Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni COGNOMEe parti civili e, in particolare, l’AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso; sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma COGNOMEa sentenza del giudice COGNOME‘udienza preliminare presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in quella di anni 8 mesi 10 e giorni 20 di reclusione; ha rideterminato, altresì, l’entità COGNOMEe statuizioni civili in favore COGNOMEa parte civ euro 30.000 per le parti civili rappresentate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in euro 10.000 per ciascuno per i sindacati “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“; in euro 10.000 per l’RAGIONE_SOCIALE“, infine, in complessivi euro 20.000 per le parti civili rappresentate dall’Avvocatura di RAGIONE_SOCIALE ed euro 10.000 per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile quale partecipe del reato di cui a all’articolo 416-bis cod. pen. in esitogiudizio con il rito abbreviato. Secondo la contestazione il ricorrente si associava con altri – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ed altri – allo scopo di costituire una propaggine organizzativa di tipo ndranghetista (cosiddetta locale), con riferimento alle cosche RAGIONE_SOCIALE di provenienza dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME stanziali nei paesi di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria. Tale RAGIONE_SOCIALE, con sede in Val di Cembra ed operante sul territorio RAGIONE_SOCIALE, fondata anche su legami familiari e parentali di solidarietà, comportava la messa a disposizione reciproca ed era dotata di relativa autonomia decisionale e stabilmente strutturata nelle attività economiche svolte dagli imputati che si avvalevano COGNOMEa forza di intimidazione del vincolo associativo e COGNOMEa condizione di assoggettamento e di omertà derivanti dalle associazioni criminali di provenienza con le quali mantenevano costanti rapporti, anche tramite frequenti viaggi in Calabria e viceversa; con effetto ulteriormente intimidatorio derivante dalla commissione di svariati reati in RAGIONE_SOCIALE, anche per acquisire la gestione o comunque il RAGIONE_SOCIALEllo diretto o indiretto di attività economiche, di concessioni di apparati e di servizi mettendo in pericolo l’ordine pubblico, condotte manifestatisi anche attraverso plurime condotte di detenzione illecita e porto di armifruttamento di lavoratori COGNOMEe cave del porfido con condotte consistite in gravi reati RAGIONE_SOCIALE la persona e RAGIONE_SOCIALE il patrimonio e con azioni volte a condizionare l’azione politico amministrativa dei rappresentanti politici locali e attravers l’avvicinamento, tramite la figura cerniera di NOME COGNOME, dei rappresentanti COGNOMEe più elevate cariche istituzionali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei limiti strettament necessari ai fini COGNOMEa motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. il ricorrente chiede l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata per erronea applicazione COGNOMEa legge penale.
In particolare, con i motivi proposti dall’AVV_NOTAIO, il ricorrente denuncia:
2.1. vizio di motivazione COGNOMEa sentenza impugnata con riferimento alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello in merito all’assenza di elementi idonei a configurare l’esistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis cod. pen., prima ancora che la condotta partecipativa COGNOME‘COGNOME, individuato come elemento di collegamento tra la locale instaurati in RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, contraddicendosi anche sul ruolo (di mero partecipe o di vero e proprio responsabile COGNOMEa struttura RAGIONE_SOCIALE);
2.2. la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di travisamento COGNOMEa prova fondando il proprio convincimento sia su prove inesistenti che su risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli reali. In sostanza, si ritiene provata, in assenza di certi elementi di prova, l’appartenenza COGNOME‘NOME alla casa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE mentre il predetto è stato condannato come affiliato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. E’ inconferente e priva di supporto probatorio l’affermazione COGNOMEa sentenza impugnata nella parte in cui riconduce l’appartenenza del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e addirittura fa riferimento ad un problema di successione ravvisabile in tale RAGIONE_SOCIALE a proposito COGNOMEa persona COGNOME‘imputato;
2.3. cumulativi vizi di motivazione in relazione alla esistenza degli elementi costitutivi COGNOMEa fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416-bis cod. p omettendo anche il confronto con le deduzioni difensive. La sentenza impugnata non ha precisamente individuato la esistenza di una locale ndranghetista RAGIONE_SOCIALE, dei suoi elementi costituivi e dei profili strutturali richiamando una informativa del ROS e una cadenza temporale (a partire dall’insediamento in RAGIONE_SOCIALE di alcuni esponenti COGNOMEe famiglie RAGIONE_SOCIALE in concomitanza con la guerra di mafia di Reggio Calabria), ma senza individuare la forza intimidatrice di tale struttura attraverso indici esteriori che, erroneamente, vengono ricondotti a particolari problematiche emerse nella gestione COGNOMEe cave di porfido – quindi circoscritte all’ambiente di lavoro e non rilevabili dall’esterno – poiché, altrimenti, sarebbero inspiegabili l difficoltà COGNOMEo stesso COGNOME di trovare un impiego e di investire nell’acquisto di attività imprenditoriali, tanto è vero che, una volta che aveva trovato lavoro, era stato anche licenziato.
Dalla informativa del ROS non possono ricavarsi elementi che denotino la corrispondenza tra la struttura ndranghetista RAGIONE_SOCIALE e quella RAGIONE_SOCIALE. Incerta è anche l’acquisizione di autonomia COGNOMEa cd. locale che, tuttavia non era
autocefala, perché inquadrata nel perimetro di affari COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In sintesi: la sentenza impugnata non chiarisce né la tipologia di rapporto o collegamento che legherebbe la struttura locale RAGIONE_SOCIALE alla casa RAGIONE_SOCIALE né quello di collegamento tra il vertice RAGIONE_SOCIALE (individuato in NOME COGNOME) e la casa RAGIONE_SOCIALE facente capo a COGNOME, COGNOME, COGNOME. Solo congetture e presunzioni governano la ricostruzione secondo cui l’NOME era figura di collegamento tra le due associazioni. Le conclusioni COGNOMEa Corte sono, tuttavia, contraddette dalle stesse ragioni poste a base COGNOME‘allontanamento COGNOME‘COGNOME dal territorio reggino, ricondotte a non meglio chiarite indagini in corso a suo carico con il rischio di “contaminare” la sua presenza in RAGIONE_SOCIALE, e valorizzando elementi (come la mangiata e le risultanze COGNOMEe intercettazioni), in termini del tutto slegati tra loro e contraddicendo le stesse regole che governano il distacco del mafioso poiché è illogica la compresenza in due realtà delinquenziali COGNOMEo stesso soggetto.
Non emergono elementi significativi COGNOMEa condotta partecipativa, consapevole e volontaria, del ricorrente, condotta che non può consistere nella mera disponibilità verso l’RAGIONE_SOCIALE ma deve emergere da precisi indicatori, significativi COGNOME‘effettivo contributo partecipativo. Le conversazioni intercetta sono irrilevanti e gli elementi indicati di valenza “neutra” ai fini dimostrativi;
2.4. erronea applicazione COGNOMEa legge penale per la ritenuta recidiva aggravata specifica ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen., agganciata ad un precedente (il favoreggiamento di tale NOME COGNOME) non approdato a condanna definitiva;
2.5. mancata applicazione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche denegate con argomentazioni apparenti e senza osservare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
3.Con i motivi di ricorso proposti dall’AVV_NOTAIO, dopo articolate premesse con le quali viene ricostruito lo stato COGNOMEa giurisprudenza di legittimità in materia di configurabilità del reato associativo di cui all’art. 416cod. pen. e valenza del contributo partecipativo, si denuncia che la sentenza impugnata non copre i vuoti motivazionali di quella di primo grado su aspetti fondamentali sia ai fini COGNOMEa configurabilità del reato associativo, di cui è elemento costitutivo l’esercizio COGNOMEa forza intimidatrice con rilevanza esterna, ossia nella comunità di riferimento, sia del contributo partecipativo del singolo. La sentenza impugnata si sofferma sul prestigio che la comunità RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquisito nell’ambiente operando a ritroso, cioè dal momento in cui alcuni imprenditori si erano installati in RAGIONE_SOCIALE, e trae da tale risalente collegamento la prova COGNOME‘assoggettamento omertoso la cui ricostruzione deve essere provata all’attualità attraverso un indice univoco quale quello COGNOMEa “esteriorizzazione” nella società di riferimento del metodo mafioso e, viceversa, valorizzandone
l’infiltrazione nel settore di sfruttamento COGNOMEe cave di porfido che non rivelano alcuna forma di assoggettamento men che mai riferibile alla comunità o al settore economico di riferimento e operando analisi di tipo sociologico che non sono sovrapponibili alla individuazione COGNOMEa condotta tipica. La giurisprudenza, infatti, ha inequivocabilmente chiarito che l’assoggettamento deve costituire il risultato COGNOME‘essersi avvalsi COGNOMEa metodologia mafiosa, dimostrata attraverso indici obiettivi e fattuali che sono stati ritenuti insussistenti in una decisione cautelare intervenuta proprio nel presente procedimento con riferimento alla condotta di tale NOME COGNOME.
La condotta del ricorrente, secondo i rilievi svolti al punto 2. del primo motivo di ricorso, non presenta i connotati COGNOMEa partecipazione che deve essere dimostrata attraverso indici fattuali e non può essere oggetto di ricostruzioni presuntive quali quelle che hanno fondato la valutazione COGNOME‘intercettazione del 31 marzo 2018, intercorsa tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui si sarebbe parlato COGNOMEa disponibilità di armi, valorizzando la mera presenza del ricorrente a conversazioni intrattenute da terze persone; l’inRAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME, nelle feste natalizie 2017/2018, in cui era valorizzato la presenza COGNOME‘imputato a un pranzo tradizionale, che aveva registrato la presenza di persone estranee al contesto associativo; le intercettazioni captate il 7 settembre e 16 settembre 2018 che confermavano la presenza del ricorrente a “Pantano”; altri elementi (i viaggi per motivi familiari in RAGIONE_SOCIALE; l’inserimento attività economiche, mai realizzato), elementi, tutti e ciascuno, inidonei ad integrare “atti di militanza associativa” rilevanti ai fini COGNOMEa condotta partecipati che richiede la dimostrazione COGNOMEa stabile inserimento in un contesto associativo specificamente individuabile e individuato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione di legge ed erronea applicazione COGNOMEa legge penale in relazione alle aggravanti di cui all’art. 416-bis commi 4 e 5 cod. pen.. La motivazione COGNOMEa sentenza impugnata è apodittica quanto alla consapevolezza COGNOME‘imputato circa la disponibilità non nell’interesse dei singoli ma COGNOMEa consorteria mafiosa né esamina il punto COGNOMEa comunicazione all’imputato COGNOME‘aggravante in relazione alla consapevolezza o all’eventuale ignoranza per colpa.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, censura l’eccessività gravità COGNOMEa pena, in carenza di motivazione imposta dal ruolo marginale COGNOME‘imputato, dalla sua giovane età e dall’atteggiamento processuale tenuto nel corso del processo poiché l’COGNOME aveva inteso chiarire la posizione processuale rendendo interrogatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere rigettato.
I proposti motivi, al di là COGNOME‘ordine di esposizione e COGNOMEe argomentazioni di cui i difensori si sono avvalsi, possono essere esaminati congiuntamente poiché presentano temi comuni costituiti dalla configurabilità, in RAGIONE_SOCIALE, di una cd. locale di ndrangheta e dalla configurabilità COGNOMEa condotta partecipativa in capo al ricorrente.
Non può, invece, trovare accoglimento l’eccezione COGNOMEa difesa di parte civile RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, di cui alla memoria in atti, sulla inammissibilità del ricorso per omesso deposito COGNOME‘elezione di domicilio.
E’ pacifica la inapplicabilità, al giudizio per cassazione, COGNOMEe disposizioni introdotte dal novello art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. nella parte in cui è richiesta, a pena di inammissibilità, con il deposito COGNOME‘atto di impugnazione COGNOMEe parti private e dei difensori, anche la dichiarazione o elezione di domicilio. Tale onere, infatti, si ritiene non applicabile al giudizio di impugnazione in cassazione che non comporta l’emissione del decreto di citazione (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525) ; , ,..; ta,Ig ~” 3,1
2.Non può, in primo luogo, non ravvisarsi la manifesta infondatezza COGNOMEe censure che attaccano, direttamente, la completezza e logicità COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza impugnata poiché non si ritengono condivisibili le conclusioni alle quali la Corte di appello è pervenuta, sia nell’inquadramento in diritto sia nelle implicazioni che ne ha tratto sui temi devoluti con i motivi di appello. Si tratta viceversa, di conclusioni in buona parte ineccepibili perché corrispondenti ai consolidati principi elaborati, nelle specifiche materie, da questa Corte di legittimità ed ai più recenti aggiornamenti che, su alcuni temi RAGIONE_SOCIALEversi, sono stati acquisiti.
Devono, pertanto, essere dichiarati manifestamente infondati i rilievi difensivi che, con vari accenti, ma in maniera conformista e tralatizia, denunciano il vizio di carenza o apparenza COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza impugnata che, dopo avere condiviso, attraverso un’operazione affatto illegittima / la sentenza di primo grado, ha puntualmente esaminato le deduzioni difensive.
Né è ravvisabile, nella trama argomentativa COGNOMEa sentenza impugnata, alcuna lacuna motivazionale, anche nell’esame COGNOMEe deduzioni difensive, che, ove rilevanti ai fini COGNOMEa decisione e non meramente reiterative di censure già esaminate in primo grado, sono state oggetto di esame e analisi.
In conclusione, la sentenza impugnata, non solo dal punto di Vista descrittivo ma, soprattutto, dal punto di vista argomentativo si sottrae a rilievi ed eccezioni
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involgenti la denuncia del vizio di omessa motivazione o motivazione apparente ovvero omesso esame dei rilievi difensivi.
3.Non merita miglior sorte la denuncia del vizio di travisamento COGNOMEa prova: le deduzioni proposte con il secondo motivo di ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, intrinsecamente generiche, non si confrontano, innanzitutto, con la tipologia COGNOMEa prova che ha fondato il giudizio di responsabilità COGNOME‘NOME costituito, in buona parte, dalle risultanze COGNOMEe operazioni di intercettazione telefonica. In tal caso, come noto, l’interpretazione e la valutazione del contenuto COGNOMEe conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti COGNOMEa manifesta illogicità ed irragionevolezza COGNOMEa motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337) poiché esula dai poteri COGNOMEa Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: S.U. n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Ne consegue la indeducibilità COGNOMEa proposta “rilettura” COGNOMEe risultanze COGNOMEe intercettazioni, proposta quale travisamento COGNOMEa prova, in relazione all’appartenenza del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed alle problematiche che avevano indotto l’imputato ad allontanarsi dalla Calabria facendo ritorno, certamente anche in forza dei legami parentali, in RAGIONE_SOCIALE, luogo nel quale aveva, per anni risieduto.
Altro tema, che sarà di seguito esaminato, è quello COGNOMEa valenza indiziaria da riconoscersi al contenuto COGNOMEe conversazioni intercettate, correttamente ricostruite.
4.11 ricorrente contesta i connotati ndranghetisti COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE creata in RAGIONE_SOCIALE richiamando i più recenti criteri enunciati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15887 del 03/03/2022, COGNOME, non mass.) secondo i quali occorrerebbe dimostrare che tale struttura abbia “speso” la fama criminale ereditata dalla casa RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sostiene che la sentenza impugnata non ha esaminato tale aspetto, e prima ancora quello COGNOMEa qualificazione COGNOME‘insediamento in RAGIONE_SOCIALE come “mafia storica” ovvero cd. mafia delocalizzata, essendone incerti sia i referenti locali RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE ovvero altri insediamenti territoriali) sia la tipologia di collegamento con l struttura delocalizzata e non essendo, comunque, ricavabili sufficienti indici di mafiosità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante in RAGIONE_SOCIALE, che sarebbero limitati a particolari problematiche emerse nella gestione COGNOMEe cave di porfido, e quindi, a
tale ambiente circoscritte. Vieppiù la sentenza impugnata è censurabile nella individuazione del contributo partecipativo del ricorrente perché non ne è dimostrata la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, carenza che rende, vieppiù apparente, il riferimento all’imputato come “elemento di collegamento” fra i due gruppi.
Rileva la Corte che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto, con riferimento alla individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 41 bis cod. pen. e alla configurabilità del reato associativo di tipo mafioso o ndranghetista con riguardo a cellule di associazioni di tipo mafioso operanti a livello locale, variamente denominate, che, in quanto articolazione di un sodalizio criminale mafioso preesistente, il RAGIONE_SOCIALE costituito a livello locale era ex se sussumibile nel paradigma di cui all’art. 416-bis cod. pen., anche in difetto COGNOMEa commissione di reati-fine e COGNOMEa esteriorizzazione COGNOMEa forza intimidatrice quando ne emergeva il collegamento con la casa RAGIONE_SOCIALE e l’adozione di un comune modulo organizzativo (distinzione dei ruoli; rituali di affiliazione; imposizione di rig regole interne; sostegno ai sodali in carcere, per limitarsi a quelli maggiormente evidenti) che denotassero i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciand presagire il pericolo per l’ordine pubblico.
Il tema COGNOMEa esteriorizzazione del metodo mafioso – sul quale insiste, anche con diffusi riferimenti giurisprudenziali il ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO – era stato piuttosto RAGIONE_SOCIALEverso nella giurisprudenza di questa Corte e si era posto sia con riferimento al fenomeno cd. COGNOMEe nuove RAGIONE_SOCIALE che alle cellule associative di RAGIONE_SOCIALE storiche radicatesi in ambienti lontani e diversi da quelli tradizionali.
La questione giuridica è stata risolta nel senso che la “concreta”, e non solo potenziale, capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso, costituisce pacificamente requisito intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall’art. 416-bis cod. pen., cosicché la differente declinazione COGNOMEa questione relativa alla esteriorizzazione del metodo mafioso va, in realtà, semplicemente ricondotta alla due distinte forme con cui l’esperienza giudiziaria ha evidenziato il manifestarsi all’esterno del citato fenomeno COGNOMEa delocalizzazione.
Più precisamente, qualora il nuovo aggregato si caratterizzi come un fatto autonomo ed originale, pur proponendosi di mutuare dalle RAGIONE_SOCIALE “storiche” i moduli organizzativi ed operativi che COGNOMEe stesse sono proprie, dovrà essere necessariamente acquisita ex novo la prova di tutti gli elementi costitutivi COGNOMEa fattispecie prevista e punita dall’art. 416-bis cod. pen. e, quindi, anche, COGNOMEa manifestazione all’esterno COGNOMEa capacità d’intimidazione propria del metodo mafioso: un principio, questo, affermato, come si è detto, proprio con riferimento alle cd. nuove RAGIONE_SOCIALE.
Per RAGIONE_SOCIALE, ove si sia in presenza, come nel caso in esame, COGNOME‘articolazione periferica di una mafia tradizionale, “in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa RAGIONE_SOCIALE“, sarà sufficiente la dimostrazione di univoci elementi significativi COGNOME‘anzidetto collegamento, funzionale ed organico, perché l’organismo delocalizzato sia percepito come proiezione COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE base, conosciuta e riconosciuta per la forza criminale di cui è portatrice e concreta espressione.
E solo il caso di aggiungere che il collegamento funzionale ed organico con la casa-RAGIONE_SOCIALE di cui si è appena detto, secondo la giurisprudenza, oltre ad essere oggettivo, deve essere percepibile all’esterno e, come tale, all’esterno riconoscibile, solo così essendo possibile pervenire a quella che si è precedentemente definita la proiezione COGNOMEa capacità intimidatoria COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE base: a significare, cioè, l’irrilevanza di una relazione fra i du organismi che rimanga circoscritta in seno agli interna corporis COGNOMEa consorteria che ne rappresenta la mera filiazione.
Il che risulta in linea con la più accreditata tesi dottrinaria, che configura delitto di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di tipo mafioso come reato a struttura mista, onde rimarcare l’esigenza di un elemento ulteriore, rispetto al mero dato COGNOME‘organizzazione di una pluralità di persone accomunate dalla volontà di perseguire le finalità illecite indicate dalla norma, che segna la differenziazione di detta ipotesi criminosa dal delitto associativo puro. Da qui, in definitiva, l conclusione che l’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso ha natura di reato di pericolo in quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sé a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all’ordine pubblico, all’ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma ciò non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del RAGIONE_SOCIALE criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi – COGNOMEa suddetta forza. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Il ricorrente ha contestato che nel caso in esame la esteriorizzazione del metodo mafioso, ove si ritengano provate condotte violente, fosse generalizzata e incidente sul territorio di riferimento trattandosi di condotte riconducibili al setto di attività, la gestione di cave di porfido, di alcuni dei ricorrenti.
Anche tale approccio si rivela, tuttavia, riduttivo ed è stato affrontato nella giurisprudenza di legittimità che ha escluso, soprattutto affrontando la questione in relazione alle cd. nuove RAGIONE_SOCIALE, di matrice straniera, che, ai fini COGNOMEa configurabilità del reato associativo sia necessaria l’estrinsecazione del metodo mafioso attraverso l’indiscriminato RAGIONE_SOCIALEllo del territorio sul quale operano
ritenendo viceversa, sufficiente che tali gruppi siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e COGNOMEa forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, COGNOME NOME, Rv. 280552).
Per completare il quadro di riferimento giurisprudenziale in materia, tenuto conto COGNOMEe particolarità che emergono dalla concreta vicenda in cui viene chiamata in causa l’appartenenza del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, va altresì precisato che anche il tema COGNOMEa valenza COGNOME‘affiliazione ad un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso oggetto di problematica interpretazione ai fini COGNOMEa ricostruzione del contributo partecipativo – è stato affrontato e deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che la condotta di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento COGNOME‘agente nella struttura organizzativa COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Con riferimento alla portata COGNOME‘affiliazione si è precisato che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio COGNOMEa condotta partecipativa, ove l stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed RAGIONE_SOCIALE. Anche in caso di affiliazione rituale la verifica del giudice passa attraverso la valutazione di indici quali la qualit COGNOME‘adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale COGNOME‘affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto COGNOMEe forme rituali, con riferimento, tra l’altro, ai poteri d propone l’affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reci impegno preso e la misura COGNOMEa disponibilità pretesa od offerta: una valutazione, dunque, in concreto, che consente di materializzare il concetto di “messa a disposizione”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sintesi, deve affermarsi che ai fini COGNOMEa configurabilità del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. non può prescindersi, ricorrendo a forme di automatismo probatorio, nel caso di cd. mafia delocalizzata, dall’accertamento del collegamento funzionale ed organico con la casa-RAGIONE_SOCIALE che non solo deve essere oggettivo ma deve essere percepibile, e, dunque, come tale, riconoscibile all’esterno. Non è, viceversa, necessario né che tale struttura sia o meno dotata di autonomia organizzativa né che l’estrinsecazione del metodo mafioso sia di vastità tale da interessare l’intero territorio nel quale il RAGIONE_SOCIALE mafioso si s insediato – sia esso vasto o di più ridotte dimensioni – purché la nuova struttura
svolga un’attività destinata ad “occupare” aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratt distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l’ordin pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile.
5.La sentenza impugnata ha ritenuto che la locale RAGIONE_SOCIALE, facente capo a NOME COGNOME, costituisse un RAGIONE_SOCIALE associato delocalizzato dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE che aveva mantenuto solidi legami con i RAGIONE_SOCIALE operanti in RAGIONE_SOCIALE e altri paesi del reggino e ha ritenuto accertato che il RAGIONE_SOCIALE criminale si fosse stabilmente inserito nell’economia locale, soprattutto nella gestione di cave di porfido, settore nel quale erano operativi NOME COGNOME e NOME COGNOME, suo prestanome, e nel contesto sociale di riferimento, ove, attraverso gli associati, aveva intessuto rapporti con le istituzioni locali di interesse (consig comunali e amministrazioni separate degli usi civici), tanto che i fratelli COGNOME avevano ricoperto cariche negli enti locali oltre che con un candidato alle elezioni provinciali per avvisarlo del sostegno che avrebbe ricevuto dai RAGIONE_SOCIALE (pagg. 59 e 100), trovando copertura finanche presso la Stazione dei Carabinieri di Albiano come emerso in occasione del pestaggio di NOME, nel quale erano stati direttamente coinvolti NOME e NOME COGNOME, datore di lavoro del predetto, e del pestaggio dei giovani identificati come autori di atti vandalici COGNOME imprese di cui sono stati mandanti e autori NOME COGNOME e NOME COGNOME. Gli associati avevano, infine, costituito un’RAGIONE_SOCIALE culturale, denominata “RAGIONE_SOCIALE“, presieduta da NOME COGNOME – che si faceva promotore di incontri fra i sodali e di organizzare aiuti materiali per gli associat COGNOMEe cosche di COGNOME – e con revisori dei conti NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi attivo nel settore COGNOMEa logistica, che manteneva i contatti con una cellula ndranghetista romana e con un imprenditore, NOME COGNOME, operante nella zona del lago di Garda, contatto utile per ottenere affidamento dei lavori nel settore edile a personaggi RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.1.La ricostruzione COGNOMEa sentenza impugnata (pagg. 75 e ss.) non si risolve nell’analisi sociologica (che pure ha compiuto), analizzando il risalente insediamento in RAGIONE_SOCIALE di persone che si erano trasferite da RAGIONE_SOCIALE e da altre zone del reggino fin dagli anni 80, in coincidenza con le guerre tra i RAGIONE_SOCIALE, e il conseguente inserimento nell’imprenditoria locale, dapprima nella gestione COGNOMEe cave di porfido poi nel settore COGNOMEa logistica, ma, attraverso la illustrazione d obiettivi specifici enucleabili dalle conversazioni intercettate e con precisi passaggi
logici, ne ha attualizzato al presente e all’attualità sia la struttura organizzati facente capo a NOME COGNOME, che l’inserimento nelle attività economiche e imprenditoriali, oltre che nella vita politica locale – nella quale era ,s`c51idannent inseriti NOME COGNOME e NOME COGNOME – sia le dinamiche e modalità, espressive del metodo mafioso enucleandole dalle conversazioni intercettate e dall’analisi compiuta dagli inquirenti nella informativa del ROS.
Il risultato di tale analisi è costituito dalla ricostruzione COGNOMEa ingerenza d RAGIONE_SOCIALE criminale, attuata avvalendosi COGNOMEa forza intimidatrice del RAGIONE_SOCIALE, sotto multiformi aspetti, nel settore economico di riferimento ove aveva inciso sulla gestione COGNOMEe dinamiche con le maestranze lavorative, con debitori e fornitori accompagnata dalla progettazione COGNOMEa progressiva espansione in altri settori economici, ove praticare gli stessi mezzi.
Rileva la sentenza impugnata che erano stati gli stessi interessati a confessare l’esistenza COGNOMEa locale a RAGIONE_SOCIALE e la sua derivazione dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alludendo alla loro qualifica di ndranghetisti, talvolta implicitamente – la sentenza descrive il rammarico di NOME COGNOME di essere stato esiliato in RAGIONE_SOCIALE e il rimpianto di non poter usare i vecchi metodi estorsivi (pag. 60) – tal’altra esplicitamente come quando NOME COGNOME (pag. 60 ) ricordava gli investimenti realizzati con l’aiuto COGNOMEa “struttura”, intesa la mafia RAGIONE_SOCIALE, i una ricostruzione cui faceva eco una conversazione intercorsa tra il predetto NOME e la RAGIONE_SOCIALE del COGNOME (pag.63) che ricordava a questi le somme da lei stessa inviate, al posto del figlio che non poteva comparire, a NOME COGNOME per la sua ditta e, infine, le conversazioni tra questi e lo stesso COGNOME che ricordava all’imprenditore con quali modalità e quali aiuti finanziari il COGNOME era arriva in RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la sintesi COGNOMEa sentenza impugnata le operazioni di infiltrazione del territorio RAGIONE_SOCIALE erano iniziate, infatti, con il finanziamento COGNOMEe imprese NOME COGNOME nel settore del porfido (pag. 64), settore nel quale, in seguito, si erano inseriti NOME COGNOME, capo COGNOMEa struttura locale, NOME COGNOME e NOME COGNOME, intercettati mentre programmano ulteriori investimenti, attraverso compaesani di RAGIONE_SOCIALE come NOME COGNOME e NOME COGNOME sia nel settore del porfido (pag. 65) che in altri settori – ulteriori investimenti in c di porfido; un negozio di pasta fresca; l’acquisto di una segheria, il rilevamento di una Stazione di servizio RAGIONE_SOCIALE -, ditte e servizi in cui entrare facendo in modo che non si diffonda l’idea che le attività saranno gestite da RAGIONE_SOCIALE la cui fama, tuttavia, ciascuno degli interlocutori degli affari immediatamente comprende (si veda la conversazione con NOME COGNOME, riportata a pag. 65) e in cui, comunque, le linee di azione sono ben chiare, nonostante le cautele da adottare (si veda, in proposito i commenti, sul modo di portare via la fabbrica, dopo
l’inRAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME, fra il più volte indicato NOME COGNOME e il COGNOME).
