolosità del suo autore, al di là del mero risRAGIONE_SOCIALE formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263464-01).
1.10. Il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.2.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) è manifestamente infondato.
Come è stato più volte affermato dCOGNOME Corte di cassazione, «nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto d partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo dall’art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola genera prevista dall’art. 63 c.p., comma 4, bensì l’autonoma disciplina derogatoria di cui all’art. 416 bis c.p., comma 6, che prevede l’aumento da un terzo COGNOME metà RAGIONE_SOCIALE pena già aggravata» (Sez. 2, n. 7155 del 11/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280662-01; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 261333-01; Sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252069-01; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244460-01).
Da questa specifica disciplina sanzionatoria, COGNOME è stato chiaramente messo in luce dalle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (n. 38158 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674-01), si ricava che il regime degli aumenti stabiliti per le aggravanti speciali contemplate dall’art. 416-bis cod. pen. non interrompe «il collegamento con la pena stabilita per il reato (base) cui accedono, indicando esse stesse ex lege la cornice degli incrementi sanzionatori».
In definitiva, ove siano attribuite entrambe le circostanze aggravanti ricordate, il legislatore ha fissato un criterio autonomo di determinazione degli aumenti di pena, che riveste carattere di specialità rispetto COGNOME disciplina generale dettata dall’art. 63 cod. pen. (al pari RAGIONE_SOCIALE ipotesi considerate per l’associazion finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dal caratte armato dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e per l’aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacenti, riferi all’ipotesi del delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggrav dall’essere le sostanze con accentuata potenzialità lesiva, COGNOME previsto dall’art. 80, comma 2, RAGIONE_SOCIALE stesso d.P.R., nelle parti in cui fissano in modo autonomo la pena per le ipotesi che concernono fattispecie già aggravate; o, ancora, per l’ipotesi del concorso di più circostanze aggravanti previste dall’art. 628, terz
comma, cod. pen., la cui misura è stabilita dal quarto comma RAGIONE_SOCIALE stesso art cod. pen.).
Da tale caratteristica del trattamento sanzionatorio, previsto espressam dCOGNOME legge, discende che il concorso con l’ulteriore aggravante RAGIONE_SOCIALE rec reiterata richiede l’applicazione del disNOME dell’art. 63, quarto comma, cod considerando quali circostanze aggravanti a effetto speciale da comparare – al di individuare la più grave – quelle unitariamente considerate a fini sanzio dall’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., e quella RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata 99, quarto comma, cod. pen.; operando, quindi, sulla pena per la più grave t dette circostanze, l’eventuale ulteriore aumento ex art. 63, quarto comma, ul periodo, cod. pen.
I giudici di merito hanno dunque correttamente operato il calcolo RAGIONE_SOCIALE pena da irrogare all’imputato, individuando NOME circostanza aggravante che comportava il maggior aumento quella dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., determinando la pena COGNOME misura di 20 anni di reclusione, pena su cui è stato poi operato l’ulteriore aumento per effetto RAGIONE_SOCIALE recidiva attribuita, nei lim imposti dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., giungendo COGNOME pena di 22 anni di reclusione.
1.11. L’undicesimo motivo a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 4.1.11. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) è manifestamente infondato.
Quanto COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena per il reato di promozione, direzione e RAGIONE_SOCIALE di un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo aggravato dall’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’essere le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, si deve osservare che la pena è stata in realtà determina COGNOME misura del minimo edittale, segnatamente: partendo dCOGNOME pena di 15 anni di reclusione, cioè dal minimo che è previsto dal quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen, per il reato di promozione, direzione o RAGIONE_SOCIALE di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; aumentando tale pena di un terzo – e, quindi, a 20 anni di reclusione per l’ulteriore circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., aumento (di un terzo) che corrisponde COGNOME misura minima che è prevista da tale sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen.
Quanto COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE misura degli aumenti di pena per la continuazione con i reati di cui ai capì 13), 14) e 15) dell’imputazione, si deve rilevare l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello per dife specificità, rilevabile anche in Cassazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, COGNOME, Rv. 270799-01; Sez. n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01).
Infatti, nell’atto di appello (pagg. 36-38 dell’atto di appello a firma COGNOME), il ricorrente si era limitato, del tutto genericamente, da un dedurre «la scarsa pericolosità del COGNOME agente» e, dall’altro lato, a i la necessità di tenere «conto RAGIONE_SOCIALE specifico modus operandi, del contesto familiare e RAGIONE_SOCIALE in cui viveva l’odierno imputato» e RAGIONE_SOCIALE «peculiarità dei fatti» tuttavia, specificare in alcun modo le ragioni RAGIONE_SOCIALE suddetta asserita pericolosità dell’agente né NOME sarebbero state le caratteristiche del «modus operandi», del «contesto familiare» e dei «fatti» che avrebbero giustificato un mite trattamento sanzionatorio, né perché.
La genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate con il motivo di appello esclude pertanto, la necessità di una specifica motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnat punto di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.
I ricorsi di NOME COGNOME (a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO).
2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punt 5.1.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) non sono consentiti.
2.1.1. Anzitutto, quanto COGNOME contestazione, avanzata nel ricorso a f dell’AVV_NOTAIO, relativa all’esistenza stessa dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo m (punto 5.1.1.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), trattandosi di censure identiche a qu sono state prospettate con il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME a RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO (punto 4.1.1.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), è suffi rinviare a quanto è stato argomentato, in ordine COGNOME genericità e aspecificit medesime censure, al punto 1.1.1.
2.1.2. In secondo luogo, quanto alle contestazioni relative all’affermazio responsabilità per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO (punti 5.1.1.2 e 5.2.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), osservare COGNOME la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia diffusamente motivato a riguardo, indicando puntualmente e dettagliatamente gli elementi probatori ha NOME a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME sudde RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, COGNOME NOME l’imputato si era reinserito NOME la sua scarcer il 13/01/2014.
Dopo avere premesso che lo COGNOME era già stato NOMEto per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE criminoso, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rit provata la continuità RAGIONE_SOCIALE stessa partecipazione e, di più, l’accresc dell’apporto fornito al RAGIONE_SOCIALE, mercé anche il rafforzamento del legame NOME COGNOMECOGNOME sulla scorta, anzitutto, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni del AVV_NOTAIOr giustizia NOME COGNOME, il NOME, nel corso dell’interrogatorio che NOME 19/06/2015 (il cui contenuto è testualmente riportato alle pagine da 128 a
RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), NOME espressamente indicato, per averne avut diretta conoscenza, lo COGNOME COGNOME uomo di NOME COGNOME COGNOMECOGNOME arrestato il 28/09/2015) che si occupava, per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imporre la collocazione di slot machines negli esercizi pubblici.
Tale chiamata in correità, rispetto COGNOME NOME la Corte d’appello di Paler logicamente argomentato la ritenuta credibilità del COGNOMEnte (pagine 68-69 d sentenza impugnata), NOME trovato risRAGIONE_SOCIALE, oltre che nell’accertata ass frequentazione – in incontri sempre caratterizzati da modalità di svolgime riservate – con NOME COGNOME e con diversi altri membri del RAGIONE_SOCIALE, aventi ruoli apicali (COGNOME NOME COGNOME, vertice del mandamento di Sambuca d RAGIONE_SOCIALE, il NOME, il 07/04/2016, si era personalmente recato presso l’age RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME), anche nel contenuto di numerose conversazioni intercettate; il NOME, anche in questo caso, appare avere lo spessore non del risRAGIONE_SOCIALE COGNOME ricordata chiamata in correità, ma RAGIONE_SOCIALE prova “autosufficiente” partecipazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO.
Con riguardo a tali intercettate conversazioni, la Corte d’appello di Pal ha in particolare evidenziato COGNOME da esse COGNOMEro emersi: a) l’immediata ripr da parte dell’imputato, NOME la sua scarcerazione, dei contatti con il sod RAGIONE_SOCIALE (conversazione del 30/01/2015 con NOME COGNOME, uomo di fiducia di NOME COGNOMECOGNOME il NOME COGNOME NOME espressamente manifestato la propri piena disponibilità ad aiutare lo COGNOME); b) i numerosi discorsi con NOME aventi a oggetto gli affari illeciti del RAGIONE_SOCIALE, quali l’imposizione del ” traffico degli stupefacenti e il commercio dei tabacchi lavorati esteri (tra l conversazione del 15/11/2017, COGNOME NOME si faceva riferimento al denaro p carcerati; conversazione del 21/11/2017, avente a oggetto l’estorsione ai d dell’RAGIONE_SOCIALE di specchi “RAGIONE_SOCIALE“); c) il contributo che era stato dat COGNOME all’individuazione degli autori RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALEata rapina ai danni RAGIONE_SOCIALE bingo “Taj RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO, riconducibile COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di Villagra
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE valorizzava altresì l’attribuzione anche COGNOME dei reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazione, in dimostrativa del contributo che era stato dato dall’imputato COGNOME RAGIONE_SOCIALE maf di INDIRIZZO nell’attività di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di a tutela del denaro proveniente dai delitti commessi dal RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale puntuale, dettagliata e ragionata esposizione degli ele probatori posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta rinnovata partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME la sua scarcerazione, COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO, le censur ricorrente appaiono inidonee a evidenziare effettive contraddizioni o manife illogicità, ma si traducono, COGNOME sostanza, COGNOME riproposizione, in quest RAGIONE_SOCIALE tesi che erano già state avanzate in sede di merito, al fine di otten
nuova e alternativa valutazione dei suddetti elementi probatori, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
2.2. Il settimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.7 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – sono manifestamente infondati.
Come si è visto al punto 1.2, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha appurato che non solo “RAGIONE_SOCIALE“, di cui la RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO costituiva un’articolazione, ma anche tale RAGIONE_SOCIALE, di cui lo COGNOME era un “autorevole” esponente, disponeva di armi – così COGNOME, più in generale, il mandamento di RAGIONE_SOCIALE – COGNOME risultava: dall’intercettata conversazione del 05/04/2017 tra NOME COGNOME e il padre di lui NOME COGNOME, COGNOME NOME si faceva riferimento COGNOME disponibilità di armi proprio in capo a NOME COGNOME; dall’accertata disponibilità di una pistola da parte di NOME COGNOME; dall’accertata disponibilità di una pistola, presso la propria abitazione, da parte di NOME COGNOME COGNOME; dall’intercettata conversazione del 12/04/2014 tra lo stesso NOME COGNOME COGNOME e la cognata NOME COGNOME, in cui i due discutevano RAGIONE_SOCIALE armi.
