Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45186 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME NOME (-Ceti cle ricorso.
I PG conclude chiedendl il rigetto del udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 10 novembre 2022, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen., comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo) dell’incolpazione provvisoria.
Si tratta della contestazione della partecipazione, con compiti operativi, all’associazione di tipo mafioso denominata clan COGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME generata dall’alleanza e dalla progressiva integrazione di gruppi organizzati, già operanti nella città e in provincia di Napoli, in particolar nei quartieri di Ponticelli, COGNOME, San NOME a Teduccio e altre zone cittadine, nonché nei paesi vesuviani, con collegamenti con il clan COGNOME, COGNOME ed COGNOME, organizzazioni operanti sotto la sfera di influenza e controllo della cd. alleanza di Secondigliano, cartello criminale contrapposto al clan COGNOME, a sua volta costituito da numerose articolazioni dislocate sul territorio metropolitano e con ramificazioni sul territorio nazionale.
1.1.11 Tribunale fa riferimento all’accertamento dell’operatività di un RAGIONE_SOCIALE organizzato, con particolare riferimento all’esistenza di un vero e proprio cartello di associazioni camorristiche di tipo familiare che, attraverso accordi stabili, hanno realizzato una struttura associativa, ulteriore e sovraordinata ai singoli gruppi, informata a regole comuni e con il principio solidaristico, finalizzata a rendere le singole organizzazioni più resistenti alle indagini giudiziarie e più forti nella comune contrapposizione al clan COGNOME, egemone nel centro cittadino.
Si specifica che vi sono, in particolare, tre famiglie confederate (COGNOME, COGNOME e COGNOME) a partire dall’anno 2015, alle quali si sono aggiunte le famiglie degli COGNOME e dei COGNOME di Ponticelli, nonché quella dei COGNOME, cui era legato il clan COGNOME (cd. dei bodo) i cui vertici in quel periodo erano in stato di detenzione, in relazione alle quali l’acquisizione del potere veniva manifestata all’esterno attraverso scorrerie in armi (cd. stese), in motocicletta, cui prendevano parte diversi esponenti dei vari gruppi che componevano la confederazione.
Inoltre, si sottolineano i provvedimenti giudiziari che hanno acclarato l’esistenza di azioni omicidiarie e attentati dinamitardi, come quelli relativi ag omicidi COGNOME e quello di NOME COGNOME.
Si tratta di accertamento avvenuto attraverso la dichiarazione di più collaboratori di giustizia, nonché attività di intercettazione, con captazioni
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ambientali anche all’interno dell’abitazione dei vertici associativi che hanno fornito, secondo il Tribunale, elementi di riscontro al narrato dei collaboratori.
Il provvedimento censurato fa riferimento all’ampiezza del periodo di indagine, superiore a sei anni, nel quale si è seguito l’evolversi della vita all’interno dei gruppi e le reciproche interconnessioni, con fasi alterne caratterizzate dalla frequente carcerazione delle figure di vertice e si è, poi, acclarata la mancanza di qualsiasi forma di isolamento tra i detenuti e l’organizzazione attraverso un’ampia disponibilità di telefoni cellulari, introdotta all’interno degli istituti penitenziari, utilizzati quotidianamente per comunicazion di tipo familiare e per mantenere il continuativo controllo sulle attività illecite, parte dei vertici ancorché in stato di detenzione.
Si sottolinea la captazione relativa all’abitazione di NOME COGNOME, nella quali si fa riferimento al territorio di Ponticelli e a come questo fosse, in data 1 marzo 2019, gestito dalle famiglie COGNOME e COGNOME, reggenti anche del territorio di COGNOME, nonché all’accordo siglato con la famiglia COGNOME e come tutti fossero subordinati al cinese (NOME COGNOME).
Si fa riferimento alle dichiarazioni dei pentiti NOME COGNOME, vertice della famiglia COGNOME, NOME COGNOME detto COGNOME affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai quali si erano aggiunti, più di recente, collaboratori NOME COGNOME (affiliato al clan COGNOME il quale aveva iniziato la collaborazione nel 2022) e NOME COGNOME (appartenente al clan RAGIONE_SOCIALE, con inizio della collaborazione nell’anno 2021, con dichiarazioni relative al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Con specifico riferimento all’indagato (cfr. pag. 7 e ss.) il provvedimento impugnato afferma che gli elementi indiziari sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, effettuate tra il novembre 2020 e il febbraio 2021, richiamando la scheda personale di cui alle pagine 1254-1264 della ordinanza cautelare.
Tali elementi, secondo il Tribunale, dimostrano come COGNOME sia soggetto giovane, da non molto affiliato al sodalizio, unitamente ad altre nuove leve provenienti dalla comune criminalità.
