Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42467 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42467 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Jet/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
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E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME AVV_NOTAIO del foro di CATANIA in difesa di COGNOME RAGIONE_SOCIALE il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 gennaio 2023, con cui era stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato per aver preso parte all’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere una serie indeterminata di delitti, tra cui reati in materia di stupefacenti, di arm e contro il patrimonio, così realizzando vantaggi e profitti ingiusti, nel periodo compreso tra l’ottobre 2019 e l’agosto 2020.
1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l’istanza con cui la difesa dell’AVV_NOTAIO aveva richiesto la revoca della misura coercitiva per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, esplicando come dall’esame del compendio probatorio in atti fosse risultata l’indiziaria integrazione delle fattispecie criminose ascrittegli, per come, in particolare, evincibile dalle risultanze di plurime conversazioni captate, dall’attività d osservazione e controllo svolta dalla P.G., nonché dalle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, attestanti l’affiliazione dell’COGNOME all’indicata consorteria mafiosa, co derivata acquisizione di uno spessore criminale particolarmente elevato, sovente sfruttato dai suoi cognati NOME, COGNOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME per recuperare crediti vantati nei confronti di soggetti cessionari di droga risultati insolventi.
In ragione dell’indicata gravità indiziaria, è stato, quindi, ritenut imprescindibile il mantenimento della misura custodiale applicata, unica idonea ad escludere il pericolo di recidiva, sussistendo un elevato rischio di reiterazione della condotta criminosa, così rendendo insuperabile la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., conformemente al giudizio espresso dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine all’inadeguatezza di una misura maggiormente gradata rispetto a quella carceraria.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, eccependo due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha dedotto omessa motivazione in ordine al materiale probatorio offerto dalla difesa, costituito da provvedimenti giudiziali di tenore diverso rispetto alla
ricostruzione indiziaria fornita dall’ordinanza custodiale. Tale ultima, infatt sarebbe stata erroneamente pronunciata, non avendo, in particolare, considerato che l’COGNOME, pur ritenuto partecipe, per un arco temporale assai ristretto (da ottobre 2019 ad agosto 2020), del sodalizio RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE“, non sarebbe mai stato attinto da alcun procedimento penale riguardante la suddetta associazione.
Non vi sarebbe mai stata alcuna stabilità del vincolo riferibile all’indagato, né risulterebbe in qualche modo comprovata la sua ritenuta vicinanza a COGNOME NOME, all’epoca dei fatti reggente dell’indicato gruppo criminoso.
D’altro canto, le dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia NOME e COGNOME NOME non avrebbero trovato adeguati riscontri nella compendiosa attività di intercettazione svolta nell’ambito del presente procedimento.
Non rileverebbe, insomma, nessun fattivo contributo offerto dal prevenuto alla consorteria, non comprendendosi in che modo egli avrebbe potuto svolgere attività in suo favore in un arco temporale limitato di soli dieci mesi.
Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale del riesame valorizzato, ai fini della ricorrenza delle esigenze di cautela, il tempo decorso dall’applicazione della misura cautelare e dall’integrazione della condotta contestata, oltre che dalla verificazione dell’ultimo fatto, risalente al 1993, in cui era stata effettivamente accertata l partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE ad una consorteria mafiosa.
L’ordinanza impugnata non avrebbe specificato in modo congruo, pertanto, in ragione di quali aspetti ricorrerebbe l’attualità e concretezza delle esigenze di cautela, tali da giustificare il mantenimento della più grave misura custodiale.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone
censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenz dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel caso, in esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dall’COGNOME con il primo motivo di ricorso si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle condotte criminose contestategli, così come accertate dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.
Diffusamente, infatti, il Tribunale del riesame ha valorizzato le plurime risultanze probatorie, acquisite da più fonti e reciprocamente riscontrantesi tra
loro (contenuti di dialoghi intercettati, risultanze delle attività di osservazione controllo svolte dalla P.G., convergenti propalazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME), attestanti l’affiliazione dell’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, con conseguente acquisizione di un’elevata caratura criminale, spesso sfruttata dai suoi cognati per recuperare crediti vantati nei confronti di soggetti inadempienti cui avevano ceduto sostanza stupefacente.
3.1. Né di alcun pregio è la doglianza con cui l’COGNOME ha lamentato che il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente vagliato la produzione documentale offerta da parte della difesa, avente ad oggetto provvedimenti giudiziari attestanti la mancata sua partecipazione al sodalizio denominato “RAGIONE_SOCIALE“, per non essere mai stato attinto da alcun procedimento penale riguardante la suddetta associazione mafiosa.
Trattasi, invero, di motivo genericamente indicato, non avendo, in particolare, rappresentato l’COGNOME, in modo congruo, in quale maniera l’indicata documentazione, a dire del ricorrente non considerata da parte dei giudici del riesame, avrebbe potuto assumere decisiva valenza ai fini della prova della mancanza di ricorrenza della gravità indiziaria circa la sua appartenenza all’associazione mafiosa – come, invece, desunta nell’ordinanza impugnata sulla scorta di plurime e diversificate fonti di riscontro -.
Nella specie, infatti, trova applicazione il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; nella cui motivazione la Corte ha precisato che l’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logicogiuridica della motivazione).
Ed ancora, in termini analoghi, è stato affermato che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo (così, Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01).
Del pari priva di fondamento è, poi, la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l’intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata
e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.
Orbene, il Collegio rileva come dal titolo di reato contestato discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dall’COGNOME si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine – oltre che alla sussistenza della gravi indiziaria – alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell’indagato.
L’esame dell’impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile: dalla gravità delle condotte contestate all’indagato; dai diversi precedenti a suo carico, riguardanti condotte caratterizzate da un elevato spessore criminale – sia accertate in modo definitivo (in ordine al reato ex art. 416-bis cod. pen., nonché con riguardo a delitti associativi, in materia di armi e contro il patrimonio) che ancor sottoposte a giudizio (per tentato omicidio aggravato e rapina aggravata) -; dal fatto che, non appena scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione, l’COGNOME abbia immediatamente ricominciato a delinquere.
5. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Conclusivamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.
Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2023
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