Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1906 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1906 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame avverso l’ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 10 maggio 2022, che aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME imputato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Il ricorrente è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2021 alla pena di anni 12 di reclusione, per il contestato delitto di partecipazione all’associazione di stampo mafioso ‘ndrangheta, sentenza in forza della quale era stata richiesta l’applicazione della misura cautelare.
- Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 279 cod. proc. pen., poiché l’ordinanza applicativa della misura era stata emessa da persona fisica diversa dal G.u.p. che aveva pronunciato la sentenza di condanna; la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la competenza stabilita dall’art. 279 cod. proc. pen. è competenza funzionale, che richiede l’individuazione del giudice che ha la materiale disponibilità degli atti nel momento in cui viene formulata la richiesta di applicazione, applicando detto principio ad una fattispecie riguardante l’emissione dell’ordinanza da parte del Tribunale in composizione collegiale all’esito del giudizio di primo grado (Cass. 26800/2015).
Rilevava il ricorrente che, ove l’applicazione non fosse ritenuta possibile con riguardo all’emissione dell’ordinanza da parte del giudice monocratico, doveva esser sollevata questione di legittimità costituzionale, attesa l’evidente disparità di interpretazione della norma dell’art. 279 cod. proc. pen., non giustificata da alcuna logica ragione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 292, comma 2, lett. c), e comma 3 ter cod. proc. pen.. e vizio della motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata non aveva fornito adeguata risposta alla censura sollevata in sede di riesame, relativa al difetto di autonoma motivazione del provvedimento genetico in relazione al profilo delle esigenze cautelari; anche la prospettata integrazione della motivazione dell’ordinanza del G.u.p. non consentiva di superare il dato della originaria assoluta carenza di motivazione.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di errata considerazione della distanza temporale tra le condotte oggetto di addebito e il momento di applicazione della misura; il Tribunale del riesame non aveva affrontato compiutamente tale profilo, pur avendo dato atto della rilevanza del profilo sollevato dal ricorrente, limitandosi ad affermazioni generiche e astratte rivolte a dimostrare che la partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso del tipo storico, rende irrilevante il fattore temporale, senza prender in esame i rilievi specifici formulati con la memoria depositata in occasione dell’udienza di riesame con cui erano stati devoluti i dati fattuali, tratti dalla sentenza di condanna, che dimostravano la risalenza delle condotte di partecipazione del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono reiterative, oltre che manifestamente infondate.
E’ costante l’affermazione della giurisprudenza di . legittimità secondo la quale nella fase del giudizio la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal giudice investito della cognizione nel merito del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l’organo giudicante che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti, in quanto il principio di immutabilità del giudice, cui all’art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione d sentenza (Sez. 5, n. 649 del 06/12/2006, dep. 2007, Mauceri, Rv. 235688 – 01), quale strumento di garanzia dell’espressione del giudizio sulla responsabilità dell’imputato nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio; con la conseguenza che «l’eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell’organo competente alla trattazione del processo) dell’organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il princip di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall’art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme di ordinamento giudiziario» (in questi termini già Sez. Unite, n. 26 del 26/09/2000, COGNOME, Rv. 216768 – 0, seguita da Sez. 2, n. 5064 del 15/12/2005, dep. 2006, Rainò, Rv. 233154 – 0, i cui principi sono stati ribaditi da ultimo da Sez. 2, n. 28854 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273236 – 0; per l’applicazione del principio ad una fattispecie di adozione dell’ordinanza da parte del Giudice appartenente alla stessa sezione GUP, ma diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza di condanna, Sez. 5, n. 47398 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271854 – 0). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza del Tribunale, nel ritenere infondata la questione – prospettata nei medesimi termini oggi riproposti con il motivo di ricorso – ha fatto corretto richiamo all’orientamento ricordato.
Non è superfluo osservare che il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 2, n. 26800 del 09/03/2015, Riggio, Rv. 264344 – 0), più che enunciare il principio risultante dalla massima, diede sostanziale conferma del principio su ricordato, rigettando il motivo di ricorso che lamentava l’emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare da parte del Collegio, nella medesima composizione con cui il Tribunale aveva pronunciato la decisione di condanna in primo grado; aggiunse poi – quale obiter dictum che nella specie la circostanza della medesima composizione collegiale doveva ritenersi requisito caratterizzante una sorta di
competenza funzionale relativa al giudice chiamato ad emettere misure cautelari nel corso del processo; né risultano dopo quell’arresto pronunce di segno conforme, circa l’identificazione del giudice competente per l’emissione dei provvedimenti cautelari, nel corso del processo, con l’ufficio costituito nella medesima composizione dell’organo giudicante che procede.
Alla stregua di siffatta costante interpretazione del dato normativo, la prospettata questione di legittimità costituzionale è anch’essa manifestamente infondata.
1.2. GLYPH Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, nell’eccepire dinanzi al Tribunale del riesame la causa di nullità dell’ordinanza genetica (per il difetto di valutazione ed indicazione degli elementi su cui fondare il giudizio riguardante le esigenze cautelari), ha trascurato di considerare che ai sensi dell’art. 275, comma 1 bis e comma 3, cod. proc. pen. nel caso di specie operava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al titolo di reato (art. 416 bis cod. pen.) per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna.
E’ patrimonio acquisito della giurisprudenza della Corte il dato della necessaria confluenza del regime di presunzioni, assolute e relative, dettato dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. (quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della misura idonea a soddisfarle) con il giudizio valutativo richiesto per l’ipotes dell’adozione di misure cautelari all’esito della pronuncia di condanna, il che «determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti» (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272435 – 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271855 – 01), considerando altresì che in ipotesi di valutazione negativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento «non può fondarsi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l’istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare complessivamente i presupposti previsti dall’art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis» (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379 – 01).
In conseguenza, la lamentata carenza di autonoma motivazione dell’ordinanza del G.u.p. costituiva censura del tutto priva di fondamento, sicché correttamente il Tribunale del riesame non ne ha tenuto conto, peraltro provvedendo comunque ad integrare il tessuto argomentativo dell’ordinanza genetica in relazione al profilo delle esigenze cautelari.
1.3. Il terzo motivo è sostanzialmente reiterativo degli argomenti illustrati nella fase incidentale, attraverso il deposito della memoria indicata dal ricorrente.
In quella sede, la difesa aveva messo in evidenza in primo luogo la collocazione delle condotte espressive della partecipazione al sodalizio in epoca remota (al più tardi, sino all’anno 2008), l’assunzione da parte del ricorrente della qualità di testimone di giustizia che l’aveva portato a rendere dichiarazioni accusatorie evidentemente incompatibili con la perdurante intraneità al sodalizio, l’assenza di elementi di novità o di allarme dopo la conclusione del procedimento incidentale originario, che aveva visto il rigetto della domanda cautelare proposta nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE, rigetto confermato anche in sede di legittimità; di qui, aveva dedotto la rilevanza del tempo trascorso rispetto al momento dell’adozione della misura cautelare, indicativo dell’allontanamento del ricorrente dai contesti criminali oggetto della pronuncia di condanna.
Il ricorrente si duole della mancata valutazione degli elementi così rappresentati, trattandosi di dati obiettivamente rilevanti nell’apprezzare l’allontanamento dell’imputato dall’ambiente criminale costituente origine e fonte del pericolo di reiterazione criminosa.
Il motivo così strutturato, però, pone a base della tesi difensiva fatti smentiti dallo stesso accertamento contenuto nella sentenza di condanna richiamata dallo stesso ricorrente (quanto alla qualità di testimone di giustizia, che è risulta strumentalmente adottata per colpire clan rivali, lasciando invece immuni da accuse e coinvolgimenti nelle indagini i sodali del clan di riferimento: pag. 616 della sentenza del G.u.p. in data 5 novembre 2021). Inoltre, soffre di evidente aspecificità perché non si confronta con il fulcro della motivazione del provvedimento impugnato che, in primo luogo, ha delineato l’ambito temporale della condotta partecipativa alla stregua dell’imputazione (ove la contestazione era descritta con formula “aperta” sino all’anno 2019, quando furono eseguiti i provvedimenti cautelari) e delle caratteristiche del contributo offerto (quale “riciclatore seriale” dei proventi del sodalizio, condotta ampiamente valutata nella sentenza di condanna, che dà conto di una perdurante operatività dei legami con l’associazione anche nell’anno 2017, con la partecipazione dello COGNOME ad un incontro con i vertici del sodalizio – pag. 611 della sentenza del G.u.p. – ); ha considerato la neutralità del dato rappresentato dal precedente “giudicato cautelare” favorevole per l’indagato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055 – 0); ha, infine, richiamato l’orientamento di legittimità che attribuisce una portata limitata al tempo trascorso dalle manifestazioni di partecipazione al sodalizio, quando si tratti delle c.d. mafie storiche (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, COGNOME, Rv. 276905 – 0; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270626 – 0; Sez. 2, n. 30208
del 30/06/2022, Cirillo, n.m.), osservando che la locale . in cui ha operato il ricorrente è direttamente collegata alla struttura della ‘ndrangheta, la cui forza pervasiva e stabilità non sono compromesse anche da interventi dell’autorità giudiziaria, attesa la notoria capacità di riorganizzazione e di superamento delle criticità connesse allo stato detentivo dei partecipi e persino di soggetti con ruoli organizzativi e direttivi; mentre gli elementi dedotti dal ricorrente non erano in grado di attestare un’effettiva rescissione del legame con il contesto associativo o un definitivo allontanamento da quell’ambito criminale.
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/10/2022