Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29327 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29327 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Monteroni di Lecce il 01/08/1977 avverso l’ordinanza del 21/12/2024 del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME che si Ł riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Lecce, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce dell’8 novembre 2024 – con la quale era respinta la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e ha disposto nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere anche con riferimento a tale capo.
Al capo 1) si contesta, in particolare, la partecipazione di COGNOME alla associazione mafiosa comunemente denominata ”Sacra Corona Unita’ facente capo a NOME, COGNOME NOME Marco e COGNOME COGNOME. In particolare, COGNOME, uomo di fiducia di COGNOME, sarebbe stato incaricato dallo stesso di occuparsi della attività connessa al recupero degli oli vegetali esausti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, nonchØ in alcune province della Lombardia, e di favorire la latitanza di COGNOME NOME procurandogli una abitazione in Torre INDIRIZZO, ove il predetto era tratto in arresto.
Il G.i.p. aveva escluso l’esistenza della associazione mafiosa, ritenendo che tutte le dinamiche criminali emerse nel corso delle indagini, compresi gli episodi violenti, la disponibilità di armi, il favoreggiamento di alcune latitanze e il pagamento del ‘punto’ fossero esclusivamente riconducibili al traffico di droga e non fosse possibile affermare l’esistenza di un organismo sovraordinato rispondente ai parametri di cui all’art. 416bis cod. pen. Difettava, in particolare, la condotta espressiva della forza di intimidazione e della
Sent. n. sez. 570/2025
CC – 16/04/2025
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà.
Quanto a COGNOME, le condotte che erano considerate espressione dell’appartenenza mafiosa, null’altro dimostravano se non l’attivarsi dello stesso, a titolo personale, per aiutare amici o parenti.
Il Tribunale del riesame ha, invece, sostenuto l’esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile a Penza, di nuova formazione rispetto al clan mafioso capeggiato sempre dal predetto – in relazione al quale era già intervenuta sentenza di condanna di primo grado l’11 giugno 2021 – che copriva le condotte mafiose commesse sino a tale data.
Il Collegio della cautela ha, in particolare, evidenziato come episodio successivo a tale data indicativo dell’esistenza di un ‘nuovo gruppo’ l’inoltro di una missiva da COGNOME a COGNOME nel luglio 2021, nella quale Penza, tra l’altro, scriveva: «lo sto forte … mentre tu ti spupazzi di colloqui e profumi ecc. io ho rifatto un assetto fortissimo … pezzi nuovi, vecchie glorie e ci voglio bene e me ne vogliono tanto».
Il Tribunale del riesame ha, poi, individuato come riscontro alla nascita del nuovo gruppo mafioso, di cui si parla nella missiva sopraindicata, la conversazione del 19 settembre 2020 nella quale NOME COGNOME chiedeva a NOME COGNOME se COGNOME, indicato con l’appellativo di ‘NOME‘, fosse stato informato della ‘dote’ conferita da ‘NOME‘ allo stesso COGNOME; successivamente COGNOME assicurava NOME COGNOME che il gruppo avrebbe onorato le scelte di ‘NOME‘ sino alla fine, in tal guisa ribadendo la soggezione a un personaggio carismatico che nella specie doveva essere individuato in NOME COGNOME
Tale forma di riverenza trovava riscontro, secondo il Collegio della cautela, sia nel contenuto della lettera in ordine alla fondazione di un nuovo gruppo, sia nelle parole del collaboratore di giustizia NOME COGNOME secondo il quale NOME COGNOME era da tempo successore designato di NOME COGNOME
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione Podo deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto l’effettuazione da parte del G.i.p. di una lettura frammentaria riduttiva degli elementi indiziari.
Da pagina 18 a pag. 28 dell’ordinanza impugnata si parla solo della esistenza dell’associazione mafiosa senza mai citare il ricorrente. DopodichØ vengono indicate due conversazioni, del tutto trascurabili e dal contenuto neutro, e si afferma, in maniera apodittica, che, figurando la convivente di NOME COGNOME e NOME COGNOME (cognato di COGNOME) fra i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, società ove lavorava anche COGNOME non vi era dubbio in merito all’infiltrazione dell’associazione mafiosa nella società, che si occupava della raccolta degli oli vegetali esausti.
Non risulta che COGNOME fosse inserito nella società grazie alla sua vicinanza a Penza e, in tale contesto, appaiono neutre le assunzioni in favore di COGNOME e della convivente di COGNOME, ben potendo trattarsi di favori personali.
La raccolta degli olii Ł un’attività lecita da sempre svolta da COGNOME, anche quando si recava a Milano per concludere affari con vari ristoratori, motivo per il quale non si comprende come possa parlarsi di infiltrazioni mafiose.
A pag. 40 si parla, piø nello specifico, del ricorrente perchØ tale COGNOME NOME prometteva al predetto un compenso di 10.000,00 euro per punire l’autore di un agguato nei confronti di un uomo di Penza. Si afferma poi, in maniera ancora una volta apodittica, che il coinvolgimento di NOME COGNOME nella vicenda e i riferimenti a NOME COGNOME fanno
comprendere che la gestione del conflitto fra COGNOME e COGNOME, pur relativo agli stupefacenti, fu preso in carico dal clan mafioso facendo leva sulla messa a disposizione di uomini di fiducia come NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tale motivazione non regge il confronto con fatti oggettivi che non hanno in alcun modo consentito di pervenire a tale conclusione.
Anche la condotta di favoreggiamento della latitanza di COGNOME NOME da parte del ricorrente non può essere letta come indicativa della partecipazione di quest’ultimo all’associazione mafiosa; ciò perchØ COGNOME era cognato di COGNOME e si era limitato a reperire un alloggio allo stesso ben prima che questi fosse attinto da un ordine di carcerazione, quindi in perfetta buona fede. In ogni caso, COGNOME non Ł stato latitante perchØ il 10 marzo 2021 la Procura Generale emetteva provvedimento di revoca del decreto di sospensione e contestuale ordine di esecuzioneper la carcerazione e COGNOME era ricercato per la prima volta presso il suo domicilio il 13 marzo 2021 ed era arrestato nel primissimo pomeriggio del 13 marzo 2021.
Infine, l’impegno assunto da COGNOME di reperire un’autovettura a NOME COGNOME moglie di COGNOME non può in alcun modo considerarsi come atto di asservimento dell’indagato nei confronti del leader, quanto, piuttosto, espressione di una vecchia amicizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce.
2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza dell’associazione mafiosa di cui al capo 1), avendo valorizzato una serie di elementi, diffusamente passati in rassegna. Ha aggiunto che, anche escludendo la lettera sequestrata, diretta a NOME COGNOME, i residui elementi consentivano di ritenere comprovata la gravità indiziaria a carico del ricorrente. Di contro, il Giudice per le indagini preliminari era approdato ad opposta conclusione e aveva affermato, tra l’altro, che, pur ammettendo l’esistenza di un clan mafioso COGNOME, si porrebbe un problema di bis in idem , in quanto nel procedimento n. 9621/2017 l’indagato era stato condannato per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. e, poichØ la sentenza di condanna di primo grado Ł stata emessa l’11 giugno 2021, la permanenza doveva ritenersi cessata a quella data. «L’unico dato successivo era costituito dalla missiva inviata a NOME COGNOME, sequestrata nel luglio 2021, che Ł un documento significativo ma equivoco, perchØ non consente di capire se il nuovo assetto fortissimo riguardasse il sodalizio mafioso o, come piø probabile, consistesse in una riorganizzazione del traffico di stupefacenti».
Alla luce di quanto precede va rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale documentano attività poste in essere in date antecedenti alla sentenza di condanna del ricorrente per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1), che ha determinato la cessazione della permanenza del reato associativo. Riguardo a tali attività, che secondo l’ordinanza impugnata potrebbero da sole integrare la gravità indiziaria, pur a prescindere dalla lettera sequestrata a luglio 2021, il Tribunale pare non essersi posto il problema della loro collocazione temporale nel periodo oggetto della menzionata pronuncia di condanna, non avendo spiegato perchØ esse potessero costituire gravi indizi della intraneità del ricorrente allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva alla intervenuta sua condanna. Valorizzando, invece, quale circostanza successiva alla sentenza di condanna, la lettera sequestrata a luglio 2021, va rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente illustrato perchØ, pur a fronte della ritenuta sussistenza di due associazioni, l’una delle quali dedita al narcotraffico, il riferimento, effettuato dal ricorrente, a un nuovo gruppo e a “vecchie glorie”
deponesse per il riavvio del sodalizio mafioso.
Neppure risultano chiaramente indicate le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto che, con il riferimento a sØ e a tale ‘M’ (identificato in NOME COGNOME detto NOME) quali garanti, il ricorrente avesse alluso al controllo del territorio da lui svolto quale partecipe del sodalizio mafioso e non di quello dedito al narcotraffico, che, secondo quanto indicato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l’attività principale dello stesso ricorrente. Non può peraltro trascurarsi che l’esistenza di una gerarchia e il controllo del territorio (aspetti sottolineati dal Tribunale) sono dati che ricorrono anche nelle associazioni dedite al narcotraffico, mentre l’elemento che caratterizza l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al narcotraffico Ł costituito dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, che, nell’associazione di cui all’art. 416bis cod. pen., si estrinseca nell’imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un’operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469 – 01).
Non risultano, quindi, adeguatamente illustrate le ragioni per cui COGNOME, nella missiva indicata, intendesse riferirsi al controllo del territorio non limitato al traffico di sostanze stupefacenti (ma esteso a svariati settori).
Occorre evidenziare che, proprio avendo riguardo a tali osservazioni, la Corte di cassazione, con sentenza n. 17924/2025 del 10 aprile 2025 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 21 dicembre 2024, che aveva disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento al reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Anche per quanto concerne la posizione di COGNOME, le rilevate criticità della motivazione impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, che effettuerà un nuovo giudizio, colmando i vuoti argomentativi segnalati in ordine alla esistenza di un nuovo sodalizio ex art 416bis cod. pen.
¨, infatti, preliminare alla valutazione della partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa, l’accertamento della sussistenza di tale associazione, essendo Podo indicato come ‘un uomo’ di Penza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di lecce competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME