Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42583 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42583 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a San Cataldo avverso la sentenza in data 16/11/2022 della Corte di appello di Caltanissetta
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/11/2022 la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento, limitatamente al reato di associazione mafiosa di cui al capo A) e a quello di estorsione aggravata di cui al capo C), di precedente sentenza di appello, pronunciato dalla Corte di cassazione in data 18/05/022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 21/02/2020, con cui NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole, oltre che dei reati di cui ai capi A) e C), anche dei reati di estorsione aggravata sub D) e di
detenzione aggravata di armi sub L), reati per i quali la condanna era divenuta ormai irrevocabile.
La Corte di appello, preso atto delle ragioni dell’annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, legate all’assoluzione nell’ambito di separato procedimento di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, indicati nell’imputazione come appartenenti alla stessa famiglia mafiosa di San Cataldo e lo COGNOME NOME come attivo concorrente del ricorrente in relazione al capo C), ha dato conto degli elementi sulla cui base ha ritenuto operante la famiglia mafiosa di San Cataldo e ravvisato il ruolo attivo di NOME COGNOME, rilevando inoltre che avrebbe dovuto ritenersi provata l’estorsione di cui al capo C) nonostante l’esclusione di un’attiva partecipazione di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen.
La deduzione fa leva sull’equivocità della contestazione con riguardo al capo A) in ordine all’identità dell’associazione, dei suoi protagonisti, del tempo di persistenza del vincolo e del suo oggetto.
Sarebbe stato necessario che la Corte di appello indicasse la prova del rapporto di continuità e contiguità soggettiva, oggettiva e temporale tra l’associazione del ricorrente e “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” di San Cataldo, ciò che non era avvenuto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416-bis cod. pen.
La sentenza si fondava su una mera apparenza della prova, non potendosi dar rilievo all’estorsione di cui al capo C) se non dimostrando l’assoggettamento della RAGIONE_SOCIALE ai voleri del ricorrente e dei suoi correi, circostanza smentita dalle risultanze processuali.
Potendosi far riferimento solo alla pretesa infiltrazione nel settore imprenditoriale, avrebbe dovuto segnalarsi che l’inserimento degli imputati quali ex detenuti nell’organico della RAGIONE_SOCIALE si inquadrava nelle finalità della cooperativa RAGIONE_SOCIALE che godeva in relazione a ciò di un regime fiscale di favore.
Solo apparente era la prova della condizione di assoggettamento della struttura.
Segnala il ricorrente elementi volti a dimostrare l’assenza di un’affectio societatis e sottolinea il rilievo negativo della vicenda concernente la mancata assunzione di COGNOME o di altri soggetti.
Contesta la valenza di elementi che sarebbero stati indicati a supporto dell’attribuzione di una posizione di rilievo a COGNOME NOME, indicato nel ricorso come “l’appellante”.
Deduce, in una prospettiva legata anche alla posizione di NOME COGNOME, che la richiesta di assunzione di COGNOME, rimasta disattesa, non avrebbe potuto essere letta in un’ottica associativa, essendo esclusa l’affectio societatis.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C).
Richiamate le censure già formulate, segnala inoltre il ricorrente con riguardo alle ipotesi di estorsione che NOME COGNOME non avrebbe potuto concorrere nel reato con riferimento all’assunzione di NOME COGNOME, avvenuta nel 2012, quando il NOME era detenuto e non faceva parte dell’associazione.
Le dichiarazioni di COGNOME in ordine alla superfluità dell’assunzione non tenevano conto dell’evoluzione del rapporto lavorativo, correlate all’acquisizione di competenze e titoli di studio e ad un proficuo percorso di reinserimento, fermo restando che non avrebbe potuto ravvisarsi l’utilizzo di metodo mafioso, anche considerata la scarsa capacità di NOME COGNOME o dell’associazione di influenzare COGNOME nelle dinamiche relative all’assunzione di personale, assunzione nel caso di specie conforme all’oggetto RAGIONE_SOCIALE, dettata dall’esigenza del lavoratore di procurarsi un’attività lavorativa per fruire di misura alternativa alla detenzione e seguita ad un ordinario iter.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con le conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte, pur prendendo atto dell’assoluzione, nel separato procedimento celebratosi con rito abbreviato, di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e del rilievo formulato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla necessità di rivalutare la configurabilità del sodalizio mafioso alla luce di quelle assoluzioni, ha dato conto della persistente operatività della famiglia di San Cataldo, quale articolazione dell’associazione mafiosa denominata «RAGIONE_SOCIALE», fondando il proprio giudizio su plurime sentenze, divenute irrevocabili, con le quali, anche alla luce delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, era stata accertata l’esistenza del sodalizio, anche con riguardo all’epoca oggetto di contestazione nel presente processo, e la partecipazione, con funzioni di primario rilievo, di NOME COGNOME, di NOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Va del resto aggiunto che lo stesso tenore della contestazione, nella quale si faceva riferimento anche ai citati COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, postulava la partecipazione di altri soggetti, ignoti o non specificamente menzionati, alla famiglia mafiosa di San Cataldo, tanto che per i soggetti poi assolti erano indicate date implicanti una progressiva e, almeno inizialmente, non coincidente partecipazione.
Deve ulteriormente rilevarsi che la valutazione della Corte in ordine all’operatività del sodalizio, oltre che rispettosa della contestazione, è in linea con il dato normativo, essendosi dato conto del controllo del territorio e della corrispondente condizione di assoggettamento, ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di armi, non essendo necessario che siano ravvisate tutte le attività contemplate dall’art. 416-bis cod. pen. come rispondenti al tipo criminologico dell’associazione mafiosa.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato, oltre che volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non rientrante nello scrutinio di legittimità.
La Corte ha ampiamente motivato in ordine sia all’esistenza della famiglia di San Cataldo sia al ruolo di rilievo assunto, all’interno di essa, proprio dal ricorrente NOME COGNOME, avendo ciò desunto da plurime conversazioni intercettate, nelle quali il predetto aveva sostanzialmente confermato la propria veste apicale (dialogo con NOME COGNOME in ordine al colloquio con il luogotenente COGNOME pag. 7-, dialogo con NOME COGNOME in ordine alla posizione di assoggettamento di un meccanico che a suo tempo a lui aveva chiesto di poter aprire l’officina -pag. 9-, dialogo con una donna, in cui il ricorrente aveva sottolineato come a San Cataldo non ci fosse nessuno che potesse intromettersi e aprire la bocca -pag. 11), veste peraltro suffragata anche dalle condanne ormai irrevocabili in ordine all’estorsione contestata al capo D) e alla detenzione di armi contestata al capo L).
A fronte di ciò, il motivo di ricorso, non si confronta in alcun modo con gli argomenti valorizzati dalla Corte e si sofferma essenzialmente, peraltro con distonici riferimenti alla posizione di NOME COGNOME, separal:amente giudicato, sul rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, facente capo a NOME COGNOMECOGNOME per contestare la condizione di assoggettamento di quest’ultimo, profilo che rileva ai fini della condotta estorsiva di cui al capo C), ma non costituisce il dato fattuale decisivo, ai fini della configurabilità del sodalizio mafioso e della partecipazione ad esso di NOME COGNOME.
In ogni caso la Corte ha esaminato il tema, sottolineando come dal complesso delle dichiarazioni rese dal citato COGNOME potesse desumersi l’estrema cautela
dell’approccio del predetto con soggetti notoriamente dediti ad attività delittuosa anche di stampo mafioso e da lui ben conosciuti come tali, al di :à dell’assoluzione nel separato processo dei citati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sta di fatto che proprio su tali basi la Corte ha confermato la configurabilità della condotta estorsiva di cui al capo C), incentrata sull’assunzione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE, rilevando come COGNOME non avesse saputo eludere la richiesta di assunzione di COGNOME NOME formulata per conto di quest’ultimo da NOME COGNOME e sollecitata anche 113 NOME COGNOME.
Venendo dunque all’esame del terzo motivo, avente ad oggetto il delitto di estorsione di cui al capo C), se ne rileva parimenti l’inammissibilità, in quanto genericamente formulato e volto a riproporre argomenti inerenti al merito, non consentiti in questa sede.
La Corte territoriale, confrontandosi con i rilievi formulati nella sentenza rescindente, ha sottolineato come in realtà l’assoluzione di NOME COGNOME non assumesse in concreto rilievo dirimente ai fini della ravvrsabilità dell’ipotesi contestata, in quanto già nel separato processo era stato rilevato che l’assoluzione non valeva ad escludere una condotta sollecitatoria di tipo estorsivo tenuta da altri, senza il diretto concorso di quell’imputato, pur beneficiario dell’assunzione.
Proprio in tale ambito valutativo la Corte ha richiamato i passaggi decisivi delle dichiarazioni di COGNOME, dai quali ha desunto che, a prescindere dall’effettiva esigenza di manodopera, egli, temendo ritorsioni, non avesse saputo sottrarsi alla richiesta assunzione di NOME COGNOME, proveniente da NOME COGNOME e sollecitata da NOME COGNOME, soggetti notoriamente inseriti nel contesto criminale mafioso, e non avesse poi avuto la determinazione di farlo uscire dalla cooperativa.
Fermo restando che era ormai irrevocabile la condanna di NOME COGNOME per l’estorsione sub D), riguardante l’assunzione di NOME COGNOME, figlio di NOME, la Corte ha dunque rilevato come in quel peculiare contesto territoriale l’attivazione del ricorrente valesse a connotare in termini di sottesa intimidazione la sollecitazione all’assunzione, non rilevando le determinazioni assunte da COGNOME in ordine all’assunzione di COGNOME, che egli aveva rifiutato.
A fronte di tale ricostruzione, il motivo ripropone temi inerenti al merito, volti a sollecitare un’alternativa ricostruzione, incentrata sul fatto che la míssion della cooperativa era anche quella di favorire la posizione di soggetti come NOME COGNOME, bisognosi di trovare un’occupazione per un proficuo reinserimento dopo la detenzione, e sul fatto che l’attività lavorativa di COGNOME NOME aveva formato oggetto di controlli e di valutazione degli organi preposti: si tratta di assunti difensivi inidonei a vulnerare l’analisi compiuta nella sentenza impugnata, nella
quale si è tenuto conto di quei profili, ritenuti tuttavia irrilevanti, a fronte de genesi dell’assunzione.
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla ragione dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023