Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5991 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Napoli letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7 luglio 2021, in riforma della sentenza del Giudice dell’udie preliminare del Tribunale di Napoli del 17 luglio 2014, dopo aver confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa di stampo camorristico denominata “RAGIONE_SOCIALE“, ascritta al capo 18) e ravvisato la continuazione con il reato di estorsione aggravato dall’art. 7 legge n.203/1991, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2013, irrevocabile il 23 ottobre 2014, ha rideterminato la pena O
complessiva irrogata all’imputato in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 1 di multa.
In particolare, con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, COGNOME è stato ritenuto partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo camorrista denominata “RAGIONE_SOCIALE” con il ruolo di referente di uno dei capi dell’RAGIONE_SOCIALE, individuato in NOME COGNOME, in riferimento al territorio di Cancello e Arnone, con condotta perdurante almeno fino al giugno 2012.
La Corte di appello con sentenza emessa in data 25 maggio 2015 confermava tale pronuncia delimitando la permanenza del reato fino alla data del 22 aprile 2011, giorno in cui l’imputato era stato sottoposto a fermo, mentre negava la continuazione richiesta con il reato di tentata estorsione giudicato con la sentenza irrevocabile del 10 ottobre 2013 sopra specificata.
Detta sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza del 7 giugno 2016 per rivalutare la rilevanza del ruolo svolto in seno al sodalizio dall’imputato a fronte della genericità delle risposte fornite alle doglianze difensive dedotte nei motivi di appello circa l’identificazione del ricorrente nel soggetto emerso dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra altri soggetti oltre che per il denegato riconoscimento della continuazione invocata dall’appellante.
Con la sentenza emessa in sede di rinvio in data 6 aprile 2018 dalla Cor di appello di Napoli veniva confermata la condanna di COGNOME NOME sulla base del contenuto delle intercettazioni da cui sarebbe emerso il ruolo di referente di NOME COGNOME con riguardo anche al coinvolgimento in attività estorsive.
La Corte di cassazione con la sentenza del 7 luglio 2021 annullava nuovamente per la seconda volta con rinvio la predetta sentenza.
La Corte di appello di Napoli, dopo aver proceduto ad una rivalutazione del compendio probatorio costituito principalmente da intercettazioni ambientali, ribadiva il giudizio di responsabilità di COGNOME NOME, accogliendo il solo motivo sulla continuazione e respingendo il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. c proc. pen.
2.1. Il ricorrente articola un primo motivo con cui deduce il vizio di motivazione in merito alla conferma del giudizio di responsabilità sulla base delle stesse argomentazioni che erano state censurate dalla Corte di cassazione con le due pronunce di annullamento in ordine all’esatta identificazione del NOME nella
persona cui si riferiscono gli interlocutori delle conversazioni intercettate e del ruolo svolto in concreto nell’ambito del sodalizio criminale.
Si ribadisce per un verso la genericità del ruolo di referente di NOME COGNOME emerso dalle intercettazioni e la ridotta rilevanza delle conversazioni riferite all’aiuto prestato ai familiari di un detenuto, nonchè la insufficienza dei rapporti d frequentazione con altri associati ai fini della prova della partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Si duole, infine, della mancanza di motivazione sulla rilevanza dell’assoluzione per l’unico reato-fine ascrittogli e sulla , circostanza che nessuno dei collaboratori lo annoveri tra i partecipi del sodalizio, attesa la genericità de riferimenti nelle dichiarazioni del collaborante COGNOME NOME NOME tale NOMENOMENOME NOME identificabile con certezza nell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, in ragione dei fumosi contorni del ruolo in concreto ascrivibile al NOME e alla delimitazione temporale della sua condotta di partecipazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
La motivazione della sentenza impugnata appare completa ed esaustiva su tutti i profili che erano stati oggetto delle censure del ricorrente accolte con duplice annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ed in particolare con l’ultima sentenza rescindente emessa il 7 luglio 2021.
Innanzitutto, con riguardo al profilo afferente alla individuazione del ricorrente nel soggetto di nome “NOME” cui facevano riferimento gli interlocutori intercettati, nella sentenza impugnata si specificano tutti gli elementi che hanno sorretto tale identificazione, basata su argomenti logicamente ineccepibili e coerenti alle risultanze esaminate.
In particolare, è stato ritenuto significativo il riferimento esplicito a NOME COGNOME nella conversazione del 3 ottobre 2010, intercorsa tra COGNOME NOME ed il fratello NOME, nel corso della quale veniva affermato che NOME NOME era l’unico soggetto in libertà ad avere contatti con NOME COGNOME.
Si osserva a tale proposito che le incertezze palesate dai due interlocutori non riguardavano l’identità della persona ma solo i suoi legami di parentela con altro affiliato (NOME COGNOME, esponente del sodalizio detenuto da sette anni in carcere), essendo incerti se fossero fratelli o soltanto cugini tra loro.
Nella seconda conversazione del 18 novembre 2010 in cui sempre COGNOME NOME descriveva l’importanza del ruolo svolto da “NOME” in seno al sodalizio,
Corte di appello coerentemente ha evidenziato come l’identificazione nel ricorrente sia stata operata in termini di certezza per il riferimento alle due autovetture di cui il predetto “NOME” era in possesso e che corrispondevano a quelle che si è accertato essere nella sua disponibilità, come dimostrato dagli accertamenti di polizia giudiziaria.
Vengono, poi, esaminati tutti gli ulteriori riferimenti che hanno consentito di pervenire alla certa identificazione del ricorrente anche con riguardo alle altre conversazioni intercettate del 23 dicembre 2010 e del 7 febbraio 2011, per la convergenza con le attività di osservazione e controllo svolte dalla polizia giudiziaria che hanno attestato le frequentazioni di NOME COGNOME proprio con quegli stessi associati emersi dalle intercettazioni ritenute rilevanti.
La disamina di tali risultanze è stata operata dalla Corte di appello in modo meticoloso ed attento, senza sbavature, contraddizioni o salti logici, e ciò rende infondati i rilievi critici del ricorrente, che si limitano a censurare apoditticamen tale valutazione, sull’assunto che sarebbe stata riproposta la medesima motivazione delle precedenti sentenze annullate, senza considerare la correttezza degli argomenti utilizzati nella motivazione dell’ultima sentenza qui impugnata
Unitamente all’attenta disamina delle intercettazioni e dei riscontri utilizzati per l’identificazione del ricorrente, nella motivazione si dà atto anche d avere adeguatamente affrontato l’altro punto dolente delle precedenti motivazioni.
Il profilo che aveva giustificato l’annullamento relativo alla carenza di specifica descrizione del ruolo svolto in seno al sodalizio, e sulla necessità che tale ruolo si sostanziasse in condotte di effettiva e concreta utilità per gli scopi dell’RAGIONE_SOCIALE, è stato affrontato con argomenti ineccepibili che muovono dalla riconosciuta rilevanza delle mansioni di ausilio ai capi del sodalizio nel settore delle estorsioni, che ha trovato logico riscontro nel riconoscimento della continuazione – dapprima negata – con il giudicato per un delitto di estorsione consumato nel medesimo contesto criminoso, aggravato dalla finalità di agevolazione del “RAGIONE_SOCIALE“, in concorso con altri esponenti della fazione COGNOME, del tutto coerente al settore in cui il ricorrente è stato ritenuto inserito e coinvolto.
A tale proposito nella motivazione della sentenza impugnata viene correttamente dato rilievo anche alle risultanze relative al delitto di tentata estorsione ascritta al capo 10), rimarcando il fatto che l’assoluzione è dipesa dall’assenza di elementi sufficienti per individuare le persone offese, senza quindi contraddire il coinvolgimento operativo dell’imputato nel settore delle estorsioni riferibili al RAGIONE_SOCIALE attivo sul territorio, in linea con le dichiarazioni anche dal collaboratore COGNOME NOME NOME il riferimento ai rapporti intrattenuti
tra l’imputato, indicato dal collaboratore con il nome di “NOME“, e i fratelli NOME COGNOME.
Appare, quindi, anche sotto tale profilo, adeguatamente motivato il ruolo dinamico svolto in seno al sodalizio, in conformità al principio di diritto che era stato espresso dalla Corte di cassazione nella prima sentenza di annullamento, considerate le ulteriori considerazioni esplicitate sulla rilevanza anche del contributo dato personalmente dal ricorrente al sostegno economico alle famiglie degli affiliati detenuti in carcere, del tutto coerente con la ricostruzione d contesto criminale in cui tale vicenda si colloca.
Dalle superiori considerazioni discende che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, né si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da errori nell’applicazione delle regole della logica.
Le medesime considerazioni devono ripetersi per il secondo motivo in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche della pena, avendo i giudici di merito fornito esauriente giustificazione delle ragioni della decisione, basata sulla importanza del ruolo svolto in seno alla RAGIONE_SOCIALE, valutato come per nulla minimale o insignificante perché sovraordinato rispetto ad altri associati, in contrapposizione alle generiche affermazioni del ricorrente volte a disconoscerne o minimizzarne la rilevanza.
Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano a ribadire le stesse critiche rivolte all precedenti sentenze annullate, senza confrontarsi con le nuove e più accurate argomentazioni fornite dalla motivazione della sentenza rescissoria in risposta ai rilievi che avevano giustificato l’annullamento delle precedenti sentenza emesse dalla Corte di appello.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Fiesidente