Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1285 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; le/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
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RITENUTO IN FATTO
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che il 24 maggio 2022 ha confermato la misura cautelare disposta nei suoi confronti dal gip del tribunale di Napoli con riguardo al solo reato di cui al capo 1) partecipazione all’associazione di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE
2. Deduce il ricorrente:
2.1. vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Sostiene che la motivazione dell’ordinanza poggia su un approccio valutativo molto lacunoso. Si incentra, infatti, sulla figura di COGNOME NOME, zio del ricorrente, che coinvolge il nipote nell’attività volta a fissare appuntamenti con coloro che vengono ritenuti debitori di COGNOME NOME. Lamenta anche che il tribunale non tiene conto della mancanza di fonti dichiarative a carico di COGNOME NOME che non è mai menzionato neppure come correo dello zio. Nonostante la sua partecipazione sia contestata dal 2005 nessun collaboratore di giustizia lo chiama in causa. Evidenzia inoltre che nelle conversazioni intercettate risulta che il ricorrente sia stato coinvolto suo malgrado nelle attività dello zio.
2.2. Ritiene che al più potrebbe ravvisarsi un concorso esterno sempre che gli elementi probatori raccolti dimostrino e comprovino che il proprio contributo non era finalizzato a favorire il singolo soggetto bensì il RAGIONE_SOCIALE. Rileva che l’ordinanza impugnata non dimostra che l’attività svolta da COGNOME NOME sia stata realizzata a vantaggio del RAGIONE_SOCIALE. Sottolinea la mancanza di elementi che dimostrano che lui sapesse che i proventi di cui veniva chiesta la restituzione fossero a beneficio dell’associazione e che coloro che sono stati individuati come debitori dello COGNOME, come i NOME COGNOME, sono stati ritenuti concorrenti esterni e, considerato il tempo trascorso dai fatti, è stata loro revocata la misura custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.
I motivi di ricorso devono essere esaminati applicando il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali, secondo il quale, allorché sia denunciato, con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Nell’ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente non all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, senza possibilità di “rilettura” degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598)
3. Il tribunale del riesame ha ricordato che l’intraneietà di NOME, soprannominato “damigiana o NOME“, al RAGIONE_SOCIALE fazione di COGNOME è stata giudizialmente accertata con la sentenza Spartacus che lo ha indicato come referente economico della famiglia COGNOME, sia nella gestione delle aziende riconducibili al RAGIONE_SOCIALE, sia nell’attività di riciclaggi91 reimpiego dei proventi illeciti e di intestazione fittizia dei beni e società, sia nella gestione degli appalti pubblici, che venivano illegittimamente orientati in modo da favorire l’aggiudicazione a imprese colluse, le quali versavano poi una parte dell’utile conseguito al sodalizio. Ciò premesso ha ritenuto che dagli elementi raccolti con l’attività investigativa relativa al presente procedimento è emerso che COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nonostante la condanna penale e l’applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione personale e patrimoniale, ha continuato a svolgere il suo ruolo in ambito associativo sotto la direzione di COGNOME NOME e dopo l’arresto di costui nel 2010 di COGNOME
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NOME, operando in forma occulta con la collaborazione dei nipoti NOME e NOME in redditizie attività commerciali gestite attraverso un’articolata rete di imprenditori, prestanome o titolari di proprie aziende in cui investiva capitali illeciti proventi del reato associativo, gestendo gli appalti pubblici che venivano assegnati agli imprenditori favoriti e in generale curando gli interessi e i rapporti con gli stessi.
In sintesi, il tribunale ha dato atto che dalle indagini era emerso l’attuale ruolo di RAGIONE_SOCIALE descritto come un’interfaccia tra l’associazione e il mondo dell’imprenditoria sia nella fase di acquisizione dei lavori sia nella gestione dei proventi. In particolare, è emersa l’attività svolta dagli COGNOME per conto di COGNOME NOME detto “o russo” finalizzata al recupero del denaro dovuto sulle percentuali di guadagno che gli imprenditori avevano realizzato per lavori dagli stessi effettuati grazie ad appalti pubblici ottenuti con l’aiuto del RAGIONE_SOCIALE. E’ stato sottolineato il ruolo importante che in tale contesto riveste RAGIONE_SOCIALE il quale non solo si attiva per procedere alla convocazione degli imprenditori- debitori, stabilendo anche i soggetti che devono presenziare a tale incontro, ma si relaziona direttamente allo COGNOME e ai suoi familiari curandone gli interessi e mantenendo per conto della famiglia COGNOME una sorta di contabilità dei crediti.
Tali accertate modalità riscontrano le propalazioni dei collaboratori che hanno indicato COGNOME NOME come parte del RAGIONE_SOCIALE, con il compito di gestire gli affari imprenditoriali del gruppo, procacciati grazie all’influenza dell’organizzazione ed anche alla penetrazione della stessa negli appalti pubblici distribuendo i lavori conseguenti all’aggiudicazione degli appalti, sui quali egli stesso, come indicato dai collaboratori, vanta crediti spartitori realizzando in tal modo i suoi interessi economici quale affiliato.
E’ stato pertanto ritenuto che emerge un grave quadro indiziario in ordine al reato associativo non solo a carico di COGNOME NOME ma anche a carico del nipote COGNOME NOME che con lo zio condivide l’attività di recupero crediti dando atto di conoscere le causali delle richieste dello COGNOME, di essere un interlocutore diretto dello stesso e di suoi familiari. Secondo il tribunale COGNOME NOME dimostra di essere pienamente a conoscenza degli affari e del ruolo rivestito nella gestione degli stessi dallo zio che lo stesso coadiuva nelle sue relazioni, consapevole, come emerge dalle conversazioni intercettate, dell’insidiosità e dei pericoli che tali relazioni comportano con ciò confermando ulteriormente la sua affiliazione.
Può quindi affermarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto di partecipazione nell’associazione in esame.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
A fronte di tale argomentare il ricorrente insiste su una linea difensiva fondata su una alternativa lettura dei dati fattuali non consentita in questa sede di legittimità e senza considerare che l’ordinanza impugnata ha sottolineato la stabilità degli COGNOME nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e che le diverse valutazioni operate dal tribunale del riesame, in diverso provvedimento, che hanno portato alla qualificazione di concorrenti esterni, hanno riguardato gli imprenditori-debitori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia i NOME COGNOME, imprenditori che senza essere inseriti nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privi della “affectio societatis”, hanno instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione mafiosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti da loro percepiti.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
‘residente
NOME COGNOME