Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1786 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1786 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore, avvocato COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di COGNOME NOME, che conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 aprile 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto, in parziale riforma di quella emessa il 26 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso ufficio a carico, tra gli altri, di NOME COGNOME COGNOME, nei confronti di tale indagato, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di illec utilizzazione dei telefoni cellulari dei quali egli ha avuto la disponibilità in costa di detenzione in carcere, mentre ha annullato il titolo custodiale per carenza del prescritto quadro di gravità indiziaria con riferimento al delitto di associazion mafiosa.
A tal fine, ha rilevato che le conversazioni, registrate nell’ambito dell’espletata attività di intercettazione, intrattenute da NOME, ristretto perché coinvolto in procedimento per reati associativi e condannato, in primo grado, a pena assai severa, non valgano a dimostrarne la persistente, stabile e consapevole adesione ad un sodalizio di ‘ndrangheta e che parimenti carente sia la prova della finalizzazione dell’impiego non consentito degli apparati telefonici ad agevolare l’attività di una compagine di criminalità organizzata o della commissione del fatto con metodologia mafiosa.
Ha, quindi, ritenuto che, ferma la gravità indiziaria in ordine al reato di cu all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., le esigenze cautelari possano essere tutelate, non applicandosi le presunzioni previste dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dalla collocazione dell’indagato in regime di arresti domiciliari.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo, eccepisce che le condotte emerse dalle più recenti investigazioni, interpretate alla luce della pregressa militanza di NOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Vibo Valentia, si palesano dirette a rafforzare il medesimo sodalizio – con il quale non risulta che egli abbia reciso i legami – piuttosto che, come illogicamente sostenuto dal Tribunale del riesame, al personale tornaconto dell’indagato.
2.2. Con il secondo motivo, contesta le conclusioni compendiate nell’ordinanza impugnata con riferimento alla finalizzazione dell’utilizzo illecito dei telefo cellulari a perseguire l’interesse della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
2.3. Con il terzo motivo, taccia di contraddittorietà la motivazione del provvedimento censurato nella parte in cui, dopo avere stigmatizzato l’incapacità di COGNOME di rispettare le limitazioni connesse alle misure cautelari applicate nei
suoi confronti, plasticamente comprovata dall’utilizzo in carcere di mezzi illeciti di comunicazione con l’esterno, stima l’idoneità degli arresti domiciliari a prevenire la commissione di ulteriori condotte criminose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
NOME COGNOME, essendo sottoposto, nell’autunno del 2020, alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e successivamente condannato, in primo grado, per tale reato e quelli di danneggiamento, estorsione e violazione della legislazione in materia di armi, alla pena di venticinque anni di reclusione, ha avuto, in costanza di detenzione carceraria, la disponibilità di alcuni telefon cellulari e di una SIM, dei quali si è servito per comunicare, con elevata frequenza, con i genitori e la fidanzata.
Le conversazioni intrattenute in tale periodo, sottoposte ad intercettazioni, hanno avuto ad oggetto, tra l’altro, le voci correnti circa la sopravvenuta collaborazione con la giustizia di un determinato soggetto, che hanno generato preoccupazione in NOME COGNOME, nonché la sorte di un fucile occultato da COGNOME in un certo luogo, il cui spostamento egli ha consigliato al padre e che, nondimeno, è stato poscia, effettivamente, rinvenuto nella disponibilità dell’uomo che, per tale ragione, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame ha escluso che le predette emergenze, quantunque vagliate sinergicamente alla persistente frequentazione, all’interno del carcere, di soggetti appartenenti al medesimo ambiente criminale, non valgano ad integrare il prescritto quadro di gravità indiziaria in relazione al delitto di associazio mafiosa ed ha sviluppato, a supporto di tale decisione, le considerazioni che, di seguito, si riportano, rese riconoscibili dall’uso del corsivo:
Può agevolmente osservarsi come e condotte contestate nel concreto a COGNOME NOME non siano affatto finalizzate a dare un contributo concreto al sodalizio, a suoi scopi e al suo mantenimento, bensì appaiono poste in essere per scopi meramente personalistici.
Il riferimento è all’interessamento del COGNOME alle dinamiche processuali e ai risvolti sulla propria posizione processuale a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Anche il tentativo di occultare l’arma, sebbene indicativo di una propensione al crimine ancora attuale dell’indagato, tuttavia appare finalizzato a minimizzare la propria posizione ed evitare l’accertamento dei reati posti in essere, ma non vi
è alcun elemento dal quale desumere che l’occultamento del fucile fosse finalizzato a favorire la RAGIONE_SOCIALE.
Tutti i commenti sul profilo criminale del COGNOME, le frequentazioni in carcere, al massimo possono essere indicativi di una mancata resipiscenza per le condotte criminali esplorate in altro procedimento, in relazione alle quali vi è allo stato una condanna non definitiva, ma non sono esplicative della ultrattività della partecipazione al sodalizio, in assenza di un concreto contributo attribuibile al COGNOME.
Analoghe sono le considerazioni che hanno indotto il Tribunale del riesame ad escludere la gravità indiziaria con riferimento all’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. ed al reato di illecito utilizzo dei telefoni cellulari, avuto riguardo: all’asse di elementi sintomatici dell’esistenza di un nesso tra il delitto e la for intimidatrice del sodalizio; alla direzione della condotta a scopi personali; all’impossibilità di valorizzare, a tal fine, la pregressa pendenza di COGNOME, con i conseguente rischio di affermare, si legge nel provvedimento impugnato, «un automatismo non ammissibile nel nostro ordinamento giuridico in quanto contrastante col principio di offensività dell’illecito penale, costituzionalment tutelato, poiché il soggetto attivo del reato verrebbe punito non per ciò che ha fatto ma per ciò che egli (asseritamente) è».
Il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame è affetto da non marginali falle logiche e giuridiche, che impongono l’annullamento, relativamente alle parti oggetto di contestazione, dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen..
Il vaglio degli addebiti mossi a NOME COGNOME nell’ambito del presente procedimento deve, invero, essere compiuto alla luce della sua pregressa militanza nella RAGIONE_SOCIALE che, benché non ancora suggellata da un accertamento irrevocabile, è, allo stato, suffragata dalla condanna intervenuta all’esito del primo grado di giudizio.
Discutendosi, in questa sede, della prosecuzione di un comportamento illecito integrante gli estremi di un reato permanente, quale è quello sanzionato dall’art. 416-bis cod. pen., pertinente appare l’evocazione dell’indirizzo ermeneutico, a più riprese espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282661 – 02; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269121 – 01; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261272 – 01).
Discende dal superiore rilievo che, dovendo la condotta partecipativa essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, l’esistenza di una sentenza di condanna per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all’interno della associazione criminale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 – 01), con l’avvertenza, tuttavia, che «i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna» (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221 – 01), elementi di fatto ulteriori che «autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione» (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Rv. 257427 – 01).
L’ordinanza impugnata non si è mostrata rispettosa dei principi testé richiamati perché ha omesso di considerare l’incidenza dei temi trattati con i congiunti in occasione delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua partecipazione associativa, in chiave dimostrativa sia dell’efficienza del contributo arrecato che della persistenza dell’affectio societatis.
In proposito, va osservato, in primo luogo, che la manifestata necessità di acquisire, grazie all’intermediazione dei genitori, precise informazioni in merito all’opzione collaborativa di vari soggetti, tra i quali NOME COGNOME, provenienti dal suo stesso milieu delinquenziale, le cui dichiarazioni avrebbero potuto arrecare nocumento all’intera compagine di ‘ndrangheta, si presta ad una interpretazione che vede COGNOME agire nell’interesse del gruppo, oltre che personale, ed in virtù di un’adesione che, per quanto consta, non è in alcuno modo venuta meno dopo la sopravvenuta detenzione.
Non dissimili sono le valutazioni che si impongono con riferimento all’iniziativa assunta dall’indagato al fine di evitare il rinvenimento del fucile che, in quanto connessa al timore – rivelatosi fondato, stante l’esito della perquisizione eseguita – che altro associato avesse potuto rivelare alle autorità il luogo di suo occultamento, va ricollegata, dal punto di vista logico, alla strumentalità all’attivit della RAGIONE_SOCIALE dell’arma, la cui contingente collocazione era, per tale ragione, nota anche ad altri sodali.
Coglie nel segno, dunque, il pubblico ministero ricorrente nell’evidenziare la fragilità del costrutto argomentativo dell’ordinanza impugnata, segnato dall’incompleto e carente apprezzamento dell’oggetto dei dialoghi intrattenuti da NOME COGNOME con i familiari, vertenti su argomenti, circostanze e persone che toccano, oltre che la dimensione individuale dell’indagato, quella del gruppo del quale egli ha, sino a quel momento, fatto parte e dal quale non risulta avere preso le distanze.
Manifestamente illogica si rivela, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, che ha omesso la dovuta verifica della combinata e sinergica incidenza, nell’ottica dell’apprezzamento di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione mafiosa, delle informazioni acquisite, rispettivamente, sul vissuto criminale dell’indagato e sui suoi più precedenti comportamenti; verifica da compiersi, è bene precisare, nel concorrente rispetto del principio del ne bis idem e previo accertamento della distinzione, sotto il profilo cronologico, degli addebiti associativi.
Nel contesto così delineato, il fatto stesso che COGNOME sia riuscito a procurarsi, pur essendo ristretto in carcere, un’utenza con la quale mantenere i contatti con l’esterno, discutendo di vicende che, per come chiarito, sono suscettibili di assumere rilevanza anche in ambito associativo, costituisce d’altro canto, almeno in astratto, sintomo di attualità della partecipazione, del quale il Tribunale del riesame dimostra di non avere tenuto conto, ciò che induce a ritenere la fondatezza anche della doglianza concernente il reato ex art. 416-bis.1. cod. pen. e, precipuamente, l’aggravante speciale.
Resta assorbita, ma non preclusa – va, per completezza, aggiunto – la censura concernete la scelta della misura cautelare.
Alla luce di tali considerazioni e dei principi sopra enunciati si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza censurata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame che, libero nell’esito, sia esente dai vizi riscontrati.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al capo 1 e all’esclusione dell circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al cap alle conseguenti determinazioni in ordine alla misura cautelare applicata con rin per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro – Sezione Riesame.
Così deciso il 17/10/2025.