Tale ricostruzione, che individua ruoli del RAGIONE_SOCIALE associativo e progetti di espansione, che, ai fini COGNOMEa sussistenza del reato, connotato come reato di pericolo, non è necessario che vengano realizzati purchè non si sia trattato di meri propositi rimasti all’interno del RAGIONE_SOCIALE e, nel caso, invece, avviati mediante trattative con interlocutori che immediatamente comprendono che hanno a che fare con mafiosi, peraltro, funge da premessa – dopo avere illustrato il ruolo di preminenza di NOME COGNOME – all’analisi COGNOMEe attività criminose che avevano interessato la gestione COGNOMEe cave di porfido, come detto settore di elezione dei risalenti investimenti ndranghetisti, e che sono consistite in vere e proprie attività illecite, contrassegnate dal metodo mafioso, cristallizzate nelle imputazioni che avevano riguardato vari soggetti, in particolare COGNOME NOME; nella illustrazione dei rapporti con le maestranze operanti nel settore del porfido, improntati a metodi schiavistici; nella utilizzazione di strumenti di coazione e intimidazione sia nei confronti dei dipendenti che COGNOMEe imprese concorrenti e dei debitori.
A tal riguardo la Corte di appello ha fatto riferimento a episodi specifici partendo dal violento pestaggio di NOME a seguito COGNOMEa rivendicazione COGNOMEe legittime pretese, pestaggio riconducibile non solo alla mano di NOME COGNOME, suo datore di lavoro ma che aveva registrato il coinvolgimento di NOME e NOME COGNOME, gestori di ditte di porfido (condannati per tali reati) e l’interessamento di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le conversazioni intercettate avevano consentito di ricostruire i collegamenti di NOME con NOME COGNOME – al quale aveva riferito il fatto – e, quindi, con gli esponenti RAGIONE_SOCIALE ai quali erano riconducibili la gestione schiavista del personale (pagamento tardivo di stipendi irrisori), evidenziando come il personale fosse tenuto in stato di soggezione e indotto a non denunciare gli abusi per timore COGNOMEe violente ritorsioni che avrebbero potuto subire; timore, aggiunge la sentenza impugnata, rafforzato dalle compiacenti modalità, verso gli autori del sequestro e pestaggio di Hu NOME, COGNOMEe attività di indagine svolte, nell’occasione, dai Carabinieri.
Un ruolo, quello di NOME, che emerge non solo dalla vicenda ora illustrata ma dalle stesse parole con le quali, in occasione di un inRAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME, artigiano COGNOMEa filiera del porfido, lo minacciava di ritorsioni evidenziando di essere vicino al RAGIONE_SOCIALE COGNOME (pag. 81).
Le conversazioni intercettate avevano consentito di ricostruire anche le reazioni violente di NOME COGNOME e NOME COGNOME in risposta ad episodi di danneggiamenti e atti vandalici in danno di imprese di lavorazione del porfido in
località Dossi-Grotta (pag. 82); lo sRAGIONE_SOCIALE tra il sindacalista NOME e NOME COGNOME, in cui questi minacciava di reagire con modalità violente, venendo “trattenuto” dallo stesso COGNOME che lo esortava ad attendere l’intervento COGNOMEa struttura associativa nella esazione di quando dovutogli dal duo COGNOME e NOME e, infine, la condanna per estorsione di NOME COGNOME nei confronti degli operai e per una truffa.
Si tratta di episodi ragionevolmente ritenuti espressione COGNOMEa capacità intimidatoria COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE al pari di altri episodi, emergenti dalle conversazioni intercettate, fra cui un dialogo tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 83), i quali manifestavano l’intenzione di non consentire alle altre imprese concorrenti di lavorare nel loro territorio.
E’ accertata, inoltre, la condotta intimidatoria posta in essere da NOME COGNOME nei confronti di un proprio cliente per costringerlo a pagare e il proposito minatorio esternato da COGNOME e COGNOME nei confronti del creditore COGNOME NOME, persone, quelle ora indicate, tutte indicate come partecipi COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza ha illustrato sia le condotte estorsive nei confronti dei lavoratori che, a ulteriore chiarimento COGNOMEe concrete modalità operative COGNOMEe imprese, le attività illecite (predisposizione dei bilanci falsi; costituzione di nuove società p eludere i RAGIONE_SOCIALElli), secondo metodologie di copertura COGNOMEe attività economiche alle quali i sodali facevano espresso riferimento nel descrivere le modalità operative COGNOMEe loro stesse attività economiche (pagg. 83 e 84).
La pressione criminale si era concretizzata anche mediante condotte di detenzione illecita e porto illecito di armi comuni e da guerra (cfr. pag. 84); condotte violente praticate nel settore del recupero crediti (a pag. 85 vengono illustrati, estratti dalle conversazioni intercettate, numerosi episodi oltre a quel del COGNOME, e direttamente riferibili al COGNOME e a NOME COGNOME).
La sentenza impugnata, procedendo di passo con la illustrazione dei contatti e incontri con trasferte “reciproche” che avevano scandito la vita e i rapporti sociali del RAGIONE_SOCIALE e dei suoi componenti più autorevoli ( pag. 90) con esponenti RAGIONE_SOCIALE, onde ricostruirne i rapporti con la casa-RAGIONE_SOCIALE, ha, infine, illustrato il sistema d organizzazione interno che faceva capo di NOME COGNOME e ha ritenuto dimostrata la forza intimidatrice del RAGIONE_SOCIALE che, come anticipato al punto 4 del Considerato in diritto, per avere rilevanza, non deve essere tale da connotare le complessive dinamiche sociali del territorio essendo, invece, sufficiente che la esteriorizzane del metodo mafioso e il contegno omertoso non si risolvano in un connotato proprio e interno COGNOMEa struttura criminale (nella gestione dei rapporti interni fra gli associati, detto in altre parole) e che, invece, tali connotati si rivelati all’esterno, nell’ambiente sociale, che, tuttavia, non deve coincidere con la comunità cittadina e con l’intero ambiente dei consociati potendo, invece, ben
riguardare il settore economico di interesse e, nel caso la gestione COGNOMEe cave di porfido che ne risultavano incise in maniera significativa sia nella gestione COGNOMEe maestranze lavorative, ridotte a condizioni schiaviste; nei rapporti con fornitori e debitori e nella stessa comunità, se si pensa agli interventi “di polizia” del COGNOME.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che la Corte di appello, seguendo la ricostruzione e la valutazione del giudice di primo grado, ha correttamente ritenuto che l’accertamento sul carattere mafioso del RAGIONE_SOCIALE associativo – che non si è risolto nella verifica di un mero collegamento funzionale con la casa-RAGIONE_SOCIALE, nel caso peraltro sussistente – ma che ha implicato, senza scorciatoie probatorie o automatismi di sorta, l’accertamento COGNOMEa percezione COGNOMEa mafiosità dei RAGIONE_SOCIALE e del metodo mafioso all’esterno, nella comunità lavorativa e imprenditoriale di riferimento, nonostante le cautele raccomandate dal COGNOME, e seguite dai correi sempre attenti ad evitare azioni eclatanti e proiezioni esterne suscettibili di creare allarme.
La sentenza impugnata ha dato atto del risultato COGNOME‘accertamento COGNOMEa concreta capacità del RAGIONE_SOCIALE criminale di esercitare la forza intimidatoria, ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi, e non necessariamente attraverso l’indiscriminato RAGIONE_SOCIALEllo del territorio ma nell’ambito di un consistente settore imprenditoriale, quale la gestione e lo sfruttamento COGNOMEe cave di porfido, che costituiva il terreno di elezione COGNOME‘azione di arricchimento degli associati, arricchimento perseguito avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e COGNOMEa forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non fosse stata generalizzata nel territorio di riferimento.
Come si è anticipato, è questo il dato che, rispetto a quello COGNOME‘organizzazione di una pluralità di persone accomunate dalla volontà di perseguire le finalità illecite indicate dalla norma incriminatrice, segna la differenziazione del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. dal delitto associativo puro.
In linea con la ratio incriminatrice di cui all’art. 416-bis cod. pen. la sentenza impugnata ha individuato, sulla base di indici univoci, innanzi sintetizzati, come fine del RAGIONE_SOCIALE fosse proprio quello del mantenimento del RAGIONE_SOCIALEllo su un settore COGNOME‘economia locale, realizzato con modalità non eclatanti (attraverso il ricorso a omicidi e altre azioni violente che, del resto caratterizzano piuttosto il contrasto fra RAGIONE_SOCIALE operanti sul territorio) ma attraverso modalità silenti – e senza poter fare ricorso alla pratica COGNOMEa estorsione generalizzata, cara al COGNOME, che la rimpiange – che sono, tuttavia, idonee ad incutere timore e soggezione perché percepite dalla platea dei destinatari – i lavoratori COGNOMEe cave; i debitori; gli artig e imprenditori con i quali si intavolano trattative economiche e pratiche
commerciali – come evocative COGNOMEa fama criminale raggiunta nel contesto territoriale RAGIONE_SOCIALE.
Se terreno elettivo del RAGIONE_SOCIALEllo mafioso sono (possono) essere le attività illecite (individuate, in base alle esperienze giudiziarie nella imposizione di tangenti), indagini e processi penali svolti con riferimento ad altri contesti (si pensi alle notorie acquisizioni registrate nel cd. processo Aernilia e in omologo processo svoltosi in Veneto), hanno dimostrato che l’acquisizione del RAGIONE_SOCIALEllo di settori COGNOME‘economia legale costituisce l’obiettivo di gruppi criminali realizzato attraverso la intimidazione e l’assoggettamento onnertoso quali il AVV_NOTAIO assoggettamento COGNOMEe maestranze, il tentativo di influenzare i rapporti sindacali, il sistema d RAGIONE_SOCIALEllo COGNOMEa sicurezza e COGNOMEe imprese, il rapporto con i debitori.
Si tratta di aspetti che la sentenza impugnata (pag. 98) ha correttamente valorizzato per inferirne la mafiosità del RAGIONE_SOCIALE, senza trascurare né l’esame COGNOME‘aspetto più propriamente organizzativo COGNOMEa struttura mafiosa né quello COGNOMEa generalizzata proiezione esterna, nella comunità di riferimento, perseguita con estrema attenzione e precauzioni, per evitare gli allarmi che la provenienza RAGIONE_SOCIALE era suscettibile di creare nel contesto di riferimento.
In conclusione, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come la struttura RAGIONE_SOCIALE fosse già così organizzata da poter individuare, al suo interno, un duplice livello, uno volto all’esterno per creare e mantenere livelli di rispettabilità co terzi e un secondo livello, noto a tutti i soggetti che venivano in contatto con la locale, caratterizzato da tutti i metodi che tipizzano il reato di RAGIONE_SOCIALE mafiosa. A questo riguardo, proprio valorizzando le conversazioni intercettate, la sentenza riporta il colloquio tra NOME e la sorella NOME e tra NOME e il cugino, NOME, in cui emerge, dagli stessi riferimenti del NOME, il timore che i cittadini COGNOMEa Val di Cembra avevano COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa (pag. 101), dopo la diffusione COGNOMEe prime notizie di stampa connesse alla presenza COGNOME‘organizzazione criminale nelle cave di porfido e al coinvolgimento di COGNOME con gli indranghetisti.
Quanto alla struttura organizzativa interna, la sentenza impugnata ha sottolineato come le conversazioni intercettate rivelino l’adesione ad un progetto criminale comune complessivo proprio COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE da parte dei singoli che osservano rituali tipicamente mafiosi, tra cui riunioni conviviali e messa a disposizione ed esprimono il rispetto COGNOMEa struttura verticistica e COGNOMEe regole tradizionali. Il comune sentire di appartenenza ad un corpus più ampio è testimoniato dal frequente uso del plurale per richiamare la forza COGNOME‘organizzazione e la consapevolezza di dover intervenire al bisogno di uno o più affiliati o in occasione di azioni delittuose (pag. 102).
6.La sentenza impugnata ha esaminato anche l’aspetto COGNOMEa condotta partecipativa COGNOME‘imputato, facendo corretta applicazione dei criteri che si sono indicati al punto 4. del Considerato in diritto. In tal modo, i giudici di appello, hanno esaminato anche un ulteriore, e rilevante aspetto, ai fini COGNOMEa sussistenza del reato associativo poiché, per tale via, hanno approfondito il collegamento del RAGIONE_SOCIALE con le cosche del territorio RAGIONE_SOCIALE e il profilo d dipendenza/autonomia COGNOMEa locale rispetto alla casa RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Sulla base di pacifiche acquisizioni, contestate in via di puro fatto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha escluso che fosse riconducibile a persona diversa dal ricorrente il soprannome (U righetto)le sue varianti (Rigame) con il quale l’imputato veniva appellato da NOME COGNOME nel corso COGNOMEa conversazione del 12 settembre 2019, conversazione che prosegue con COGNOME che chiama per nome ‘Imputato (NOME), dicendogli che aveva bisogno di vederlo.
Le conversazioni intercettate e analizzate nella sentenza impugnata, anche queste contestate con argomenti di merito, ne ricostruiscono, inoltre, il ruolo rivestito nel contesto ndranghetista RAGIONE_SOCIALE di riferimento (il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), luogo dove l’imputato aveva incontrato, durante le festività natalizie del 2017/2018, NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando, con i due risalenti rapporti di conoscenza che non restano di pura cortesia dal momento che i due imputati immediatamente ne proponevano l’inserimento nei loro progetti illeciti in RAGIONE_SOCIALE (l’acquisizione del negozio di pasta fresca; l’acquisto del segheria da NOME COGNOME, pag. 106).
