Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8839 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTERONI DI LECCE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Antonioche ha concluso riportandosi al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 25 settembre 2025, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce datata 8 novembre 2024, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME indagato del reato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, c.d. gruppo COGNOME.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale; difatti, il Tribunale del riesame di Lecce, giudicando in sede di rinvio, si era limitato ad una elencazione degli elementi indiziari del tutto congetturale priva di qualsiasi armonizzazione coerente e non idonea ad integrare i vizi rilevati dalla sentenza di annullamento. Il giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere ritenendo non provata la circostanza che il ricorrente e la sua attività aziendale fosse riconducibile al capo mafia NOME COGNOME posto che l’imputato aveva da sempre svolto detta attività. Inoltre, non poteva ritenersi idonea a sostenere il giudizio di gravità indiziaria la dichiarazione accusatoria riportata nell’ordinanza impugnata e resa dal collaboratore di giustizia COGNOME perchØ generica e non riscontrate da alcun elemento. Nel caso di specie era stata omessa qualsiasi verifica della chiamata in correità e la ricerca dei necessari riscontri esterni cosicchØ doveva ritenersi difettare un adeguato quadro probatorio a carico del ricorrente in ordine alla sua supposta partecipazione ad una
consorteria criminale di stampo mafioso.
Con motivi aggiunti la difesa deduceva ancora violazione dell’art. 192 in relazione all’art. 606 lett b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla valutazione della gravità indiziaria lamentando che nel provvedimento impugnato il Tribunale aveva riproposto le stesse argomentazioni del provvedimento in precedenza annullato e non aveva tenuto conto del significato alternativo delle conversazioni intercettate che esponeva e che portavano ad escludere il coinvolgimento del COGNOME nell’azienda del ricorrente. Inoltre si esponeva che, dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, emergeva l’assoluta autonomia del COGNOME rispetto ad altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Ed invero, il giudice del riesame chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio sull’appello del pubblico ministero, dopo avere lungamente esposto tutti gli elementi che dovevano far ritenere integrato un quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione mafiosa dell’imputato, soggetto già condannato per il delitto di cui all’articolo 416-bis cod.pen., sottolineava come a carico del ricorrente erano state rese dichiarazioni gravemente accusatorie da parte di un collaboratore di giustizia, NOME NOME, il quale aveva riferito che, almeno fino a tutto l’anno 2022, l’imputato aveva mantenuto costante la sua appartenenza al gruppo COGNOME essendo stato altresì presente alle riunioni dello stesso consesso criminale. Inoltre, lo COGNOME riferiva altresì una circostanza specifica riguardante proprio il COGNOME il quale, in occasione dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare a fine 2024, aveva confidato ad alcuni codetenuti di avere avuto particolare fortuna per il mancato rinvenimento di un apparecchio telefonico e di un messaggio che faceva riferimento ad altro coindagato.
Così operando, il giudice del riesame, pur essendosi ampiamente ed eccessivamente dilungato nell’esposizione di una serie di elementi che riguardavano un periodo già coperto dal giudicato di colpevolezza riguardante i fatti commessi dallo stesso COGNOME sino a giugno del 2021, ha comunque attualizzato l’inserimento punibile dell’indagato nel clan mafioso anche oltre la data della sentenza di primo grado del giudizio nel quale Ł stata pronunciata l’affermazione di responsabilità ex art. 416-bis cod. pen.Si deve ritenere così integrata la valutazione -censurata dalla Corte di Cassazione – sia in punto operatività del gruppo mafioso che con riferimento all’inserimento nello stesso del ricorrente con un ruolo concreto ed operativo, estrinsecatosi nella partecipazione alle riunioni nonchØ nella interlocuzione con altri soggetti coinvolti nelle medesime attività criminali.
Invero, non va dimenticato che la sentenza di annullamento aveva già segnalato che, nel luglio del 2021, era stata rinvenuta una missiva diretta dal capo COGNOME ad altro soggetto nella quale si faceva riferimento alla operatività di un gruppo a lui riferibile cosicchØ le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sopravvenute risultano effettivamente idonee ad integrare un elemento di prova atto ad attualizzare l’operatività della cosca ed al contempo risultano anche riscontrate da altri elementi, quali la suddetta missiva che proprio la pronuncia di annullamento aveva ritenuto significativa maancora eccessivamente isolata ai fini del giudizio di gravità indiziaria.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così Ł deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME