Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41905 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditoiLdifensorit ;
L’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME del foro di RAGIONE_SOCIALE nomina depositata all’odierna udienza in difesa di RAGIONE_SOCIALE chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese.
2) L’avvocato COGNOME NOME del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa di RAGIONE_SOCIALE depositando contestualmente nomina e procura speciale per la parte civile RAGIONE_SOCIALE; anche in qualità di sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME del foro di RAGIONE_SOCIALE nomina depositata all’odierna udienza, in difesa di RAGIONE_SOCIALE; anche in qualità di sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME del foro di PALERNO nomina depositata all’odierna udienza, in difesa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; anche in qualità di sostituito processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME del foro di PATTI, nomina depositata all’odierna udienza, in difesa di RAGIONE_SOCIALE; anche in qualità di sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME del foro di RAGIONE_SOCIALE nomina depositata all’odierna udienza, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, si riporta come da conclusioni scritte che deposita all’odierna udienza unitamente alle note spese.
3) L’avvocato NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa dì NOME conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.
4) L’avvocato COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa di NOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 30 giugno 2022, con la quale è stata confermata la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 27 luglio 2021 all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato:
COGNOME alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in ordine al seguente reato:
favoreggiamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. :378 cod. pen. (capo 8), perché nel mese di aprile 2018 aveva favorito COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME a eludere le investigazioni RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, essendosi prestato alla veicolazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni e avendo organizzato riunioni;
NOME alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati:
associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, ai sensi degli artt. 416-bis, primo, terzo quarto e sesto comma, e 61, primo comma, n. 6, cod. pen. (capo 2), perché da maggio 2016 con condotta perdurante aveva fatto parte RAGIONE_SOCIALE‘associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso definita “RAGIONE_SOCIALE“; in particolare, facendo parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva mantenuto per conto di NOME COGNOME rapporti con vari affiliati del sodalizio, nell’interesse primario RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione criminale, e aveva organizzato e coordinato attività estorsive, nonché atti ritorsivi e di danneggiamento nei confronti di imprenditori e commercianti RAGIONE_SOCIALEa zona, alle dirette dipendenze del reggente, nella sua qualità di portavoce RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALEo stesso;
estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), perché nel mese di maggio 2018 in RAGIONE_SOCIALE, in concorso a COGNOME NOME, aveva ottenuto, mediante minacce consistite nell’aver manifestato l’appartenenza all’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso “RAGIONE_SOCIALE” e nell’aver posto intimidazioni, il rilascio RAGIONE_SOCIALEa postazione in INDIRIZZO, in danno di COGNOME NOME, esercente ambulante di alimenti e bevande, con relativo danno per la persona offesa.
2. COGNOME articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, con riferimento agli artt. 378, primo e secondo comma, 416-bis cod. pen., 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non vi era prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo generico del reato di
favoreggiamento, posto che era mancata la volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato di intralciare le indagini: infatti, non sarebbe stata indicata alcuna prova in ordine alla natura illecita RAGIONE_SOCIALE‘unico inRAGIONE_SOCIALE tra NOME e COGNOME NOME, atteso che COGNOME si era limitato a riferire al proprio consuocero, NOME, che COGNOME NOME avrebbe avuto desiderio di incontrarlo, poiché i due avevano condiviso una lunga carcerazione.
Inoltre, con riferimento ai rapporti tra l’imputato e COGNOME, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito si sarebbe limitato a valorizzare in maniera errata una frase pronunciata da COGNOME con riferimento ad «un soggetto che deve pagare», senza però fornire la prova RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità di tale frase ad un’attività estorsiva. Al contrario, secondo il ricorrente, dagli atti causa si evincerebbe che la frase pronunciata sarebbe stata riferita alla mancata corresponsione degli alimenti dovuti ai figli da parte RAGIONE_SOCIALE‘e>: marito RAGIONE_SOCIALE‘attuale convivente del figlio di COGNOME NOME di nome NOME, come era stato confermato sia da COGNOME NOME che da COGNOME NOME.
Infine, nel ricorso si evidenzia che il riferimento – o, meglio, l’utilizzo parte di COGNOME di nomignoli ogni volta che si doveva rivolgere a COGNOME o a COGNOME non andava estrapolato dal contesto RAGIONE_SOCIALEa conversazione, come quando lo stesso aveva manifestato preoccupazione sul fatto che i contatti neutri e le riprese di frequentazioni potessero essere oggetto di equivoci da parte degli organi inquirenti.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che COGNOME non aveva avuto alcuna cognizione che la sua condotta avesse potuto favorire l’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, anche considerando che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, nel reato di favoreggiamento, la circostanza aggravante in esame può ritenersi integrata solo quando lo stesso sia stato commesso al fine specifico di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa, con la conseguente necessità di una prova oggettiva sulla finalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘azione per favorire l’associazione.
3. COGNOME articola quattro motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, con riferimento all’art. 416-bis cod. pen., e la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in merito alla partecipazione all’associazione mafiosa, perché la Corte territoriale avrebbe considerato in maniera errata indici fattuali RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza al sodalizio alcuni episodi non
provati, che originariamente avevano formato oggetto di indagini ma che, successivamente, non erano confluiti nei capi di accusa.
In particolare, nel ricorso si evidenziano gli episodi segnalati alle pagine 13 e 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, di cui ai punti 1, 2, 4 e 9, che sarebbero rimasti privi di dimostrazione: al punto 1, COGNOME avrebbe ordinato a COGNOME di compiere un atto di ritorsione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore COGNOME, titolare di un pontile e di un rimessaggio barche nel porticciolo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; al punto 2 COGNOME, al fine di evitare eccessive attenzioni da parte RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, avrebbe incaricato COGNOME di allontanare soggetti sgraditi addirittura muovendosi con il revolver in mano; al punto 4, COGNOME il 2 giugno 2017 aveva ricevuto da COGNOME NOME la disposizione di allontanare un soggetto dal suo territorio, perché da lui non autorizzato; al punto 9, si fa riferimento ad illeciti commessi da COGNOME e legati al traffico di stupefacenti: in particolare dalie intercettazioni tra COGNOME e NOME COGNOME risulta che COGNOME avrebbe detto di aver «parlato con un certo soggetto” “stasera al solito orario porta 10 frigoriferi in un sacchetto, fagliel entrare 100 lavatrici in un sacchetto”, “c’è quello che ti aspetta all’angolo, scendigli tre frigoriferi».
La sentenza impugnata, poi, da una parte, avrebbe valorizzato condotte non ricomprese nella forbice temporale dal maggio di 2016 al dicembre 2016 indicata nel capo di accusa, dall’altra non avrebbe affrontato, in mancanza di una formale affiliazione al sodalizio mafioso, il tema RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa vicinanza di COGNOME allo COGNOME, nel senso che non scioglie il dubbio se trattasi di una vicinanza al singolo soggetto oppure se abbia proiezioni associative.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento agli artt. 416-bis, 629, secondo comma (in relazione all’art. 618, secondo comma, nn. 1 e 3), 110 cod. pen. e artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe chiarito su quali presupposti si poteva ritenere che COGNOME si fosse intromesso nelle vicende associative invece di considerare in termini utilitaristici e personali l’allontanamento di COGNOME dalla zona in cui il bar del fratello del COGNOME esercitava la propria attività.
In particolare, non sarebbe stata esaminata la circostanza dedotta a pagina 30 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, risultante dall’intercettazione del 9 maggio 2018, secondo la quale, insieme a un gruppo di giovani, l’imputato avrebbe organizzato l’allontanamento coatto di COGNOME. Inoltre, solo COGNOMECOGNOME come accertato anche dal giudice di primo grado, si sarebbe recato da NOME per inibirgli di fornire il ghiaccio allo COGNOME, al fine di allontanare quest’ult dal luogo in cui esercitava abusivamente l’attività di rivenditore ambulante. Non si riuscirebbe, quindi, a comprendere in RAGIONE_SOCIALE sarebbe consistita l’attività
estorsiva di COGNOME in base all’elencazione di condotte che non avrebbero trovato risRAGIONE_SOCIALE in elementi probatori.
Non vi era prova nemmeno che COGNOME avesse partecipato all’estorsione che doveva essere decisa – secondo le parole di COGNOME – da una persona che si trovava a Napoli. Nessuna prova vi era, poi, del fatto che NOME COGNOME avesse conferito con COGNOME in ordine alla vicenda di COGNOME e,, tantomeno, che il ricorrente si fosse messo a disposizione di COGNOME, per allontanare il concorrente – così come indicato a pagina 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello – circostanza che invece la decisione gravata ha assunto come certa.
In definitiva, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova RAGIONE_SOCIALE‘accordo (cioè del pactum sceleris), nonché RAGIONE_SOCIALEa disponibilità e del ruolo quindi del paradigma richiesto dalla Corte di Cassazione per ritenere la partecipazione di COGNOME all’associazione criminale. Non corrisponderebbe al vero nemmeno l’asserzione contenuta a pagina 9 RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice di appello, secondo la quale sarebbe non giuridicamente tutelabile la pretesa che altri non vendano alcolici nella zona in cui è situato il proprio bar.
Infatti, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che COGNOME stava esercitando abusivamente l’attività di venditore ambulante di alcolici e che la concorrenza era sleale, cioè contra legem, perché non autorizzata. Essendo COGNOME il fratello del titolare del bar lecitamente gestito in concorrenza con la illecita attività di COGNOME, la sua condotta non poteva considerarsi penalmente rilevante.
3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis, quarto e sesto comma, e 629 cod. pen., e vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘uso RAGIONE_SOCIALEe armi nel reato ex art. 416-bis cod. pen. (posto che non vi era prova del fatto che le risultanze RAGIONE_SOCIALEe captazioni fossero relative ad un’attività riconducibile all’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso) e in ordine alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. al reato estorsivo (posto che non c’era alcuna dimostrazione del fatto che la condotta accertata fosse stata finalizzata agli interessi del sodalizio mafioso né che fosse stata posta in essere con un metodo mafioso).
3.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione degli artt. 125, 544 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circ:ostanze attenuanti generiche e all’entità RAGIONE_SOCIALEa misura di sicurezza applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il ricorso di COGNOME non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni RAGIONE_SOCIALEe conversazioni tra l’imputato e COGNOME NOME, era emerso che il primo fosse consapevole del fatto che l’inRAGIONE_SOCIALE tra COGNOME NOME e COGNOME NOME non era privo di rischi, tanto da aver indotto lo stesso imputato a usare solo pseudonimi nelle sue attività e a non andare al medesimo appuntamento, posto che c’era il rischio che i partecipanti fossero seguiti dalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Vi era prova, inoltre, del fatto che l’imputato fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa natura criminale di COGNOME NOME e del fatto che quest’ultimo facesse incontri riservati con esponenti criminali di livello interRAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, pertanto, ha accertato diverse condotte favoreggiatrici poste in essere dall’imputato al solo fine di evitare una sovraesposizione di COGNOME NOME, predisponendo all’uopo incontri tra quest’ultimo e altri sodali, tra i quali COGNOME NOME, o tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di trattare questioni di rilevanza criminale.
Secondo il giudice di merito, infatti, le accortezze adottate nell’organizzare gli incontri, le conversazioni intrattenute con COGNOME, il metodo comunicativo cifrato utilizzato, oltre che l’espressa dichiarazione di aver organizzato incontri tra gli esponenti del sodalizio mafioso, costituivano elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato in esame, non potendo trovare accoglimento la tesi difensiva secondo la quale i rapporti tra i soggetti coinvolti fossero da ricondurre a dei meri rapporti familiari e amichevoli.
Infine, la Corte territoriale ha evidenziato con argomentazioni conformi a logica in modo plausibile che la consapevolezza in capo all’imputato circa la caratura criminale di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre che la previsione circa il probabile monitoraggio RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine in ordine ai loro spostamenti, costituivano elementi che offrivano prova RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALEe condotte accertate a far eludere le indagini nei confronti dei citati sodali RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione mafiosa, indipendentemente dalla esistenza o meno di rapporti pregressi di parentela o amicizia.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che l’imputato, con la sua condotta, aveva permesso che i sodali all’organizzazione non si esponessero
eccessivamente nell’organizzare gli incontri, così contribuendo a eludere le investigazioni RAGIONE_SOCIALE‘Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa. Così facendo, quindi, l’imputato aveva assicurato un vantaggio all’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, consistito nell’impedire agli investigatori il monitoraggio dei contatti, degl incontri e degli interessi di COGNOME NOME e degli altri affiliati.
La Corte di appello, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche RAGIONE_SOCIALE‘autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operativ sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522-02).
3. Il ricorso di COGNOME è infondato.
3.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede dì legittimità.
Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che l’imputato era appartenente all’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso riconducibile alla c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Come già rilevato dal giudice di primo grado, infatti, l’imputato era uno dei collaboratori più fidati di COGNOME NOME, soggetto che lo aveva reso partecipe dei particolari RAGIONE_SOCIALEe attività delittuose, RAGIONE_SOCIALEe imposizioni ad alcuni imprenditori oltre che su altre vicende RAGIONE_SOCIALEa realtà associativa, e che aveva affidato allo stesso incarichi di compiere atti ritorsivi.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in materia di associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l’essere posto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘organigramma e RAGIONE_SOCIALEa struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALEe cosche RAGIONE_SOCIALEa zona, RAGIONE_SOCIALE‘identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l’essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597).
La Corte di appello, poi, ha attribuito un particolare valore probatorio all’estorsione e all’allontanamento ai danni di COGNOME NOME, soggetto che
era stato vittima RAGIONE_SOCIALEa forza intimidatrice RAGIONE_SOCIALE‘associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso solo perché non gradito all’imputato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nei suoi scritti difensivi, quindi, il giudice di merito ha ritenuto che l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato in esame, avendo ricoperto un ruolo attivo all’interno RAGIONE_SOCIALE‘associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso di riferimento e avendo rivestito un ruolo attivo al servizio di COGNOME NOME.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non fosse credibile la tesi difensiva, secondo la quale COGNOME si sarebbe allontanato volontariamente dal luogo nel quale esercitava la sua attività, considerando che, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni di cui alla conversazione captata del 9 maggio 2018, era emerso che COGNOME NOME stava organizzando l’allontanamento coatto del primo.
Anche solo da tale circostanza, la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza del reato in esame, considerando che l’imputato aveva prima chiesto l’intervento di COGNOME al fine di risolvere la questione in materia di concorrenza tra esercenti l’attività di vendita al dettaglio e, poi, si era messo a sua completa disposizione per eseguire l’allontanamento del concorrente, essendosi anche occupato di accompagnare COGNOME NOME dal pregiudicato COGNOME NOME, che si era opposto alla decisione, al fine di risolvere la questione.
Vi era prova del fatto, quindi, che l’imputato avesse piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa forza intimidatrice tipicamente mafiosa, mediante la quale si era realizzato l’allontanamento di COGNOME da una piazza di vendita. Vi era prova, inoltre, del fatto che l’imputato fosse pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia del profitto, elemento essenziale del reato in esame, posto che non è giuridicamente tutelabile la pretesa a che altri non vendano alcolici nella zona nella quale è situato il proprio bar.
3.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., si evidenzia che la Corte di appello, fornendo sul punto idonea motivazione, ha evidenziato che vi era prova del fatto che l’imputato fosse consapevole che l’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso di riferimento aveva disponibilità di armi (come era confermato dalla conversazione intercettata il 15 giugno 2017 e da quella intercettata il 10 gennaio 2018, dalle quali si è evinto che l’imputato era a conoscenza che i sociali del gruppo criminale, in alcune circostanze, avevano detenuto armi nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe loro condotte).
D’altronde, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis,
comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa quale assume rilievo anche il fatto notorio RAGIONE_SOCIALEa stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010).
Per quanto riguarda, invece, la circostanza aggravante ex 416-bis.1 cod. pen. del reato associativo, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l’intera azione estorsiva si era innestata nel contesto mafioso di riferimento, di cui COGNOME NOME e l’imputato facevano stabilmente parte, tanto da non tollerare intrusioni di terzi nella zona di propria competenza e di incutere timore tale da far desistere la parte offesa dall’esercitare la sua attività.
Il giudice di secondo grado, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quaie, nel reato di estorsione, integra circostanza aggravante del metodo mafioso l’utilizzo di un messaggio intimidatorio anche “silente”, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884).
3.4. Anche il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
La mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, RV. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che non erano emersi elementi suscettibili di favorevole valutazione nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘imputato, tali da giustificare la richiesta applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, anche considerando la rilevante gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta accertate.
Quanto alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa misura di sicurezza RAGIONE_SOCIALEa libertà vigilata, la doglianza appare del tutto aspecifica, a fronte RAGIONE_SOCIALEa constatazione che la Corte di appello ha ritenuto, con chiaro richiamo RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa sul punto nella
sentenza di primo grado, congrua la misura stessa in relazione alla rilevante gravità del reato commesso dall’imputato ed all’emersa sua pericolosità sociale.
In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen. e la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa RAGIONE_SOCIALEe costituite parti civili che vanno determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile. Condanna, altresì, NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in complessivi euro 3.176,00 oltre accessori di legge, per le prime due, e in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge, per le ultime tre.
Così deciso il 07/06/2023