Nel periodo in cui vi era la detenzione di molti degli elementi apicali del RAGIONE_SOCIALE confederato, tra i quali NOME COGNOME e NOME COGNOME, la reggenza esterna della Confederazione era stata assunta da NOME COGNOME, fino al suo arresto, avvenuto nel mese di Marzo 2021, nonché da NOME COGNOME fino all’arresto avvenuto a maggio 2021.
Si tratta di esponenti del RAGIONE_SOCIALE confederato dei COGNOME di Ponticelli che si avvalevano della collaborazione di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed altri sodali, contrapponendosi all’operato di NOME COGNOME, del cugino NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE di giovani affiliati, a loro fedeli, che in quel momento
storico era entrati in contrasto con NOME COGNOME, per il controllo del territorio per conto del cartello.
Il collaboratore COGNOME, secondo la ricostruzione recepita nei provvedimenti di merito, aveva riferito che suo cugino, NOME COGNOME, era affiliato al RAGIONE_SOCIALE al quale erano affidati vari compiti, descritti nel dettaglio, a pag. 8 e SS dell’ordinanza.
Peraltro, l’esistenza di un nucleo di persone che facesse capo a COGNOME è indicata come documentata da rilievi fotografici effettuati nel 2020, in data 31 dicembre, che avevano ripreso il ricorrente unitamente ad NOME COGNOME, COGNOME NOME ed altri, nonché il rituale camorristico del bacio in bocca a suggellare una tregua tra i gruppi.
Circa i riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori, sono annoverate le conversazioni intercettate riportate nel capitolo terzo dell’ordinanza cautelare dedicata agli esiti dell’attività di intercettazione.
Con riferimento alla posizione dell’indagato, nella scheda personale si riportano contatti tra COGNOME e COGNOME, si rimarca il rapporto di fedeltà tra i due e una situazione di forte conflittualità, interna al cartello, a volte all’interno d stesse famiglie che lo componevano, in una rase in cui i rapporti di forza erano messi in discussione dalle carcerazioni dei vertici.
A pag. 9 e ss. si fa riferimento, poi, a una sequenza di conversazioni, ritenute rilevanti, quanto alla partecipazione del COGNOME al sodalizio, attestanti la volontà di NOME COGNOME di assumere il controllo delle attività illecite esercitando pressione su soggetti che erano legati a NOME COGNOME.
Si attesta, secondo il Tribunale del riesame, attraverso queste conversazioni la presenza di NOME COGNOME nei dialoghi e negli incontri relativi al tentativo di trovare un accordo nella gestione degli affari illeciti tra COGNOME e COGNOME. Risulta che assieme ad NOME COGNOME, questi era intervenuto in difesa di COGNOME, comunicando che non avrebbero dato campo libero in considerazione del fatto che erano i rappresentanti appunto di NOME COGNOME.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 192 e 273 del codice di rito con riferimento alla gravità indiziaria.
Dopo aver enunciato compiutamente i principi generali che delimitano l’ambito del controllo di legittimità, con riferimento a provvedimenti emessi in tema di misure cautelari personali, il ricorso deduce che l’ordinanza gravata, letta in uno con l’ordinanza genetica che viene esplicitamente richiamata; non
avrebbe reso motivazione adeguata, risultando questa apparente ed illogica quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo contestato come commesso dal mese di aprile 2016, con condotta perdurante.
Si fa riferimento alle fonti di accusa a carico dell’odierno ricorrente indicate nella stessa ordinanza cautelare, dove vengono riconosciute come rilevanti le intercettazioni telefoniche ed ambientali, effettuate tra il novembre 2020 e il febbraio 2021, nonché la dichiarazione resa in più interrogatori dal collaboratore COGNOME.
Come si evince nel testo del provvedimento gravato e dall’ordinanza cautelare, COGNOME ha reso interrogatori nell’agosto e nel settembre 2022, riferendo a carico di COGNOME che, quando era tornato in libertà, a dicembre 2020, insieme a lui come reggenti vi era NOME COGNOME al INDIRIZZO.
COGNOME, scarcerato a dicembre 2020, aveva iniziato a collaborare nel settembre 2022.
La difesa osserva che, con riferimento all’odierno ricorrente, il collaboratore di giustizia si limita a rendere un’unica dichiarazione; sicché non può parlarsi di costanza del narrato, come ha fatto il Tribunale, in quanto requisito che necessariamente attiene ad una pluralità di dichiarazioni.
La precisione, ritenuta dal Tribunale del riesame con riferimento al racconto di COGNOME, viene sconfessata, poi, secondo la difesa dalla mancanza di riferimenti di dettaglio, trattandosi di breve e generica chiamata.
Alcuna motivazione offrirebbe il Tribunale, in ordine al silenzio osservato dagli altri collaboratori di giustizia, alcuni dei quali non riconoscono in fot l’indagato.
COGNOME, inoltre, risulta essere stato scarcerato nel maggio 2020 e NOME avrebbe reso dichiarazioni successivamente a tale periodo.
Quindi residuerebbero, seguendo il ragionamento del Tribunale, rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME ulteriori element rappresentati da una foto rinvenuta sui social media nel profilo Instagram di altro soggetto che ritrae il ricorrente, con una frase ritenuta emblematica, nonché i rilievi fotografici, effettuati il 31 dicembre 2020, presso il bar Royal che si ritiene abbiano immortalato il bacio in bocca interpretato, dall’estensore dell’ordinanza censurata, come rituale camorristico per sigillare una tregua tra gruppi criminali.
Si contesta l’interpretazione che è stata desunta da tali elementi di accusa.
Quanto alla fotografia, si rimarca che questa è stata pubblicata da altri e commentata neanche in termini di evidente significato.
Anche le immagini che hanno ritratto dei ragazzi nei locali in un bar nel giorno di San Silvestro non risultano elemento altamente indiziante.
Infine, si sottolinea che al ricorrente non sono contestati reati fine.
Si indica la conversazione n. 546 del 30 dicembre 2020 in relazione a utenza in uso a NOME COGNOME non esaminata dal Tribunale della libertà. Secondo la difesa si tratterebbe di dialogo richiamato dai giudice cautelare a pagina 579 ma non riportata nella sua integrità, per essere mancante della parte che sancisce l’estraneità di COGNOME alla condotta attribuitagli e che viene riportata per esteso nella parte di interesse a pagina 8 del ricorso.
Del pari si indica l’ulteriore conversazione (n. 712 del 28 novembre 2020) che si assume essere stata completamente trascurata dal Tribunale del riesame e che si riporta, per stralcio, a pagina 9 del ricorso stesso.
2.2.Con il secondo motivo si contesta erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’esistenza della circostanza aggravante di cui al comma quarto dell’articolo 416-bis cod. pen., in relazione al carattere armato l’associazione.
La contestazione di cui al capo 1 fa riferimento ad associazione cd. armata; sul punto il giudice in sede di emissione dell’ordinanza cautelare non ha svolto alcuna motivazione. Del pari, tale vizio di motivazione non è colmato dalla ordinanza del Tribunale del riesame.
L’applicazione della circostanza aggravante non è sorretta da alcun percorso argomentativo, sicché illegittimamente è stata configurata l’associazione come armata, quantomeno sotto il profilo della prevedibilità concreta della disponibilità di armi.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il giudice del riesame applica il criterio della duplice presunzione ai sensi dell’articolo 275 del codice di rito.
Si sottolinea l’assenza di specifici elementi che facciano escludere la pericolosità dell’indagato e che facciano ritenere l’effettiva rescissione dei legami con l’organizzazione criminale.
La motivazione offerta è carente, a parere della difesa, posto che il Tribunale non ha in alcun modo valutato elementi e circostanze indicativi dell’assenza di pericolosità sociale del ricorrente.
L’ordinanza evidenzia che il ricorrente ha terminato, nel maggio 2020, un periodo di detenzione in regime carcerario in espiazione di pena, durato circa sei anni e lo ritiene inserito in pianta stabile in un’organizzazione criminale di matrice camorristica. Tanto con motivazione apodittica come si evincerebbe dalla conversazione n. 712 trascurata dall’estensore.
In questa conversazione soggetti ritenuti in posizione sovraordinata rispetto all’indagato, esplicitamente decidono di non intervenire nell’interesse e in soccorso del ricorrente, mostrando l’assenza evidente di un patto di un vincolo intersoggettivo cementato da obiettivi comuni.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., tempestiva richiesta di trattazione in presenza, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il :30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, nel testo che risulta all’esito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
All’odierna udienza, le parti presenti, all’esito della discussione orale, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, il ricorrente, per parte delle censure, muove dalla considerazione dei vari elementi indiziari in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio, valorizzato dai concordi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l’esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argonnentativo della motivazione (tra le altre, SEI. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
Nella valutazione della partecipazione del ricorrente all’associazione camorristica di cui al capo 1), l’ordinanza ha valorizzato lo svolgimento, da parte di COGNOME, di compiti esecutivi all’interno del Lotto 10, con ruolo descritto nei dettagli dal collaboratore COGNOME, suo cugino, componente del RAGIONE_SOCIALE in posizione apicale, ruolo ritenuto riscontrato da plurime conversazioni – nelle quali emerge che COGNOME è colui che aiuta suo cugino a prendere le redini del RAGIONE_SOCIALE – oltre che dagli esiti di ulteriori atti di indagine di cui il Tribunale del riesame ren conto con ragionamento non contraddittorio e immune da illogicità manifesta.
