Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5376 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5376 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 21/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato in CODICE_FISCALE
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Cagliari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cagliari, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 10 giugno 2025 con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione a un’associazione mafiosa (art. 416bis cod. pen.- Capo A), partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 TU Stup. – capo B) e concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 110 cod. pen., 73 TU Stup., Capo 56).
1.1. L’ordinanza impugnata premette che: con decreto emesso in data 18 aprile 2025 il pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari ha disposto il fermo di numerosi soggetti, tra i quali l’indagato, in relazione ai reati sopra indicati; il fermo eseguito nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e di altri indagati Ł stato tempestivamente convalidato da parte dei Giudici delle indagini preliminari dei diversi Tribunali dei luoghi ove sono avvenuti i fermi (il provvedimento di convalida del fermo del predetto Ł stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona); nello stesso contesto i vari giudici, in accoglimento della corrispondente domanda cautelare formulata dal pubblico ministero, hanno applicato nei confronti dell’indagato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e delle altre persone sottoposte a indagine la misura cautelare della custodia in carcere; nelle indicate ordinanze cautelari i rispettivi GIP, avendo ravvisato la competenza funzionale del GIP del Tribunale di Cagliari, hanno dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell’Autorità giudiziaria di Cagliari e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le incombenze previste dall’art. 27 cod. proc. pen.; con richiesta depositata il 29 maggio
2025 il pubblico ministero del Tribunale di Cagliari ha chiesto l’applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di tutti gli indagati in ordine ai reati associativi e reatifine rispettivamente loro ascritti; con ordinanza del 10 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e di altri indagati l’applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere.
In particolare, con conforme valutazione dei giudici della cautela, Ł stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria della partecipazione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla associazione mafiosa di origine nigeriana, stabilitasi in Italia, denominata «RAGIONE_SOCIALE» (altrimenti nota come «RAGIONE_SOCIALE»), quale affiliato con il grado di «NOME» (‘Fratello’, primo grado di affiliazione con ruolo subordinato), risultando particolarmente attivo nel campo del traffico degli stupefacenti perpetrato mediante la collaterale associazione, nonchØ diretto partecipe di almeno un episodio di cessione di droga.
1.2. I giudici del riesame hanno evidenziato i seguenti elementi a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
la conversazione telefonica intercorsa il 23 gennaio 2019, ore 13:06, intercorsa tra NOME (‘papà dei gemelli’) ed NOME COGNOME (“NOME‘NOME): nel corso di tale telefonata NOME, parlando in presenza di NOME, con NOME (“NOME“) lo incarica di un determinato compito avente a oggetto un’operazione di narco traffico, esprimendo la necessità che nell’operazione sia presente anche XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (‘c’Ł un’altra persona qui COGNOME. Voglio che tu vada con lui. Ho chiesto per entrambi e mi hanno detto che non c’Ł problema che la strada per voi Ł libera ti devi tenere pronto per il fine settimana’; NOME risponde: “‘Lui deve venire qui con me e andiamo a prendere la cosa”; NOME risponde che “Ł tutto a posto”);
la conversazione telefonica intercorsa il 23 gennaio 2019, ore 21:10, tra XXX MICHIAEL XXXXXXXXXX ed NOME nella quale i due fanno riferimento alle istruzioni ricevute dal ‘papa dei gemelli’ (COGNOME) e concordano per un trasporto che avrà luogo quel fine settimana ed esprimono la loro preoccupazione per il fatto che ‘ovunque stanno arrestando”
; – la conversazione telefonica intercorsa il 24 gennaio 2019, ore 15:57, tra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed NOME ‘NOME‘ nella quale i due continuano a fare riferimento alle istruzioni ricevute dal ‘papà dei gemelli’ e concordano per il trasporto che avrà luogo quel fine settimana, ripromettendosi di sentirsi e, quando NOME giungerà a destinazione, dovrà contattare NOME;
la conversazione telefonica intercorsa il 1 febbraio 2019, ore 18:24, tra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed NOME nella quale si apprende che NOME si trova a Olbia e i due parlano di un ‘intoppo’ che hanno incontrato nello svolgimento dell’operazione (questioni di denaro); alla conversazione partecipano anche NOME, che chiama NOME, e un’altra persona di sesso maschile che si trova in compagnia di NOME;
la conversazione telefonica intercorsa il 2 febbraio 2019, ore 8:25, tra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed NOME nella quale NOME fa riferimento a una telefonata con la quale NOME gli ha detto che dovrà recarsi a Roma ed esprime, in modo marcato, la sua preoccupazione per il fatto che ”viaggiare sta diventando sempre piø difficile” e che ‘adesso tutti stanno molto attenti’ perchØ ‘ti fermano anche all’andata”; “oramai in Sardegna non arriva piø nessun corriere. Partono ma poi non rientrano mai … oramai si sente dire solamente Ł stato arrestato … Ł stato arrestato … in questo momento nessuno accetta di fare dei viaggi … perchØ tutti i ragazzini del centro accoglienza sono finiti in carcere … Ł per
questo che lui (COGNOME) Ł incazzato perchØ non riesce a trovare nessuno che possa fare un viaggio per lui … alcuni preferiscono fare accattonaggio piuttosto che finire in galera”.
Sulla scorta di tali elementi il tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria per le operazioni di narcotraffico svolte da NOME per conto e nell’interesse dell’organizzazione detta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e in relazione alla diretta e attiva partecipazione a detta associazione mafiosa, alla luce del ruolo di vertice ricoperto in detta organizzazione da parte di NOME e degli ordini da questi impartiti a NOME, ritenuti dimostrativi del vincolo mafioso.
Un ulteriore grave e univoco indizio della appartenenza di XXX al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ Ł stato tratto dalla sua presenza, unitamente ai sodali NOME COGNOME (con il grado di ‘NOME‘, cioŁ personaggio di spicco del gruppo e sovraordinato rispetto ai due) e NOME NOME, accertata dalla polizia giudiziaria in data 5 febbraio 2023, sul luogo ove, secondo una segnalazione pervenuta alle forze dell’ordine, era poco prima avvenuta una lite tra cittadini nigeriani, uno dei quali era armato di coltello.
I giudici del riesame hanno evidenziato che, sebbene XXX e NOME in tale occasione avessero riferito agli agenti intervenuti che NOME li aveva minacciati con un coltello dopo averli accusati di avere rubato all’interno di una abitazione, l’episodio andava ricondotto a dinamiche del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, in particolare, al fatto che NOME, su incarico del gruppo, avesse intenzione di punirli in conseguenza di qualche violazione delle regole dell’organizzazione ovvero per avere disatteso una direttiva ricevuta.
Tale conclusione Ł stata anzitutto ritenuta confermata dalle captazioni intercorse tra vari soggetti, riportate nella parte generale dell’ordinanza impugnata, dalle quali emergono i ruoli dei protagonisti, l’utilizzo del codice comunicativo proprio dell’organizzazione e l’esistenza di stabili legami tra gli indagati.
Inoltre, tale conclusione Ł stata ritenuta suffragata dal contenuto di un dialogo intercettato il 14 settembre 2024 che, oltre a corroborare la veridicità delle considerazioni concernenti il ruolo di partecipe rivestito da NOME in seno alle associazioni criminose contestate ai capi A) e B), Ł stato ritenuto indicativo della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza anche in ordine all’episodio di narcotraffico contestato al capo 56).
Nella conversazione XXX si rivolge al sodale NOME COGNOME con confidenza e si esprime in modo criptico, ma diretto e stringato, senza che nella conversazione si crei alcun equivoco in ordine al reale oggetto, tanto che non si limita a chiedere della droga all’interlocutore (in particolare ‘5 nuty card, 5g’), ma gli fa sapere che una donna voleva incontrarlo: si tratta di Sunday Blessing, soprannominata la ‘piccoletta’, la quale – come emerso nel corso delle indagini era organica al sodalizio che si occupa del traffico di sostanze stupefacenti e aveva fatto il corriere per il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in piø occasioni, tanto da essere arrestata nel giugno 2024.
Dunque, secondo i giudici del riesame, NOME, nel definire la donna ‘quella persona … che aveva portato quella cosa’, dimostra di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche e delle vicende collegate all’attività di narcotraffico e stabilmente inserito nel gruppo mafioso, con l’incarico, quale ‘NOME‘, di occuparsi del traffico di droga e di reperire i corrieri per l’importazione in Sardegna, concorrendo, inoltre, nell’episodio del capo 56).
1.3. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente: il pericolo di fuga derivante dalla natura mafiosa dell’organizzazione di origine nigeriana e con stabili e costanti contatti con la madre patria ove l’indagato può agevolmente rifugiarsi grazie al sostegno dell’organizzazione (viene citata una specifica intercettazione relativa alla fuga organizzata per altro sodale), nonchØ dalla documentata facilità di spostamento di NOME che, pur operando in Sardegna per l’organizzazione, ha acquisito una dimora nella provincia di
Verona; il pericolo di inquinamento delle fonti di prova che si desume dalle metodiche violente impiegate dall’organizzazione e documentate anche dalle dichiarazioni della compagna del vertice associativo; il pericolo direiterazione che si desume dalla non cessata partecipazione associativa e dalla reiterazione dei reati fine, dovendosi valorizzare la impossibilità per gli associati di allontanarsi dal gruppo criminale senza incorrere in ritorsioni verso i famigliari e i parenti in Nigeria.
Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sviluppando quattro motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 292, comma 2 lett. c) e cbis ) e 309, comma 9, cod. proc. pen., nonchØ omessa motivazione in relazione alla denunciata omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nell’ordinanza genetica.
La difesa non rinunciava affatto al primo motivo della richiesta di riesame che deduceva l’omessa autonoma valutazione da parte del GIP; il tribunale del riesame non ha dato risposta a tale motivo che deduceva ‘la circostanza che il GIP di Cagliari, investito dalla conferma della misura cautelare applicata dal GIP di Verona in seguito all’esecuzione del fermo indiziato di delitto, si era sottratto all’obbligo di un’autonoma valutazione della vicenda cautelare con particolare riguardo alla posizione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Da una parte, come esplicitamente risulta dal provvedimento, il GIP di Cagliari aveva riportato testualmente, dalla pagina 263 alla pagina 741 il contenuto del decreto di fermo e della successiva richiesta di misura cautelare (da pagina 854 a pagina 1032, da pagina 1187 a pagina 1228, da pag. 1229 a pagina 1273 e da pag. 1310 a pag. 1527), per poi da pagina 741 riprendere il capitolo del decreto di fermo contenuto tra le pagine 1274 e 1310 (saltato nella prima parte), senza esplicitazioni di ulteriori ed autonome ragioni per cui tale contenuto fosse stato ritenuto condivisibile dal GIP dell’odierna misura. Dall’altra parte, con specifico riguardo a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il provvedimento si limitava a riportare in maniera riepilogativa e assertiva gli elementi indicati nel decreto di fermo (da pagina 253 alla pagina 255, riassuntive delle pagine 828-829 del decreto/richiesta del Pubblico Ministero), ugualmente senza spiegare alcun autonomo passaggio motivazionale in ordine alla rilevanza e alla loro ritenuta idoneità a configurare il quadro di gravità indiziaria richiesto dalla normativa processuale e senza dedicare alcuno specifico cenno alle circostanze favorevoli alla difesa’.
Il motivo di ricorso prosegue, quindi, con l’indicare la ritenuta non pertinenza indiziaria degli elementi indicati dal GIP e dal tribunale del riesame, anche con riguardo allo stato di tossicodipendenza dell’indagato che, secondo la difesa, rende ragione dell’uso personale dello stupefacente acquistato al capo 56).
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge (art. 416bis cod. pen.) e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo A).
Premesso che con la richiesta di riesame non si era contestata la natura mafiosa del supposto sodalizio del capo A), ma unicamente la partecipazione di XXX, il tribunale del riesame, a dimostrazione della genericità della motivazione, si dilunga, invece, sulla natura mafiosa del sodalizio.
Prosegue il ricorso: ‘La difesa aveva dedotto piuttosto la estraneità partecipativa a qualsiasi sodalizio (criminale o meno), del tutto illogicamente derivata da … due emergenze istruttorie: l’annotazione dell’08.02.2023 sulla lite tra NOME, NOME ed XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 5 febbraio 2023, quando NOME NOME NOME avevano sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine e quindi riferito alla volante intervenuta di essere stati
minacciati da NOME con un coltello poichØ ritenuti responsabili di un furto avvenuto all’interno di un’abitazione il cui titolare (NOME) era rinchiuso nel carcere; – la conversazione progressivo n. V.1133.1. del 14.09.2024 (riportata nell’ordinanza impugnata alla pagina 33) tra l’utenza intestata all’odierno indagato e quella in uso al coindagato NOME COGNOME, in cui l’interlocutore di NOME chiede a questi dello stupefacente e segnatamente “5 Nuty Card, 5G” (ritenuta droga in linguaggio convenzionale). Nell’atto di riesame si rappresentava come, da un punto di vista puramente matematico, tali uniche due emergenze non potessero essere di alcun rilievo statistico in chiave accusatoria’.
Il ricorso soggiunge: ‘In ogni caso, entrambe le emergenze investigative, nessuna delle quali di così eclatante forza dimostrativa, ma entrambe colorate da una evidente occasionalitàlogicamente incompatibile con la stabile partecipazione dell’indagato alle associazioni di cui ai capi A) e B), difettavano di oggettività materiale ed univocità interpretativa, alla luce degli stessi esiti delle indagini. Per quanto riguarda l’episodio del 5 febbraio 2023, la stessa Squadra Mobile di Sassari, che descrive l’accaduto nella comunicazione dell’8 febbraio 2023, attribuiva la lite a pregressi debiti di droga, collegando peraltro l’XXX non a NOME, ma a NOME (cui non viene contestata l’appartenenza alle associazioni in contestazione) …. Per quanto riguarda invece la conversazione V.1133.1 del 14.09.2024, veniva invece eccepito il difetto di una paternità accertata della voce dell’interlocutore di NOME, in quanto, come riferito da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella lettera inviata al suo precedente legale, nell’occasione non era egli l’interlocutore di NOME, bensì NOME, al quale aveva prestato il proprio telefono, NOME con il quale viveva e lavorava insieme ad Alghero. … In terzo luogo, il riferimento nella conversazione V.1133.1 alla piccoletta (Sunday Blessing) appariva piø coerente con la persona di NOME quantomeno in ragione dei rapporti che questi aveva con NOME, a sua volta coinvolto “in affari” proprio con NOME COGNOME, committente appunto di Sunday Blessing’.
All’udienza fissata per la discussione del riesame, il pubblico ministero produceva le trascrizioni di cinque conversazioni intercettate tra il 23 gennaio e il 2 febbraio del 2019 intercorse la prima tra NOME NOME ed NOME” e le altre quattro tra NUMERO_CARTA ed NOME. Il ricorso precisa che tali conversazioni non risultavano negli atti a disposizione, come comprovato anche dalla circostanza che alcun cenno a esse Ł stato dedicato nØ nel decreto di fermo, nØ nelle ordinanze cautelari intervenute.
Prosegue il ricorso: ‘L’ordinanza impugnata in relazione alla condotta partecipativa dell’indagato in un sodalizio criminale risulta affetta da un errore nell’applicazione della legge, nonchØ da errori motivazionali, sub specie di contraddittorietà con gli atti processuali e di omessa o comunque manifesta illogicità della motivazione. Invero, da un primo punto di vista, l’ordinanza impugnata appare frutto di un errore nell’individuazione della partecipazione associativa rilevante ai sensi dell’art. 416bis c.p., con una confusione tra la fattispecie partecipativa e i meri contributi che, ancorchØ apprezzabili, sono posti da soggetti che ne rimangono estranei’.
