Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39574 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39574 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza n. 51/23 in data 28/02/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata ritualmente richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, disponeva nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. di cui al capo 1-bis dell’incolpazione provvisoria, addebito escluso in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce che aveva attinto il COGNOME con la misura cautelare massima solo in relazione alle altre incolpazioni (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10) elevate nei suoi confronti.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. ati:. cod. proc. pen.
Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, del tutto inopinatamente, ha richiamato per relationem il contenuto dell’atto di impugnazione del pubblico ministero nella parte in cui faceva riferimento all’operatività dell’associazione mafiosa di cui al proc. RGNR n. 10291/2015, concentrando la propria attenzione sugli ulteriori specifici elementi che sarebbero emersi sulla partecipazione del COGNOME alla medesima associazione. Nessuna motivazione è stata altresì addotta con riferimento all’assoluta mancanza di contatti tra il ricorrente e gli altri indagati, né tantomeno sulla concreta rilevan ai fini della sussistenza della gravità indiziaria delle risultanze del medesimo procedimento. La motivazione dell’ordinanza impugnata appare poi manifestamente illogica con riferimento all’interpretazione delle conversazioni tra presenti in atti e del compendio indiziario addotto dall’acc:usa a fondamento dell’appello cautelare.
Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il COGNOME è stato coinvolto nel procedimento ove è stato travisato, senza alcuna logica motivazione, solo sulla base del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Terzo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., insussistenza delle esigenze cautelari. Dalle propalazioni del COGNOME nell’ambito della conversazione di cui al prog. n. 739 del 02/12/2019, si ricava l’avvenuta rescissione da parte del COGNOME dal vincolo associativo. Di questo, come del considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto di contestazione, il Tribunale non ha tenuto conto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire in premessa i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giud,ce del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio ampiamente condivide, l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclus esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: a) – l’esposizione delle ragio giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controll stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di
ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di NOME provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al sudNOME tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).
In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).
Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso.
Le censure proposte devono ritenersi manifestamente infondate perché attinenti essenzialmente al merito della decisione impugnata; inoltre, le stesse presentano profili di aspecificità, in quanto non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al COGNOME in relazione al contestato reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Invero, dopo aver premesso che, in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (v., ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), evidenzia il Collegio come nel provvedimento impugnato, nei confronti del ricorrente, reggente della frangia “tuturanese” facente capo a NOME COGNOME ed attiva sui territori di Brindisi, Mesagne, Tuturano ed altri
paesi vicini, si affermi testualmente: ” l’indagine ha ampiamente svelato come COGNOME NOME sia un trafficante internazionale di cocaina con rapporti ramificati nella criminalità brindisina, tanto da preoccuparsi del sostentamento in carcere di COGNOME NOME ed avere colloqui con COGNOME NOME, detenuto in carcere, proprio aventi ad oggetto le evoluzioni criminali del sodalizio. Non secondaria è la circostanza che il COGNOME, oltre a sostenere personalmente i detenuti e le loro famiglie … ceda una percentuale dei propri guadagni illeciti (i punto) alla organizzazione criminale. Così come emerge una posizione dirigenziale all’interno del sodalizio nell’attività diretta a dirimere le controversie interne esterne al gruppo di riferimento, attraverso H suo carisma criminale e il possibile uso della forza; molto significativa sul punto è la vicenda che vede il COGNOME intervenire e risolvere in prima persona i problemi sorti nella gestione del servizio di guardiania dei cantieri delle pale eoliche i collaboratori descrivevano il ruo di COGNOME NOMENOME persona vicina al boss NOMENOME NOME NOMENOME“, quale referente della organizzazione per il territorio di Tuturano; si tratta di un ruolo ch è confermato dai vari elementi emersi dalle indagini … che vedono il COGNOME non solo gestire un fiorente traffico di sostanze stupefacenti nella zona di riferimento, ma anche intervenire per risolvere contrasti interni ed esterni al gruppo, attivarsi per sostenere i detenuti e le famiglie, gestire in prima persona attività imprenditoriali, come quello relativo alla guardiania del settore “pale eoliche” …”.
E’ altresì emerso come il ricorrente sia già stato condannato per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE (SCU) con sentenza del Tribunale di Brindisi emessa il 27/10/1998, divenuta irrevocabile in data 26/01/2000. L’imputazione veniva contestata unitamente ad altre persone accusate di essere intranee al sodalizio mafioso, tra cui spiccava la figura di NOME COGNOME, uno dei capi storici della SCU, con cui il COGNOME ha intrattenuto, nella presente vicenda, rapporti telefonici diretti o mediati da familiari.
L’ordinanza impugnata enuclea gli elementi indiziari raccolti nell’ambito del presente procedimento, individuandoli principalmente:
-nel contenuto della conversazione tra presenti n. 739 del 02/12/2019, tra il ricorrente e NOME COGNOME, captata all’interno dell’autovettura in uso a quest’ultimo (il COGNOME iniziava il suo monologo facendo riferimento al permesso che aveva concesso a tale NOME COGNOME di gestire una bisca clandestina, per poi porre in risalto il suo carisma ed il controllo del territorio imposto ad alcuni infedeli c erano obbligati a corrispondergli un’elevata percentuale pari al 70%, qualora avessero voluto concretizzare delle attività illegali nella zona di sua competenza; quindi, il COGNOME iniziava a rivelare la considerazione riposta in lui da capo della frangia tuturanese della SCU, NOME COGNOME e da un altro massimo
esponente della stessa famiglia, NOME COGNOME, alias COGNOME. Il COGNOME continuava, mettendo in evidenza come ormai fosse il punto di riferimento di molti maggiorenti della locale criminalità organizzata, attribuendosi il potere/dovere di dirimere eventuali controversie fra le varie fazioni operanti sul territorio. Nell prosecuzione del dialogo, il COGNOME faceva poi riferimento ad un incontro tenuto presso il suo distributore di benzina con NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, definito “uomo d’azione”, che, appena riacquistata la libertà, gli aveva portato i saluti di noti esponenti della SCU, tra i quali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti detenuti presso il carcere di Voghera: in tale circostanza, lo stesso Notaro riferiva al suo interlocutore che i predetti detenuti lo avrebbero indotto a contattarlo appena fuori dal carcere aggiungendo, altresì, che avrebbe voluto “sistemare” prima alcune incombenze che aveva in sospeso. Alla richiesta del Notaro di poter ripristinare il suo potere a Squinzano, il COGNOME non aveva obiettato alcunchè se non quello di avvertire il suo interlocutore di farlo senza scatenare guerre);
-nelle conversazioni tra presenti che documentano l’intervento di NOME COGNOME per dirimere il contrasto intercorso tra NOME COGNOME, facente capo del gruppo guidato dal primo ed NOME COGNOME, personaggio vicino al gruppo criminale dei RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la divisione dei profitti illeciti derivanti dl traffico cocaina;
-nelle dichiarazioni di almeno quattro collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: v. pagg. 12-14 dell’ordinanza impugnata) la cui attendibilità è stata positivamente valutata in molteplici procedimenti penali, anche conclusisi con sentenze passate in giudicato, idonee a confermare ed arricchire il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente in ordine al ruolo di primo piano rivestito in seno all’associazione mafiosa di cui al capo 1-bis dell’incolpazione provvisoria.
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
Ferma l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., del tutto condivisibile è la valutazione fatta dal Tribunale in ordine all mancata acquisizione di elementi – concreti e non congetturali – idonei a far ritenere non più sussistenti nei confronti COGNOME le già valutate esigenze cautelari.
Invero, non risulta alcun elemento in grado di far ragionevolmente ritenere che il COGNOME abbia rescisso il suo legame con l’organizzazione criminosa, avendo l’indagine disvelato, al contrario, come lo stesso rivesta nell’attualità “… un ruol apicale, quale referente della zona di Tuturano, e anche uomo di raccordo tra i
boss COGNOME e COGNOME e punto di riferimento della criminalità brindisina, tenuto conto della sua abilità nel risolvere i problemi insorti all’interno e all’ester del sodalizio; lo stesso, inoltre, svolge il ruolo cruciale di sostenere i detenuti e famiglie degli affiliati al gruppo, tenuto conto degli ingenti guadagni derivanti dal traffico di droga si tratta di elementi che … gli hanno fatto acquisire progressiva stima nell’ambito del sodalizio … e dimostrano come lo stesso stia scalando le gerarchie criminali …”.
Il COGNOME, inoltre, non si trova alla sua prima esperienza giudiziaria (a suo carico un precedente specifico) e, negli ultimi anni, i legami dell’indagato con gli altri capi dell’organizzazione (in particolare, i citati COGNOME e COGNOME) son apparsi ancora più solidi.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma il 08/09/2023.