Dalle conversazioni intercettate emergono le ragioni immediate e i motivi, anche personali e familiari, che avevano indotto l’imputato a lasciare la Calabria (dove era oggetto di indagini, come confidato dal ricorrente al cognato, NOME COGNOME, pag. 111 COGNOMEa sentenza) e ad inserirsi nel RAGIONE_SOCIALE mafioso RAGIONE_SOCIALE.
Risulta provato dalle conversazioni intercettate che fin dal mese di marzo 2018 il ricorrente aveva incontrato NOME COGNOME presso la cava in località Dossi di Lona-Lases e aveva partecipato a cene conviviali dove, come riferisce NOME COGNOME alla moglie commentando il fatto, “saranno due galli nello stesso gallinaio”.
La visita di NOME in RAGIONE_SOCIALE nella Pasqua del 2018 acquista significato alla luce COGNOMEa conversazione intercettata il 13 gennaio 2018, intercorsa tra NOME e NOME COGNOME (riportata alle pagg. 109 e 110 COGNOMEa sentenza impugnata).
La conversazione è chiara sia nel riferimento al voto (per alzata di mano) espresso, anche da NOME, per “l’elezione” COGNOME‘COGNOME, sia per le conseguenze che ne derivano nel contesto RAGIONE_SOCIALE “allora avete deciso di fare lui
– osserva NOME…allora dovete stare con lui…se sbaglia lo correggerete”. Emerge come la componente RAGIONE_SOCIALE abbia partecipato alla riunione per l’elezione COGNOME‘COGNOME (al quale si contrapponeva altro soggetto, cugino di NOME) sia attraverso il riferimento al voto espresso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che alle ragioni COGNOMEa scelta in favore di NOME COGNOME (“è giovane”, osserva NOME, ma NOME aggiunge “è giovane e ha più visualità…più cosa”).
Si tratta di circostanze, queste, che denotano il collegamento COGNOMEa locale RAGIONE_SOCIALE con quella RAGIONE_SOCIALE, anche nel caso in cui l’elezione e il voto si riferissero non all’elezione COGNOME‘COGNOME come capo COGNOMEa ndrina di RAGIONE_SOCIALE, secondo la ricostruzione difensiva illustrata al motivo sub 2. del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, e che sia stato capo COGNOMEa ndrina è affermazione che proviene dallo stesso imputato, pag.130, ma anche ove se ne identificasse l’oggetto proprio nell’operazione di trasferimento di uno dei componenti COGNOMEa ndrina in RAGIONE_SOCIALE, dove la locale conservava la sua autonomia poiché, come emerge dalla conversazione intercettata, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sì partecipato alla votazione nel luogo in cui NOME comandava, ma aggiungendo che in RAGIONE_SOCIALE “comandano loro” e NOME COGNOME sarà sottoposto al RAGIONE_SOCIALEllo del RAGIONE_SOCIALE locale (“se sbaglia lo correggerete”, precisa NOME ), autonomia del RAGIONE_SOCIALE che, del resto, è confermata dal fatto che si ritenne superfluo informare l’COGNOME del contrasto tra NOME e COGNOME NOME, contrasto che fa sfondo alla conversazione intercettata.
Risulta evidente dalla ricostruzione fin qui compiuta che il trasferimento in RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘COGNOME non fu “solo” decisione di questi, decisione che sarebbe stata eseguita nell’estate del 2019, dopo che COGNOME aveva ceduto l’attività commerciale in Calabria, ma che rappresentò una scelta, avallata dai RAGIONE_SOCIALE che vi sarebbero stati coinvolti (quello di RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE) poiché in RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME sarebbe stato accolto nella prospettiva non solo di trovargli lavoro ma, soprattutto, di inserirlo nei traffici illeciti che gli avrebbero consentito quei guadagni di cui e assetato (cfr. pag. 112).
Le intercettazioni eseguite dopo il suo arrivo in RAGIONE_SOCIALE ne attestano che quotidianamente contattava e si incontrava con NOME COGNOME e con NOME COGNOME; che intratteneva relazioni assidue con altri soggetti componenti COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME); che si impegnava per riallacciare i contatti con NOME COGNOME, cognato di NOME COGNOME, con il quale, anni prima era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. Dopo essere stato licenziato dal lavoro in una cava, NOME COGNOME avrebbe dovuto essere assunto, nel gennaio 2020, come autista proprio da NOME COGNOME e NOME COGNOME esprimeva tutte le sue preoccupazioni sia per eventuali reazioni COGNOME‘COGNOME verso
il datore di lavoro sia per il timore di un “rigurgito di là sotto”, cioè il proposito COGNOME‘COGNOME di tornare in Calabria, luogo in cui “è bruciato”.
L’analisi compiuta dalla Corte di appello non presta il fianco a valutazioni alternative e risulta rilevante sia per accertare il perdurante collegamento COGNOMEa cellula RAGIONE_SOCIALE con la casa RAGIONE_SOCIALE sia perché se ne evincono dati di rilievo per ricostruire l’aspetto organizzativo COGNOMEa cellula RAGIONE_SOCIALE, organizzazione nella quale viene riprodotto sia il rispetto COGNOMEe regole di funzionamento interno tipico del RAGIONE_SOCIALE ndranghetista con una sua precisa gerarchia, ancorché improntata a canoni di rispetto reciproco per le cariche rivestite anche dal sottoposto – che il rispetto del vincolo di pax mafiosa che, da anni, contrassegnava i rapporti fra le varie ndrine.
La sentenza impugnata ha logicamente confutato anche le censure difensive che, per escluderne la condotta partecipativa, hanno evidenziato che il ricorrente è stato condannato per la partecipazione alla ndrina COGNOME, piuttosto che in quella di RAGIONE_SOCIALE, poiché le conversazioni intercettate ne restituiscono un ruolo di primario rilievo nel contesto criminale RAGIONE_SOCIALE e soprattutto nel territorio di RAGIONE_SOCIALE, ruolo di cui è espressione il tono di “assoluto rispetto” verso la sua persona, attestato dalle conversazioni intercettate anche nel periodo novembre 2018/28 gennaio 2019 (pag. 145 COGNOMEa sentenza impugnata), conversazioni intrattenute dal ricorrente sia con NOME COGNOME che con NOME COGNOME (per il tramite di NOME COGNOME che si trovava in Calabria) sia infine con NOME COGNOME.
I giudici di appello non hanno mancato di evidenziare come nella conversazione del 28 gennaio 2019 tra NOME e NOME, traspare un profondo concetto di rispetto, tipico di una conversazione fra “uomini di onore”, né il costante interessamento del NOME per NOME quando, nel periodo pasquale del 2019, questi si reca in RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente è stato presente, come attestato dalla conversazione intercettata, sia all’inRAGIONE_SOCIALE del 10 dicembre 2019 a Merano di NOME con NOME COGNOME, sia a RAGIONE_SOCIALE, sempre nel mese di dicembre 2019, luogo dove anche NOME si era recato in più occasioni, a partire da settembre 2019. Rilevante, per la Corte di appello, il viaggio di NOME del 22 settembre 2019, viaggio nel corso del quale, al ritorno da una festa, NOME illustrava al suo compagno di viaggio, NOME COGNOME, i problemi COGNOMEa ndrina in un contesto che vedeva il RAGIONE_SOCIALE affidato alla reggenza di NOME COGNOME e in un RAGIONE_SOCIALE che registrava forti contrasti tra i componenti e lo “spopolamento” di persone, vuoi perché erano scese a Reggio vuoi per altre ragioni indicando che la sostituzione di COGNOME fosse dipesa dal fatto che questi aveva favorito alcune persone nei territori di RAGIONE_SOCIALE, nonostante non appartenessero a quella ndrina.
19 GLYPH
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Proprio NOME COGNOMECOGNOME COGNOME dicembre 2019, si era recato a RAGIONE_SOCIALE, con NOME COGNOME e NOME COGNOME, intrattenendo numerosi incontri con sodali COGNOMEa ndrina di RAGIONE_SOCIALE e facendosi latore dei saluti del COGNOME ad NOME COGNOME COGNOMEindicato come successore COGNOME‘COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOMECOGNOME entrambi affiliati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La funzione di collegamento svolta dall’NOME con la ndrina RAGIONE_SOCIALE; la partecipazione alle attività di riscossione dei crediti (emblematica perché nonostante riferita ad un periodo in cui il ricorrente si trovava a RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2017, risulta che questi aveva immediatamente prestato aiuto a tale NOME COGNOME per riscuotere un credito, circostanza, questa riferita dal COGNOME stesso al NOME COGNOME); la copertura assicurata a NOME COGNOME recatosi in Calabria per risolvere, attraverso la mediazione COGNOME‘COGNOME, i suoi problemi con NOME COGNOME, sempre nel settembre 2019; i contatti e collegamenti con i sodali trentini, che come innanzi illustrato, ne programmano l’inserimento nelle attività illecite in corso, non sono dati neutri ai fini COGNOMEa ricostruzione COGNOMEa condot partecipativa COGNOME‘COGNOME, come sostenuto dalla difesa, poiché non si esauriscono in un dato statico – quale quello COGNOMEa mera appartenenza per effetto del riconoscimento COGNOMEa qualità di uomo d’onore trattandosi, invece, di elementi che ne denotano la stabile messa a disposizione COGNOMEa locale RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento del fine sociale e nel ruolo di partecipe non essendo mai venuto in rilievo, a tenore COGNOMEa contestazione e di tutti gli elementi descrittivi quello di cap ragionevolmente venuto in rilievo con riguardo al ruolo nella ndrina di provenienza.
L’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ha riconosciuto l’NOME come membro attivo e l’imputato ha dimostrato piena adesione al programma criminoso impegnandosi per agevolare il perseguimento degli scopi associativi e il ruolo di spicco di COGNOME NOME in Calabria (un ruolo ammesso dallo stesso imputato che non manca di lamentare come da capo in Calabria è passato subordinato al COGNOME in RAGIONE_SOCIALE, pag. 130 COGNOMEa sentenza impugnata) ha costituito il presupposto che gli ha consentito di confluire nell’articolazione RAGIONE_SOCIALE contribuendo al rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE.
Conclusivamente, risulta fondata su solidi elementi di prova e apprezzata sulla scorta dei criteri esegetici indicati nella giurisprudenza, la conclusione COGNOMEa Corte di merito secondo cui NOME COGNOME si è rappresentato ed ha aderito al programma criminoso COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE avendolo realizzato e condiviso, in particolare rendendosi consapevolmente protagonista COGNOME‘interessamento economico ad attività imprenditoriali per conto COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e partecipando attivamenté4contri decisionali COGNOMEa compagine.
E’ manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla ricorrenza COGNOME‘aggravante GLYPH COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE GLYPH armata GLYPH (peraltro GLYPH non GLYPH applicata GLYPH con corrispondente aumento di pena). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione COGNOME‘aggravante, ritenuta nella giurisprudenza di natura oggettiva e configurabile, pertanto, a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso COGNOMEe stesse da parte COGNOMEa consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino anche in fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, formata da cellule “locali” di ‘ndrangheta federate (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831) in presenza di un dato storico, le risultanze COGNOMEa intercettazione COGNOMEa conversazione intercettata il 31 marzo 2018, presente l’imputato, in cui NOME COGNOME discute COGNOMEo stato di conservazione COGNOME‘arma e del fatto che probabilmente fosse bagnata, che denotano la consapevolezza COGNOMEa detenzione di armi da parte dei sodali escludendo che tale conoscenza potesse essere frutto solo COGNOMEa notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811). Al contrario, la presenza COGNOME‘imputato a tale conversazione è stata valorizzata per evidenziare che gli associati non esitavano a parlare di problematiche così delicate al cospetto del ricorrente proprio perché sodale o, comunque, all’epoca, “uomo di ndrangheta”
E’ del pari manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la sussistenza COGNOMEa recidiva. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione ( si veda, in particolare, pag. 142) dei principi COGNOMEa giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., i rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419), criterio che ha fatto da guida alla decisione di confermare l’applicazione COGNOMEa recidiva evidenziando non la precedente condanna COGNOME‘imputato per favoreggiamento ma la sua condanna per reato associativo collegato al traffico di sostanze stupefacenti poiché il reato associativo oggi contestato appare espressivo COGNOMEa medesima indole e denota maggiore colpevolezza e capacità a delinquere.
9.Ineccepibile anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di applicazione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
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è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego COGNOMEa concessione COGNOMEe attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra le tante, Sez. 2, n.3609 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non ha individuato nelle allegazioni difensive elementi tali da giustificare in positiv l’applicazione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche – la giovane età; il comportamento processuale, per essersi assoggettato a interrogatorio; il ruolo marginale -, anzi ha richiamato la gravità del fatto connotato dall’estrema disinvoltura con la quale l’imputato ha agito non esitando a recarsi in RAGIONE_SOCIALE al fine di attuare concretamente metodi acquisiti nella terra o di origine con specifiche modalità particolarmente allarmanti e i gravi precedenti penali unitamente alla mancanza di qualsivoglia forma di resipiscenza, quali elementi che evidenziano una più marcata ed attuale pericolosità quali elementi di giudizio preclusivi del riconoscimento COGNOMEe generiche. La pena, peraltro, è stata individuata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, ai sensi COGNOME‘art. 416-bis comma 1, cod. pen., pena aumentata per la recidiva e senza applicazione COGNOME‘ulteriore aumento, facoltativo, ai sensi COGNOME‘art. 63, comma 4, cod. pen. COGNOME‘aggravante cd. armata.
10.Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e alla rifusione COGNOMEe spese sostenute dalle parti civili nel presente grado, spese che, tenuto conto dei parametri di riferimento di cui al d.m. 55 e ss. modifiche apportate con il regolamento del 3 agosto 2022, n. 147, e COGNOMEe attività processuali , devono essere liquidate, per “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, per l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, per la “RAGIONE_SOCIALE” in euro 3.686,00 oltre accessori in favore di ciascuna di esse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente a rifondere le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio in favore COGNOMEe parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori in favore di ciascuna di esse.
Così deciso il 6 marzo 2024