Su tale punto, in una prospettiva complessiva assumono significativo rilievo, come attribuito dal Tribunale del riesame con motivazione immune da vizi di ogni tipo, i rilievi fotografici relativi al bacio in bocca descritto nell’ordin (nonché relativi alle frequentazioni con esponenti del sodalizio), oltre a quello
rinvenuto nel profilo Instagram di altro soggetto e che ritrae l’odierno ricorrente, accompagnato da frase dal significato ritenuto univoco dell’appartenenza al contesto camorristico.
Per altro verso, la critica difensiva non tiene conto del contenuto delle conversazioni telefoniche registrate, relative al periodo di fibrillazione all’inter del RAGIONE_SOCIALE, rispetto a COGNOME (cfr. folio 9 e 10 dell’ordinanza) ampiamente descritte nell’ordinanza censurata con le quali, dunque, il ricorrente non si confronta specificamente.
Va rimarcato, poi, quanto alle critiche difensive che il ricorrente non illustra, puntualmente, il ruolo di COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE e le ragioni per le quali questi avrebbe dovuto essere al corrente della posizione di COGNOME, soprattutto alla luce della circostanza, evidenziata nell’ordinanza, che l’inizio dell’attività parte di COGNOME si colloca in epoca successiva alla sua scarcerazione (avvenuta nel maggio 2020).
Al riguardo, dunque, le pur approfondite ed articolate critiche del ricorrente che potranno trovare approfondimento nel giudizio principale di merito, in relazione alla presente fase cautelare non si appalesano in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal Tribunale, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Infine, si deve notare che il ricorrente fa espresso riferimento a stralci di captazioni, indicandole come del tutto trascurate dal Tribunale nella loro parte saliente in favore dell’indagato, riportandone brani per estratto, non allegando il relativo testo completo, anche della parte in cui questo si assume essere trascurato, così risultando la censura non specifica e non autosufficiente.
Da ultimo, è appena il caso di rimarcare quanto alla censura relativa al richiamo per relationem ad alcuni punti dell’ordinanza genetica, che il ricorrente non si confronta, su tale punto, con l’indirizzo interpretativo secondo il quale l’ordinanza genetica e quella resa dal Tribunale distrettuale di conferma della prima, si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso argomentativo (Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036) ove valutata unitariamente e criticata altrettanto unitariamente.
1.2.11 secondo motivo è inammissibile.
Quanto all’esclusione della circostanza aggravante, invero, non risulta illustrato, puntualmente, l’interesse nella presente sede e l’incidenza, rispetto alla misura in atto, sulla decorrenza dei termini dell’attuale fase e sulla qualità della misura in esecuzione, dell’eventuale esclusione della circostanza aggravante.
Comunque, si deve osservare che la motivazione dell’ordinanza rende conto, con ragionamento immune da illogicità manifesta e, comunqu GLYPH non
apparente, delle scorrerie in armi e dei plurimi attentati omicidiari, oltre che del metodo (attraverso le cd. stese) di affermazione del predominio su territorio delle nuove bande, quindi la motivazione richiama, nel suo complesso, l’uso di armi da parte anche della costola alla quale l’indagato è accusato di appartenere.
Dunque, si rimarca che la censura non si confronta con l’apparato motivazionale che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato una serie di elementi di fatto, che attengono a diversi associati, indicativi della disponibilità delle armi, della stretta attinenza di es all’operatività associativa e della pacifica consapevolezza da parte degli associati di tale obiettiva risultanza.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (tra le altre, Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010).
Ciò premesso, il ricorso, che non contesta la disponibilità delle armi da parte dell’associazione di cui al capo 1 e il coinvolgimento di vari associati in reati commessi con l’uso di esse, si limita ad eccepire che la circostanza in questione non sarebbe stata oggetto di specifica motivazione, senza però confrontarsi con il complesso del provvedimento cautelare, dalla quale si ricava, quanto meno, l’insussistenza di ignoranza incolpevole.
1.3.11 terzo motivo è inammissibile, posto che non si confronta, compiutamente, con la motivazione dell’ordinanza censurata (cfr. pag. 10 e 11) completa e immune da vizi di ogni tipo quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.
È appena il caso di osservare che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione
della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 dep. 2000, COGNOME, Rv. 215331).
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la disposizione degli adempirnenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. ben., non seguendo al presente provvedimento la liberazione dell’indagato.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 4 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente