Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/12/2022 il Tribunale del riesame di Catania – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del Giudice p indagini preliminari del Tribunale di Catania del 18/11/2022 di applicazione del custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato di far parte dell’associazione di stampo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, nonché di far parte di un’associazione dedita al traffico di sos stupefacenti, e di cessione di stupefacenti aggravata ai sensi dell’art. 416-bis. pen..
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è sta ritenuta la gravità indiziaria degli indicati delitti sulla base della captazio conversazioni, telefoniche ed ambientali, da cui emergeva con nitidezza la scelta ricorrente di affiancare NOME COGNOME, nel suo tentativo di estendere la prop zona di influenza dal INDIRIZZO a INDIRIZZO, rivendicando la leadership del gruppo, e scatenando in tal modo la reazione dei capi storici del sodalizi Tribunale richiamava a tale proposito l’atto di rappresaglia subìto dal medesi ricorrente ad opera di COGNOME NOME che, la notte del 07/03/2019, esplodeva dei c di arma da fuoco nei confronti dell’autonoleggio riconducibile al COGNOME, ed successiva violenta aggressione, il giorno successivo, ad opera di quattro giovani cui lo stesso COGNOME, di soggetto molto legato al COGNOME.
1.2. Le intercettazioni consentivano anche di delineare il ruolo del Pit nell’associazione dedita al narcotraffico, consistito nel sovraintendere l’attiv pusher e delle vedette.
In punto di esigenze cautelari, il Riesame evocava il regime presuntivo di cu all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando come la difesa non avesse allega specifici elementi tali da ritenere insussistenti le esigenze cautelari; aggiungeva la pluralità di contegni criminosi ascrivibili al COGNOME, nonché il ruolo dal med ricoperto in un arco di tempo apprezzabile, non consentisse di ritenere adegua misure meno afflittive.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nonché erronea interpretazione ed applicazion di legge con riguardo al quadro indiziario relativo alla partecipazione al soda mafioso e all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
3.1 Osserva il ricorrente come dall’ordinanza impugnata non emerga sotto il profilo della gravità indiziaria né il ruolo ricoperto né il contributo offerto dall’
al sodalizio criminale né la consapevolezza di partecipare ad un’associazione di t mafioso da parte del medesimo: dalle intercettazioni infatti non si evince in manie chiara ed univoca il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortili di n mafiosa, avendo peraltro il Tribunale omesso di confrontarsi con le dichiarazioni re dall’indagato e con le argomentazioni prospettate dalla difesa. Deduce il ricorre come la mera frequentazione del COGNOME con il COGNOME non possa essere sufficient ad affermare la partecipazione del primo nel sodalizio criminoso, tanto più se si ti conto del vincolo parentale tra i due e di quanto affermato dal medesimo ricorrent circa il fatto che talvolta egli accompagnava il cugino perché sprovvisto di patente guida e sottoposto alla sorveglianza speciale. Evidenzia ancora il ricorrente com collaboratori di giustizia (COGNOME, i fratelli COGNOME, COGNOMECOGNOME nulla abbiano rif in merito alla partecipazione del COGNOME alla consorteria mafiosa. Il Tribunal definitiva, ha aderito in modo acritico al teorema accusatorio del Giudice per le indag preliminari, travisando le prove e operando una lettura unilaterale e preconcetta su risultanze in atti che, contrariamente a quanto delibato dal Giudice della cautela, si rivelano affatto idonee a dimostrare che il COGNOME facesse parte dell’associa mafiosa di cui alla contestazione.
3.2. Del pari la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente con riferimento alla partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al traff stupefacenti, non risultando dimostrata l’adesione del NOME al sodalizio.
‘ 3.3. Infine, con un ultimo motivo, la difesa deduce vizio argomentativo in ordi alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale di Catania ome di argomentare in merito all’adeguatezza della massima misura carceraria imposta.
COGNOME Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel comple infondato.
1.1. Va, invero, premesso, che, in tema di misure cautelari personali, i giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indi colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto d devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostitu l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza
dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza de motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni del logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultan analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460 – 01).
In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautel personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materi e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merit rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribuna del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del cont dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e del congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gove l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001; Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, COGNOME, Rv. 21533 Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027; Sez. U., n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Giova COGNOME sul COGNOME punto COGNOME richiamare COGNOME anche COGNOME il COGNOME dictum COGNOME di COGNOME Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza d gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicit della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione de elementi esaminati dal giudice di merito.
In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell’adozione di u misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutat
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secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16518 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281019-01, Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, COGNOME, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).
Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame.
Più nello specifico, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la partecipazione del COGNOME al sodalizio mafioso di cui al capo 1), è infondato.
3.1. Il quadro indiziario della contestazione associativa, come descritto nell’impugnata ordinanza, regge alle critiche avanzate dal ricorrente imperniate sulla dedotta assenza di interrelazioni del COGNOME con altri sodali oltre al COGNOME, con il quale i rapporti erano di natura famigliare, e, in definitiva, sulla carenza di affectio societatis.
3.2. Va rammentato che l’esegesi di legittimità è nel senso che l’attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell’appartenenza all’organizzazione, quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all’esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell’attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Invero, come si è osservato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell’accertamento dell’appartenenza all’associazione, ciò che rileva – posta l’esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge – è l’innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell’attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e non manifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di NOME COGNOME.
4.1. Il Tribunale ha richiamato (anche rinviando all’ordinanza genetica) le conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate, dalle quali emergeva collaborazione che l’indagato aveva fornito a NOME COGNOME nel suo proposito di estendere la propria zona di influenza da INDIRIZZO a INDIRIZZO, nonché la conversazione intrattenuta il 30 maggio 2019 tra NOME COGNOME, accompagnato in quell’occasione anche dal COGNOME, e i fratelli COGNOME, in cui interlocutori affrontavano temi quali la spartizione di utili provenienti dall’attiv una sala giochi e la loro destinazione pro quota al mantenimento delle famiglie dei detenuti; ancora, il Tribunale evidenziava come l’intraneità del COGNOME nel sodali criminoso fosse emersa dal suo acclarato coinvolgimento nel contrasto insorto tra i COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME in quanto proprio il COGNOMECOGNOME quale soggetto vicin COGNOMECOGNOME aveva subìto un atto di rappresaglia ad opera del COGNOMECOGNOME che, nella no del 07 marzo 2019, esplodeva dei colpi d’arma da fuoco all’autonoleggio Santicar, riconducibile al ricorrente. In conseguenza di tale vicenda, il COGNOME st unitamente ad altre tre persone, come atto di ritorsione aggrediva a sua volta soggetto vicino al COGNOME, NOME COGNOME.
Infine il Tribunale evidenziava come il COGNOME apportasse un significativ contributo alla vita del sodalizio mafioso occupandosi anche del settore de narcotraffico.
4.2. Quanto alla dedotta assenza di dichiarazioni sul COGNOME e sulla s intraneità nel sodalizio mafioso di cui al capo 1), da parte di collaboratori di gius correttamente l’impugnata ordinanza ha osservato come le dichiarazioni dei collaboratori non hanno invero escluso la partecipazione del COGNOME al consorzi criminoso, «atteso che il non avere incluso il nome del ricorrente nell’elencazio esemplificativa fatta, di certo non può essere inteso come esclusione del COGNOME d sodalizio».
È evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici giuridici, il ricorrente inviti, nei termini specificati in punto di fatto rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peralt argomenti con i quali l’ordinanza impugnata risulta essersi già confrontata in termi non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati.
Il motivo di ricorso con il quale COGNOME COGNOME l’impugnata ordinanza con riferimento alla partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al traffi stupefacenti è inammissibile in quanto generico ed aspecifico.
Nel contestare genericamente la ritenuta adesione del COGNOME al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, il ricorrente nulla argomenta o controdeduce in ordin agli elementi emblematici della condotta partecipativa al sodalizio finalizzato narcotraffico, individuati dal Tribunale, quali l’intervento sul pusher NOME COGNOME reo di essere assente ad un turno serale nella piazza di spaccio, ed al quale il Pi intimava di presentarsi prontamente se non voleva essere espulso dalla piazza di spaccio ottenendo l’immediata obbedienza del pusher; ovvero le numerose trasferte effettuate dal COGNOME a Napoli per le forniture di sostanza stupefacente.
COGNOME Manifestamente infondato è poi l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si COGNOME l’attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grad applicata al ricorrente.
Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale di Catania, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. opera la doppia presunzione relativa – di sussist delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – previs dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.
Deve, in proposito, essere richiamato quell’indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza de esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’ 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norm generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo caut riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostan relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del perico (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02). Va poi ricordato che in tema di custodia cautelare in carcer applicata nei confronti di indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (n per i delitti aggravati dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991), la presunz relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. p pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa; in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’oner argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provviso all’indagato e l’adozione della misura cautelare (ex multis, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01); la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, de indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la mis
degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non tro applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (ex multis, Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01).
Nel caso di specie, il Tribunale di Catania ha sottolineato la stabile attiv svolta dal ricorrente nell’ambito del sodalizio di appartenenza, protrattasi per tempo apprezzabile, nonché la pluralità di contegni criminosi ascrivibili al COGNOME sot l’egida del delitto associativo mafioso.
COGNOME Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 giugno 2023
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente