Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori: l’avvocato COGNOME NOME, quale difensore dell’imputato NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso; l’avvocato NOME COGNOME, quale difensore dell’imputato NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 17 agosto 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, a carico del quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, egemone nella locale di Mammola (capo 1 dell’imputazione provvisoria).
Nell’interesse del COGNOME sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione a firma degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
3.1. Con l’unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla gravità del compendio indiziario, sottolineando come il Tribunale non avesse tenuto conto della genericità delle dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non avevano individuato alcun ruolo associativo del ricorrente, e non avesse affrontato il tema dei riscontri esterni. A questo riguardo, il Tribunale aveva valorizzato: a) un singolo incontro dal quale non era emerso alcun concreto contributo alla vita del sodalizio; b) il riferimento, nel corso di una conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, ad una estorsione, nella quale l’identificazione era stata effettuata sulla base del mero uso del nome “NOME” e senza che emergesse alcun contributo di questa persona; c) il ruolo di messaggero del fratello NOME, detenuto, che, in realtà, non trovava alcun conforto nelle risultanze del processo; d) la vicenda relativa alle richieste della figlia di quattordici anni del ricorrente che chiedeva dei gettoni per utilizzare una giostra.
4. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta partecipazione al sodalizio, sottolineando che l’ordinanza genetica, pur escludendo la gravità indiziaria in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 23) della rubrica, aveva valorizzato tali contestazioni ai fini della ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo 1). Si aggiunge: a) che l’ordinanza assume, ma non dimostra l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale non era intervenuto alcun accertamento giurisdizionale: anzi nel processo cd. Crimine si era registrato, con riguardo a due coindagati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, un doppio annullamento da parte della Cassazione; che tale COGNOME, cui in passato
era stata attribuita la conduzione della RAGIONE_SOCIALE, era stato assolto, con sentenza irrevocabile, dal Tribunale di Reggio Calabria; b) che, in altri termini, del tutto evanescente e mutevole era il quadro dimostrativo della RAGIONE_SOCIALE; c) che l’episodio di cui al capo 4), che pure non era stato posto a carico del COGNOME, anche se era stato valorizzato ai fini associativi, era caratterizzato da assoluta indeterminatezza e genericità e fondata su una intercettazione, che, letta nel contesto comunicativo dello stesso giorno, rivelava la assoluta estraneità del ricorrente; d) che la vicenda del litigio COGNOME di cui al capo 7 non era significativa di alcuna condotta partecipativa; e) che anche il ruolo di messaggero del fratello detenuto era stato documentalmente smentito; f) che la vicenda cd. delle giostre di cui al capo 21, del pari, non riguardava una condotta del NOME ma della figlia e comunque si fondava su un travisamento delle risultanze captative; g) che del tutto generiche erano le dichiarazioni dei ricordati collaboratori di giustizia, NOME e NOME.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla loro attualità e concretezza, tenuto conto dell’esaurimento nel 2017 delle condotte contestate.
È stata trasmessa memoria nell’interesse del COGNOME, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso, rilevando come il P.M., nel formulare l’imputazione definitiva con l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., aveva escluso completamente NOME dalla contestazione estorsiva di cui al capo 4) della rubrica, prendendo in considerazione i rilievi difensivi laddove emergeva (dall’ascolto diretto delle intercettazioni relative e dalle successive trascrizioni del c.t. di parte) l’estraneità del ricorrente.
All’udienza del 28 febbraio 2024 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che, con diversità di accenti, pongono, salva la puntualizzazione della quale si dirà subito, questioni sovrapponibili.
Il tema dell’esistenza della RAGIONE_SOCIALE della quale si discute è affrontato analiticamente sia dall’ordinanza genetica sia dall’ordinanza impugnata, attraverso un richiamo alle risultanze del processo cd. Crimine e del processo Minotauro oltre che alle dichiarazioni del COGNOME e di NOME COGNOME, mentre
resta irrilevante il dato dell’assenza di un accertamento giurisdizionale (deve ritenersi che la formula sintetica adoperata nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO alluda all’accertamento, in sede diversa dalla presente e con decisione irrevocabile, posto che, come detto, nel presente procedimento il tema è esplicitamente affrontato dai giudici di merito), come pure prive di significato, per come genericamente dedotto, sono le vicende processuali che hanno riguardato altri appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE.
Sono, invece, fondate le critiche indirizzate all’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, nella misura in cui colgono l’evanescenza degli elementi ai quali viene affidato il giudizio di gravità indiziaria rispetto alla condotta associativa.
Premesso che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), si osserva che solo con formule di mero stile il Tribunale ha valorizzato, come confermative della intraneità del NOME, circostanze fattuali, utilizzate, nella contestazione provvisoria, come indicative di autonomi reati, ma rispetto alle quali non è stata ravvisata la gravità indiziaria già dal g.i.p.
Proprio quest’ultimo rilievo avrebbe imposto, a fronte delle indicazioni assolutamente generali dei collaboratori ascoltati, una puntuale verifica, alla luce delle contestazioni difensive, della stessa sussistenza della base fattuale del coinvolgimento del ricorrente (ad es., con riguardo alle vicende di cui al capo 4 di imputazione o del capo 23) negli episodi indicati, per poi passare ad illustrarne la significatività rispetto alla partecipazione del COGNOME al sodalizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria che, con autonomia valutativa, riesaminerà la portata delle critiche del ricorrente, andando ad apprezzare in conseguenza le critiche alla stessa sussistenza di attuali esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, da ritenersi qui assorbito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/02/2024