A fronte dei ricordati (al punto 1.2) principi di diritto affermati dCOGNOME Corte cassazione e di tali non censurabili accertamenti in fatto, si deve reputare che del tutto correttamente la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto sia la disponibilità di armi in capo all’RAGIONE_SOCIALE sia la conoscenza o, comunque, l’ignoranza colpevole, da parte dei sodali, di tale disponibilità (e, in particolare, da parte del COGNOME, atteso anche il ruolo significativo, ancorché non apicale, che egli rivestiva), avendo, altresì, sempre correttamente escluso che potessero assumere alcun rilievo, in senso contrario, i fatti che non COGNOMEro state usate armi per l commissione di reati-fine o che, in esito alle eseguite perquisizioni, non COGNOMEro state sequestrate RAGIONE_SOCIALE armi.
2.3. L’ottavo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.8 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.3. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti – non sono fondati.
Come si è visto al punto 1.3, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato le COGNOMEzioni di NOME COGNOME e il contenuto di alcune intercettate conversazioni, segnatamente, la conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME (pagine da 219 a 221 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e l’ulteriore conversazione tra gli stessi COGNOME e COGNOME e NOME COGNOME (pagine da 221 a 225 RAGIONE_SOCIALE
sentenza impugnata) – contenuto del NOME, contrariamente a quanto è sostenuto nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, la stessa Corte d’appello ha dato un’interpretazione e ha operato un apprezzamento non manifestamente illogici né irragionevoli e, perciò, non sindacabili in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, cit.) – rilevando COGNOME da tali elementi di prova risultasse COGNOME il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse sia investito nel settore RAGIONE_SOCIALE slot machines del denaro non personale degli imputati ma proveniente dalle casse RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE (e, perciò, proveniente dalle azioni criminose di esso), denaro che era stato impiegato per gestire, attraverso dei prestanome, RAGIONE_SOCIALE attività nel settore suddetto, sia imNOME ad altri esercizi commerciali di gestire le “macchinette” dell’RAGIONE_SOCIALE, così finendo per operare un’infiltrazione nel settore intesa al RAGIONE_SOCIALEllo del medesimo nel territorio di insediamento.
Tale motivazione appare rispettosa dei ricordati (al punto 1.3) principi di diritto affermati dCOGNOME più recente (e più rigorosa) giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, oltre che priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente nei suoi due ricorsi.
In proposito, si è già precisato COGNOME sia irrilevante il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE intestata a NOME COGNOME (e utilizzata dCOGNOME COGNOME) potesse essere in perdita, atteso che il sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen. richiede soltanto che i proventi dei delitti associativi vengano reinvestiti in attività economiche di cui gl associati «intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo», mentre l’eventuale perdita di esercizio costituisce un elemento estraneo COGNOME norma e, perciò, irrilevante.
2.4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.4. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione dell’affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione – sono manifestamente infondati.
Quanto all’attribuzione COGNOME COGNOME (in concorso con NOME COGNOME e con NOME COGNOME) del contestato reato di autoriciclaggio, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha motivato COGNOME dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate – tra le quali la più rilevante si doveva ritenere quella del 01/07/2016 tra lo COGNOME e il COGNOME (pagine da 274 a 276 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) – COGNOME emerso COGNOME: a) lo COGNOME avesse impiegato RAGIONE_SOCIALE somme di denaro nell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, esercente l’attività di COGNOME di slot machines; b) tali somme provenissero dalle casse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, COGNOME risultava da un chiaro passaggio RAGIONE_SOCIALE conversazione intercettata nel NOME si faceva riferimento ai «piccioli RAGIONE_SOCIALE gente» (avendo, peraltro, il G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE evidenziato anche COGNOME lo
NOME non disponesse di somme rapportabili a quelle da lui impiegate nel suddetta RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; affermazione, questa, che si deve ritene contestata dal ricorrente solo in modo generico).
Tale impiego di denaro proveniente dal commesso delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo in un’RAGIONE_SOCIALE intestata a un terzo configura la condott dissimulazione che è prevista e punita dall’art. 648-ter.1 cod. pen., atteso modifica RAGIONE_SOCIALE formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolar ricerca e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 133 14/03/2023, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fab cit.).
Né, a fronte di ciò, COGNOME è stato correttamente affermato dCOGNOME Corte d’app di RAGIONE_SOCIALE, poteva assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che l’i “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” potesse asseritamente versare in cattive condizioni economiche
A fronte di tale motivazione, la NOME appare priva sia di errori in diritto contraddizioni e di illogicità manifeste, le censure del ricorrente ri sostanzialmente dirette a prospettare una diversa interpretazione del conte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata intercettata conversazione e, più in generale, un’altern valutazione del significato probatorio degli elementi di prova, il che non è pos fare in sede di legittimità.
2.5. Il terzo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (pun 5.1.3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.5. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono contestazione dell’affermazione di responsabilità per i reati di trasfer fraudolento di valori di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione manifestamente infondati.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fondato tale affermazione di responsabili RAGIONE_SOCIALE COGNOME sugli elementi di prova costituiti dal contenuto di alcune interc conversazioni.
In particolare, quanto al reato di cui al capo 14) dell’imputazione, tra gl dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME, d NOME risultava COGNOME i capitali per la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” COGNOMEro stati forniti dCOGNOME COGNOME (oltre che dal COGNOME), nonch contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/06/2016 tra il COGNOME e NOME COGNOME, d NOME risultava COGNOME lo COGNOME COGNOME (insieme con il COGNOME) il reale titolare suddetta RAGIONE_SOCIALE, la NOME veniva gestita, per conto RAGIONE_SOCIALE COGNOME (oltre ch COGNOME), da NOME COGNOME.
Quanto al reato di cui al capo 15) dell’imputazione, tra gli altri, dal co RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e lo COGNOME, dCOGNOME NOME risu COGNOME i capitali per la costituzione di RAGIONE_SOCIALE COGNOMEro stati forniti dal
(oltre che dal COGNOME), COGNOME lo stesso COGNOME COGNOME (insieme con il COGNOME) il titolare di RAGIONE_SOCIALE (di cui erano formali titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME), la NOME veniva gestita, sempre per conto RAGIONE_SOCIALE COGNOME (oltre che d COGNOME), da NOME COGNOME, che teneva tutti i contatti con i fornitori e i (conversazione del 06/10/2016 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME). COGNOME (e COGNOME) nell’interesse sostanziale dei quali risultava anche essere stato stipulato il contratto di locazione dell’immobile sede RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALE
Da ciò la conclusione, del tutto logica, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ch COGNOME NOME fittiziamente attribuito a NOME COGNOME e a NOME COGNOME NOME COGNOME, la titolarità, rispettivamente, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e di RAGIONE_SOCIALE
La stessa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE motivava altresì COGNOME lo COGNOME avesse fatto ricorso a tali fittizie intestazioni a persone insospettabili (rispett NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME) in quanto, essendo un pregiudicato RAGIONE_SOCIALEo, NOME il «timore di poter subire le “attenzioni” d inquirenti», cioè il timore che potesse essere iniziato un procedimento l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, che NOME, quindi, per mez RAGIONE_SOCIALE suddette fittizie intestazioni, inteso eludere. Con la conseguente sussis oltre che dell’elemento materiale, anche, in capo COGNOME COGNOME, del dolo specifico reato.
A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso, con riguardo a entram reati di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione, si traduce COGNOME prospettaz un’interpretazione alternativa del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate e in generale, di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuir elementi di prova, senza realmente chiarire il perché la motivazione RAGIONE_SOCIALE sente impugnata si dovrebbe ritenere contraddittoria o manifestamente illogica tentando, in realtà, di introdurre una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, favorevole, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
Quanto COGNOME manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in diritto sollevate ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, si rinvia a quanto si è argomenta COGNOME fine del punto 1.5.
2.6. Il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punt 5.1.4. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione del r concorso tra il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione e i di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 14) dell’imputazione, in del concorso apparente di norme tra tali due fattispecie, con il consegu assorbimento del secondo reato nel più grave primo reato – non è fondato.
Trattandosi RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOMEone in diritto che è stata posta con il motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO
essendo le argomentazioni dei due ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, si fa integrale rinvio all’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta infondatezza del suddetto quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME che è stata fatta al punto 1.6.
2.7. Il quinto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.5. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione del ritenuto concorso tra il reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 1) dell’imputazione e il reato di autoriciclaggio di cui al capo 13) dell’imputazione non è fondato.
Trattandosi RAGIONE_SOCIALE stessa COGNOMEone in diritto che è stata posta con il sesto motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma RAGIONE_SOCIALE stesso AVV_NOTAIO ed essendo le argomentazioni dei due ricorsi identiche, si fa integrale rinvio. all’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta infondatezza del suddetto sesto motivo del ricorso di NOME COGNOME che è stata fatta al punto 1.7.
2.8. Il sesto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.6 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivo che attiene COGNOME contestazione dell’affermazione di responsabilità per il reato di violazione degli obblighi inerenti COGNOME sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui al capo 27) dell’imputazione – è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato tale affermazione di responsabilità sulla base degli elementi probatori costituiti dalle risultanze del localizzatore GPS che era apNOME all’automobile in uso COGNOME COGNOME, dai servizi di osservazione, pedinamento e RAGIONE_SOCIALEllo che erano stati svolti dCOGNOME polizia giudiziaria e dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, elementi dai quali risultava COGNOME l’imputato si COGNOME ripetutamente COGNOMEntanato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, nel NOME gli era stato imNOME l’obbligo di soggiornare, e NOME preso parte a numerosi summit cui NOMEno partecipato dei noti esponenti RAGIONE_SOCIALEi.
Tale motivazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta pienamente consapevole violazione degli obblighi inerenti COGNOME sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno appare, oltre che conforme alle norme di legge, del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae alle censure del ricorrente, dovendosi ritenere, altresì, manifesta, la concreta offensività, rispetto agli scopi RAGIONE_SOCIALE misur di prevenzione, RAGIONE_SOCIALE condotte di ripetuto COGNOMEntanamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE al fine di incontrare (insieme al COGNOME) sodali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di RAGIONE_SOCIALE.
2.9. Il decimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.10 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e l’ottavo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.8 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 13), 14), 15) e 27
dell’imputazione (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) e in relazione ai reati di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) – non sono fondati.
Quanto COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa – tale dovendosi ritenere quella effettivamente riconosciuta dai giudici di merito (vedi la pag. 277 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) – in relazione ai reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazione, si fa integrale rinvi all’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta infondatezza del decimo motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO che è stata fatta al punto 1.8, atteso che tali ragioni appaiono pienamente idonee ad argomentare anche l’infondatezza dei motivi in esame.
Quanto COGNOME ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE stessa circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa in relazione al reato di cui al capo 27) dell’imputazione – tale dovendosi ritenere, anche in questo caso, quella effettivamente riconosciuta dai giudici di merito (vedi le pagg. 472-473 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) – la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui i comprovati COGNOMEntanamenti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per incontrare, COGNOME era stato pure provato, sodali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erano stati posti in essere, attesa quest’ultima circostanza, al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, appare del tutto conforme al disNOME dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e, altresì, del tutto priva di contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, sicché la stessa motivazione si sottrae senz’altro alle censure che sono state avanzate nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
2.10. Il nono motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.9 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il sesto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.6 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – motivi che attengono COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata specifica – non sono fondati.
Quanto all’insussistenza di incompatibilità tra l’istituto RAGIONE_SOCIALE recidiva e quello RAGIONE_SOCIALE continuazione e COGNOME possibilità che la recidiva possa operare anche nel caso in cui l’agente, COGNOME a una precedente NOME per un reato associativo divenuta irrevocabile, prosegua la stessa condotta o la riprenda in epoca successiva – COGNOMEoni che sono state poste in entrambi i ricorsi -, si fa integrale rinvio all’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE analoghe censure che sono state sollevate al riguardo con il nono motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO e con il quinto motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO che è stata fatta al punto 1.9.
Si deve poi rilevare che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva avendo ritenuto in fatto che la condotta RAGIONE_SOCIALE COGNOME,
evidentemente posta in relazione con i suoi precedenti penali, COGNOME ulteriormen espressiva RAGIONE_SOCIALE sua capacità a delinquere e RAGIONE_SOCIALE sua inclinazione al delitto 480 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata); costituisse, cioè, insomma, una significati prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale.
Tale considerazione – che, essendo espressiva di un giudizio di fatto, no censurabile in questa sede -, appare sufficiente, ponendosi sostanzialmente linea con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione secondo cui, ai dell’applicazione (o no) RAGIONE_SOCIALE recidiva, compito del giudice di merito è quel verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito costituisca un effettivo di riprovevolezza RAGIONE_SOCIALE condotta e di maggiore pericolosità del suo autore, al d del mero risRAGIONE_SOCIALE formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 16/11/2016, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 201 COGNOME, cit.).
2.11. Il primo profilo del dodicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.12 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il nono motivo del ricor a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.9 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) – pro e motivo che attengono COGNOME contestazione del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione dell circostanze attenuanti generiche – sono manifestamente infondati.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché si contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli ind nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALE concessi dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; ne specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusion attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti pena dell’imputato).
Nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egl riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, L Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giu può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento beneficio, sicché anche un solo elemento attinente COGNOME personalità del colpevol all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare al sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, NOMEgliano, Rv. 279549-01; Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi dell’elevata offensività RAGIONE_SOCIALE condotta che era stata ascritta all’imputato e del fatto che COGNOME, terminato il periodo di detenzione, non NOME esitato a offrire e a dare nuovamente il proprio contributo COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli che erano dedotti dall’imputato (e che sono richiamati nei ricorsi).
Alla luce dei consolidati principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Né sussiste la violazione del divieto di bis in idem sostanziale che è stata lamentata con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO. La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire – che il giudice può negare la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuri diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783-01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 257281-01).
2.12. Il terzo profilo del dodicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.12 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e il settimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.7 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) profilo e motivo che attengono COGNOME contestazione del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche – sono manifestamente infondati.
Come si è già diffusamente detto al punto 1.10 nell’esaminare il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di RAGIONE_SOCIALE a delinquere di tipo RAGIONE_SOCIALEo, nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti a effetto speciale previste dall’art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., che prevede l’aumento da un terzo COGNOME metà RAGIONE_SOCIALE pena già aggravata, con la conseguenza che, quando concorre anche l’aggravante a effetto speciale RAGIONE_SOCIALE recidiva reiterata, ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE più grave tra le dette circostanze, sulla NOME operare l’eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dCOGNOME regola generale di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.
I giudici di merito hanno perciò correttamente operato il calcolo RAGIONE_SOCIALE pena di irrogare all’imputato, individuando NOME circostanza aggravante che comportava il maggior aumento di pena quella dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., determinando la pena COGNOME misura di 16 anni di reclusione, pena su cui è stato poi operato l’ulteriore aumento per effetto RAGIONE_SOCIALE recidiva attribuita, nei limiti impo dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., giungendo COGNOME pena di 18 anni di reclusione.
Nella confermata sentenza del G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la rilevanza di quest’ultima meno grave circostanza RAGIONE_SOCIALE recidiva e la quantificazione del relativo aumento di pena di 2 anni di reclusione erano stati altresì sufficientemente motivati in considerazione, rispettivamente: del fatto che la recidiva si doveva ritenere effettivamente dimostrativa di una maggiore pericolosità e di un maggior grado di colpevolezza; RAGIONE_SOCIALE congruità ed equità dell’irrogato aumento di pena di 2 anni di reclusione, entro il limite massimo «fino a un terzo» che è previsto dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen.
2.13. Le restanti doglianze in punto di trattamento sanzionatorio che sono state avanzate con l’undicesimo motivo e con il secondo e il quarto profilo del dodicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punti 5.1.11 e 5.1.12 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), nonché con il decimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.10 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), sono fondate NOME all’aumento di pena irrogata per la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, mentre non sono fondate o sono manifestamente infondate nel resto.
2.13.1. Anzitutto, non è fondata la doglianza che è stata avanzata con l’undicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO con riguardo all’individuazione del reato di cui al capo 1) dell’imputazione COGNOME violazione più grave rispetto al reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo già giudicato con la suddetta sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di cassazione ha chiarito che, nel caso di reati in parte decisi con sentenza definitiva e in parte sub iudice COGNOME era nel caso di specie – la valutazione circa la maggiore gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irrogand per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni punto di determinazione RAGIONE_SOCIALE pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733-01; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, COGNOME, Rv. 264582-01. In senso analogo: Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447-01).
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rispettato tale principio, avendo adeguatamente argomentato COGNOME, tenuto conto dell’inasprimento RAGIONE_SOCIALE pene
edittali per la fattispecie di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafi era stato operato con la legge 27 maggio 2015, n. 69 (art. 5, comma 1, let b), nonché del fatto che il reato sub iudice era aggravato dCOGNOME recidiva reiterata, la pena irroganda per tale reato sarebbe stata maggiore rispetto a quella ch stata inflitta per il reato già giudicato con la sentenza irrevocabile, con conseguenza che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE stesso suddetto principio, il reato sub iudice si doveva considerare violazione più grave rispetto al reato associativ giudicato.
Ferma la correttezza di tale motivazione, si deve peraltro altresì osse che: a) il ricorrente ha del tutto omesso di indicare NOME sarebbe il suo in a che COGNOME invece ritenuta violazione più grave quest’ultimo reato già giudi b) le considerazioni svolte dCOGNOME stesso ricorrente a sostegno di tale soluzione appaiano del tutto generiche.
2.13.2. In secondo luogo, è manifestamente infondata la doglianza ch attiene COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena per il più grave reato di capo 1) dell’imputazione, atteso che, per tale reato, la pena è stata i determinata nel minimo edittale, segnatamente: partendo dCOGNOME pena di 12 anni reclusione, cioè dal minimo che è previsto dal quarto comma dell’art. 416-bis pen. per il reato di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; aumentando pena di un terzo – e, quindi, a 16 anni di reclusione – per l’ulteriore cir aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., aumento (di un t che corrisponde COGNOME misura minima che è prevista da tale sesto comma dell’ 416-bis cod. pen.
2.13.3. In terzo luogo, quanto COGNOME determinazione degli aumenti di pena la continuazione con i reati di cui ai capi 13), 14), 15) e 27) dell’imputaz deve rilevare l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello, rile anche in Cassazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 38683 del 26/04/2017, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, COGNOME.,
Infatti, nell’atto di appello (pagg. 29-30 dell’atto di appello a firma NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO), il ricorrente si era lim genericamente, ad affermare che gli irrogati aumenti di pena di un ann reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi 13), 14) e 15) dell’imputazio 6 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 27) dell’imputazione sarebber «non in linea con i principi discrezionali di cui all’art. 133 c.p.», tenuto suo «ruolo non significativo all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa» e del f egli sarebbe stato «anche destinatario di danneggiamenti e intimidazioni», se specificare in alcun modo per quali ragioni il suo ruolo COGNOME RAGIONE_SOCIALE mafi sarebbe dovuto ritenere «non significativo» e per quali ragioni il suo essere
«destinatario di danneggiamenti e intimidazioni» avrebbe dovuto incidere sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena per i suddetti reati in continuazione.
La genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate con il motivo di appello escludeva, pertanto, la necessità di una specifica motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in punto di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione. Aumenti, peraltro, contenuti, e di cui la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha comunque ritenuto la congruità (pag. 481 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
2.13.4. Le doglianze sono, invece, fondate, COGNOME si è anticipato, NOME all’aumento di pena irrogata per la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, divenuta irrevocabile il 29/10/2007.
Con riferimento a tali reati, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha infatti irrogato un aumento cumulativo di 8 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, senza in nessun modo motivare – COGNOME è invece necessario fare, anche COGNOME luce dei principi che sono stati affermati dCOGNOME sentenza Pízzone RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01) – in ordine alle ragioni che, COGNOME luce dei parametri che sono stabiliti nell’art. 133 cod. pen l’hanno indotta a determinare l’aumento di pena COGNOME suddetta misura e senza distinguere gli aumenti relativi ai diversi reati satellite.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riguardo all’aumento di pena inflitta per la continuazione con i reati già giudicati con l sentenza del 24/05/2006 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, divenuta irrevocabile il 29/10/2007, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’appello per un nuovo giudizio su tale punto.
2.14. Il tredicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.1.13. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e l’undicesimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO (punto 5.2.11 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) sono fondati.
Il Collegio aderisce infatti a un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE disposizione dettata dall’art. 417 cod. pen., secondo cui, NOME la modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 633 del 1986, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure di sicurezza, ivi compresa quella prevista dall’art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione, soltanto NOME l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità RAGIONE_SOCIALE del NOMEto, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di fare ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata COGNOME semplice (tra le più recenti: Sez. 5, n. 24873 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 244817-01; Sez. 1, n.7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804-01; Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 27681301).
Infatti, l’espressione utilizzata nell’art. 417 cod. pen., che abbina «s COGNOME NOME per uno dei delitti previsti dai due articoli precedenti (e, sicuramente per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.) la disposizion misura di sicurezza da parte del giudice, deve essere coordinata con l’evoluz normativa e, in particolare, con il fatto che, a partire dall’entrata in vig cosiddetta legge “Gozzini” (legge n. 633 del 1986), il quadro di riferimento è radicalmente modificato, attraverso l’abrogazione dell’art. 204 cod. pen. conseguente eliminazione, dal noNOME ordinamento penale, RAGIONE_SOCIALE presunzioni d pericolosità RAGIONE_SOCIALE in materia di misure di sicurezza, in conformità alle ri pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale declaratorie dell’illegittimità costituz RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’applicazione obbligatoria di tali misure nei con dell’infermo di mente (sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) e del min di età (sentenza n. 1 del 1971).
Si deve pertanto ritenere che, attualmente, qualunque misura di sicurez potrebbe essere disposta dal giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione e dal magistrato sorveglianza soltanto se vi sia stato un previo accertamento RAGIONE_SOCIALE pericol RAGIONE_SOCIALE dell’agente, senza alcuna possibilità di ricorrere a presunzioni, an semplici.
Il Collegio ovviamente non ignora l’esistenza di differenti orientamenti n giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione – secondo cui, in tema di RAGIONE_SOCIALE tipo RAGIONE_SOCIALEo: l’applicazione di una misura di sicurezza sarebbe obbligatoria tour court (da ultimo: Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, COGNOME, Rv. 284980-02); opererebbe una presunzione semplice di pericolosità del COGNOME (da ultimo: Se 1, n. 24950 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284829-02; Sez. 1, n. 33951 de 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999-01) -, opzioni interpretative che, però, per ragioni che si sono dette, non ritiene di condividere.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata anche con riguardo COGNOME conferma dell’applicazione COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE misure di sicurezza RAGIONE_SOCIALE li vigilata per 3 anni e del divieto di soggiorno COGNOME Provincia di RAGIONE_SOCIALE, con r ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’appello per un nuovo giudizio anche su punto.
3. Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è inammissibile perché il suo unico motivo non è consentito in quanto è del tu aspecifico.
Tale unico motivo (di cui al punto 6 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), consiste infatt una generica censura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in punto di affermazione d responsabilità («la Corte d’appello pur dando conto RAGIONE_SOCIALE proprie conclusioni e prove che le sorreggono, non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che base di quelle prove consentono di pervenire alle conclusioni alle qua
pervenuta», atteso che «COGNOME impugnata sentenza in poche righe si dà atto RAGIONE_SOCIALE colpevolezza dell’odierno ricorrente con riferimento ai fatti COGNOME stesso contestati senza che vi sia un percorso motivazionale a tal proposito»), senza che venga operato alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza e senza che vengano a essa rivolte RAGIONE_SOCIALE specifiche censure; b) nell’immotivata richiesta di esclusione dell’attribuita recidiva, anche in questo caso senza operare alcun confronto con le ragioni di tale attribuzione.
4. Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Il primo motivo (punto 7.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene all contestazione dell’affermazione di responsabilità per i reati di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa (capo 2 dell’imputazione; punto 7.1.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), estorsione (capo 11 dell’imputazione; punto 7.1.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 12 dell’imputazione; punto 7.1.3. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) è fondato NOME al reato di estorsione di cui al capo 11) dell’imputazione mentre non è consentito con riguardo ai reati di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2) dell’imputazione e di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 12) dell’imputazione.
4.1.1. Quanto COGNOME conferma dell’affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo “RAGIONE_SOCIALE“, si deve osservare COGNOME la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia diffusamente motivato al riguardo, indicando puntualmente e dettagliatamente gli elementi probatori che ha NOME a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione del COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto provata tale partecipazione sulla scorta, anzitutto, RAGIONE_SOCIALE due autonome COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali NOMEno riferito: il primo, che il COGNOME era a completa disposizione del suocero NOME COGNOME, che accompagnava agli incontri con altri membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo, essendo ben consapevole RAGIONE_SOCIALE natura di tali incontri del suocero; il secondo (il NOME NOME un ruolo apicale nel mandamento di Misilnneri), che il COGNOME era l’alter ego del suocero NOME COGNOME.
Tali due chiamate in correità – le quali non si potevano ritenere logicamente smentite per il solo fatto che altri AVV_NOTAIOratori di giustizia non NOMEno fatt riferimento al COGNOME – erano state suffragate dal contenuto di alcune conversazioni intercettate e dalle risultanze di servizi di osservazione, RAGIONE_SOCIALEllo e pedinamento, elementi dai quali era risultato COGNOME il COGNOME AVV_NOTAIOrasse fattivamente e consapevolmente all’attività “RAGIONE_SOCIALEa” del suocero, svolgendo il ruolo di filtro per gli incontri RAGIONE_SOCIALE COGNOME con vari altri sodali, alcuni anche posizione di vertice, contribuendo all’RAGIONE_SOCIALE di riunioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME con gli stessi sodali, accompagnando il suocero a tali riunioni RAGIONE_SOCIALE quali, rimanendo
all’esterno dei luoghi in cui esse si svolgevano, si doveva ritenere garan sicurezza.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE valorizzava altresì l’elemento del rinveniment dell’imputato, il 01/06/2016, nel possesso RAGIONE_SOCIALE somma di C 2.500,00, la qua essendo ciò avvenuto immediatamente NOME lo svolgimento di una riunione (tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) presso i magazzino dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, veniva logicamente ritenuta essere ricollegabile all’attività di gioco che veniva svolta dCOGNOME stessa RAGIONE_SOCIALE.
Infine, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE valorizzava la commissione di reati sco dell’RAGIONE_SOCIALE, tra cui, in particolare, quello di traffico illecito d stupefacenti di cui al capo 12) dell’imputazione, il NOME, COGNOME luce del conte alcune conversazioni intercettate (conversazione del 15/11/2017 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; conversazione del 30/11/2017 tra l’imputato e NOME COGNOME, membro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetista da cui il COGNOME e lo COGNOME rifornivano di sostanza stupefacente), era risultato essere svolto nell’in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa.
A fronte di tale puntuale e dettagliata esposizione degli elementi proba posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione del COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE mafio di INDIRIZZO – attese le attività funzionali agli scopi del RAGIONE_SOCIALE crim apprezzabili COGNOME un concreto ed effettivo contributo all’esistenza rafforzamento RAGIONE_SOCIALE stesso che risultavano dai suddetti elementi -, le censure ricorrente appaiono inidonee a evidenziare effettive contraddizioni o manife illogicità, ma si traducono, COGNOME sostanza, COGNOME riproposizione, in questa RAGIONE_SOCIALE tesi che erano già state avanzate in sede di merito, e COGNOME sollecitaz una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi di priva, il ch è consentito fare in sede di legittimità.
4.1.2. Quanto COGNOME conferma dell’affermazione di responsabilità per il reat estorsione, il motivo è, COGNOME si è anticipato, fondato.
Nella specie, la sussistenza del reato di estorsione richiederebbe o che l’a del furto RAGIONE_SOCIALE scooter COGNOME stato costretto, mediante minaccia, a consegnare un mezzo di valore superiore a quello che NOME rubato (del che, tuttavia, non traccia COGNOME motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), o che la minaccia COGNOME st esercitata nei confronti del padre dell’autore del furto (la persona offesa NOME), in quanto COGNOME estraneo rispetto COGNOME pRAGIONE_SOCIALEsa azionata.
Ciò NOME, il Collegio ritiene che, COGNOME motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnat non siano chiare le modalità dell’intervento dell’NOME COGNOME vicenda, se, COGNOME sia stato costretto con la minaccia a procurare un nuovo ciclomotore al COGNOME o se, invece – COGNOME lo stesso NOME NOME riferito COGNOME polizia giudiz (pag. 243 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) – egli COGNOME spontaneamente intervenut
COGNOME vicenda rendendosi disponibile a restituire, per conto del figlio autore del furto, un bene equivalente a quello che lo stesso figlio NOME rubato.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non appare chiarire adeguatamente tale decisivo aspetto RAGIONE_SOCIALE vicenda.
In particolare, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha chiarito da NOME specifica frase dell’intercettata conversazione del COGNOME del 26/05/2017 che è riportata a pag. 244 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata abbia tratto il convincimento che l’NOME COGNOME stato costretto con la minaccia a procurare un nuovo ciclomotore al COGNOME né perché la stessa frase si dovesse intendere COGNOME comprovante una tale minaccia, non potendosi ritenere sufficiente, COGNOME scopo, la mera sottolineatura RAGIONE_SOCIALE «veemenza RAGIONE_SOCIALE espressioni utilizzate dal Di COGNOME».
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata NOME al reato di cui al capo 11) dell’imputazione, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio su tale punto.
4.1.3. Quanto COGNOME conferma dell’affermazione di responsabilità per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE l’ha fondata sugli elementi di prova costituiti dal contenuto di alcune intercettate conversazioni, combinato con gli esiti dei servizi di osservazione che erano stati effettuati dCOGNOME polizia giudiziaria (i quali NOMEno, tra l’altro, documentato i numerosi viaggi in Calabria che erano stati svolti dal COGNOME, anche con il COGNOME).
In particolare, dal contenuto, tra gli altri: RAGIONE_SOCIALE conversazione del 02/02/2017 tra il coimputato NOME COGNOME e un appartenente COGNOME nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di trafficanti di stupefacenti COGNOME, COGNOME NOME conversazione si faceva espresso riferimento COGNOME natura e COGNOME qualità RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente (crack) RAGIONE_SOCIALE NOME il COGNOME e il COGNOME stavano trattando l’acquisto dai suddetti COGNOME; RAGIONE_SOCIALE conversazione del 03/02/2017 tra il COGNOME e il COGNOME, confermativa del fatto che costoro stavano dialogando di sostanza stupefacente del tipo “pesante”; RAGIONE_SOCIALE conversazione del 08/04/2017, sempre tra il COGNOME e il COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME i due discorrevano dei prezzi RAGIONE_SOCIALE stupefacente e RAGIONE_SOCIALE modalità di pagamento RAGIONE_SOCIALE stesso.
Da tali elementi, oltre che dal contenuto RAGIONE_SOCIALE altre conversazioni che erano state valorizzate dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (pagine da 249 a 265 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE traeva la conclusione, che appare del tutto logica, che il COGNOME, insieme con il COGNOME, NOME NOME in essere un traffico illecito di sostanze stupefacenti con la AVV_NOTAIOrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Traffico che, tenuto conto dei riferimenti che NOME COGNOME NOME fatto ad autorizzazioni che il COGNOME avrebbe dovuto ottenere, dei riferimenti RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME a NOME COGNOME (ancorché non direttamente coinvolto COGNOME vicenda e,
perciò, assolto dall’imputazione dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) e d riconosciuta appartenenza del COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di RAGIONE_SOCIALE, s doveva ritenere realizzato con il coinvolgimento e l’approvazione RAGIONE_SOCIALE ste RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, con la conseguente integrazione, così logicamente argomentata anche RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa.
A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso si traduce COGNOME prospettaz di un’interpretazione alternativa del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercetta più in generale, del significato probatorio da attribuire agli elementi di prova, che quelle invocate si possano ritenere RAGIONE_SOCIALE effettive contraddizioni o manifeste illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, con la conseguenza che il motivo appare realtà tentare di introdurre una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, favorev all’imputato, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
4.2. Il secondo motivo (punto 7.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attien contestazione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine COGNOME mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è fondato.
A fronte di uno specifico motivo di appello del COGNOME sul punto (il quar motivo dell’atto di appello dell’imputato), la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha in del tutto omesso di motivare al riguardo, con la conseguente sussistenza denunciato vizio di mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata anche con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio anche su tale punto.
4.3. Il terzo motivo (punto 7.3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME atti contestazione RAGIONE_SOCIALE confermata sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti del re di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo dell’essere l’associaz RAGIONE_SOCIALE (punto 7.3.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e dell’essere le attività economi cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate co prezzo, il prodotto e il profitto di reati (punto 7.3.2 RAGIONE_SOCIALE parte in manifestamente infondato con riguardo COGNOME prima di tali circostanze aggravanti non è fondato con riguardo COGNOME seconda RAGIONE_SOCIALE stesse circostanze aggravanti.
4.3.1. Quanto COGNOME conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravant dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME si è visto al punto 1.2, la Corte d’a di RAGIONE_SOCIALE ha appurato che non solo “RAGIONE_SOCIALE“, di cui la RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO costituiva un’articolazione, ma anche tale RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME fa parte, disponeva di armi – così COGNOME, più in generale, il mandamento di Brancacci – COGNOME risultava dagli elementi di prova che si sono indicati sempre al punto
A fronte dei ricordati (al punto 1.2) principi di diritto affermati dCOGNOME Co cassazione e degli effettuati non censurabili accertamenti in fatto, si deve rep che del tutto correttamente la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto si
disponibilità di armi in capo all’RAGIONE_SOCIALE sia la conoscenza o, comunq l’ignoranza colpevole, da parte dei sodali, di tale disponibilità (e, in part anche da parte del COGNOME), avendo, altresì, sempre correttamente escluso c potessero assumere alcun rilievo, in senso contrario, i fatti che non COGNOMEro usate armi per la commissione di reati-fine (o che, in esito alle ese perquisizioni, non COGNOMEro state sequestrate RAGIONE_SOCIALE armi).
4.3.2. Quanto COGNOME conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravan dell’essere le attività economiche di cui gli associati intendono assume mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di reat si è visto al punto 1.3, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato le dichiar di NOME COGNOME e il contenuto di alcune intercettate conversazi segnatamente, la conversazione del 01/07/2016 tra il COGNOME e COGNOME COGNOME (pagine d 219 a 221 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e l’ulteriore conversazione tra gli stessi COGNOME e COGNOME e NOME COGNOME (pagine da 221 a 225 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), rilevando COGNOME da tali elementi di prova risultasse COGNOME il RAGIONE_SOCIALE crimin avesse sia investito nel settore RAGIONE_SOCIALE slot machines del denaro non personale degli imputati ma proveniente dalle casse RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE (e, perciò, provenie dalle azioni criminose di esso), denaro che era stato impiegato per gest attraverso dei prestanome, RAGIONE_SOCIALE attività nel settore suddetto, sia imNOME a esercizi commerciali di gestire le “macchinette” dell’RAGIONE_SOCIALE, così finendo operare un’infiltrazione nel settore intesa al RAGIONE_SOCIALEllo del medesimo nel terr di insediamento.
Tale motivazione appare rispettosa dei ricordati (al punto 1.3) princip diritto affermati dCOGNOME più recente (e più rigorosa) giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Co cassazione, oltre che priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché sottrae alle censure avanzate dal ricorrente nel suo ricorso, non pot evidentemente assumere contrario rilievo il fatto che la circostanza aggravante COGNOMEone possa essere stata asseritamente esclusa nell’ambito di altri di procedimenti penali.
4.4. Il quarto motivo (punto 7.4 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) è manifestame infondato.
Come si è visto al punto 4.1.1, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE compiutamente esNOME gli elementi probatori dimostrativi RAGIONE_SOCIALE attività funzion agli scopi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO dei Mille e apprezzabili COGNOME un concre ed effettivo contributo all’esistenza e al rafforzamento di tale RAGIONE_SOCIALE crim che erano state poste in essere dal COGNOME, traendone la conclusione, corrett diritto e priva di vizi logici, RAGIONE_SOCIALE partecipazione RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME COGNOME s RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO dei Mille.
A fronte di ciò, cioè una volta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE NOME compiutamente motivato, nei termini che si sono detti, la partecipazione del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, risultava evidentemente logicamente assorbita ogni COGNOMEone relativa COGNOME configurabilità di altre alternative ipotesi di reato, t cui anche quella, prospettata in questa sede, del favoreggiamento personale.
Quanto COGNOME circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta con riferimento al reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, si è già detto punto 4.1.3 RAGIONE_SOCIALE congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata al riguardo.
La COGNOMEone RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALEo con riguardo al reato di estorsione di cui al capo 11) dell’imputazione (pag. 247 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) è invece assorbita dall’accoglimento del motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità per tale reato.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
5.1. Il primo motivo (punto 8.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene all contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma dell’affermazione di responsabilità per il reato di assistenza continuativa agli associati di cui al capo 4) dell’imputazione, è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato.
Esso non è consentito là dove, con esso, si lamenta che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE si sarebbe asseritamente limitata «a dare per certo e per scontato, in assenza di riscontri probatori certi, che l’COGNOME COGNOME consapevole del fatto che la sua condotta potesse agevolare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa».
Tale doglianza – la NOME attiene all’elemento psicologico del reato, non essendo in contestazione la sussistenza dell’elemento materiale RAGIONE_SOCIALE stesso, integrato dCOGNOME messa a disposizione dell’appartamento dell’imputato per le riunioni “RAGIONE_SOCIALEe” dei membri del mandamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – omette infatti del tutto di confrontarsi con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine COGNOME consapevolezza, da parte dell’imputato, di fornire assistenza, con la propria condotta, a dei soggetti di spicco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa (in particolare, tra gli altri, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME).
Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha affatto dato «per cert e per scontat» tale consapevolezza, ma l’ha, al contrario, motivata, traendola (riassuntivannente) dalle notevoli cautele che l’imputato adoperava nel mettere il proprio appartamento a disposizione dei sodali.
Il motivo è quindi, sul punto, del tutto aspecifico e, perciò, non consentito.
Lo stesso motivo è, per il resto – in particolare là dove, con esso, si deduce l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE «coincidenza temporale dell’attività di assistenza prestata con l’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE» – manifestamente infondato, atteso che, nel
2017, quando l’RAGIONE_SOCIALE pose in essere la condotta di assistenza agli associati attribuita, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa era, in tutta evidenza, operativa, è risultato accertato COGNOME stessa sentenza impugnata, la NOME ha attribuito imputati il reato RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo che era stato loro contestato «fi 2 luglio 2019».
5.2. Il secondo motivo (punto 8.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), con il NOME si con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine COGNOME mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (punto 8.2.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e l’ecces RAGIONE_SOCIALE pena inflitta (punto 8.2.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), è fondato sotto il prim due profili mentre non è consentito, attesa la sua genericità, sotto il secon essi.
5.2.1. Quanto al primo profilo, si deve rilevare che, a fronte di uno speci motivo di appello dell’COGNOME sul punto RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE concessione d circostanze attenuanti generiche (il quarto motivo dell’atto di app dell’imputato), la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha del tutto omesso di motivare riguardo, con la conseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza dell motivazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata NOME alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appe di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio su tale punto.
5.2.2. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve rilevare la genericità d doglianze del ricorrente in ordine all’asserita «eccessività RAGIONE_SOCIALE pena inflitta è stata determinata dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in 3 anni di reclusione, ri a 2 anni di reclusione per la scelta del rito abbreviato).
A sostegno dell’«eccessività» di tale inflitta pena e RAGIONE_SOCIALE necessi determinare invece la stessa pena COGNOME misura del minimo edittale, il ricorr ha invocato ««la necessaria circoscrizione degli elementi caratterizzanti condotta ascritta», «il contesto situazionale in cui va inserito l’occorso», «i afferenti la personalità», «il di lui ruolo», senza tuttavia minimamente specif quali sarebbero ì suddetti invocati «elementi caratterizzanti» la condo «contesto situazionale» in cui essa si inseriva, «rilievi afferenti la persona suo «ruolo» e perché gli stessi avrebbero giustificato l’irrogazione di una COGNOME misura del minimo edittale, con la conseguente assoluta genericità d motivo.
Quanto, poi, COGNOME scelta del rito abbreviato, essa comporta ex lege la diminuzione di un terzo RAGIONE_SOCIALE pena “base” determinata dal giudice ma non costituisce, evidentemente, un elemento suscettibile di incidere su determinazione di tale pena “base”.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
6.1. Il primo motivo (punto 9.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attien contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma dell’affermazione di responsabilità per il reat traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 12) dell’imputazione, consentito.
Come si è visto al punto 4.1.3 nell’esaminare la posizione del coimputat NOME COGNOME, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fondato la conferma dell’affermazione di responsabilità del COGNOME COGNOME il reato di traffico ill sostanze stupefacenti sugli elementi di prova costituiti dal contenuto di al intercettate conversazioni, combinato con gli esiti dei servizi di osservazione erano stati effettuati dCOGNOME polizia giudiziaria (i quali NOMEno, tra documentato i numerosi viaggi in Calabria che erano stati svolti dal COGNOME, anc con il COGNOME).
In particolare, dal contenuto, tra gli altri: RAGIONE_SOCIALE conversazione del 02/02/ tra NOME COGNOME e un appartenente COGNOME nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di traffica stupefacenti COGNOME, COGNOME NOME conversazione si faceva espresso riferimento al natura e COGNOME qualità RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente (crack) RAGIONE_SOCIALE NOME il COGNOME COGNOME stavano trattando l’acquisto dai suddetti COGNOME; RAGIONE_SOCIALE conversazione de 03/02/2017 tra il COGNOME COGNOME il COGNOME, confermativa del fatto che costoro stav dialogando di sostanza stupefacente del tipo “pesante”; RAGIONE_SOCIALE conversazione de 08/04/2017, sempre tra il COGNOME e il COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE NOME i discorrevano dei prezzi RAGIONE_SOCIALE stupefacente e RAGIONE_SOCIALE modalità di pagamento dell stesso.
Da tali elementi, oltre che dal contenuto RAGIONE_SOCIALE altre conversazioni che era state valorizzate dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (pagine da 249 a 265 del sentenza impugnata), la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE traeva la conclusione, ch appare del tutto logica, che il COGNOMECOGNOME insieme con il COGNOME, NOME NOME in es un traffico illecito di sostanze stupefacenti con la AVV_NOTAIOrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La stessa Corte d’appello ha altresì evidenziato COGNOME l’arresto del COGNOME ( ottobre 2017) si doveva ritenere avvenuto quando le consegne RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente erano già state effettuate, COGNOME si evinceva, logicamente, dal fa che i COGNOME ne NOMEno rivendicato il pagamento.
A fronte di tale motivazione, anche il motivo di ricorso del COGNOME COGNOME trad COGNOME prospettazione di un’interpretazione alternativa del contenuto de conversazioni intercettate e, più in generale, del significato probatorio da attri agli elementi di prova, senza che quelle invocate si possano ritenere RAGIONE_SOCIALE effet contraddizioni o RAGIONE_SOCIALE manifeste illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, o travisamenti decisivi elementi probatori, con la conseguenza che lo stesso motivo appare i
realtà tentare di introdurre una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, favorevole all’imputato, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
6.2. Il secondo motivo (punto 9.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma dell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di traffico illecito di sostan stupefacenti di cui al capo 12) dell’imputazione, non è fondato.
Come si è visto sempre al punto 4.1.3 nell’esaminare la posizione del coimputato NOME COGNOME, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fondato l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa – non risultando, dCOGNOME motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (pagg. 271-273 RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza), l’attribuzione anche RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALEo – sugli elementi, i quali erano emersi dalle conversazioni intercettate, che: NOME COGNOME NOME fatto continui riferimenti ad autorizzazioni che il concorrente COGNOME avrebbe dovuto ottenere; lo stesso COGNOME NOME fatto altresì riferimento a NOME COGNOME (ancorché non direttamente coinvolto COGNOME vicenda); il concorrente NOME COGNOME era stato riconosciuto appartenere COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di RAGIONE_SOCIALE. Da tali elementi la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE NOME tratto il convincimento che il traffico illecito di stupefacenti si doveva ritenere realizzato con il coinvolgimento e l’approvazione RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa, con la conseguente integrazione – che appare così logicamente argomentata – RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa.
Tale motivazione RAGIONE_SOCIALE conferma dell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa appare priva di contraddizioni e di manifeste illogicità, sicché sottrae alle censure del ricorrente.
6.3. Il terzo motivo (punto 9.3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), con il NOME si contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine COGNOME mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (punto 9.3.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e la conferma RAGIONE_SOCIALE pena che era stata inflitta dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (punto 9.3.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), è fondato sotto il primo di tali due profili mentre non consentito, attesa la sua genericità, sotto il secondo di essi.
6.3.1. Quanto al primo profilo, si deve rilevare che, a fronte di uno specifico motivo di appello del COGNOME sul punto RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (il terzo motivo dell’atto di appello dell’imputato; pagg. 15-17), la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha del tutto omesso di motivare al riguardo, con la conseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata NOME alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio su tale punto.
6.3.2. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve rilevare la genericità d doglianze che erano state avanzate dal ricorrente nel proprio atto di appell ordine COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena (che era stata determinata d G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ed è stata confermata dCOGNOME Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE, in 4 anni e 4 mesi di reclusione, così già ridotti per la scelta d abbreviato).
A tale proposito, si deve premettere che, per il reato di traffico illec sostanze stupefacenti cosiddette “pesanti”, il comma 1 dell’art. 73 del d.P.R 309 del 1990 prevede una pena detentiva da 6 a 20 anni di reclusione, con l conseguenza che la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione che è stata irrogata ne specie, così ridotta per la scelta del rito abbreviato, per il suddetto reato agg dall’agevolazione RAGIONE_SOCIALEa risulta assai prossima al minimo edittale (la stessa pe prima RAGIONE_SOCIALE riduzione per il rito abbreviato, era infatti di 6 anni e 6 m reclusione).
A fronte di ciò, nel proprio atto di appello (terzo motivo, di cui alle pagg 17, con il NOME l’imputato NOME lamentato anche la mancata concessione dele circostanze attenuanti generiche), il COGNOME, con riguardo COGNOME pena e, in partic COGNOME sua asserita «eccessività», si era limitato a rappresentare genericam l’«assenza di una reale gravità del fatto contestato, sulla base dei criteri all’art. 133 c.p.», senza indicare alcuna specifica caratteristica di tale fatt quanto tale da escluderne la «reale gravità», avrebbe dovuto indurre a u riduzione RAGIONE_SOCIALE pena irrogata e COGNOME sua determinazione COGNOME misura del minim edittale.
A fronte di tale mancanza di specificità del motivo di appello e, perci dell’inammissibilità di esso (ancorché non rilevata dCOGNOME Corte d’appell RAGIONE_SOCIALE), si deve escludere la sussistenza di un obbligo RAGIONE_SOCIALE stessa Co d’appello di motivare in ordine al medesimo motivo, mentre le doglianze che sono state avanzate dal ricorrente in questa sede appaiono anch’esse, oltre che or inammissibili, attesa l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello, tutto generiche.
7. Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
7.1. Il primo motivo (punto 10.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attien contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma dell’affermazione di responsabilità per i reat partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2 dell’imputazione (pun 10.1.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e trasferimento fraudolento di valori di cui al ca dell’imputazione (punto 10.1.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), non è consentito.
7.1.1. Quanto COGNOME conferma dell’affermazione di responsabilità per il reato partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO deve osservare COGNOME la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia diffusamente motivato al
riguardo, indicando puntualmente e dettagliatamente gli elementi probatori c ha NOME a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione di NOME COGNOME COGNOME sud RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto provata tale partecipazione s scorta, anzitutto, RAGIONE_SOCIALE tre autonome COGNOMEzioni dei AVV_NOTAIOratori di g NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME i quali NOMEno rifer il primo (NOME COGNOMECOGNOME, che il COGNOME COGNOME COGNOME specializzato slot machines e in rapporto con NOME COGNOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di RAGIONE_SOCIALE, con cui, nell’ambito del procedimento cosiddetto “Zefiro”, erano s documentati degli incontri nel corso dei quali NOME COGNOME NOME consegnato denaro al COGNOME, circostanza che, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Pale costituiva un significativo risRAGIONE_SOCIALE alle concordanti COGNOMEzioni dei collab di giustizia che NOMEno indicato COGNOME il ruolo del COGNOME contributo da lui fornito nel settore, di interesse di “RAGIONE_SOCIALE“, de slot machines; il secondo (NOME COGNOMECOGNOME, che NOME COGNOME era uomo a disposizion RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO («era a disposizione, uomo di loro, di clan»), COGNOMEzione che, nonostante il AVV_NOTAIOratore facesse riferimento periodo più risalente di quello in contestazione, era stata comunque logicame ritenuta dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE COGNOME confermativa del ruolo che NOME COGNOME NOME sempre avuto nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa; il (NOME COGNOMECOGNOME, di avere appreso da NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME che, per conto di “RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO, si occupava del gi
Tali tre chiamate in correità erano ritenute suffragate sia dalle risult servizi di osservazione, RAGIONE_SOCIALEllo e pedinamento, le quali NOMEno attesta partecipazione del COGNOME a diverse riunioni con altri sodali mafio dall’accertato (sulla scorta del contenuto di alcune intercettate convers relative COGNOME vicenda) contributo che era stato dato dall’imputato COGNOME costi di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME fittizia intestazione di tale società a dei pres NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOMECOGNOME oltre che RAGIONE_SOCIALE stesso NOME COGNOME), c fornendo, il COGNOME, un importante apporto COGNOME realizzazione degli scopi RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, nelle persone dei suoi due RAGIONE_SOCIALEati esponent rilievo NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A fronte di tale puntuale e dettagliata esposizione degli elementi proba posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione di NOME COGNOME COGNOME fam RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO – attese le attività funzionali agli scopi del s criminoso e apprezzabili COGNOME un concreto ed effettivo contributo all’esisten al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE stesso che risultavano dai suddetti elementi – le c del ricorrente appaiono inidonee a evidenziare effettive contraddizioni o mani illogicità, ma si traducono, COGNOME sostanza, COGNOME riproposizione, in ques
n
RAGIONE_SOCIALE tesi che erano già state avanzate in sede di merito, e COGNOME sollecita una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzi elementi di prova, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
7.1.2. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fondato l’affermazione responsabilità di NOME COGNOME per il reato di trasferimento fraudolento di va cui al capo 15) dell’imputazione sugli elementi di prova costituiti dal conten alcune intercettate conversazioni.
In particolare, tra gli altri, dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazione del 01/07 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, dCOGNOME NOME risultava COGNOME i capitali costituzione di RAGIONE_SOCIALE COGNOMEro stati forniti dagli stessi COGNOME COGNOME COGNOME costoro COGNOMEro i reale titolari di RAGIONE_SOCIALE (di cui erano formal NOME COGNOME e NOME COGNOME), la NOME veniva gestita, sempre per cont del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME, da NOME COGNOME, il NOME NOME COGNOME la costitu RAGIONE_SOCIALE società sin dCOGNOME fase dell’affitto dell’immobile destinato a sede RAGIONE_SOCIALE teneva tutti i contatti con i fornitori e i gestori (conversazione del 06/10/ NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Da ciò la conclusione, del tutto logica, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOMEno, in concorso tra lo fittiziamente attribuito a NOME COGNOME e NOME COGNOME la titolarit RAGIONE_SOCIALE, la NOME veniva gestita, per conto del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME, da COGNOME.
La stessa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE motivava altresì COGNOME il COGNOME e lo COGNOME avessero fatto ricorso a tale fittizia intestazione a persone insospetta bili ( COGNOME e NOME COGNOME) in quanto, essendo dei pregiudicati RAGIONE_SOCIALEi, NOMEn il «timore di poter subire le “attenzioni” degli inquirenti», cioè il timore che essere iniziato un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzi patrimoniali, che NOMEno, quindi, per mezzo RAGIONE_SOCIALE suddette fittizie intesta inteso eludere. Con la conseguente sussistenza, oltre che dell’elemento mater anche del dolo specifico del reato, del NOME il COGNOME, COGNOME luce dei men caratteri del suo contributo concorsuale, si doveva ritenere essere consapevo
A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso – nel NOME, peral discetta per lo più di fatti relativi al capo 14) dell’imputazione, per i ricorrente è stato assolto dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE – si traduc prospettazione di un’interpretazione alternativa del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversaz intercettate e, più in generale, di una diversa valutazione del significato pro da attribuire agli elementi di prova, senza realmente chiarire il per motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si dovrebbe ritenere contraddittori manifestamente illogica e tentando, in realtà, di introdurre una nuova valutaz
)
RAGIONE_SOCIALE prove, favorevole all’imputato, il che non è consentito fare in questa s legittimità.
7.2. Il secondo motivo (punto 10.2 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attie contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circosta attenuanti generiche, non è fondato.
Posti i principi affermati dCOGNOME Corte di cassazione in tema di atten generiche che si sono rammentati al punto 2.11., si deve rilevare che, nel ca specie, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato il diniego RAGIONE_SOCIALE concessi RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze attenuanti ritenendo decisivo e prevalente, a tale l’elemento dell’elevata offensività RAGIONE_SOCIALE condotta che era stata a all’imputato, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tr anche quelli che erano stati dedotti dall’imputato in sede di appello e che richiamati nel suo ricorso.
Alla luce dei consolidati principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità ai qua fatto rinvio, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espres un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede.
7.3. Il terzo motivo (punto 10.3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME atti contestazione RAGIONE_SOCIALE confermata sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti del r di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo dell’essere l’associa RAGIONE_SOCIALE (punto 10.3.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e dell’essere le attività econom cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate co prezzo, il prodotto e il profitto di reati (punto 10.3.2. RAGIONE_SOCIALE parte i manifestamente infondato con riguardo COGNOME prima di tali circostanze aggravant non è fondato con riguardo COGNOME seconda RAGIONE_SOCIALE stesse circostanze aggravanti.
Poiché il ricorrente sviluppa argomentazioni che coincidono con quelle ch sono state sviluppate nel terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE indicate manifesta infondatezza e infondatez presente motivo si fa rinvio COGNOME motivazione relativa al suddetto terzo motiv ricorso di NOME COGNOME, di cui, rispettivamente, al punto 4.3.1. (con rig COGNOME circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e al punto (con riguardo COGNOME circostanza aggravante dell’essere le attività economiche d gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il pr il prodotto e il profitto di reati).
Il ricorso del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Co d’appello di RAGIONE_SOCIALE (punto 3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto; ricorso che viene esaminato in quanto attiene COGNOME posizione dell’imputato NOME COGNOME, il cui ricorso appena scrutinato), non è fondato sotto entrambi i profili in cui è articolato
Quanto al primo profilo (di cui COGNOME lett. a del punto 3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), si deve osservare che, ancorché la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nell’esaminare il r
di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2) dell’imputaz abbia affermato che l’appello di NOME COGNOME era «fondato NOME dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena» e abbia fatto riferimento anche a responsabilità RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME per i fatti di cui al capo 14) dell’imputazione, la stessa Corte d’ nell’esaminare specificamente proprio quest’ultimo reato, ha diffusame motivato in ordine al fatto che NOME COGNOME non lo NOME commesso e dovev perciò, essere assolto (pagg. 326-327 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), sic diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale presso la Co d’appello di RAGIONE_SOCIALE (che ha trascurato di considerare le suddette pagg. 326 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), del tutto conseguentemente, nel dispositivo, la C d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha COGNOMEto l’assoluzione di NOME COGNOME dal reato di capo 14) dell’imputazione per non avere commesso il fatto.
Quanto al secondo profilo del motivo (di cui COGNOME lett. b del punto 3 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), esso si deve ritenere generico, atteso che, dal passo RAGIONE_SOCIALE moti RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (tratto dCOGNOME pag. 476 di essa) che è stato cita pag. 4 del ricorso, si ricava soltanto che la Corte d’appello di Pale legittimamente e insindacabilmente provveduto a ridurre la pena che era st irrogata dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’assoluzione COGNOME dal reato di cui al capo 14) dell’imputazione RAGIONE_SOCIALE NOME si è detto
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
9.1. Il primo motivo (punto 11.1 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME atti contestazione dell’affermazione di responsabilità per i reati di partecipaz un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2 dell’imputazione (punto 11.1.1. RAGIONE_SOCIALE in fatto) e di estorsione di cui al capo 11 dell’imputazione (punto 11.1.2 parte in fatto), è fondato NOME a quest’ultimo reato di estorsione d capo 11) dell’imputazione mentre non è consentito con riguardo al reato partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di cui al capo 2) dell’imputazione.
9.1.1. Quanto COGNOME conferma dell’affermazione di responsabilità per il rea partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo, si deve osservare COGNOME la C d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia diffusamente motivato al riguardo, indican puntualmente e dettagliatamente gli elementi probatori che ha post fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione di NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ma di INDIRIZZO.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto provata tale partecipazione s scorta, anzitutto, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEzioni del AVV_NOTAIOratore di giustizia NOME NOME NOME NOME parlato di NOME COGNOME COGNOME dell’uomo ombra di NOME COGNOME che accompagnava agli appuntamenti con altri appartenenti al RAGIONE_SOCIALE crimino
Tale chiamata in correità era ritenuta suffragata dalle risultanze di ser osservazione, dalle riprese RAGIONE_SOCIALE telecamere di videosorveglianza e dal conte
di alcune conversazioni intercettate; elementi dai quali era risultato COGNOME NOME COGNOME COGNOME l’uomo di fiducia di NOME COGNOME, del cui ruolo all’interno RAGIONE_SOCIALE f RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO era pienamente consapevole e per il NOME si adopera non solo accompagnandolo agli incontri con altri sodali ma anche concordando gl stessi incontri (anche con la AVV_NOTAIOrazione di NOME COGNOMECOGNOME portiere RAGIONE_SOCIALE st di INDIRIZZO).
La suddetta consapevolezza veniva in particolare ritenuta comprovata all luce: del linguaggio criptico che veniva utilizzato dal COGNOME nelle convers con lo COGNOME e il COGNOME; RAGIONE_SOCIALE consegna, da parte dell’imputato COGNOME COGNOME, di “pizzino” proveniente da NOME COGNOME (COGNOME era risultato dalle immagini RAGIONE_SOCIALE di video-sorveglianza che era stato attivato nei pressi del menzio stabile di INDIRIZZO – le quali mostravano la consegna di un foglio s da parte del COGNOME al COGNOME e, poi, da parte del COGNOME al COGNOME – e successiva telefonata del COGNOME COGNOME COGNOME); RAGIONE_SOCIALE consegna, prima di un inco tra sodali, da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME al COGNOME, del cellulare del primo, con l’ fine di evitare captazioni RAGIONE_SOCIALE conversazioni che avrebbero avuto luogo nel c RAGIONE_SOCIALE stesso inRAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE valorizzava altresì logicamente (a ciò n ostando il fatto che il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti stato contestato al ricorrente) l’elemento RAGIONE_SOCIALE partecipazione di NOME COGNOME dei viaggi in Calabria (quello del 01/12/2016) che vennero compiuti da NOME COGNOME per acquistare sostanza stupefacente dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetista COGNOME, COGNOME piena consapevolezza, da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE finalità stesso viaggio, COGNOME risultava dal contenuto di un’intercettata conversazione 30/11/2017 tra il COGNOME e NOME COGNOME.
A fronte di tale puntuale e dettagliata esposizione degli elementi proba posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione di NOME COGNOME COGNOME fa RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO – attese le attività funzionali agli scopi del s criminoso e apprezzabili COGNOME un concreto ed effettivo contributo all’esisten al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE stesso che risultavano dai suddetti elementi – le ce del ricorrente appaiono inidonee a evidenziare effettive contraddizioni o manif illogicità, ma si traducono, COGNOME sostanza, COGNOME sollecitazione di una di valutazione del significato probatorio da attribuire agli elementi di prova RAGIONE_SOCIALEati, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
9.1.2. Quanto COGNOME conferma dell’affermazione di responsabilità per il reat estorsione, il motivo è, COGNOME si è anticipato, fondato.
Ciò per le stesse ragioni che sono state esposte al punto 4.1.2. con rigu all’accoglimento dell’analogo profilo di doglianza che era stato avanzato c
primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, ragioni alle quali si può, perciò, fare rinvio.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata NOME al reato di cui al capo 11) dell’imputazione, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio su tale punto.
9.2. Il secondo motivo (punto 11.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), con il NOME si contesta la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ordine COGNOME mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è fondato.
A fronte di uno specifico motivo di appello di NOME COGNOME sul punto RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (il terzo motivo dell’atto di appello dell’imputato), e considerato l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo 11) dell’imputazione, si deve ritenere necessario un nuovo giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE anche sul punto RAGIONE_SOCIALE concessione (o no) RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il NOME giudizio possa tenere conto, nel valutare il grado di offensività RAGIONE_SOCIALE condotta dell’imputato (pag. 477 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), anche degli esiti del nuovo giudizio in ordine al reato di cui al capo 11) dell’imputazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata anche NOME alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio anche su tale punto.
9.3. Il terzo motivo (punto 11.3. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene al contestazione RAGIONE_SOCIALE confermata sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti del reato di partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (punto 11.3.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e dell’essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di reati (punto 11.3.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto manifestamente infondato con riguardo COGNOME prima di tali circostanze aggravanti e non è fondato con riguardo COGNOME seconda RAGIONE_SOCIALE stesse circostanze aggravanti.
Poiché il ricorrente sviluppa argomentazioni che coincidono con quelle che sono state sviluppate nel terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, per l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE indicate manifesta infondatezza e infondatezza del presente motivo si fa rinvio COGNOME motivazione relativa al suddetto terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, di cui, rispettivamente, al punto 4.3.1. (con riguardo COGNOME circostanza aggravante dell’essere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e al punto 4.3.2. (con riguardo COGNOME circostanza aggravante dell’essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il RAGIONE_SOCIALEllo finanziate con il prezzo, il prodotto e il profitto di reati).
10. Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
10.1. Il primo motivo (punto 12.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attien contestazione dell’affermazione di responsabilità per il reato di concorso est in un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo di cui al capo 2) dell’imputazione, n consentito.
A tale proposito, si deve osservare COGNOME la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbi diffusamente motivato al riguardo, indicando puntualmente e dettagliatamente gli elementi probatori che ha NOME a fondamento del ritenuto concorso esterno COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto provato tale concorso sulla bas RAGIONE_SOCIALE risultanze di servizi di osservazione, RAGIONE_SOCIALE riprese RAGIONE_SOCIALE telecam videosorveglianza e del contenuto di alcune conversazioni intercettate.
Da tali elementi di prova era risultato COGNOME il COGNOMECOGNOME COGNOME era il portiere d stabile di INDIRIZZO, non si era limitato a svolgere tali mansioni, co stato sostenuto dCOGNOME difesa dell’imputato, ma si era consapevolmente RAGIONE_SOCIALEticamente (dal novembre 2015 al maggio 2018) adoperato per consentire il mantenimento di canali informativi tra i membri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sen l’attivazione di contatti telefonici diretti tra i sodali, assicurando così riservata dei loro incontri (che si svolgevano nel suddetto stabile di INDIRIZZO) – in particolare, di numerosi incontri tra NOME COGNOME e NOME COGNOME questCOGNOMEultimo e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -, prestandos anche, in un caso (COGNOME era risultato dalle immagini del RAGIONE_SOCIALE di vide sorveglianza che era stato attivato nei pressi RAGIONE_SOCIALE stabile di INDIRIZZO, n quali mostravano la consegna di un foglio scritto da parte di NOME COGNOME e, poi, da parte del COGNOME a NOME COGNOMECOGNOME, a fungere da tramite pe consegna di un “pizzino” logicamente ritenuto indirizzato dal COGNOME COGNOME COGNOME
Dai sopra RAGIONE_SOCIALEati elementi di prova era emerso, COGNOME è stato debitamente evidenziato dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che il compito di consentire mantenimento dei canali informativi tra gli indicati membri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mafio – così recando un contributo al mantenimento e al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE stess RAGIONE_SOCIALE nel suo insieme – era svolto dal COGNOME facendo ricorso all’utilizzo, n proprie conversazioni, di un concordato convenzionale linguaggio criptico, che faceva riferimento COGNOME necessità di inviare ambulanze, a inesistenti malesser addirittura, COGNOME mai avvenuta morte RAGIONE_SOCIALE condomina sig.ra COGNOME, al pagamento di conti, a servizi cimiteriali.
Il ricorso, da parte dell’imputato, a tali stratagemmi al fine di otten presenza, presso lo stabile di INDIRIZZO, in particolare, di NOME COGNOME, ritenuti dCOGNOME Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE logicamente dimostrativi RAGIONE_SOCIALE pi consapevolezza, da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE caratura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME di NOME COGNOME e degli altri partecipanti agli incontri, e del contributo c
con la propria condotta, stava dando COGNOME realizzazione, sia pure Parziale, del programma criminoso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo.
A fronte di tale puntuale e dettagliata esposizione degli elementi probatori posti a fondamento del ritenuto concorso esterno del COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa di INDIRIZZO – attesa l’attività funzionale agli scopi del RAGIONE_SOCIALE criminoso e apprezzabile COGNOME un concreto ed effettivo contributo all’esistenza e al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE stesso che risultavano dai suddetti elementi (pur senza essere il COGNOME inserito stabilmente COGNOME struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa e pur essendo egli privo RAGIONE_SOCIALE cosiddetta affectio societatis) -, le censure del ricorrente appaiono inidonee a evidenziare effettive contraddizioni o manifeste illogicità, ma si traducono, COGNOME sostanza, COGNOME sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire agli elementi di prova sopra RAGIONE_SOCIALEati, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
10.2. Il secondo motivo (punto 12.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene COGNOME mancata qualificazione del fatto di cui al capo 2) dell’imputazione COGNOME reato di assistenza agli associati di cui all’art. 418 cod. pen., non è fondato.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con un accertamento in fatto che, in quanto esente da contraddizioni e da illogicità manifeste (COGNOME si è detto al punto 10.1.) non è censurabile in questa sede, ha riscontrato COGNOME l’imputato, con la propria condotta, avesse assicurato il mantenimento di canali informativi tra i membri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa in modo stabile e RAGIONE_SOCIALEtico (dal novembre 2015 al maggio 2018), così non tanto prestando assistenza a taluno degli associati ma fornendo un concreto e consapevole contributo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo nel suo insieme.
Alla luce di ciò, la qualificazione del fatto COGNOME concorso nel reato di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALEo e non COGNOME mera assistenza agli associati si deve ritenere del tutto corretta.
10.3. Il terzo motivo (punto 12.3. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene all contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non è fondato.
Posti i principi affermati dCOGNOME Corte di cassazione in tema di attenuanti generiche che si sono rammentati al punto 2.11., si deve rilevare che, nel caso di specie, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato il diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze attenuanti ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l’elemento dell’elevata offensività RAGIONE_SOCIALE condotta che era stata ascritta all’imputato, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i qual anche quelli che erano stati dedotti dall’imputato in sede di appello e che sono richiamati nel suo ricorso, avendo, altresì, la stessa Corte d’appello correttamente escluso che si potessero ritenere elementi positivamente valutabili il mero stato di
incensurato del COGNOME e il fatto che egli si COGNOME sottoNOME all’interrogatorio di garanzia (negando l’addebito).
Alla luce dei consolidati principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità ai quali si è fatto rinvio, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede.
1.4. Il quarto motivo (punto 12.4. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene all contestazione RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, è fondato sotto entrambi i profili in cui è articolato.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, infatti: a) da un lato, ha completamente omesso di motivare, con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a determinare la pena irrogata al COGNOME COGNOME misura di dodici anni di reclusione; b) dall’altro lato, ha stabilito tale pen COGNOME stessa misura che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il reato aggravato ai sensi del quarto comma dell’art. 416-bis cod. pen., senza considerare che, poiché tale circostanza aggravante era stata esclusa dCOGNOME stessa Corte d’appello (insieme con la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen.; pagg. 201-202 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), ciò imponeva la riduzione RAGIONE_SOCIALE pena che era stata inflitta in primo grado per il reato aggravato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata NOME al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio su tale punto.
1.5. Il quinto motivo (punto 12.5. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attiene COGNOME contestazione RAGIONE_SOCIALE statuizioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, è fondato.
Dagli atti di costituzione di tali parti civili, non risulta infatti che le stess siano costituite nei confronti del COGNOME.
Si deve rilevare che nessuna contestazione è stata sollevata dal ricorrente con riguardo alle statuizioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte civile “RAGIONE_SOCIALE“.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata anche NOME alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti
•
“RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO.
11.1. Il primo motivo (punto 13.1. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), il NOME attien contestazione RAGIONE_SOCIALE conferma dell’affermazione di responsabilità per il reato estorsione di cui al capo 11) dell’imputazione, deve essere accolto.
Ciò per le stesse ragioni che sono state esposte al punto 4.1.2. con rigua all’accoglimento del profilo di doglianza che era stato avanzato con il primo moti del ricorso di NOME COGNOME in ordine COGNOME conferma dell’affermazione responsabilità per il suddetto reato di estorsione, ragioni le quali, essend relative COGNOME sussistenza stessa del reato, prima ancora che all’individuazion soggetti che lo avrebbero commesso, risultano assorbenti rispetto alle doglian che sono state avanzate dal COGNOME e alle quali si può, perciò, fare rinvio.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata NOME al reato di cui al capo 11) dell’imputazione, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE C d’appello di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio su tale punto.
11.2. L’esame del secondo motivo (punto 13.2. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto), del ter motivo (punto 13.3. RAGIONE_SOCIALE parte in fatto) e del quarto motivo (punto 13.4. d parte in fatto) resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Dal rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME consegue NOME di tali ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
DCOGNOME COGNOMEzione di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME consegue la NOME di tale ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa COGNOME determinazione RAGIONE_SOCIALE causa inammissibilità, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere NOMEti COGNOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudizio dCOGNOME parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che si liquidano in complessivi 4.563,00, oltre accessori di legge.
NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere NOMEti altresì COGNOME rifusio RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle p civili “RAGIONE_SOCIALE” “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, che si liquidano, per ciascuna RAGIONE_SOCIALE suddette parti civili, in comples 4.563,00, oltre accessori di legge.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE provvederà alle statuizioni relative al liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili da parte degli im rispetto ai quali non si è provveduto in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME alle circostanze generiche, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Cor d’appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio sul punto; rigetta nel resto i rico annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME rinvio ad altr sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio; annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME a reato di cui al capo 11) e alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad a sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio sui predetti punt rigetta nel resto i ricorsi; annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confron di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in persona del proprio rappresentante; rigetta nel resto il ricorso; annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME all’aumento di pena inflitta per la continuazione e COGNOME misu di sicurezza, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per nuo giudizio su detti punti; rigetta nel resto il ricorso; rigetta i ricorsi NOMENOME COGNOME NOME NOME del Procuratore Generale e NOME i soli COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; dichiar inammissibile il ricorso di COGNOME NOME NOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz dCOGNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del proprio rappresentante, che liquida in complessivi euro 4.563,00 oltre accessori di legge; NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del presidente p.t. e I. r. p.t., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che liquida per ciascuna RAGIONE_SOCIALE suddette Parti civili in complessivi euro 4.563, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15/11/2023.
Il Presiden
NOME
Il Consigliere estensore
NOME e NOME.NOME
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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