Del resto, secondo il ricorso, ‘la motivazione dell’ordinanza impugnata appare carente nell’individuazione di quegli specifici atti o comportamenti indicativi del consapevole apporto dell’accusato al perseguimento degli interessi di una qualsivoglia consorteria criminale. Come si Ł visto, la motivazione appare per lo piø meramente assertiva con riguardo al suo contributo operativo, che tuttavia non viene meglio individuato, e manifestamente illogica
nella parte in cui afferma l’uso di un linguaggio convenzionale (asseritamente presente in piø dialoghi intercettati), lo stretto contatto con altri personaggi di spicco del gruppo, l’adesione alle regole e ai dictatgerarchici e la dedizione all’attività di spaccio. Tuttavia, tali elementi, pur indicati, rimangono soltanto dichiarati, ma sprovvisti di base probatoria, poichØ le richiamate “prove” (le conversazioni telefoniche del 2019, l’episodio del 5 febbraio 2023 e la conversazione del 14.09.2024) non consentono logicamente di materializzare concretamente la “messa a disposizione” di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in favore di qualsivoglia sodalizio criminale’.
Il ricorso ulteriormente sottolinea: ‘Per quanto riguarda le conversazioni telefoniche del 2019, il Tribunale le ritiene indicative dell’attività di trasporto di droga di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per conto e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE (pag. 31 ordinanza impugnata). Tale conclusione appare manifestamente illogica per una pluralità di ragioni. In primo luogo, all’epoca, NUMERO_CARTA non rientrava nemmeno tra i nominativi dell’indagine sul ‘cult’, nØ viene individuato come appartenente ad alcun sodalizio. Il suo nome viene infatti menzionato per la prima volta nell’informativa del 4 aprile 2025 con riferimento alla seconda fase delle indagini, in seguito alla scoperta del “reperto occasionale” del 5 febbraio 2023. In secondo luogo, in tali conversazioni NOME ha come interlocutore soltanto NOME e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, anche NOME che non ha chiamato NOME, bensì NOME NOME. Appare utile, infatti, rinviare al relativo passaggio contenuto nella conversazione n. 2761 del 1 febbraio 2019 dove Ł l’interlocutore A identificato in NOME COGNOME a dire ‘Chiudi e fammi rispondere a una chiamata. Pronto …’ (subentra la chiamata di NOME con il numero 3511266365). In terzo luogo, il tenore delle conversazioni e, in particolare di quella del 2 febbraio 2019 n. 2778, Ł palesemente indicativo di un rifiuto dell’XXX di operare alcun traffico di stupefacenti. Egli non solo esterna le difficoltà dei viaggi, ma, proprio in ragione della sua preoccupazione, dichiara apertamente: ‘io non penso ad andarci’. In quarto luogo, data l’assenza di materialità della condotta, l’ipotizzato episodio (il trasporto di droga in Sardegna da parte dell’XXX su commissione di NOME) appare confinato ai limiti di un mero atto preparatorio, non risultando nemmeno un’effettiva organizzazione del viaggio, per il quale l’XXX non aveva accettato il biglietto ma avrebbe invece chiesto l’invio di soldi. In ogni caso, tali contatti potrebbero essere rivelatori di affari tra l’NOME e NOME, ma non tra l’XXX e i sodalizi in contestazione, considerata l’assenza assoluta di alcun dato riferito e riferibile ai NOME e ai loro affari. Pertanto, la conclusione cui giunge il Tribunale ossia che l’XXX trasportasse droga per conto e nell’interesse del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ Ł un salto logico che non solo non trova riscontro nelle conversazioni, ma Ł smentito dalla circostanza che COGNOME NOME Ł soggetto estraneo alle consorterie in contestazione’.
