Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10476 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME NOME Gioia Tauro il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 5 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; l ette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l ‘1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME nella veste di indiziato per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa ‘ ndranghetista denominata RAGIONE_SOCIALE e per due episodi di estorsione e tentata estorsione, aggravati entrambi dal metodo e dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato NOME atto redatto dall’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1 Violazione dell’art. 273 codice di rito e 629 cod. pen. poiché i giudici non hanno correttamente applicato le norme che regolano il concorso di persone nel reato e la fattispecie estorsiva e hanno disatteso le censure formulate con la memoria depositata in udienza in relazione all’episodio esto rsivo contestato al capo 11 della rubrica.
Osserva il ricorrente che la decisione del Tribunale si fonda sulla registrazione di una conversazione in cui COGNOME chiedeva al nipote COGNOME di fissare un appuntamento con tale NOME COGNOME, esplicitando al COGNOME l’intenzione di convocare l’imprenditore per fargli presente che NOME dovuto ‘ mettersi a posto ‘ con i rappresentanti della locale di RAGIONE_SOCIALE. Rileva la difesa che, tuttavia, manca la prova indiziaria che COGNOME abbia poi effettivamente avanzato detta richiesta estorsiva al COGNOME e gli abbia intimato il pagamento di somme di denaro quale tangente per proseguire i lavori indicati in rubrica.
2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 11, poiché il contenuto del colloquio tra l’imprenditore COGNOME e COGNOME non è stato registrato e non si ha contezza del tenore della conversazione.
Il ricorrente deduce che il tenore della conversazione sarebbe stato travisato, poiché COGNOME si è limitato a rintracciare COGNOME e a convocarlo in nome del COGNOME, senza tuttavia esplicitargli le ragioni di questa richiesta, né il predetto risulta essere in contatto con i sodali di RAGIONE_SOCIALE che avevano inviato la richiesta estorsiva.
2.3. Violazione di legge in ordine all’affermazione di gravità indiziaria per il delitto di estorsione commesso in danno di NOME NOME, contestato al capo 32 della rubrica. Osserva il ricorrente che nel caso in esame manca la prova del nesso di correlazione tra la minaccia formulata e la richiesta di pagamento di somme di denaro all’indirizzo di NOME. Ed infatti nell’incontro che sarebbe intercorso con NOME, alla presenza passiva del COGNOME, NOME aveva indirizzato delle frasi minacciose che non risultano finalizzate ad ottenere il pagamento di una tangente. Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto integrata la soglia di gravità indiziaria, così anticipando la punibilità ad un momento in cui non è stato individuato l’evento del reato.
2.4 Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli elementi valorizzati per fondare il giudizio di gravità indiziaria per l’estorsione in danno di NOME, in quanto le minacce non sono state accompagnate da alcuna richiesta di tangente e il Tribunale non considera che le minacce formulate da NOME non erano finalizzate a un ritorno economico, quanto piuttosto a riaffermare il potere criminale della RAGIONE_SOCIALE sulle zone di competenza, poiché NOME aveva eluso la necessaria autorizzazione mafiosa prima di realizzare l’acquisto dell’appartamento. NOME si è poi determiNOME a consegnare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il NOME di COGNOME la somma di 10.000 euro, spontaneamente e non in relazione alle minacce a lui rivolte. Il Tribunale dà atto che COGNOME, secondo il
narrato di COGNOME, è rimasto in silenzio in tale occasione e ciononostante attribuisce rilevanza causale alla condotta inerte del prevenuto, senza spiegare in che modo la presenza dell’indagato abbia rafforzato e agevolato l’intento dello NOME, che più volte, nel raccontare l’episodio a COGNOME, evidenziava che COGNOME era rimasto stupito e disorientato dinanzi alla sua condotta.
La difesa lamenta che con la richiesta di riesame si era evidenziata l’inefficienza causale della presenza del COGNOME che, peraltro, non era neppure a conoscenza delle intenzioni di COGNOME, e quindi anche l ‘in sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Deduce inoltre travisamento della prova nell’ interpretazione delle intercettazioni ambientali, poiché il Tribunale ha sostenuto che la conversazione registrata il 18 Marzo in cui COGNOME riferiva a COGNOME che NOME si era messo a disposizione per versare un corrispettivo alla RAGIONE_SOCIALE al fine di tenere per sé l’immobile, ma la frase riportata dal COGNOME ‘ volevo sapere io a chi devo ringraziare ‘ è stata così interpretata, nonostante la distonia rispetto alla lettura fornita nell’ordinanza genetica.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha smembrato il testo del dialogo registrato tra NOME COGNOME e la moglie, cui il predetto raccontava la vicenda conclusasi con il permesso a NOME di tenere l’appartamento acquistato, avendo NOME però provveduto a sdebitarsi versando una somma pari a 10.000 euro; NOME infatti omesso l’ incipit della conversazione che individua il soggetto cui si riferirebbe COGNOME; rileva, infine, la difesa che dal complessivo tenore della conversazione non emerge che la somma versata da NOME sia stata acquisita dall’odierno ricorrente.
2.5. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha individuato quegli elementi di fatto di qualificata pregnanza indiziaria dai quali desumere lo stabile inserimento del ricorrente nell ‘ organizzazione della RAGIONE_SOCIALE. Appare opportuno osservare che alla dichiarata disponibilità in favore del sodalizio che il Tribunale desume dalle intercettazioni del 7 luglio 2022 e del 23 gennaio 2023, non corrisponde una partecipazione attiva stabile e permanente da parte del COGNOME, che intrattiene rapporti sporadici con lo zio NOME COGNOME e non ha contatti con altri pretesi accoliti del clan RAGIONE_SOCIALE, salvo alcuni occasionali rapporti con COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché formula motivi generici e non consentiti, in quanto reiterano le censure formulate con il riesame, senza tener conto delle risposte ricevute, ed invocano una diversa valutazione del compendio indiziario, introducendo doglianze di merito che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità.
Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 -01).
Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine alle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare.
1.1 L e prime due censure, relative all’episodio estorsivo in danno di COGNOME sono manifestamente infondate.
Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del COGNOME è assolutamente chiaro nell’individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell’imprenditore COGNOME, NOME l’ambasciata del Copel li, scaturita da una richiesta estorsiva proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, che pretendeva dall’imprenditore di Gioia Tauro la cd. ‘ messa a posto ‘, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio, minacciando atti ritorsivi ai suoi danni.
Il Tribunale ha correttamente spiegato che, sebbene il dialogo tra COGNOME e COGNOME non sia stato intercettato, il primo comunque spiegava al COGNOME le ragioni della convocazione e, in seguito, operava un dettagliato resoconto dell ‘incontro parlando con il suo luogotenente NOME COGNOME il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova della consapevolezza della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo da parte del COGNOME sono generiche.
1.2 Anche la terza e la quarta censura, che criticano sotto diversi profili il giudizio di gravità indiziaria in relazione all’ episodio estorsivo in danno di NOME, contestato al capo 31 dell’incolpazione provvisoria , sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha motivatamente respinto la prospettazione alternativa offerta dalla difesa e ha correttamente tratteggiato il ruolo attivamente svolto dal COGNOME, anche soltanto nella fase finale dell’estorsione, su incarico e autorizzazione del COGNOME.
La vicenda viene ricostruita alle pagine 11 e seguenti della ordinanza in base al tenore delle intercettazioni tra COGNOME e NOME COGNOME e tra COGNOME e la moglie.
In particolare è emerso in modo incontestabile che NOME aveva acquistato un appartamento che era destiNOME al figlio del COGNOME, essendo stato in questo incoraggiato e autorizzato da COGNOME NOME, indicato con il termine di ‘ NOME ‘ , e dal di lui figlio NOME, odierno ricorrente, nipote del COGNOME. NOME, tuttavia,
contattato NOME e alla presenza non casuale del COGNOME formulava una violenta reprimenda in ragione al fatto che il primo si fosse permesso di effettuare un acquisto sul territorio di Gioia Tauro senza ottenere preventivamente l’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE.
Nonostante le gravi minacce proferite da NOME alla presenza del COGNOMECOGNOME COGNOME di lasciare l’appartamento n el possesso del NOME NOME NOME NOME COGNOME chiedeva a chi poteva versare una somma di denaro, in cambio della saNOMEria ricevuta in relazione all’errore commesso; lo stesso COGNOME a COGNOME COGNOME potere di riscuotere quanto NOME NOME versato.
E’ di tutta evidenza che la dazione di denaro da parte del NOME è stata effettuata non spontaneamente, ma a seguito delle gravi minacce ricevute, che erano dirette a ribadire il potere della RAGIONE_SOCIALE di autorizzare preventivamente eventuali acquisti sul territorio di Gioia Tauro e di stigmatizzare il comportamento del NOME, che si era permesso di comprare un appartamento, senza chiedere autorizzazione al COGNOME.
La circostanza che l’oggetto della reprimenda non fosse direttamente connesso ad una pretesa di denaro non ha rilevanza poiché, nella ricostruzione logicamente coerente offerta dal Tribunale, COGNOME si è sentito obbligato a versare una somma di denaro a causa delle minacce subite, in cambio della ratifica del suo acquisto da parte del RAGIONE_SOCIALE. COGNOME interviene in diverse fasi di questa vicenda e soprattutto, dopo essere stato presente in occasione delle minacce formulate da NOME, si rende intermediario della richiesta di NOME di effettuare un ‘ringraziamento’ alla RAGIONE_SOCIALE e, su specifico incarico del COGNOME, riceve il denaro, nella piena consapevolezza che si tratta di una dazione sine causa dovuta alla coercizione di stampo mafioso subita dalla persona offesa.
La difesa inoltre prospetta un inesistente travisamento della prova, poiché si appunta su aspetti secondari della interpretazione del compendio indiziario offerta dal Tribunale, che non incidono sul nucleo essenziale della vicenda e sul ruolo assunto da COGNOME.
1.3 La censura in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione alla partecipazione del COGNOME al reato associativo è generica poiché non si confronta col tenore delle plurime conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e il nipote COGNOME NOME, il quale non mancava di ribadire la propria incondizionata fedeltà e disponibilità nei confronti del congiunto e della RAGIONE_SOCIALE, disponibilità che trova conferma nel tenore di altre conversazioni da cui si evince che COGNOME non ha alcuna remora a mettere il nipote a conoscenza di dinamiche interne e delle sue intenzioni e COGNOME usufruisce del ruolo di sodale e di soggetto vicino al capo.
Neppure è vero che si tratti di mere dichiarazioni verbali non accompagnate da compiti effettivi svolti nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE , in quanto quantomeno nei due episodi estorsivi contestatigli, COGNOME ha assunto un ruolo attivo, attenendosi alle prescrizioni del capoRAGIONE_SOCIALE e intrattenendo rapporti anche con il luogotenente del RAGIONE_SOCIALE, COGNOME.
2.2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen.
Roma 4 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME