Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24515 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, respingeva l’appello proposto contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La massima misura cautelare era stata imposta al ricorrente perché lo stesso era gravemente indiziato di partecipare al clan “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo alla associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, oltre che di estorsione e ricettazione, reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: nella valutazione della sussistenza del pericolo cautelare non sarebbe stato considerato il tempo intercorso tra l’applicazione della misura ed il fatto contestato, circostanza che, se valutata avrebbe dovuto condurre a ritenere insussistenti le esigenze cautelar;
2.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunal non avrebbe valutato che il ricorrente era stato sospeso dal lavoro, circostanza che gli avrebbe impedito di reiterare condotte delittuose analoghe a quelle per cui si procede; si deduceva, inoltre, che non sarebbe stata valutata la idoneità contenitiva degli arresti domiciliari con controllo elettronico, in un luogo situato fuori dalla regione Campania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui, quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE sussiste una presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria.
E’ stato infatti deciso, con giurisprudenza consolidata che si condivide, che quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una doppia presunzione, “relativa” quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed “assoluta” con riguardo all’adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, il giudice non ha l’obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertabs, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione, i mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (tra le altre: Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 – 01; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266005 – 01).
Gli unici casi in cui è possibile derogare all’obbligo di applicazione della custodi cautelare in carcere sono stabiliti dai commi quarto e quarto bis dell’art. 275 cod. proc. pen.: i casi previsti – genitorialità e malattia – non sono basati su presunzioni che contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma terzo dello stesso articolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di vista criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizion che danno luogo ai suindicati divieti), ma trovano fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quan correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall’art. 2 della Costituzion dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute (Sez. 1, Sentenza n. 5840 d 16/01/2008, COGNOME, Rv. 238655 – 01).
Si riafferma dunque che quando sono rilevati gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE sussiste una presunzione “relativa” in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed “assoluta” in ordine all’adeguatezza della misura carceraria. Misure meno afflittive della custodia in carcere possono, pertanto, essere applicate solo nei casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, ovvero quando l’indiziat dimostri (a) la necessità di accudire i figli che abbiano meno di sei anni, (b) di essere affet da una malattia incompatibile con la detenzione carceraria.
1.2. Nel caso in esame, con l’istanza che ha avviato l’incidente cautelare, il ricorrente ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari l’applicazione degli arresti domiciliari sostituzione della custodia in carcere. La richiesta di sostituzione, tuttavia, non risulta supportata dalla indicazione della sussistenza delle condizioni indicate nei commi 4 e 4-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., sicché la stessa non era, ab origine, accoglibile.
Il collegio ribadisce che l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice dell’appello cautelare deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Ricca rdi, Rv. 280694 – 04).
Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito d comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 202:3.