Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45353 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45353 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 07/02/2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in data 21/11/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen..(capo 1) e 629, 416 bis.1 cod. pen. (capo 31).
Al ricorrente, con riferimento al reato associativo, era contestato di aver fatto parte della RAGIONE_SOCIALE, alla quale forniva un costante contributo, eseguendo puntualmente tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio; in particolare, avvalendosi del prestigio criminale del padre NOME cl. 50, si occupava della riscossione del provento dell’attività estorsiva e, più in generale, si era reso disponibile a rispondere agli interessi del sodalizio cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. Quanto all’episodio estorsivo di cui al capo 31, era contestato al COGNOME di aver preteso dai fratelli COGNOME, in quanto proprietari terrieri locali, tenuti a corrispondere parte dei proventi delle proprie attività economiche in favore della RAGIONE_SOCIALE mafiosa competente su quella specifica zona territoriale, una somma di denaro quale compenso dovuto al sodalizio (c.d. guardanìa).
1.1. Il Tribunale cautelare ha, in esordio, effettuato un’ampia premessa in ordine all’attuale operatività della RAGIONE_SOCIALE, operante nella zona di Rosarno; è stata poi ritenuta la gravità indiziaria degli indicati delitti a carico dell’odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare di NOME COGNOME e di NOME COGNOME), e dell’analisi dei dialoghi intercettati, riportati per ampi stralci in seno all’impugnata ordinanza.
1.2. Un elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collabpratori è stato ritenuto l’esito del proc. pen. n. 4582/17 RGNR DDA, c.d. Handover Pecunia, nell’ambito del quale l’odierno ricorrente, unitamente al fratello NOMENOME era stato dapprima raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 27 gennaio 2021, e, quindi, con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria il 17 ottobre 2022, condanNOME alla pena di otto anhi di reclusione ed euro 10.000 di multa per il delitto di estorsione.
1.3. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigen2:e cautelari e l’adeguatezza della misura carceraria per la doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come la difesa non avesse provato la rescissione dell’indagato dal legame associativo.
1.4. Quanto all’eccezione difensiva relativa alla sussistenza dei presupposti
per la configurabilità di una contestazione a catena tra il titolo cautelare derivante dalla c.d. operazione Handover e quelli di cui all’ordinanza in esame, osservava il Tribunale come nel caso in esame il reato associativo fosse contestato , e quindi con riferimento ad epoca successiva all’esecuzione della prima ordinanza (aprile 2021), con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all’art. 297 comma 3 cod. proc. pen.. Peraltro, aggiungeva il Collegio reggino, in alcun modo risultava provato che al momento dell’adesione all’associazione, il ricorrente si fosse rappresentato un programma criminoso specifico al punto da prevedere la commissione delle estorsioni di cui al procedimento .
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, articolando tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, la difesa ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 297 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza emessa nel proc. n. 4582/17 RGNR DDA, c.d. Handover. L’ordinanza gravata, al pari del provvedimento genetico, è affetta da contraddizione interna laddove, in punto continuazione verticale tra reato associativo e reati fine, ammette che la RAGIONE_SOCIALE di riferimento aveva un’operatività criminale nell’ambito anche delle estorsioni, e dall’altro esclude che le ipotesi di reato attribuite al ricorrente tanto nel procedimento originario quanto nel presente, possano rientrare tra quelle previste sia pur genericamente nel programma associativo originario, ed inoltre postulando, in tema di riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso tra reato associativo mafioso e singoli reati fine, l’esigenza del riscontro di un’esatta programmazione ab origine di ogni singolo reato, principio non corrispondente ai canoni ermeneutici previsti dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al secondo profilo rilevante ex art. 297 cod. proc. pen. prospettato, ovvero l’anteriorità dei fatti per i quali si procede rispetto all’esecuzione della prima misura, la motivazione del provvedimento impugNOME è incongrua e contraddittoria rispetto alla medesima giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento, dal momento che il medesimo provvedimento omette di indicare alcuna condotta partecipativa attribuibile a NOME COGNOME in epoca successiva alla sua restrizione, limitandosi a dare atto della perdurante attività del sodalizio criminoso.
2.2 Con il secondo motivo la difesa eccepisce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al combiNOME disposto di cui agli artt. 273 cod. proc. pen, e 416 bis cod. pen., in relazione al capo 1.
Il ricorrente contesta la carenza probatoria in ordine alla partecipazione dell’indagato nell’associazione mafiosa di cui al capo 1, evidenziando come fosse indicativa la circostanza che nell’ambito del proc. Handover Pecunia non si fosse ipotizzato il reato di associazione mafiosa, pur in presenza di più condotte estorsive, in quanto le indagini avevano disvelato che gli agenti agivano non come parte di un gruppo omogeno ma per un tornaconto personale o, al più, strettamente legato al nucleo famigliare.
Anche l’analisi del materiale intercettivo che ha portato all’elevazione dell’imputazione sub capo 31) evidenzia che i vari soggetti operavano in totale autonomia e per il proprio rendiconto personale.
Osserva poi la difesa ricorrente come, a prescindere GLYPH dall’episodio estorsivo citato di cui al capo 31), non risultano in atti contatti dell’indagato c:on altri presunti associati.
2.3 Con il terzo motivo la difesa ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al combiNOME disposto di cui agli artt. 273 cod. proc. pen, e 629 cod. pen., in relazione al capo 31).
Osserva il ricorrente come dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici della cautela, l’episodio contestato al capo 31) si fosse sostanziato in un intervento, sollecitato dalle stesse persone offese fratelli COGNOME, nell’ambito di richieste estorsive ai medesimi avanzate da NOME COGNOME; il COGNOME, cui i COGNOME si erano rivolti affinché intercedesse presso COGNOME per ridurre le sue pretese, si era limitato a confermare la necessità dei pagamenti in favore del predetto COGNOME, anche in forma rateale, incassando la somma di 200 euro, che veniva consegnata a NOME COGNOME.
Ebbene, la condotta antigiuridica si sarebbe quindi estrinsecata non nell’imporre la realizzazione dell’estorsione bensì nel confermare a terzi, ovvero i fratelli COGNOME, l’obbligo di : la condotta materiale dell’agente si sarebbe, secondo la stessa impostazione accusatoria, fermata alla fase iniziale di tentativo di mitigazione della richiesta estorsiva avanzata dal altri; nessuna condotta qualificabile come violenza o minaccia viene peraltro ricondotta all’odierno ricorrente.
Evidenzia ancora il ricorrente come dal tenore delle conversazioni intercettate emergesse che COGNOME NOME ed il fratello non avevano in realtà avallato la richiesta estorsiva avanzata da COGNOME: la pretesa estorsiva era infatti già stata accettata dalla persona offesa che si era rivolta ai fratelli COGNOME al solo fine di ottenere una mitigazione della pretesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Con riferimento al primo motivo, giova innanzitutto rilevare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell’affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all’emissione del primo titolo. Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità della struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, De Notaris, Rv. 269121`»
Pertanto, l’intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 – 02).
2.1. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd. “contestazioni a catena”, si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell’ipotesi in cui l’ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula “aperta”, che indichi la permanenza del reato anche dopo l’emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l’intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 – 01).
Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all’art. 297, comma 3; cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell’assenza di forme espresse di dissociazione. Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la
libertà personale dell’indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive’ deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 – 01).
E’ appena il caso di osservare sul punto come la giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso (Sez. 4, Sentenza n. 34258 del 25/05/2007) non si attagli alla fattispecie in esame, riguardando la diversa ipotesi di contestazione del reato di associazione semplice.
Come invece chiarito con le pronunce sopra citate, in caso di contestazione di associazione di stampo mafioso, occorre che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall’associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all’associazione cui sia conseguito l’allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione.
Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell’onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all’imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell’associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamenl:e un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti ai necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l’effettiva cessazione dell’adesione al sodalizio criminoso.
2.2. Nel caso in esame la “presunzione di non interruzione” della condotta criminosa del COGNOME non è stata superata, dal momento che la difesa non ha allegato elementi concreti per smentirla. Benché infatti non sia necessaria a tal fine una espressa dissociazione dell’indagato dall’associazione cui apparteneva, è tuttavia indispensabile che venga offerta una diversa ricostruzione del tempus commissi delicti fondata su elementi specifici. Ciò la difesa non ha fatto: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato come non reciso, con la carcerazione, il legame partecipativo alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa in argomento, tenuto anche conto del fatto che una pregressa condanna e una pregressa detenzione per il reato associativo non avevano fatto recedere l’indagato dal vincolo associativo, avendo egli nuovamente cominciato ad operare.
2.3. Anche il secondo profilo avanzato in ricorso a sostegno del primo motivo di ricorso appare infondato: il Tribunale ha correttamente richiamato il consolidato principio per cui è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe
si determina a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzioNOMErio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.) – Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017 Cc. (dep. 15/01/2018 ) Rv. 271984 – 01; principio più recentemente ribadito anche da Sez. 1, Sentenza n. 2381B del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020 ) Rv. 279430 – 01, per cui è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determiNOME a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzioNOMErio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.).
Peraltro, quale ulteriore elemento contrastante con l’invocato riconoscimento di una connessione qualificata tra i fatti, come osservato dal Procuratcre Generale, nel processo già definito, c.d. Handover, il COGNOME era indicato come mero del clan COGNOME, e non come del sodalizio.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza.
3.1. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01).
Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».
In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, Dltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, COGNOME, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270172).
Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugNOME a sostegno del rigetto del gravame.
3.2. Venendo più nello specifico, nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, l’ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente sviscerato tutti gli elementi indiziari gravanti su NOME COGNOME, averli ricondotti ad unità concettuale in coerenza con la loro concordanza e – adottando una motivazione del tutto logica avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Con particolare riferimento al capo 1), l’ordinanza ha richiamato, per un verso, le dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME, intraneo alla famiglia COGNOME, che ha indicato l’odierno indagato come soggetto inserito nella RAGIONE_SOCIALE, di elevato spessore criminale, molto autorevole e coinvolto nel traffico di stupefacenti; e, per altro verso, le dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale ha descritto NOME COGNOME NOME come soggetto attivo ed autorevole della RAGIONE_SOCIALE tanto che in assenza di COGNOME NOME cl. 76, sarebbe stato il reggente del clan. Ma, soprattutto, i contributi dichiarativi sono stati
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corroborati dall’episodio estorsivo di cui al capo 31), e dalle attività cli intercettazione, da cui emerge non solo il coinvolgimento dell’indagato nella vicenda estorsiva ma anche la sua intraneità nel sodalizio mafioso, e nel perseguimento degli affari criminosi della RAGIONE_SOCIALE.
4.11 terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente non contesta l’attività materiale posta in essere, ovvero di essere intervenuto, unitamente al fratello NOME, successivamente alla veicolazione della richiesta estorsiva ai danni NOME COGNOME e del figlio NOME da parte di COGNOME NOME, ribadendo alla p.o. la necessità di effettuare il pagamento, ma cerca di svilirne il significato, adducendo l’irrilevanza penale dell’intervento, effettivamente effettuato, ma su richiesta di intervento della stessa vittima: la condotta dell’indagato si sarebbe quindi estrinsecata non nell’imporre la realizzazione dell’estorsione bensì nel confermare a soggetti terzi, a cui i COGNOME si erano rivolti per intercedere nella richiesta estorsiva, l’obbligo di guardianìa.
Osserva poi il ricorrente come il Tribunale del riesame abbia travisato il contenuto della conversazione intercettata il 14 gennaio 2020, allorquando l’indagato si era recato a casa del COGNOME.
Ebbene, ciò premesso, il motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato in quanto generico, aspecifico e non autosufficiente nonché reiterativo di doglianza già avanzata in sede di gravame e decisa dal Tribunale con motivazione congrua e non illogica, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi.
Va innanzitutto ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 237994 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558 – 01).
Il Tribunale, nell’impugnata ordinanza ha richiamato le numerose conversazioni intercettate dalle quali emerge il citato coinvolgimento dell’indagato nella vicenda estorsiva de qua.
Oltre alla conversazione del 14 gennaio 2020 (riportata alle pagg. 32 e 33 dell’impugnata ordinanza), nel corso della quale NOME spiegava come nella vicenda estorsiva fossero stati coinvolti anche i fratelli COGNOME NOME e NOME, figli di COGNOME NOME, nel provvedimento (pag. 33) viene richiamata anche la conversazione del 21 gennaio 2020, intercettata sempre nell’abitazione del COGNOME, nel corso della quale
emergeva che i due fratelli COGNOME, NOME cl. NOME e NOME, cl. 89, avevano garantito la definizione dell’estorsione nei confronti di COGNOME; ed ancora dalle ulteriori conversazioni intercettate il 27 gennaio, il 29 gennaio e il 2 febbraio 2020 (pagg. 33, 34, 35) emerge con chiarezza come l’interessamento dell’indagato si ‘fosse spinto, nel corso degli accadimenti, sino al punto di avallare, dinanzi alle vittime, la richiesta di pagamento a loro indirizzata del COGNOME, in quanto e .
GLYPH Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 14/07/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente