Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Gioia Tauro avverso l’ordinanza 14/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria – sezione per il riesame – ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416-bis, com
1-2-3-4-5-8 cod. pen. (capo 1); 81, 110, 112 comma 1, 416-bis.1, 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 45), per aver preso parte all’articolazione della ‘ndrangheta operante nel territorio di Gioia Tauro – RAGIONE_SOCIALE – con lo specifico compito di occultare e custodire nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE un arsenale di armi e di partecipare alle dinamiche mafiose, nonché, in particolare, per avere in tale veste detenuto in due bidoni interrati (in luogo non ancora identificato) dieci armi comuni da sparo di calibro differente di cui una Beretta ModTARGA_VEICOLO cal. 9×21 e cinque fucili mitragliatori TARGA_VEICOLO Kalashnikov.
Il Tribunale narrava innanzitutto le incontroverse vicende concernenti l’esistenza e l’operatività della storica articolazione della ‘ndrangheta operante nel territorio di Gioia Tauro (capo 1) denominata RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, in rapporti con la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e con altre limitrofe consorterie, facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, caratterizzata fra l’altro dall’ampia disponibilità d notevoli quantitativi di armi comuni da sparo e da guerra e coinvolta, fra l’altro, anche in attività di narcotraffico gestite dai NOME NOME e NOME COGNOME.
Gli esiti investigativi risultanti soprattutto da conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni ambientali, compendiate nelle esaurienti informative di polizia giudiziaria e trascritte integralmente nell’ordinanza impugnata, consentivano di ricostruire il quadro indiziario a carico di COGNOME, sia per il profi della partecipazione associativa che per il delitto fine di detenzione e occultamento di armi comuni da sparo e da guerra.
Questi, nel dialogare in data 5 aprile 2021 con NOME e NOME COGNOME circa la disponibilità e l’eventuale acquisto di armi e lo spostamento di un’arma in possesso dei NOME COGNOME, confessava esplicitamente di possedere armi identiche a quella che stava maneggiando NOME COGNOME una Beretta TARGA_VEICOLO con matricola abrasa -, di non fidarsi del presunto venditore di altre armi e di appartenere tutti e tre a una realtà criminale unitaria (“Siamo tutti una cosa”), intesa come RAGIONE_SOCIALE mafiosa di riferimento. Invitato quindi da NOME COGNOME a prendere la pistola che stavano maneggiando per farne uso all’occorrenza in eventuali atti criminali (“Devi fare un danno, devi fare qualcosa, portatela”), COGNOME, pur accettando l’arma offertagli (“E Io so… se ci serve”), replicava che già possedevano (al plurale: “abbiamo”) due bidoni ricolmi di armi da sparo e da guerra (“dieci pezzi” e “cinque Kalashnikov”) e di avere ceduto una Beretta Serie 81 al fratello NOME: armi che l’accusa prima e i giudici della cautela poi hanno considerato custodite nell’interesse e nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Le armi detenute dai NOME COGNOME venivano effettivamente rinvenute all’interno di un bidone e sequestrate, mentre
non è stato ancora identificato il luogo ove sono occultati i due bidoni cui si riferiva COGNOME.
Nel corso di un’altra conversazione intercettata fra COGNOME, la madre NOME COGNOME e la nonna NOME COGNOME, vertente su dissidi familiari, l’indagato dichiarava di essere pronto a fare uso della pistola contro i parenti e di poter contare sul supporto degli altri sodali (“io ho cinquanta persone con me … sai che ci vuole basta che gli dico …, io mi faccio vedere che sono da una parte e gli faccio bruciare tutte cose”).
Oltre il contenuto esplicitamente confessorio delle dichiarazioni autoaccusatorie sia di COGNOME che dei NOME COGNOME circa l’adesione al programma criminoso di una consorteria “unitaria”, il Tribunale richiamava le propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale aveva riferito che COGNOME rivestiva il ruolo di custode delle armi per conto della RAGIONE_SOCIALE, accusa per la quale pende giudizio di appello promosso dal P.M., essendo stato COGNOME prosciolto in primo grado con sentenza del 21 dicembre 2020 per l’assenza di riscontri all’accusa del collaboratore (p. 631 della sentenza).
Con riguardo alla prova della sussistenza dell’aggravante mafiosa (nella forma dell’agevolazione), il Tribunale ha sottolineato come la descritta condotta criminosa di detenzione e custodia di un arsenale di armi anche da guerra fosse chiaramente e prioritariamente finalizzata al soddisfacimento non di meri interessi personali bensì degli interessi del gruppo mafioso di appartenenza.
Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiate in carcere non era superata dal mero decorso del pur breve lasso temporale in ragione delle gravi e concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, ed era anzi rafforzata, per il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, dalla prosecuzione delle indagini in corso per il rinvenimento dell’arsenale di armi custodito dall’indagato.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento degli elementi acquisiti, con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria sia per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., difettand presupposto della effettiva intraneità dell’indagato all’associazione mafiosa, ritenuta provata solo sulla base delle generiche dichiarazioni rese nel corso dei dialoghi captati, dai quali poteva al contrario evincersi il carattere occasionale del contributo fornito, sia per il reato fine di detenzione di armi comuni da sparo e da guerra, sia per l’aggravante mafiosa di tipo agevolativo ex art. 416 bis.1 cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. Invero, il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame risulta immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con tutte le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Il primo e il terzo motivo di ricorso di ricorso investono, per il profilo dell violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine sia al delitto associativo che al reato fine di detenzione di armi comuni da sparo e da guerra: difetterebbe il riscontro probatorio di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all’operatività del sodalizio criminoso, come pure dell’effettivo possesso di armi da parte dell’indagato nell’interesse e per conto del medesimo sodalizio.
Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, palesano manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell’apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame ha proceduto innanzitutto a una narrazione delle vicende criminose e della struttura della consorteria mafiosa operante nel territorio di Gioia Tauro e del ruolo dell’indagato, deducendo i gravi indizi di colpevolezza soprattutto dalle dichiarazioni autoaccusatorie di COGNOME che lo collocano a disposizione dei vertici della RAGIONE_SOCIALE nella veste di custode, per conto e nell’interesse del sodalizio, di un arsenale di armi comuni da sparo e da guerra: indicatore univoco, questo, di un obiettivo ed efficace contributo e di una perdurante e consolidata intraneità alla RAGIONE_SOCIALE.
In tale ottica, sono state valutate le concludenti dichiarazioni rese nel corso di conversazioni oggetto di intercettazione, sia per il profilo della partecipazione associativa che per il delitto fine di detenzione e occultamento di armi comuni da sparo e da guerra. Ha innanzitutto costituito oggetto di attenta analisi il dialogo intercorso il 5 aprile 2021 di COGNOME con NOME e NOME COGNOME circa la disponibilità e l’eventuale acquisto di armi e lo spostamento di un’arma in
possesso dei NOME COGNOME, nel corso del quale COGNOME confessava esplicitamente di possedere armi identiche a quella che stava maneggiando NOME COGNOME – una Beretta ModTARGA_VEICOLO con matricola abrasa -, di non fidarsi del presunto venditore di altre armi e di appartenere tutti e tre a una realtà criminale unitaria (“Siamo tutti una cosa”), intesa come RAGIONE_SOCIALE mafiosa di riferimento. Invitato quindi da NOME COGNOME a prendere la pistola che stavano maneggiando per farne uso all’occorrenza in eventuali atti criminali (“Devi fare un danno, devi fare qualcosa, portatela”), COGNOME, pur accettando l’arma offertagli (“E lo so… se ci serve”), replicava che già possedevano (al plurale: “abbiamo”) due bidoni ricolmi di armi comuni da sparo e da guerra (“dieci pezzi” e “cinque Kalashnikov”) e di avere ceduto una Beretta Serie 81 al fratello NOME. Le armi detenute dai NOME COGNOME venivano effettivamente rinvenute all’interno di un bidone e sequestrate, mentre non è stato ancora identificato il luogo ove sono occultati i due bidoni contenenti le armi, che entrambi i giudici della cautela hanno logicamente ritenuto fossero detenute e custodite da COGNOME nell’interesse, per conto e a disposizione della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha parimenti valorizzato l’esplicito tenore di una conversazione intercettata fra COGNOME, la madre NOME COGNOME e la nonna NOME COGNOME, vertente su conflitti di tipo familiare, nel corso della quale l’indagato dichiarava di essere pronto a fare uso della pistola contro i parenti e di potere comunque fare affidamento, se necessario, sul supporto degli altri sodali della consorteria criminale (“io ho cinquanta persone con me … sai che ci vuole basta che gli dico …, io mi faccio vedere che sono da una parte e gli faccio bruciare tutte cose”).
Oltre il contenuto esplicitamente confessorio delle dichiarazioni autoaccusatorie sia di COGNOME che dei NOME COGNOME circa l’adesione a una consorteria “unitaria”, il Tribunale ha infine richiamato le dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale aveva riferito che COGNOME rivestiva il ruolo di custode delle armi per conto della RAGIONE_SOCIALE, fatto per il quale risulta tuttora pendente il giudizio di appel promosso dal P.M., essendo stato COGNOME prosciolto in primo grado con sentenza del 21 dicembre 2020 in considerazione dell’assenza di riscontri esterni e individualizzanti all’accusa del collaboratore.
Ciò posto, circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario l’infondatezza degli assunti difensivi del ricorrente che ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte sia di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa che di detenzione di armi comuni da sparo e da
guerra, oggetto di contestazione provvisoria. Preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici del merito cautelare circa la specifica posizione dell’indagato, il quale si limita a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione fattuale da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso concernente la contestazione dell’aggravante mafiosa del delitto fine, l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione ripetutamente offerta dalla Corte di legittimità circa la consistenza dell’aggravante nella specifica forma della consapevole finalità agevolativa (da ultimo, Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Il Tribunale ha infatti congruamente evidenziato, anche alla stregua del già descritto quadro indiziario, come la condotta criminosa di detenzione e custodia di un arsenale di armi anche da guerra non potesse essere logicamente destinata al conseguimento di un mero interesse personale di COGNOME, bensì fosse prioritariamente finalizzata al soddisfacimento degli interessi della RAGIONE_SOCIALE mafiosa di appartenenza, così delineandosi con chiarezza i caratteri del contributo agevolatore.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. Pen. Così deciso il 03/10/2023