Ad avviso della difesa ‘stona con l’ipotesi accusatoria la circostanza che, tra tutte le conversazioni intercettate, l’XXX avesse utilizzato il linguaggio cultista esclusivamente in quella del 14.09.2024. Mentre il dato viene a confortare l’affermazione dell’NOME stesso che ha dichiarato di non essere stato lui ad effettuare quella chiamata, ma suo amico NOME COGNOME, al quale aveva prestato il telefono. Si nota peraltro che, contrariamente alla posizione di molti altri indagati, manca un riconoscimento vocale dell’interlocutore di quella conversazione e l’unicità del “reperto” presente in un’unica conversazione telefonica (nel vastissimo compendio probatorio) stona effettivamente con il rientro in Sardegna dell’XXX per appena un mese, come risulta dall’estratto conto INPS’.
Ad avviso del ricorso, ‘il dato di mancanza che appare dirimente Ł l’assenza del benchØ minimo elemento che colleghi l’odierno ricorrente a qualsivoglia cult, a parte mere asserzioni
di appartenenza, non supportate da dati concreti. Così, si Ł a lungo disquisito sugli oggetti simbolici del cult (il berretto rosso o nero, i colori tipici, i braccialetti con il logo dei NOME/DNKI): nel caso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manca alcun collegamento di questo genere al gruppo incriminato, non detenendo egli alcun basco tipico, nØ avendo ostentato in qualche occasione alcun oggetto simbolico e nemmeno i colori del gruppo (rosso, nero). Così come manca qualsiasi dato probatorio relativo all’esecuzione degli ordini impartiti dai vertici, alla sua partecipazione alle riunioni del gruppo, con diritto di parola, al suo assoggettamento al versamento di eventuali quote associative o periodiche o alle regole della confraternita, all’adozione dei segni distintivi del culto e al rispetto delle regole imposte dalla confraternita. Non solo TARGA_VEICOLO non ha segni distintivi del culto, ma non risulta partecipe ad alcuna delle riunioni pur documentate del gruppo sassarese, nØ destinatario di alcuna richiesta di contribuzione materiale o di obbedienza alle regole, nØ infine di ordini impartiti dai vertici o quadri intermedi con i quali non Ł peraltro dato rinvenire alcun contatto. Non vi Ł inoltre, nØ Ł stato indicato alcun elemento fattuale che lo vede come autore di azioni violente finalizzate al reclutamento coattivo di connazionali per gli scopi del gruppo o per il controllo del territorio’.
Ad avviso della difesa, ‘sono stati documentati dei dati logicamente incompatibili con la sua partecipazione punibile ad una consorteria mafiosa. CODICE_FISCALE Ł infatti omosessuale ed Ł stato riconosciuto rifugiato proprio in ragione della persecuzione in Nigeria per la sua condizione personale. Ora, già tale condizione Ł del tutto incompatibile con l’appartenenza ad una consorteria mafiosa quale quella in contestazione … la condotta documentata del sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX negli anni (ma anche durante la prima fase delle indagini) Ł diametralmente opposta e logicamente incompatibile con quella di un appartenente ad un sodalizio di qualsiasi natura. Come documentato e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli negli anni non solo si Ł piø volte rivolto alle autorità di polizia per la richiesta di protezione internazionale, ma anche per difendere i propri diritti (così nell’occasione della minaccia subita da NOME il 5.02.2023), ma ha impegnato il proprio tempo in attività di formazione e lavorativa’.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge (art. 73 e 74 TU Stup.) e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo B) e per il capo 56).
Il tribunale del riesame ritiene, in maniera del tutto immotivata, NOME dedito all’attività di spaccio al dettaglio e partecipe ad attività organizzative funzionali all’approvvigionamento dello stupefacente, in particolare procacciando corrieri per l’importazione in Sardegna. Per quanto riguarda tale aspetto, ad avviso del ricorso, ‘alcun dato probatorio viene indicato, nØ esso Ł dato rinvenire circa l’attività di spaccio al dettaglio dell’NOME o il suo reclutamento di corrieri di droga per il trasporto in Sardegna’.
Per quanto riguarda gli altri elementi, il ricorso richiama il precedente motivo, osservando ‘che le conversazioni riportate alla pagina 30-31 dell’ordinanza impugnata non sono logicamente valorizzabili per sostenere la gravità indiziaria nemmeno per l’associazione di cui al capo B) in quanto: – dette conversazioni sono avvenute con soggetti estranei al sodalizio contestato ai capi A) e B), senza alcuna spendita del nome di soggetti ritenuti intranei ad essa; il nominativo dell’XXX stesso entra nelle indagini soltanto nella seconda fase a partire dal 2023; – il tenore delle conversazioni ed in particolare di quella del 2 febbraio 2019 n. 2778 Ł palesemente indicativo di un rifiuto dell’XXX di operare alcun trasporto di stupefacenti. Egli non solo esterna le difficoltà dei viaggi, ma proprio per la sua preoccupazione dichiara apertamente: io non penso ad andarci’.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e il
vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari poichØ la difesa aveva dimostrato: lo status di rifugiato; l’attività formativa e lavorativa dal 2018; l’attività lavorativa in provincia di Verona dal 2024; la collaborazione prestata nel chiarire i fatti.
Il pericolo di fuga Ł, quindi insussistente, mentre il pericolo di inquinamento probatorio Ł assertivamente dedotto.
Meramente asserito Ł il pericolo di reiterazione per il timore di ritorsioni in caso di abbandono dell’associazione e delle attività connesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
¨ inammissibile la deduzione dell’omessa risposta al motivo di riesame che deduceva l’omessa autonoma valutazione.
2.1. Deve essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, COGNOME, Rv. 271507).
Si Ł, in proposito, precisato che non vi sono schemi rigidi l’osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule piø opportune a giustificare la decisione.
D’altra parte, si Ł affermato che «in tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benchØ redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sØ, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, P.M. in proc. Persano, Rv. 270662).
2.2. Come il ricorso non contesta, il GIP ha operato un manifesto rinvio per relationem agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, dando conto, nella parte finale del provvedimento, in modo che deve essere ritenuto sufficiente, degli elementi e delle ragioni che inducevano gli stessi a giustificare l’applicazione della misura (così Cass. Sez. 1, n. 30327 del 9 maggio 2025, Rv. 288341).
Anche dopo la riforma Ł consentito un rinvio, come in questo caso operato nella parte finale del provvedimento del GIP, all’atto del PM per relationem o per incorporazione, dovendo emergere dall’ordinanza, pertanto, solo un giudizio critico del giudice, che in effetti risulta sussistente, sulle ragioni relative all’applicazione della misura.
Infatti, le critiche sviluppate in sede di riesame, come riproposte nel ricorso per cassazione, sono soltanto formalmente caratterizzate dalla denuncia dell’omessa autonoma valutazione, ma in concreto sono rivolte a criticare le valutazioni compiute dal GIP.
2.3. NØ Ł sostenibile che il dedotto vizio di nullità dell’ordinanza impugnata discenda dalla circostanza che il tribunale del riesame non ha fornito risposta esplicita alla anzidetta doglianza, perchØ il tenore del provvedimento rimanda, non solo implicitamente, a una
valutazione di sufficiente analisi operata dal GIP procedente.
Del resto, nel senso della insussistenza del vizio di ‘mancata personalizzazione’, sia pur con riferimento a soggetto coindagato, si veda Sez. 1, n. 40712 del 2025, Iyemeake Monday, recentemente depositata e relativa alla medesima indagine oggi all’esame.
La difesa, con il secondo e il terzo motivo si duole del fatto che il tribunale del riesame abbia valutato anche la mafiosità dell’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE allorquando detto vizio non era stato dedotto con riferimento all’odierno ricorrente: ciò da cui risulterebbe ulteriore prova dell’assenza di valutazioni personalizzate a opera del Tribunale di Cagliari.
La circostanza appare ininfluente sotto i profili oggi in valutazione. Se l’ordinanza avesse ritenuto insussistente l’associazione mafiosa non vi sarebbe stata la condotta partecipativa dell’odierno ricorrente.
Ritenuta, invece, l’esistenza dell’associazione (confermata in sede cautelare da Sez. 1 40712/2025, cit.), il tribunale del riesame ha esaminato la posizione del ricorrente (pagg. 3034) dando conto, in modo congruo e assolutamente logico, degli elementi indicanti i gravi indizi di colpevolezza per tutti e tre i reati contestati.
In tali chiari passaggi motivazionali si rimanda a una pluralità di conversazioni telefoniche (nello specifico cinque tra il 23 gennaio e il 2 febbraio 2019) nelle quali si utilizza uno ‘slang cultista’ e si riferisce di attività di trasporto di droga.
A ciò si aggiunge l’episodio del 5 febbraio 2023, l’interpretazione del quale non può essere posta in discussione in sede di legittimità, e la conversazione del 14 settembre 2024, logicamente giudicata di particolare pregnanza indiziaria, allorquando XXX fa riferimento alla necessità che intervenga ‘la piccoletta’, ovvero Sunday Blessing, certamente soggetto partecipe del sodalizio; anche in questo caso l’interpretazione circa l’individuazione del soggetto interessato non Ł sindacabile, a maggior ragione perchØ le argomentazioni difensive sono sviluppate in termini di maggiore coerenza di una diversa individuazione.
3.1. Si tratta, come il ricorso non riesce a confutare, di un insieme di elementi probatori che rimandano a un ruolo (sia per la distanza temporale tra i diversi momenti di coinvolgimento, sia per il linguaggio criptico e la conoscenza esatta di persone e luoghi) non certamente occasionale di NOME, ma stabilmente inserito in un circuito criminale ampiamente descritto in termini di organizzazione mafiosa e dedita al narcotraffico in diverse articolazioni, pur caratterizzate da forti e vincolanti legami di soggezione e intimidazione anche di soggetti al di fuori del territorio nazionale.
La stabile e organica partecipazione Ł stata logicamente fatta discendere dalla durata nel tempo dello stabile coinvolgimento di NOME in episodi ritenuti indicativi dell’associazione criminale, dalla conoscenza di persone e cose e dall’uso e conoscenza del linguaggio criptico e codificato nonchØ dei rituali comunicativi e identificativi utilizzati, i nequivocabilmente riferiti alla detta organizzazione.
Le critiche difensive, del resto, cercano senza successo di confutare la rilevante circostanza che NOME abbia utilizzato i ridetti codici comunicativi e di comportamento, nonchØ platealmente palesato la soggezione gerarchica e la sottoposizione a rigide regole criminali.
Del resto, il ricorso non Ł in grado di superare la logica affermazione secondo la quale il coinvolgimento di NOME riguarda entrambe le associazioni contestate cui rinvia, da un lato, quanto si Ł detto circa l’esistenza dei gravi indizi della partecipazione all’associazione ex art. 416bis cod. pen. e, dall’altro lato, il diretto coinvolgimento nelle attività dell’associazione ex art. 74 TU Stup., nonchØ alla condotta di cessione di droga del capo 56), che il ricorso genericamente tenta di qualificare in termini di tentativo impossibile o di atti meramente
preparatori.
D’altro canto, l’esistenza di entrambe le associazioni Ł stata confermata dalla piø volte citata Sez. 1 n. 40712 del 2025.
Il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari Ł inammissibile perchØ invita la Corte a rivalutare alcuni elementi di contorno sulla personalità dell’indagato, pur in presenza di una presunzione relativa e della individuazione di condotte associative recentissime (2024).
Quanto alle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradate, anche per esse la motivazione offerta nel provvedimento impugnato, che fa leva sulla presunzione di pericolosità per il delitto di partecipazione a una associazione mafiosa, Ł esaustiva e plausibile e dimostra che sono state considerate le situazioni soggettive e personali del ricorrente, essendo emerso, con riguardo alla attualità, che le condotte partecipative si sono sviluppate senza soluzione di continuità e in epoca recente, così dimostrando la permanenza del vincolo associativo, elemento che di per sØ consente di affermare la persistente attualità delle esigenze cautelari.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 21/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.